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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2010 32.2010.14

9. Juni 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,512 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Senza ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica, da sottoporre al SAM per una valutazione complessiva, non é possibile pronunciarsi sulla revisione intrapresa dall'Ufficio AI. Rinvio degli atti per un complemento istruttorio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.14   FS

Lugano 9 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 17 dicembre 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 27 agosto 2001 (doc. AI 30/1-2) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1955, al beneficio di una rendita intera, grado d’invalidità 80%, dal 1. gennaio 2000;

                                     -   nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 2002, novembre 2003 e marzo 2006 (doc. AI 32/1-2, 40/1-2 e 45/1-2) l’Ufficio AI, con comunicazioni 24 ottobre 2002, 24 marzo 2004 e 16 maggio 2006 (doc. AI 35/1, 44/1 e 50/1), ha confermato il diritto alla rendita intera;

                                     -   in esito alla revisione intrapresa nel maggio 2008 (doc. AI 53/1), l’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 29 luglio 2009 del Servizio di Accertamento Medico (SAM), del rapporto medico 21 agosto 2009 del dr. __________, medico SMR, e della valutazione 29 ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 63/1-32, 64/1-3 e 69/1-5) –, con decisione 17 dicembre 2009 (doc. AI 79/1-3 e la motivazione sub doc. AI 77/1-4), preavvisata con progetto 3 novembre 2009 (doc. AI 70/1-3), ha ridotto la corrente prestazione (rentita intera) ad un quarto di rendita;

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il ripristino della rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti indicati;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che alla perizia pluridisciplinare del SAM va riconosciuta forza probatoria piena, che non è stata prodotta alcuna documentazione medica, che in merito alla valutazione economica non è possibile senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione e che nel 2008 l’insorgente ha ottenuto la nazionalità svizzera – ha chiesto di respingere il ricorso;

                                     -   con lettera 5 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 2 marzo 2010 del dr. __________ che diverge dalle conclusioni a cui è giunto il SAM e, in particolare, il dr. __________ nel suo consulto 19 giugno 2009, che viene contestato;

                                     -   con osservazioni 21 aprile 2010 – viste le annotazioni 24 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, hanno concluso che “(…) anche se il rapporto del Dr. __________ non contiene chiari elementi a favore d’una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato si ritiene indicato procedere a rivalutazione psichiatrica tramite il centro peritale in considerazione della diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e del tempo trascorso dalla valutazione SAM, valutazione che porta ad una riduzione di rendita. (…)” (XII/Bis) – l’Ufficio AI ha, in via principale, proposto al Tribunale di “(…) voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere come indicato dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (…)” e, in via subordinata, di “(…) confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso (…)” (XII);

                                     -   interpellato dal TCA, con lettera 10 maggio 2010, l’avv. RA 1 ha comunicato che “(…) accerto che l’UAI aderirebbe al ricorso in via principale. Richiedere di respingerlo in via subordinata francamente mi domando cosa significhi. Va da sé che il ricorso non si riferiva soltanto ad un aspetto puramente medico ma vi erano degli aspetti accessori riferiti al valore assicurativo - amministrativo estremamente importanti, di cui confido abbiate a prenderne atto. In tutti i casi qualora doveste retrocedere gli atti all’UAI alfine di procedere come indicato “dal dr. __________ e dal dr. __________” si tratta di una acquiescenza pertanto deve essere oggetto di attribuzione di ripetibili a chi scrive. (…)” (XIV);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                     -   oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto la corrente prestazione (rentita intera) ad un quarto di rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula la conferma del diritto alla rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti per accertamenti;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);

                                     -   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;

                                     -   nella fattispecie, con il rapporto 2 marzo 2010 (doc. C), indirizzato all’avv. RA 1, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, – poste le diagnosi di depressione ricorrente attualmente di gravità media (ICD-10 .F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) – ha, in particolare, rilevato che “(…) il paziente è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 22.10.1999 a tuttora, soprattutto a causa di una depressione ricorrente attualmente di gravità media (ICD-10 F32.1). Egli, comunque in passato presentava una grave depressione ragion per la quale è stato al beneficio di una rendita intera d’invalidità ed è stato peritato dai vari colleghi, fra l’altro dal Dr. med. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia che nella sua perizia ha scritto in modo molto chiaro e netto la sofferenza psichica dell’as-sicurato. Inoltre egli è stato soggetto a varie revisioni e per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica, rimane pressoché invariata. Non capisco come il Dr. med. __________ può valutare nell’arco di 40 minuti circa, l’evoluzione di una depressione importante come quella del signor __________, constatando qualche punto di miglioramento che fra l’altro metto in dubbio […]. Egli, comunque tuttora presenta un umore depressivo accompagnato da perdita di sicurezza, diminuzione di autostima, sentimenti di autobiasimo, con diminuzione di capacità di pensare e concentrazione, oltre che un importante rallentamento psicomotorio già evidente e molto visibile nei suoi movimenti articolari e nella sua verbalizzazione, ecc.. Presenta tuttora inoltre importanti disturbi del sonno, varie somatizzazioni e dolori cronici ormai diagnosticati e confermati con la diagnosi di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4), oltre che vari problemi di ordine fisico di tipo alterazioni degenerative del rachide lombare, confermato e diagnosticato da vari specialisti, tutto ciò causa un’inabilità lavorativa completa da diversi anni con un grado d’invalidità almeno nella misura del 70%. (…)” (doc. C). Questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 24 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, hanno concluso che: “(…) anche se il rapporto del Dr. __________ non contiene chiari elementi a favore d’una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicu-rato si ritiene indicato procedere a rivalutazione psichiatrica tramite il centro peritale in considerazione della diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e del tempo trascorso dalla valutazione SAM, valutazione che porta ad una riduzione di rendita. (…)” (XII/Bis) – è necessario svolgere ulteriori accertamenti di natura psichiatrica per potersi pronunciare sulla revisione intrapresa nel maggio 2008. Ricordato inoltre che l’assicurato soffre anche di una patologia somatica (valutazioni queste non contestate), per potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua l’amministrazione dovrà anche sottoporre le risultanze degli accertamenti psichiatrici al SAM per una valutazione complessiva (STFA I 606/03 del 19 agosto 2005);

                                     -   per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova decisione dell’Ufficio AI;

                                     -   visto tutto quanto precede la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, postulata in via subordinata dall’assicuratore, per completare l’istruttoria, appare dunque giustificata;

                                     -   di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2008;

                                     -   vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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