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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2009 32.2008.75

20. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,553 Wörter·~53 min·3

Zusammenfassung

La richiesta di prestazioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità è stata respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla perizia effettuata in ambito amministrativo

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.75   cs

Lugano 20 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 7 aprile 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

A.  Con decisione del 7 aprile 2008 l'UAI ha respinto la richiesta di RI 1, nata nel 1978, di professione aiuto venditrice ed ausiliaria di pulizie, tendente all'ottenimento di prestazioni dell'AI, poiché dagli accertamenti medici fatti esperire, e meglio dalla perizia del SAM, emerge che l'interessata presenta una capacità lavorativa dell'80% sia nella precedente attività che in qualsiasi attività lavorativa finora esercitata (doc. B).

                                  B.   RI 1, rappresentata dal consulente RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione. La ricorrente contesta le valutazioni mediche dell'UA, nonché il calcolo effettuato ed allega ulteriori certificati medici a sostegno delle sue argomentazioni (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 2 giugno 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

                                   2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita AI.

                                   3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Va qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                   4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                   5.   Nel caso concreto, dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI dell’11 giugno 2006 (doc. AI-1), l’UAI ha richiamato dall’assicuratore infortuni e dall’assicuratore contro le malattie l’intero incarto concernente l’insorgente, nonché gli atti medici dei curanti.

                                         Dalle tavole processuali emerge che l’interessata fa risalire i propri disturbi all’infortunio occorso all’occhio destro nel gennaio 2005 con contusione dell’occhio da parte dello spigolo di un cartone, che avrebbe provocato, nel corso del tempo, cefalee croniche, astenia, disturbi del sonno e patologie psichiche.

                                         A questo proposito, il 24 marzo 2006 l’insorgente è stata sottoposta ad una perizia medica, richiesta dall’assicuratore contro le malattie, ad opera della dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 dell’ICD 10)” e di “disturbo di personalità istero-fobico (F 61.0 dell’ICD 10)” ha affermato:

“La causa dell’attuale scompenso ansioso-depressivo appare il disturbo di personalità di base, che ha compromesso l’adeguata elaborazione dell’infortunio del gennaio 2005.

Si è sviluppata la sintomatologia, una specie di patofobia, paura che i medici non la capiscano, paura insensata di non essere curata adeguatamente ed il convincimento di essere incompresa e minacciata di perdere l’occhio.

Nessuna rassicurazione medica ha portato finora a dei risultati soddisfacenti, sembra essere servita da amplificatore della patologia psichiatrica in corso.

Persiste un’incapacità lavorativa per malattia dalla fine di agosto 2005, con inizio della cura specialistica da quest’anno, presso il __________, cominciando la psicoterapia solo adesso, con una psicoterapeuta che si chiamerebbe __________, sempre al __________.

Non posso prevedere quanto sia utile un’ulteriore investigazione dei problemi oftalmologici alla __________, come previsto dal Dr. __________.

Tuttavia, quest’ultima visita dovrebbe poter eventualmente rassicurare la paziente sull’evoluzione del suo problema e sull’impossibilità di perdere la vista a causa dell’infortunio del gennaio 2005 (l’esagerazione del vissuto e la paura insensata di perdere la vista, sono da collegare ai processi inconsci psicodinamici, che nulla hanno a che vedere con l’infortunio, che è stato sicuramente la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”).

Da quanto mi è dato di conoscere la cultura del __________, il divorzio è molto mal tollerato nelle famiglie e la convivenza pure: immagino che l’assicurata sia osteggiata se non criticata dalla famiglia, per lo meno guardata con diffidenza in questo percorso essenziale, cosicché non può che sentirsi in colpa e diversa. L’incidente potrebbe essere l’espressione delle tensioni familiari e della difficoltà di adattamento, nel senso di difficili compromessi tra le due culture __________, tra desiderio di emancipazione e la dipendenza dalla famiglia.

Ritengo opportuno un sostegno psicologico per dare all’assicurata la possibilità di esprimere determinati conflitti intrapsichici, rendendosi cosciente delle sue difficoltà. La psicoterapia dovrebbe aiutarla ad intravedere la possibilità di ripresa della capacità lavorativa, in quanto rischia di essere licenziata, il che potrebbe creare una ferita narcisistica, soprattutto se il licenziamento avviene durante il periodo di malattia.

Ritengo inoltre opportuno, discutendo con l’assicurata, incoraggiarla a non superare ulteriori tre mesi di inabilità lavorativa per malattia, per evitarle il peggioramento della regressione.

L’inserimento professionale alla __________ appare soddisfacente e sarebbe una ferita importante perdere questo lavoro durante il periodo di malattia. Questo potrebbe peggiorare l’evoluzione del caso e per questo motivo, questi temi dovrebbero essere affrontati con una psicoterapia di sostegno settimanale, che offra un appoggio all’assicurata ed un’elaborazione di queste problematiche.

Seguirla unicamente con degli psicofarmaci risulta insufficiente.

Prognosi: entro e al più tardi tre mesi a partire dalla visita medica, dovrebbe poter rientrare l’incapacità lavorativa per malattia, con possibilità di ripresa del lavoro in misura completa.

Visto il disturbo di personalità, persiste il rischio di ricadute.” (doc. Cassa malati 1-35)

                                         Dal consulto del 13 febbraio 2006 del dr. med. __________, FMH medicina interna, effettuato su richiesta dell’assicuratore contro le malattie, emerge che la ricorrente “ha interrotto il suo lavoro di venditrice il 30.08.05, senza più riprenderlo in seguito. Non presenta disturbi somatici che giustifichino l’incapacità lavorativa. Da parte sua l’interessata esclude categoricamente la possibilità di tornare al lavoro a causa dei suoi numerosi disturbi di salute, a carattere soggettivo. Per le sole patologie somatiche, la paziente è da considerare da subito normalmente abile al lavoro.” (doc. Cassa malati 1-39).

                                         Sulla base, in particolare, di questa documentazione, l’UAI ha ordinato una perizia al SAM.

                                         La ricorrente è stata a disposizione del SAM l’11, il 12, 13, 17, 18 e 25 luglio 2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________ (consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto reumatologico), il dr. med. __________ (consulto neurologico) e la dr.ssa __________ (consulto oftalmologico).

                                         I periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0), disturbi di personalità misti (ICD 10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente, fibromialgia (M 79.0) e una diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sospetta ambliopia occhio ds. (stato dopo erosione postraumatica occhio ds. nel febbraio 2005), cefalee quotidiane miste di tipo pensionale in parte emicranico, sospetta aggravazione.

                                         Dal referto peritale si evince, per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, che il consulente dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha evidenziato “un distacco emotivo, una certa indifferenza, con un contatto affettivo che risulta difficoltoso, tono dell’umore eutimico, in nessun momento del colloquio si è evidenziata una deflessione del tono dell’umore, la quota d’ansia libera è minima.” Non sono state evidenziate alterazioni delle funzioni cognitive. Le funzioni biologiche sono in parte alterate.

                                         Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome da somatizzazione (ICD 10 F 45.0), disturbi di personalità misti (ICD 10 F61.0) isterico, immaturo, dipendente, fibromialgia (M 79.0). Nelle conclusioni fa notare d’essere confrontato con un’assicurata che presenta una sindrome da somatizzazione risultante da un massiccio processo di rimozione di una sofferenza affettiva data da un conflitto intrapsichico fra bisogni dipendenti e quelle evolutivi. Un rapporto funzionale armonico con il suo ultimo partner, con il quale tuttora mantiene un rapporto ambiguo di amicizia, ha minacciato un vissuto dipendente con la madre. In questo modo, la malattia psicosomatica “giustifica” il fatto di non decidere niente che possa compromettere una rottura con la madre e allo stesso tempo la salvaguardia dai sensi di colpa che potrebbe avere nei confronti dell’amico. L’assicurata stessa dice: “non sono pronta per accedere ad un rapporto serio come mi chiede il mio amico, per colpa della malattia”. In questo contesto sia la famiglia, l’amico, le amicizie e i terapeuti si rendono complici del guadagno secondario della malattia, con la conseguente legittimazione della sua posizione passiva e pseudoregressiva. Complessivamente il quadro psicopatologico è lieve in quanto si tratta di una sintomatologia, che sebbene sia presente non intacca la maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia oggettivata non è concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata. Pertanto il perito ritiene che la patologia psichiatrica influenzi la capacità lavorativa nella misura del 20%, con una prognosi che dipenderà dalla presa a carico psicoterapica in atto. La diminuzione della capacità lavorativa è data dalla sintomatologia vegetativa che presenta, in particolare le vertigini, questo comporta che l’assicurata si rende lenta nell’esecuzione delle mansioni, imprecisa, incostante, con maggiora affaticabilità. Anche come casalinga l’incapacità lavorativa è del 20% (doc. AI 17-18/19).

                                         Il dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha preso in considerazione anche la valutazione del reumatologo della dell’assicuratore infortuni del 7 settembre 2006, ha evidenziato che l’interessata lamenta dolori cronici generalizzati e disturbi di natura funzionale a carico di diversi sistemi. Questi disturbi sono fonte di sofferenza che hanno poi portato ad un’incapacità lavorativa di lunga durata. In assenza di qualunque anomalia somatica rilevante, il medico ha affermato che sono probabilmente formalmente riempiti i criteri ICD 10 per la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ma che farà stato a riguardo la valutazione psichiatrica, la quale, come visto, ha posto la diagnosi di fibromialgia. L’assicurata lamenta dolori cronici generalizzati. In presenza di 18/18 punti di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 Kg, sono formalmente riempiti i criteri di classificazione 1990 per la diagnosi di fibromialgia. Non c’è evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria e non è nota una severa ipotereosi. Si tratta dunque molto probabilmente di una fibromialgia “primaria” in stretta relazione con la probabile sindrome somatoforme. Dal punto di vista reumatologico teorico, come aiuto venditrice e in attività simili, l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 10%. Non vi sono cambiamenti di rilievo per quanto attiene la capacità lavorativa negli ultimi anni. Pazienti con sindromi somatoforme da dolore persistente e fibromialgia mostrano una diminuzione della capacità lavorativa dovuta a dolori cronici costanti, ai disturbi del sonno e alla stanchezza. Non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Da un punto di vista reumatologico teorico l’insorgente è in grado di svolgere un’attività pesante a mediamente pesante a tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 15%. In un’attività leggera a mediamente pesante l’interessata può lavorare a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo del 10%.

                                         Dal punto di vista reumatologico, come casalinga, nella situazione attuale l’insorgente è inabile al lavoro al massimo nella misura del 5%.

                                         Per quanto concerne la patologia neurologica, il dr. med. __________, FMH neurologia, ha rilevato che la ricorrente nel gennaio 2005 ha subito un trauma alla cornea dell’occhio destro. Successivamente oltre a dolori oculari ha sviluppato cefalee diffuse giornaliere con dolori anche più diffusi alla colonna cervicale e verso il braccio e la gamba destra. All’esame neurologico vi è un minimo deficit sensitivo algotattile all’emicorpo destro che, sulla base di tutti i dati oggettivi a disposizione ed in particolare anche della RM cerebrale e cervicale come pure dei potenziali evocati somatosensoriali e motori, non trova un correlato organico e deve essere considerato come di origine funzionale. Vi è pure un deficit al campo visivo all’occhio destro. Non vi sono reperti che stiano ad indicare una rilevante lesione da parte del sistema nervoso centrale o periferico. L’insorgente lamenta dal 2005 cefalee ormai giornaliere. Queste hanno caratteristiche principalmente pensionali, una componente emicranica è possibile; probabile inoltre che un abuso di analgesici, assunti quotidianamente per i vari dolori, abbia favorito una cronicizzazione delle cefalee. Come sempre è difficile quantificare in modo preciso l’entità delle cefalee e il loro impatto funzionale ma tutto sommato non si ritiene che in questo caso si tratti di dolori limitanti in modo significativo l’interessata per un’attività lavorativa compatibile con il suo grado di formazione. Questo soprattutto poiché non vi sono deficit oggettivi, rispettivamente non è emersa anche anamnesticamente una chiara limitazione dell’assicurata dovuta alle cefalee. L’insorgente soffre di cefalee quotidiane miste di tipo pensionale e in parte emicranico e la problematica neurologica non influenza la capacità lavorativa, non avendo potuto oggettivare deficit oggettivi.

                                         Infine, per quanto concerne la patologia oftalmologica, la dr.ssa __________, FMH oftalmologia, ha diagnosticato una sospetta ambliopia all’occhio destro (stato dopo erosione post-traumatica occhio destro febbraio 2005). Diagnosi che ha potuto influenzare l’attività di venditrice ma solo al massimo per alcune settimane, altrimenti la capacità lavorativa è da ritenersi al 100%. Conclude facendo notare come l’insorgente ha subito una lesione corneale all’occhio destro con l’angolo di un cartone che le ha procurato sicuramente dolori immediati e pure una diminuzione dell’acuità visiva a tale occhio, non però compatibile con lo stato oculare attuale. In seguito nel maggio 2005 è caduta con contusione alla colonna cervicale e dal febbraio 2006 è subentrata una depressione. L’interessata ha lavorato come venditrice e nel 1998 presso __________, attività che è stata svolta ad ore, dal gennaio 1999 ancora come venditrice alla __________ di __________ sino al febbraio 2005 e da allora non ha più lavorato, essendo in infortunio. Attualmente la cornea non presenta nessun leucoma postraumatico, l’epitelio è perfettamente rimarginato. Pertanto la dottoressa ritiene che la diminuzione della capacità lavorativa non è giustificabile con l’evento oculare. E’ presente un’acuità visiva all’occhio destro ridotta, ma probabilmente già precedente al trauma. Pertanto l’interessata viene ritenuta abile al lavoro al 100% come venditrice.

                                         Infine i periti hanno affermato che le indagini cardiologiche non hanno permesso di evidenziare patologie organiche. Pertanto anche dal punto di vista internistico non ci sono elementi che possano giustificare un’incapacità lavorativa.

                                         Alla luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la ricorrente abile al lavoro all’80% nell’attività finora svolta di aiuto venditrice ed ausiliaria di pulizia e in tutte le attività finora svolte (doc. AI 17-21-22).

                                         I periti hanno evidenziato:

“La patologia psichiatrica, con la presenza di una sindrome di somatizzazione ed un disturbo di personalità misto, con componente isterico, immaturo e dipendente, nonché la problematica reumatologica, in presenza di una fibromialgia ed una sindrome somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità lavorativa a causa del dolore cronico, la sintomatologia vegetativa, i disturbi del sonno e la stanchezza cronica. La problematica psichiatrica incide nella misura del 20% sulla capacità lavorativa e quella reumatologica, che proprio sulla base delle diagnosi poste dal nostro consulente reumatologo considera la componente somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato locomotorio con la fibromialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella misura del 10% sull’attività lavorativa dell’A.. Pertanto la problematica psichiatrica e reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in considerazione la stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.

La problematica oftalmologica e quella neurologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’A.

Lo stato di salute dell’A. deve essere considerato ridotto, così come sopra descritto, a partire dall’infortunio del gennaio 2005 in avanti.

Riteniamo di non poter condividere la valutazione della dr.ssa __________ sulla base di quanto evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue. Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione, con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati. Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di sindrome ansiosodepressiva e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________ non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o ansiosa. Come attestato dalla dr.ssa __________, oftalmologa, per la problematica oftalmologia si può riconoscere un’incapacità lavorativa massima di alcune settimane.

Non ci sono patologie che risultano rilevanti per quanto concerne l’influenza sulla capacità lavorativa.

La prognosi è da considerare buona. E’ necessario che l’A. elabori questa sua tendenza regressiva e questa sua tendenza all’aggravazione prendendo coscienza della necessità di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua.” (doc. AI 17-22)

                                         Il 30 novembre 2007, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

“(…)

A. abile all’80% nell’attività finora svolta di aiuto venditrice ed ausiliaria di pulizie.

La patologia psichiatrica influenza per il 20% la CL, mentre la patologia reumatologica, individuata in componente somatoforme caratterizzata a livello dell’apparato locomotorio con la firbomialgia, incide, nell’attività finora svolta, nella misura del 10%.

Le patologie psichiatrica e reumatologica non vanno sommate, poiché entrambe prendono in considerazione la stessa diagnosi e cioè una problematica somatoforme.

Le problematiche oftalmologiche e neurologiche ed internistico non concorrono a ridurre la CL dell’A.

Prognosi buona.” (doc. AI 24-2)

                                         Alla luce di quanto sopra, l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 14% che non dà diritto ad alcuna rendita AI.

                                         Al ricorso l’insorgente ha allegato 3 certificati medici precedenti l’allestimento della perizia SAM, e meglio un referto radiologico del 19 ottobre 2005 della dr.ssa med. __________ (doc. D, citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3), un referto radiologico del 27 ottobre 2005 della dr.ssa med. __________ (citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-3) e un attestato del 5 aprile 2006 del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________doc. E, anch’esso citato nella perizia SAM, cfr. doc. AI 17-4), nonché un certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 aprile 2008, curante dell’insorgente, da cui emerge:

“La paziente soffre di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità N.A.S.

Situazione che comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica.

In particolare sono presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte, volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa.

Il tutto complicato ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S.

La prognosi lavorativa è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo termine. (doc. C)

                                         Dopo aver valutato la citata documentazione i medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale e Dr.ssa med. __________, psichiatra, hanno affermato:

“l’attuale certificato del dr. __________ ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello stato di salute psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis)

                                   6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                   7.   Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 26 settembre 2007.

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         I periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e oftalmologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro nella sua precedente attività all’80% e in qualsiasi professione preceden-temente esercitata.

                                         Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica della ricorrente e le affezioni attuali, dopo approfonditi esami medici, hanno accertato la presenza di una capacità lavorativa dell’80% sin dall’infortunio del 2005.

                                         I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici (doc. AI 17-6) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate l’11, il 12, 13, 17, 18 e 25 luglio 2007 (doc. AI 179-1).

                                         Essi hanno in particolare spiegato dettagliatamente per quale motivo non condividono la valutazione della dr. ssa __________ che aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal gennaio 2005, rilevando che “sulla base di quanto evidenziato agli esami ematologici, con valori dei farmaci, che l’A. dichiara d’assumere, nettamente al disotto della norma, anzi per lo più non identificabili nel siero, come per esempio l’escitalopram, che l’A. dichiara d’assumere da almeno due anni, così come la carbamazepina che non hanno potuto essere evidenziati nel siero ed il flurazepan. L’alprazolam (Xanax) è risultato a 4 nmol/l quando il tasso utile risulta essere da 15 a 100. Per quanto concerne la Clomipramine il risultato è stato di 6ng/ml, mentre i suoi metabolici non hanno potuto essere, anche in questo caso, rilevati nel sangue. Pertanto riteniamo che questo fatto avvalori il sospetto di un’aggravazione, con un’incongruenza tra i disturbi lamentati dall’A. e quelli oggettivati. Questo fatto con le diagnosi poste a livello psichiatrico non possono sicuramente giustificare un’incapacità lavorativa duratura. La diagnosi di sindrome ansiosodepressvia e disturbo isterofobico poste dalla Dr.ssa __________ non possono giustificare un’incapacità lavorativa di lunga durata. Di per sé la diagnosi di sindrome ansiosodepressiva viene posta secondo l’ICD-10, quando non ci sono elementi tali che giustifichino una diagnosi a sé stante, depressiva o ansiosa.” (doc. AI 17-22).

                                         I periti del SAM hanno inoltre spiegato per quale motivo la patologia psichiatrica e la patologia reumatologica, in presenza di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme da dolore persistente influenzano la capacità lavorativa, ma come la medesima risulta essere dell’80%. Infatti le due problematiche, psichiatrica e reumatologica, non vanno sommate giacché prendono in considerazione la stessa diagnosi, ossia la problematica somatoforme (doc. AI 17-22).

                                         A questo proposito non va dimenticato, per quanto concerne il disturbo somatoforme da dolore persistente e la fibromialgia, che queste malattie non sono di regola atte a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).

                                         Ora, come visto, in concreto i periti del SAM e il consulente, dr. med. __________, hanno evidenziato che complessivamente “il quadro psicopatologico è lieve in quanto si tratta di una sintomatologia che sebbene presente non intacca la maggior parte delle funzioni dell’apparato psichico. La sintomatologia oggettivata non era concorde alle lamentele soggettive dell’assicurata.” (doc. AI 17-38).

                                         Non è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa dell’assicurato sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente.

Va infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di un disturbo del dolore somatoforme e di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

                                         In concreto, dalla perizia del SAM emerge che, malgrado la presenza di queste patologie, la capacità lavorativa dell’interessata risulta essere dell’80%.

                                         Per cui, a torto, l’insorgente fa valere che l’UAI non avrebbe sufficientemente indagato la patologia psichiatrica che è stata oggetto di una perizia specialistica ad opera del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapeuta FMH, il quale ha tenuto conto di tutti i disturbi fatti valere dalla ricorrente ed è giunto alla conclusione univoca e non contraddittoria secondo la quale l’interessata è capace al lavoro all’80% nella sua attività abituale ed in qualsiasi altra attività (doc. AI 17-39).

                                         Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM, confermate dal dr. med.  __________, medico SMR, il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla presenza di una capacità lavorativa dell’80% nella precedente attività. Fondandosi sulla citata perizia, ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata per la professione svolta valutabile nella misura dell’80% (doc. AI 24-2; cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2).

                                         Il certificato del 16 aprile 2008 del medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria dei certificati dei medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, dove viene descritta la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a sovvertire le conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in considerazione la globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si fonda su indagini approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati concludenti. La perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________, che ha allestito il referto.

                                         Inoltre va evidenziato come il nuovo certificato medico è stato valutato dalla dr.ssa __________, medico SMR, anch’essa psichiatra, la quale, dopo aver riesaminato la fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale certificato del dr. __________ ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello stato di salute psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis).

                                         Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Inoltre il curante rileva la presenza di un “grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità N.A.S.”, senza tuttavia utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg; ICD o DSM).

                                         Per quanto concerne infine gli altri tre certificati medici prodotti dall’insorgente in sede di ricorso (referti radiologici del 19 ottobre 2005 e del 27 ottobre 2005 della dr.ssa __________, doc. D, nonché certificato del 5 aprile 2006 del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, doc. E), nonché del rapporto del medico curante, Dr. med. __________, del 28 giugno 2007 cui l’assicurata accenna nel proprio ricorso, va rilevato che si tratta di attestati già presenti al momento della perizia del SAM e di cui i periti hanno tenuto conto (doc. AI 17-3-5). Per cui non apportano nulla di nuovo.

                                         Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti e dei medici SMR, questo Tribunale deve concludere che l’interessata è capace al lavoro all’80% nella sua precedente attività svolta sino al momento dell’infortunio del gennaio 2005, nonché in qualsiasi altra attività (cfr. doc. AI 24-2).

                                         In queste condizioni non risulta necessario procedere con l’allestimento di un’ulteriore perizia, come richiesto dall’insorgente, così come all’assunzione di ulteriori prove.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                   8.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava da gennaio 2005 un tasso di capacità lavorativa ancora dell’80% nella sua attività abituale, per ridurre il danno, l’insorgente doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% della ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per concedergli il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STCA dell’8 settembre 2008, inc. 32.2007.251).

Tuttavia, anche se si volesse procedere al raffronto dei redditi, come effettuato dall’UAI, l’interessata, come si vedrà in seguito, non raggiungerebbe il grado d’invalidità minimo richiesto per poter beneficiare di una rendita AI.

                                   9.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 44'200, del resto non contestato dall’assicurata. Infatti, dal questionario del datore di lavoro si evince che l’interessata nel 2005 (doc. AI 2-27) e nel 2006 (doc. AI 5-1) avrebbe potuto guadagnare fr. 3'400 per tredici mensilità.

                                10.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19 gennaio 2009.

                                         Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 50'277 (4'019 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).

                                         L’assicurata, quale aiuto-venditrice presso la __________, avrebbe guadagnato fr. 44’200.

                                         Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 52 “commercio al dettaglio e riparazioni”, livello di qualifica 4: fr. 3’946.-- X 12 mesi = 49’364.--, riportato su 41.7 ore/settimana).

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata del 10%, per un importo di fr. 45'249.

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5%, tenuto conto della scarsa formazione, dell’attività sempre nello stesso settore e la lunga inattività.

                                         Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa, ritenuto che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza, vista anche la giovane età dell’assicurata.

                                         Tenuto conto di un’esigibilità all’80% (fr. 36’199), l’interessata potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 34’389 (36’199 – [36’199 : 100 X 5]). Questo reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 44’200, per un tasso d’invalidità del 22%.

                                         In queste condizioni è a ragione che l’UAI ha rifiutato il versamento della rendita richiesta con la domanda del 16 giugno 2006 (cfr. doc. AI 1-6).

                                         Va qui rilevato che la consulente in integrazione ha precisato che “l’età, la scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri provvedimenti professionali da applicare. Ritengo che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi alla disoccupazione).” (doc. AI 27-2). Per cui non sono neppure dati gli estremi per provvedimenti d’integrazione.

                                11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF  200.-- poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

32.2008.75 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2009 32.2008.75 — Swissrulings