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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2009 32.2008.238

24. Juni 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,862 Wörter·~39 min·3

Zusammenfassung

A giusta ragione l'UAI ha attribuito all'assicurato una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1.1.2005. Confermate le valutazioni mediche ed economiche dell'amministrazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.238   LG/DC/sc

Lugano 24 giugno 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2008 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 13 novembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1948, precedentemente attivo quale manovale e contadino / allevatore, in data 29 marzo 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per disturbi alla colonna vertebrale (doc. AI 2-1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 settembre 2006 (doc. AI 27-1), preavvisata con progetto del 26 luglio 2006 (doc. AI 24-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

                               1.3.   Contro questa decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, con un tempestivo ricorso al TCA, il quale con decisione del 13 settembre 2007 (inc. no. 32.2006.149), cresciuta in giudicato, ha accolto il gravame rinviando gli atti all’UAI per nuovi accertamenti per le ragioni che seguono:

"  (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni del Dr. med. __________, a mente di questa Corte la fattispecie, per quanto riguarda il giudizio sull’incapacità al lavoro dell’assicurato, non è stata adeguatamente e compiutamente indagata.

In effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________, alle quali va senz’altro attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3), risulta che la stenosi del canale spinale di cui è affetto il ricorrente, in aggiunta ai processi degenerativi diffusi, provoca un’inabilità lavorativa definitiva del 50% (cfr. doc. XI).

Questa circostanza è stata riconosciuta pure dall’UAI che, sulla base del rapporto del Dr. med. __________, ha indicato che effettivamente la stenosi del canale spinale evidenziata dal Dr. med. __________ causa un’incapacità al lavoro del 50% anche per attività confacenti.

L’amministrazione ha però indicato che il peggioramento va considerato a partire dall’agosto 2006, per il motivo che la stenosi è documentata a fare tempo da questa data (cfr. doc. III; IIIbis; XVI).

Il neurochirurgo ha, per contro, attestato di supporre, alla luce dei sintomi presentati dall’assicurato già nel 2004/inizio 2005, che dal 2004 quest’ultimo presentasse una sintomatologia sospetta per canale spinale stretto (cfr. doc. XIII).

Visto che la stenosi del canale spinale è un’affezione a carattere evolutivo con decorso lento (cfr. doc. XI; XIII), questa Corte ritiene altamente probabile che la stessa sia stata presente e abbia influenzato la capacità lavorativa dell’assicurato già prima dell’agosto 2006.

In simili condizioni, si rende quindi necessario, al fine di giungere ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere ad un’accurata valutazione, dal profilo sia della tempistica dell’insorgenza della stenosi del canale spinale, che della relativa influenza sull’abilità lavorativa del ricorrente.

La considerazione del Dr. med. __________ per sostanziare il fatto che il peggioramento della sintomatologia con influsso sulla capacità lavorativa residua va considerato soltanto a partire dall’agosto 2006, ossia, segnatamente, che è a fare tempo dal mese di agosto 2006 che il peggioramento risulta documentato e che allorché il Dr. med. __________, nel gennaio 2005, ha valutato la capacità al lavoro dell’insorgente, egli si è fondato sulla sintomatologia e sui disturbi presentati dal ricorrente a quel momento (cfr. doc. XVI1), non è tale da sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

In effetti, in primo luogo, la motivazione secondo cui il peggioramento è stato documentato solo nel mese di agosto 2006 si rivela, alla luce del carattere progressivo della stenosi, carente e semplicistica.

In secondo luogo, la certificazione del Dr. med. __________ risale a un periodo antecedente la domanda di prestazioni AI e non permette, perciò, di escludere che in seguito sia intervenuta una modifica dell’abilità lavorativa dell’assicurato a causa dell’insorgenza della stenosi del canale spinale” (doc. AI 43+11+12).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________, l’UAI con decisione del 13 novembre 2008 (doc. AI 66-1) preavvisata con progetto dell’8 agosto 2008 (doc. AI 62-1) ha attribuito all’assicurato una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 2005.

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione e l’erogazione a favore dell’assicurato di una rendita intera (grado dell’80%) e in via subordinata il rinvio dell’incarto all’UAI affinché provveda a riformare la decisione assegnando all’assicurato un grado d’invalidità confacente al suo stato di salute e attribuendogli una rendita intera (doc. I).

                                         Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la valutazione dello status clinico operato dall’amministrazione che non avrebbe correttamente tenuto conto delle conclusioni a cui è giunto il Dr. __________ nella propria perizia e non avrebbe valutato la possibilità di un’eventuale riconversione professionale.

                                         A mente della rappresentante del ricorrente lo stato fisico di RI 1 “tende a peggiorare con il passare del tempo in una situazione che appare irreversibile” (doc. I).

                               1.6.   L’UAI, in risposta, fondandosi sul rapporto peritale del Dr. __________ e sulla valutazione economica effettuata dalla consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del ricorso (doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a pronunciarsi se a ragione o a torto l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato ha diritto a una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2005.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   A seguito della decisione del 13 settembre 2007 del TCA (inc. no. 32.2006.149), l’UAI ha predisposto una valutazione reumatologica presso il Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel proprio referto del 13 febbraio 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi:

"  (...)

4. DIAGNOSI

·         claudicatio spinale a livello della gamba di sinistra su canale spinale stretto in particolar modo a livello L3/L4 e L4/L5 di tipo misto, in parte degenerativo discale, in parte su spondilartrosi e su restringimento del canale spinale per stato dopo frattura del corpo vertebrale di L1 e L2 con deformazione a cuneo di queste vertebre e secondaria iper‑cifosi toracale importante che si prolunga alle prime vertebre lombari, nonché scoliosi destro convessa nella zona toracale

·         alterazioni degenerative discali pluri‑segmentali lombari con sviluppo di alterazioni di tipo spondilosico a carattere iperostotico da Th 11 fino a L4” (doc. AI 55-9).

                                         Alle domande poste dall’UAI il Dr. __________ ha così risposto:

"  (...)

5.GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta per quanto riguarda i disturbi a livello dell'apparato muscoloscheletrico una sintomatologia di claudicatio a livello della gamba di sinistra con un limite deambulatorio massimo di 200 metri. Oltre questo limite vi sono dei disturbi irradianti nella zona del polpaccio, in particolar modo a sinistra, ma anche lungo tutta la gamba. Limite di 200 metri che si riduce ulteriormente nella deambulazione in salita. A riposo, in posizione sdraiata ed in posizione ferma in piedi o in posizione seduta, la sintomatologia dolorosa lungo la gamba sinistra si riduce notevolmente o scompare. Il paziente non presenta attualmente dei deficit sensitivo motorici. I riflessi muscoloscheletrici sono simmetrici e mantenuti. Non vi sono segni irritativi radicolari alla prova del Lasègue. Vi è inoltre una problematica di tipo lombo‑vertebrale con sintomatologia piuttosto cronica e persistente, riferita alle problematiche statiche e degenerative della colonna in particolar modo su una scoliosi destro convessa, un'ipercifosi toracale che si prolunga alle prime vertebre lombari, nonché delle alterazioni degenerative significative pluri‑segmentali che interessano i segmenti da Th 11 fino a L4 con una spondilosi a carattere iperostotica. Le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una deformazione dei corpi vertebrali di L1 e di L2 a cuneo, deformazioni riferibili ad un trauma avvenuto nel 1975. La RM della colonna lombare eseguita a due riprese, la prima volta nel settembre del 2006 e la seconda volta nel luglio del 2007 ha mostrato un canale spinale stretto, soprattutto a livello L3/L4, ma anche L4/L5 di tipo misto in parte su una problematica di tipo degenerativo discale, in parte su una spondilartrosi, in parte sulle deformazioni dei corpi vertebrali L1 e L2. Queste alterazioni degenerative, nonché il canale spinale stretto ed una predominanza della patologia di tipo degenerativo artrosico e discale a livello L4/L5 sinistra, spiegano la sintomatologia dolorosa accusata dal paziente alla gamba sinistra alla deambulazione. La sintomatoìogia dolorosa ha inizio dopo un trauma con caduta dall'altezza di circa 3 metri all'interno di un silos avvenuto nel gennaio del 2004. Il paziente inizialmente riusciva a camminare un'ora, alla visita attuale asserisce che la deambulazione senza dolori è limitata a 200 metri. Queste patologie a livello della colonna vertebrale provocano delle limitazioni funzionali in questo paziente. Vi è una limitazione per quanto riguarda attività lavorative pesanti. Il paziente è limitato nell'alzare al massimo 20 kg non ripetutamente. Egli è limitato nella deambulazione in piano per più di 200‑300 metri. Dopo una pausa di alcuni minuti, che porta un miglioramento dei disturbi, il paziente può riprendere tale deambulazione. Vi è una limitazione nel mantenere la posizione ferma in piedi, cambiando appoggio per la durata di al massimo tre ore consecutive. Il paziente può rimanere seduto per due ore cambiando appoggio. Vi sono delle limitazioni anche in movimenti ripetitivi di flessione del tronco in avanti, ma soprattutto di estensione e di rotazione verso il fianco sinistro.

Tenendo in considerazione quindi le patologie sopra descritte e le limitazioni che ne derivano, ritengo che il paziente sia da considerare inabile al lavoro nella forma del 80% per quanto riguarda l'attività professionale di manovale e per quanto riguarda l'attività antecedentemente svolta di contadino, allevatore di bestiame in proprio. Per quanto riguarda un'attività professionale che tenga in considerazione le limitazioni funzionali sopra descritte, ritengo che vi sia ancora una capacità lavorativa residua dal punto di vista teorico del 60%. Ritengo che il paziente possa lavorare cambiando appoggio, alternando la posizione seduta a quella in piedi, evitando di alzare dei pesi superiori ai 10 kg ripetutamente ed evitando movimenti ripetitivi dei tronco, in particolar modo di estensione e rotazione dello stesso verso sinistra con una ridotta redditività e per al massimo 6 ore al giorno con periodi di pausa ripetuti. La valutazione della capacità lavorativa come da me ritenuta è riferibile a partire dal 29.11.2004, data della chiusura del caso __________. A partire dall'infortunio dei 22.01.2004 e fino al 29.11.2004 il paziente era inabile al lavoro al 100% per tutte le attività.

6. POSSIBILITA' DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI Di SALUTE

Questo paziente potrebbe approfittare ulteriormente di fisioterapie ambulatoriali e semistazionarie, con un miglioramento dei suoi disturbi e soprattutto con un ulteriore miglioramento della lunghezza della deambulazione senza dolori. Da tempo ormai egli non segue più nessuna riabilitazione fisioterapica. Si potrebbe ottenere anche un ricondizionamento generale dal punto di vista muscolare e dal punto di vista cardiovascolare, che migliorerebbe le sue possibilità di un reinserimento professionale. Da tenere in considerazione anche la possibilità di un'infiltrazione peridurale con spesso da buoni risultati nell'ambito della riduzione del dolore nelle patologie di canale spinale stretto. Ritengo comunque che malgrado queste terapie di tipo conservativo o eventualmente con interventi di tipo chirurgico non si possano sostanzialmente modificare le limitazioni della capacità lavorativa da me sopra determinate. (doc. AI 55-9+10+11).

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

                                         Lo specialista, dopo aver posto la diagnosi di “claudicatio spinale a livello della gamba di sinistra su canale spinale stretto in particolar modo a livello L3/L4 e L4/L5 di tipo misto, in parte degenerativo discale, in parte su spondilartrosi e su restringimento del canale spinale per stato dopo frattura del corpo vertebrale di L1 e L2 con deformazione a cuneo di queste vertebre e secondaria iper‑cifosi toracale importante che si prolunga alle prime vertebre lombari, nonché scoliosi destro convessa nella zona toracale. Alterazioni degenerative discali pluri‑segmentali lombari con sviluppo di alterazioni di tipo spondilosico a carattere iperostotico da Th 11 fino a L4” ha ritenuto il paziente inabile al lavoro all’80% nella professione di manovale e contadino, mentre in un’attività adeguata che tenga conto delle limitazioni funzionali indicate la capacità lavorativa residua è del 60%.

                                         Il Dr. __________ ha inoltre specificato che la valutazione della capacità lavorativa è riferibile a partire dal 29 novembre 2004, data della chiusura del caso __________. A far tempo dal 22 gennaio 2004 (data dell’infortunio) al 29 novembre 2004 l’inabilità è completa per tutte le attività (doc. AI 55-11).

                                         Nel rapporto del 29 febbraio 2008 il medico del SMR, Dr. __________, ha integralmente ripreso la diagnosi, i limiti funzionali e la valutazione della capacità lavorativa residua posti dal Dr. __________ (doc. AI 57-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Vengono dunque chiarite le questioni mediche (inizio dell’insorgenza della stenosi del canale spinale, evoluzione e ripercussioni sulla capacità lavorativa) che avevano portato questa Corte ad annullare il precedente provvedimento e a rinviare gli atti all’amministrazione (cfr. decisione del 13 settembre 2007).

                                         Va rilevato che l’assicurato, per il tramite del suo precedente patrocinatore, aveva inizialmente contestato la valutazione peritale del Dr. __________ per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adeguata (cfr. scritto 23 aprile 2008, doc. AI 59-1), poi nelle osservazioni del 19 agosto 2003 aveva comunicato di accettare il progetto di decisione dell’8 agosto 2008 e di sollecitare la decisione definitiva unicamente al fine di richiedere le prestazioni complementari (doc. AI 65-1).

                                         In via ricorsuale il ricorrente ha invocato un presunto peggioramento della patologia reumatologica, postulando il riconoscimento di un’inabilità lavorativa dell’80% senza tuttavia sostanziarla a livello probatorio con dei rapporti medici.

                                         Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche del Dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstve-rantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava un'incapacità lavorativa dell’80% sia nell’attività di contadino-allevatore di bestiame che di manovale, e un'abilità lavorativa del 60% in attività adeguate dal mese di novembre del 2004.

                                         La consulente in integrazione professionale nel rapporto finale dell’8 luglio 2008 ha indicato quali attività esigibili mansioni leggere e poco qualificate come operaio di fabbrica con compiti di assemblaggio, di rifinitura, di controllo ecc.., portiere-custode, commesso/cassiere non qualificato, aiuto magazziniere per merce leggera (doc. AI 60-2).

                               2.6.   Occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005, come giustamente applicato dall’UAI.

                            2.6.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 52’624.-- nel 2005, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, la __________ (doc. AI 13-1).

                            2.6.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

                                         L’assicurato, quale manovale, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 52'624.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 61'156.22, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 ”Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 4’854.--  X 12 mesi = 58’248.-riportato su 41.6 = fr. 60'577.92 e aggiornato al 2005).

                                         Se si riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dell’8,95 % (parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr. 52'582.35.

Ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 31'549.41 (fr. 52'582.35 ridotti del 40%).

                            2.6.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                               2.7.   In concreto, la consulente nel rapporto dell’8 luglio 2008 ha operato la riduzione massima del 25% in quanto “l’assicurato presenta limiti nella caricabilità, ha un’età avanzata con conseguente possibile difficoltà ad adattarsi a nuovi contesti lavorativi e necessità di pause che determinano una riduzione di rendimento” (doc. AI 60-2).

                                         Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalido di fr. 31'549.41, applicando la riduzione del 25% si ottiene l’importo di fr. 23'662.05 e confrontando questo dato con l'importo di fr. 52’624.--  corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.6.1.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 55,03%, arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

                                         Nella misura in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2005 la sua decisione formale del 13 novembre 2008 merita quindi conferma.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2008.238 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2009 32.2008.238 — Swissrulings