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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2010 32.2010.75

13. September 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,941 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Nuova domanda di prestazioni. L'assicurato nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Mezzi di prova prodotti solo in sede di ricorso sono tardivi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.75   cs

Lugano 13 settembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2010 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 17 febbraio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1948, di professione muratore indipendente, il 30 ottobre 2006 ha chiesto di poter essere messo al beneficio di prestazioni dell’AI (doc. AI 1).

                                  B.   Dopo aver esperito gli accertamenti medici necessari, in particolare una visita presso il medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI 28-1), ed aver effettuato un’inchiesta per l’attività professionale indipendente presso il domicilio dell’assicurato (doc. AI 42-1), con decisione del 28 settembre 2009 (doc. AI 49-1), preavvisata dal progetto di decisione del 19 agosto 2009 (doc. AI 45-1), l’UAI ha respinto la richiesta essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%. La decisione è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Il 22 dicembre 2009 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda volta ad ottenere prestazioni dell’AI (doc. AI 50-1).

                                  D.   Con decisione del 17 febbraio 2010 (doc. AI 57-1), preavvisata dal progetto di decisione del 23 dicembre 2009 (doc. AI 53-1), l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni poiché non è stato “credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.”

                                  E.   RI 1, rappresentato dall’RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente ha prodotto le fatture relative al lavoro svolto nel 2009, sostenendo di aver conseguito un reddito di fr. 33'170, inferiore pertanto a quello del 2007 e del 2008, e ha chiesto di annullare la decisione e rinviare l’incarto all’UAI affinché l’amministrazione proceda ad una rivalutazione del caso sulla base del reddito effettivo conseguito nel 2009 per determinare correttamente un eventuale diritto ad una rendita d’invalidità.

                                  F.   Tramite risposta del 30 marzo 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso, rilevando che l’assicurato con la nuova domanda di prestazioni del 22 dicembre 2009 non ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in modo rilevante e non si giustifica di conseguenza l’entrata in materia (art. 87 cpv. 3 e  OAI), né il reddito indicato dal ricorso può ritenersi il massimo reddito conseguibile a causa del danno alla salute (doc. IV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI).

                                         Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).

                                         Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

                                         Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                   3.   In concreto l’UAI, con decisione del 28 settembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, accertata un’incapacità lavorativa del 50% sull’arco di una giornata intera come muratore e un’abilità totale in attività confacenti al suo stato di salute, ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei redditi emergeva un grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 49-1).

                                         Il 22 dicembre 2009 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di prestazioni AI per adulti”, ha inoltrato una nuova domanda senza allegare nessuna modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita (doc. AI 50), neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 23 dicembre 2009 tramite il quale l’amministrazione ha precisato che “con la nuova richiesta di prestazioni non si è credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.” (doc. AI 53).

                                         Solo con il ricorso l’insorgente ha prodotto le fatture emesse nel 2009 per il lavoro indipendente svolto nel corso di quell’anno, facendo valere una diminuzione del reddito conseguito e di conseguenza un diritto a prestazioni.

                                         Con sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi.

                                         Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza del 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 (oltre alla rendita intera cui aveva già diritto dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004) e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non ha preso in considerazione un certificato medico del 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, affermando, al consid. 6:

"  Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdeführerin habe weder mit dem Revisionsgesuch vom Februar 2008 noch innert der von der Beschwerdegegnerin angesetzten Frist aktuelle Arztberichte eingereicht, so dass sie eine Veränderung in den tatsächlichen Verhältnisse seit der letztmaligen materiellen Überprüfung im Januar 2005 nicht rechtsgenüglich habe darzutun vermögen. Der angefochtene Entscheid basiert weder auf einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung, noch verletzt er sonstwie Bundesrecht. Eine Rechtsfehlerhaftigkeit wird denn auch nicht geltend gemacht. Insbesondere hat das kantonale Gericht zu Recht nicht auf den erst im vorinstanzlichen Verfahren und daher verspätet (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil I 734/05 vom 8. März 2006 E. 3.2) eingereichten Bericht der Frau Dr. med. D.________, Allgemeinmedizin FMH, vom 31. Januar 2008 abgestellt.

Nach dem Gesagten muss es mit dem vom kantonalen Gericht bestätigten Nichteintreten der IV-Stelle auf das Revisionsgesuch vom 19. Februar 2008 sein Bewenden haben."

(sottolineatura del redattore)

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche sentenza del 5 giugno 2008, 8C_196/2008) , il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

                                         L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se per contro viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Il TF ha affermato:

"  Wird im Revisionsgesuch (oder in der Neuanmeldung) kein Eintretenstatbestand glaubhaft gemacht, führt dies, entgegen der offenbaren Rechtsauffassung der Vorinstanz, nicht in allen Fällen dazu, dass eine Nachfristansetzung gemäss BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 erfolgt. Die zitierte Rechtsprechung hat einzig die Fälle zum Gegenstand, in denen kein Eintretenstatbestand glaubhaft gemacht, sondern bloss auf ergänzende Beweismittel, insbesondere Arztberichte, hingewiesen wird, die noch beigebracht würden oder von der Verwaltung beizuziehen seien (zitierter BGE, lit. A zweiter Absatz sowie Erw. 5.2.5; Urteile H. vom 31. Oktober 2003, I 570/01, Erw. 2 und B. vom 13. Januar 2005, I 606/04, Erw. 4 und F. vom 10. Februar 2005, I 619/04, lit. A.b und Erw. 2). Wird demgegenüber, wie im hier zu beurteilenden Fall, ein Revisionsgesuch ohne Hinweis auf ergänzende Beweismittel eingereicht, hat die Verwaltung ohne Weiterungen über das Eintreten auf Grund des Gesuchs (einschliesslich allfälliger Beilagen) zu befinden.

(…)

3.2 Mit Blick darauf, dass Art. 87 Abs. 3 IVV (in der seit 1. März 2004 gültigen Fassung) nach wie vor verlangt, dass im Gesuch um Revision glaubhaft zu machen ist, dass sich der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat, kann sich im Lichte des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG einzig fragen, ob die in BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 aufgestellten Grundsätze zur Beweisführungslast dahingehend zu modifizieren sind, dass der durch Gesetz und Rechtsprechung umschriebenen Beweisführungslast bis zum Abschluss des Einspracheverfahrens genügt werden kann (Erw. 2.2.2). Nach Erlass des Einspracheentscheides datierende Beweismittel, die eine anspruchserhöhende Tatsache glaubhaft machen sollen, sind demgegenüber stets im Wege eines neuen Revisionsgesuchs vorzubringen. Damit ist kein überspitzter Formalismus verbunden, sondern wird der in Art. 87 Abs. 3 IVV verankerten Regelungsabsicht - beschränkte Beweisführungslast bei Revisions- oder Neuanmeldungsverfahren - Rechnung getragen, die ihrerseits darauf beruht, dass dem Revisions- oder Neuanmeldungsverfahren naturgemäss zumindest einmal eine Anspruchsprüfung nach dem so genannten Untersuchungsprinzip vorangegangen war.

Indem das kantonale Gericht entscheidwesentlich auf den erst im kantonalen Beschwerdeverfahren vom Versicherten eingereichten Bericht des Dr. med. B.________ (vom 29. Januar 2001) abgestellt hat, ist der angefochtene Entscheid nach dem Gesagten bundesrechtswidrig." (sottolineature del redattore)

                                         Ne segue che in concreto, accertato come nella nuova domanda del 22 dicembre 2009 (doc. AI 50) non è stato reso verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (l’età, cui accenna l’insorgente, non può essere un motivo già solo perché sono trascorsi solo tre mesi dalla decisione del 28 settembre 2009), né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica e che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l’UAI non è entrata nel merito della richiesta. In applicazione della sopra citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia le fatture relative ai lavori svolti nel 2009 che dovrebbero rendere verosimile l’asserita modifica del reddito che l’interessato è in grado di conseguire con le sue attuali condizioni di salute, non possono essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, sentenza I 734/05 dell’8 marzo 2006).

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto.

                                   4.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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