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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.08.2009 32.2009.39

10. August 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,510 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Seconda domanda di prestazioni AI respinta perché non vi è stata una rilevante modifica della capacità lavorativa. Il peggioramento delle condizioni di salute successivo alla decisione non può essere preso in considerazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.39   BS/vm

Lugano 10 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2009 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 11 gennaio 2009 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1959, già professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizie, nel novembre 2003 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti.

                                         Sulla base degli accertamenti medici ed economici esperiti, con decisioni 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2004, ridotta a mezza rendita dal 1° marzo 2005. La rendita è stata soppressa con effetto 1° settembre 2005 non presentando più l’interessata un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Il ricorso contro le succitate decisioni è stato respinto da questa Corte con sentenza 25 gennaio 2008, cresciuta in giudicato (inc. 32.2007.33).

                               1.2.   Nel luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 52-1).

                                         Con decisione 11 gennaio 2009, preavvisata il 17 novembre 2008, l’Ufficio AI ha respinto la succitata richiesta non risultando dalla documentazione medica raccolta durante la procedura amministrativa - valutata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) - una modifica della residua capacità lavorativa, rispettivamente del grado d’invalidità del 25% fissato nelle pronunzie 14 dicembre 2006.

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

                                         Facendo presente un peggioramento cardiologico e di aver subito un’asportazione parziale dell’utero a causa di un tumore, l’insorgente postula la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per un’approfondita valutazione medica.  

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la confermata della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso. Secondo l’amministrazione, sulla base del parere del SMR, la nuova documentazione medica prodotta non permette di accertare una modifica dello stato di salute dell’assicurata - con ripercussione duratura sulla residua capacità lavorativa - e quindi non si giustifica una diversa valutazione del grado d’invalidità rispetto alle precedenti decisioni del 2006.

                               1.5.   Pendente causa, il 28 aprile 2009 il rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (X), trasmessa all’Ufficio AI per una presa di posizione (XI).

                                         Con osservazioni 8 maggio 2009 l’amministrazione ha sostenuto che il peggioramento cardiaco documentato è posteriore alla decisione contestata e che quindi tale modifica dello stato di salute verrà presa in considerazione nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (XII).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se, rispetto alle decisioni 14 dicembre 2006, è intervenuto un rilevante e duraturo peggioramento dello stato di salute della ricorrente, con ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, rispettivamente sul grado d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.5.   Nel caso in esame va detto che, nell’ambito delle precedenti decisioni, sulla base della perizia reumatologica 31 agosto 2004 a cura del dr. __________ e psichiatrica 23 maggio 2005 del dr. __________, l’assicurata è stata ritenuta abile al 75% in attività adeguate dal giugno 2005.

                                         Tenuto conto di tale residua capacità lavorativa, mediante il consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI aveva determinato un grado d’invalidità del 25%, sopprimendo di conseguenza il dritto alla rendita con effetto 1° settembre 2005 (tre mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Con il presente ricorso l’assicurata, facendo capo a diversa documentazione medica, sostiene un rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute causante un’incapacità lavorativa maggiore di quella precedentemente accertata.

                                         Orbene, da un attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, questo TCA non può che confermare l’as- senza di una rilevante modifica, presente al momento della decisone impugnata, delle condizioni di salute.

                                         Innanzitutto va rilevato che il rapporto 5 agosto 2008 del medico curante non permette di sostanziare alcun peggioramento (doc. AI 61-1). In primo luogo, come giustamente rilevato nella nota 12 novembre 2008 del dr. __________ del SMR (doc. AI 68-1), le diagnosi riportate sono già state prese in considerazione in occasione delle due summenzionate perizie specialistiche.

                                         Con riferimento al rapporto 7 ottobre 2008 dr. __________ (primario di ginecologia – ostetricia all’Ospedale __________; doc. AI 66-2), nella citata nota 12 novembre 2008 il dr. __________ ha rettamente rilevato che l’intervento di isterectomia a seguito di un utero miomatoso, di natura benigna, con prognosi favorevole, giustifica una totale incapacità lavorativa di al massimo 3 mesi. Non risulta infatti che successivamente all’intervento l’assicurata abbia avuto delle complicazioni.

                                         L’insorgente sostiene che a causa della citata patologia all’utero, unitamente a quella cardiaca di cui si parlerà nel prosieguo, essa si trova in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata è stata paziente della menzionata psichiatra (doc. AI 21-2). Il perito dr. __________, con referto 18 agosto 2005, ha valutato una capacità lavorativa del 75% suscettibile di migliorare fino al 100%; tale valutazione è stata del resto confermata con la STCA 25 gennaio 2008.

                                         Ora, l’assicurata non ha prodotto alcun aggiornamento medico della situazione psichiatrica, come parrebbe essere stato preannunciato in sede ricorsuale, e quindi non sono state rese verosimili modifiche della sfera extra-somatica. Va qui ricordato che la problematica fibromatosa all’utero è stata definitivamente e positivamente risolta con l’intervento di isterectomia del 26 giugno 2006, motivo per cui, almeno per questa patologia, non vi dovrebbero essere delle ripercussioni di natura psichiatrica.

                                         In merito alla patologia cardiaca, l’insorgente evidenzia che nel referto 20 ottobre 2008 del __________ (doc. C) è stata riscontrata una progressione della malattia coronaria con lesione subtotale RCA e lesione intermedia del RIVA. Ciò non vuole dire che vi sia stata una ripercussione sulla capacità lavorativa. Nella nota 4 marzo 2009 il SMR ha infatti rilevato che dalla nuova documentazione “risulta che è stata eseguita con successo una nuova dilatazione coronaria” (IV), poiché nel citato referto del __________ si legge che la lesione subtotale RCA è stata trattata con un impianto di stent, mentre per la lesione intermedia al RIVA è stato optato per un trattamento conservativo. Nella medesima nota il SMR ha poi pertinentemente osservato che “in assenza di complicazioni (come nel presente caso) dopo una dilatazione il ricupero è rapido (settimane)”.

                                         Pendente causa, l’assicurata ha documentato una modifica della situazione cardiologica. Con riferimento al rapporto 2 aprile 2009 del __________ relativo ad un secondo ricovero, con nota 6 maggio 2009 il SMR ha rilevato un peggioramento. Infatti, dalla coronografia 1° aprile 2009 è emersa una stenosi significativa all’ostio dell’arteria interventricolare anteriore prossimale ed una stenosi subocclusiva al ramo intermedio (doc. E1). Va qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame l’11 gennaio 2009. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Come visto, il peggioramento cardiaco, con eventuali ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, è stato attestato dal 1° aprile 2009 e quindi non può essere preso in considerazione nella presente procedura. Per questi motivi, nelle osservazioni 8 maggio 2009 l’Ufficio AI ha rettamente fatto presente che tale modifica dello stato di salute potrà essere tenuta in considerazione nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni AI (XII).

                                         Visto quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che non essendo stata riscontrata una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della residua capacità lavorativa, l’assicurata, sino al momento della decisione impugnata, non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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