Raccomandata
Incarto n. 32.2008.227 FS
Lugano 13 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 26 settembre 2008, l'Ufficio AI ha respinto la domanda 21 giugno 2007 con la quale RI 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 17'633.--, chiestogli in restituzione con decisione del 31 maggio 2007;
- dopo aver introdotto il ricorso 3 dicembre 2008 (redatto in lingua tedesca), invitato dal TCA – che aveva nel frattempo accertato che la decisione impugnata è stata recapitata al suo legale – a presentare le proprie osservazioni in merito alla tempestività del gravame, l’assicurato ha rilevato che: “(…) si é vero che non ho rispettato il termine per fare un ricorso di 30 gg. Il problema è stato che anch’io avevo ricevuto la notifica del mio legale Dott. __________ in ritardo (13 ottobre 2008). Un periodo in cui sono stato assente e non potevo agire. Al momento in cui avevo letto la notifica, il detto termine era già scaduto. Il legale non ha consigliato di andare in ricorso, e non sapevo più cosa fare – ero confuso di tutte queste cose legali che non capisco in ogni caso. Quando ho ricevuto la nuova fattura dell’Ufficio AI sono andato da __________ a __________ sperando di poter risolvere la causa in un colloquio personale con la gente competente di decidere. Potevo parlare con avv. __________ che mi consigliava di “scrivere due righe al tribunale e fare ricorso”. Arrivato a casa ho subito scritto la lettera a voi 13.12.08, ndr. recte: 3.12.2008, cfr. I) (…)” IX);
- ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);
- giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479);
- nel caso in esame il ricorso 3 dicembre 2008 – consegnato all’ufficio postale il 4 dicembre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 26 settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesimo tardivo;
- quale giustificazione del ritardo, l’assicurato ha fatto presente di aver ricevuto la decisione impugnata dall’avv. __________ solo il 13 ottobre 2008, periodo in cui era assente e non poteva pertanto agire. L’avv. __________ lo ha pure sconsigliato di interporre ricorso ed egli, confuso, non sapeva più cosa fare;
- per l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 170s.; Kölz/Häner, Ver-waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);
- in casu, la circostanza di aver ricevuto solo il 13 ottobre 2008 la decisione 26 settembre 2006 notificata rettamente al proprio legale, non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. Infatti, da una parte, avendo inoltrato la domanda di condono il 21 giugno 2007, l’assicurato doveva aspettarsi una decisione nel merito. D’al-tra parte, ritenuto anche che il 13 ottobre 2008 non era ancora scaduto il termine di ricorso, l’assicurato avrebbe potuto indicare al proprio legale – indipendentemente dal fatto che lui lo avesse ritenuto inopportuno – di impugnare comunque la decisione 26 settembre 2008;
- ne consegue che il ricorso 3 dicembre 2008 deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti