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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2009 32.2009.67

24. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,485 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile un rilevante peggioramento dello stato di salute psichico

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.67   BS/lb

Lugano 24 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 marzo 2009 di

RI 1    

contro  

la decisione del 13 febbraio 2009 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione 6 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1969, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizia psichiatrica della dr.ssa __________) ed economici, egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 49-1). La decisione amministrativa è stata confermata con STCA 27 agosto 2008 (inc. 31.2006.142; doc. AI 73-1). La sentenza è divenuta definitiva, non essendo stata contestata.

                               1.2.   Nel mese di settembre 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 78-1).

                                         Con decisione 13 febbraio 2009, preavvisata il 30 settembre 2008, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:

"  (...)

Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per Rendita.

Con sentenza del 27.08.2007 il Tribunale ha sentenziato un rifiuto di prestazioni alla sua precedente richiesta.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.

Il servizio medico regionale, interpellato in merito e al quale sono stati sottoposti gli atti acquisiti all’incarto, ribadisce che la mancanza di un reinserimento professionale non dipende in prevalenza da motivi medici. Lo stato di salute è reputato sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione precedente. (…)” (doc. AI 92)

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato ha chiesto al TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare di non essere stato convocato dall’AI per una visita medica.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso. L’amministrazione evidenzia come con la nuova domanda di prestazione non sia stato dimostrato un cambiamento rilevante dello stato di salute, che sostanzialmente rimane invariato.

                               1.5.   Il 21 aprile 2009 l’insorgente ha ribadito la propria posizione, allegando uno scritto del dr. __________ (doc. VI), già presentato durante la precedente vertenza giudiziaria (cfr. consid. 1.1.). In data 24 aprile 2009 lo psichiatra curante dell’assicurato ha inviato al TCA uno suo rapporto (doc. VIII).

                                         L’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (doc. X e X). Il 23 maggio 2005 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni a quanto scritto dall’amministrazione (XV).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invaliden- versicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                               2.4.   Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

                               2.5.   Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento della proprie condizioni di salute.

                                         Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 12 febbraio 2009 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ossia che i rapporti 3 ottobre 2008 del dr. __________, psichiatra curante, e 3 gennaio 2009 del dr. __________, medico curante, richiesti dall’Ufficio AI nell’ambito della procedura amministrativa, non apportano validi elementi attestanti una modifica sostanziale dello stato di salute (doc. AI 91-1). In particolare il rapporto dello psichiatra curante riporta le note patologie d’ordine psichiatrico senza oggettivare un peggioramento subentrato successivamente alla precedente decisione amministrativa (doc. AI 82-1).

                                         Pendente causa, l’insorgente ha trasmesso le risposte 18 luglio 2007 del dr. __________ al TCA in merito alla sua perizia psichiatrica (privata) del 18 marzo 2006 (doc.VI). Queste risposte, insieme alla perizia privata, sono state valutate nell’ambi-to della procedura giudiziaria terminata con sentenza 27 agosto 2008 e quindi non sono rilevanti ai fini di una nuova domanda di prestazioni.                 

                                         In data 24 aprile 2009 lo psichiatra curante ha inviato al TCA uno scritto. Riportati i dati d’anamnesi familiari, personali e professionali già indicati nella perizia della dr.ssa __________, il dr. __________ conclude:

"  (…)

Malgrado ulteriori perizie (Dr. __________) e certificati del sottoscritto, contrastanti con le decisioni AI e senza ulteriori valutazioni mediche da parte dell’AI, si conclude oggi con una non entrata in materia che dal profilo medico non è adeguata.

La situazione clinica del paziente si è vieppiù cristallizzata e aggravata con tratti paranoidi che si sommano vieppiù.

Un adeguato sostegno e aiuto nel senso di un riconoscimento AI è attualmente non solo necessario ma indispensabile per evitare ulteriori derive.(…)” (doc. VIII)

                                         Anche qui va detto che lo psichiatra curante non ha oggettivamente sostanziato un rilevante peggioramento della componente psichica. La citata perizia (privata) del dr. __________, come detto, è stata valutata da questa Corte nella sentenza 27 agosto 2007, passata in giudicato. Allora il TCA aveva ritenuto la perizia della dr.ssa __________ (ordinata dall’Ufficio AI) più convincente, confermando le conclusioni di quest’ultima in merito alla piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (cfr. sentenza citata consid. 2.5). Nel summenzionato scritto il dr. __________ riporta quale diagnosi, oltre al noto disturbo di personalità, quella di ritardo mentale leggero a seguito di un IQ 69. Al riguardo va fatto presente che, come si evince dalla STCA 27 agosto 2007, la dr.ssa __________ aveva sostenuto che la diagnosi di ritardo mentale leggero (IQ 69) posta dal dr. __________ non era giustificata dalle prove testitiche eseguite (cfr. consid. 2.4 pag. 10 della sentenza; doc. AI 73-10). Infine, sempre nello scritto 24 aprile 2007, il dr. __________ parla di un aggravamento della situazione clinica con tratti paranoidi senza oggettivarla e descriverla.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale, come dal lui stesso ammesso, beneficia di prestazioni dell’assistenza pubblica.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

                                         Nel caso in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da scritto 15 giugno 2009 dell’Ufficio __________ al TCA, beneficia di prestazioni dell’assistenza pubblica dal 2005 (doc. XVIII).

                                         Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito manifestatamente infondato, il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STCA 13 febbraio 2008 nella casua S, inc. 32.2007.13), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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