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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2010 32.2010.95

3. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,435 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Aumento del grado d'invalidità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.95   BS

Lugano 3 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 17 marzo 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe 1975, con decisione 17 marzo 2010 (preavvisata il 4 settembre 2009) è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2009, presentando dopo il 1° marzo 2009 un grado d’invalidità del 18%;

                                     con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione e l’erogazione della rendita intera sino alla cessazione del versamento da parte della __________ delle indennità giornaliere, ossia fino al mese di settembre 2009. In via subordinata, ha chiesto l’erogazione della rendita intera sino al maggio 2009 (tre mesi dopo la costatazione dell’avvenuto miglioramento);

                                     -   mediante la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso, nel senso di accordare una rendita intera sino al mese di maggio 2009, evidenziando:

“….nonostante la capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate, valutata totale – benché provvisoriamente – a partire dal 16 febbraio 2009 in occasione della visita di chiusura della __________ di stessa data, sia stata integralmente ribadita con il complemento dell’08 luglio 2009 del medesimo Istituto assicurativo (cfr. doc. 27 inc. LAINF) e il miglioramento si è dunque dimostrato duraturo già a far tempo dal febbraio 2009, nella fattispecie si ritiene corretto tenerlo in considerazione per la modificazione del diritto unicamente trascorsi tre medi ex art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI” (VI).;

                                     -   il 10 giugno 2010 l’insorgente ha fatto presente di non avere ulteriori osservazioni (VII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

                                     -   nella fattispecie, oggetto del contendere è sapere qual è il momento della soppressione del diritto alla rendita intera;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                     -   se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv.1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                     -   nel caso in esame pacifico è che a seguito della visita di chiusura del 16 febbraio 2009, il medico __________ della __________, dr. __________, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile in attività adeguate, riservandosi tuttavia una valutazione definitiva sull’esigibilità dopo valutazione del problema neuropatico infrapatellare (atti LAINF, doc. AI 23-14);

                                     -   dopo il consulto specialistico presso il dr. __________, con rapporto 8 luglio 2009 il dr. __________ ha confermato l’esigibilità  esposta nel precedente rapporto (atti LAINF, doc. AI 27-1);

                                     -   non sono state riscontrate patologie extra-infortunistiche;

                                     -   con una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 18%, così come da decisione 16 ottobre 2009 della __________ (atti LAINF, doc. AI 33-1), grado d’invalidità fatto proprio dell’Ufficio AI con la decisione contestata;

                                     -   l’aumento del grado d’invalidità al 19% deciso dalla __________ con decisione su opposizione 25 gennaio 2010 (doc. AI 61-1) non è rilevante in quanto non raggiunge il grado pensionabile AI;

                                     -   tenuto conto di quanto sopra, è corretto far risalire il miglioramento della residua capacità lavorativa al luglio 2009 e non al mese di febbraio 2009 come proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa. Infatti, in data 16 febbraio 2009 il dr. __________ ha visitato l’assicurato, attestando un’esigibilità lavorativa provvisoria e disponendo nel contempo ulteriori accertamenti specialistici presso il dr. __________. Sulla base dei rapporti 7 maggio 2009 e 18 maggio 209 del menzionato specialista (atti LAINF, doc. AI 24-1 e 25-1), in data 8 luglio 2009 il medico circondario della __________ ha potuto confermare la piena abilità lavorativa in attività adeguate (atti LAINF, in doc. AI 27-1);

                                     di conseguenza la rendita intera è da versare sino al 30 settembre 2009, vale a dire tre mesi senza interruzione dopo il durevole miglioramento della residua capacità al guadagno (art. 88a cpv. 1 OAI);

                                     -   in questo senso la decisione contestata dev’essere modificata ed il ricorso va quindi accolto;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.—sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione 17 marzo 2010 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2009.

                                 2.-   Le spese di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale  verserà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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