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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2009 32.2008.69

11. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,989 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Richiesta di una rendita d'invalidità respinta poiché l'insorgente non raggiunge il grado invalidante richiesto dalla legge

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.69   cs

Lugano 11 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 marzo 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, da ultimo rappresentante della __________ nel biennio 2002-2003, ha postulato, il 24 giugno 2004, l’assegnazione di prestazioni AI in seguito ad una “lombosciatalgia bilaterale di tipo aspecifico.” (doc. AI 54-5).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione formale del 14 agosto 2006, l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 ¼ di rendita dal 1.05.2005 al 31.07.2005 ed una rendita intera dal 1.08.2005 al 28.02.2006 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Il provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 marzo 2008 (doc. AI 136-1).

                                  B.   Contro la predetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, è tempestivamente insorto al TCA. L’insorgente contesta unicamente il salario da valido di fr. 71'500 preso in considerazione dall’UAI per il raffronto dei redditi. Egli ritiene infatti che si debba utilizzare l’importo di fr. 3'834.50 che consegue lavorando al 50% quale montatore di impianti sanitari e riscaldamenti dal 1° settembre 2006, che, rapportato al 100%, darebbe un importo di fr. 99'697 all’anno. Il ricorrente afferma di dover essere considerato alla stregua di un professionista qualificato, avendo conseguito due attestati federali di capacità nelle attività di montatore di impianti sanitari e riscaldamenti (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 2 maggio 2008 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   2.   Nel caso di specie l’insorgente non contesta le valutazioni mediche del suo stato di salute, e meglio la circostanza che è stato giudicato totalmente incapace al lavoro nella sua precedente attività di rappresentante di prodotti per l’edilizia (cfr. doc. AI 71-1, 102-1 e 119-2) a partire da giugno 2003 e abile al 100% in attività confacenti al suo stato di salute, ossia senza carico superiore ai 10-15 kg, senza movimenti ripetitivi di flessione/rotazione della colonna vertebrale, senza estensione prolungata del rachide, con possibilità di cambiare la posizione del rachide, con rispetto delle regole ergonomiche per la schiena.

                                         Egli rileva unicamente che l’ammontare del reddito da valido non sarebbe stato valutato correttamente.

                                   3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

                                         Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                   4.   Dalla decisione su opposizione del 3 marzo 2008 emerge che l’UAI ha calcolato una capacità di guadagno del 64,5%, affermando in particolare:

"  Il signor RI 1, dopo l’assolvimento delle scuole dell’obbligo, inizia un apprendistato della durata di 3 anni quale montatore di impianti sanitari. Dal 1986 al 1988 frequenta la __________ di __________ ed ottiene un secondo AFC quale montatore di riscaldamenti.

Prima dell’infortunio al polso e in qualità di montatore di riscaldamenti lavora presso __________ di __________ con un salario annuo di Fr. 42'600.-.

Seguono vari tentativi di riformazione professionale nell’ambito dell’Assicurazione Invalidità (__________, tecnico della vendita e disegnatore impianti di riscaldamento/ventilazione) che purtroppo non consentono di ottenere una riqualifica professionale.

Da quel momento l’assicurato lavora, in ordine di tempo, quale gerente di un negozio di abbigliamento, quale consulente finanziario presso l’__________, quale assicuratore c/o __________ e come gerente di un bar per circa 2 anni.

Dopo un breve periodo di disoccupazione, e più precisamente nel giugno 2002, viene assunto dalla __________ quale rappresentante di prodotti per l’edilizia.

Dall’ottobre 2005 beneficia dell’indennità di disoccupazione in misura del 50%.

(…)

Durante l’incontro preliminare il signor RI 1 viene informato riguardo ai provvedimenti professionali di cui può beneficiare.

Nel tentativo di pianificare un possibile progetto di riqualifica, l’assicurato formula espressamente la sua reticenza a livello emotivo, afferma infatti che non si sente pronto per intraprendere un simile percorso. Si sentirebbe più sicuro se potesse esercitare professioni che già conosce e non necessitano di riqualifica.

(…)

Tenendo conto dei limiti invalidanti e del profilo professionale e personale del signor RI 1, possono essere ritenute esigibili attività non qualificate quali ad esempio:

venditore non qualificato

addetto alla logistica (merce leggera o con ausilio del muletto)

operaio di fabbrica con mansioni di sorveglianza, di assemblaggio o di controllo

(…)

Salario da valido:

Per determinare il Salario da valido, nel caso del signor RI 1, si fa riferimento al salario indicato dal datore di lavoro che ammonta a Fr. 71'500.annui.” (doc. AI 119-3)

                                         Dagli atti risulta inoltre che il 6 dicembre 2004 un funzionario dell’UAI aveva affermato:

"  Trattasi di un assicurato 36enne ai tempi attivo quale montatore di impianti sanitari e riscaldamento.

A seguito di un infortunio al polso destro nel novembre 1986 e ricaduta in agosto 1989 si erano proposti provvedimenti professionali nel senso di una riformazione quale disegnatore di impianti di riscaldamento. L’assicurato ha però quasi subito interrotto il provvedimento in quanto non aveva interesse.

La __________ ha riconosciuto una rendita di grado 15%.

L’AI ha riconosciuto una rendita limitata di grado 80% dall’agosto 1990 al settembre 1993.

In giugno 2004 viene inoltrata una nuova richiesta per provvedimenti professionali o rendita.

L’assicurato da ultimo è stato attivo quale rappresentante di prodotti edili con un reddito pari a CHF 54'000.- nel 2002 e nel 2003. Nel 1990 aveva un reddito pari a CHF 42'600.--.

La __________ ha riconosciuto IL dal 100% dal 17.6.2003 al 30.6.2004. Ha chiuso il caso in quanto l’assicurato è stato licenziato e quindi hanno pagato, dopo il licenziamento, ancora 180 giorni come da contratto. Sono pronti a riaprire il caso se l’assicurato sarà sottoposto all’intervento chirurgico alla schiena.

Il Dr. __________ indica una totale capacità in attività adeguate.

L’assicurato dal 1995 ad oggi ha svolto svariate attività (vedi comunicazione del 26.11.2004).

Visto il rapporto peritale del Dr. __________ dal dicembre 2003 l’attività originaria di montatore di impianti sanitari e riscaldamento non dovrebbe essere più esigibile.” (doc. AI 69-1)

                                         Infine dal rapporto del consulente IP del 20 febbraio 2006 (doc. AI 117-1) emerge:

"  Il signor RI 1 inoltra una 1° richiesta AI nel 1990 causa infortunio al polso destro che lo rende inabile nella professione appresa (montatore/installatore di impianti sanitari). In tale ambito, da parte dell'ufficio AI viene offerta una riqualifica professionale volta a frequentare il __________ di __________ che purtroppo si risolve in un nulla di fatto poiché all’esame di ammissione al __________ sembra che il signor RI 1, a detta dei docenti interessati, non abbia i requisiti minimi per portare a termine tale iter scolastico.

Ci si orienta, pertanto, verso una riformazione quale tecnico della vendita che viene successivamente abbandonata per mancanza di datori di lavori disposti ad assumere l’A.

In seguito viene avviata una riqualifica quale disegnatore di impianti di riscaldamento/ventilazione, interrotta qualche mese dopo da parte del signor RI 1 poiché non rispondente ai suoi bisogni di contatti sociali.

Viene ora esaminata una 2° richiesta di prestazioni AI inoltrata nel giugno 2004. (vedi anche rapporto della collega Sig.ra __________ del 19 aprile 2005).

(…)

Il signor RI 1 è affetto da una sindrome lombovertebrale per la quale è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione delle vertebre in data 03.05.2005 presso l’__________ di __________.

A livello medico-teorico, il signor RI 1 è ritenuto inabile al 100% nell’attività abituale (rappresentante prodotti per l’edilizia) a partire dal giugno 2003 (vedi rapporto Dr. __________ del 30.12.2004).

Per quanto riguarda un’attività adeguata a livello medico-teorico viene certificata un’abilità lavorativa pari al 100% a decorrere dal dicembre 2005 (vedi annotazione Dr. __________ del 23.9.2005 e del 10.11.2005 + conseguente lettera/risposta Dr. __________ del 01.11.2005). nello svolgimento di tale attività devono essere rispettati i seguenti criteri:

- senza carico superiore ai 10-15 Kg

-  senza movimenti ripetitivi di flessione/rotazione della colonna vertebrale

- con possibilità di cambiare la posizione del rachide

- con rispetto delle regole ergonomiche per la schiena.

(…)

Il signor RI 1, dopo l’assolvimento delle scuole dell’obbligo, inizia un apprendistato della durata di 3 anni quale montatore di impianti sanitari. Dal 1986 al 1988 frequenta la __________ di __________ ed ottiene un secondo AFC quale montatore di riscaldamenti.

Prima dell’infortunio al polso e in qualità di montatore di riscaldamenti lavora presso __________ di __________ con un salario annuo, stabilito a suo tempo dal collega signor __________, di Fr. 42'600.

Seguono vari tentativi di riformazione professionale nell’ambito dell’Assicurazione Invalidità (__________, tecnico della vendita e disegnatore impianti di riscaldamento/ventilazione) che purtroppo non consentono di ottenere una riqualifica professionale.

Da quel momento l’A. lavora in ordine di tempo quale gerente di un negozio di abbigliamento, quale consulente finanziario presso l’__________, quale assicuratore c/o __________ e come gerente di un bar per circa 2 anni.

Dopo un breve periodo di disoccupazione, e più precisamente nel giugno 2002, viene assunto dalla __________ quale rappresentante di prodotti per l’edilizia.

Dall’ottobre 2005 beneficia dell’indennità di disoccupazione in misura del 50%.

(…)

Durante l’incontro il signor RI 1 viene informato riguardo ai provvedimenti professionali di cui può beneficiare. Nel tentativo di pianificare un possibile progetto di riqualifica, l’A. formula espressamente la sua reticenza a livello emotivo, afferma infatti che non si sente pronto per intraprendere un simile percorso. Si sentirebbe più sicuro se potesse esercitare professioni che già conosce e non necessitano di riqualifica.

(…)

Tenendo conto dei limiti invalidanti e del profilo professionale del signor RI 1, possono essere ritenute esigibili attività non qualificate quali ad esempio:

- venditore non qualificato

- addetto alla logistica (merce leggera o con ausilio del muletto)

- operaio di fabbrica con mansioni di sorveglianza, di assemblaggio o di controllo

(…)

Salario da valido:

Per determinare il Salario da valido, nel caso del signor RI 1, si fa riferimento al salario indicato dal datore di lavoro signor __________ (vedi rapporto del 19.4.2005 della collega __________). L’importo indicato ammonta a Fr. 71'500.

Salario da invalido:

(…)

Stando a questi criteri, nel 2005 il signor RI 1 potrebbe percepire un salario in un’attività adeguata al 100% di fr. 53’040. Si ritiene opportuno l’applicazione di una riduzione del 8% per attività leggera, infatti egli non può sollevare pesi superiore ai 10-15 Kg. Viene inoltre attribuita un’ulteriore diminuzione del 5% in considerazione del fatto che l’A. necessita di alternare la posizione, condizione questa che determina una riduzione di rendimento.

Dopo le diminuzioni appena citate il Salario da invalido viene stimato a Fr. 46'145.

Alla luce di quanto appena esposto e ai sensi della legge AI, il signor RI 1 presenta un grado d’invalidità del 35,5%. (…)”

5.In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’UAI ha preso in considerazione l’importo di fr. 71'500 pari all’ammontare che l’interessato avrebbe potuto guadagnare quale montatore di impianti sanitari e riscaldamenti se avesse continuato a lavorare presso il datore di lavoro __________, per il quale l’interessato svolgeva un’attività lavorativa alla fine degli anni ’80. L’UAI ha preso in considerazione questa attività poiché era la professione che il ricorrente esercitava all’insorgenza del primo danno alla salute, quando, all’inizio degli anni ‘90 ha ottenuto, per un periodo di circa 3 anni, una rendita intera (cfr. doc. AI 86-2). L’ammontare di fr. 71'500 è stato accertato tramite conversazione telefonica tra il consulente IP e l’allora datore di lavoro __________ nel corso del primo quadrimestre del 2005 (doc. AI 86-3).

                                         Nel frattempo l’interessato ha esercitato numerose ulteriori attività ed in particolare, prima dell’insorgere del secondo danno alla salute, quella di rappresentante di prodotti edilizi per la __________. Per questo lavoro egli è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro.

                                         In particolare il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto quale attività abituale quella di rappresentante di prodotti per l’edilizia (doc. AI 71-1) ed anche la perizia reumatologica del 24 dicembre 2003 del dr. med. __________ (doc. Cassa malati 1-9) sulla quale l’UAI si fonda per determinare l’incapacità lavorativa al 100%, conclude affermando che “dal 17 giugno 2003 l’assicurato risulta inabile al lavoro come rappresentante di prodotti edili: non dispongo di informazioni affidabili riguardanti le funzioni, le posizioni, assunte durante questo impiego; non sono a conoscenza dei carichi massimi sollevati dal paziente durante il lavoro” e “per poter definire la capacità rispettivamente il rendimento lavorativo residui nell’ultima attività di rappresentante di prodotti edili, necessito di un mansionario dettagliato riguardante questo lavoro (…)”. L’UAI sulla base di questa perizia e delle affermazioni del dr. med. __________ ha effettuato degli accertamenti in tal senso (doc. AI 74-1 e seguenti).

                                         L’UAI non ha preso in considerazione il salario da ultimo percepito presso la ditta __________, che del resto è inferiore a quello che potrebbe percepire come montatore di impianti sanitari, bensì ha utilizzato il salario che avrebbe percepito se avesse continuato ad esercitare l’attività esercitata prima dell’insorgere del primo danno alla salute.

                                         Come si vedrà in seguito, sia prendendo in considerazione il salario precedentemente conseguito presso la __________, sia prendendo quello percepito dal precedente datore di lavoro, __________, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

                                         Per contro, la richiesta del ricorrente di prendere in conside-razione un salario annuo di fr. 99'697, pari a quello che potrebbe conseguire dal 1° settembre 2006 lavorando al 100% presso __________, impianti riscaldamento-sanitari, manutenzione e ripara-zioni, dove ha iniziato un’attività lavorativa al 50% (doc. B) 16 giorni dopo la notifica della decisione formale, è manifestamente infondata.

                                         Va innanzitutto evidenziato come l’invalidità, concetto essenzial-mente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002, I 56/02).

                                         Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                   6.   In concreto, l’interessato, a torto, chiede che venga preso in considerazione l’importo di fr. 3'834.50, rivalutato al 100%, per tredici mensilità, pari a quanto ha iniziato a guadagnare pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione formale. Sennonché questo salario non può in ogni caso essere ritenuto quale salario da valido, trattandosi di un ammontare che l’interessato ha iniziato a conseguire quando, dal punto di vista dell’UAI, era già incapace al lavoro.

                                         Questo reddito può semmai essere considerato quale salario da invalido, essendo l’ammontare che il ricorrente riesce a conseguire in tale qualità e che ha iniziato a percepire appena due settimane dopo aver ricevuto la decisione formale.

                                         Per quanto concerne il raffronto dei redditi quale salario da valido, di regola, va preso in considerazione quello che l’interessato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute. In concreto, sia utilizzando il salario che potrebbe conseguire quale montatore di impianti sanitari presso la ditta __________, aggiornato al 2006, presso la quale lavorava prima dell’insorgere del primo danno alla salute alla fine degli anni ’80, sia utilizzando quello percepito quale rappresentante di prodotti edilizi, ossia l’attività per la quale è stato giudicato inabile al lavoro al 100% prima del secondo danno alla salute, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

                                         Quale salario da invalido può invece essere preso in considerazione l’ammontare di fr. 3'834.50, per tredici mensilità, che l’interessato consegue concretamente malgrado il danno alla salute.

                                         Come visto, nel 2005, l’interessato, secondo gli accertamenti effettuati dall’UAI, avrebbe potuto conseguire un salario di fr. 71'500, che, aggiornato al 2006, ammonta a fr. 72'358 (+ 1,2%, cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95).

                                         Va qui evidenziato come per le attività di messa in servizio, regolazione e mantenimento di macchine con conoscenze professionali e specializzate il salario mensile lordo statistico per il Canton Ticino secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, rilevazione svizzera della struttura dei salari ammontava a fr. 5'451 al mese nel 2006 (cfr. www. bfs.admin.ch/ bfs/ portal/ it/ index/ themen/ 03/04/ blank/ key/ lohnstruktur/ nach_ taetigkeiten.htm, nonché www.lohnrechner.bfs.admin.ch/ Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=it) e a fr. 5'913 in Svizzera. Ciò corrisponde a fr. 65'412 all’anno (fr. 68'192 su 41.7 ore), ossia un salario inferiore, ma non molto diverso, rispetto a quello che avrebbe conseguito continuando a lavorare presso l’ex datore di lavoro __________. Per contro, l’importo annuo di fr. 99'697 non trova conferma nei dati statistici.

                                         Da rilevare inoltre che nel 2000 l’insorgente aveva conseguito un importo di fr. 4'300 al mese (cfr. doc. Cassa disoccupazione 1-7) e che nel biennio 2002-2003, come si vedrà meglio in seguito, aveva percepito un salario non superiore ai fr. 67'000.

                                         Raffrontando il reddito di fr. 72'358 con quello da invalido di fr. 49'848.50 (3'834.50 X 13), si ottiene un grado d’invalidità del 30%.

                                         Nemmeno se si prendesse in considerazione il reddito conseguito da ultimo dall’interessato quale rappresentante di prodotti edilizi il diritto alla rendita sarebbe dato. Dagli atti emerge infatti che nel 2002, prima dell’insorgere del danno alla salute, da giugno a dicembre il ricorrente ha conseguito un importo di fr. 37'598.50 (doc. AI 58-2), ossia fr. 64’455 su 12 mesi (37'598.50 : 7 X 12). Nel 2003, nei primi 5 mesi, quando era ancora abile al 100%, ha guadagnato fr. 24'429.90, che corrisponde a fr. 58'631.70 all’anno (24'429.90 : 5 X 12). L’interessato, nella richiesta del 24 giugno 2004, aveva indicato un salario mensile di fr. 5'580, ossia, fr. 66’960 all’anno.

                                         Utilizzando il dato più favorevole all’interessato, ossia fr. 66'960 conseguito fino alla fine del 2003, aggiornandolo al 2006, si ottiene un importo di fr. 69'058 (+ 0.9; + 1.0; + 1.2; cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95).

                                         Raffrontandolo con l’ammontare di fr. 49'848.50, si ottiene un grado d’invalidità del 28%, inferiore rispetto a quello calcolato in precedenza.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l’interessato, anche lavorando solo al 50%, consegue un salario annuo pari a fr. 49'848.50 e che l’invalidità è un concetto prettamente economico e non medico, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha diritto ad alcuna rendita dell’AI, oltre a quelle già versate fino alla fine del mese di febbraio 2006.

                                   7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica di mettere l’intero importo a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2008.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2009 32.2008.69 — Swissrulings