Raccomandata
Incarto n. 32.2008.77 TB
Lugano 20 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1966, di professione panettiere-pasticciere-confettiere, il 1° ottobre 2002 (doc. AI 2) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per un fungo alle mani, che gli creava gonfiore ed arrossamento delle dita.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 23 gennaio 2007 (doc. AI 77) l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda dell'assicurato, negandogli il diritto ad una rendita d'invalidità essendo il grado d'invalidità (32%) inferiore al minimo legale del 40%.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
C. Il 21 agosto 2007 (doc. AI 82) l'assicurato ha chiesto il riesame della decisione negativa e l'UAI ha quindi proceduto ad accertare la sua situazione presso il medico curante (docc. AI 83, 91, 98).
Sentito poi il medico SMR (docc. AI 85, 95, 99), il 17 marzo 2008 (doc. A) l'Amministrazione ha emanato una decisione con cui non è entrata nel merito della richiesta di riesame della precedente decisione del 23 gennaio 2007, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, giacché il medico curante stesso ha confermato la totale capacità lavorativa dell'assicurato in attività adeguate allo stato di salute.
D. Con ricorso del 28 aprile 2008 (doc. I) l'interessato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di trasmettere l'incarto all'UAI affinché riesamini la decisione del 23 gennaio 2007 e gli riconosca "un grado d'invalidità del 100%" per l'attività lavorativa di panettiere-pasticciere, mentre "un grado d'invalidità del 50-60% per un'attività lavorativa globale". Infatti, il suo medico curante avrebbe stabilito che è "inabile al lavoro" al 50%-60% per un'attività lavorativa globale, mentre nella sua attività di panettiere-pasticciere "il grado d'invalidità" è del 100%. V'è quindi stato un peggioramento del suo stato di salute, "con conseguente aumento del grado d'invalidità dello stesso e pertanto la domanda di revisione risulta giustificata e da ammettere.".
E. Nella risposta del 3 giugno 2008 (doc. VI) l'Ufficio AI ha ribadito che dagli atti medici non risultava oggettivabile un peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto alla situazione accertata al momento della prima decisione di rifiuto della rendita. Lo stato di salute sarebbe sostanzialmente analogo a quello riscontrato e già preso in considerazione il 23 gennaio 2007.
L'insorgente ha prodotto il certificato del 18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) del suo medico curante, sul quale l'UAI (doc. X) si è pronunciato dopo avere interpellato il medico SMR (doc. Xbis).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).
4. In concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 23 gennaio 2007 (doc. AI 77), abbia subìto un peggioramento, perciò ha inoltrato richiesta di riesame della predetta decisione.
A sostegno della fondatezza della sua nuova domanda, l'assicurato ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 7 settembre 2007 (doc. B), il 12 febbraio 2008 (doc. D) ed il 13 febbraio 2008 (doc. D1) dal dr. med. __________, suo medico curante.
Pendente causa, il ricorrente ha prodotto il certificato del medico curante redatto il 18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) ed ha chiesto di esperire una perizia medica giudiziaria al fine di ottenere un quadro esaustivo e del tutto oggettivo delle sue condizioni.
5. Il TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della chiesta rendita di invalidità, l'Amministrazione si è essenzialmente fondata sulle conclusioni a cui è giunto il medico SMR, il quale a sua volta si è basato sui pareri del dr. med. __________, medico curante dell'insorgente.
Il 9 marzo 2006 (doc. AI 57-3) il dr. med. __________, medico SMR, ha così riassunto il parere del curante:
" (…)
Dal gennaio 2002 l'A. presenta una paronichia mista (= infezione da diversi germi) al letto ungueale delle mani, che peggiora sul lavoro, quando deve mettere le mani in ambiente umido, e migliora se non lavora. Il dermatologo curante certifica una IL dal 100% (breve) al 50% (per la maggior parte del tempo).
In attività in cui non debba tenere le mani in ambienti umidi la CL non è diminuita.
Dal punto di vista medico una IL 50% come pasticciere-panettiere appare giustificata (tenendo conto specialmente dell'affezione dermatologica).
Per quanto riguarda altre attività esigibili è giustificato tener conto di un moderato rallentamento (vedi rapporti del neuropsicologo) in attività che richiedono un certo impegno intellettuale (non semplicemente esecutive-manuali) attorno al 30%. (…).".
Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006 (doc. AI 73), il consulente in integrazione ha evidenziato che il ricorrente non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua attività di panettiere, visto e considerato che ha investito tanti soldi per acquistare i macchinari. Partendo da un reddito da valido di Fr. 50'000.- e da un reddito ipotetico da invalido di Fr. 57'258.-, che è stato tuttavia ridotto del 30% per ragioni mediche e del 15% per motivi sociali, la differenza fra il reddito senza il danno alla salute ed il reddito da invalido, riportato a Fr. 48'639.-, dà un grado d'invalidità del 32%.
Ritenendo dunque un'abilità lavorativa del 50% nell'attività svolta di panettiere-pasticciere ed una capacità lavorativa del 70% in attività che non si svolgono in ambienti umidi e che non richiedono un'eccessiva concentrazione, la decisione dell'UAI del 23 gennaio 2007 (doc. AI 77) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per il mancato raggiungimento del grado del 40%.
Questa decisione, è opportuno ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che il ricorrente ha accettato la summenzionata interpretazione che l'Ufficio AI ha dato ai referti medici allestiti dal medico curante dr. __________ prodotti a suo tempo dall'assicurato (abilità del 50% rispettivamente 70%).
Occorre quindi partire da questi dati medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di rifiuto della rendita AI, ossia successivi al 23 gennaio 2007, ma antecedenti l'emanazione della decisione di non entrata in materia, dunque il 17 marzo 2008.
6. Il rapporto medico del 7 settembre 2007 (doc. B) redatto dal dr. med. __________, specialista FMH dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, specialista FMH allergologia e immunologia clinica, si riferisce a cinque anni di valutazione, avendo in cura l'assicurato dal 2002. L'esperto ha riferito che le condizioni dell'interessato sono ancora labili, l'attività dell'infiammazione cronica alle mani è variabile e dipende da molti fattori.
Egli ha considerato che globalmente, per un'attività senza l'utilizzo delle mani e non in ambiente umido, il paziente è inabile al lavoro al 50%-60%.
Per quanto attiene invece all'attività lavorativa di panettiere-pasticciere finora esercitata, lo specialista ha ritenuto che il paziente è inabile al 100%. Infatti, non deve utilizzare le mani in lavori umidi o che prevedono il contatto con materie varie, poiché le attività manuali di questo genere scatenano la recidiva della problematica cutanea.
Egli ha potuto riscontrare che quando l'assicurato riprendeva il suo lavoro sopraggiungevano numerose recidive della dermatosi, mentre quando si limitava ad un'attività amministrativa con carta la situazione cutanea rimaneva abbastanza stabile.
Nel successivo certificato del 12 febbraio 2008 (doc. D), posteriore al progetto di decisione del 14 dicembre 2007 (doc. C), ma antecedente alla decisione impugnata del 17 marzo 2008 (doc. A), lo stesso medico curante ha meglio chiarito l'anamnesi dell'assicurato, il quale soffre di una paronichia cronica complessa combinata ad una psoriasi volgare e ungueale. Per mesi e mesi il paziente è stato sottoposto a terapie per interrompere la suppurazione e le infezioni del vallo perionicchiale e della zona sottoungueale. Dopo la stabilizzazione clinica, tutti i tentativi per una ripresa del lavoro al 100% hanno portato ad un'immediata recidiva. Quando, invece, l'assicurato ha ridotto la sua attività lavorativa al 50% ed in particolare ha ridotto tutte le attività meccaniche effettuate con le mani, la situazione si è lentamente stabilizzata con conseguente diminuzione delle recidive.
Pertanto, l'interessato ha delle serie limitazioni alla sua attività lavorativa, limitazioni che sono differenziate a seconda del tipo d'attività.
Globalmente, per una normale attività senza l'utilizzo delle mani per lavori meccanici come pure per lavori che non prevedono il contatto con acqua, sostanze chimiche, ecc, il dermatologo ha ritenuto un'inabilità al lavoro del 50%-60%, poiché basta l'utilizzo delle mani in maniera marcata per creare uno stimolo alla ripresa dell'attività infiammatoria a livello del perionicchio.
Ideali sarebbero dei lavori di tipo prettamente intellettuale senza grosso utilizzo delle mani. In tal caso, egli sarebbe idoneo al lavoro al 100%.
Nell'attività specifica di panettiere, pasticciere, confettiere, cioccolataio, ecc., il ricorrente deve essere considerato inabile al 100%, dato che queste attività scatenano immediate recidive. Questa professione può essere unicamente espletata con l'ausilio di un impiegato che svolge la maggior parte dei lavori meccanici che richiedono l'uso delle mani (impasto, imballaggio, ecc.).
Il giorno successivo, il 13 febbraio 2008 (doc. D1), il dermatologo ha completato il suo referto, specificando che dal 2002 egli ha attestato l'invalidità lavorativa (recte: inabilità lavorativa) dell'assicurato nella sua attività sia del 100% (dal 16 al 27 gennaio 2002 e dal 19 giugno al 30 settembre 2002), sia del 50% (dal 28 gennaio al 28 maggio 2002 e dal 1° ottobre 2002 fino al momento attuale).
L'esperto ha poi precisato che l'inabilità lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2002 in poi è riferita ad un'attività lavorativa globale, mentre l'inabilità lavorativa relativa alla sua specifica attività di panettiere, pasticciere, confettiere, cioccolataio è del 100% a causa della spiccata tendenza alle recidive.
Nel più recente certificato medico, quello del 18 giugno 2008 (doc. VIIIbis) prodotto nelle more istruttoree, il dr. med. __________ ha ulteriormente chiarito le condizioni di salute del suo paziente:
" Attesto che il paziente sopraccitato è in mio trattamento dal 16.01.2002.
All'inizio il paziente era in condizioni di salute gravi, tali da determinare un'invalidità lavorativa al 100%, che si è estesa dal 16.01.2002 al 30.09.2002. Durante tutto questo periodo sono state effettuate assidue cure dermatologiche e internistiche con molteplici assunzioni di medicamenti sistemici quali antibiotici, retinoidi e medicamenti anti-levurici a causa di un'infezione mista molto difficile da eradicare, che si estendeva a tutte le dita della mano nella forma di una paronichia cronica e infettiva.
In seguito a partire dall'1.10.2002 il paziente ha lentamente ripreso un'attività lavorativa al 50%. Combinando una riduzione dell'attività lavorativa ad una assidua cura dermatologica il paziente è rimasto stabile delle sue condizioni. Brevi tentativi di ripresa del lavoro al 100% effettuati negli anni 2003, 2004 e 2005 hanno portato immediatamente a delle forti recidive, cosicché questi tentativi sono stati interrotti. Durante queste recidive il paziente era nuovamente inabile al 100% al lavoro.
Per questo motivo, a causa dell'estrema instabilità delle condizioni cutanee delle dita, è stata avviata una richiesta per un caso di invalidità.
Ribadisco che il paziente è inabile per lavori di qualsiasi genere nella misura del 50-80% per un'attività globale, a seconda dell'utilizzo delle mani.
Per un'attività puramente intellettuale, per la quale si prevede un solo minimo dell'utilizzo delle mani, il paziente dovrebbe essere abile nella misura del 50%. Per un'attività più di tipo meccanico reputo che il paziente possa essere inabile ad un qualsiasi lavoro fino alla misura dell'80%.
Questo grado di invalidità deve essere considerato di tipo permanente anche alla luce dell'osservazione di casi di questo genere che sono noti per la loro spiccata tendenza alla cronicità e recidiva.
Per quanto attiene all'inabilità lavorativa legata alla specifica attività di panettiere-pasticciere, confettiere e cioccolataio l'invalidità lavorativa è da considerarsi del 100%, qualora non si dovessero applicare le severe misure preventive e terapeutiche che il paziente ha scrupolosamente seguito durante tutti questi anni.
Seguendo queste indicazioni il paziente è riuscito gradatamente a raggiungere un grado di attività lavorativa stimato intorno al 50%. Sottolineo il forte impegno del paziente a curarsi; è dunque solamente grazie al suo impegno e alla sua rettitudine terapeutica che l'obbiettivo di un'occupazione al 50% è stata raggiunta.
Rendo noto che in altri casi simili è spesso impossibile riprendere un'attività lavorativa manuale anche minima.
Ritengo dunque che in questo caso sia assolutamente giustificata una decisione dell'AI a favore di una rendita per un paziente che ha sempre avuto un esemplare impegno e che è stato toccato dalla malasorte." (sottolineatura della redattrice)
7. Analizzando ora lo stato di salute del ricorrente basandosi sui predetti certificati medici allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che l'ultimo certificato redatto dal dermatologo dr. __________, ossia quello del 18 giugno 2008, dà un chiaro quadro delle condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va posto alla base del presente giudizio.
Infatti, lo specialista sostiene sì che nell'attività specifica di panettiere-pasticciere il ricorrente sarebbe da considerare inabile al lavoro al 100% vista la sua malattia. Ciò nonostante, il dermatologo ha altresì osservato che grazie al grande impegno profuso dall'assicurato – fatto, questo, di grande importanza e che il TCA mette in risalto lodando il comportamento assunto dal ricorrente, che ha dato così seguito al principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, secondo cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute (STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, consid. 4.1; DTF 123 V 230 consid. 3c) -, alla sua forza di volontà di reagire alla malattia e quindi di seguire attentamente la terapia medica prescritta, egli è riuscito a raggiungere un grado d'occupazione del 50%, oltretutto nella sua professione.
Prova ne è che lo stesso medico curante ha attestato già il 27 novembre 2006 (doc. AI 74) – quindi prima dell'emanazione del progetto di decisione e della decisione stessa del 23 gennaio 2007 - che dal 30 novembre 2006 al 31 marzo 2007 l'interessato era inabile al lavoro nella misura del 50% (e non quindi del 100%, visto che per metà del tempo riusciva comunque ad espletare la sua attività di panettiere-pasticciere). La medesima certificazione è stata redatta sia il 26 marzo 2007 (doc. AI 78) per il periodo dal 30 marzo al 31 luglio 2007, sia il 20 agosto 2007 (doc. AI 81) per il lasso di tempo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 ed infine anche il 7 gennaio 2008 (doc. AI 91) relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008.
Peraltro, già nel rapporto del 18 ottobre 2006 (doc. AI 73) il consulente all'integrazione professionale sottolineava la volontà dell'assicurato di continuare la sua attività professionale. Anche il medico SMR __________ ne ha fatta menzione nelle annotazioni dell'11 febbraio 2008 (doc. AI 95), dove ha osservato che secondo il rapporto CIP del 24 ottobre 2007, tuttavia non agli atti, risultava che l'assicurato continuava la sua attività.
Visti dunque i pareri medici del curante stesso, questo TCA ritiene che la situazione dermatologica dell'assicurato non abbia subìto una modifica – nemmeno rilevante - tale da potere giustificare l'introduzione della nuova domanda del 21 agosto 2007 giusta l'art. 87 cpv. 4 OAI in connessione con l'art. 87 cpv. 3 OAI.
Infatti, determinante per potersi pronunciare su tale mutazione è il periodo intercorso fra la decisione del 23 gennaio 2007, che si era basata sui referti del dr. med. __________, e la presentazione della nuova domanda avvenuta il 21 agosto 2007, rispettivamente il momento in cui è stata emanata la decisione di rifiuto di revisione, il 17 marzo 2008.
A mente di questo Tribunale, in questo lasso di tempo non si sono realizzate le premesse per potere ammettere che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
Va al proposito evidenziato che già nella prima decisione del 23 gennaio 2007 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado di incapacità lavorativa dell'insorgente del 50% nell'attività di panettiere-pasticciere e questa determinazione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il medico curante dell'assicurato ha attestato che dall'ottobre 2006 in poi il grado d'incapacità lavorativa è del 50%. Lo specialista ha ribadito questa conclusione nel certificato del 18 giugno 2008.
In sostanza, quindi, almeno dall'ottobre 2006 l'assicurato ha continuato – lodevolmente – a lavorare come panettiere-pasticciere al 50%, essendo inabile nella misura dell'altro 50%.
Ne discende, dunque, come hanno peraltro attestato i citati certificati d'incapacità allestiti dal dermatologo, che dal momento della decisione di rifiuto della rendita – ma addirittura, come visto, da prima ancora – all'emanazione della decisione di non entrata in materia sulla domanda di riesame della predetta decisione negativa, lo stato di salute del ricorrente è rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare la sua professione di panettiere-pasticciere sempre nella misura del 50%.
Va rammentato che, nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1c/aa).
Esaminati dunque i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo peggioramento intervenuto successivamente alle constatazioni mediche effettuate nel corso del 2006 e poste alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella (prima) decisione negativa del 23 gennaio 2007.
Di conseguenza, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 21 agosto 2007.
La decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
8. Il ricorrente ha chiesto di far esperire una perizia medica al fine di chiarire in modo esaustivo ed oggettivo le sue condizioni di salute (doc. I).
Questo TCA, alla luce della completezza dei rapporti medici agli atti, in particolare del dr. med. __________, peraltro medico curante dell'insorgente, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
9. Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser, op. cit., art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari certificati medici allestiti dallo stesso medico curante del ricorrente che, come evidenziato, almeno dall'ottobre 2006 ha attestato che l'assicurato era (sempre) inabile nella misura del 50%.
Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione (il medico curante ha confermato la conclusione a cui è giunto l'Ufficio AI il 23 gennaio 2007, che ha ritenuto l'assicurato inabile al 50% nella sua attività), il ricorrente non aveva sin da subito chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.
3. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti