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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2009 32.2009.101

30. September 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,238 Wörter·~1h 6min·6

Zusammenfassung

Casalinga. Metodo misto. Salariata al 50%, casalinga al 50%, poi da febbraio 2007 al 100%. Ha diritto a mezza rendita da settembre 2004, negata a far tempo dall'ottobre 2005 non essendo il grado d'invalidità globale pensionabile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.101   LG/sc

Lugano 30 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 maggio 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 aprile 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1967, precedentemente attiva in qualità di collaboratrice scientifica presso la __________ (50%) e casalinga (50%), in data 3 settembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetta da “diabete tipo I dal maggio 2003, sindrome ansiose depressive reattive” (doc. AI 2-1/5).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia ad opera dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (doc. AI 20-1) l’UAI, con decisione del 30 marzo 2006, ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto “dall’esame della documentazione acquisita agli atti non viene evidenziata nessuna patologia che possa essere ritenuta responsabile di una riduzione della capacità lavorativa in qualsiasi ambito” (doc. AI 24-1).

                               1.3.   Con opposizione del 27 aprile 2006 (doc. AI 26-1), poi completata in data 5 maggio 2006 (doc. AI 28-1), l’assicurata ha fornito una dettagliata descrizione dell’evoluzione della propria patologia e delle difficoltà sociali e professionali da essa provocate. Ella ha contestato la decisione dell’amministrazione di non riconoscerle una riduzione della capacità lavorativa per le patologie di cui soffre. Durante il colloquio del 10 maggio 2006 presso l’UAI l’opponente ha confermato le proprie motivazioni (doc. AI 29-1).

                                         Con scritto del 21 giugno 2006 (doc. AI 34-2) l’assicurata ha contestato il rapporto medico del 2 febbraio 2005 del SMR (doc. AI 14-1) e la perizia psichiatrica dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (doc. AI 34-2). Ella ha poi prodotto il certificato medico del 23 giugno 2006 del Dr. __________ (doc. AI 34-4).

                               1.4.   Il 12 luglio 2006 l’UAI ha interpellato l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale in merito alle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale della ricorrente (doc. AI 37-1) e il medico curante Dr. __________ circa l’evoluzione clinica della paziente (doc. AI 38-1).

                                         Il Dr. __________ ha fornito la propria presa di posizione il 19 luglio 2006 (doc. AI 39-1), mentre l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ha risposto il 19 luglio 2006 (doc. AI 42-1).

                               1.5.   Esperita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 45-1), l’UAI con decisione su opposizione del 3 aprile 2009 ha parzialmente accolto l’opposizione e riformato la prima decisione nel senso che a RI 1 è attribuita una mezza rendita d’invalidità (grado 59%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2004 e il 31 dicembre 2005, negando in seguito il diritto a prestazioni. Per il periodo posteriore al mese di agosto 2007 gli atti sono ritornati all’UAI per determinare l’evoluzione della capacità lavorativa (doc. AI 49-5).

                               1.6.   Contro questa decisione è insorta l’assicurata con un tempestivo ricorso al TCA contestando, per il periodo da settembre 2003 a settembre 2004 (inteso come 2005, in quanto l’amministrazione ha erroneamente indicato il 2004 nella decisione impugnata), il grado d’invalidità come casalinga, mentre per il periodo da ottobre 2005 a gennaio 2007 ella ha contestato sia il grado d’invalidità nell’attività di salariata, sia quello nelle mansioni di casalinga (doc. I).

                               1.7.   L’UAI, in risposta, fondandosi sull’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 27 ottobre 2006 ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione del gravame (doc. IV)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14)

                                         Al riguardo la giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  4.    Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbsund Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.7.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.8.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.9.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)" (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                             2.10.   Nella decisione su opposizione del 3 aprile 2009 l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2005, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° gennaio 2006, ritenuto che dal mese di ottobre 2005 a gennaio 2007 ella risulta inabile al 40% con un grado d’invalidità del 20% per la parte salariata, mentre per la quota parte di casalinga la limitazione è del 18,5% con un grado d’invalidità del 9,25% e, dal confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un grado d’invalidità del 29,25%, che non dà diritto ad una rendita.

                                         Mentre per il periodo da febbraio 2007 e per i sei mesi successivi l’assicurata è considerata casalinga a tempo pieno con un grado d’invalidità del 19% (doc. AI 53-9).

                                         Il TCA è, quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6., 2.7., 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno negato la rendita a RI 1 a far tempo dal 1° gennaio 2006.

                             2.11.   L’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata ha affidato all’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

                                         Il medico psichiatra aggiunto Dr. __________ e il medico assistente Dr.ssa __________ nel referto dell’8 febbraio 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

"  (…)

4. DIAGNOSI

4.1 Diagnosi con ripercussioni sulle capacità di lavoro

L'esame psichiatrico confortato dai rilievi anamnestici appresi dagli atti e dalla peritanda, ci hanno consentito di individuare un quadro clinico riferibile ad una:

·           Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD 10; F 43.23).

·           Reazione depressiva prolungata (ICD10 F 43.21)

·           Storia personale di malattia specifica (ICD10 Z 86)

Esistenti da quando?

Dal maggio 2003

4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

Diabete mellito tipo 1

Esistenti da quando?

Dal maggio 2003.

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI

Trattasi di una paziente 38enne che ha lamentato un primo episodio di sovraccarico gestionale all'epoca della prima gravidanza nel 1997. Affronta correttamente la situazione e dal 1999 riduce spontaneamente il suo lavoro al 50‑60% per dedicarsi alla famiglia.

Nel 2001, in concomitanza con la seconda gravidanza ed il diabete gestazionale insorto dopo quest'ultima, la paziente ha ancora un transitorio periodo di malessere superato con il sostegno del medico curante.

Quando, nel maggio 2003, viene scoperto un diabete di tipo 1, che necessita di trattamento insulinico associato con controlli giornalieri della glicemia, subentra uno stato di disagio psichico più marcato, descritto dal medico curante come reazione ansioso‑depressiva con inabilità lavorativa completa dal settembre 2003.

Sempre in cura dal medico curante, tale stato è stato affrontato con colloqui di sostegno e un blando trattamento antidepressivo con Jarsin (prodotto fitoterapico) per un periodo di 6 mesi, successivamente sospeso d'accordo con il curante. Altri trattamenti psicofarmacologici proposti sono stati abbandonati per il presentarsi di effetti avversi non meglio descritti.

Dalla documentazione messa a disposizione (rapporto SMR del 2.2.2005), risulta che la patologia organica non incide sulla capacità lavorativa, e non giustifica nessuna inabilità in un'attività leggera al 50%. Un'eventuale inabilità viene ricondotta prioritariamente alla problematica psichiatrica.

Nella valutazione psichiatrica osserviamo che è senz'altro presente una reazione psicologica alla notizia della malattia fisica. Essa risponde ad una scarsa accettazione di una menomazione, e accettazione ancor minore per le necessità di riorganizzare la propria quotidianità con una responsabilità maggiore rispetto alla cura di sé e quindi la necessità di integrare una serie di limitazioni. Benché ella abbia appreso le nuove abitudini mostra ancora una sofferenza per la perdita del Sè ideale, poco coscientizzato e che si esprime attraverso poco gestibili esplosioni di pianto. Il fatto che nel passato la madre abbia sofferto dello stesso disturbo, e che all'epoca ella si fosse attivata nelle cure della genitrice, comporta un carico emotivo accessorio ma rilevante. Una persistenza nella mancata elaborazione di tale lutto, potrebbe condurre ad una situazione di cronicizzazione depressiva, così come il mantenimento in uno stato di totale incapacità lavorativa. Proponiamo un graduale reinserimento nell'attuale posto di lavoro con una verifica del rendimento. Un trattamento specialistico psichiatrico e psicoterapico è opportuno. Inoltre una rivalutazione peritale fra un anno.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE Al DISTURBI CONSTATATI.

1.1 a livello psicologico mentale

Sulla base della nostra valutazione, al momento, la peritanda appare in grado di svolgere un'attività lucrativa nonostante ella descriva una certa sofferenza di tipo cognitivo: infatti, in caso di valori glicemici alti, ella lamenta testa pesante e mancanza di concentrazione, mentre in caso di abbassamento della glicemia, avverte debolezza associata ad "un cerchio alla testa".

A livello psichiatrico presenta una sindrome da disadattamento con prevalente labilità emozionale, ed una reazione depressiva mascherata. Di certo ella è risultata impegnata con il proprio medico curante nel tentativo di controllare un diabete piuttosto instabile, fattore che ha prodotto per mesi un sovraccarico da affrontare pragmaticamente con attivazione nel processo di cura. A ciò si è aggiunto un cambiamento delle proprie condizioni fisiche, della struttura organizzativa della giornata a cui la peritanda non appare ancora adattata. Appare esservi un'accettazione solo parziale della menomazione, che si riflette in un'amplificazione del vissuto di disabilità. L'autostima della peritanda nei confronti delle proprie capacità professionali appare fortemente diminuita, vi è il timore di sbagliare ed un'insufficiente capacità di assumersi responsabilità.

1.2 a livello fisico

In base all'incarto la peritanda non presenta menomazioni tali da limitare la capacità lavorativa.

1.3 nell'ambito sociale

In base alle constatazioni obiettive e ai dati soggettivi non sussiste una compromissione delle capacità relazionali della peritanda. Viene tuttavia riferito un cambiamento delle abitudini con riorganizzazione di varie attività sociali, e limitazioni all'attività fisica, lo sport, lo sci.

2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITA ATTUALE

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

In una ridotta concentrazione, incapacità a riorganizzare le proprie mansioni in vista di una ripresa lavorativa parziale, timore di non effettuare un lavoro di buona qualità.

2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì. Con adeguata supervisione e supporto da organizzare in collaborazione col datore di lavoro.

2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)

Inizialmente al 30%, con progressivo aumento al 50% (attività lucrativa). Non vi è inabilità nelle mansioni di casalinga,

2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.5 Se si, in che misura?

Attualmente consideriamo un'inabilità al 20%, migliorabile con provvedimenti di reintegrazione sul posto di lavoro.

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno 20%?

Dal 2003.

2.7 Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

La peritanda non ha più ripreso l'attività lavorativa che esercitava a tempo parziale. Non è stato segnalato un ulteriore peggioramento.

3. L'AMBIENTE DI LAVORO DELL'ASSICURATO È IN GRADO DI SOPPORTARE I DISTURBI PSICHICI?

Sì.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE

1.   È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI          D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO                           PREVISTI?

E' possibile ma non sono stati previsti. Da organizzare con il __________.

1.1 Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in         special modo per quanto riguarda:

·         L'abitudine al processo lavorativo:

           Progressiva reintroduzione al lavoro in termini temporali onde facilitare un riadattamento organizzativo (cura personale e familiare), organizzazione delle fasi di lavoro secondo step discussi con il responsabile, verifica costante su punti specifici delle difficoltà lavorative (cosa non riesco a fare? Perché?)

·         L'esercizio di capacità sociali di base:

           Nessun provvedimento.

·         L'utilizzo delle risorse disponibili:

           Riconoscimento delle proprie capacità, possibilità di effettuare          le cure per il proprio diabete in adeguato spazio privato sul      posto di lavoro.

      Se no, La preghiamo di darcene ragione

2.   È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL            POSTO DI LAVORO ATTUALE?

2.1 Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.e.        provvedimenti medici)?

      Un trattamento specialistico psichiatrico e psicoterapico potrebbe          migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata. Se possibile   consigliamo la reintegrazione nel posto di lavoro attuale.

2.2 Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

      Restituire dignità specifica alle capacità lavorative ancora           disponibili, evitando la generalizzazione sulle proprie capacità e         valore attualmente portata dalla peritanda come risposta al                                    proprio disagio.

3.   L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ATRE ATTIVITA?

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere al posto di lavoro e di      che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di        un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa                       riferimento, clima di lavoro ecc.)?

      La peritanda svolge un'attività altamente qualificata.

      La menomazione maggiore documentabile consiste in una ridotta         capacità di concentrazione.

      Per le attività di casalinga è abile. Così per ogni attività che non richieda un elevato livello di concentrazione.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle      menomazioni (ore al giorno)?

3.3 E constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

3.4 Se sì, in che misura?

3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?

D. OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE

(…)” (doc. AI 20-5/11)

                             2.12.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                             2.13.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata svolgesse l’attività di collaboratrice scientifica presso la __________ l’ha considerata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50%, applicando il metodo misto.

                                         Questa suddivisione merita conferma. La stessa si fonda sul questionario del datore di lavoro, dal quale emerge un orario di 4 ore e 12 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana (doc. AI 9-1), e sull’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, dove la ricorrente ha risposto che se non fosse intervenuto il danno alla salute ella eserciterebbe un’attività lucrativa nella misura del 50% (doc. AI 45-2).

                                         La ricorrente non ha inoltre mai contestato tale ripartizione.

                             2.14.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio il referto peritale dell’8 febbraio 2006 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale e la valutazione medica del SMR, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, nella perizia dell’8 febbraio 2006 del medico psichiatra aggiunto Dr. __________ e del medico assistente Dr.ssa __________ viene posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD 10; F 43.23). Reazione depressiva prolungata (ICD10 F 43.21). Storia personale di malattia specifica (ICD10 Z 86)” (doc. AI 20-5).

                                         I periti hanno ritenuto che l’attività attuale è ancora praticabile inizialmente al 30%, con progressivo aumento al 50%, mentre nelle mansioni di casalinga l’insorgente è considerata abile in misura piena (doc. AI 20-8).

                                         Interpellati dall’Ufficio AI, in merito alle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale (pto. 2.3 della perizia), i periti hanno precisato quanto segue:

“In quanto la paziente già lavorava al 50%, prima della perizia in oggetto, secondo noi dovrebbe iniziare un’integrazione professionale graduale al 30% che corrisponde a due ore e mezzo al giorno per un periodo di tre mesi. Dopo questo periodo, a seconda del decorso, andrà valutato un ulteriore aumento delle ore di lavoro” (doc. AI 42-1).

Questa valutazione peritale può essere fatta propria dal TCA. Essa non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

                                         Il certificato medico del 23 giugno 2006 del Dr. __________, FMH in medicina generale e medicina manuale (SAMM), non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante, peraltro generalista, prende posizione in particolare sul diabete mellito tipo 1, di cui soffre la ricorrente, ritenendo che lo stesso non sia stato adeguatamente valutato in sede medica. A suo dire le ipoglicemie, particolarmente quelle notturne, causano un disequilibrio della salute. Il diabete mellito tipo 1 ha causato la sindrome depressiva reattiva e provocherebbe una diminuzione del rendimento per l’attività finora svolta e per le mansioni di casalinga. Secondo il Dr. __________ “la totale incapacità lavorativa, visto l’andamento del diabete, è assolutamente giustificata…” (doc. AI 34-5).

                                         La patologia di tipo diabetico è stata tuttavia, indagata dal medico curante Dr. __________, spec. FMH in diabetologia / endocrinologia, che nel referto del 19 luglio 2006 ha chiaramente indicato che “…il diabete mellito di tipo 1 della paziente summenzionata al mio avviso non giustifica una incapacità lavorativa. In Svizzera ci sono numerosi pazienti diabetici di tipo 1, ben integrati nei processi di lavoro! Non è la malattia in sè, ma le sue tristi complicanze (retinopatia, neuropatia, nefropatia, cardiopatia) che possono limitare la sua capacità lavorativa, ma la nostra paziente per fortuna non ne ha di queste.” (doc. AI 39-1, la sottolineatura è del redattore).

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo di tale patologia, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________, le cui conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.

                                         Nel rapporto medico del 7 agosto 2006 del Dr. __________ del SMR viene ripresa la diagnosi principale di sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (F 43.23). Reazione depressiva prolungata (F 43.21) e storia personale di malattia specifica (Z 86), mentre come ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa viene indicato il diabete mellito tipo 1 e la gravidanza con termine al 28.1.2007 (doc. AI 43-1).

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa viene indicata un’abilità lavorativa del 30% (2 ½ ore al giorno) dall’ottobre 2005, mentre per il periodo precedente, l’assicurata è ritenuta inabile in misura completa (100%).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.12.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a far tempo dal mese di settembre 2003 l’assicurata è inabile al 100%, mentre a partire dall’ottobre 2005, l’abilità è del 30% nell’attività precedentemente svolta di collaboratrice scientifica.

                                         Nel rapporto finale del 3 aprile 2009 la consulente in integrazione professionale ha precisato che l’attività abituale risulta essere quella che permette all’assicurata di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (doc. AI 50-2).

                             2.15.   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 27 ottobre 2006 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 18,5% (cfr. doc. AI 45-7).

                             2.16.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

                   0

                 50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                             2.17.   Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 27 ottobre 2006 (cfr. doc. 45-1 e segg.) dal seguente tenore:

"  (...)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  20%

percentuale di invalidità

  1 %

La signora RI 1 riferisce di incontrare molte difficoltà nell'organizzazione delle giornate. Di fronte a più impegni risente uno stress eccessivo, non è in grado di suddividere e svolgere i lavori e viene facilmente sopraffatta dall'ansia. "Se ho troppe cose da fare, vado in tilt.” Descrive uno stress fisico e mentale, e spiega la necessità della collaborazione dei marito nel garantire una conduzione adeguata dell'economia domestica. Ricorda più volte come le situazioni di stress fisico o mentale possano influire negativamente sui valori glicemici e sull'evoluzione della malattia.

Come ha già ben descritto nella lettera di opposizione del 5 maggio 2006, l'assicurata ha dovuto adattare il suo stile di vita per evitare l'insorgere di complicanze conseguenti al diabete mellito di tipo l. Medicalmente, sono oggettivati dei limiti funzionali di ordine psichico nel far fronte ad attività organizzative, tuttavia non riconosciuti in ambito casalingo. L'assicurata stessa nega, nel corso del colloquio, impedimenti nell'assolvere pratiche amministrative o nel controllo delle necessità.

Nondimeno, in considerazione delle difficoltà di concentrazione e del plausibile maggior affaticamento dovuto al danno alla salute, valuto una diminuzione del rendimento medio annua del 20%.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  7%

La signora RI 1 spiega che il solo pensiero di prevedere cosa cucinare è motivo di stress. Per questo motivo, almeno due volte alla settimana la madre le prepara dei pasti che lei deve poi solo riscaldare. Abitualmente non riceve nessun aiuto, ma afferma di assolvere il compito culinario con molta fatica, in particolare se durante la giornata sono previsti altri impegni.

Dispone di una lavastoviglie, e dopo il pranzo si incarica della pulizia dei piatti e del riordino del locale. Alla sera divide il compito con il marito, e i piccoli figlioletti aiutano a sparecchiare la tavola. Svolge le periodiche pulizie di fino degli elettrodomestici o del locale con difficoltà, spesso rimandandole, e quando si sente troppo sovraccaricata riceve la collaborazione del marito che l'aiuta durante i fine settimana.

Lo specialista dottor __________, che rileva come “numerosi pazienti diabetici di tipo 1 siano ben intergrati nei processi di lavoro”, non giustifica alcun limite funzionale dovuto alla patologia diabetica di cui l'assicurata soffre, pur ricordando, la necessità di attenersi ad alcune regole fondamentali. Né la lettura della perizia psichiatrica permette di sostenere impedimenti oggettivi nell'ambito considerato.

Tuttavia, i frequenti malesseri e la conseguente necessità di riposo dovuti alla malattia, permettono di valutare una diminuzione del rendimento del 20%.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  30 %

percentuale di invalidità

  4,5 %

La signora RI 1 afferma di occuparsi regolarmente dei quotidiani lavori di pulizia dell'appartamento, comunque spesso interrotti a causa degli improvvisi cali di zuccheri nel sangue che le causano un'intensa debolezza. Anche in questo ambito, il danno alla salute le ha imposto una completa riorganizzazione dell'attività e una diminuzione dei ritmi e del rendimento. Talvolta lascia i figlioletti alla suocera, in modo di potersi dedicare con maggior tranquillità alle mansioni domestiche. I lavori più impegnativi vengono sempre suddivisi con altre persone, per esempio la mamma o il marito, non disponendo della sufficiente resistenza fisica per portarli a termine da sola. Ribadisce nuovamente che situazioni di sovraccarico fisico o di stress mentale possono determinare un aggravamento del suo stato di salute.

L'assicurata descrive un rendimento compromesso dal facile affaticamento, il disagio ad adattarsi a nuovi ritmi e l'impossibilità di garantire l'efficienza sempre dimostrata. Segnala inoltre difficoltà organizzative e la necessità di sostegno nei lavori più pesanti, motivi per i quali l'intervento di terzi sarebbe indispensabile.

Gli elementi medici all'incarto non sostengono un’incapacità lavorativa. Tuttavia, in ragione dell’importante fatica espressa e del minor rendimento valuto una percentuale di impedimenti del 30%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  10 %

percentuale di invalidità

  1 %

La signora RI 1 è automunita, ed effettua personalmente le spese di prima necessità. Le spese settimanali, al contrario, sono sempre state fatte in collaborazione con il marito che, tramite il suo lavoro, ha stabilito contatti con venditori all'ingrosso o produttori. Provvedono pertanto abitualmente all'acquisto di importanti riserve alimentari, per esempio di carne, rivolgendosi direttamente all'allevatore.

Afferma di compilare personalmente la lista della spesa e di avere un adeguato controllo di ogni necessità.

Non incontra difficoltà nell'assolvere le pratiche amministrative.

In questo ambito, il danno alla salute non ha portato alcun cambiamento nelle abitudini famigliari. Tuttavia, in considerazione della fatica più volte dichiarata nell'assolvere i compiti quotidiani, valuto una percentuale di impedimenti del 10%,

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  3 %

Il locale lavanderia si trova nello scantinato. La signora RI 1 si occupa del bucato e stende ogni singolo capo senza ricorrere all'aiuto di terzi. Non si incarica invece più dello stiro, un'attività che definisce “eccessiva”. Gli indumenti vengono stirati dalla madre, alla quale l'assicurata li porta regolarmente. In questo modo ho un minor affaticamento mentale, una cosa in meno alla quale pensare." Per praticità, talvolta effettua il bucato direttamente nella casa materna.

Non si è mai dedicata a lavori di maglia o cucito.

Ancora una volta, le difficoltà descritte dall’assicurata non trovano un sostegno medico. La signora RI 1 potrebbe inoltre distribuire il carico di lavoro sull'arco della settimana mantenendo in tal modo una completa autonomia. In considerazione di un minor rendimento giustificato dal rallentamento del lavoro, valuto una percentuale di impedimenti del 20%.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  10 %

percentuale di invalidità

  2 %

L'assicurata è mamma di due bambini di nove e cinque anni. L'impegno richiesto dalla loro cura è spesso faticoso, e asserisce di aver bisogno di molta tranquillità per poterli seguire adeguatamente. Se si sente sovraccaricata da troppi impegni diventa facilmente nervosa. Nel limite dei possibile si organizza in modo da dare loro priorità rispetto ad altre mansioni, e talvolta li può lasciare dalla suocera in modo di potersi dedicare alle attività domestiche nel rispetto dei propri ritmi. È cosciente che con l'arrivo del terzo figlio la spossatezza sarà maggiore, ma spera nel sostegno dei famigliari.

La signora RI 1 non segnala difficoltà relazionali con i figli, né impedimenti nell'assolvere i compiti educativi o seguirli nelle attività scolastiche. Il facile affaticamento dichiarato, giustificato dall’instabilità dei valori glicemici, permette di valutare una percentuale di impedimenti del 10%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        0 %

      percentuale degli impedimenti

        0 %

      percentuale di invalidità

        0 %

-.-

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  18,5 %

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I famigliari

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di settembre 2003." (Doc. AI 45/4-7)

                             2.18.   Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 18.5%.

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

                                         Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. 

                                         Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale e il SMR hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

                                         Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

                             2.19.   Ne discende che l’assicurata presentava, per la quota parte di salariata (50%), a partire dal mese di settembre 2003 al settembre 2005 (l’UAI ha erroneamente indicato il 2004) un’incapacità lavorativa del 100%, mentre dal mese di ottobre 2005 a gennaio 2007 del 30%, e non del 40% come erroneamente indicato dall’Ufficio AI, mentre per la quota parte di casalinga (50%) del 18,5% dal mese di settembre 2003 fino a gennaio 2007. Dal mese di febbraio 2007 l’assicurata è invece ritenuta casalinga a tempo pieno (cfr. inchiesta economica del 27 ottobre 2007, doc. AI 45-7).

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

                             2.20.   Per quanto concerne il periodo dal mese di settembre 2003 al mese di settembre 2005, viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è del 59,25% (50 X 100% + 50 X 18,5%), in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di una mezza rendita dal 1° settembre 2004.

                                         Per il periodo da ottobre 2005 a gennaio 2007, viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione, il grado di invalidità globale è invece del 24,25% (50 X 30% + 50 X 18,5%), in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

                                         Dal mese di febbraio 2007 e per sei mesi successivi l’assicurata è considerata casalinga in misura completa (100%). Ella aveva infatti dichiarato che il terzo figlio sarebbe nato nel mese di gennaio 2007 e dopo il parto avrebbe chiesto un congedo di sei mesi (doc. AI 45-2).

                                         Ne discende che il grado d’invalidità del 19%, stabilito nell’ambito dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 27 ottobre 2006, non permette la concessione di una rendita d’invalidità.

                                         Per il periodo posteriore al mese di agosto 2007 l’UAI procederà ad ulteriori accertamenti volti a determinare l’evoluzione della capacità lavorativa (doc. AI 53-9).

                                         La decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.

                             2.21.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2009.101 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.09.2009 32.2009.101 — Swissrulings