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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2008 32.2008.33

6. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,202 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Compensazione di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione di indennità giornaliere e di anticipi dall'ex datore di lavoro

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.33   FC/sc

Lugano 6 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 21 febbraio 2008 del TF nella causa promossa con ricorso del 14 settembre 2005 (32.2005.150) da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 luglio 2005 emanata da

        parte chiamata in causa:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità     PI 1, __________ __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Per decisione 15 dicembre 2004 - confermata con decisione su opposizione 20 luglio 2005 - l'Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita intera d’invalidità di fr. 1'891.-- mensili per l’anno 2003/2004 oltre una rendita completiva per la moglie di fr. 567.-- e due rendite per figli di fr. 756.-- ognuna (VIII/2).

                                         Con suddetta decisione l’amministrazione ha inoltre compensato le rendite arretrate (riconosciute per il periodo 1. settembre 2003 - 30 novembre 2004 per complessivi fr. 59'550.-) con un credito di restituzione di anticipi forniti dal datore di lavoro dell’assicurato (__________) nel periodo settembre 2003 - settembre 2004 di fr. 7'378.-, con un credito di restituzione di prestazioni fornite dalla PI 1, in virtù di una assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso malattia ai sensi della LCA nel periodo 1. settembre 2003 - 16 settembre 2004 di complessivi fr. 49'728.-, nonché con un credito di restituzione di fr. 1860.- a favore del Fondo di compensazione.

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è aggravato al TCA contestando la compensazione effettuata dall’amministrazione sia a favore della PI 1 che del datore di lavoro, facendo in sostanza rilevare, dopo aver richiamato il principio secondo cui arretrati di rendita possono essere versati a chi ha concesso anticipi fino a concorrenza di questi e per lo stesso periodo in cui sono stati forniti, come unicamente l’importo complessivo di fr. 49'728.30 (corrispondente alle rendite arretrate relative al periodo 1. settembre 2003 - 16 settembre 2004) avrebbe potuto fare oggetto di compensazione e avrebbe dovuto quindi essere proporzionalmente suddiviso tra i due citati richiedenti la compensazione, concludendo per un versamento a suo favore a titolo di rendite retroattive riferite al periodo 16 settembre - 30 novembre 2004 di fr. 9'925.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame.

                               1.4.   Dopo aver richiamato dalla PI 1 le Condizioni generali d’assicurazione applicabili al caso di specie, per pronuncia del 23 giugno 2006 il TCA ha parzialmente accolto la petizione dell’assicurato e annullato la decisione dell’amministrazione nella misura della compensazione di fr. 49'728 operata a favore della PI 1. Esposte le norme di diritto applicabili e le norme regolamentari della PI 1, questo TCA ha affermato:

"  (…)

-   Ora, dall’art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Tale norma contrattuale (secondo cui “se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate“) si riferisce alla surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista nei casi di regresso, ciò che non corrisponde alla fattispecie in esame. Altrettanto non pertinente per giustificare tale restituzione da parte dell’Ufficio AI è l’art. B 4.1 CGA che stabilisce il diritto dell’assicurato di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata. Determinante è che l’art. B4.2 CGA stabilisce che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato a titolo di anticipo, solo previo accordo scritto dell’assicurato, accordo che nella specie non risulta essere stato né richiesto né tanto meno dato al momento della corresponsione delle indennità all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato (per un caso analogo cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34);

-   ricordato che ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI sono considerati anticipi le prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge, ritenuto che la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è premunita dell’accordo scritto del ricorrente ai sensi dell’art. B4.2 CGA, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non appaiono adempiute. Per il resto, la sottoscrizione (in data 24 novembre 2004) da parte dell’assicurato del formulario relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” nulla muta a tale conclusione, ritenuto che nel formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta di compensazione (se relativa a prestazioni fornite su disposizioni legali o contrattuali o se si trattava per contro di prestazioni liberamente consentite nel qual caso il pagamento dell’arretrato al terzo che ha concesso l’anticipo necessitava del consenso scritto, cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI), quando si consideri che la corretta indicazione, da parte dell’assicuratore, che la richiesta di compensazione trovava in concreto fondamento in disposizioni contrattuali (che andavano per altro, come richiesto nel formulario, allegate al medesimo) avrebbe permesso all’interessato - stante il tenore dell’art. B4 CGA - di rendersi conto del mancato adempimento delle premesse giustificanti una compensazione a favore della PI 1 giusta suddetta norma contrattuale (in tale contesto, relativamente cioè all’ipotesi normativa di cui all’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, giova per altro ricordare che il consenso dato sul formulario ufficiale non ha portata decisiva (DTF 131 V 249);

-   ne consegue che una compensazione a favore della PI 1 con rendite arretrate di spettanza di RI 1 non può in casu essere validamente riconosciuta;” (STCA 32.2005.150)

                               1.5.   Contro tale pronuncia si è aggravata al Tribunale Federale la PI 1 chiedendone l’annullamento e la conferma della decisione su opposizione dell’Ufficio AI con conseguente riconoscimento del suo diritto alla compensazione con le rendite arretrate per l’importo di fr. 49'728.

                               1.6.   Mediante pronuncia del 21 febbraio 2008 il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Rilevato un accertamento incompleto dei fatti e comunque in violazione di norme essenziali di procedura, in particolare essendo stato omesso di chiamare in causa la PI 1,  la Corte federale ha concluso per l’annullamento del giudizio cantonale del 23 giugno 2006 e il rinvio della causa al TCA affinché, proceduto alla chiamata in causa della PI 1 (e se del caso di altre parti cointeressate), rendesse un nuovo giudizio.

                               1.7.   Il TCA, richiamati dall’assicurato e dall’Ufficio AI gli atti prodotti nella precedente procedura 32.2005.150 (II, III, IV, V), ha quindi proceduto in data 1. aprile 2008 alla chiamata in causa della PI 1 trasmettendole gli allegati e la documentazione acquisita agli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per determinarsi in merito (VI).  

                               1.8.   Con allegato del 16 aprile 2008 la __________ (subentrata con effetto al 19 marzo 2008  alla __________, già “PI 1” Società Svizzera di Assicurazioni; cfr. doc. 15) ha chiesto la conferma di principio della decisione di compensazione dell’Ufficio AI pur nella limitata misura di fr. 43'303. Nelle sue motivazioni ha, fra l’altro, argomentato:

"  (...)

3.2

La menzionata tesi giuridica del TCA si fonda, a mente dell'__________, su una interpretazione errata dell'art. 50 LAI in relazione all'ad. 85bis cpv. 2 lett. a e b OAI:

Nella sentenza 1632/03 del 09.12.05, consid. 3.3.3 - 3.3.4, il TFA ha infatti ritenuto e precisato che una base contrattuale per una richiesta di rimborso unitamente all'esplicita autorizzazione della persona assicurata, rappresentano una base legale sufficiente ai sensi dell'ad. 85bis lett. b OAI. Proprio una fattispecie in tal senso è oggetto della presente vertenza: In data 23.11.04 la (ex) PI 1 ha comunicato alla parte convenuta, con esplicito riferimento all'art B4 cpv. 1 delle proprie CGA (ed. 5.1999, all. 7), che vista la sovrassicurazione derivante dalla concorrenza delle due prestazioni, avrebbe richiesto un rimborso per l'importo di CHF 49728.30 alla cassa AI. Al contempo ha pregato l'assicurato di sottoscrivere il formulario di compensazione allegato (vedi all. 2). II formulario in questione è stato firmato in data 24.11.04 dal signor RI 1 (all. 3). Sulla scorta dello stesso la (ex) PI 1 ha inoltrato alla Cassa Al la richiesta di compensazione (all. 3 - 4).

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice cantonale nella sentenza del 23.06.06, le CGA menzionate unitamente alla lettera/conteggio della PI 1 del 23.11.04 e all'autorizzazione esplicita del signor RI 1 alla "compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" (ali. 2, 3 e 7), rappresentano complessivamente una base legale sufficientemente chiara e sicura per una compensazione delle rendite retroattive AI.

In un caso analogo, oggetto della sentenza del TFA 1632/03 del 09.12.05, la Corte Federale ha del resto testualmente ritenuto a riguardo: "Anders als im erwähnten Urteil geht aus dem von der __________ eingereichten Antragsformular "Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/ IV" hervor, dass die __________ in der Funktion als 'Kollektivtaggeldversicherer gemäss Versicherungsvertragsgesetz Leistungen erbracht hat, und das mit dem Antragsformular eingereichte Rockforderungsschreiben vom 19. März 2002 an den Beschwerdeführer weist klar aus, wann welche Leistungen ausgerichtet wurden. Weiter kann - wie die Vorinstanz mit Recht festgestellt hat - gestützt auf Art. 10 lit. f AVB grundsätzlich vom Bestehen einer vertraglichen Rockerstattungspflicht des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Unter diesen Umständen ist - auch wenn kein im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV eindeutiges, gegenüber der Invalidenversicherung bestehendes Rückforderungsrecht der __________ vorliegt nicht einzusehen, weshalb die unterschriftliche Zustimmung des Versicherten zur direkten Überweisung an den bevorschussenden Dritten als Rechtfertigung für die streitige Drittauszahlung an die __________ nicht genügen sollte. Dies entspricht im Übrigen auch Rz 10069 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung Ober die Renten (RWL; in der ab 1. Januar 2005 gültigen Fassung), wonach die unterschriftliche Zustimmung immer dann erforderlich ist, wenn sich aus Vertrag oder Gesetz kein ausdrücklicher direkter Rockforderungsanspruch gegenüber der AHV oder der IV ergibt" (consid. 3.3.3, s.d.r.). Le premesse menzionate sono parimenti adempiute anche nel caso concreto.

Resta da aggiungere, che __________ non condivide neppure le asserzioni dell'istanza cantonale nella misura in cui a p. 6 della sentenza del 23.06.06 viene "criticato" l'operato della (ex) PI 1 in relazione alla sottoscrizione del formulario di compensazione del 24.11.04: In primo luogo va ribadito che nella lettera accompagnatoria del 23.11.04 viene fatto esplicito e chiaro riferimento alla base contrattuale della richiesta di rimborso (vedi all. 2). Non si vede pertanto in che misura possa venire considerata "scorretta" o risultare censurabile l'indicazione a riguardo del fondamento giuridico della richiesta di compensazione.

Inoltre, qualora l'assicurato avesse effettivamente ritenuto determinante il contenuto delle CGA al fine di decidere se concedere l'autorizzazione alla compensazione, avrebbe potuto e dovuto richiedere copia delle disposizioni contrattuali prima di firmare il formulario in oggetto: II fatto che non l'abbia fatto allora, al momento della concessione dell'autorizzazione, ma si sia opposto solo in un secondo tempo e parzialmente alla compensazione - senza del resto mai mettere in discussione di principio il diritto alla compensazione dell'assicuratore LCA -, è una prova evidente che ci si trova confrontati - se del caso - non tanto con un rilevante "errore essenziale (di fatto)", bensì con un irrilevante "errore di diritto" (sog. "Rechtsirrtum", cfr. art. 24 cpv. 2 CO) a riguardo dell'autorizzazione alla compensazione.

Visto quanto precede, risulta senz'altro corretta, di principio, la decisione della Cassa AI del 15.12.04 di concedere alla (ex) PI 1 la compensazione con la rendita Al concessa retroattivamente al ricorrente. Resta da definire, percontro, l'entità esatta dell'importo di compensazione.

3.2

Risultano infatti corrette, di principio, le censure sollevate dal ricorrente a riguardo del problema della "connessione temporale" delle prestazioni di compensazione: una compensazione da parte dell'assicuratore LCA di indennità giornaliera presuppone infatti che sia data una "congruenza temporale" tra la rendita Al concessa retroattivamente e l'anticipo di prestazioni (vedi cfr. marginale 10063 della Direttiva sulle Rendite AI, ed. 2006, risp. cfr. marginale 10057, dell'ed. 2001, nella versione italiana). In proposito va comunque sottolineato, nel caso in oggetto, che la stessa (ex) PI 1 non ha mai richiesto il rimborso di rendite AI per un periodo per il quale non ha anticipato prestazioni (cfr. conteggio/lettera del 24.11.04, all. 2).

Nella misura in cui per il periodo 01.09.2003 - 15.09.04, la richiesta di compensazione dell'assicuratore di indennità giornaliera LCA concorre effettivamente con una richiesta di rimborso del datore di lavoro per l'importo di CHF 7'378.--, l'importo totale delle rendite retroattive per tale periodo (CHF 49'728.--) va suddiviso tra datore di lavoro e assicuratore LCA in relazione all'importo anticipato (vedi cfr. marginale 10075 della Direttiva sulle Rendite Al, ed. 2006, risp. cfr. marginale 10066, ed. 2001).

La decisione di compensazione della Cassa cantonale del 15.12.04 va di conseguenza confermata di principio (in merito al diritto al rimborso quanto tale), riducendo l'importo concesso alla (ex) PI 1 a CHF 43'303.-- sulla base dei criteri appena menzionati (riduzione proporzionale dell'importo in relazione all'importo anticipato = CHF 57'106.-- (49'728.-- + 7'378.--): 49'728.-- x 100 = 87,08 % di CHF 49'728 = CHF 43'303.--). Al contempo va concessa anche al datore di lavoro unicamente una compensazione ridotta di CHF 6'425.--. In tale senso il ricorso va parzialmente accolto.

In definitiva va quindi confermato di principio il diritto alla compensazione della (ex) PI 1, ma ridotto proporzionalmente l'importo di compensazione a CHF 43'303.- sulla base dei criteri appena menzionati. (...)" (Doc. VIII)

Con ulteriore allegato del 5 maggio 2008 la __________ SA ha fatto valere:

"  (...)

2. In fatto:

Per i fatti rilevanti della vertenza rinviamo alla fattispecie descritta nelle considerazioni 2.1 - 2.4 della precedente presa di posizione e agli atti inoltrati in tale occasione. La documentazione delle procedure giudiziarie, l'incarto Al e la documentazione della cassa di compensazione, confermano quanto espresso dall'__________ in precedenza. In particolare confermano il fatto che il ricorrente non ha mai contestato in sede cantonale e/o di procedura d'opposizione Al, il diritto al rimborso quanto tale della ex PI 1, ma solo il fatto che la compensazione sia stata concessa anche per le rendite versate retroattivamente per il periodo 17.09.04 a 30.11.04 (all. I della causa 32.2005.150 e opposizione del 22.12.05; all. 37 della cassa compen-sazione). Dalla documentazione della cassa di compensazione risulta inoltre che il datore di lavoro, __________, ha effettivamente richiesto la compensazione per l'importo complessivo di CHF 7'378.-- versato a titolo di salario risp. di differenza tra salario e prestazioni d'assicurazione di indennità giornaliera per il periodo 01.09.03 - 16.09.04 (all. 40 atti della cassa di compensazione). (...)" (Doc. XII)

                               1.9.   Nel suo scritto 20 maggio 2008 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha affermato:

"  (...)

Preliminarmente il ricorrente si riconferma integralmente nella proprie allegazioni e domande di cui al ricorso del 14 settembre 2005.

Nelle osservazioni delle __________ si dà atto che, almeno nella misura di fr. 6'425.--, l'assicuratore dell'indennità giornaliera LCA aderisce al ricorso del signor RI 1. Considerata l'acquiescenza dell'istituto resistente il ricorso dovrà in ogni caso essere accolto almeno in tale misura con le tasse, spese e ripetibili a carico dei resistenti. L'Ufficio assicurazione invalidità non avrà motivo per opporsi all'acquiescenza della __________ ritenuto che l'importo riconosciuto verrà in ogni caso versato da tale istituto.

Il ricorrente ritiene comunque che la __________ non ha fornito alcun valido argomento per poter ottenere una modifica della decisione 23 giugno 2006 di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Per questi motivi si ribadisce la richiesta di integrale accoglimento del ricorso del 14 settembre 2005 con conferma della sentenza 23 giugno 2006 del Tribunale cantonale delle assicurazioni." (Doc. XIV)

                                         L’Ufficio AI, dal canto suo, ha preso posizione come segue:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto ed alle osservazioni 16 aprile e 5 maggio 2008 della spettabile __________ (doc. VIII: XII inc. TCA), si richiama e conferma la risposta 30.9.2005 dell'Ufficio Al al ricorso e si prende atto della riduzione della richiesta di compensazione espressa della spettabile __________ con la conseguente proposta di riforma del decisione impugnata." (Doc. XV)

In data 9 giugno 2008 la __________ ha fatto ulteriormente valere:

"  Facciamo riferimento alla procedura summenzionata, segnatamente alla comunicazione del TCA del 26.05.08 e vi ringraziamo per averci trasmesso copia delle lettere della cassa Al e dell'avv. RA 1 del 20/21.05.08.

A riguardo vi segnaliamo che I'__________ non ha osservazioni particolari a riguardo dei menzionati scritti, che non contengono palesemente elementi nuovi ai fini della definizione del caso. Resta da segnalare, percontro, che lo stesso ricorrente, il quale apparentemente ritiene che l'__________ "non abbia fornito alcun valido argomento per poter ottenere una modifica della decisione del 23 giugno 2006", nel suo ultimo scritto del 20.05.08 non rimette minimamente in discussione il diritto alla compensazione da parte dell'assicuratore di indennità giornaliera. Egli si limita infatti nuovamente a riconfermare le proprie domande e allegazioni secondo il ricorso del 14.09.05, con il quale viene fatto valere in sostanza un "errore di calcolo" da parte della cassa Al.

Visto quanto precede non vi è alcun valido motivo, a mente dell'__________, per discutere ulteriormente un tema processuale che lo stesso ricorrente nel corso della presente procedura, durata oltre 2 anni e mezzo, non ha mai seriamente messo in discussione." (Doc. XIX)

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.2.   Oggetto del contendere è la compensazione, operata dall'Ufficio AI, di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione vantate dalla PI 1 (ora: __________), rispettivamente dalla __________, nei confronti dell'assicurato.

                               2.3.   L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

                                         D’altra parte, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati con prestazioni scadute:

                                         -  i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

                                            (lett. a ):

                                         i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

                                         i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

                                             LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

                                         Questa norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304, 1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983 p. 69, 1956 p. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 p. 477).

                                         D’altra parte, l’art. 85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive che:

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         Il succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel 1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).

                                         D’altra parte, per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede inoltre che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183.

                                         Infine, secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.

                               2.4.   Nel caso in esame, per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con indennità giornaliere di malattia concesse dalla PI 1 ad RI 1 ai sensi della LCA, le stesse devono essere – peraltro incontestatamente - considerate come anticipi di terzi giusta l’art. 85bis OAI.

                                         Come visto, l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di rendite scadute sia con il credito di restituzione di fr. 49'728.30  vantato dalla PI 1 sia con quello di fr. 7'378.- fatto valere dal datore di lavoro (__________) nei confronti del ricorrente.

                                         Come si evince dalla pronuncia del 23 giugno 2006, dalla documentazione relativa alla richiesta di compensazione formulata dalla citata assicurazione mediante il modulo ufficiale 318.183 risulta che la PI 1 ha anticipato prestazioni dal 1. settembre 2003 al 16 settembre 2004 per fr. 49'728.30 a seguito di un’assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata con la __________ quale datore di lavoro dell’assicurato (VIII/1+2).

                                         Emerge inoltre che con scritto 23 novembre 2004 a RI 1, la citata assicurazione ha informato l’assicurato che l’importo di fr. 49'728.30 sarebbe stato posto in compensazione con la rendita AI. Lo scritto è del seguente tenore:

"  Ci riferiamo al caso citato a margine concernente la sua malattia del 18.09.2002.

L'Istituto delle assicurazioni sociali ci ha informato che ha diritto ad una rendita retroattiva a partire dal 01.09.2003.

Secondo le Condizioni Generali d'Assicurazione, art. B4 cap. 1, se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 integra dette prestazioni entro i limiti del proprio obbligo di prestazione, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.

Rendita AI

01.09.2003 - 31.08.2004 = 12 mesi    a       Frs.                                     3'970.--          Frs.         47'640.--

01.09.2004 - 16.09.2004 = 16 giorni   a       Frs.                                              130.52

                                                                    (Frs. 3'970 x 12 : 365)               Frs.  2'088.30

                                                                                                                          ____________

Totale                                                                                                              Frs.  49'728.30

Chiederemo pertanto all'istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al contratto assicurativo, di dedurre dalla rendita che le deve essere versata a partire dal 01.09.2003, l'importo di Frs. 49'728.30 e di girarlo a nostro favore.

Alleghiamo alla presente il formulario "compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" con la preghiera di volerlo sottoscrivere al punto evidenziato e ritornarcelo al più presto." (VIII/2)

                                        Il formulario allegato “compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” è quindi stato sottoscritto dall’assicurato il 24 novembre 2004, senza tuttavia che sull’apposito formulario fosse indicato, mediante apposizione della relativa croce, se la “richiesta di compensazione di altri fornitori di prestazioni si basava” su “disposizioni legali”, “disposizioni contrattuali” o “consenso firmato della persona che ha ricevuto gli anticipi” (doc. VIII/3).

                                        Inoltre allo stesso non erano allegate le “disposizioni corrispondenti” richieste espressamente dal formulario stesso. Il formulario, ritornato all’assicurazione, è da questa quindi stato trasmesso all’Ufficio AI in data 30 novembre 2004 (doc. VIII/2 e 3).

                                         Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata si tratta quindi in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente alla __________, già PI 1, a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI.

                                         Va detto infatti che la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall’allora PI 1 si fondano sulle norme contrattuali disciplinanti l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; STFA del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).

                                         In proposito val la pena di precisare che sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il TFA si è pronunciato in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c).

                                         Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicata il TFA ha  precisato che (consid. 5b.bb p. 7):

"  Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (…)" (la sottolineatura è nostra).

Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):

"  Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforde-rungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."

                                         Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato) (STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08).

                               2.5.   Nella fattispecie, l’art. B4 delle CGA relative alla “nuova Assicurazione collettiva di un’indennità giornaliera in caso di malattia per il personale“ della PI 1 in vigore dal mese di maggio 1999 e sottoposta alla LCA (VIII/2) prevede quanto segue:

"  (…)

1.      Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di un'assicurazione statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo responsabile, la PI 1 integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.

2.      Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione però che l'assicurato dia alla PI 1 il suo accordo scritto, affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo di anticipo.

3.      Nei casi in cui l’indennità viene corrisposta in misura ridotta in conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei confronti di terzi, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo della dura delle prestazioni e del termine di attesa.

4.      Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate."

                               2.6.   Come già esposto nella pronuncia del 23 giugno 2006, questo TCA deve innanzitutto ribadire che dall’art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, tale norma contrattuale (secondo cui “Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate“)  riferendosi in effetti ad altra fattispecie di quella in esame e meglio alla surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista nei casi di regresso.

                                         D’altra parte, la contestata restituzione da parte dell’Ufficio AI nemmeno può fondarsi sull’art. B 4.1 CGA che stabilisce soltanto il diritto dell’assicurato di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata. In questo senso il riferimento a tale disposto contrattuale nella lettera all’assicurato del 23 novembre 2004 con cui la PI 1 gli ha comunicato l’intenzione di chiedere la compensazione con le rendite riconosciute dall’AI appare poco pertinente (cfr. sopra consid. 2.4).  

                                         Risulta per contro determinante, ai fini del presente contendere, l’art. B4.2 CGA che stabilisce in sostanza che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato “sotto forma di versamento anticipato”, solo previo accordo scritto dell’assicurato, accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto deve comunque essere concesso prima della corresponsione dell’indennità assicurata e del riconoscimento della rendita da parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra consid. 2.5).

                                         Ora, nella specie un siffatto accordo non risulta essere stato né richiesto né tanto meno dato al momento della corresponsione delle indennità all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato. Si rammenti infatti che la rendita è stata riconosciuta con effetto retroattivo dall’AI mediante decisione su opposizione del 20 luglio 2005, confermativa di un provvedimen-to del 15 dicembre 2004, mentre che l’__________, già PI 1, ha erogato le indennità giornaliere all’assicurato dal settembre 2003 al settembre 2004 vale a dire in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’AI (per un caso analogo cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34).

                                         Ricordato come ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett.  OAI sono considerati anticipi le prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali e meglio dall’art. B4.2 CGA, ne discende che le premesse giustificanti, in base al disciplinamento legale e contrattuale qui applicabile, il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute.

                                         Per il resto, la sottoscrizione (in data 24 novembre 2004) da parte dell’assicurato del formulario relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” non può mutare, secondo il TCA, a tale conclusione. In effetti, in tale formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta di compensazione (se relativa a prestazioni fornite su disposizioni legali o contrattuali o se si trattava per contro di prestazioni liberamente consentite nel qual caso il pagamento dell’arretrato al terzo che ha concesso l’anticipo necessitava del consenso scritto, cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI). La corretta indicazione, da parte dell’assicuratore, che la richiesta di compensazione trovava in concreto fondamento in disposizioni contrattuali (che peraltro andavano, come richiesto nel formulario, allegate al medesimo) avrebbe peraltro permesso all’interessato - stante il tenore dell’art. B4 CGA - di rendersi conto del mancato adempimento delle premesse giustificanti una compensazione a favore della PI 1 giusta la suddetta norma contrattuale.

                                         Sulla base di queste considerazioni questo TCA, nella pronuncia del 23 giugno 2006, ha negato che potesse essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della PI 1 con rendite arretrate di spettanza di RI 1.

                               2.7.   Le conclusioni della pronuncia 23 giugno 2006 sono contestate  dalla __________, per la quale in sostanza, richiamata la giurisprudenza del TF, segnatamente una pronuncia del  9 dicembre 2005 nella causa Z. (I 632/03), nel caso concreto la documentazione esistente, formata dalle GCA unitamente alla lettera/conteggio della PI 1 del 23 novembre 2004 oltre alla sottoscrizione da parte dell’assicurato del formulario “compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, rappresenterebbe complessivamente una base legale sufficiente per una compensazione delle rendite retroattive (cfr. VIII e sopra consid. 1.3). 

                                         Questo TCA non può aderire a tale assunto.

Nella fattispecie decisa mediante la STF del 9 dicembre 2005 si trattava di esaminare la compensazione decisa dall’amministra-zione con riferimento a rendite arretrate riconosciute all’assicu-rato con un credito di restituzione di prestazioni fornite dalla __________ in virtù di una assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA. La __________ motivava il proprio diritto alla compensazione sulla base da un lato del formulario di compensazione di pagamenti retroattivi all’AI sottoscritto dall’assicurato e dall’altro dell’art. 10 lett. f cpv. 1 delle Condizioni Generali d’assicurazione della __________ (“Leistungen Dritter”) recitante come segue:

"  Stehen dem Versicherten auch Leistungen von staatlichen oder betrieblichen Versicherungen zu oder hat ein haftpflichtiger Dritter solche erbracht, ergänzt die __________ diese Leistungen bis zur Höhe des versicherten Taggeldes des Versicherten. Tage mit reduziertem Lestungsbezug zählen für die Bemessung der Leistungsdauer voll. Die vorstehende Bestimmung ist auch auf entsprechende Versicherungsinstitutionen mit Sitz im Ausland anwendbar."

Il TF è giunto alla conclusione che erano date le premesse giustificanti il pagamento diretto alla __________ che aveva effettuato l’anticipo sulla base delle seguenti motivazioni:

"  3.3.1 Damit stellt sich die Frage, ob - wie die Vorinstanz angenommen hat - die unterschriftliche Zustimmung des Beschwerdeführers die nunmehr beanstandete Drittauszahlung an die Zürich zu rechtfertigen vermag.

Allein der Wortlaut von Art. 85bis Abs. 2 IVV spricht an sich dagegen, ist lit. a der Bestimmung doch nur auf freiwillig erbrachte Leistungen anwendbar, während lit. b ausdrücklich ein 'eindeutiges Rückforderungsrecht' verlangt, das sich aus dem der Leistungserbringung zu Grunde liegenden Gesetz oder Vertrag ergibt. Die Drittauszahlung an die Zürich lässt sich - stellt man streng auf den Wortlaut der Bestimmung ab - unter keine der beiden Varianten subsumieren. Eine solche Betrachtungsweise würde indessen eine kaum zu begründende Unterscheidung treffen, indem doch nicht einzusehen wäre, weshalb bei freiwillig erbrachten Leistungen die unterschriftliche Einwilligung des Versicherten für eine Drittauszahlung genügen sollte, bei vertraglich oder gesetzlich erbrachten Leistungen hingegen nicht.

Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil W. vom 1. März 2000 (I 493/98 [nicht I 33/00 wie im kantonalen Entscheid irrtümlich zitiert]) ausgeführt hat, sind die Pflicht zur Rückerstattung von Vorschussleistungen einerseits und die Zustimmungserklärung für die Drittauszahlung andererseits klar auseinander zu halten. Erstere gründe auf einer gesetzlichen Regelung oder einer Abrede zwischen Versichertem und bevorschussendem Dritten, während der Leistungsberechtigte bei Letzterer lediglich zuhanden der Verwaltung erklärt, dass die Nachzahlung zwecks Erfüllung der Rückerstattungsschuld dem Dritten auszurichten ist. Daraus hat das Gericht im genannten Urteil geschlossen, dass die Unterzeichnung des Leistungsberechtigten auf dem von der Verwaltung für die Zustimmungserklärung vorgesehenen Formular "Überweisung von Nachzahlungen der AHV/IV an Dritte, die Vorschussleistungen erbracht haben" für sich allein noch keine Rückerstattungspflicht begründet; im Abschnitt D des Formulars werde mit Bezug auf Vereinbarungen als Grundlage für die Drittauszahlung denn auch ausdrücklich vorgeschrieben, dass die Vorschussleistungen bereits unter Vorbehalt der Rückerstattung erbracht worden sein müssen.

Anders als im erwähnten Urteil geht aus dem von der__________ eingereichten Antragsformular "Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/ IV" hervor, dass die __________ in der Funktion als 'Kollektivtaggeldversicherer gemäss Versicherungsvertragsgesetz' Leistungen erbracht hat, und das mit dem Antragsformular eingereichte Rückforderungsschreiben vom 19. März 2002 an den Beschwerdeführer weist klar aus, wann welche Leistungen ausgerichtet wurden. Weiter kann - wie die Vorinstanz mit Recht festgestellt hat - gestützt auf Art. 10 lit. f AVB grundsätzlich vom Bestehen einer vertraglichen Rückerstattungspflicht des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Unter diesen Umständen ist - auch wenn kein im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV eindeutiges, gegenüber der Invalidenversicherung bestehendes Rückforderungsrecht der __________ vorliegt - nicht einzusehen, weshalb die unterschriftliche Zustimmung des Versicherten zur direkten Überweisung an den bevorschussenden Dritten als Rechtfertigung für die streitige Drittauszahlung an die Zürich nicht genügen sollte. Dies entspricht im Übrigen auch Rz 10069 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Renten (RWL; in der ab 1. Januar 2005 gültigen Fassung), wonach die unterschriftliche Zustimmung immer dann erforderlich ist, wenn sich aus Vertrag oder Gesetz kein ausdrücklicher direkter Rückforderungsanspruch gegenüber der AHV oder der IV ergibt."

Vale la pena in questa sede rammentare come comunque tale pronuncia del 9 dicembre 2005 non pubblicata sembra differire, almeno parzialmente, dalla STFA del 5 agosto 2005 pubblicata in DTF 131 V 242segg.. In tale sentenza la massima Corte federale ha sottolineato che, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell’art. 85bis OAI, l’art. 85bis lett. b OAI, altrimenti che la lett. a del medesimo disposto, non prevede il presupposto del consenso dell’assicurato, essendo tale consenso sostituito dal presuppo-sto di un diritto al rimborso “senza equivoco”. In effetti, secondo il TF alla concessione del consenso dell’assicurato sull’apposito formulario non può essere attribuita portata decisiva e, meglio, non la medesima portata attribuitale dalla giurisprudenza resa prima dell’entrata in vigore, il 1. gennaio 1994, dell’art. 85bis OAI. Per contro l’obbligo di cui all’art. 85bis cpv. 1 terza frase OAI per gli organismi che hanno consentito anticipi di fare valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale rappresenta una semplice prescrizione d’ordine.   

Mentre dunque nella STFA pubblicata del 5 agosto 2005 viene sottolineata la portata non decisiva da attribuire, nell’ambito della fattispecie contemplata dall’art. 85bis OAI, al consenso dato dall’assicurato sul formulario ufficiale, nella pronuncia federale, non pubblicata, del 9 dicembre 2005 viene conferita addirittura portata decisiva, nel senso di attribuire, a determinate condizioni,  al consenso scritto dell’assicurato alla compensazione diretta al terzo che ha effettuato gli anticipi titolo sufficiente per giustificare la compensazione dei medesimi anticipi.    

                                         Per tornare alla fattispecie concreta, aperto il tema dell’effettiva ed esatta portata da riconoscere in base alla giurisprudenza al consenso scritto espresso dall’assicurato, questa Corte deve considerare che la fattispecie che ha fatto oggetto della pronuncia del TF richiamata dalla __________ differisce comunque da quella oggetto della presente procedura.

                                         Appare in particolare decisivo il fatto che nella fattispecie oggetto di pronuncia federale la __________ non poteva di fatto fondare la propria richiesta su una norma contrattuale dalla quale potesse essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il diritto al rimborso delle prestazioni anticipate. In effetti la citata disposizione di cui all’art. 10 lett. f cpv. 1 delle CGA, analogamente all’art.  B4.1 delle CGA della PI 1, stabilisce semplicemente il diritto dell’assicurato di ricevere dalla __________, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata e non costituisce pertanto manifestamente alcun titolo ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Da una tale norma può semmai essere dedotto un obbligo contrattuale di restituzione dell’assicurato, non invece un diritto al rimborso delle prestazioni anticipate del terzo nei confronti dell’amministrazione (con riferimento alla distinzione tra l’obbligo di restituzione di prestazioni dell’assicurato – “Pflicht zur Rückerstattung von Vorschussleistungen” – da un lato, e la dichiarazione di consenso per il rimborso a terzi – “Zustimmungserklärung für die Drittauszahlung” – dall’altro cfr. anche STFA del 1 marzo 2000 nella causa W., I 493/98).  

                                         Non esistendo quindi una base contrattuale, secondo il TF, analogamente al caso in cui vengono fornite prestazioni liberamente, doveva essere ritenuto sufficiente, per motivare il diritto della __________ alla compensazione il consenso dato per scritto dall’assicurato sull’apposito formulario.

                                         In concreto invece la fattispecie differisce da quella appena illustrata nel senso che le CG della __________, già PI 1, prevedono invece, come detto, una base contrattuale regolante l’eventuale diritto al rimborso. L’art. B4.2 stabilisce infatti chiaramente che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato, solo previo accordo scritto dell’assicurato, accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto deve essere concesso prima del riconoscimento della rendita da parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra al consid. 2.5). Solo l’accordo scritto dell’assicurato prima, o comunque contestualmente, al versamento delle prestazioni assicurate, conferisce in altre parole alle stesse il carattere di “anticipo” che poi motiva, se del caso, la richiesta di rimborso.

Come è stato detto, nella fattispecie concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata adempiuta, un accordo ai sensi della medesima non risultando essere stato né richiesto né tanto meno dato da RI 1 al momento della corresponsione delle indennità, all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato accertato né del resto nemmeno successivamente.

Emerge infatti incontestatamente che le prestazioni assicurate sono state erogate, in assenza di un qualsivoglia accordo dell’assicurato ad un eventuale successivo rimborso delle stesse, in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’Ufficio AI di attribuzione della rendita AI (per un caso analogo, peraltro concernente la medesima PI 1, cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche  STF del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92).

Ora, considerato come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di indennità giornaliere  vengano versate prima dell’accertamento del diritto alla rendita di un’assicurazione statale o aziendale,  è il preventivo accordo scritto dell’assicurato all’eventuale successiva richiesta di rimborso da parte dell’assicurazione, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute.

                                         Né del resto si può ritenere che la sottoscrizione, da parte dell’assicurato, in data 24 novembre 2004, del formulario relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” possa posteriormente in qualche modo sanare il mancato ossequio della prescrizione contrattuale di cui all’art. B4.2 GCA. In effetti, a  parte il fatto che, come detto (cfr. consid. 2.6), su tale formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta di compensazione, lo scritto 23 novembre 2004 con il quale la PI 1 ha inviato all’assicurato tale formulario per la sottoscrizione è addirittura fuorviante in quanto motiva, erroneamente, la prospettata richiesta di compensazione all’Ufficio AI sulla base dell’art. B4.1 delle GCA. Inoltre, al formulario inviato all’interessato non sono state allegate le pertinenti disposizioni contrattuali come è invece richiesto espressamente sul formulario stesso (doc. VIII/2 e 3).

Aperto quindi il tema di sapere se con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dalla PI 1 l’assicurato abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi, determinante nel caso concreto è che, diversamente che nel caso trattato dal TF, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale chiara ed esplicita in merito all’eventuale diritto al rimborso per prestazioni anticipate. Non essendo i requisiti posti da tale norma contrattuale stati, nel caso concreto, adempiuti, segnatamente non essendo stato raccolto il preventivo accordo dell’assicurato, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. La giurisprudenza del TF non può, a questo proposito, per i motivi addotti, modificare tale conclusione. 

                                         Del resto vale la pena di aggiungere che anche questo TCA ha gia avuto modo di ribadire che ai fini dell’applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI risulta irrilevante il fatto che l’assicurato abbia sottoscritto il formulario di compensazione rispettivamente il tema di sapere se con la sottoscrizione di tale formulario abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni al terzo che ha effettuato anticipi, dovendosi primariamente esaminare se il diritto al rimborso possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (cfr. STCA del 18 giugno 2003 nella causa S., 32.2002.140).

Diversamente che nel caso giudicato dal TF nel giudizio richiamato dalla __________ quindi, non si può nel presente caso ammettere l’esistenza di un obbligo di rimborso contrattuale in difetto dell’adempimento della clausola di cui all’art. B4.2 delle GCA.                                        

                                         Né infine può mutare a queste conclusioni il richiamo alla cifra marginale n. 10069 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), per la quale, in materia di versamenti retroattivi a dei terzi che hanno effettuato degli anticipi, l’accordo scritto dell’assicurato è necessario in tutti i casi in cui né la legge né il contratto contengano delle disposizioni esplicite conferenti un diritto ad ottenere il rimborso degli anticipi direttamente dall’AVS o dall’AI. Secondo tale disposizione in effetti il consenso dell’assicurato può essere ritenuto “necessario”, in difetto di un fondamento legale o contrattuale, e questo manifestamente per ovviare alla concreta difficoltà di determinare, in taluni casi, il titolo giuridico su cui si fonda la domanda (cfr. anche Pratique VSI 1994 p. 61). Questo naturalmente non significa che nei casi in cui, come in quello che ci occupa, il diritto al rimborso sia, invece, regolato dal contratto, un eventuale mancato ossequio del relativo disciplinamento contrattuale possa direttamente e in ogni caso venir sanato dal successivo consenso da parte dell’assicurato.

                                         Sulla base di queste considerazioni questo TCA, come già nella pronuncia del 23 giugno 2006, deve concludere che in concreto non può essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della __________, già PI 1, con rendite arretrate di spettanza di RI 1.

                               2.8.   Per quanto riguarda per contro la compensazione operata a favore del datore di lavoro, la stessa risulta dagli atti essere stata richiesta dalla __________ con precisa indicazione, nell’apposito formulario sottoscritto dall’assicurato, circa la necessità di consenso da parte di quest’ultimo (cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI) non trattandosi di anticipi di prestazioni legalmente o contrattualmente stabiliti, ritenuto per il resto che la chiesta compensazione si riferisce a versamenti effettuati dal datore di lavoro in ragione di complessivi fr. 7'378.- nel periodo settembre 2003-settembre 2004 e gli arretrati di rendita essendo relativi al periodo settembre 2003-novembre 2004.

                               2.9.   In conclusione il querelato provvedimento deve essere annullato laddove ha stabilito una compensazione di fr. 49'728.- a favore della PI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata limitatamente alla compensazione di fr. 49'728.- operata a favore della PI 1.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2008.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2008 32.2008.33 — Swissrulings