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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2009 32.2008.13

26. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,596 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Senza il necessario complemento peritale non é possibile concludere che, dopo un'accertata capacità lavorativa del 50%, sia subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del 70%

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.13   FS/sc

Lugano 26 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 13 dicembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo, principalmente, quale insegnante di musica indipendente e, a titolo accessorio, quale collaboratore occasionale presso un’assicurazio-ne (doc. AI 1/4-5, 9/1-3, 16/1-2 e 31/1-3), nel mese di marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) 1. discopatia discale 2. forte diabete mellito 3. edemi da stasi linfatica arti inf. 4. sindrome da apnee notturne di tipo ostruttivo 5. alterazioni cistiche multiple con insuf. renale cronica con ipercreatemia 6. meralgia parentica 7. ipertensione arteriosa 8. adipositas (…)” (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 13 dicembre 2007 (doc. AI 50/1-2), preavvisata il 10 settembre 2007 (doc. AI 40/1-5), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile 2007.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2007 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI volto a stabilire il diritto alla mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2007.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) tenuto conto delle risultanze istruttorie si è evinto che l’assicu-rato ha presentato un miglioramento del suo stato di salute dal mese di gennaio 2008 (ndr. recte: 2007) ciò che, tenuto conto delle suesposte considerazioni, ha inevitabilmente comportato la soppressione della rendita a partire dal terzo mese dopo l’avvenuto miglioramento. (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con scritti 14, 19 febbraio e 31 marzo 2008 (VI, VIII + B e XII + C/1 e C/2), l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia indipendente e prodotto ulteriore documentazione medica.

                               1.6.   Con osservazioni 3 marzo 2008 – vista l’annotazione 27 febbraio 2008 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) l’at-tuale certificato del dr. __________ evidenzia uno stato di salute in pratica invariato rispetto al momento della perizia del SAM: il peso è stabile, il valore della funzione renale risulta pure stabile. Il peggioramento del controllo glicemico ha valenza negativa per la prognosi ma non influenza attualmente la capacità lavorativa. Per quanto concerne la critica che lo stato di salute non sarebbe migliorato come affermato dal SAM faccio presente che la valutazione della capacità lavorativa attuata dal SAM si riferisce allo stato al momento della perizia SAM. La precedente capacità lavorativa è stata stabilita prendendo in considerazione prevalentemente l’IL certificata dai curanti. (…)” (X/1) –, l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di respingere il ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile 2007 (doc. AI 50/1-2).

                                         L’assicurato, contestata esclusivamente la valutazione medica, postula il diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2007.

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione economica effettuata dall’amministrazione, ritenuto, da un lato, che la stessa si fonda sui convincenti rapporto di visita esterna 19 luglio 2007 del sig. __________ dell’Ispettorato AI (doc. AI 31/1-3) e nota 8 agosto 2007 del funzionario sig. __________ (doc. AI 35/1) e, dall’altro, che il reddito da invalido è stato calcolato in applicazione della tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica (doc. AI 37/1-3 e 39/1-2), in ossequio quindi alla giurisprudenza federale (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 30 giugno 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) in considerazione della presenza di pluripatologia e di una diversa valutazione della capacità residua non concordante tra i vari medici coinvolti nella curante (ndr. recte: cura) del caso, ritengo indicato una valutazione peritale pluridisciplinare SAM. (…)” (doc. AI 22/1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 24/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 30 marzo 2007 (doc. AI 27/1-38) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), nefrologica (dr. __________) e endocrinologica-diabeto-logica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome di apnee notturne.

Sindrome da attacchi di panico.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome vertebrale lombare, eventualmente sindrome spondilogena in presenza di alterazioni degenerative segmentali.

Sospetto clinico di incipiente tunnel carpale a destra.

Urolitiasi bilaterale recidivante su rene policistico noto dal 1980 ed ipertensione arteriosa renale diagnosticata nel 1978.

Lieve insufficienza renale cronica.

Diabete mellito tipo II B diagnosticato nel 1993 insulinorichiedente secondario a partire dal 2002.

Dislipidemia nota dal 1992.

Obesità (BMI 38,66 kg/m2).

Abuso nicotinico persistente.

Esiti da esaurimento nervoso nel 1982.

Stato dopo probabile porpora trombocitopenica idiomatica (1963)."

(doc. AI 27/11)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attua-le capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A. è valutabile nella misura del 70% come musicista – insegnante di musica. (…)” (doc. AI 27/17), hanno concluso:

"  (...)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

La patologia pneumologica, caratterizzata da una sindrome di apnee da sonno, con la sua susseguente sonnolenza e stanchezza giornaliera, riduce l'efficacia dell'A. quale docente di musica. Ciò trova riscontro in una tendenza ad addormentarsi e la mancata concentrazione che ne limita l'attività. L'approccio ottimale nella terapia della sindrome di apnee da sonno è già stato tentato in maniera infruttuosa con la ventiloterapia con apparecchiatura C-PAP sia ambulatoriamente che stazionarmente, dopo un'indagine polisonnografica in cui veniva confermata una sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato (indice di apnea - ipopnea 34). Inoltre quali fattori sfavorevoli vi sono marcata obesità corporea, un'ipertrofia tonsillare e dell'ugola. Sono stati apparentemente eliminati anche i fattori sfavorevoli dell'igiene del sonno. Personalmente siamo scettici sull'eventuale efficacia di un intervento chirurgico ORL di correzione a livello faringeo, mentre riteniamo valutabile l'eventuale correzione con chirurgia bariatrica dell'obesità corporea.

Per quel che riguarda la diagnosi psichiatrica l'A. ha presentato una sindrome da attacchi di panico, con un'evoluzione lenta, ma positiva, che causa attualmente un'inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura dal 10 al 20%, con una prognosi che, a lungo termine, dipenderà anche da altri fattori. La patologia psichiatrica è caratterizzata soprattutto da una serie di sintomi e disturbi di tipo neurovegetativo, sotto forma di attacchi di panico, caratterizzati a volte da un'intensa paura e disagio, accompagnati a volte da tachicardia, palpitazioni, sudorazioni, tremore alle mani, sensazione di bocca secca, da dolori e fastidio toracico e paura di perdere il controllo. L'A. non è mai stato seguito per i suoi disturbi psichici da uno specialista, a assume una psicofarmacoterapia che è auspicabile che egli continui ad assumere.

Le patologie ortopedica, nefrologica e endocrinologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..

A riguardo della determinazione temporale delle limitazioni della capacità lavorativa, dagli atti si evince che l'A. è stato valutato dal proprio medico curante incapace al lavoro al 100% dal 18.04.2005 al 16.05.2005 e all'80% dal 17.05.2005.

Dal lato endocrinologico e pneumologico risulta anche, alla luce di quanto evidenziato nell'attuale perizia, una limitazione al massimo nella misura del 50% a partire da giugno 2005.

Allo stato attuale della perizia l'A. presenta, come sopra descritto, una capacità lavorativa ridotta del 30% che possiamo datare a partenza dal gennaio 2007, l'ultima data di controllo pneumologico (vedi atto del 17.01.2007) dove si attestava un miglioramento dello stato di salute, anche se in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi, considerate anche le pluripatologie dell'A..

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Per quel che riguarda la capacità lavorativa residua dell'A., riteniamo opportuno che lo stesso svolga le attività lavorative solo leggere e medio - pesanti, con possibilità di variazione regolare della posizione, senza carichi per il tronco superiori a talvolta 15 kg, senza esecuzione frequente di movimenti o mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, viste le risorse di cui esso dispone dal punto di vista ortopedico degli arti superiori ed inferiori e del rachide. Inoltre valgono le regole note e valide per tutti i diabetici per quel che riguarda il posto di lavoro e cioè un lavoro regolare con degli orari fissi e senza lavoro serale o notturno, possibilità di seguire la dieta diabetica, incluso gli spuntini, possibilità dell'autocontrollo glicemico al posto di lavoro a qualsiasi momento, possibilità di assunzione di carboidrati nei momenti ipoglicemici, possibilità di eseguire delle correzioni insuliniche nei momenti iperglicemici, esclusione delle ore di punta da stress ed esclusione dell'uso d'apparecchi pericolosi per l'A. o per le altre persone (gru, macchine ecc.).

Riteniamo infine che l'A. possieda sufficienti potenzialità da rendere senz'altro possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione professionale.

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 27/17-19)

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM, considerati il rapporto di visita esterna dell’Ispettorato AI e la comunicazione 8 agosto 2007 del funzionario sig. __________ (doc. AI 31/1-3 e 31/5) e ritenuto il rapporto finale 5 settembre 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 37/1-3) – con progetto di decisione 10 settembre 2007 (doc. AI 40/1-5) ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile 2007.

                                         Con scritto 4 ottobre 2007 (doc. AI 41/1), allegando la lettera 1. ottobre 2007 del dr. __________, medico chirurgo, indirizzata all’Ufficio AI (doc. AI 41/2), l’assicurato ha contestato la valutazione medica.

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 23 ottobre 2007, il dr. __________, medico SMR, ha osservato che: “(…) la nuova documentazione pervenutaci dal Dr. med __________, non apporta alcun elemento medico che possa influire sullo stato di salute dell’A. e di conseguenza sulla sua CL già valutata. (…)” (doc. AI 43/1).

                                         L’Ufficio AI, con decisione 13 dicembre 2007 (vedi le motivazioni sub doc. AI 45/1-5), ha quindi confermato il diritto del-l’assicurato a una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile 2007 (doc. AI 50/1-2).

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministra-zione prima della decisione impugnata, senza il necessario complemento peritale di cui si dirà, non può concludere, con la sufficiente tranquillità, che dopo un’accertata capacità lavorativa del 50% dal giugno 2005, sia effettivamente subentrato un miglioramento dello stato valetudinario tale da giustificare una capacità lavorativa del 70% da gennaio 2007.

                                         Per quanto riguarda le patologie ortopedica, nefrologica e en-docrinologica, i periti del SAM hanno concluso che le stesse “(…) non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’A.. (…)” (doc. AI 27/18).

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il dr. __________, nel suo consulto 16 febbraio 2007 (doc. AI 27/35-38), ha concluso che “(…) per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica egli ha presentato una sindrome da attacchi da panico (ICD10 F41.0) con un’evoluzione lenta ma positiva che causa attualmente un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura dal 10 al 20% con una prognosi che a lungo termine dipenderà anche da altri fattori, di tipo l’evoluzione della sua patologia renale. Non è mai stato seguito per i suoi disturbi psichici da uno specialista ma assume una psicofarmacoterapia a base di Deanxit e Lexotanil che è auspicabile che egli continui ad assumere. (…)” (doc. AI 27/31).

                                         Per quanto riguarda invece la patologia pneumologica, il dr. __________, nel suo consulto 19 febbraio 2007 (doc. AI 27/32-34), ha concluso che “(…) ci troviamo di fronte ad una situazione complessa dove tuttavia è ipotizzabile una riduzione dell’effi-cacia nell’attività di maestro di musica, rispettivamente di musicista professionista dovuta alla stanchezza ed alla sonnolenza diurna. E’ difficile valutare in percentuale la riduzione dovuta alla stanchezza indotta dalla sindrome di apnee da sonno dell’attività professionale attuale dell’assicurato. In linea generale si potrebbe calcolare tra il 25 ed il 30% di una capacità lavorativa completa. (…)” (doc. AI 27/34).

                                         I periti hanno inoltre concluso che “(…) a riguardo della determinazione temporale delle limitazioni della capacità lavorativa, dagli atti si evince che l’A. è stato valutato dal proprio medico curante incapace al lavoro al 100% dal 18.04.2005 al 16.05.2005 e all’80% dal 17.05.2005. Dal lato endocrinologico e pneumologico risulta anche, alla luce di quanto evidenziato nell’attuale perizia, una limitazione al massimo del 50% a partire da giugno 2005. Allo stato attuale della perizia l’A. presenta, come sopra descritto, una capacità lavorativa ridotta del 30% che possiamo datare a partenza da gennaio 2007, ultima data di controllo pneumologico (vedi atto del 17.01.2007) dove si attestava un miglioramento dello stato di salute, anche se in futuro non ci si può attendere cambiamenti significativi, considerate anche le pluripatologie dell’A.. (…)” (doc. AI 27/18, sottolineatura del redattore).

                                         Viste le risultanze appena esposte, a mente di questo Tribunale, l’Ufficio AI – ritenuto che dal giugno 2005 l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro nella misura del 50% e che il dr. __________, evidenziata la complessità della situazione, si è espresso ipoteticamente sulla capacità lavorativa – avrebbe dovuto chiedere ai periti del SAM di motivare compiutamente in cosa è consistito e quando esattamente sarebbe subentrato il miglioramento dello stato di salute che ha permesso di concludere per una capacità lavorativa del 70% dal gennaio 2007.

                                         Non risulta infatti per quale ragione i periti abbiano concluso per un miglioramento dello stato valetudinario dal gennaio 2007 visto che il dr. __________, primario e capo dipartimento di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ nel rapporto 17 gennaio 2007 (concernente le visite del 14.11.06 e 16.1.07), si è così espresso:

"  (…)

In data 10.5.2005 abbiamo confermato polisonnograficamente la diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno di gravità moderata con indice di apnea/ipopnea 34/h, roncopatia intensa, stanchezza diurna e tendenza patologica all'assopimento. Plurimi tentativi di adattamento di ventiloterapia C-PAP in regime ambulatoriale erano falliti per importanti problemi di claustrofobia e attacchi di panico, oltre ad alterata ventilazione nasale con sintomi rinitici. Dal 10.10 al 13.10.2006 il signor RI 1 era stato ricoverato nei servizi di medicina interna dell'__________ per tentare di adattare la ventiloterapia notturna C-PAP in forma stazionaria. Al controllo del 14.11.2006 era riuscito ad utilizzare durante i primi giorni l'apparecchio C-PAP tutte le notti, in media 5 h/notte con persistenza di 3 apnee/h e 10 apnee/h alla pressione C-PAP di 7 cm H2O e maschera nasale non sempre adattata in modo ottimale. Nei giorni seguenti l'utilizzo dell'apparecchio è diminuito drasticamente alla media di 1.35 h/notte a causa della ricomparsa di attacchi di panico, claustrofobia e alterata ventilazione nasale.

Al controllo del 16.1.2007 constato che il signor RI 1 per i motivi succitati ha sospeso la ventiloterapia C-PAP a partire dal 23.01.2007.

Quale alternativa si può proporre un graduale calo ponderale, esame polisonnografico dopo drastica riduzione di peso e in caso di persistenza di stanchezza legata alla sindrome di sleep-apnea valutazione di un approccio chirurgico.

(…)" (doc. AI 27/22)

                                         Ora, visto che a causa degli attacchi di panico e della claustrofobia la ventiloterapia C-PAP è stata sospesa, non è ancora possibile concludere con la sufficiente tranquillità per un duraturo miglioramento della situazione.

                                         Un complemento peritale presso il SAM – volto a definire precisamente in cosa sarebbe consistito e quando esattamente sarebbe subentrato l’asserito miglioramento dello stato di salute – si giustifica anche ritenuto che il dr. __________, FMH in medicina interna, nella perizia 13 giugno 2006 all’intenzione dell’assicurazione cassa malati __________ (doc. AI 20/1-3) – dopo che in una precedente perizia 19 settembre 2005 per la medesima assicurazione (doc. 1/3-6 dell’incarto cassa malati) aveva già concluso che “(…) in base all’anamnesi, ritengo che la causa principale della sintomatologia riferita dal paziente sia la sindrome delle apnee notturne. Questa sintomatologia giustifica un’incapacità lavorativa parziale ben compatibile con l’80%. (…)” (doc. 1/5 dell’incarto cassa malati, sottolineatura del redattore) –, ha attestato che “(…) l’incapacità lavorativa nella misura dell’80% è a mio parere giustificata dalla clinica verosimilmente in modo duraturo. (…)” (doc. AI 20/3, sottolineatura del redattore).

                                         Vista la necessità di un complemento peritale l’Ufficio AI sottoporrà ai periti del SAM, che avranno quindi la possibilità di aggiornarsi, anche l’ulteriore documentazione medica prodotta in procedura di ricorso dall’assicurato e meglio: il certificato medico 13 febbraio 2008 del dr. __________, capo servizio di nefrologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B), il certificato medico 2 aprile 2008 del dr. __________, capo clinica di nefrologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. C/2) e il certificato 8 aprile 2008 del dr. __________, FMH in urologia (doc. C/1).

                                         I periti del SAM – ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare –, ritenute le due patologie (psichiatrica e pneumologica) con effetto sulla capacità lavorativa e aggiornati gli atti medici, potranno quindi pronunciarsi compiutamente e precisamente sull’evoluzione della capacità lavorativa globale dell’assicurato nella sua professione come in un’attività adeguata.

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuato il complemento peritale sopra descritto (cfr. consid. 2.9), proceda ad emettere una nuova decisione sul diritto ad una rendita dopo il 30 aprile 2007.

                                         In questo senso la domanda volta ad ottenere l’allestimento di una perizia giudiziaria è superata.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §   Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indi-cato ai consid. 2.9 e 2.10.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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