Raccomandata
Incarto ' 32.2010.105 TB/lb
Lugano 4 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1957, casalinga dal 1980, nell'ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da due ernie del disco dal 20 aprile 2009 (doc. 4).
B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (doc. 17), con decisione del 22 marzo 2010, preceduta da un progetto del 29 gennaio 2010 (doc. 18), l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità dell'assicurata (34%) inferiore al 40%.
C. Contro la succitata decisione l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha formulato ricorso al TCA il 22 aprile 2010 (doc. I), postulando l'assegnazione di una rendita d'invalidità e contestando in dettaglio le risultanze dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata dall'assistente sociale per conto dell'amministrazione.
D. Con la risposta di causa (doc. VI) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando quanto esposto nella decisione contestata e rimandando alle osservazioni formulate dall'assistente sociale che ha svolto la contestata inchiesta (doc. VIbis).
E. Con osservazioni del 12 luglio 2010 (doc. X) l'assicurata ha in sostanza ribadito le censure ricorsuali, sollevando l'errata ed arbitraria valutazione dell'assistente sociale riguardante soprattutto l'importanza da essa assegnata ad ogni attività rispettivamente il grado d'impedimento stabilito per ciascuna di esse.
L'amministrazione ha tutelato l'analisi circostanziata e motivata eseguita dall'assistente sociale relativa alle singole mansioni che la ricorrente poteva o no svolgere; essa non è quindi arbitraria, ma è conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti (doc. XII).
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Con il proprio ricorso l'assicurata ha fatto valere, implicitamente, un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione della decisione impugnata. L'insorgente ha rimproverato in particolare all'amministrazione di non avere esposto i motivi secondo cui non si giustificherebbe la modifica delle varie percentuali di importanza e di impedimento nonostante le precise obiezioni sollevate con le osservazioni al progetto di decisione.
L'insorgente ha ravvisato quindi un motivo di annullamento della decisione, visto che "viola arbitrariamente tutti i più fondamentali principi del diritto: non è assolutamente motivata e viola crassamente il diritto di essere sentito della ricorrente, ragione per la quale va annullata già solo per questo motivo. La ricorrente non può nemmeno determinarsi sulle motivazioni della decisione in quanto inesistenti." (doc. I punto 3 pag. 2 e 3).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, nella decisione del 22 marzo 2010 l'UAI ha riportato per esteso la tabella redatta dall'assistente sociale nel suo rapporto d'inchiesta domiciliare. Questa tabella indica sia il grado d'impedimento che l'assicurata ha nello svolgere le mansioni specifiche di casalinga, sia l'importanza che l'assistente sociale incaricata ha assegnato a specifiche attività. Inoltre, prendendo posizione sulle osservazioni dell'interessata formulate al progetto di decisione del 29 gennaio 2010, l'amministrazione, senza esaminare una per una le censure sollevate, ha comunque precisato che l'assistente sociale si è nuovamente chinata sulla questione e che la tabella di riparto si basa sulla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), che prevede molteplici contesti familiari ed abitativi con un'importanza ben definita ed adattabile alle differenti casistiche.
Ora, quand'anche l'autorità amministrativa non si sia espressa esplicitamente su ogni singola censura, l'insorgente - che peraltro aveva pieno accesso agli atti - è comunque stata in grado di capire i motivi per i quali l'Ufficio AI ha respinto la sua richiesta di una rendita d'invalidità (è stato infatti specificato che il grado d'invalidità era inferiore al 40%), ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un'istanza che del resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le proprie censure. In questo senso, la ricorrente non è stata ostacolata dallo stringato contenuto della decisione dell'Ufficio AI.
L'amministrazione non ha pertanto commesso un diniego di giustizia formale, né tanto meno ha violato il suo diritto d'essere sentita comprendente l'obbligo di motivare le decisioni.
Il TCA deve dunque entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha correttamente negato all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità.
4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).
L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190 seg).
Va osservato che in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). In sostanza, quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 seg.).
7. Innanzitutto occorre rilevare che l'UAI ha proceduto alla valutazione del grado d'invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 5).
Viste le numerose affermazioni dell'interessata che ha dichiarato di essere casalinga dal 1980 (cfr., per esempio, doc. 4-6, doc. 17), è a giusta ragione che l'amministrazione l'ha ritenuta tale in misura completa (100%).
Accertato che RI 1, prima dell'insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, visto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, l'invalidità dell'assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
8. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. N. 3097, corrispondente al N. 3088 della versione francese e tedesca), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
Più specificatamente, il N. 3095 (corrispondente al N. 3086 nella versione tedesca e francese) prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre ai NN. 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente NN. 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.".
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00), l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto modo di confermare la legittimità di queste direttive, siccome il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica si deve basare su un'inchiesta effettuata sul posto dai servizi sociali e ha sottolineato che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11 agosto 2003, consid. 2).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93 il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bei Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).".
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003).
9. Nella fattispecie l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una valutazione secondo il metodo specifico (doc. 15), il 17 dicembre 2009 (doc. 16) ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. La valutazione dell'incapacità dell'assicurata in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica è sfociata nel rapporto del 12 gennaio 2010 (doc. 17) il quale, sulla base degli accertamenti effettuati e attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del dr. med. __________ (doc. 12) e del medico SMR (doc. 15), dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione ha stabilito una limitazione complessiva del 34%.
In particolare, l'assistente sociale ha accertato:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L'assicurata non incontra impedimenti nell'organizzazione delle attività quotidiane.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
8%
Abitualmente, la signora RI 1 cucina unicamente per sé stessa. Come già indicato, il figlio __________ rientra unicamente un week-end al mese o durante le vacanze scolastiche. Afferma di non incontrare particolari difficoltà nella preparazione dei pasti, per la quale non riceve alcun aiuto. Evita di spostare oggetti pesanti, quali pirofile o pentole e, nel caso queste presentino incrostazioni tenaci, attende l'arrivo dei figli per lavarle.
Carica e scarica la lavastoviglie e si dedica regolarmente alle cure quotidiane, attenta anche a mantenere un'igiene costante del locale cucina per non accumulare lavoro. Effettua sistematicamente le pulizie del refrigerante, il forno è autopulente, mentre ha dovuto rinunciare alle pulizie di scaffali alti a causa delle difficoltà nel sollevare le braccia e l'impossibilità di trasportare pesi. A causa dei dolori che si accentuano al minimo sforzo, deve alternare sovente le posizioni e intercalare il lavoro con frequenti pause.
Dalle parole dell'assicurata emerge la volontà nel limitare il più possibile la dipendenza da terzi, mantenendo in tal modo un'elevata autonomia. L'impossibilità di sottoporsi a sforzi nel dedicarsi alle periodiche pulizie degli armadi, permettono una valutazione medio annua degli impedimenti del 20%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
10 %
In questo ambito, gli aiuti da parte dei figli sono inevitabilmente maggiori. Per quanto consentito, la signora RI 1 si impegna quotidianamente nella cura dei locali, suddividendo e limitando i lavori, attenta a non sottoporsi a sforzi controproducenti. I sintomi algici sono molto variabili, anche in funzione delle condizioni climatiche, e nelle fasi più sfavorevoli rimanda i lavori al giorno seguente. Si dedica al rispolvero dei mobili evitando i ripiani alti, effettua autonomamente il cambio del letto ma fatica a scuotere il piumone, passa l'aspirapolvere in un locale alla volta ma ha rinunciato alla pulizia dei tappeti, mantiene la pulizia del locale bagno ma non della vasca a causa della posizione inergonomica e delle sollecitazioni fisiche richieste. Raramente si dedica alla pulizia dei vetri, non più di uno per volta. Afferma di potersi accovacciare, senza comunque effettuare sforzi. Non è più in grado di trasportare un sacco dei rifiuti da 35 l, per cui si è adattata usando quelli da 17 l. Ogni lavoro che comporta il sollevamento di pesi o il coinvolgimento della muscolatura deve essere evitato. Sono i figli che si incaricano dei compiti più impegnativi e assolvono le periodiche pulizie di fino.
Il compito delle pulizie comporta numerose mansioni particolarmente gravose, che l'assicurata non è più in grado di svolgere. Le dichiarazioni ricevute, l'ampiezza della casa ma anche il nucleo famigliare particolarmente ridotto permettono una valutazione degli impedimenti del 50%.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2 %
Nonostante dei comprensibili problemi nell'effettuare le manovre, la signora RI 1 è ancora in grado di servirsi del veicolo privato. Prima dell'insorgere del danno alla salute effettuava prevalentemente acquisti settimanali, mentre ora si reca sovente nei negozi per evitare un sovraccarico. In tal modo può provvedere autonomamente alle necessità quotidiane, mentre l'aiuto da parte dei figli è indispensabile in presenza di merce ingombrante o pesante.
Autonoma nel controllo delle necessità come nell'assolvere pratiche amministrative.
La necessità di aiuto nel trasporto di pesi, nonché il minor rendimento, consentono una valutazione degli impedimenti del 20%.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2 %
La signora RI 1 inserisce autonomamente il bucato nella lavatrice, in posizione inginocchiata quando i dolori sono maggiormente acuti. Con fatica stende la biancheria allo stenditoio, appoggiando la cesta su un ripiano per evitare di flettere ripetitivamente il dorso ed infiammare la parte lesa. Limita lo stiro allo stretto indispensabile, suddividendo il compito su più giorni. Quando il lavoro è eccessivo riceve l'aiuto della figlia.
Incontra importanti difficoltà nel mantenere la posizione richiesta nei lavori di cucito.
Considerando il contesto famigliare, le indicazioni riportate permettono di esprimere una percentuale di impedimenti del 20%.
5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
- %
percentuale di invalidità
0 %
Ambedue i figli sono maggiorenni.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12 %
Prima dell'insorgere del danno alla salute, la signora RI 1 si è sempre incaricata dei lavori esterni all'abitazione. In inverno spalava la neve liberando le scale nonché l'accesso all'abitazione e al garage, trasportando inoltre sacchi di sale di 25 kg che spargeva al suolo.
Si occupava personalmente del giardino, che complessivamente misura 2000 m2: tagliava l'erba, potava la siepe e i numerosi cespugli, con i figli effettuava i lavori di pulizia e mantenimento della piscina. Vangava autonomamente il terreno adibito ad orto, seminava, curava la crescita delle verdure, estirpava,….
In minima parte si dedica ancora alla cura degli arbusti, mentre ogni altro compito è garantito dai figli, coadiuvati da un giardiniere.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
34%
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I figli.
Parte dei lavori di giardinaggio sono ora a carico di un giardiniere.
(…)
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di aprile 2009.
(…)".
L'assistente sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 34%, ciò che costituisce un'in-validità di pari grado.
10. Nel suo ricorso l'assicurata contesta le risultanze dell'inchiesta, evidenziando che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività.
Per i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto va rilevato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Va anche presa in considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione richiede (art. 272 CC).
Ciò permette in concreto di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dal figlio della ricorrente, specie nelle attività domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta impossibilitata.
A tal proposito va nuovamente attirata l'attenzione dell'insorgente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a quella che sarebbe profusa nel caso in cui l'assicurato fosse in buona salute (DTF 130 V 97).
D'altra parte, bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurato nei vari ambiti domestici.
Nella fattispecie, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie, anzi, risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Del resto, questo Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell'assistente sociale sono state tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni rese dall'as-sicurata stessa, nonché delle limitazioni indicate dal dr. med. __________ e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell'appartamento e nel giardinaggio.
Esse tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita dai figli e dal giardiniere e non possono essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario appaiono rispettose delle limitazioni descritte dal medico specialista (doc. 12) che ha peritato l'interessata e che tra l'altro è il suo medico curante.
Inoltre l'assistente sociale ha, con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurato deve, in virtù dell'obbligo di diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr. in proposito il citato N. 3096 CIGI) nel rispetto, appunto, dei limiti funzionali descritti e riconosciuti medicalmente.
Infine, l'assistente sociale ha pure considerato adeguatamente che lavori pesanti, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; ha tenuto altresì conto del nucleo famigliare (il figlio, studente in Svizzera romanda, rientra a casa per il week-end e per le vacanze universitarie, mentre la figlia, che vive nel __________, l'aiuta all'occorrenza) e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
11. Viste le contestazioni della ricorrente riguardo ad ogni attività considerata dall'assistente sociale, e meglio all'importanza assegnata da quest'ultima ad ogni attività tipicamente domestica, occorre quindi analizzare ciascuna di esse.
Con riferimento alla "Conduzione dell'economia domestica" (punto 5.1), l'insorgente contesta l'importanza del 5% assegnata e sostiene, invece, che la stessa debba essere ridotta a 0% poiché, non essendo dipendente da orari o impegni lavorativi, ella può cucinare, stirare e fare altre attività quando ne ha voglia.
Al riguardo, come giustamente ha rilevato l'Ufficio AI, le Direttive CIGI prevedono che vanno applicate le ripartizioni dei lavori e le valutazioni dei singoli compiti secondo i valori minimi e massimi stabiliti al N. 3095, atti a preservare la parità di trattamento ed a permettere una valutazione realistica dei singoli casi.
Di conseguenza, non è possibile non adottare almeno un valore compreso tra quello minimo del 2% e quello massimo del 5%.
La lamentela che l'assicurata, siccome vive da sola, non ha bisogno di pianificare le sue giornate e le attività da svolgere, non trova conferma nella realtà, fosse anche perché, proprio per sua stessa ammissione, l'ampiezza della casa e del giardino, come pure l'impossibilità di recarsi a fare la spesa una sola volta alla settimana a causa delle difficoltà nel portare poi i pesi a casa, comportano comunque una pianificazione, anche minima, delle sue giornate, nel senso che deve pensare a come ripartire ogni giorno le diverse attività domestiche.
Prova ne sono gli innumerevoli lavori necessari alla conduzione di un'economia domestica che l'interessata stessa ha minuziosamente elencato nelle sue osservazioni (doc. X punto g pagg. 4 e 5), i quali giustificano qui ampiamente l'adozione del valore massimo del 5%.
Ritenuto che la malattia non impedisce (0%) comunque l'assicurata nell'organizzazione delle attività quotidiane, va confermata la percentuale di invalidità pari allo 0% (5% x 0%).
Quanto alla gestione dell' "Alimentazione" (punto 5.2), la ricorrente pretende una percentuale di importanza molto inferiore (25%) a quella stimata al 40%, ritenendola esagerata rispetto alla realtà dei fatti, visto che le altre mansioni occupano molto più tempo ed energia date le dimensioni della casa e del giardino. Pertanto, ritenuto un impedimento del 20%, il grado di invalidità assommerebbe al 5% (25% x 20%).
Innanzitutto il TCA osserva che l'assicurata non ha allegato elementi diversi da quelli già noti e giustamente ritenuti dall'assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione le dichiarazioni rese dall'interessata per trarre le proprie conclusioni.
Non va poi dimenticata la vasta esperienza dell'assistente sociale a valutare casi analoghi, dove l'importanza assegnata al capitolo dell'alimentazione è (spesso, come ha avuto modo il TCA di osservare in altri casi esaminati) stabilita al 40%.
Inoltre, seppure discontinua, va considerata la presenza del figlio almeno due giorni al mese e, soprattutto, durante le lunghe vacanze semestrali universitarie.
Con pertinenza, nelle sue osservazioni del 9 giugno 2010 l'assistente sociale ha osservato come "L'attività culinaria è un compito al quale anche una persona che vive da sola si dedica necessariamente ogni giorno" (doc. VIbis), fosse anche quando "pranza ad esempio prelevando una fetta di formaggio dal frigorifero." (doc. X punto b pag. 2).
La valutazione è stata effettuata tenendo conto non solo dei limiti indicati medicalmente, ma anche della fattiva capacità e possibilità dell'assicurata di dotarsi di strumenti e modalità di lavoro che, compatibilmente con l'attività svolta, le consentano di aumentare l'autonomia.
L'assistente sociale ha anche osservato come l'attività culinaria e il disbrigo della cucina relativi al contesto familiare dell'assicurata non comportino sforzi particolari, dato che ella evita di spostare oggetti pesanti ed eliminare incrostazioni tenaci, che affida ai figli. Nella conduzione dell'attività quotidiana l'interessata ha comunque limitato il più possibile la dipendenza da terzi, volendo mantenere un'elevata autonomia.
Vanno quindi confermati l'importanza dell'attività fissata nel 40% e l'impedimento reale stabilito nel 20%, che danno una percentuale di invalidità dell'8%.
Come già osservato per il punto 5.1, le Direttive CIGI non permettono di distanziarsi dai valori minimi e massimi elencati al N. 3095. Di conseguenza, per la posizione "Pulizia dell'apparta-mento" (punto 5.3), rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall'assistente sociale, il 50%, appare già generosa considerato l'aiuto che forniscono i figli sia il fatto che comunque alcune attività di pulizia sono ancora esigibili nella misura in cui non comportano sforzi particolari, posizioni particolari e sollevamento di pesi, per il resto l'importanza del 20% assegnata a questa attività non può essere aumentata come richiesto dalla ricorrente, rappresentando già la percentuale massima adottabile. La circostanza che l'abitazione raggiunge i 400 mq di superficie non giustifica una diversa ripartizione del tempo impiegato.
Va dunque ribadito il grado d'invalidità del 10% (20% x 50%).
Con riferimento alla contestazione relativa alla "Spesa e acquisti diversi" (punto 5.4), è vero che l'assicurata non può sollevare carichi eccessivi (sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, la soluzione di recarsi sovente nei negozi per evitare un sovraccarico di pesi da portare è la soluzione ideale. In tal modo, però, aumentano le occasioni d'acquisto e conseguentemente maggiore è anche l'occupazione del tempo durante il giorno, dovendo inoltre recarsi in automobile a fare le commissioni.
Esigibile è anche da ritenere il ricorso a terzi e comunque solo nel caso di pesi superiori a quelli medicalmente indicati.
Alla luce di ciò, la richiesta dell'insorgente di ridurre al 7,5% l'importanza assegnata all'attività in questione non può essere condivisa. In questo senso, non merita censura alcuna la valutazione dell'assistente sociale laddove ha stabilito per questo specifico punto un'importanza del 10%, corrispondente peraltro al massimo attribuibile in virtù del citato N. 3095 CIGI, ed una limitazione del 20%, ottenendo così un'invalidità del 2% (10% x 20%).
Per la contestazione relativa al "Bucato, confezione e riparazioni di indumenti" (punto 5.5), la ricorrente ha chiesto di ridurre la percentuale d'importanza assegnata al 7,5, dato che ella si limita a lavare, stendere e stirare, ma non anche a riparare abiti.
In occasione della visita domiciliare, l'assicurata ha riferito all'assistente sociale di avere importanti difficoltà nel mantenere la posizione richiesta nei lavori di cucito, mentre nel ricorso ha negato di riparare abiti.
Nella sua presa di posizione del 9 giugno 2010 (doc. VIbis) l'assistente sociale ha precisato che nel 10% di importanza assegnato al punto 5.5 i lavori a maglia non sono nemmeno entrati in linea di conto nella sua valutazione, che invece si è basata sul modesto impegno nell'ambito del lavare, stendere e stirare la biancheria. L'interessata si è organizzata suddividendo quest'ultima attività su più giorni per evitare di infiammare la parte lesa.
Considerato un minimo del 5% ed un massimo del 20%, d'avviso del TCA l'importanza assegnata del 10% è stata rettamente stabilita, tendo in particolare conto che si tratta di un nucleo familiare composto da una sola persona per poco meno di metà dell'anno e da due persone per i restanti mesi.
Il grado d'invalidità del 2% va dunque confermato (10% x 20%).
Né infine quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai "Diversi" (punto 5.7) può inficiare il benfondato della valutazione dell'assistente sociale, che ha su questo punto rettamente valutato all'80% la percentuale degli impedimenti per delle attività che rappresentano il 15% di importanza.
Al riguardo, l'insorgente ha preteso invece che sia assegnata a queste mansioni un'importanza del 30%, visto che il massimo consentito è del 50% e che, a suo dire, la cura del giardino, vasto ben 2'000 mq, comporta un notevole investimento di tempo e di energie.
È vero che le Direttive prevedono un'importanza massima del 50%, ma non va dimenticato che, fra le altre attività, l'UFAS ha elencato una serie di mansioni che non occupano invece la ricorrente, quali curare gli animali, svolgere attività di utilità pubblica, eseguire creazioni artistiche, impegnarsi a favore di terzi, fare volontariato. Il TCA evidenzia che l'insorgente ha postulato che il grado attribuito dall'UAI le sia sì aumentato, ma in funzione della sola attività legata al giardinaggio e simili. In questo senso, il tempo impiegato in questa sola attività deve essere ridimensionato rispetto alla pretesa dell'insorgente.
Inoltre, come ben ha rilevato l'esperta, l'impegno che l'assicurata dedica alla cura del terreno circostante la sua abitazione non è sempre costante, ovvero ci sono dei periodi dell'anno in cui occorre gettare il sale e spalare la neve, mentre in altri tagliare l'erba e vangare l'orto ed in altri ancora pulire la piscina che, tuttavia, già avveniva con l'aiuto dei figli anche prima dell'insorgenza della malattia. In altri termini, non tutte le attività che la ricorrente ha scrupolosamente elencato né sono né tanto meno devono essere svolte ogni giorno contemporaneamente. Di conseguenza, la considerazione che l'impegno complessivo prestato sull'arco di un anno venga riportato su ogni giorno nella misura del 15% non è affatto arbitrario.
Il TCA rileva, poi, che l'aiuto dei figli per ogni altro compito al di fuori della cura degli arbusti, come pure il prezioso aiuto del giardiniere (doc. 17-6), riducono sensibilmente l'impegno che l'interessata dovrebbe prestare in questo campo.
Non va da ultimo tralasciato di osservare che le dimensioni della parte esterna della proprietà dell'insorgente sono del tutto ragguardevoli e fuori dal comune (basti citare i quattro garages, il vasto piazzale esterno, i 2'000 m di giardino), ciò che però non può comunque giustificare un aumento dell'importanza assegnata a questa attività, che già si avvicina all'importanza attribuita alla pulizia dell'appartamento di 400 mq.
Infine, il Tribunale rileva che con STCA del 25 gennaio 2010 (32.2009.122) ha confermato l'importanza assegnata del 15% ad un'assicurata che viveva in un'abitazione circondata da un giardino di 2'000 mq e vi accudiva pure diversi animali.
Il grado d'invalidità del 12% non è quindi arbitrario (15% x 80%).
12. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Le ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, l'assicurata non può pretendere che la valutazione del suo grado di invalidità si basi unicamente sulle dimensioni della sua abitazione e del suo giardino, dimensioni che, va riconosciuto, esulano da quella che può essere definita un'abitazione di dimensioni standard di una persona.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, osservato come le correzioni apportate dalla ricorrente non risultano giustificate, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 34% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
13. Infine, la ricorrente ha chiesto di esperire il sopralluogo dell'abitazione e del terreno circostante, come pure eventualmente di far allestire una nuova perizia specialistica "che tenga realmente conto di quanto precede e che dia le giuste importanze alle varie mansioni svolte dall'assicurata." (doc. I punto 10 pag. 9).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente una nuova perizia da parte di un'(altra) assistente sociale come pure il sopralluogo della sua proprietà.
In effetti, come già osservato, la fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta e, come visto, decisivo ai fini della valutazione dei limiti funzionali e dell'importanza assegnata per ogni attività domestica esercitata da parte delle persone occupate nell'economia domestica, è l'accertamento effettuato dai servizi sociali. La circostanza che la persona incaricata dall'UAI non abbia visitato internamente l'abitazione ed esternamente il terreno circostante, non muta comunque le considerazioni esposte in precedenza, dato che l'ampiezza della proprietà è già stata debitamente ed opportunamente ritenuta nella valutazione finale dell'impegno per ogni mansione che l'assicurata deve svolgere.
14. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti