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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.08.2010 32.2010.59

23. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,239 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Decisione di non entrata in materia. Durante la procedura giudiziaria l'assicurata ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute. Ricorso accolto e atti trasmessi all'Ufficio AI per accertamenti, senza accollo di spese di giustizia

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.59   BS

Lugano 23 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 1° febbraio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto ed in diritto

che                              -   con decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe 1967;

                                     -   con decisione 1° febbraio 2010 (preavvisata il 6 novembre 2009) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione;

                                     -   contro la decisione amministrativa l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, facendo presente, sulla base di un certificato medico allegato, un peggioramento del suo stato di salute;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che quanto prodotto non attesta una sostanziale modifica delle condizioni di salute;

                                     -   l’8 marzo 2010 lo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, ha inviato al TCA un circostanziato e dettagliato certificato medico (IV);

                                     -   con osservazioni 25 marzo 2010 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 18 marzo 2010 del proprio servizio medico, evidenzia che con il citato rapporto dello psichiatra curante l’insorgente ha reso verosimile una modifica delle condizioni valetudinarie, motivo per cui propone la retrocessione degli atti per l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e, di conseguenza, per esaminare l’eventuale effettiva esistenza di un peggioramento dello stato di salute e, nell’affer- mativa, le ripercussioni sull’incapacità al guadagno (VIII);

                                     -   il 4 aprile 2010 l’assicurata ha preannunciato di inviare un certificato medico del dr. __________ (X), trasmesso, su richiesta del TCA, il 23 aprile 2010 (XII);

                                     -   con osservazioni 30 aprile 2010 l’Ufficio AI, ribadendo la proposta di retrocessione degli atti per l’entrata in materia della nuova domanda di prestazioni, ha fatto presente che il certificato prodotto verrà esaminato nell’ambito dell’istruttoria (XIV);

                                     -   il 2 agosto 2010 l’assicurata ha inviato uno scritto (XVI);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

                                     -   oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni;

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenver- sicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenren- tenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);

                                     -   nel caso in esame il 28 ottobre 2009 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 40-1). Solo con i citati rapporti dei dr. __________ e __________ – prodotti successivamente al ricorso – essa ha soddisfatto il requisito di rendere verosimile una modifica delle proprie condizioni valetudinarie. In particolare è risultata una patologia psichiatrica non esistente al momento della decisione 12 febbraio 2007;

                                     -   in queste circostanze, previo annullamento della decisione contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata;

                                     -   ne consegue che il ricorso va accolto e l’Ufficio AI risulta essere soccombente;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     -   considerati i motivi alla base dell’accoglimento del gravame, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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