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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2008 32.2008.190

5. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,160 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Ricorso tardivo. Negata la restituzione dei termini

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.190   BS

Lugano 5 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2008 di

RI 1 rappr. da:  RA 1  

contro  

la decisione del 3 settembre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 3 settembre 2008, preavvisata il 27 giugno 2008, l'Ufficio AI ha negato la garanzia per provvedimenti sanitari per la cura dell’opacità della cornea a favore di RI 1 (nata nel __________), trattandosi di un’affezione acquisita (conseguenza di una cheratite virale) e non di un’infermità congenita;

                                     -   contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di sua madre, ha introdotto al TCA un atto di ricorso datato 18 ottobre 2008, facendo presente che, sulla base del certificato   15 ottobre 2008 dell’__________ di __________, l’infiammazione all’occhio sinistro è dovuta ad un graffio interno della cornea;

                                     -   su richiesta del TCA, il 23 ottobre 2008 la madre della ricorrente ha prodotto la decisione contestata;

                                     -   ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

                                     -   dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

                                     -   nel caso in esame il ricorso 18 ottobre 2008 - consegnato all’ufficio postale il 20 ottobre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 3 settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesima tardivo;

                                     -   quale giustificazione del ritardo, la madre dell’assicurata ha fatto presente di aver ricevuto “solo in data odierna (18 ottobre 2008; n.d.r.) … dall’__________ di __________, il certificato da me richiestogli già da tempo”;

                                     -   per l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);

                                     in casu, la circostanza di aver ricevuto (tardivamente) il chiesto certificato medico non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. L’as- sicurata lo avrebbe infatti potuto inviare successivamente al ricorso che doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione contestata;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.190 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2008 32.2008.190 — Swissrulings