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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2008 32.2008.7

2. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,648 Wörter·~58 min·3

Zusammenfassung

Assenza di invalidità rilevante

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.7   FC/sc

Lugano 2 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Mediante provvedimenti, cresciuti incontestati in giudicato, del 9 giugno 1998 e del 4 gennaio 2001 l’Ufficio AI ha respinto due  richieste di prestazioni inoltrate nel gennaio 1998 e nel febbraio 1999 da RI 1,casalinga nata nel 1960, per mancato adempimento delle condizioni assicurative (doc. AI 9, 11,17).

                                         Nell'ottobre 2004 RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “dolori cervicali e lombari cronici, mal di testa cronico”, indicando il danno esistente dal 1997 (doc. AI 19).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, segnatamente fatta esperire una perizia pluridisciplinare, per decisione 9 giugno 2006 l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 32%, ha negato alla richiedente il diritto a prestazioni motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti

●   Dall'esame della documentazione medico-specialistica acquisita agli atti, nonché dall'inchiesta per casalinghe esperita al suo domicilio in data 24.05.2006, risulta oggettivata una limitazione pari al 32% nel compimento delle abituali mansioni svolte nell'ambito della propria economia domestica.

     Questa limitazione determina il grado d'invalidità.

     Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

●   La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 33-1+2)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, con la quale ha chiesto una rivalutazione del caso previa perizia medica sulla base di due  certificati medici del dr. __________ (doc. AI 35), in data 7 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha emanato una decisione su opposizione confermativa del precedente provvedimento motivata come segue:

"  (...)

4.  Per valutare il grado d'invalidità nell'economia domestica, bisogna basarsi sulle indicazioni menzionate nel rapporto d'inchiesta allestito dall'assicurazione invalidità, in quanto stabilito sulla base di criteri ampiamente riconosciuti per quanto attiene ai lavori casalinghi in particolare e quindi offre la garanzia di un apprezzamento affidabile quanto alla capacità di compierli. I dati contenuti nel rapporto sono raccolti sul posto da persone esperte e specializzate che prendono in considerazione anche le dichiarazioni delle persone assicurate.

Nella concreta fattispecie, l'UAI ha correttamente disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nelle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute. Gli impedimenti indicati dall'opponente sono stati così adeguatamente valutati.

5. In sede d'opposizione, spetta all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente valutazione delle circostanze. Nella concreta fattispecie, l'opponente si è limitata a ripresentare della documentazione medica già agli atti e presa in considerazione in occasione della perizia pluridisciplinare 28 aprile 2006.

In occasione di tale perizia, lo psichiatra Dott. __________ dopo un'esauriente discussione tra tutti i periti, ha concordato come nell'attività di casalinga vada stabilita una globale incapacità lavorativa del 30%.

Stante quanto precede, in assenza di prove od argomentazioni atte a mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dal SAM rispettivamente dall'assistente sociale incaricata (dove la valutazione medico-teorica ha trovato conferma), le stesse continuano ad essere considerate valida base di giudizio. La decisione impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere confermata. (...)"

(Doc. AI 39-4)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, prodotti ulteriori certificati medici,  l'assicurata, tramite il suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo chiedendo la concessione di una mezza rendita di invalidità oltre che il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria precisando, tra l’altro, quanto segue:

"  (...)

4.

Ora, nella specie lo stato di salute dell'assicurata è stato accertato dal SAM in modo incompleto.

A questa conclusione giungono due distinti accertamento medici esterni che hanno accertato in particolare la persistenza e l'aggravamento di una sindrome ansioso-depressiva:

     "  ... paziente con netto atteggiamento depressivo" (rapporto medico dr. __________ del 10.12.2003)

     "  ... a mio avviso i dolori di sua madre sono l'espressione di un disturbo somatiforme nell'ambito di una depressione cronica (...) sembra che vi sia una certa resistenza dei genitori ad accettare una malattia psicologica"

        (rapporto medico dr. __________ del 13.12.2004)

     "  Diagnosi:

                  1.   Fibromialgia

                  2.   Sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

                  3.   Sindrome lombo-spondilgena cronica con alterazione degenerative rilevanti con osteocondrosi e leggera anterolistesi nonché spondilosi bilaterale

                  4.   Sindrome cervico-brachiale (...)

                  5.   Cefalee muscolo-tensive / emicranie croniche recidivanti

                  6.   Ipertensione arteriosa 7. Dislipidemia"

                  (rapporto medico dr.ssa __________ del 7.01.2008)

5.

In ben tre occasioni - e la più palese è quella relativa al rapporto medico della dottoressa __________ - le conclusioni del SAM risultano smentite da verifiche mediche esterne.

Lo stesso scrivente legale - già in occasione della formulazione dell'opposizione 21 giugno 2006 - ha avuto modo di vedere in prima persona il grave stato clinico dell'assicurata. In particolare il suo stato ansioso­depressivo la rende palesemente incapace di svolgere la benché minima mansione domestica.

Vi sono pertanto evidenti e validi motivi per fare fede agli accertamenti medici esterni o perlomeno per ordinare una perizia giudiziale che possa sgombrare il campo ad ogni dubbio.

6.

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono valutate per la misura in cui riescono a svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI e 27 OAI).

L'accertamento presso il domicilio ha condotto a concludere che vi sono "riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute" (decisione su opposizione, ad 4).

Malgrado queste chiare conclusioni - laddove per l'assicurata, casalinga, doveva essere questo accertamento concreto a domicilio prioritario rispetto alle valutazioni mediche - l'Ufficio Al ha erroneamente voluto affidarsi unicamente "alla discussione tra tutti i periti" interni, le cui conclusioni - lo ricordiamo - sono in evidente contrasto con il parere di almeno due medici esterni ed indipendenti.

E le conclusioni dell'Ufficio AI sono in ogni caso in contrasto con lo stato fisico e psichico dell'assicurata, stato che può essere constatato anche da un profano.

Si ribadisce pertanto la necessità di un accertamento peritale aggiornato ed indipendente.

Prove: perizia medica, documenti, sopralluogo." (...) (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento litigioso (IV).

                               1.5.   In data 6 marzo 2008 la ricorrente ha dichiarato di ritirare l’istanza di assistenza giudiziaria (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI  con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundesso-zialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI  secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa in quanto ha appurato che l’interessata, prima dell’insorgere del danno alla salute, non svolgeva alcuna attività lavorativa.

                                         Alla luce delle conclusioni tratte dalla perizia medica fatta esperire e di quelle dell'assistente sociale - che ha effettuato un’inchie-sta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata -, l’amministrazione ha concluso per il diniego di ogni prestazione in difetto di invalidità rilevante.

                                         L'assicurata contesta queste conclusioni.

                               2.8.   Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato la dr.ssa __________, __________ in medica interna  e medico curante dell’assicurata, la quale nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 21 ottobre 2004/8 marzo 2005 ha posto come diagnosi:

"  1. Sindrome lombo vertebrale cronica su una spondilolisi bilaterale con spondilolistesi

     L5-S1 e un'affezione degenerativa a livello L5-S1 con stabilità segmentale   1996

2.  Sindrome cervico-brachiale bilaterale

3.  Cefalea muscolo-tensiva                                                                                       2003

4.  Sindrome fibromialgica nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva (...)" (Doc. AI 24-2)

                                         dichiarando che

"  (...)

7.

Le terapie medicamentose e fisioterapiche intraprese finora non ha portato a nessun beneficio.

La prognosi a mio avviso non è favorevole. La paziente non è più autonoma nelle attività quotidiane. Necessita di aiuto per i lavori domestici (pulizia dell'appartamento, stirare, portare la borsa della spese)." (Doc. AI 24-3)

                                         La curante ha allegato certificati medici precedenti di altri specialisti, fra i quali quello del dr. __________, neurologo, il quale il 13 dicembre 2004 ha affermato:

"  Ti riferisco brevemente in merito alla tua paziente summenzionata che ho nuovamente visto in data 06.12.2004.

Anche il trattamento con Siedalud® non ha portato a benefici per cui abbiamo deciso di sospendere il farmaco. Ho poi avuto un lungo colloquio con il figlio della paziente, gli ho spiegato che a mio avviso i dolori di sua madre sono l'espressione di un disturbo somatiforme nell'ambito di una depressione, cronica, il figlio la pensa allo stesso modo, sembra però che vi sia una certa resistenza da parte dei genitori nell'accettare una malattia psicologica.

Teoricamente sarebbe ideale una presa a carico psicologica o psichiatrica nella madrelingua della paziente, purtroppo non sono a conoscenza di uno psichiatra o psicologo in Ticino, che parli l'albanese." (Doc. AI 24-15)

                                         Dopo aver sentito il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dr. __________ (doc. AI 26), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).

                                         Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 28 aprile 2006, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica e reumatologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

"  (...)

5      DIAGNOSI

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale / spondilogena cronica su:

                  Þ  spondilolisi bilaterale, nonché listesi di I grado di L5 su S1;

                  Þ  avanzata osteocondrosi L5-S1.

Sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente.

Regressione psicologica con marcati tratti di dipendenza.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ipertensione arteriosa trattata.

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2. (...)" (Doc. AI 30-7)

                                         esprimendosi come segue:

"  (...)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come casalinga, è da considerare nella misura del 70%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano sia dalle patologie reumatologiche sia da quelle psichiatriche esaminate.

Dal punto di vista reumatologico si diagnostica una sindrome lombovertebrale / spondilogena cronica su un'avanzata discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolisi con anterolistesi di I grado di L5 su S1 (5 mm). Sebbene sia sempre estremamente difficile valutare quanto una spondilolisi e -listesi di I grado possa essere all'origine di dolori, è pensabile che questa patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio pesanti, anche se queste patologie possono solo spiegare parzialmente il quadro clinico presentato dall'A.. Una certa limitazione per il sollevamento e trasporto di pesi, nel mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche del tronco e nei movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide, giustificano una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30% nell'attività di casalinga.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica una sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica con marcati tratti di dipendenza: i limiti dell'A. riguardano principalmente la riduzione della capacità di autonomia e la lentezza nell'esecuzione delle operazioni, che giustifichino una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, anche in qualità di casalinga.

Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti reumatologo e psichiatra non debbano essere sommate, in quanto entrambe tengono in considerazione la sintomatologia dolorosa e le limitazioni che da essa derivano.

Concludendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata quale casalinga, nella misura del 70%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, partendo dal presupposto che la spondilolisi e -listesi di I grado determina una parziale limitazione della capacità lavorativa come casalinga, e che la spondilolisi L5-S1 è sicuramente di vecchia data, possiamo presupporre che la limitazione della capacità lavorativa attualmente determinata sia presente dal 1996, quando vi è stato probabilmente uno scompenso della spondilolisi, con nel decorso una cronicizzazione dei dolori. Anche secondo il nostro consulente psichiatrica, dal momento del trauma del 1996 l'A. ha mostrato quegli aspetti legati alla regressione ed alla dipendenza dagli altri, che attualmente risultano in primo piano.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Una riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché l'A. non capisce e non riesce ad esprimersi in lingua italiana (gli esami peritali sono stati effettuati con l'aiuto di una traduttrice), ciò che impedisce già in partenza l'esecuzione di provvedimenti professionali.

Ricordiamo che l'A. ha sempre fatto la casalinga, sia in __________, sia da quando è giunta in Svizzera nel 1996, e che quindi non ha mai esercitato alcun'attività lucrativa: è difficile immaginarsi che l'A. in futuro voglia iniziare un'attività lucrativa.

Dovrebbe trattarsi di un'attività in cui non debba trasportare / sollevare pesi sup. ai 10 kg, in cui sia evitato il mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche per il tronco (eretta / seduta), con la possibilità di alternanza regolare della posizione, in cui siano evitati movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide ed in cui I'A. possa interporre delle pause. Tutt'al più potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio come donna di pulizie, in cui la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 60%, mentre invece, in un'attività leggera, rispettando le limitazioni sopra descritte, la capacità lavorativa globale potrebbe raggiungere l'80%.

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni:

        Þ  Il nostro consulente reumatologo ritiene che sarà ben difficile poter influenzare i suoi ormai cronici dolori, in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e dall'assenza di una qualsiasi risposta alle molteplici terapie finora eseguite.

        Þ Dal punto di vista psichiatrico, in linea teorica l'applicazione di una terapia psicologica (ed ev. psicofarmacologica), finora mai avvenuta, potrebbe portare a buoni risultati nella misura in cui la stessa terapia riesca a rendere consapevole l'A. dei suoi atteggiamenti controproducenti nell'affrontare la vita pratica. (...)" (Doc. AI 30-9+10)

                                         L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 maggio 2006, con rapporto 7 giugno 2006 l’assistente sociale, osservato come le indicazioni dell’assicurata parevano conformi alle certificazioni mediche, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 32% esponendo quanto segue:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1  Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

Dall'insorgere del danno alla salute la signora RI 1 afferma di aver provato un disinteresse crescente verso la conduzione dell'economia domestica. Si sente particolarmente demotivata dalle continue sofferenze fisiche, e l'impossibilità di partecipare alle varie attività la rattrista. Partecipa pertanto solo in minima parte all'organizzazione dei lavori o al controllo delle necessità. Trascorre il maggior tempo seduta o sdraiata sul divano, afflitta dai dolori e dalle insistenti emicranie.

Dalla lettura dell'accertamento psichiatrico, le affermazioni riportate appaiono eccessive. Come scritto nel rapporto del Dr. __________, durante il colloquio ho potuto osservare anch'io un marcato atteggiamento di passività, rassegnazione e vittimismo. Ammettendo una parziale fatica nell'esercitare un adeguato controllo delle necessità famigliari, le diagnosi mediche non consentono di considerare degli impedimenti concreti nel controllo dell'economia domestica.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  45%

percentuale degli impedimenti

  30 %

percentuale di invalidità

  13,5 %

__________ riferisce che a mezzogiorno rientra solo il figlio minore. La signora RI 1 garantisce pertanto la preparazione del pranzo, ma cucina unicamente piatti veloci, solitamente "fritti in padella". Può tagliare le verdure restando seduta, ma deve alternare sovente le posizioni. Se le stoviglie non sono numerose, le lava a mano al lavello, altrimenti se ne incaricano i famigliari alla sera. L'attività accrescerebbe i dolori cervicali, alle spalle e alle braccia in modo insostenibile. Si dedica alla pulizia del piano di lavoro solo superficialmente, senza sottoporre a sforzi gli arti superiori o il dorso. La cena viene preparata regolarmente dalla nuora o dal marito, che assumono interamente la cura del locale. L'assicurata dichiara che alla sera i dolori e la stanchezza sono tali da non consentirle più alcuna attività.

Dalla lettura degli atti medici all'incarto, gli importanti impedimenti descritti sono difficilmente oggettivabili. Inoltre, la famiglia è composta da persone adulte, che sono tenute a contribuire allo svolgimento dei lavori. In considerazione del minor rendimento causato dalle algie risentite, del facile affaticamento e delle difficoltà nell'assolvere le periodiche pulizie di fino del locale, valuto una percentuale di impedimento del 30%.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  10 %

In questo ambito la signora RI 1 nega ogni sua partecipazione ai lavori. Afferma che non le è consentito chinarsi, né impiegare una forza sufficiente per provvedere adeguatamente alle pulizie di casa. Particolarmente limitanti sarebbero i forti dolori sempre presenti al dorso e alla gamba destra. Riconosce tuttavia un limitato impegno nel riordino dei locali, o nel rispolvero dei mobili se non deve chinarsi o sollevare le braccia. Se necessario, è in grado di pulire il lavello del bagno. Ogni lavoro, quotidiano o periodico, viene assunto dai famigliari.

Gli accertamenti reumatologici evidenziano degli impedimenti nelle mansioni più impegnative, che permettono una valutazione del 50%. Ricordo inoltre l'esigibilità della partecipazione alle attività da parte dei famigliari.

5.4  Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  2 %

La signora RI 1 afferma che i dolori alla gamba destra la limitano fortemente nella deambulazione. Non partecipa mai alle spese ed esce di casa raramente e solo per brevi passeggiate, accompagnata da parenti o amiche. Non sarebbe in alcun modo in grado di raggiungere i negozi, per lei eccessivamente distanti, e non è munita di patente. Ogni necessità è garantita dai famigliari, che non accompagna mai a causa dell'eccessiva fatica risentita, solo in caso di indispensabili acquisti personali.

Non si è mai occupata di pagamenti o trattative burocratiche.

Nuovamente vi è una notevole discrepanza fra le dichiarazioni dell'assicurata e quanto medicalmente accertato. Dalla lettura dell'incarto è possibile oggettivare delle difficoltà nel trasporto di pesi o nel sostenere una marcia prolungata, ma non è giustificabile l'impossibilità di recarsi nei negozi se accompagnata e scegliere personalmente i prodotti. Valuto una percentuale di impedimenti del 20%.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  30 %

percentuale di invalidità

  6 %

La famiglia RI 1 abita al secondo piano di un immobile senza ascensore, mentre il locale lavanderia si trova nel sottosuolo. L'assicurata afferma di non dedicarsi ad alcuna delle attività qui considerate: incontra molte difficoltà nel salire e scendere le scale e non può trasportare pesi senza incorrere in un aggravamento della sintomatologia algica. Sono pertanto le nuore che si incaricano del bucato, stendono la biancheria e riportano la cesta nell'appartamento. La signora RI 1 evita in assoluto lo stiro, che causa un aggravamento dei dolori, non piega neppure la biancheria e non la ripone negli armadi. Ripete che ogni compito è interamente assolto dalle nuore o dalla figlia __________.

L'assicurata dichiara un impedimento completo nell'ambito considerato, mentre dalla perizia reumatologica è possibile rilevare che "...è pensabile che questa patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio - pesanti." Il trasporto della biancheria non giustifica una percentuale di impedimento elevata, e l'impegno richiesto alla signora RI 1 nello stiro, che può essere suddiviso nel tempo, è comunque limitato ad un nucleo famigliare di due persone. Ammettendo l'acuirsi dei dolori in seguito a sollecitazioni fisiche e un minor rendimento, valuto una percentuale del 30%

5.6  Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

 - . -

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        0 %

      percentuale degli impedimenti

        0 %

      percentuale di invalidità

        0 %

La signora RI 1 non si è mai dedicata ad alcuna delle attività considerate.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  33,5 %

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                          Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Le nuore, la figlia, il marito.

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

    100 %

      31,5%

              32 %

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

L'assicurata afferma che gli impedimenti nello svolgere le mansioni domestiche sono presenti dal mese di novembre 1996 (infortunio), e sono accresciuti nel corso degli anni." (Doc. AI 32-4+5+6+7)

                                         Sulla base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 9 giugno 2006, ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni avendo accertato un grado d’invalidità del 32% e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40% (doc. AI 33; cfr. sopra consid. 1.1).

                               2.9.   Nell’opposizione 21 giugno 2006 l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti medici e producendo nuovamente i due attestati del dr. __________ (già agli atti), del 10 dicembre 2003 e 13 dicembre 2004 (cfr. sopra consid. 2.8; doc. AI 24 e 35).

                                         Con la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007, l’ammini-strazione ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 39-1; cfr. consid. 1.2).

                                         Nel suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute. La ricorrente ha prodotto un nuovo certificato della dr.ssa __________ del 7 gennaio 2008 del seguente contenuto:

"  Diagnosi:

1.  Fibromialgia

2.  Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

3.  Sindrome lombo-spondilogena cronica soprattutto destra su alterazioni degenerative rilevanti a livello L5/S1 con osteocondrosi e leggera anterolistesi di L5 su S1 grado l nonché spondilolisi bilaterale

4.  Sindrome cervico-brachiale su discopatia C5-C6 con protrusione recessale/foraminale a destra con uncartrosi a destra che provocano un restringimento del forame intervertebrale C5-C6 e possibile conflitto con la radice C6 a destra, discreti segni di discopatia a livello C6-C7

5. Cefalee muscolo-tensive / emicranie croniche recidivanti

6. Ipertensione arteriosa

7. Dislipidemia

Allegati:

     -  RM colonna lombare 30.6.2006

     - Rx colonna lombare 29.3.2006

     - RM colonna cervicale 21.3.2006 - Rx colonna cervicale 17.2.2006

     - TAC cerebrale nativa 8.3.2006

     - Rapporto Dr __________ 18.9.2006

     - Rapporto Dr __________ 19.6.2006

     -  Rapporti Dr __________ 13.12.2004 e 26.11.2004" (Doc. A2)

                             2.10.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.11.  

                          2.11.1.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8 e 2.10).

                                         I periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico e reumatologico (cfr. doc. AI 30 e in esteso al consid. 2.8).

                                         Come detto, alla luce dei rapporti specialistici e degli esami    esperiti, i medici del SAM, poste come diagnosi invalidanti

"  5.           DIAGNOSI

5.1         Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale / - spondilogena cronica su

              Þ  spondilolisi bilaterale, nonché - liste4si di I grado di L5 du S1;

              Þ  avanzata osteocondrosi L5-S1.

Sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente.

Regressione psicologica con marcati tratti di dipendenza.

5.2         Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ipertensione arteriosa trattata.

Sovrappeso con BMI 27 Kg/m2. (...)" (Doc. AI 30-7)

                                         dopo aver osservato che malgrado sia generalmente estremamente difficile valutare quanto una spondilolisi e -listesi di I grado possa essere all'origine di dolori, hanno ritenuto possibile che questa patologia potesse determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio pesanti, anche se tali patologie potevano solo parzialmente spiegare il quadro clinico presentato dall'interessata. Una certa limitazione per il sollevamento e trasporto di pesi, nel mantenimento prolungato di posizioni non ergonomiche del tronco e nei movimenti ripetuti di flessione / torsione del rachide, giustificavano quindi, secondo i periti, una diminuzione nella misura del 30% nell'attività di casalinga. Quanto poi alla valutazione psichiatrica, i periti hanno riferito come lo specialista interpellato avesse diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica con marcati tratti di dipendenza. A livello psichico, i limiti dell'assicurata riguardavano principalmente la riduzione della capacità di autonomia e la lentezza nell'esecuzione delle operazioni, fattori questi che giustificano secondo i periti una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, anche in qualità di casalinga.

                                         I periti del SAM hanno inoltre concluso affermando che le incapacità lavorative determinate dal perito reumatologo e da quello psichiatrico non dovevano venir sommate, in quanto entrambe già tenenti in considerazione la sintomatologia dolorosa e le limitazioni da essa derivanti. Per queste ragioni, dal punto di vista fisico e psichico, i periti hanno valutato il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata quale casalinga, nella misura del 70% (cfr. doc. AI 30 e sopra per esteso al consid. 2.8).

                                         Per contro, le altre diagnosi quali “Ipertensione arteriosa trattata, soprappeso” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurata, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli specialisti interpellati.

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita, come meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse. In effetti, quanto allegato dall’assicurata al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazio-ne o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le critiche avanzate dalla ricorrente ai consulti peritali si esauriscono in realtà in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali. 

                                         Per quanto riguarda innanzitutto la valutazione psichiatrica, lo specialista interpellato dal SAM, dr. __________,  dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato come l’assicurata presentasse una sintomatologia algica diffusa, rimasta praticamente invariata negli ultimi dieci anni, nonostante l'applicazione di diverse cure specifiche sia a livello ambulatoriale sia a livello stazionario. Parallelamente all'evoluzione dei dolori, l'assicurata aveva mostrato un atteggiamento di regressione psicologica, che l'aveva praticamente portata a sottrarsi agli impegni della vita quotidiana nel senso di una marcata passività esistenziale, colorata da fatalismo, vittimismo e rassegnazione. Lo specialista ha quindi diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente ed una regressione psicologica con marcati tratti di dipendenza, valutando il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 80% in qualunque attività (inclusa quella di casalinga) (Doc. AI 30-8). Sulla base di queste conclusioni i periti del SAM hanno pertinentemente osservato come la possibilità di ritornare al lavoro non sarebbe controindicata ma anzi benefica per la prognosi della patologia depressiva (doc. AI 20-22).

                                         Queste conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra sono ben motivate e alle stesse va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10)  e non possono quindi essere messe in discussione da questa Corte.

                                         Del resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente  alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

                                         Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come modesto il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.   

                                         D’altra parte, per quanto riguarda la valutazione reumatologica, lo specialista dr. __________, nel suo rapporto al SAM del 3 aprile  2006, posta la diagnosi di

"  (...)

4.     Diagnosi:

4.1.                                                                                                  Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

1.     Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

-       Spondilolisi bilat. nonché listesi di l° grado di L5 su S1.

-       Avanzata osteocondrosi L5-S1.

2.     Sindrome del dolore cronico.

-       DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme.

3.     probabile sindrome da disadattamento. (...)" (Doc. AI 30.18)

                                         con riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:

"  (...)

5. Valutazione e prognosi:

Si tratta di un'assicurata 45enne che lamenta apparentemente già dal 1996 dolori alla colonna vertebrale, insorti dopo essere scivolata sulle scale ed aver picchiato il fondoschiena. Da allora presenza di costanti dolori, che mai hanno ben reagito alle molteplici terapie più volte eseguite, siano esse state fisiatriche (ambulatoriali e stazionarie), sia medicamentose. Al contrario nel corso degli anni è stato possibile osservare un continuo peggioramento dei dolori con tendenza alla loro generalizzazione. Negli atti medici è possibile leggere più volte la diagnosi di sindrome fibromialgica e di sindrome somatoforme.

All'esame clinico ho trovato un'assicurata molto dimostrativa, segni di Waddel fortemente positivi; estrema difficoltà ad eseguire un corretto esame reumatologico a causa della cattiva compliance. È possibile evocare diffusi dolori di carattere fibromialgico sia sul tronco che alle quattro estremità (evocazione di dolori però assai incostante, dolori non sempre ben riproducibili). Nello stato neurologico ho rilevato una diffusa iposensibilità sull'intera gamba dx, non corrispondente ad un singolo dermatoma.

Le indagini radiologiche già più volte eseguite della colonna lombare hanno potuto evidenziare un'avanzata discopatia L5-S1 in presenza di una spondilolisi con anterolistesi di lo grado di L5 su S1 (5mm). A livello cervicale si descrive invece un'incipiente discopatia C5-C6 e C6-C7. A mio parere queste patologie possono solo parzialmente spiegare il quadro clinico da lei ora presentato. Sebbene sia sempre estremamente difficile valutare quanto una spondilolisi e listesi di 1° grado possa essere ad origine di dolori, è pensabile che questa patologia possa determinare una parziale limitazione della capacità lavorativa per lavori fisicamente medio-pesanti.

Per il lavoro di casalinga da lei sempre svolto (ricordo che non ha mai esercitato né in __________ né in __________ alcuna attività lucrativa), l'assicurata è da considerare non oltre il 30% inabile al lavoro. Per lavori fisicamente più pesanti che non le permettono di organizzare la giornata, come è invece il caso quale casalinga, vi è invece un'incapacità lavorativa teorica di circa il 50%.

Una riqualifica professionale non entra in alcun modo in considerazione, anche perché l'assicurata non parla una parola d'italiano, ciò che impedisce già in partenza l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento professionale. Tuttalpiù potrebbe svolgere lavori non qualificati, ad esempio quale donna delle pulizie. Sempre sotto l'aspetto puramente teorico quale ausiliaria di pulizie vi è un'incapacità lavorativa pari a circa il 40%.

Sotto l'aspetto terapeutico sarà ben difficile poter influenzare i suoi ormai cronici dolori, in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione degli stessi e dell'assenza di una qualsiasi risposta alle molteplici terapie già finora eseguite. L'evoluzione dei dolori avuta nel corso degli ultimi anni, nei quali ricordo non ha più svolto alcun lavoro fisicamente pesante, parla per una sindrome del dolore cronico, molto probabilmente di natura somatoforme (a questo proposito bisognerà però aspettare la valutazione psichiatrica)." (Doc. AI 30-18+19)

                                         A mente dello specialista, che si è espresso sulla base di un’attenta e approfondita valutazione clinica, l’interessata poteva dunque svolgere la normale attività di casalinga da lei sempre svolta nella misura del 70%, in competenze pesanti del 50% (doc. AI 20-19).

                                         Ora, le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito sono ben motivate e non possono che essere fatte proprie da questo Tribunale, il referto reumatologico non potendo essere considerato incompleto o lacunoso.

                                         Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

                          2.11.2.   Nel suo ricorso e nelle osservazioni del 24 agosto 2007 (I e VI)   la ricorrente censura le conclusioni del SAM ritenendole di fatto errate e smentite da certificati medici esterni. Sottolinea in particolare la gravità della patologia ansioso-depressiva.

                                         Rinvia in particolare a due referti di radiologia diagnostica del 17 febbraio e 21 marzo 2006, già agli atti, e ad una certificazione del 7 gennaio 2008 della dr.ssa __________, internista, nella quale la curante si limita ad elencare diagnosi e allegati radiologici (doc. A2) non esprimendosi per contro sulla capacità lavorativa della paziente (cfr. sopra al consid. 2.9).

                                         Ora, tutto ben considerato questo TCA deve osservare che da queste certificazioni non è possibile dedurre alcuna valida argomentazione che permetta, anche solo lontanamente, di discostarsi dalle conclusioni peritali. In effetti i referti diagnostici succitati già erano noti e antecedenti la perizia del SAM.

                                         Quanto al certificato della curante della ricorrente, a prescindere dal fatto che detta certificazione non meriterebbe di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata dal punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.10), e dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza, si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico curante (cfr. sopra consid. 2.10), va detto che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________. Lo stesso si limita in effetti a  confermare nella loro sostanza le conclusioni dei periti del SAM quanto a diagnosi, non apportando nuovi elementi clinici che possano appunto in qualche modo permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali né, quindi, è in grado di sostanziare un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dai periti. Quanto alla diagnosi di dislipidemia la stessa non risulta minimamente documentata o specificata; le cefalee croniche recidivanti rientrano dal canto loro nella diagnosi tracciata dai periti di sindrome somatoforme da dolore generalizzato persistente.   

                                         Né del resto, come detto, l’assicurata, che denuncia soprattutto la gravità dei problemi psichiatrici, si è premurata di produrre altra documentazione in grado di sovvertire le conclusioni del dr. __________ o di attestare un peggioramento delle affezioni psichiatriche (o reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Va detto ancora a titolo generale che le critiche avanzate dalla ricorrente ai consulti specialisti del SAM si esauriscono del resto in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali. 

                                         Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato, con motivazioni affidabili e complete, dai periti del SAM.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici dei dr. __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70%.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda.

                             2.12.  

                           2.12.1   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicu-rata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto datato 7 giugno 2006, allestito alla luce degli accertamenti medici e in particolare delle perizie del dr. __________ e del dr. __________ che concludevano per una modesta limitazione nello svolgimento delle faccende domestiche (del 20% rispettivamente 30%; cfr. doc. AI 34 e sopra consid. 2.9), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 32% (cfr. doc. AI 32 e consid. 2.8).

                          2.12.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

   Lavori                                                                         Economia senza figli e senza mem-            bri di famiglia che richiedono cure

                                                                                                           %

  1.       Conduzione dell'economia

          domestica, (pianificazione,

          organizzazione del lavoro,

          controllo                                                                                    5

  2.       Spese e acquisti diversi                                                      10

  3.       Alimentazione (preparazione

          dei pasti, lavori di pulizia della cucina)                            40

  4.       Pulizia dell'appartamento                                                   10

  5.       Bucato, pulizia dei vestiti,

          confezione e trasformazione

          degli abiti, (cucito, maglia,

          uncinetto)                                                                               10

  6.       Cura dei figli e di altri membri

          della famiglia                                                                        ---

  7.       Diversi (cura di terzi, cura

          delle piante e degli

          animali, giardinaggio)                                                           5

  8.       Altre attività (p. es. aiuto alla

          famiglia stessa, attività di utilità

          pubblica, perfezionamento,

          creazione artistica, attività

          superiore alla media nella

          confezione e nella trasformazione

          dei vestiti).                                                                              20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

                                          Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

  7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

                                         Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                                         Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

                          2.12.3.   Come detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto del 7 giugno 2006 (cfr. doc. AI 32 e sopra consid. 2.9). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 32%. Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. 

                                         Va altresì rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte delle altre persone adulte che formano la famiglia della ricorrente (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3; RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

                                         Non è superfluo rilevare che nella specie, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha - peraltro incontestatamente - escluso ogni impedimento, e per quella relativa a “spesa e acquisti diversi” dove sono stati riconosciuti impedimenti nell’ordine – comunque non trascurabile - del 20%, nelle altre mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata dall’assistente sociale coincide con la limitazione generale fissata dai periti (30% risp. 40%) mentre che nella mansione di “pulizia” è addirittura maggiore (e meglio del 50%) (cfr. consid. 2.8).

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare.

                                         Non da ultimo, considerando che la ricorrente non ha di fatto formulato in merito alcuna contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

                             2.13.   Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere la ricorrente invalida nella misura del 32%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. 

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato il dirito ad una rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite.

                             2.14.   L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274; si veda pure DTF 122 II  469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.11) la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito della vertenza.

                                         Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione dei periti medici o quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

                             2.15.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-  sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura, per fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.         

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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