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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2009 32.2008.42

6. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,162 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Riduzione della rendita da intera a mezza. Conferma perizia SAM (psichica e somatica)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.42   BS/sc

Lugano 6 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 7 febbraio 2008 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1949, precedentemente attiva quale collaboratrice domestica, nell’ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, dolori alle ginocchia (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, con due decisioni 14 dicembre 2006 (preavvisate il 12 giugno 2006) l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2005, ridotta a mezza rendita (grado d’incapacità al guadagno del 51%) a far da tempo dal 1° settembre 2005 (doc. AI 26 e 27).

                                         Contro la menzionata decisione, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, datato 29 gennaio 2007 (doc. AI 34).

                                         Condividendo la critica dell’assicurata circa il mancato aggiornamento dell’evoluzione clinica a seguito dell’intervento di artroplastica al ginocchio sinistro, effettuato il 27 febbraio 2006, con risposta di causa 19 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici, in particolare di una perizia multidisciplinare avendo riscontrato anche una problematica psichica  e asmatica (doc. AI 37-1).

                                         A tale proposta l’insorgente, con scritto 1° marzo 2007, ha di-chiarato di aderire, motivo per cui con decreto 5 marzo 2007 il Vicepresidente del TCA ha omologato l’intervenuta transazione e stralciato la causa dai ruoli (inc. 32.2007.38; doc. AI 38).

                               1.2.   L’Ufficio AI ha di conseguenza incaricato il SAM (Servizio accertamento medico dell’AI) di effettuare una perizia multidisciplinare.

                                         Tenuto conto della valutazione conclusiva del SAM (grado di capacità lavorativa, per motivi fisici e psichici, nella misura del 60% nell’attività di governante; cfr. referto 20 settembre 2007; doc. AI 46), l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla rendita intera dal  1° giugno 2005 ed alla mezza rendita dal 1° settembre 2005, riducendola tuttavia ad un quarto (grado d’invalidità del 40%) dal 1° giugno 2006 (doc. AI 56-1).

                                         Con decisione 7 febbraio 2008 (preavvisata il 9 novembre 2007) l’Ufficio AI ha di conseguenza erogato un quarto di rendita con effetto dal 1° aprile 2008 (doc. AI 57).

                                         Le prestazioni arretrate sono state invece oggetto di due decisioni 12 febbraio 2008, richiamate dal TCA (XVIII).

                               1.3.   Avverso la decisione 7 febbraio 2008, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, è nuovamente insorta contestando in definitiva la riduzione ad un quarto di rendita.  Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Il 12 marzo 2008 l’insorgente ha inoltrato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (IV), producendo in seguito la pertinente documentazione (V).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.6.   L’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (XII, XIV).

                               1.7.   Il 29 gennaio 2009 il TCA ha posto delle domande all’Ufficio AI (XVI), ricevendo risposta il 24 febbraio 2009 (XVIII) e 3 marzo 2009 (XIX).

                                         In data 23 marzo 2009 il legale dell’assicurata ha preso posizione in merito all’accertamento eseguito (XXII).

                                         Le risultanze del citato accertamento verranno esposte nei considerandi di diritto.

considerato                    in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   L’assicurata sostiene innanzitutto che, rispetto alle prime decisioni, la querelata pronunzia espleta gli effetti di una “reformatio in peius”. Secondo l’insorgente il 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI aveva riconosciuto una rendita dal 1° giugno 2005 ed una mezza rendita dal 1° settembre 2005, mentre con la decisione qui contestata (7 febbraio 2008) l’amministrazione ha stabilito, a suo detrimento, una riduzione della rendita ad un quarto dal 1° aprile 2008. Avesse l’Ufficio AI prospettato una reformatio peius, la ricorrente avrebbe ritirato il ricorso 29 gennaio 2007, continuando così a percepire una mezza rendita. Invocando in sostanza una violazione del diritto di essere sentito, essa sostiene che la decisione impugnata debba essere annullata.

                                         Come rettamente evidenziato nella risposta di causa, non si tratta di una reformatio in peius delle decisioni 14 dicembre 2006 ma di una revisione delle stesse. Da una parte la decisione qui contestata ha confermato il diritto alla rendita, rispettivamente la mezza rendita. Tuttavia, avendo successivamente accertato in sede di perizia SAM un rilevante e duraturo miglioramento (fatto risalire al mese di giugno 2006, tre mesi dopo l’intervento di artroplastica), con conseguente diminuzione del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha operato una revisione ex art. 17 LPGA, motivo per cui gli effetti della riduzione del grado d’invalidità sono stati posti, conformemente all’art. 88 cpv. 2 lett. a OAI (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione), al 1° aprile 2008.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita ridotta del 40% dal 1° aprile 2008.

                                         Pacifica è l’assegnazione della rendita intera (dal 1° giugno 2005) rispettivamente della mezza rendita (dal 1° settembre 2005).  

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Nel caso in esame, dopo lo stralcio per omologazione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 20 marzo 2007 (doc. Al 46) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________), cardiologico (dr. __________), e pneumologico (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

"  (...)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Rizartrosi bilaterale.

Esiti da impianto di protesi totale:

        ●    al ginocchio destro il 16.6.2004.

        ●    al ginocchio sinistro il 26.2.2006.

Alterazioni degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C3/4, C6/7,       osteocondrosi grave C5/6, uncartrosi e spondilosi iperostotica, associati).

Alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia pluri - segmentale):

        ●    esiti da intervento neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale negli anni 70.

Stato depressivo agitato.

Indebolimento dell'io.

Probabile asma bronchiale leggera. (...)" (Doc. AI 46-10+11)

                                         Accertato che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologica (40% d’inabilità quale governante, 0% in attività adeguate), psichiatrica (40% in qualsiasi attività) e pneumologica (20% in attività pesanti, 0% in attività adeguate), i periti hanno valutato che la residua abilità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata nell’ultima attività lavorativa di governante è da porre nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera giornata, dal 1° giugno 2006 (tre mesi dopo l’artoplastica al ginocchio sinistro).

                                         Riguardo alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, al capitolo no. 9, i periti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa del 60%, dovuto alle conseguenze del danno alla salute psichico, e del 100% quale casalinga.

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, in particolare quella psichiatrica.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 60% sia nella sua originaria attività lucrativa di governante che in altre professioni adeguate.

                            2.7.1.   Dal punto di vista fisico, riportate le diagnosi d’ordine reumatologico, il dr. __________ ha evidenziato le limitazioni dell’assicurata per quanto riguarda il sollevamento ed il trasporto di pesi, nel maneggiare attrezzi, nell’eseguire lavori al di sopra della testa, nell’assunzione di posizioni inergonomiche, nella mobilità del rachide e nel salire le scale. La capacità lavorativa nell’ultima attività svolta è stata quantificata nella misura del 60% (doc. AI 46-33).

                                         Il dr. __________, diagnosticata una probabile asma bronchiale leggera, non trattata, ha valutato una limitazione massima del 20% in lavori fisici pesanti ed una piena abilità lavorativa     invece in attività leggere (doc. AI 46-24).

                                         Nessuna limitazione della capacità lavorativa è stata accertata dal punto di vista cardiaco (doc. AI 46-28).

                            2.7.2.   L’assicurata è stata visitata dal dr. __________. Con dettagliato rapporto 27 luglio 2007 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticato uno stato depressivo agitato (ICD10- F41.2), ha concluso:

"  (...)

L'A. è una persona che ha dato il meglio di sè stessa ai suoi ex datori di lavoro dai quali è stata liquidata dopo trentacinque anni di servizio senza alcuna considerazione per i suoi meriti. L'A. ritiene di aver fatto interamente il suo dovere e di aver sacrificato la sua gioventù e la sua vita affettiva in nome della professionalità e della dedizione. Ciò che l'ha ferita profondamente è stato quindi l'irrispettoso trattamento riservatole e soprattutto la mancanza di riconoscenza nei suoi confronti. Dal momento del licenziamento in avanti l'A. ha trattenuto dentro di sè intensi sentimenti di rabbia, umiliazione, ingiustizia che le hanno tolto quasi interamente la gioia di vivere. Sul piano clinico è costatabile una timia chiaramente deflessa, uno stato di agitazione interiore, un impoverimento della personalità, sentimenti di delusione profonda, disturbi nictemerali. Tenuto conto della problematica psichica piuttosto pesante con indebolimento dell'io ritengo importante che l'A. venga posta al benefico di una presa a carico specialistica. (...)"

(Doc. AI 46-22)

                                         Il perito ha valutato un’incapacità lavorativa del 40%.

Pendente causa, l’assicurata, sulla base di due certificati dello psichiatra curante, dr. __________, ha invece sostenuto un’incapacità lavorativa del 75%.

                                        Nel rapporto datato 1° luglio 2008 il succitato specialista ha rilevato:

"  Ho rivisto la paziente in data 6 giugno e in data odierna 1 luglio 2008. Ora la sintomatologia è dominata da un importante quadro ansioso nell'ambito del quale sono venute a galla alcune fobie importanti come ad esempio lo spostarsi in automobile. La paziente inoltre dichiara di non essere più in grado guidare l'auto poiché non si sente sicura e teme di provocare qualche incidente. Per questo motivo resta a casa per la maggior parte della giornata uscendo soltanto per fare la spesa, ma soltanto se trova qualcuno che l'accompagna. Lamenta importanti disturbi di sonno oltre a tutta una serie di disturbi somatoformi. Vi è anche una certa aggressività e rancore nei confronti degli assicuratori che secondo lei sarebbero condizionati e mossi da sentimenti razzisti. La paziente ritiene che è stata trattata in malo modo da tutti proprio a causa della sua condizione di straniera immigrata e che il trattamento riservato a lei non sarebbe stato tale se fosse una del posto. Visto il suo impegno nell'arco 35 anni è convinta di essere stata trattata male, si sente offesa e così sviluppa una serie di pensieri persecutori. Dal punto di vista psichiatrico in un quadro così è poco probabile che un trattamento medicamentoso migliori le condizioni psicologiche. Di conseguenza il mio intervento si limita soltanto alla psicoterapia di sostegno e la proposta di farmaci capaci di migliorare la sedazione notturna." (Doc. XIV/1)

                                         Occorre qui evidenziare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame il 7 febbraio 2008, e che i fatti accaduti posteriormente, che hanno modificato questa situazione, devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. fra le tante DTF 130 V 138)

                                         In specie, quanto sostenuto dal dr. __________ (incapacità lavorativa del 75%), posteriormente alla decisione contestata, non permette di distanziarsi dalla convincente ed esaustiva perizia del dr. __________. Da una parte egli non ha fornito una diagnosi secondo i crismi internazionali (in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente”), dall’altra egli non è stato in grado di precisare da quando sussiste un’inabilità al lavoro al 75% (cfr. XIV/2).

                            2.7.3.   Sulla scorta dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno concluso per una residua capacità lavorativa globale come governante nella misura del 60% poiché “… le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non devono essere sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione di rendimento” (doc. AI 46-15). In attività adeguate, il grado di abilità lavorativa è stato parimenti valutato al 60% (doc. AI 46-16).

                                         Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         Ritornando al caso in esame, la motivazione adottata dai periti circa la valutazione globale del grado di capacità lavorativa risulta essere insufficiente. Invitato dal TCA ad una precisazione, con scritto 2 marzo 2009 il SAM ha osservato:

"  Riferendosi alla perizia SAM effettuata in luglio 2007 (atto 20.09.2007) viene chiesta una dettagliata ed esaustiva spiegazione in merito al non "sommare" le singole incapacità lavorative. A tale riguardo possiamo precisare che i limiti funzionali per le varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa descritte nella perizia comportano tutte una riduzione del rendimento sull'arco di una normale giornata di lavoro, sovrapponendosi.

Ciò significa che anche le limitazioni temporali che queste patologie comportano si sovrappongono e che quindi non devono essere sommate." (Doc. XIX/bis)

                                         Orbene, questa Corte non ha motivo per non aderire alle conclusioni del SAM, frutto di una discussione tra i periti.

                            2.7.4.   In conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta un’abilità lavorativa del 60% nella sua originaria professione ed in attività adeguate.

                                         Va comunque fatto presente che eventuali peggioramenti dello stato di salute, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, possono essere fatti valere dall’assicurata mediante introduzione di una domanda di revisione.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.8.   Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa sia nell’attività di governante che in attività adeguate del 60%, l’Ufficio AI ha quantificato un grado d’invalidità del 40%.

                                         In merito alle modalità di calcolo, su richiesta del TCA con scritto 24 febbraio 2009 l’Ufficio AI ha precisato:

"  (...)

Le comunichiamo inoltre che, dopo la perizia pluridisciplinare, non è stata eseguita una valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale in quanto, considerato che la persona presso la quale la ricorrente era impiegata quale governante è deceduta, anche il salario da valida - così come il salario da invalida - si dovrebbe determinare sulla base delle tabelle RSS. Nella fattispecie l'incapacità al guadagno coincide dunque con l'incapacità lavorativa. In effetti ritenuto che dal punto di vista medico l'assicurata è reintegrabile nella sua attività abituale di governante (in misura del 60%), non si può/deve procedere con ulteriori riduzioni e si è quindi provveduto a definire direttamente il grado d'invalidità (pari al 40%). (...)" (Doc. XVIII)

                                         Difatti, tenuto conto che l'assicurata presenta, secondo i periti medici, un grado di capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale governante ed in attività adeguate, è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                                         Vista in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di governante, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato al 40%, ciò che comporta la riduzione della rendita ad un quarto.

                                         In queste circostanze dunque la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

                                2.9   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.11).

                             2.10.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria risulta che l’assicurata percepisce, oltre al quarto di rendita (fr. 425), una prestazione complementare di fr. 1'409 al mese, di cui fr. 349 versati all’assicurazione malattia. Essa ha indicato quali spese mensili: fr. 700 di affitto (8'400 all’anno), fr. 113 di contributi AVS trimestrali. Va poi aggiunto l’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'110, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001. Non disponendo l’assicurata di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza è dato. Vista la scarsa formazione scolastica dell’insorgente e la complessità della fattispecie, l’intervento di un legale doveva essere ritenuto perlomeno indicato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         La concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito partrocinio va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curata. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2008.42 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2009 32.2008.42 — Swissrulings