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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.05.2009 32.2008.144

6. Mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,566 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Valutazione medica multidisciplinare. L'assicurato non ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni di salute sucessive alla perizia. Assistenza giudiziaria

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.144   BS/sc

Lugano 6 maggio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2008 di

RI 1   rappr. da:  RA 1   

contro  

la decisione del 20 giugno 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1952, esercitante a tempo parziale l’attività di macchinista in un’industria grafica, nel novembre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica cardiaca a seguito di un infarto al miocardio inferiore subito nel marzo 2003 (doc. AI 3-1 e rapporto 28 gennaio 2007 del medico curante in doc. AI 11-1).

                                         Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 20 giugno 2008, preavvisata il 13 marzo 2008, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti risultano giustificate le seguenti inabilità lavorative:

100% dal 24.03.2003 al 15.02.2004

  50% dal 16.02.2004 al 21.03.2005

    0% dal 22.03.2004 al 18.11.2004

100% dal 19.11.2004 al 28.03.2005

  50% dal 29.03.2005 al 13.11.2005

  20% dal 14.11.2005.

La perizia medica effettuata presso il Servizio Accertamento Medico AI (SAM) di Bellinzona nel mese di settembre-ottobre 2007 ha confermato che dal novembre 2005, grazie al trattamento ansiolitico, la situazione migliora rendendo possibile una capacità lavorativa nella misura dell'80%.

I periti concludono che il suo attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale, nella professione finora esercitata di operaio macchinista presso un'industria grafica, è valutabile almeno nella misura dell'80% (orario di lavoro ridotto a 6-7 ore al giorno). Dal lato medico-teorico è in grado di svolgere altre attività nell'ambito delle proprie competenze professionali, che implicano sforzi fisici da leggeri a medi, dove non si detta sollevare ripetutamente pesi superiore ai 20 kg e con la possibilità di cambiare postura abbastanza regolarmente.

Dai periodi di inabilità lavorativa non vi è un'incapacità lavorativa senza notevoli interruzioni di almeno un anno ed alla scadenza dell'anno, ossia al 19.11.2005, l'incapacità lavorativa risulta essere del 20% e quindi inferiore al minimo richiesto. (...)" (Doc. AI 35-1+2)

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso al TCA e postulato il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad una nuova perizia.

                                         Fondandosi su nuova documentazione medica, l’insorgente ha sostenuto un peggioramento delle proprie condizioni di salute motivo per cui, ritenuto che la perizia del SAM è stata eseguita un anno fa, ha chiesto un “aggiornamento” della stessa. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata in quanto gli atti medici allegati al ricorso, preventivamente sottoposti al vaglio del proprio servizio medico (SMR), non comprovano una sostanziale modifica delle condizioni di salute dell’assicurato rispetto alla perizia SAM.

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita dell’eventuale diritto a prestazioni) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, le condizioni di salute dell’assicurato sono modificate rispetto alla valutazione SAM tali da giustificare una nuova perizia.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM. Dal referto 6 novembre 2007 (doc. AI 22) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. ____________________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Reazione d'ansia.

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Malattia coronarica con:

           -     stato dopo infarto inferoposteriore nel marzo 2003, con conseguente angioplastica e posa di stent sulla coronaria ds.;

           -     stato dopo posa di stenti sul ramo intraventricolare ant. nel giugno 2003;

           -     stato dopo posa di stent sul ramo intraventricolare ant. nell'ottobre 2003;

           -     extrasistolia ventricolare;

           -     disturbi toracici cronici di causa indeterminata.

Sindrome lombospondilogena cronica intermittente su:

           -     alterazioni degenerative con condrosi L5-S1, ernia discale paramediana ds. L5/S1, spondilartrosi L5-S1;

           -     importante dysbalance muscolare;

           -     turbe statiche con scoliosi ds.-convessa e inclinazione del bacino;

           -     sovraccarico su adiposità.

Sindrome cervicovertebrale su:

           -     alterazioni degenerative con condrosi C5-C6 e uncartrosi C5-C6 e C6-C7;

           -     moderate turbe statiche con scoliosi sin.-convessa e raddrizzamento della lordosi fisiologica da C2 a C4. (...)" (doc. AI 19-15)

                                         Tenuto conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i periti del SAM hanno ritenuto che dal punto di vista cardiologico e reumatologico il disturbi costatati praticamente non limitano la capacità lavorativa dell’assicurato. Sono invece le manifestazioni ansiose, con iperattivazione vegetativa (tachicardia, tachiapnea, sudorazione e tremori) che riducono al 20% il rendimento nella attività attualmente svolta. In attività che implicano sforzi fisici da leggeri e medi, senza la necessità di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20kg e con la possibilità di cambiare postura abbastanza regolarmente, il SAM ha valutato la sua capacità lavorativa all’80% (cfr. perizia pag. 20).                    

                                         L’assicurato, sulla base della documentazione medica prodotta con il ricorso, sostiene un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

                               2.6.   Va qui rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         In merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la residua capacità lavorativa, quantificata nella misura dell’80%, nella propria ed in attività adeguate. L’insorgente non ha del resto asserito il contrario e non ha prodotto atti medici che inficiano le conclusioni peritali.

                                         L’assicurato, allegando il rapporto 18 luglio 2008 del ____________________ di __________ e quello datato 17 luglio 2008 dello psichiatra curante (dr. __________), sostiene invece la necessità di un aggiornamento della perizia, essendo subentrato un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare dal punto di vista psichico e cardiologico.

                                         Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 20 giugno 2008 –, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (fra le tante cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1, DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ritornando al caso in esame, gli atti prodotti, come pure l’episodio di cardiopatia ischemica e cardiopalmo associato ad extrasistolia ventricolare accaduto 17 luglio 2008 e di cui al rapporto 18 luglio 2008 del __________, sono successivi alla decisione contestata. Tuttavia, lo psichiatra curante riferisce dello stato extra-somatico del suo paziente, specificando che lo stesso è in sua cura dal 29 aprile 2008. Per questi motivi, la nuova documentazione, almeno quella del dr. __________, deve essere presa in considerazione poiché fa riferimento ad una circostanza di fatto anteriore alla decisione contestata (20 giugno 2008).

                                         Premesso quanto sopra, dopo attento esame dei citati atti prodotti con il ricorso, questo TCA concorda con la valutazione 2 settembre 2008 del SMR, secondo cui la nuova documentazione medica non attesta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla perizia SAM.

                            2.7.1.   Per quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. __________ ha in particolare evidenziato:

"  (...)

Il paziente ha sviluppato un disturbo psicopatologico involutivo caratterizzato da un'ulteriore importante compromissione delle facoltà cognitive, volitive e affettive che compromettono la sua già ridotta capacità valetudinaria.

Questo declino è  graduale negli ultimi mesi e si è tradotto nella sua attuale condizione clinica complessiva caratterizzata da quanto descritto sopra.

Come conseguenza di questo aggravamento psicopatologico vi sono stati nuovi riscontri negativi sia sul piano fisico (psicofisico e somatofisico), sia sul piano relazionale, sociale e comportamentale.

La prognosi appare seria e è condizionata dalla possibilità di un'intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapeutica, psicosociale e riabilitativa in regime ambulatoriale e semistazionario (Clinica di giorno)." (Doc. F)

                                         Ora, nella citata nota 2 settembre 2008 (redatta dai dr. __________ __________, FMH medicina generale, __________, medico psichiatra e prof. __________, FMH cardiologia) il SMR ha rettamente ricordato che nella perizia psichiatrica, resa nell’ambito della valutazione pluridisciplinare, il dr. __________ aveva individuato l’origine dei sintomi psichiatrici nella problematica cardiovascolare e nel timore di una nuova crisi cardiaca (IV). Diagnosticata una sindrome da reazione d’ansia (ICD 10-F41.1) nel rapporto 27 settembre 2007 il citato specialista aveva tuttavia riscontrato “la presenza di un quadro ansioso di lieve entità senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore, in particolare nessun segno indicativo per un quadro depressivo clinicamente significativo o per uno stato ansioso incontrollabile “ (doc. AI 19-26). Vero che dall’aprile 2008 l’insorgente segue una terapia e che il suo psichiatra curante ha costatato uno stato depressivo e un grave ritiro sociale, sviluppando “un disturbo psicopatologico involutivo caratterizzato da un'ulteriore importante compromissione delle facoltà cognitive, volitive e affettive che compromettono la sua già ridotta e capacità valetudinaria” e paventando un’intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapeutica, psicosociale e riabilititva in un regime ambulatoriale semistazionario di Day Hospital. Tuttavia, come ben evidenziato dal SMR, il dr. __________ non ha descritto né i sintomi né le limitazioni aventi un qualche influsso sulla capacità lavorativa. Nemmeno l’episodio di natura cardiaca, occorso il 17 luglio 2008, ha avuto una ripercussione extra-somatica. Al riguardo nella citata nota 2 settembre 2008 il SMR ha rimarcato:

"  (...)

Nel rapporto di uscita dal __________ del 18.07.2008 si evince che l'A è trattato a livello psichiatrico con Temesta 1 mg/die, terapia riportata sia all'entrata che confermata all'uscita (lo stesso medicamento e lo stesso dosaggio erano già in uso durante la valutazione SAM).

La terapia psichiatrica appare quindi blanda, adatta per un quadro psichiatrico lieve come evidenziato dal perito psichiatra SAM, ed è in contraddizione con una quadro clinico giudicato grave dallo psichiatra curante ma descritto obiettivamente in maniera vaga. (...)" (Doc. IV/bis, pag. 3)

                                         Ciò non esclude che eventuali peggioramenti dello stato di salute psichico, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, potranno essere fatti valere dall’assicurato mediante inoltro di una nuova domanda.

                            2.7.2.   Per quel che concerne l’aspetto cardiologico, il ricorrente ha allegato il rapporto d’uscita 18 luglio 2008 del __________ di __________ relativo alla sua breve degenza (dal 17 al 18 luglio 2008) per un episodio di cardiopalmo associato a extrasistolia ventricolare.

                                         Per quel che concerne la valutazione di tale referto, questo TCA può tranquillamente fare riferimento alla già citata nota 2 settembre 2008 del SMR:

"  (...)

Nel rapporto dell'__________ del 5.10.2007 il signor RI 1 era stato dichiarato abile al lavoro al 100% in un'attività con impegno fisico leggero-medio, come quella di operaio presso un'industria grafica nel ruolo di macchinista piega-incolla svolta dall'assicurato. Già allora era presente un'extrasistolia ventricolare, giudicata non pericolosa, in presenza di una funzione ventricolare sinistra conservata.   L'aritmia era stata ritenuta ininfluente ai fini della capacità lavorativa.

Nel rapporto del CCT del 28.7.2008 risulta che l'assicurato è stato ricoverato per aritmia con ritmo bigemino ventricolare, regredito dopo introduzione di un farmaco beta-bloccante.

Durante il ricovero è stato eseguito un test ergometrico massimale, che è risultato negativo per ischemia miocardica inducibile, ciò che indica una buona, inalterata funzione coronarica.

Importante notare che durante lo sforzo muscolare vi è stata una scomparsa delle extrasistoli ventricolari. Per questo motivo i medici del __________, nelle loro conclusioni, hanno consigliato al signor RI 1 l'esecuzione di una regolare attività fisica di tipo aerobico.

Pertanto, visto il buon controllo dell'extrasistolia ventricolare con l'introduzione del betabloccante, in presenza di una buona funzione coronarica, confermata dall'elettrocardiogramma da sforzo normale, e della scomparsa delle aritmie durante il test da sforzo, ritengo che non vi sono elementi nuovi che possano modificare le conclusioni tratte in occasione della valutazione peritale in ambito SAM presso __________ del 2007. (...)" (Doc. IV/bis, pag. 2)

                            2.7.3.   In conclusione, non essendo stata sostanziata alcuna modifica dello stato psichico e cardiologico dell’assicurato rispetto alla valutazione pluridisciplinare del 2007, non è necessario espletare un’altra perizia, come postulato dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Va di conseguenza confermata la capacità lavorativa dell’80% nella propria ed in attività adeguate, motivo per cui è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                                         Vista in concreto un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente professione di macchinista, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato al 20%.

                                         Non raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9).

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, nonché dalla relativa documentazione richiesta dal TCA (VI), risulta che l’assicurato, divorziato, percepisce un salario, al netto degli oneri sociali e di altre deduzioni, di fr. 2'786,50 (VII/4). Quali spese mensili egli ha indicato fr. 50.-- per gli alimenti alle figlie (oltre ad arretrati di fr. 11'000; cfr. dichiarazione per l’imposta 2007; doc. VII/6), fr. 1'400.-- per l’affitto (VII/3) e fr. 297.-- di premio assicurazione malattie (VII/1). Va poi tenuto conto dell’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'100.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001. All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Aggiungendo ai fr. 1'100.-- il supplemento (massimo) del 25% si ottiene un importo di fr. 1’375.--. Con le entrate di fr. 2'786,50 l’assicurato deve far fronte a complessivi fr. 3'122.-- di spese (50 + 1'400 + 297+ 1’375). Risulta quindi un ammanco di fr. 335,50. Va tuttavia rilevato che il figlio __________, che abita ancora con il padre, percepisce un salario netto mensile di fr. 2'712,20 (VII/5) ed è esigibile che egli dia una contributo all’economia domestica. Infatti, secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (Mühll, in Kommentar über Schuld-betreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 946; cfr. anche la citata tabella per il calcolo del minimo esistenziale LEF edita dalla CEF, valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione, quali canone locazione e riscaldamento; cfr. anche STCA 13 dicembre 2007 nella causa V, inc. 32.2007.45, 13 in cui è stato ritenuto esigibile un contributo, variante tra fr. 717.30 e fr. 872.30, da parte del figlio maggiorenne nell’economia domestica").

                                         In queste circostanze, siccome si può pretendere dal figlio dell’assicurato che dia un contributo all’economia domestica, l’insorgente non può essere ritenuto indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione dell’istan-za.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.144 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.05.2009 32.2008.144 — Swissrulings