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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2009 32.2008.200

6. Juli 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,111 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto ad una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisognava l'amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali. Oggetto della decisione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.200   FS/gm

Lugano 6 luglio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 3 ottobre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1971, nel mese di luglio 2007 ha   inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 52/1-7).

                               1.2.   Con decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni in quanto l’assicurata non ha trasmesso la documentazione richiesta (doc. AI 70/1-2).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, in particolare, ha rilevato:

"  (...)

In data 30 giugno 2008 l'Ufficio Al, non riuscendo ad ottenere le informazioni dai mie due datori di lavoro precedenti (società che sono fallite), mi ha invitata a fornire diversi giustificativi ed informazioni su quest'ultimi (allegato N. 5).

Mi sono pertanto messa alla ricerca di eventuali copie dei giustificativi richiesti. Purtroppo a causa di un precedente trasloco diversa documentazione personale è andata smarrita. Ho cercato a mia volta di risalire agli ex datori di lavoro __________. Le due società sono fallite e non ho potuto recuperare alcun dato. Tengo a precisare che lavorando al 100% come gerente del __________ ho dovuto occuparmi di tali ricerche nei pochi momenti di tempo libero, nei quali dovevo anche riuscire a seguire le sedute di fisioterapia e i controlli medici. Oltre a ciò, nel mese di luglio 2008 sono stata vittima di una ricaduta dell'infortunio che mi ha costretta a sospendere per alcuni giorni il lavoro e intensificare la fisioterapia e i controlli. In data 25 agosto 2008 l'Ufficio AI mi ha sollecitato per raccomandata l'invio delle informazioni e dei giustificativi (allegato N. 6).

Purtroppo anche il __________ stava per cessare l'attività, cosa poi avvenuta in data 20.10.2008. Nei due mesi precedenti alla chiusura, oltre ai problemi fisici permanenti, quale gerente e amministratrice della Società, sono stata costretta a frequenti ore straordinarie per poter procedere alla ricerca di un nuovo proprietario, svolgere le pratiche burocratiche per la cessione del locale e la chiusura della società, con tutti gli oneri che ne conseguono. Non ho avuto il tempo per effettuare ulteriori ricerche degli atti richiestimi dall'Ufficio AI.

Finalmente in data 8 ottobre 2008, con l'aiuto del __________, ho trasmesso le informazioni richieste all'Ufficio AI (allegati N. 7, 8, 9).

L'Ufficio AI il 3 ottobre 2008 ha emanato una decisione di rifiuto delle prestazioni per mancata collaborazione (allegato N. 10).

Questa decisione di rifiuto comporta per me una perdita finanziaria notevole (20% del salario per tutto il periodo d'inabilità lavorativa) che mi metterebbe in seria difficoltà economica. Per tutto il periodo dell'infortunio ho percepito unicamente l'indennità giornaliera LAINF di Fr. 3'200.00 mensili (80% di Fr. 4'000.00, salario lordo AVS). Inoltre la lesione permanente alla caviglia destra potrebbe comportare delle nuove ricadute con conseguenti inabilità lavorative. Qualora lo stato di salute dovesse peggiorare non è da escludere la necessità di beneficiare di una reintegrazione/riqualifica professionale oppure di una rendita Al.

L'Ufficio AI con la sua decisione del 3.10.2008 non ha tenuto conto del fatto che a causa di forza maggiore non sono riuscita a raccogliere le informazioni ed i giustificativi richiesti (fallimento degli ex datori di lavoro, necessità di cure mediche da parte mia, notevoli impegni professionali). Non ha neppure considerato la mia precaria situazione finanziaria e le conseguenze future che un rifiuto delle prestazioni comporterebbe per me. Ha pertanto contravvenuto a quanto previsto dall'art. 7b, cpv. 3, della LAI. Così facendo ha statuito senza tener conto di tutte le circostanze del caso.

Mi preme inoltre osservare che l'Ufficio Al ha l'obbligo di procedere d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari. Per un semplice assicurato non è facile occuparsi di tutta la burocrazia e aver accesso alle informazioni facilmente ed in breve tempo. L'Ufficio Al invece avrebbe potuto chiedere una copia delle mie tassazioni all'Ufficio imposte, un estratto dei salari dichiarati in passato all'Ufficio AVS, ulteriori atti __________. Invece ha emanato velocemente una decisione di rifiuto senza neppure valutare se gli atti in suo possesso gli permettessero già di valutare il mio diritto alle prestazioni. In parole povere non ha statuito sugli atti ma ha rifiutato il caso.

(…)" (doc. AI 76/3-5)

                               1.4.   Con la risposta di causa – precisato che la decisione impugnata “(…) non statuisce nonostante le spiegazioni non del tutto esatte presenti nel testo - la non entrata nel merito della richiesta di prestazioni, bensì il rifiuto di quest’ultime, come correttamente indicato nel titolo “nessuna assunzione di rendita”. (…)” (I) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e osservato:

"  (...)

Considerata l’impossibilità di pretendere la compilazione dei citati formulari, con scritto 30 giugno 2008 (doc. 66 incarto AI) l'amministrazione ha quindi proceduto a richiedere direttamente all'assicurata d'illustrare per iscritto e in forma precisa quali erano state le sue attività lavorative a partire dall'anno 2005, dovendo allegare i relativi giustificativi e specificare una serie di indicazioni.

Orbene, tali elementi, al contrario dei precedenti, non sono mai stati forniti dalla ricorrente, la quale si è unicamente limitata ad inoltrare la lettera 09/15 ottobre 2008 (doc. 73 incarto AI) e per di più soltanto una volta emessa, ormai trascorsi diversi mesi, la decisione avversata (del 03 ottobre 2008 - doc. 70 incarto AI).

Va puntualizzato che anche in questo caso l'interessata è stata richiamata in due occasioni (in data 29 luglio 2007 e 22 agosto 2008) e, con diffida 25 agosto 2008 (doc. 69 incarto AI), le è poi stato comminato un ultimo termine di 10 giorni per procedere come richiesto e ciò, va sottolineato, malgrado non vi sia nessun obbligo in tal senso da parte dell'UAI.

In effetti, giusta l'art. 7b cpv. 2 lett. b LAI sul quale si fonda la decisione avversata (vedi anche testo della stessa), lo scrivente Ufficio potrebbe rifiutare le prestazioni senza neppure sollecitare l'interessato e persino statuire - come ha poi fatto - senza preventivamente emettere un progetto di decisione.

La citata norma prescrive infatti inequivocabilmente che se, come è incontestabilmente stato il caso nella fattispecie, un assicurato non fornisce all'ufficio Al le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali, "le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione".

Si ribadisce dunque l'assoluta correttezza della decisione avversata, non avendo peraltro ancor oggi l'assicurata fornito le informazioni ottenibili di fatto solo da lei (ad esempio gli orari di lavoro che aveva presso i differenti datori di lavoro, le mansioni che ha avuto - cfr. doc. 66 incarto AI) e necessarie all'amministrazione.

Con il gravame, l'interessata tenta ora di motivare le sue mancanze, asserendo che "a causa di un precedente trasloco diversa documentazione personale è andata smarrita" e insistendo nel sostenere che la sua nuova attività lavorativa al 100% non le lasciava nessun spazio per occuparsi di altre cose, a parte per la fisioterapia e i controlli medici ( "non ho avuto il tempo").

Senza entrare nel merito di tali, alquanto inconsistenti, giustificazioni, basta mettere in evidenza come, comunque sia, la ricorrente non abbia mai trasmesso neppure la parziale documentazione che ammette essere in suo possesso, né tanto meno ha comunicato in qualche modo la sua difficoltà nel dar seguito a quanto richiesto (è difficile credere che in tre mesi essa non abbia avuto la possibilità di scrivere due righe o perlomeno fare una telefonata).

La ricorrente si appella al cpv. 3 dell'art. 7b LAI, che tuttavia non le è di aiuto non essendo assolutamente stato violato con la decisione in esame. In casu si è in effetti tenuto conto di tutte le circostanze particolari come previsto dal citato dispositivo, segnatamente della colpa dell'assicurata che, come visto, è chiara e importante (non si può certamente parlare di forza maggiore come fatto nel gravame). La situazione finanziaria dell'interessata inoltre non può essere definita precaria, visto che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, essa ha sempre percepito l'indennità giornaliera LAINF pari all'80% del suo salario precedente.

Si ribadisce quindi nuovamente la piena valenza e fondatezza di quanto deciso.

Si ricorda ancora che l'art. 28 cpv. 2 LPGA prescrive chiaramente come colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative, ciò che nel caso concreto non è sicuramente avvenuto, in particolare per tutti quei dati altrimenti non ottenibili per l'amministrazione, che, come visto sopra, ancor oggi l'assicurata non ha fornito.

(…)" (IV)

                               1.5.   Con scritto 23 dicembre 2008 l’assicurata ha chiesto di “(…) tenere in considerazione la documentazione prodotta seppur tardivamente. (…)” (VI).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 3 ottobre 2008 – con la quale all’assicurata è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).

                                         Visto che la decisione stabilisce “(…) nessuna assunzione di rendita (…)” (doc. AI 70/1) e ritenuto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato che, con la decisione impugnata, ha rifiutato il diritto ad una rendita e non si è limitato – come erroneamente indicato – a non entrare nel merito della domanda, questo Tribunale deve concludere che oggetto della decisione è il rifiuto di prestazioni.

                                         Nel merito

                               2.3.   In lite è quindi la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisogna l’amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali.

                                         L’insorgente postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché “(…) valuti le informazioni che ho nel frattempo inviato, raccolga eventuali ulteriori atti necessari, statuisca in merito alle prestazioni legali che mi spettano.” (doc. AI 76/5).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   L’art. 28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

                                         Secondo l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per      adempiere ai suoi compiti legali.

                                         Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…) freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…) e, in particolare, sotto il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)” evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione occorre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare.    Adesso la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:

"  (…)

Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell’AI.

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che il 30 giugno 2008 l’Ufficio AI ha scritto all’assicurata una lettera del seguente tenore:

"  (…)

dai nostri accertamenti risulta che a far capo dal 17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione __________, collettiva del datore di lavoro __________ in via __________. Questo datore di lavoro non risponde al nostro questionario in quanto ha cessato l'attività (fallito). Il __________ di __________ non compila anch'esso il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha cessato l'attività. Il __________ sempre in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a lavorare presso la loro società in quanto era già in malattia.

Su tali presupposti necessitiamo che ci illustri per iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività lavorative a decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi (certificati di salari, contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni datore di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli orari di lavoro, le mansioni che ha avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati.

(…)" (doc. AI 66/1)

                                         Con raccomandata 25 agosto 2008 (doc. AI 69/1-2) l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che:

"  (…)

per l’istruzione della pratica assicurativa con lettera del 30 giugno 2008 le abbiamo richiesto:

"dai nostri accertamenti risulta che a far capo dal 17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione __________, collettiva del datore di lavoro __________ in via __________.

Questo datore di lavoro non risponde al nostro questionario in quanto ha cessato l'attività (fallito). Il __________ di __________ non compila anch'esso il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha cessato l'attività. Il __________ sempre in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a lavorare presso la loro società in quanto era già in malattia.

Su tali presupposti necessitiamo che ci illustri per iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività lavorative a decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi (certificati di salari, contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni datore di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli orari di lavoro, le mansioni che ha avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati. Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra lettera è tuttora inevasa."

Conformemente all'art. 28 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto. Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 21, cpv. 4, LPGA).

Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa. Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio Al una dichiarazione scritta, senza riserve, entro lo stesso termine.

(…)" (doc. AI 69/1-2)

                                         L’assicurata – dopo che con decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI le ha negato il diritto a una rendita (doc. AI 70/1-2) – con lettera 9 ottobre 2008 ha così risposto all’amministrazione:

"  (…)

mi scuso per il ritardo con il quale rispondo al suo scritto del 25 agosto 2008 dovuto a causa di forza maggiore.

Purtroppo le società __________ e __________ sono fallite. Ho cercato senza successo di farmi rilasciare una copia dei contratti di lavoro e dei certificati di salario.

Visto quanto precede le indico le attività da me esercitate dal 2005 fino al 17 marzo 2006, data in cui ho avuto l'infortunio.

01.01.2005-31.08.2005

Gerente presso il __________ di __________

Fr. 3'200.00 lordi mensili

01.09.2005-28.02.2006

Nessuna attività. Vacanza in __________

01.03.2006-17.03.2006

Gerente presso il __________

Fr. 4'000.00 lordi mensili..

17.03.2006-16.01.2008

Infortunio c/o __________

17.01.2008-20.10.2008

Gerente presso il __________ a __________

Fr. 4'000.00 lordi mensili

Come le ho già precisato, non mi è stato possibile raccogliere alcun documento relativo alle attività svolte in precedenza.

(…)" (doc. AI 73/1)

                               2.7.   Viste le risultanze sopra esposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i dati circa i salari percepiti prima e dopo il danno alla salute fondamentali per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.4) –, omettendo di trasmettere la documentazione richiestale (certificati di salario, contratti di lavoro ecc.), l’assicurata non ha fornito all’Uf-ficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

                                         In particolare il TCA rileva che rivolgendosi all’Ufficio di tassazione e alla Cassa di compensazione l’assicurata avrebbe potuto agevolmente produrre almeno parte della documentazione richiesta e che l’argomentazione addotta solo con il ricorso: “(…) purtroppo a causa di un precedente trasloco diversa documentazione personale è andata smarrita. (…)” (doc. AI 76/3) non giustifica tale suo agire.

                                         D’altra parte, anche se ne ha avuto la possibilità – la cancelleria del TCA, rispondendo allo scritto con il quale chiedeva di tenere in considerazione la documentazione prodotta tardivamente, ha comunicato all’assicurata che “(…) la informiamo che potrà inviare al Tribunale, in qualsiasi momento, tutta la documentazione che ritiene importante. (…)” (VII) –, la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione anche in sede di procedura ricorsuale.

                                         Di conseguenza l’amministrazione poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.

                                         Va qui inoltre rilevato che con la lettera raccomandata del 25 agosto 2008 (doc. AI 69/1-2), anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d prevede espressamente una deroga a tale disposto, l’Ufficio AI ha proceduto conformemente all’art. 21 cpv. 4 LPGA, assegnando segnatamente un termine per la produzione della necessaria documentazione con relativa comminatoria.

                                         Visto poi che la recrudescenza dei dolori intervenuta nel mese di luglio 2008 le ha impedito solo per alcuni giorni di svolgere la sua attività a tempo pieno presso il __________ (doc. 165/1-3 e 167/1-5 dell’incarto Lainf) e ricordata la colpa nel non fornire la documentazione richiestale che, lo si ribadisce, avrebbe potuto produrre anche davanti a questa Corte, questo Tribunale ritiene che il rifiuto di prestazioni rispetta anche quanto disposto dall’art. 7b cpv. 3 LAI.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.200 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2009 32.2008.200 — Swissrulings