Raccomandata
Incarto n. 32.2009.44 LG/sc
Lugano 9 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, è affetto fin dall’adolescenza da cheratocono bilaterale ed è stato sottoposto nel 1986 ad un intervento di cheratoplastica all’occhio sinistro che è stato assunto dall’UAI quale provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI (doc. AI 6-137). L’Ufficio AI ha inoltre assunto le spese per l’acquisto di lenti a contatto quali mezzi ausiliari (doc. AI 6-119, 6-67).
1.2. Nel 1992 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di cheratoplastica all’occhio destro che è stato assunto dall’UAI quale provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI (doc. AI 6-18). Con decisione del 12 maggio 1992 l’UAI ha assunto le spese d’acquisto di lenti a contatto dopo l’operazione di cheratoplastica (doc. AI 6-19).
1.3. Con decisione del 18 ottobre 1995 l’UAI aveva rifiutato all’assicurato la presa a carico dei costi derivanti dall’esecuzione di un intervento chirurgico di correzione dell’astigmatismo non ritenendola una misura sanitaria d’integrazione riconosciuta dall’AI (doc. AI 29-1).
Contro questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al TCA che con decisione del 24 luglio 1997 (inc. no. 32.95.00241) ha accolto il ricorso e condannato l’UAI ad assumere i costi dell’intervento chirurgico. Contro la pronunzia del TCA l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha ricorso dinanzi al TFA postulando l’annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione dell’UAI (doc. AI 51-1).
Con sentenza I 388/97 del 30 aprile 1999 il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il gravame e annullato il giudizio cantonale (doc. AI 61-1).
1.4. Con decisione del 20 marzo 1997 l’UAI ha comunicato all’assicurato che, a seguito della modifica dell’allegato all’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità (OMAI), a partire dal 1° gennaio 1997 non sarebbero più state assunte le spese d’acquisto di lenti a contatto (doc. AI 44-1).
Contro questa decisione è insorto l’assicurato con un tempestivo ricorso al TCA (inc. no. 32.97.00043), il quale con decisione del 3 novembre 1998 ha accolto il ricorso e riconosciuto a RI 1 il diritto alla consegna di lenti a contatto quali mezzi ausiliari dell’AI, reputando le stesse un complemento importante delle cheratoplastiche subìte nel 1986 e nel 1992 e assunte dall’AI a titolo di provvedimenti sanitari d’integrazione.
L’UAI con ricorso di diritto amministrativo è insorto dinanzi al TFA contro il giudizio cantonale (doc. AI 56-1). Con sentenza I 612/98 del 28 aprile 2000 il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’UAI per l’esperimento di un accertamento peritale oftalmologico teso a chiarire se le lenti a contatto si sono rese necessarie per garantire il successo delle cheratoplastiche del 1986 e del 1992 oppure a seguito di un aggravamento successivo delle condizioni degli occhi (doc. AI 65-1).
1.5. Con decisione del 15 marzo 2002 l’UAI, sulla base degli accertamenti eseguiti a seguito della sentenza del 20 aprile 2000, ha assunto ai sensi dell’art. 21 LAI (mezzi ausiliari) le spese concernenti i costi d’acquisto delle lenti a contatto complementari agli interventi di cheratoplastica avvenuti nel 1986 e nel 1992 (doc. AI 83-1).
1.6. Con decisione del 3 marzo 2003 l’UAI ha assunto i costi per l’intervento di cheratoplastica all’occhio destro avvenuto presso l’Ospedale __________ di __________ per il periodo dal 24 settembre 2002 al 31 marzo 2003 (doc. AI 98-1). In data 2 dicembre 2003 l’UAI ha prolungato, su richiesta del medico dell’assicurato, Dr. __________ (doc. AI 108-1), il riconoscimento dei costi sanitari relativi all’intervento di cheratoplastica avvenuto nel settembre 2002 dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2003 (doc. AI 113-1).
Il 29 dicembre 2003 il Dr. __________ ha quindi postulato il prolungamento per altri 12 mesi della copertura delle prestazioni mediche inerenti la cura dopo la cheratoplastica all’occhio destro (doc. AI 115-1).
La richiesta è tuttavia stata sospesa avendo l’assicurato inoltrato, in data 23 gennaio 2004, domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 120-1).
1.7. In data 23 gennaio 2004 l’assicurato, da ultimo attivo in qualità di operatore sociale – psicomotricista presso la Fondazione __________, ha presentato domanda di prestazioni AI per adulti (riadattamento nella stessa professione / rendita) a seguito dell’intervento chirurgico all’occhio destro (doc. AI 119-1/5).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con decisione su opposizione del 20 luglio 2006 ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2003 (doc. AI 199-1).
1.8. L’assicurato ha trasmesso in data 10 novembre 2008 la fattura dello “Studio ottico __________” di fr. 1'026.40 concernente la sostituzione di una lente a contatto per l’occhio sinistro, post cheratoplastica (doc. AI 204-3)
Con decisione del 14 gennaio 2009 (doc. AI 208-1), preavvisata con progetto del 24 novembre 2008 (doc. AI 205-1), l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurato con la seguente motivazione:
" (…)
fino al 31.12.2007 i costi dei provvedimenti sanitari erano a nostro carico quando si riteneva che lo stato di salute dell’assicurato si fosse relativamente stabilizzato (art. ex 12 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)). Contemporaneamente il trattamento doveva essere atto a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o ad evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Il principio fondamentale per riconoscere dei costi sanitari da parte dell’Assicurazione Invalidità era che questi ultimi dovevano permettere all’assicurato di riacquisire la propria capacità lavorativa e conseguentemente la capacità di guadagno. Nel caso specifico con decisione su opposizione del 20.07.2006 è stato riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità intera (100%), pertanto si ritiene che la capacità lavorativa e di guadagno del Sig. RI 1 è compromessa, quindi cade il presupposto per riconoscere alcun tipo di provvedimento sanitario reintegrativo e di conseguenza pure i mezzi ausiliari complementari al provvedimento sanitario precedentemente assunto.
Oltre ai suddetti motivi vi è da rilevare che a far capo dal 01.01.2008 vi è stata la modifica dell’art. 12 della Legge AI sui provvedimenti sanitari. Questi ultimi ed eventuali mezzi ausiliari complementari agli stessi, possono ora essere assunti ma soltanto sino all’età di 20 anni compiuti”
1.9. Contro questa decisione l’assicurato, rappr. dall’avv. __________ (dello studio legale RA 1) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del rimborso della fattura di fr. 1'026.40 emessa dallo studio ottico __________ e di tutte le future forniture di lenti a contatto in favore di RI 1 (doc. I).
A mente del ricorrente il diritto ai mezzi ausiliari deve essergli riconosciuto indipendentemente dalla possibilità di integrazione nella vita professionale. La concessione di tali provvedimenti non è infatti subordinata alla capacità di guadagno dell’assicurato.
Il rappresentante di RI 1 ha inoltre ripreso le norme dell’OMAI (art. 2 cpv. 2) per fondare il diritto dell’assicurato ai mezzi ausiliari richiesti non condizionando – a suo dire – il diritto ai mezzi ausiliari al miglioramento o alla conservazione della capacità lavorativa e di guadagno.
Secondo l’avv. __________ l’Ufficio AI, limitando le sue considerazioni all’esame dell’art.12 LAI e alla capacità lavorativa del ricorrente avrebbe disatteso gli scopi della LAI.
A sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato del 27 dicembre 2008 (doc. C) e la fattura del 6 novembre 2008 (doc. D) dello studio ottico __________. Egli inoltre ha chiesto l’audizione di RI 1 e dei testi __________ e Dr. __________. In via subordinata vieno richiesto l’espletamento di una perizia medica “che possa stabilire l’effettiva capacità visiva del signor RI 1 nonché la necessità per se stesso di ricorrere ai mezzi ausiliari dei quali chiede il pagamento” (doc. I).
Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
1.10. L’UAI, in risposta, ha confermato il provvedimento impugnato evidenziando che l’assicurazione invalidità si assume i costi delle lenti a contatto solo e fintato che che si possa garantire o raggiungere l’obiettivo dell’integrazione. Visto che l’incapacità di guadagno dell’assicurato è completa (100%) “la sostituzione della lente a contatto dell’occhio sinistro non costituisce (più) un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione poiché (la lente a contatto) non è atta a perseguire lo scopo dell’integrazione stessa, vale a dire migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell’assicurato rispettivamente evitare una diminuzione notevole di tale capacità” (doc. VI).
1.11. In data 24 marzo 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito al TCA la richiesta di interrogatorio di RI 1 e di audizione del teste Dr. __________ (doc. X).
1.12. Con le osservazioni del 2 aprile 2009 l’UAI si è espresso in merito alla richiesta di assunzione di nuove prove da parte dell’assicurato opponendosi alla stessa e rilevando che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
L’UAI ha postulato la reiezione integrale del gravame (doc. XII).
Il doc. XII è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato all’assicurato l’assunzione dei costi della lente a contatto per l’occhio sinistro.
2.2. Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).
2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.
(lett. a). Giusta l'art. 2 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia (cpv.1); l'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (cpv. 2). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 158);
2.4. Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAI, sino all’età di 20 anni compiuti gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Per le paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio, quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).
A mente dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere migliorata.
La legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV nr. 16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
La condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione malattia e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni (STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).
Pertanto, condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della stessa.
Il diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione; cfr. anche STFA I 32/06 del 9 agosto 2007, consid. 6.3; per la precedente giurisprudenza cfr. RCC 1965 pag. 18955).
2.5. Nella fattispecie RI 1 ha beneficiato di provvedimenti sanitari sino al 31 dicembre 2003, a seguito della decisione dell’UAI del 2 dicembre 2003 di prolungare il riconoscimento dei costi sanitari relativi all’intervento di cheratoplastica, avvenuto nel settembre 2002, sino alla fine del 2003 (doc. AI 113-1).
Il Dr. __________, in data 29 dicembre 2003, aveva chiesto all’UAI il prolungamento per altri 12 mesi della copertura delle prestazioni mediche inerenti la cura dopo l’intervento di cheratoplastica (doc. AI 115-1).
La richiesta è tuttavia stata sospesa avendo l’assicurato inoltrato richiesta di prestazioni AI per adulti in data 23 gennaio 2004.
Con scritto del 6 febbraio 2004 l’UAI ha informato l’assicurato che:
" il 23 gennaio 2004 abbiamo ricevuto la sua richiesta di valutare se ha il diritto ad una rendita d’invalidità, oppure a dei provvedimenti sanitari.
In corso vi era già una richiesta per un prolungo del riconoscimento dei costi per dei provvedimenti sanitari inerenti la cura in seguito ad un’operazione di cheratoplastica all’occhio destro.
In tal caso dobbiamo innanzi tutto istruire la sua domanda del 23 gennaio 2004, in quanto, secondo l’art. 12 LAI i provvedimenti sanitari possono essere presi a carico unicamente se destinati all’integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o ad evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.
(…)
In conclusione, se alla fine dell’istruttoria, dovesse risultare una totale incapacità al lavoro e gli fosse riconosciuta una rendita d’invalidità, i costi sanitari per l’intervento di cheratoplastica non sarebbero anch’essi a nostro carico."
Con decisione su opposizione del 20 luglio 2006 l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2003 (doc. AI 199-1).
L’amministrazione ha dunque negato la presa a carico della fattura di fr. 1'026.40 del 6 novembre 2008 dello studio __________ essendo la capacità lavorativa e di guadagno compromessa e non essendoci più il presupposto per riconoscere i mezzi ausiliari complementari al provvedimento sanitario precedentemente assunto.
Questo Tribunale non può che confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.
Come accennato (cfr. consid. 2.3.) l'art. 2 cpv. 2 OMAI conferisce all'assicurato il diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.
Ai sensi della cifra 7.02 dell'allegato OMAI (lenti a contatto) la norma prevede la presa a carico in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione.
Si parla di complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione se, per l’attuazione di un provvedimento sanitario secondo l’art. 12 LAI, la consegna di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria o se il successo di un provvedimento sanitario dell’AI è garantito solo con l’uso di occhiali o di lenti a contatto, anche se questi erano necessari prima dell’operazione (cfr. cifra 7.01.3* - 7.02.3* della Circolare sulle consegna dei mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità; in seguito: CMAI).
Come precedentemente illustrato il diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico.
In generale questo non è il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione v. pag. 9).
Non può dunque essere condivisa l’argomentazione del ricorrente secondo cui la condizione di costituire un complemento importante a provvedimenti sanitari d’integrazione, sia da intendere anche come integrazione alla vita sociale per lo svolgimento delle consuete mansioni (doc. I, pag. 9).
La cifra 661/861.3 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità aggiunge inoltre che:
" Si, en raison de l’intervention, la personne assurée a besoin de lentilles de contact et/ou de lunettes, celles-ci sont à la charge de l’AI (y compris les lunettes de remplacement) tant et aussi longtemps que, par ce biais, le but de la réadaptation peut être atteint ou garanti.”
A prescindere dall’indiscussa necessità per RI 1 di disporre della lente a contatto per svolgere le attività minime quotidiane, questa non costituisce un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione, l’assicurato infatti non ha più beneficiato di un provvedimento sanitario dalla fine del 2003 e dal 1° settembre 2003 percepisce una rendita intera d’invalidità. Il mezzo ausiliario richiesto non può quindi più migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione notevole della stessa, essendo questa già allo 0%.
Va rammentato che l’insorgente è stato attivo professionalmente quale disegnatore catastale dal 1987 al 1991 e successivamente quale educatore / psicomotricista presso la Fondazione __________ sempre con un grado di occupazione al 100% (doc. AI 123-1, 198-1). Dunque l’amministrazione lo ha correttamente considerato salariato in misura piena nella decisione impugnata.
Il mezzo ausiliario in questione non può perciò essere assunto dall’AI in quanto non risulta necessario per l’attuazione di un provvedimento sanitario ex art. 12 LAI e nemmeno il successo di un provvedimento di questo tipo è garantito con la consegna della lente a contatto richiesta.
Alla luce di quanto sopra la decisione dell’UAI di non assumere i costi della sostituzione di una lente a contatto per l’occhio sinistro, post cheratoplastica, merita conferma.
2.6. L’assicurato ha chiesto al TCA di procedere all’audizione di RI 1 e dei testi __________ e Dr. __________. In via subordinata vieno richiesto l’espletamento di una perizia medica “che possa stabilire l’effettiva capacità visiva del signor RI 1 nonché la necessità per se stesso di ricorrere ai mezzi ausiliari dei quali chiede il pagamento” (doc. I).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.8.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.8. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente è coniugato con __________ e ha due figli: __________ del 2001 e __________ del 2003.
Il medesimo dispone, quali entrate, di una rendita intera d’invalidità annua di fr. 52'128.-- (fr. 4'344.-- mensili), di prestazioni pensionistiche per un importo annuo di fr. 54'615.--(fr. 4'551.25) e del reddito dell’attività della moglie di fr. 52'281.-- (fr. 4'356.75 mensili) (dati fiscali 2007, doc. B3-B4). Vi è poi un importo a titolo di valore locativo, affitti (fr. 38'800.-- annui).
Dai dati fiscali 2007 emerge inoltre un’importante sostanza (doc. B4).
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso. All’importo base vanno aggiunti fr. 700.-- (fr. 350.-- x 2) per il mantenimento dei due figli.
Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.
In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'550.--, fr. 700.-- per i figli e il supplemento del 15%, e anche aggiungendo le spese dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (doc. B6), gli interessi ipotecari presso __________ (doc. B7) e il leasing dell’autovettura (doc. B5) rimane comunque un’importante eccedenza a favore dell’assicurato.
Va rilevato inoltre che il Municipio di __________, in data 1° aprile 2009, dopo attento esame della pratica ha rilasciato preavviso negativo (doc. B1).
In tutta evidenza il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti