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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.05.2010 32.2010.9

31. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,659 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Rinvio degli atti all'UAI per nuovi accertamenti a livello della patologia reumatologica. La documentazione prodotta in sede ricorsuale, sebbene successiva alla decisione impugnata, è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo precedenti alla decisione impugnata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.9   LG/sc

Lugano 31 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2010 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 27 novembre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1953, da ultimo attiva in qualità di registratrice di dati, il 31 agosto 1983 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “emorragia cerebrale” (doc. AI 1-1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con deliberazione del 6 novembre 1984 la Commissione AI del Cantone Ticino ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado del 75%) a far tempo dal 26 luglio 1984 (doc. AI 20-1).

                               1.3.   Nell’ambito della prima procedura di revisione, in data 20 marzo 1985, la Commissione AI ha fissato un grado d’invalidità all’80% e confermato l’erogazione della rendita intera all’assicurata (doc. AI 26-1). Nelle procedure di revisione del 1985 (cfr. doc. AI 31-1), del 1987 (cfr. doc. AI 48-29), del 1989 (cfr. doc. AI 39-1), del 1992 (cfr. doc. AI 44-1), del 1994 (cfr. doc. AI 48-1), del 1996 (cfr. doc. AI 55-1) e del 2000 (cfr. doc. AI 61-1) la rendita è rimasta invariata.

                               1.4.   A seguito della procedura di revisione avviata nel 2006 (doc. AI 65-1) e, in particolare sulla base della perizia pluridisciplinare SAM dell’8 marzo 2007 (doc. AI 84-1) l’UAI, con decisione del 25 settembre 2007 (doc. AI 102-1) preavvisata con progetto del 7 agosto 2007 (doc. AI 96-1) ha ridotto la rendita intera d’invalidità a mezza rendita, a seguito del miglioramento dello stato di salute dell’assicurata.

                               1.5.   Contro la decisione dell’UAI l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale nella sentenza del 23 ottobre 2008 (inc. 32.2007.339), cresciuta incontestata in giudicato, ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti a livello psichiatrico.

                                         Questa Corte ha, in particolare, rilevato:           

"  (…)

Quanto alla patologia psichiatrica, nel referto del 20 dicembre 2006 del Dr. __________ è stata diagnosticata una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, 41.2) con una compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

Il perito ha precisato che dal 1982, successivamente all’emorragia cerebrale l’assicurata ha manifestato ansia e depressione di intensità variabile nel corso degli anni. Dopo la fine del secondo matrimonio la ricorrente ha subìto uno scompenso depressivo reattivo. Il perito ha aggiunto indicando che attualmente la situazione psicopatologica sembra avere i caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una compromissione della capacità lavorativa oltre il 50%.

Nello scritto del 15 giugno 2007, in risposta alle precisazioni richieste dal medico del SMR, Dr. __________, il perito ha aggiunto che la paziente, non essendo più in cura dal 2000 presso lo psichiatra Dr. Med. __________ e avendo ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva, è da ritenersi migliorata.

Per contro, nella certificazione del 22 agosto 2007 il Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato un disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Il Dr. __________ ha evidenziato che l’assicurata non è in grado di riprendere un’attività lavorativa come invece indicato dai periti del SAM. Questa diagnosi è stata confermata nel successivo certificato del 25 ottobre 2007, dove il Dr. __________ ha indicato che la paziente è affetta da un disturbo psichiatrico maggiore che le impedisce uno "svolgimento" lavorativo.

Va poi rilevato che il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, seppur generalista, ha evidenziato già nel rapporto di decorso del 18 aprile 2006 che lo stato di salute dell’assicurata è stazionario e che “la polipatologia presente non rende ipotizzabile la ripresa lavorativa in alcuna professione”. Egli ha poi aggiunto che il quadro clinico dominato dalla presenza di una grave sindrome depressiva è stazionario e la terapia farmacologica continua (doc. AI 18-1).

Il Dr. __________, nello scritto indirizzato all’UAI del 13 agosto 2007, ha chiarito che la sintomatologia della paziente è caratterizzata da una forte angoscia, umore deflesso, insonnia, fobie, cefalee invalidanti, stanchezza, disinteresse e ritiro sociale. Il medico ha poi aggiunto che il recente peggioramento del quadro psichiatrico ha reso necessario l’invio della paziente presso il Dr. Med. __________ (doc. AI 52-1).

Nel caso di specie vi è una chiara discrepanza fra quanto asserito dal perito interpellato dall’amministrazione Dr. __________ e quanto sostenuto dai medici curanti della paziente Dr. __________ e Dr. __________. In particolare, per quanto riguarda la diagnosi il perito dell’UAI ha ritenuto unicamente una sindrome ansiosodepressiva con un possibile scompenso depressivo reattivo a conflittualità nell’ambito coniugale, mentre i medici curanti dell’insorgente hanno posto una diagnosi di disturbo depressivo maggiore di origine parzialmente organica e parzialmente correlata al suo vissuto relazionale. Divergente anche la valutazione in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1: il perito ritiene quest’ultima abile in misura del 50% fondando tale giudizio sul fatto che la paziente non sarebbe più in cura dal 2000 presso lo psichiatra Dr. Med. __________ e avrebbe ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva (circostanza questa contraddetta peraltro dal medico curante Dr. __________), mentre il Dr. __________ e il Dr. __________, considerano l’assicurata inabile al 100% e addirittura peggiorata secondo quanto riferito da quest’ultimo nel mese di agosto del 2007.

Alla luce di tali divergenze, questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata sia realmente migliorato dal punto di vista psichiatrico.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurata beneficia di una rendita intera dal 1984, la quale è stata regolarmente confermata nelle revisioni fino al 2001 e che l’ultima revisione ha avuto luogo nel 2006.” (doc. 111-23+24+25).

                               1.6.   Dando seguito a quanto deciso dal TCA, in data 15 gennaio 2009 l’UAI ha comunicato all’assicurata la necessità di un accertamento medico presso il Centro Peritale per le Assicurazioni sociali (doc. AI 118-1) che ha avuto luogo il 24 febbraio 2009 (doc. AI 120-1).

                               1.7.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, l’UAI, con decisione del 27 novembre 2009 (doc. AI 132-1), preavvisata con progetto del 2 aprile 2009 (doc. AI 123-1), ha confermato la riduzione della rendita d’invalidità al 50% a far tempo dal 1° novembre 2007.

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità dell’80% anche dopo l’8 marzo 2007 (doc. I).

                                         In via principale l’insorgente ha contestato le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione sulla base dei referti medici agli atti. A suo dire dal 1985 ad oggi le patologie fisiche e psichiche invalidanti di RI 1 sono rimaste le stesse e non vi è stato alcun miglioramento dello stato valetudinario, né dopo il 20 marzo 1985, né dopo il 30 aprile 2001. Sempre secondo la rappresentante dell’assicurata il perito interpellato e i medici del SAM non hanno inoltre mai chiarito in cosa consisterebbe il miglioramento dello stato psichico della ricorrente rispetto al 1985 e al 2001, né tantomeno perché lo stesso sarebbe atto a giustificare un aumento della capacità lucrativa residua (doc. I).

                                         Subordinatamente l’assicurata ha contestato la valutazione economica operata dall’UAI, in particolare l’importo del reddito da valido e quello da invalido (doc. I).

                                         Infine, la ricorrente ha rilevato che nella denegata ipotesi che siano dati i presupposti di una revisione della rendita questa potrebbe intervenire solo a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della nuova decisione dell’UAI e non dal 1° novembre 2007, dato che la prima decisione del 25 settembre 2007 è stata annullata dal TCA (doc. I).

                                         La rappresentante dell’insorgente ha inoltre postulato la    concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio                                     per la presente procedura (doc. I, IV + bis).

                               1.9.   L’UAI, in risposta, fondandosi sulla perizia psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, nonché sulla precedente valutazione pluridisciplinare del SAM, ha riconfermato la propria decisione (doc. V).

                             1.10.   In data 12 febbraio 2010 l’UAI ha trasmesso a questa Corte copia del referto medico del Dr. __________ del 3 febbraio 2010 (doc. VII+1).

                                         Il doc. VII+1 è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. VIII).

                             1.11.   Sia l’assicurata che l’Ufficio AI hanno preso posizione sulla documentazione medica prodotta in data 1° marzo 2010 (doc. IX, X+bis).

                                         I doc. IX, X+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XI, XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.4.   Nella decisione del 27 novembre 2009 l’UAI ha confermato all’assicurata la diminuzione della rendita AI da intera a mezza fondandosi sulle conclusioni della perizia del Centro Peritale per le Assicurazioni sociali (CPS) di Bellinzona.

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 24 febbraio 2009, sottoscritto anche dal Dr. med __________, direttore del __________, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni obiettive ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

"  (…)

‑   Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10 F33.1)

Tale condizione psicopatologica è presente dal 2007, dalla data dell'accertamento pluridisciplinare SAM

‑   Cefalee recidivanti da anni” (doc. AI 120-5).

                                         Lo specialista ha quindi posto la seguente diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:

"  (…)

‑   Stato dopo emorragia subaracnoidea nel 1982 da aneurisma dell'arteria comunicante posteriore e dell'arteria coroidea anteriore sinistra

‑   Sindrome cervico‑spondilogena cronica, discopatia C51C6 anamnestica” (doc. AI 120-5).

                                         Il Dr. __________ ha quindi illustrato la valutazione e la prognosi qui esposte:

"  (…)

5 Valutazione e prognosi

Rispetto alla valutazione psichiatrica effettuata a dicembre 2006 dal dr. __________ nell'ambito dell'accertamento pluridisciplinare SAM lo stato di patimento psichico della peritanda appare sostanzialmente invariato.

Persiste una condizione psicopatologica di tipo depressivo che ha portato ad una compromissione delle competenze sociali e lavorative della peritanda con perdita di interesse e deficit dell'iniziativa e che insorta come reazione depressiva alla malattia cerebrovascolare, alle disavventure matrimoniali e alla precaria situazione finanziaria conseguente, ha assunto i caratteri del deficit affettivo recidivante ormai stabilizzato.

Rapportando lo stato psicopatologico attuale con quello valutato in sede di perizia SAM non si rilevano però espressioni patologiche tali da far pensare ad un peggioramento dello stato clinico della peritanda rispetto a quanto rilevato dal dr. __________. In particolare gli aspetti depressivi oggettivati nel corso dell'attuale accertamento clinico ricalcano sostanzialmente quanto a suo tempo rilevato dal perito. Immodificati sono infatti rimasti gli aspetti legati alle modeste risorse adattative della peritanda che l'hanno portata e la mantengono tuttora in una condizione di scarsa reattività di fronte alle esigenze socio‑lavorative, così come immodificati risultano i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di far fronte in sua vece a tali esigenze.

Da quando ha cessato di lavorare infatti la peritanda si è sempre più chiusa all'intemo del proprio mondo, limitato alla sorella e a qualche conoscente e finendo così per essere sempre più catturata in un circolo vizioso in cui tale atteggiamento di "rifiuto dell'esterno" sta sfociando nella cronicizzazione della sintomatologia dépressiva con sempre meno spiragli per un cambiamento.

In occasione dell'attuale valutazione clinica infatti ciò che risulta evidente è la tendenza alla cronicizzazione del disturbo psicogeno. Sussiste una condizione di vuoto esistenziale, di perdita di interesse e di deficit dell'iniziativa, espressioni di chiusura in una posizione regressiva egocentrica che riflette forti bisogni di dipendenza e che come si è detto hanno cristallizzato il quadro clinico nella condizione depressiva esistente. In tale ambito inoltre si potrebbe obiettare sul fatto che la peritanda non segue un regolare trattamento psicoterapico, ma va sottolineato il fatto che si tratta di un quadro psicopatologico ormai stabilizzato e per questo ben difficilmente passibile di modificazioni sostanziali.

In conclusione i dati oggettivi e soggettivi al momento attuale confermano quanto a suo tempo verificato in sede di perizia SAM e non c'è stato alcun peggioramento della incapacità lavorativa rispetto ad allora, quanto la tendenza alla cronicizzazione dello stato psicopatologico che ne è alla base, inabilità che continua quindi ad essere limitata al 50%.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

Le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono conseguenti alla condizione depressiva recidivante di grado medio, ormai in via di cronicizzazione. L'entità del quadro clinico obiettivato limita tuttora la capacità lucrativa della peritanda, per esclusive cause psichiche, in misura del 50% dal 2007. Analogamente sull'arco dell'intera giornata lavorativa c'è un rendimento ridotto dei 50%. Come casalinga la capacità lavorativa è invece completa. Vista la tendenza alla cronicizzazione, sul piano prognostico questa condizione è difficilmente suscettibile di miglioramento anche in futuro.

Va infine precisato che i limiti alla capacità lavorativa identificati per cause psichiche non sono addizionali a quelli eventuali per motivi internistici.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

In considerazione della tendenza alla cronicizzazione del quadro psicopatologico obiettivato, del fatto che la peritanda è ormai fuori dal circuito lavorativo da circa 30 anni e per la sua non più giovane età, eventuali programmi di riformazione o integrazione professionale non avrebbero alcuna possibilità di successo.” (doc. AI 120-5+6+7)

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                                         Nel proprio referto del 24 febbraio 2009 il perito ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10 F33.1), sottolineando che tale condizione psicopatologica è presente dal 2007, ovvero dalla data dell'accertamento pluridisciplinare SAM, e cefalee recidivanti da anni (doc. AI 120-5).

                                         Lo specialista ha indicato che il quadro psichico dell’assicurata è sostanzialmente invariato rispetto all’ultimo accertamento peritale svolto in ambito SAM dal Dr. __________. Da un confronto con quanto valutato in sede di perizia SAM “…non si rilevano però espressioni patologiche tali da far pensare ad un peggioramento dello stato clinico della peritanda rispetto a quanto rilevato dal dr. __________. In particolare gli aspetti depressivi oggettivati nel corso dell’attuale accertamento clinico ricalcano sostanzialmente quanto a suo tempo rilevato dal perito” (doc. AI 120-5). Il Dr. __________ ha quindi specificato che sono rimasti immutati gli aspetti legati alle modeste risorse adattive dell’assicurata che “l’hanno portata e la mantengono in una condizione di scarsa reattivitità di fronte alle esigenze socio-lavorative, così come i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di far fronte a tali esigenze” (doc. AI 120-5).

                                         Il quadro patologico tende dunque verso una “cronicizzazione del disturbo psicogeno”, ben difficilmente passibile di modificazioni sostanziali. Viene dunque confermata la valutazione effettuata in ambito SAM e negato un peggioramento dell’incapacità lavorativa con la conferma del 50% d’inabilità (doc. AI 120-5+6).

                                         Il Dr. __________ nella perizia SAM del 20 dicembre 2006 era giunto ad una diagnosi che sostanzialmente ricalca quella del Dr. __________ indicando una sindrome ansiosodepressiva (ICD 10, F41.2) con una compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

                                         Analogamente a quanto indicato dal Dr. __________, anche lo specialista sentito in ambito SAM aveva rilevato che “la situazione psicopatologica attuale, caratterizzata principalmente da quanto sopra segnalato, sembra avere i caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una compromissione della capacità lavorativa superiore al 50%” (doc. AI 84-22).

                                         Nel rapporto medico del 23 marzo 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha quindi ripreso e confermato la valutazione del Dr. __________ (doc. AI 121-3).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

                                         In particolare, le certificazioni del 13 agosto 2007 del Dr. __________ (doc. AI 100-1) e del 22 agosto e 25 ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. AI 108-28+30) non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Se i referti in questione hanno indotto questa Corte a rinviare gli atti all’amministrazione nell’ambito della precedente procedura (inc. 32.2007.339), alla luce dell’accertamento peritale esperito presso il __________ le stesse, oltre ad essere precedenti alla valutazione del Dr. __________, non consentono ora di inficiare le conclusioni di quest’ultimo che si sovrappongono a quelle del SAM svolte nel marzo del 2007.

                                         Le conclusioni del medico curante Dr. __________ e del Dr. __________, seppur divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal referto peritale del Dr. __________ e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.

                                         Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Le questioni relative alla patologia psichiatrica (aspetto diagnostico e ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente) che avevano portato questa Corte ad annullare il precedente provvedimento e a rinviare gli atti all’amministrazione (cfr. decisione del 23 ottobre 2008) sono dunque state chiarite.

                               2.7.   In data 12 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha trasmesso a questa Corte il referto del 3 febbraio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

                                         Lo specialista ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"  (…)

sindrome cervicovertebrale soprattutto lombovertebrale su alterazioni degenerative significative in stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare che interessa i corpi vertebrali lombari fino a L3, nonché un'osteocondrosi con spondilosi L1/L2 e L2/L3 e L4/L5

iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro

rhizzartrosi alla mano destra con tendinosi di accompagnamento alla muscolatura dell'avambraccio a destra

piede piano transverso e metatarsalgie bilaterali

Egregi signori,

ho visto su incarico del medico curante dr.med.__________ questa vostra sopramenzionata assicurata che è a beneficio attualmente di una rendita d'invalidità al 50% per una problematica cerebrale. Essa lamenta da tempo, ma soprattutto dal maggio 2009 dei disturbi che si sono intensificati in particolar modo al ginocchio sinistro, alla colonna lombare, e una sintomatologia persistente anche nella zona cervicale. La paziente ha avuto bloccaggi a più riprese della colonna lombare. Sono state eseguite delle infiltrazioni intramuscolari ed è stata sottoposta a varie fisioterapie. Vi sarebbe stato anche nel maggio del 2009 un gonfiore al ginocchio sinistro che è regredito. E' stata sottoposta, per valutazione approfondita, ad una RM del ginocchio sinistro in data 07.09.2009 che ha mostrato dei reperti compatibili soprattutto con una problematica degenerativa iniziale al compartimento mediale. I disturbi principali sono secondo me da riferire ad una sindrome lombovertebrale con una componente spondilogena lungo la gamba di sinistra. In questo senso penso che i dolori accusati al ginocchio sinistro debbano essere messi in relazione piuttosto con i disturbi della colonna lombare che con una patologia vera e propria del ginocchio stesso.

Vi è una chiara riduzione della mobilità della colonna lombare. Vi sono dei dolori alla palpazione, vi è un'alterazione statica significativa. Radiologicamente si evince poi uno stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare che si estende fino alle vertebre lombari di L3 e delle alterazioni degenerative importanti che interessano i segmenti L1/L2 e L2/L3 e il segmento L4/L5. La paziente si è poi lamentata anche di dolori al polso di destra con irradazione della sintomatologia lungo l'avambraccio. Clinicamente vi era un dolore spiccato alla palpazione nella zona dell'articolazione navicolare trapezio di destra con dolori anche lungo gli estensori del pollice destro. L'indagine radiologica da me effettuata mostra un'osteofitosi all'articolazione trapezio-metacarpale I di destra nell'ambito di una rizzartrosi. Soffre di metatarsalgie su piede piano transverso. Ho fatto eseguire dei plantari. Per quanto riguarda l'ulteriore approccio terapeutico la paziente è trattata per i dolori con del Ponstan 500 mg fino a tre pastiglie al giorno e del Tramal 50 mg fino a quattro pastiglie giornaliere. Ho prescritto delle sedute di ergoterapia con l'applicazione anche di una stecca per rizzartrosi al pollice destro e della fisioterapia ambulatoriale per quanto riguarda la colonna vertebrale.

Si tratta in questa paziente di alterazioni degenerative significative che comportano dal punto di vista muscolo-scheletrico delle limitazioni funzionali in particolar modo in attività lavorative in cui debba mantenere posizioni non ergonomiche, oppure debba rimanere seduta per un tempo prolungato più di 45 minuti, mantenere delle posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti anche per breve tempo e debba eseguire movimenti ripetuti di flessione e rotazione del tronco, alzare pesi superiori ai 5 kg. La paziente è pure limitata in attività lavorative da svolgere con la mano destra di tipo manuale, manuale fine e contro resistenza utilizzando la forza in particolar modo nella chiusura del pugno e nell'utilizzo della presa a pinza.

La paziente è a beneficio di una rendita d'invalidità al 50% per delle problematiche cerebrali in seguito ad un'emorragia cerebrale risalente al 1982. Le patologie all'apparato muscolo-scheletrico sono senz'altro ulteriormente invalidanti in questa paziente e possono portare ad un incremento dell'incapacità professionale ad un 75%. Ritengo pertanto opportuno che si esegua una rivalutazione della situazione dal punto di vista assicurativo se necessario con una valutazione anche di tipo peritale in ambito reumatologico” (doc. VII1).

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 27 novembre 2009 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 26 febbraio 2010 ha ritenuto non condivisibile a priori un grado d’incapacità del 75%, come indicato dal Dr. __________, ed evidenziato che il rapporto è stato eseguito oltre 2 mesi dopo la decisione impugnata (doc. X +bis).

                                         In concreto, il referto del Dr. __________ del 3 febbraio 2010 è successivo alla decisione impugnata.

                                         Secondo questa Corte esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il medico ha messo in evidenza l’esistenza “da tempo, ma soprattutto dal maggio 2009 dei disturbi che si sono intensificati in particolar modo al ginocchio sinistro, alla colonna lombare, e una sintomatologia persistente anche nella zona cervicale”. Il medico inoltre ha evidenziato che le patologie all'apparato muscolo-scheletrico di cui soffre RI 1 sono senz'altro ulteriormente invalidanti e possono portare ad un incremento dell'incapacità professionale sino al 75% (doc. VII1, la sottolineatura è del redattore).

                                         Il TCA rileva peraltro che già nella perizia svolta in ambito SAM dal Dr. ______________, spec. FMH in reumatologia, in data 9 gennaio 2007 erano stati diagnosticati una “Sindrome cervicospondilogena cronica; - discopatia C5/C6 anamnestica. Lombalgie comuni recidivanti” che a quel momento però non avevano influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 84-26).

                                         Nel rapporto medico del 23 marzo 2009 del SMR, il Dr. __________ aveva a sua volta già posto una diagnosi, allora senza influsso sulla capacità lavorativa, di “Sindrome cervicospondilogena cronica; discopatia C5/C6 anamnestica” (dco. AI 121-1).

                                         Quindi nello scritto del 30 novembre 2009, tre giorni dopo la notifica della decisione impugnata, il Dr. __________ aveva comunicato all’UAI che “…lo stato di salute della paziente è andato progressivamente aggravandosi sia per ciò che attiene alla sintomatologia dolorosa generalizzata verosimilmente secondaria alla fibromialgia che per i disturbi depressivi…” (doc. AI 133-1).

                                         Di conseguenza, vista la stretta vicinanza tra l’emanazione della decisione dell’UAI del 27 novembre 2009 e la redazione del referto da parte del Dr. __________ del 30 novembre 2009, nonché la valutazione del Dr. __________ che riferisce di un aggravamento della patologia reumatologica nel mese di maggio 2009, questo Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di salute dal punto di vista reumatologico dell’interessata sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.

                                         Il referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________ devono quindi essere ritenuti suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 ottobre 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, non può essere condiviso il parere dell’UAI secondo cui il peggioramento della patologia reumatologica riscontrato è unicamente posteriore alla decisione impugnata.

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello della patologia reumatologica, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

                               2.9.   In data 14 gennaio 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, IV+bis).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dall’avv. __________, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 27 novembre 2009 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 14 gennaio 2010.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2010.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.05.2010 32.2010.9 — Swissrulings