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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.07.2008 32.2008.94

1. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,194 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

La decisione dell'Ufficio AI che sospende a titolo cautelativo l'erogazione di una rendita costituisce una decisione finale e quindi il destinatario ha il diritto di prendere preventivamente posizione prima dell'emissione della stessa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.94   rg/sc

Lugano 1 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                                  da maggio 1994 RI 1 beneficia di una rendita intera d’invalidità (doc. AI 14-1, 38-1. 52-1, 70-1, 79);

                                         per decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI – informato dalla __________ dell’avvenuta sospensione della rendita d’invalidità LAINF (erogata dal gennaio 1996) che l’assicurata avrebbe percepito in maniera fraudolenta – ritenendo esservi il sospetto di una riscossione illecita di prestazioni AI, ha sospeso a titolo cautelare, con effetto dal 1. maggio 2008, il versamento della rendita precisando che ulteriori accertamenti medici verranno predisposti (cfr. al riguardo doc. B, doc. AI 98-1, 106-1, 109-1 e 112-1). In suddetta decisione, l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

                                         con il presente gravame l’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando sia la valutazione medica che i risultati delle indagini investigative messe in atto dall’assicuratore LAINF, chiede l’annullamento della decisione 15 aprile 2008 e postula pure il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;

                                         con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame e si oppone al ripristino dell’effetto sospensivo. Precisa che dopo l’esecuzione di accertamenti supplementari verrà emanata una nuova decisione e che nel caso in cui dovesse risultare vincente nella procedura principale l’assicurata avrebbe il diritto a percepire le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio;

                                         con scritto 23 giugno 2008 l’insorgente ha chiesto l’assunzione di diversi mezzi probatori (VI);

                                         il 26 giugno 2008 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia della sentenza 16 giugno 2008 emessa dalla CRP a dipendenza dell’istanza di promozione dell’accusa presentata da __________ avverso il non luogo a procedere emanato nei confronti di RI 1 (VIII/bis);

                                         la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                         la decisione con cui l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfah-rensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi,   Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 141). In particolare costituisce decisione finale munita di condizione risolutiva la decisione che sospende  provvisoriamente l’erogazione di prestazioni  in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01; SVR 1995 IV n. 41;  DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una siffatta decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225);

                                         nel caso in esame con decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI, sospettando – sulla base delle informazioni ricevute dall’as-sicuratore LAINF (__________) – una riscossione illecita di prestazioni, ha sospeso, a titolo cautelativo e con effetto dal 1. maggio 2008, l’erogazione della rendita intera di cui RI 1 è al beneficio, precisando che accertamenti supplementari verranno predisposti. Con la risposta di causa, come accennato, l’amministrazione, nel postulare la reiezione sia dell’impugnativa che della richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, ha tra l’altro evidenziato che dopo l’esecuzione di accertamenti supplementari (segnatamente di natura medica; cfr. doc. B, doc. AI 98-1, 106-1, 109-1 e 112-1) verrà emanata una nuova decisione e che nel caso in cui dovesse risultare vincente nella procedura principale l’assicurata avrebbe il diritto a percepire le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio;

                                         stante quanto sopra, la decisione 15 aprile 2008 costituisce una decisione finale munita di condizione risolutiva ai sensi della summenzionata giurisprudenza;

                                         ora, considerata la natura della decisione 15 aprile 2008, prima dell’emanazione della stessa, trattandosi di soppressione di prestazioni, l’amministrazione – in applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura di preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1 dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006 dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto concedere all’assicurata, a garanzia del suo diritto di essere sentita, la facoltà di esprimersi e di presentare quindi le proprie obiezioni, ciò che in concreto non è avvenuto (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlau-ri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozial-versicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 223);

                                         in simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc. 32.2001.110; RDAT 1993-I p. 223; RCC 1992 p. 227), la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia l’opportunità all’assicurata di prendere posizione sulla ventilata soppressione (provvisoria) di prestazioni. Dopo di che emanerà una nuova decisione prendendo posizione sulle osservazioni già espresse nel memoriale 16 maggio 2008 (I) e nello scritto 23 giugno 2008 (VI), nonché di eventuali altre, tenendo altresì conto di tutti gli elementi nel frattempo emersi (tra cui il doc. VIII/bis);

                                         secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                         visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 15 aprile 2008 è annullata.

                                         §§                                                                           Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L'Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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