Raccomandata
Incarto n. 32.2009.207 BS/lb
Lugano 23 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 ottobre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, precedentemente attivo quale muratore, nel dicembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute (doc. AI 1), le sequele legate ad un evento traumatico (ottobre 2003). In data 11 luglio 2005 egli ha subito un secondo incidente (politrauma nell’ambito di un incidente della circolazione).
Gli infortuni sono stati assunti dall’__________ che, dopo aver erogato le prestazioni di corta durata, con decisione su opposizione 3 novembre 2008, a conferma della decisione formale 12 settembre 2008, ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 58% dal 1° ottobre 2008, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 40% (doc. AI 90-1).
1.2. Dopo aver eseguito degli accertamenti medici (tra cui una perizia multidisciplinare) ed economici, a modifica del progetto di assegnazione rendita del 29 agosto 2008 (doc. AI 77-1), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2004, diminuita al 58% dal 1° aprile 2005, aumentata al 100% dal 1° gennaio (recte: ottobre) 2005 e nuovamente ridotta al 66% con diritto a ¾ rendita dal 1° luglio 2007. Con una prima decisione del 15 ottobre 2009 l’amministrazione ha formalizzato il diritto a ¾ rendita dal 1° novembre 2009 (doc. AI 107-1), mentre le rendite arretrate sono state oggetto di separate decisioni.
1.3. Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2004, diminuita al 64,68% dal 1° aprile 2005 e aumentata al 71% dal 1° gennaio 2006 pari ad una rendita intera. Egli contesta la valutazione del __________, alla base della decisione contestata, nel ritenerlo abile al 40% in attività adeguate dal 1° aprile 2007. Contestata è pure la determinazione del reddito da invalido, in particolare la riduzione dello stesso da parte del consulente in integrazione professionale. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, chiede invece la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
1.5. Il TCA ha richiamato dall’assicurato la decisione formale 12 settembre 2008 della __________ (doc. VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere sono i gradi d’invalidità riconosciuti all’assicurato.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p.182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, I 689/04 del 27 dicembre 2005, I 38/05 del 19 ottobre 2005).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia multidisciplinare del __________. Dal rapporto 19 giugno 2009 (doc. AI 96) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico, neurologico e neuropsicologico, reumatologico (cfr. capitolo no. 4 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (cfr. capitolo 3 e 4), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr. punto no. 5 della perizia doc. AI 96-22), il __________ ha proceduto alla discussione dei dati medici (cfr. punto no. 6), tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza dell’assicurato. I periti hanno concluso nel ritenere l’assicurato totalmente inabile nell’espletare la sua originaria professione di muratore. In attività adeguate, confacenti le capacità funzionali fisiche, la residua capacità lavorativa è stata quantificata nella misura del 40%, da intendersi come diminuzione di rendimento sull’arco di una intera giornata lavorativa, questo a decorrere dal 1° aprile 2007 (cfr. capitolo no. 9, doc. AI 96-29). Per quel che concerne i periodi precedenti, i periti del __________ hanno valutato una totale incapacità lavorativa a partire dal primo evento traumatico del 21 ottobre 2003, inabilità ridotta al 50% dal trattamento stazionario presso la Clinica di __________ (gennaio 2005). A seguito del politrauma dell’11 luglio 2007, l’inabilità lavorativa è stata nuovamente valutata al 100% e questo sino alla valutazione operata in sede di perizia.
Il ricorrente contesta la valutazione della residua capacità lavorativa del 40% in attività adeguate:
" (...)
Appare estremamente ottimistica. Infatti i medici concordano all'unisono come nella precedente attività il ricorrente sia inabile al 100%, che egli fin dal suo arrivo in Svizzera, nel 1989, ha sempre svolto l'attività di muratore e che una riqualifica professionale, seppur auspicata, è stata abbandonata su indicazione della consulente in integrazione, sig.ra __________, la quale, nel proprio rapporto finale, sosteneva che: "considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorato mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale. A questo assicurato, secondo il mio parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre dal danno alla salute anche da fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la scolarità".
Lo stesso __________, nelle proprie conclusioni, precisa come un'eventuale riqualifica professionale sia comunque condizionata da una prognosi incerta e passibile di ulteriori peggioramenti, specialmente in ambito psichiatrico, tant'è che il __________ ritiene utile rivalutare la situazione già dopo soli 2 anni (perizia __________ pag. 29 punto 9). (...)"
Nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha rettamente conferito valore probatorio alla succitata perizia pluridisciplinare, poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del resto, il ricorrente non ha prodotto alcun atto medico che sconfessi la valutazione del __________. Per questi motivi, la valutazione medico-teorica dei periti va confermata. In questo contesto, nulla giova all’in- sorgente sostenere che la sua abilità lavorativa dipenda da un’eventuale riqualifica professionale.
Occorre qui ricordare che, per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314; 105 V 156 consid. 1 p. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228 seg.).
Su quest’ultimo punto, con rapporto 22 luglio 2009 i consulenti in integrazione, tenuto conto dei dati medici, hanno confermato le attività esigibili elencate nel precedente rapporto 25 gennaio 2008 (doc. AI 102-1). In sostanza si tratta di attività leggere semplici e ripetitive che non necessitano una particolare formazione (doc. AI 67-3).
Visto quanto procede, l’assicurato è da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività dall’ottobre 2003 (primo infortunio: 21 ottobre 2003), abile al 50% in attività adeguate da gennaio 2005 (dimissioni dalla Clinica di __________); a seguito del secondo infortunio (11 luglio 2007) egli è stato nuovamente inabile in qualsiasi attività e dal 1° aprile 2007 (perizia __________) abile al 40% in attività adeguate.
2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel citato rapporto 22 luglio 2009 (doc. AI 102) i consulenti hanno proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro quale muratore (reddito da valido) con quello derivante da un’attività adeguata – tenendo conto di un’abilità del 50% nel 2005 e del 40% negli anni 2007 e 2008 – desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
2.6.1. Riguardo al reddito da valido, rimasto incontestato, i consulenti hanno giustamente preso in considerazione un salario di fr. 65’478.-- desunto dal questionario dell’ex datore di lavoro relativo al 2005 che, adeguato al 2007 ed al 2008 corrisponde a fr. 67'332.-- rispettivamente fr. 68'697.-- (doc. AI 102-3).
2.6.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, i consulenti hanno utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.).
Il calcolo del reddito da invalido, rispettivamente il grado d’invalidità da loro operato è stato riportato nelle motivazioni alla decisione impugnata:
" (...)
In conclusione, considerata la professione che può ancora svolgere nonostante il danno alla salute, attività semplici e ripetitive, si fa riferimento alla categoria 4.2 (valore mediano) che stabilisce una media dei salari nel settore privato in Svizzera. In base a ciò, lavorando al 100% con una riduzione di rendimento del 50%, nel 2005 percepirebbe un reddito annuo di CHF 28'908.-; nel 2007-CHF 24'060.- e nel 2008 CHF 24'551.- con una riduzione di rendimento del 60%.
Applicando a questi dati la riduzione del 5 % per attività leggere, si ottengono i seguenti redditi da invalido:
nel 2005 CHF 27'457.nel 2007 CHF 22'857.nel 2008 CHF 23'324.-
Il confronto dei redditi determina la perdita economica e quindi i seguenti gradi AI:
nel 2005 grado del 58 %
nel 2007 grado del 66 %
nel 2008 grado del 66 %. (...)" (doc. AI 116-13)
L’insorgente contesta la riduzione del 5% per attività leggere sostenendo:
" (...) L'Ufficio AI, nella propria decisione, non ha tenuto in considerazione questa evoluzione negativa dello stato di salute del ricorrente e nell'ambito dell'accertamento, della residua capacità lavorativa, da esso fissato al 40%, con una riduzione unica del 5% per attività leggera, non può essere condivisa.
Infatti, tenuto conto del lungo periodo d'inattività lavorativa del ricorrente, che è durato praticamente dal primo infortunio del 21 ottobre 2003, per cui per ben 6 anni e della prognosi negativa riguardo al suo stato di salute, come evidenziato nella perizia psichiatrica, ben si giustifica un'ulteriore riduzione del 15%, oltre a quella già riconosciuta dall'Ufficio AI.
Osservo del resto che nel rapporto finale della consulente per l'integrazione, la stessa aveva proposto un 18% di riduzione, da sommare al 20% relativo all'incapacità medico - teorica, che era stata stabilita in precedenza, per cui a maggior ragione va applicata questa ulteriore riduzione, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, che nel caso specifico sono manifestamente adempiute. (...)"
Quanto alla riduzione del reddito da invalido a seguito delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb), va detto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6); egli può tuttavia farlo in presenza di valide ragioni.
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percen-tuale sul reddito statistico da invalido:
" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato limpressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, pag.105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"
Nella presente fattispecie, come detto, i consulenti hanno riconosciuto una riduzione del 5% per il fatto che l’assicurato possa esercitare solo lavori leggeri.
Essi hanno poi correttamente escluso altre riduzioni:
" (...)
- il discapito economico dovuto al numero di anni di servizio: questa riduzione non si può ammettere soprattutto in considerazione del fatto che l'A., all'età di 49 anni, ha ancora più di 15 anni per recuperare la capacità di guadagno.
Statisticamente, infatti, il tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a pochi anni.
- il gap salariale: considerato che lo scarto fra il reddito da valido effettivamente percepito dall'assicurato e quello stabilito su base statistica non esiste (anzi è a favore dell'A.), nel caso concreto l'applicazione del cosiddetto gap salariale è esclusa. Il Tribunale federale ha avuto modo di confermare ancora recentemente che questo correttivo entra in linea di conto solo qualora il reddito da valido concreto risulta chiaramente al di sotto della media salariale di riferimento (cf. per es. STF 4.3.2009 in re R, 9C_78212008).
- riduzione per permesso di domicilio: non è esatto affermare che la totalità degli stranieri guadagna meno rispetto alla totalità degli svizzeri e stranieri (valori mediani delle tabelle RSS). In effetti unicamente i lavoratori con permesso di dimora temporanea (Cat. L) e i lavoratori con permesso di dimora (Cat. B) percepiscono salari inferiori. Anche il discapito economico patito dai
lavoratori con permesso per frontalieri (Cat. G) è ininfluente (in media -2%) e addirittura, in buona parte del settore terziario, i frontalieri percepiscono fino al 18% in più rispetto alla totalità di svizzeri e frontalieri. Nel caso concreto, visto che l'A. possiede un permesso tipo C, non si ritiene necessaria una riduzione per questo fattore. (...)" (doc. AI 102-4)
A mente del TCA, viste le limitazioni fisiche dell’assicurato, la sola decurtazione del 5% risulta non appropriata. Con riferimento alla succitata giurisprudenza riassunta, una riduzione del 10% appare adeguata. Altri motivi di riduzioni non vi sono.
Se da una parte l’assicurato può svolgere in misura ridotta un’attività adeguata, circostanza che potrebbe giustificare un‘ulteriore riduzione, dall’altra va ricordato che il __________ ha valutato l’assicurato abile al 40%, da intendersi come rendimento ridotto in un’attività adeguata svolta a tempo pieno e questo sostanzialmente per motivi psichici. Al riguardo occorre rilevare che, con riferimento alla STF I 69/07 del 2 novembre 2007, questo TCA nella STCA 32.2008.79 del 29 aprile 2009 non aveva applicato una riduzione del reddito da invalido dovuto al fatto che l’assicurato poteva effettuare un’attività adatta a tempo parziale, poiché in quel caso, dal profilo medico, egli era ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 50%, così come corrisponde alla fattispecie in esame (cfr. consid. 2.9.4 della sentenza cantonale citata).
Certo che nella decisione formale 12 settembre 2008, confermata con decisione su opposizione 3 novembre 2009, l’__________, tenuto conto di un’incapacità lavorativa adeguata del 50%, in applicazione dei dati salariali statistici, ha considerato una riduzione per motivi personali del 25% (doc. VII). Tuttavia dal tenore della stessa e nonché dagli atti LAINF presenti nell’inserto non risulta che l’entità della riduzione sia stata frutto di una (attenta) valutazione, come lo è stato nel caso ora in esame. Vero che nel rapporto 25 gennaio 2008 l’allora consulente aveva riconosciuto una riduzione dell’8% per attività leggera e del 10% “in considerazione del lungo periodo di inattività e degli altri limiti funzionali” (doc. AI 67-3). Va comunque ricordato che, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, quella valutazione era stata eseguita prima dell’accertamento __________ e, di conseguenza, il grado d’incapacità lavorativa ed i limiti funzionali allora considerati erano diversi da quanto ora accertato con la perizia multidisciplinare. Infatti, l’abilità al lavoro in attività adeguate era stata quantificata nella misura dell’80% per motivi fisici, mentre, come visto, dalla perizia __________ dal punto somatico l’insorgente non presenta un’inabilità lavorativa (sempre in attività rispettose dei limiti funzionali) essendo la ragione della riduzione di rendimento “solo” di origine psichiatrica.
In conclusione, visto quanto sopra appare giustificato riconoscere una riduzione complessiva del 10%.
Tenuto conto di una riduzione del 10%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 26'017.-- (90% di 28'908) nel 2005, fr. 21'654.-- (90% di 24'060) nel 2007 e fr. 22'096.-- (90% di 24'551) nel 2008.
Dal raffronto dei redditi ne consegue un grado d’invalidità del 60,2% nel 2005 (65'478 – 26'017 x 100 : 65'478), del 67,80 nel 2007 (67’332 – 21'654 x 100 : 67’332) e del 67,83% nel 2008 (68’697 – 22'096 x 100 : 68’697).
Ne consegue che l’assicurato, oltre alla rendita intera dal 1° ottobre 2004 (trascorso l’anno di carenza), ha diritto a ¾ di rendita dal 1° aprile 2005 (tre mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI e non a metà rendita come nella decisione contestata), ad una rendita intera dal 1° ottobre 2005 (tre mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) e, infine, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2007 (tre mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI).
Il ricorso è pertanto da accogliere in misura parziale.
Va infine rilevato che nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente evidenziato di aver erroneamente fatto decorrere l’aumento della rendita dal 1.01.2005 e non dal 1.10.2005 come da diritto, trattandosi infatti di un’accidentale inversione di cifre. Infatti, come detto, l’aumento del grado d’inabilità al lavoro, rispettivamente del grado d’invalidità, era dovuto al politrauma dell’11 luglio 2007, motivo per cui ai fini della rendita il peggioramento durevole è da considerare dal 1° ottobre 2007 (dopo tre mesi; cfr. art. 88° cpv. 2 OAI. L’insorgente ha segnalto l’errore proponendo tuttavia di far decorrere l’aumento al 1.01.2006 (invece che al 1.10.2005, come da rettifica dell’amministrazione), ciò che andrebbe a suo sfavore.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’insorgente e di fr. 100.-- all’Ufficio AI.
Appare inoltre giustificato riconoscere al ricorrente un’indennità per ripetibili (parziali) di fr. 500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ L’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004, a ¾ di rendita dal 1° aprile 2005, ad una rendita intera dal 1° ottobre 2005 e, nuovamente, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2007.
2. Le spese di fr. 200.-- sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’insorgente e di fr. 100.-- all’Ufficio AI.
L’amministrazione verserà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti