Raccomandata
Incarto n. 32.2009.131 FS
Lugano 14 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2009 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1965, con decisione 14 gennaio 2000 (doc. AI 13/1), cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. luglio 1999. Nell’ambito delle revisioni intraprese negli anni 2001, 2004 e 2008 (doc. AI 21/1, 26/1 e 38/2) – con comunicazioni 25 novembre 2002, 19 aprile 2005 e 31 luglio 2008 (doc. AI 25/1, 32/1-2 e 42/1-2) – l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita;
- l’assicurato, tramite il dr. __________, nel mese di febbraio 2009 ha chiesto un aumento della rendita (doc. AI 43/1 e allegato rapporto 9 febbraio 2009 del Servizio __________ sub doa. AI 43/2-3);
- con decisione 26 maggio 2009 (doc. AI 47/1-2), preavvisata con progetto 1. aprile 2009 (doc. AI 44/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di aumento della rendita, adducendo:
" (...)
Con la domanda di revisione della rendita inoltrata dal Dr. __________ in data 25.02.2009 e ricevuta il 04.03.2009 ha richiesto un aumento della rendita AI.
Con comunicazione del 31.7.2008 abbiamo confermato il grado d’invalidità del 50%. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente comunicazione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)" (doc. AI 47/1-2)
- con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché, effettuato un nuovo esame, proceda ad emanare una nuova decisione;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 14 aprile 2008 nelle quali il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) la documentazione specialistica del __________ conferma espressamente l’assenza di uno scompenso psichiatrico. Le indicazioni del dr. __________ non trovano minima conferma nei certificati del __________ per quanto concerne ev. ricovero e inabilità lavorativa. Non risulta quindi verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (IV/bis) – ha chiesto di respingere il ricorso evidenziando che “(…) occorre sottolineare che il Servizio __________ di __________, nella propria missiva del 9.2.2009, ha affermato in modo particolare che “dalla nostra valutazione non emergono elementi clinici particolarmente preoccupanti, che possano fare pensare ad un imminente peggioramento”. Il contenuto della nuova certificazione medica prodotta dall’assicurato dispone pertanto per uno stato valetudinario già a conoscenza dell’UAI. Del resto non emergono nuove patologie invalidanti – che avrebbero dovuto essere vagliate dall’amministrazione – neppure dal certificato medico 18.05.2009 del curante Dr. __________ (cfr. doc. A incarto TCA) rispettivamente dal certificato medico 30.3.2009 del Servizio __________ di __________ (cfr. doc. B incarto TCA). (…)” (IV);
- invitato espressamente a formulare delle osservazioni scritte sul doc. IV/bis, l’avv. RA 1 è rimasto silente;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;
- oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni 25 febbraio 2009 (doc. AI 43/1) con la quale l’assicu-rato, tramite il dr. __________, ha chiesto un aumento della rendita;
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008 nella causa C.L., 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interes-sato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a);
- la giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- nella specie, il dr. __________, capo dei servizi psico-sociali del __________, e il dr. __________, medico assistente, nel rapporto 9 febbraio 2009 indirizzato al dr. __________ – ritenuta la diagnosi nota di “(…) sindrome psicotica schizofrenosimile secondaria all’abuso di sostanze psico-attive (…)” (doc. AI 43/2) –, hanno attestato che “(…) abbiamo incontrato il paziente su sua richiesta il 03.02.2009, il quale ci confermava che in questi anni, senza alcuna terapia farmacologica, non vi erano state situazioni di scompenso psicotico o altre fasi acute che dovessero richiedere un intervento specialistico. Il paziente beneficia di una rendita AI al 50% dal 1999 e l’integrazione professionale per il restante 50% sembre essere piuttosto difficile, probabilmente per problemi di gestione delle relazioni e delle frustrazioni. Sul piano oggettivo abbiamo visto un paziente calmo, collaborante e coerente nel pensiero; emerge chiaramente la delusione per l’allontanamento dal __________, in cui avrebbe lavorato con impegno per alcuni anni. Non abbiamo riscontrato sintomi produttivi di tipo psicotico, quali dispercezioni o idee deliranti. Possiamo pertanto limitarci a questa osservazione puntuale, visto che il paziente non richiede una presa a carico nel nostro Servizio: dalla nostra valutazione non emergono elementi clinici particolarmente preoccupanti, che possano far pensare ad un imminente peggioramento. Sarà, in questo caso, più determinante la sua osservazione clinica, vedendo lei il paziente regolarmente da diverso tempo, per richiedere all’Istituto delle Assicurazioni Sociali una rivalutazione del caso e un eventuale aumento della rendita AI. (…)” (doc. AI 43/2-3);
- in sede di ricorso l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione medica:
● Certificato medico 18 maggio 2009 nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato che “(…) il paziente soffre da anni di una schizofrenia paranoie, per cui è stata decisa un’invalidità al 50% dal 01.07.1999. Per l’altro 50%, il paziente ha lavorato per alcuni anni c/o un laboratorio protetto. Il suo carattere non gli ha però permesso di continuare a lavorare, per cui dovrebbe beneficiare di una rendita di invalidità intera. L’ho inviato a tal proposito, al Servizio __________ di __________ (dal Dr. __________), che mi ha ancora ultimamente confermato il fatto che non può più lavorare nemmeno in strutture protette. E’ stato ultimamente ricoverato alla Clinica __________ per uno scompenso psichico. (…)” (doc. AI 48/8);
● Certificato medico 30 marzo 2009 nel quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno certificato che “(…) il paziente in epigrafe è stato visto presso il nostro Servizio in data 03.02.2009 per una consulenza, su richiesta del medico curante, Dr. __________. In seguito, il paziente ha richiesto di ripristinare una presa a carico ambulatoriale, in maniera regolare presso di noi, alfine di consolidare i miglioramenti, fin qui raggiunti, del suo stato di salute. A tal proposito un primo appuntamento è già stato programmati per il giorno 09.04.2009. (…)” (doc. AI 48/9);
- viste le risultanze mediche sopra riprodotte, questo Tribunale ritiene che l’assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante ed è pertanto a giusto titolo che l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di aumento della rendita inoltrata nel mese di febbraio 2009. Anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 14 luglio 2009, hanno concluso che “(…) la documentazione specialistica del __________ conferma espressamente l’assenza di uno scompenso psichiatrico. Le indicazioni del dr. __________ non trovano minima conferma nei certificati del __________ per quanto concerne ev. ricovero e inabilità lavorativa. Non risulta quindi verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (IV/bis).
Del resto, lo stesso dr. __________, nel rapporto medico 6 giugno 2008 (doc. AI 41/2-6) – posta la diagnosi di “(…) sindrome psicotica-schizofrenica dal 1999 (…)” e attestata un’inabilità lavorativa del “(…) 50% dal 1999 al continua (…)” (doc. AI 41/2) – aveva attestato uno stato di salute stazionario e nel certificato medico 18 maggio 2009 non ha posto alcuna diagnosi nuova e nemmeno ha documentato e/o argomentato in cosa sarebbe consistito il peggioramento.
Anche se espressamente invitato a farlo, l’assicurato non ha infine neppure presentato le proprie osservazioni in merito alle annotazioni 14 luglio 2009 dei medici SMR.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti);
- in conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti