Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2010 32.2009.148

12. Januar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,782 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Inizio del diritto alla rendita. Termine di attesa. Calcolo della rendita in base al reddito annuo medio e non al guadagno assicurato

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.148   BS

Lugano 12 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 agosto 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 1 luglio 2009 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1973 e di professione impiegato, nel giugno 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di tetraplegia spastica (doc. AI 64).

                                         Esperiti degli accertamenti medici (tra cui una perizia neurologica) ed economici, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita essendo stato ritenuto abile al 100% in tutte le attività non comportanti sforzi fisici e non richiedenti una funzionalità normale del braccio sinistro, tenuto conto che l’attività svolta risultava essere adeguata (cfr. decisione 12 maggio 2006 rimasta incontestata, doc. AI 81).

                               1.2.   Nell’aprile 2007 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di rendita indicando quale ulteriore danno alla salute una rottura della vertebra L3 (doc. AI 82).

                                         Dopo aver acquisito il rapporto 26 aprile 2007 dell’allora medico curante (dr. __________), fondandosi sulla nota 25 febbraio 2008 del proprio servizio medico SMR (secondo cui lo stato di salute dell'assicurato era sostanzialmente rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni mediche), con progetto di decisione 10 marzo 2008 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di rendita (doc. AI 94).

                                         Nel maggio 2008 l’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda nella quale ha indicato, oltre all’emiparesi sinistra ed alla lesione della vertebra lombare (occorsa nel 2006), un'artrosi all'anca destra (dal marzo 2008 in cura presso la dr.ssa __________) e dolori lombari (dal 2000) (doc. AI 95).

                                                      Con decisione 13 maggio 2008 l'Ufficio Al ha confermato la reiezione della domanda di rendita del 2 aprile 2007, non entrando in materia su quella del 5 maggio 2008, ritenendo che quest'ultima non apportava nuovi elementi (doc. AI 98).

                                         Contro la succitata decisione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. AI 101-3).

                                         Con sentenza 28 luglio 2008 (inc. 32.2008.114) questa Corte ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti (doc. AI 108).

                               1.3.   L’Ufficio AI ha quindi proceduto alla continuazione dell’istrut-toria acquisendo il rapporto 8 ottobre 2008 del medico curante (dr.ssa __________), il rapporto 4 novembre 2008 nonché il rapporto finale 12 gennaio 2009 della consulente in integrazione professionale. Sulla base di tali atti, con decisione 1° luglio 2009, preavvista il 3 aprile 2009, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una mezza rendita dal 1° marzo 2009. La rendita di fr. 718.-- mensili è stata determinata sulla base di una scala di rendita (completa) 44 e su un reddito annuo medio di fr. 27'360.-- (doc. AI 138).

                               1.4.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Egli ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal 2 aprile 2008, con decorrenza del termine di attesa al 2 aprile 2007 (corrispondente alla data dell’inoltro della seconda domanda AI) e l’erogazione di una rendita d’importo maggiore. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente il ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria.

                               1.5.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, confermando sia l’inizio del diritto alla rendita che l’ammontare della prestazione.

                               1.6.   Il TCA ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione gli atti concernenti l’insorgente (VII) e dato facoltà alla parti di visionarli con possibilità di presentare osservazioni (VIII). L’Ufficio AI ha fatto presente di rinunciare a visionare l’incarto della Cassa, mentre il ricorrente ha comunicato di non avere osservazioni (XII).

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

                                         Nel merito

                               2.2.   Primo oggetto del contendere è l’inizio dell’anno di carenza, rispettivamente del diritto alla rendita.

                                         Il ricorrente sostiene che il termine di un anno deve essere calcolato a partire dal 2 aprile 2007, data di inoltro della domanda di rendita, con conseguente diritto alla rendita dal 1° aprile 2008.

                               2.3.   Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2008 corrispondete al previgente art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), l’assicurato ha diritto alla rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 7 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e, conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. c LAI, al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter OAI).

                               2.4.   Nel caso in esame, dal rapporto 8 ottobre 2008 della dr.ssa __________ risulta che l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% risale al mese di aprile 2008 (doc. AI 112-5). Fondandosi su tale atto medico, l’Ufficio AI ha tuttavia fatto decorrere dal mese di marzo 2008 l’anno di attesa.

                                         Va qui rilevato che nel rapporto 26 aprile 2007 l’allora medico curante, dr. __________, aveva certificato un’incapacità lavorativa del 50%, causa una lombalgia e cervicalgia, dal 1° gennaio 2007, la cui sintomatologia si presentava dopo una postura sedentaria di oltre quattro ore (doc. AI 85-3). Tuttavia già il 14 luglio 2005 egli aveva posto tale valutazione (doc. AI 68-1), la quale non è stata ritenuta convincente dal SMR (cfr. rapporto 24 novembre 2005 in doc. AI 76-1), tant`è che nella successiva perizia neurologica 23 febbraio 2006, commissionata dall’Ufficio AI, il dr. __________ non aveva riscontrato alcuna incapacità lavorativa nell’attività svolta dall’assicurato ed in altre attività adeguate (doc. AI 79).

                                         Del resto va fatto presente che l’insorgente ha dichiarato che dal 1° luglio 2006 al 31 gennaio 2008 aveva percepito delle indennità di disoccupazione al 100% (doc. D). Egli ha poi ripreso l’attività lucrativa il 1° febbraio 2008 presso la ditta __________ (dove aveva già lavorato dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2006), terminata per motivi di salute il 31 marzo 2008 (cfr. questionario ex datore di lavoro in doc. AI 113).

                                         In queste circostanze, l’inizio della rilevante e duratura incapacità lavorativa di almeno il 40% non può essere fatta decorre dall’aprile 2007, momento dell’inoltro della seconda domanda di AI, ma come deciso dall’Ufficio AI (marzo 2008).

                               2.5.   Per quel che concerne l’ammontare della prestazione d’invali-dità, contestato dal ricorrente, va rilevato che ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha  

                                            versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                               2.6.   Ritornando al caso in esame, come visto al considerando precedente, il reddito anno medio (indicato nella decisione contestata) non corrisponde, come sostenuto dal ricorrente, allo stipendio medio che egli avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute (reddito da valido), ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                                         Nella riposta di causa, l’Ufficio AI ha dettagliatamente spiegato le modalità di calcolo della rendita, confermando l’importo esposto nella decisioni contestata. Il calcolo è stato verificato dal TCA, che ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione – competente per la determinazione della rendita  (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) – gli atti concernenti l’interessato.

                                         Nondimeno occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 17 febbraio 1973, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1981 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2008 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli atti richiamati dalla Cassa (VII), in quel periodo egli ha contribuito per 14 anni e 2 mesi in luogo dei 15 anni come gli assicurati della sua stessa classe di età. La lacuna contributiva è stata integralmente colmata con i 10 mesi di contributi ascrivibili al 1991, antecedenti al periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Di conseguenza, potendo computare una durata contributiva completa di 15 anni, mediante l’utilizzo delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS), all’insorgente è stata riconosciuta la scala di rendita (massima) 44.

                                         Per quel che concerne il reddito annuo medio, dai citati fogli di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale e relativi al succitato periodo di contribuzione (inclusi i 10 mesi del 1991), che sono stati rivalutati secondo il fattore di cui all’articolo 51bis OAVS (fattore 1.000). Siccome l’insorgente è celibe, senza figli, non sono stati computati accrediti per compiti educativi ai sensi dell’art. 29 sexies LAVS.

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa (fr. 397'297.--) è stata in seguito divisa per i 15 anni di contribuzione ciò che corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 27'360 (397'297 : 15 = 26'486, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le citate tabelle UFAS).

                                         Infine, tenuto conto di un reddito anno medio di fr. 27'360.--, nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurato ha diritto a mezza rendita intera di fr. 718.-- al mese.

                                         Essendo l’ammontare della rendita corretto, la decisione contestata va di conseguenza confermata.

                               2.7.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                         Secondo l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, secondo il TCA, nella presente fattispecie non è adempiuto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, l’assicurato ha contestato l’inizio della diritto alla rendita senza fondarsi su documentazione medica, apportando quale unico argomento giustificante la propria tesi gli “errati accertamenti dell’Ufficio AI e le lungaggini burocratiche dello stesso“. Parimenti priva di qualsiasi probabilità di successo è stata la contestazione circa l’ammontare della rendita, avendo l’interessato confuso il reddito da valido con il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita.

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2009.148 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2010 32.2009.148 — Swissrulings