Raccomandata
Incarto n. 32.2008.122 cs
Lugano 6 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 17 marzo 2008 e del 20 giugno 2008 di
RI 1
contro
le decisioni del 13 marzo 2008 e del 26 maggio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1947, assicuratore indipendente, con decisione del 13 marzo 2008, che ha confermato il precedente progetto del 13 dicembre 2007, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2006 e di un quarto di rendita dal 1° aprile 2006 (doc. AI 79-2 e 80-1).
Il 17 marzo 2008 l’interessato ha scritto all’UAI affermando che “conforme intesa telefonica le trasmetto altra documentazione chiedendole il riesame della mia pratica. Tale documentazione appena ricevuta, dimostra la natura degenerativa della mia malattia, allego pure un certificato medico (Dr. __________) il quale attesta che il mio stato di salute generale è peggiorato. Sicuramente non sono in grado di affrontare una attività lucrativa del 60% ed è perciò che sono costretto a respingere il V/s progetto d’assegnazione di rendita.” (doc. AI 80-1).
B. Con decisione del 26 maggio 2008, intitolata “nessun aumento del grado d’invalidità”, l’UAI ha respinto “la richiesta di aumento della rendita d’invalidità”, affermando:
" (…)
Con uno scritto del 17.03.2008, corredato da documentazione medica, lei ha inoltrato una richiesta di aumento del grado d’invalidità, causa peggioramento dello stato di salute.
Tuttavia, l’esame del dossier da parte del nostro Servizio medico regionale, ha rilevato come lo stato di salute sia da considerare invariato. Pertanto lei avrà diritto alla rendita come versata finora.
In fase d’audizione, lei ha inoltrato della nuova documentazione medica, la quale è stata valutata dal nostro Servizio medico regionale, che non ha ritenuto apporti nuovi elementi tali da cambiare nella sostanza quanto già valutato.” (doc. AI 92-2)
C. RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente sostiene di soffrire da una decina d’anni di una grave sindrome degenerativa alla colonna dorsale estesasi alla zona lombare, che si è aggravata dal 2004. Il continuo persistere dei dolori e ricoveri ospedalieri gli hanno causato un importante stato depressivo e una forma cronica di “gastroesofagite”. L’insorgente rileva che il suo “reddito è pessimo cosi come il mio stato di salute” e che una risonanza magnetica del 2008, confrontata con quella del 2002, denota un sostanziale peggioramento.
D. Con risposta del 4 luglio 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il 10 luglio 2008 l’interessato ha trasmesso le osservazioni alla risposta di causa ed ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VI). Egli fa in particolare valere che nella RM del 12 settembre 2002 non apparivano ernie o protrusioni discali, che si sono invece rilevate con la RM del 25 gennaio 2008. Egli ritiene inoltre che il suo reddito è diminuito e che la redditività “dimostrava una media largamente superiore al calcolo, da prima nullo, esposto erroneamente dall’Ufficio AI.”
F. Tramite osservazioni del 18 agosto 2008 l’UAI ha confermato le sue valutazioni (doc. VIII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. L’assicurato ha presentato ricorso contro la decisione formale del 26 maggio 2008 tramite la quale l’UAI ha respinto la domanda del ricorrente del 17 marzo 2008 tendente al riconoscimento del peggioramento del suo stato di salute.
Nello scritto del 17 marzo 2008 all’UAI, il ricorrente ha affermato:
“Conforme intesa telefonica le trasmetto altra documentazione chiedendole il riesame della mia pratica. Tale documentazione, appena ricevuta, dimostra la natura degenerativa della mia malattia, allego pure un certificato medico (Dr. __________) il quale attesta che il mio stato di salute generale è peggiorato.
Sicuramente non sono in grado di affrontare una attività lucrativa del 60% ed è perciò che sono costretto a respingere il V/s progetto di assegnazione di rendita.” (doc. 82-1, sottolineatura del redattore)
Ora, per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa (art. 60 cpv. 1 LPGA).
A norma dell’art. 30 LPGA tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Per l’art. 58 cpv. 3 LPGA l’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. anche art. 1a cpv. 2 LPTCA in vigore fino al 30 settembre 2008 [“l’atto di ricorso indirizzato ad un’autorità non competente è trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tal caso è determinante la data di <<deposito>> presso la prima autorità”] e applicabile in concreto in virtù dell’art. 32 della Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 728 ad art. 58, n. 23).
Per l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit. ad art. 58 n 26 pag. 729) se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
L’UAI, avendo ricevuto il 17 marzo 2008 una contestazione della decisione del 13 marzo 2008 (doc. AI 82-1:“(…) sono costretto a respingere il V/s progetto di assegnazione di rendita”), simile a quella trasmessa in sede di osservazioni al progetto (doc. AI 77-2: “chiedo pertanto la revisione/la assegnazione di una migliore rendita”), e nella quale l’interessato preannunciava che si sarebbe sottoposto a nuovi accertamenti a brevissimo termine (cfr. doc. AI 77-1), non avrebbe dovuto limitarsi a registrare tale scritto quale “richiesta di revisione” (doc. AI 84-1).
Infatti, la volontà di contestare la decisione del 13 marzo 2008, espressa ampiamente entro il termine di 30 giorni per contestare la decisione, è palese (“sono costretto a respingere il V/s progetto di assegnazione di rendita”). Per cui l’amministrazione non poteva limitarsi a ritenere tale scritto quale richiesta di revisione di una decisione, peraltro neppure cresciuta in giudicato, ed emanare una successiva decisione con la quale negava la presenza di un peggioramento dello stato di salute, ma avrebbe dovuto trasmettere lo scritto al TCA per competenza.
D’altra parte non va dimenticato che secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (cfr. anche art. 17 cpv. 1 LPGA e 87 OAI).
Per cui se, come ritenuto dall’UAI, lo scritto del 17 marzo 2008, da cui emerge chiaramente la volontà di contestare la decisione del 13 marzo 2008, non fosse un ricorso, questo Tribunale dovrebbe limitarsi a stabilire se tra la citata decisione e quella del 26 maggio 2008 c’è stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente.
In realtà dagli atti emerge chiaramente che la volontà del ricorrente era quella di contestare la decisione iniziale del 13 marzo 2008, ciò che impone un esame completo della fattispecie.
Visto l’esito del ricorso, e meglio, come si vedrà in seguito, ritenuto che la decisione del 13 marzo 2008 va tutelata e che successivamente, fino all’emanazione della decisione del 26 maggio 2008, non vi è stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, la questione circa la validità (formale) della seconda decisione non va esaminata oltre.
nel merito
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
5. In concreto l’insorgente sostiene in particolare di soffrire di una malattia degenerativa alla colonna dorsale estesasi alla zona lombare. La sindrome si sarebbe letteralmente aggravata dal 2004, con difficoltà nella deambulazione ed un’”attività lucrativa quasi nulla” (doc. I). Comparando una risonanza magnetica effettuata nel 2008 con quella effettuata nel 2002 emergerebbe un peggioramento evidente del suo stato di salute (in particolare della colonna vertebrale).
L’assicurato, nell’ambito dell’esame della richiesta della prestazione d’invalidità, è stato sottoposto ad una perizia bidisciplinare ad opera dei dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, i quali, il 24 agosto 2007, hanno affermato:
" (...)
RADIOLOGIA
Risonanza magnetica rachide cervicale del 12.11.1997
Degenerazione segmentale con restringimento del recesso laterale destro C6/C7, restringimento della porzione laterale del canale e del recesso laterale sinistro C6/C7 con lieve protrusione discale.
Risonanza magnetica colonna dorsale dell'11.9.2002
Nessun reperto patologico.
Risonanza magnetica della colonna cervicale dell'11.9.2002
Importante degenerazione segmentale C5/C6/C7 con stenosi foraminale C6 a destra e C7 bilaterale, reperto erniario medio-laterale sinistro C6/C7.
Colonna lombare del 14.10.2002
Nessun disturbo statico di rilievo sul piano frontale e sagittale, allineamento delle limitanti vertebrali posteriori conservato, assestamento dello spazio intersomatico lombo-sacrale. Apposizioni spondilotiche L3-S1.
Colonna lombare del 19.1.2006
Nessun disturbo della segmentazione, asse conservato sul piano frontale, piombo L3 all'altezza / accennato posteriore rispetto alla limitante ventrale di Si, rapporti con il centro di rotazione delle teste femorali non valutabile. Allineamento delle limitanti vertebrali posteriori conservato.
Assestamento dello spazio discale all'altezza del segmento lombo-sacrale, spondilartrosi lombosacrale bilaterale, eventualmente più accentuata a sinistra. Apposizioni spondilotiche marginali L3S1. Accentuazione della zona di sclerosi sotto-condrale all'altezza della sincondrosi sacro-iliaca di destra: referto leggermente progrediente rispetto agli esami antecedenti del 14.10.2002.
DIAGNOSI SOMATICHE
● sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di una degenerazione segmentale più marcata lombo-sacrale, così come di un'accentuata zona di sclerosi sotto-condrale della sincondrosi sacro-iliaca di destra
● sindrome vertebrale cervicale in presenza di un'importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7 con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori
● zona d'irritazione medio-toracale, circa Th5-Th7 senza alterazioni strutturali riscontrabili agli esami neuro-radiologici effettuati
● sospetto di potenziale pregressa frattura dell'osso navicolare al polso sinistro.
● stato dopo varie punzioni di una ciste epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapiaresistenti
● ipertensione arteriosa
● stato dopo labirintite.
DIAGNOSI PSICHIATRICHE
● sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità.
VALUTAZIONE E PROGNOSI
Aspetto somatico
il quadro radiologico convenzionale e neuro-radiologico del rachide cervicale puntualizza la presenza di importanti alterazioni degenerative segmentali C5/C6/C7 suscettibili di correlare con la sintomatologia algica riferita dal signor RI 1 all'altezza del collo, così come in parte con le cefalee, attribuite tuttavia dal medico curante in primo luogo a una disfunzione biliare.
Gli importanti restringimenti foraminali risultanti dalle alterazioni degenerative segmentali non presentano attualmente nessuna particolare espressione clinica in assenza di dolori specifici irradiati agli arti superiori (a suo tempo per contro descritti dal dr. __________ per esempio nel referto del 15.6.1998).
La prognosi a medio-lungo termine risulta essere verosimilmente caratterizzata da una lenta progressione delle alterazioni artrosiche, non tanto nei segmenti C5/C6/C7 (considerato lo stato avanzato) quanto piuttosto in quelli adiacenti. Non si esclude in particolare una potenziale riapparizione di disturbi neuropatici radicolari da compressione a livello dei foramen.
In accordo con il quadro clinico lo studio radiologico del rachide lombare mette in evidenza una degenerazione segmentale lombo-sacrale con componente faccettaria più marcata sul lato sinistro.
Inoltre accentuazione della zona di sclerosi sotto-condrale all'altezza della sincondrosi sacro-iliaca di destra, in progressione negli studi radiologici a nostra disposizione.
In funzione dell'ulteriore decorso della sintomatologia potrebbero rilevarsi opportuni degli approfondimenti diagnostici. Prognosi altrimenti non del tutto favorevole nel senso di una lenta progressione delle alterazioni degenerative esistenti nel contesto del normale processo evolutivo.
I disturbi segnalati dal signor RI 1 all'altezza del polso sinistro, diversi anni dopo una contusione locale, sono clinicamente suscettibili di correlare con un'eventuale pseudo-artrosi dell'osso scafoide. Tenuto conto dell'età del signor RI 1 e del tempo trascorso dall'evento infortunistico anamnestico ivi-connesso, anche in caso di conferma della sospetta pseudo-artrosi, entrerebbe in linea di conto unicamente una terapia conservativa.
Presenza di zone d'irritazione in sede medio-alto toracale, soggettivamente molto disturbanti e di entità importante, radiologicamente senza alterazioni strutturali riconoscibili all'esame di risonanza magnetica.
Aspetto psichiatrico
possibile andamento fluttuante del quadro psico-patologico con momenti di miglioramenti seguito da periodi di peggioramento, nel decorso tendenza alla cronicità accentuata dall'età dell'assicurato.
Mancata sottoposizione ad un regolare trattamento specialistico ed adeguato, non giustificabile.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro? Menomazioni dovute ai disturbi constatati?
Oltre ad una diminuita caricabilità somatica del rachide nel suo insieme così come del polso sx sotto sforzo e nell'esecuzione di movimenti ripetitivi, presso il Signor RI 1 il tono dell'umore e le alterazioni delle funzioni cognitive e volitive incidono sulla capacità lavorativa nel senso di una lentezza con maggiore esauribilità e tendenza a commettere degli errori.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale, come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I reperti ortopedici riscontrati esercitano un'influenza tuttalpiù marginale sull'ultima attività lavorativa svolta dal signor RI 1, di carattere prevalentemente amministrativo. Questo nel senso di un'eventuale limitazione del tempo di presenza sul posto di lavoro.
Dal punto di vista psichiatrico per contro lo stato depressivo, in particolare il tono dell'umore depresso e l'ansia libera, comportano una diminuzione delle capacità lavorative.
La presenza di gliosi aspecifica nella sostanza bianca, all'esame di RM cerebrale,in prima ipotesi di origine vascolare cronica o nell'ambito di normale invecchiamento cerebrale, non influenza la capacità lavorativa e, come pure attestato dal neurologo Dr. __________, non è in relazione ai disturbi lamentati dall'A.
L'attività attuale è ancora praticabile? Se si, in quale misura?
L'ultima attività lavorativa svolta di assicuratore risulta essere esigibile dal punto di vista ortopedico nell'ordine di grandezza del 75% e dal punto di vista psichiatrico nella misura del 60%.
Tenuto conto del fatto che entrambe le patologie prendono in considerazione la sintomatologia dolorosa con diminuzione del rendimento, complessivamente l'A. va considerato incapace al lavoro nella misura del 40% con capacità lavorativa residua del 60%.
Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Qual è stato da allora lo sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro?
L'incapacità lavorativa del 40% è presente a partire dal settembre 2006 in avanti.
In precedenza va considerata un'incapacità del 100% dal 1.9.2004 in avanti fino al 14.11.2005, quando è subentrato un miglioramento dal punto di vista psichiatrico come attestato dal Dr. __________.
A partire da questa data è presente un'incapacità del 25% fino ad aprile 2006,quando viene attestato un peggioramento. E' quindi a partire da questa data che vale l'incapacità lavorativa del 40%,cosi come discusso sopra.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione? È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Dal punto di vista ortopedico ritengo possa teoricamente entrare in linea di conto l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Bisogna tuttavia tener conto che l'ultima attività svolta, dal carattere amministrativo, risulta già essere idealmente adattata alle limitazioni presentate dal Signor RI 1.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? Se si, con quali ragionevoli provvedimenti?
Un adattamento ergonometrico del posto di lavoro è suscettibile di ripercuotersi favorevolmente sul grado di capacità lavorativa del Signor RI 1, rispettivamente sulla durata della sua presenza sul posto di lavoro.
Dal punto di vista psichiatrico non si ritiene per contro esservi delle possibilità concrete di miglioramento.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Con riferimento al quadro clinico ortopedico riscontrato risultano essere medicalmente esigibili altre mansioni dal carattere prevalentemente amministrativo, con un grado di capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 75%.
Con riferimento al quadro psichiatrico anche nello svolgimento di altre attività adeguate persiste per contro una incapacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 40%.
Complessivamente si ritiene quindi il Signor RI 1 abile al lavoro nella misura del 60% nello svolgimento di altre attività adeguate, medicalmente esigibili."
(Doc. AI 68-6+7+8+9)
Da parte sua il dr. med. __________ ha affermato:
" (...)
4. DIAGNOSI:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità (ICD 10- F 33.1).
5. VALUTAZIONE e PROGNOSI:
Siamo davanti ad un assicurato che presenta una sindrome depressiva da lieve a media gravità in fase stazionaria a partire dal 2006.
Tuttora è presente un'alterazione dell'umore, del livello di ansia libera, così come delle funzioni cognitive e volitive.
L'assicurato stesso ha riconosciuto un miglioramento clinico, anche se lieve, rispetto all'evoluzione globale del quadro clinico rispetto al 2003 e al 2004.
E possibile che l'andamento del quadro psicopatologico sia fluttuante con momenti di miglioramento seguiti da periodi di peggioramento. Nel momento in cui il collega Dr. __________ ha osservato l'assicurato, con ogni probabilità aveva presentato un lieve miglioramento.
L'andamento del quadro psicopatologico presenta una tendenza alla cronicità, accentuata dalla età dell'assicurato. Non è giustificabile che egli non si sottoponga ad un adeguato e regolare trattamento specialistico.
Le constatazioni oggettive concordano nella maggior parte con le lamentele soggettive dell'assicurato.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO:
1. Menomazioni (qualitativa e quantitativa) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale?
Il tono dell'umore, così come l'alterazione delle funzioni cognitive e volitive, incidono sulla capacità lavorativa dell'assicurato nel senso che lo rendono lento con una maggiore esauribilità e una tendenza a commettere errori.
1.2 a livello fisico?
Non sono state oggettivate durante la mia valutazione.
1.3 nell'ambito sociale?
Non sono evidenziabili.
2. Conseguenze dei disturbi sulla attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi constatati si ripercuotono come per ogni attività lavorativa medico teorico, in quanto lo stato depressivo, come detto sopra, soprattutto il tono dell'umore depresso e l'ansia libera comporta una diminuzione delle capacità lavorative come espresso al punto 1.1.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)?
Nella misura di 5 ore al giorno.
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5 Se sì, in che misura? da quando? e quale è stato lo sviluppo?
Nella misura del 40% dal 2006.
2.6 Da quando esiste una diminuzione della capacità lavorativa provata a livello medico di almeno il 20%?
Si potrebbe riconoscere una incapacità lavorativa del 100 % dal 2003 al mese di novembre del 2005. Dal mese di novembre del 2005 al mese di giugno del 2006 presenta una incapacità lavorativa nella misura del 30 %. Dal mese di luglio del 2006 a tuttora egli presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40 %.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Vedi punto 2.6
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì, in parte.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono una previsti?
No, in considerazione dell'età dell'assicurato.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale ?
No.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì, ma mantiene la stessa percentuale d'incapacità lavorativa, ossia nella misura del 40 %." (Doc. AI 68-14+15+16)
Il 5 settembre 2007, il medico SMR Dr. med. __________, ha posto la diagnosi principale di sindrome lombovertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di una degenerazione segmentale più marcata lombosacrale, così come di un’accentuata zona di sclerosi sottocondrale della sincondrosi sacro-iliaca destra, sindrome vertebrale cervicale in presenza di un’importante degenerazione pluri-segmentale C5-C6-C7 con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori, zona d’irritazione medio-toracale, circa D5-D7 senza alterazioni strutturali riscontrabili agli esami neuro-radiologici effettuati, di ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità e di ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sospetto di potenziale pregressa frattura dell’osso navicolare al polso sinistro, stato dopo varie punzioni di una ciste epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapia-resistenti, ipertensione arteriosa e stato dopo labirintite.
Il medico SMR ha posto quali limiti funzionali la diminuita caricabilità somatica del rachide nel suo insieme come del polso sinistro sotto sforzo e nell’esecuzione di movimenti ripetitivi. Dal punto di vista psichico, il tono dell’umore e le alterazioni delle funzioni cognitive e volitive incidono sulla capacità lavorativa nel senso di una lentezza con maggiore esauribilità e tendenza a commettere degli errori (doc. AI 70-2).
Il dr. med. __________ ha affermato:
" L’A è stato sottoposto a perizia mista psichiatrica (Dr __________) e reumatologica (Dr __________) in luglio 2007.
Dalle conclusioni di questa valutazione bidisciplinare risulta che l’A abbia presentato le seguenti capacità lavorative:
- IL del 100% dal 01.09.2004
- IL del 25% dal 14.11.2005
- IL del 40% da aprile 2006
- Con riferimento al quadro psichiatrico, persiste una CL del 60%, in attività adeguate, da settembre 2006
- Con riferimento al quadro ortopedico, sono medicalmente esigibili mansioni dal carattere prevalentemente amministrativo, da settembre 2006.
Complessivamente si ritiene quindi l’A abile al lavoro nella misura del 60% nello svolgimento di altre attività adeguate, medicalmente esigibili, da settembre 2006.” (doc. AI 70-2)
Con nota del 13 dicembre 2007 il dr. med. __________ ha indicato che l’inabilità lavorativa è da intendere “a partire da aprile 2006 e non da settembre” (doc. AI 70-2).
Sulla base di queste considerazioni e delle valutazioni della consulente in integrazione all’insorgente è stata assegnata una rendita intera dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2006 e un quarto di rendita dal 1° aprile 2006.
Il 23 gennaio 2008 il dr. med. __________, ha affermato:
" Trattasi di osservazioni al progetto di decisione
In data 19.01.2008 , l’A. inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAI del 13.12.2007 di assegnarli dal 01.09.2004 (ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute) sino al 28.02.2006 (per 3 mesi dal miglioramento), una rendita intera d'invalidità. In seguito, dal 01.04.2006 (risorgere dell'invalidità), viene riconosciuto il diritto al 1/4 di rendita Al (grado di IL del 40 %).
L'A comunica di non potere condividere né accettare le conclusioni dell'UAI
Come corredo alle sue affermazioni l'A allega una documentazione medica:
- RM colonna cervicale (11.09.2002)
- Succinto rapporto medico del Dr __________ al Dr __________
(06.02.2004)
- Certificato medico del Dr __________ (13.04.2006)
- Scritto amministrativo della __________ (10.01.2008)
- Certificato medico del Dr __________ (18.01.2008)
-----------------------------------------------------
VALUTAZIONE
II risultato della RM della colonna cervicale (11.09.2002), come anche il rapporto del Dr __________ (06.02.2004) sono già stati presi in considerazione all'occasione della perizia bidisciplinare (24.08.07). Non rappresentano dunque un elemento nuovo nel senso diagnostico o di peggioramento dello stato di salute.
II certificato del Dr __________ (13.04.2006) non fa che riprendere le già note diagnosi, senza fornirne nuove. Non viene descritto lo stato oggettivo dell'A con eventuali limiti funzionali di recente comparsa. Il MC parla di peggioramento significativo dello stato di salute fisico e mentale negli ultimi mesi ma non produce nessun dato oggettivo, clinico o paraclinico (accertamenti), per confermare il suo dire.
II certificato medico del Dr __________ (18.01.2008) attesta una IL del 100 % dal 21.12.2007, senza dato oggettivo clinico o strumentale né risultato di accertamenti specialistici recenti.
In conclusione, la documentazione medica prodotta in questa fase non porta nessun dato oggettivo tale da modificare il progetto di decisione di dicembre 2007."
(Doc. AI 78-1)
Il 17 marzo 2008 l’insorgente, con scritto all’UAI, ha contestato il “progetto d’assegnazione di rendita” ed ha allegato nuovi certificati medici, e meglio un esame RM della colonna cervicale del 25 gennaio 2008, una consultazione dell’11 febbraio 2008 presso la __________ di __________ e un’esofagoscopia del 22 gennaio 2008 del dr. med. __________.
Il 14 marzo 2008 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha affermato che l’insorgente “negli ultimi mesi ha avvertito un notevole peggioramento del suo stato generale di salute. In particolare soffre di patologie degenerative della colonna cervicale – ai livelli C5-C6, C6-C7 di gastrite, il tutto aggravato da uno stato ansio-depressivo. Di conseguenza il Signor RI 1 ha dovuto ridurre ulteriormente la sua attività lavorativa (…)” (doc. AI 82-3).
Il 15 febbraio 2008 il PD Dr. med. __________, “__________”, ha affermato:
" Diagnose:
Zervikothorakales spondylogenes Schmerzsyndrom bei
Unkoforaminaler Degeneration mit Osteochondrose C5/C6 und C6/C7 betont.
Anamnese:
Herr RI 1 zeigt seit mehreren Jahren Schmerzen im zervikothorakalen Bereich. Diese Beschwerden haben über die Jahre zugenommen. Anscheinend ist er aus diesem Grund auch arbeitsun-fähig geschrieben worden. Im Weiteren berichtet er über eine psychische Beanspruchung. Was die somatischen Beschwerden negativ beeinflusst hat. Herr RI 1 beklagt sich vorwiegend über tief zervikale Schmerzen als auch Schmerzen im oberen thorakalen Bereich, weiche traversieren und mit Brustschmerzen links sich bemerkbar machen. Auch Erschütterung beim Autofahren verursachen diese Symptome.
Zum Teil bestehen Ausstrahlungen in beide Oberarme. Trizepsbe-reich bis auf Höhe des Ellenbogens und Unterarme bds. Die Symptome sind kontinuierlich und werden durch eine körperliche Belastung verstärkt. Parästhesien oder eine Schwächegefühl in den Fingern sind nie aufgetreten.
Vor Kurzem wurde keine physikalische Therapie mehr durchgeführt. Im Weiteren berichtet Herr RI 1 über Magenprobleme, so dass er keine Entzündungshemmer mehr einnimmt.
Untersuchungsbefund:
Psychisch leicht angeschlagener Patient. Zervikale Dornfortsätze Indolent. Paravertebrale zervikale Muskulatur verspannt. Schmerzlokalisation intrascapullär ungefähr auf Höhe der oberen Thorakahlen Wirbelsäule. Kinnsternumabstand 2/18cm. Die forcierte Extension ist schmerzhaft. Rotation und Extension provoziert Schmerzen intrascapullär bds. Eine Zervikobrachialgie kann ich dabei nicht auslösen. Die Rotation bds. 1/3 eingeschränkt.
Achsenstosschmerz positiv. Kein Erschütterungsschmerz im oberen BWSoder unteren BWS-Bereich.
Obere Ektremitäten: Reflexbild symmetrisch. Keine Hypästhesie oder Hypalgesie feststellbar. Rohe Kraft ebenfalls symmetrisch. Keine tropischen Störungen.
Untere Extremitäten: mit normalem Reflexbild. Keine Spastizität.
Zusatzuntersuchung:
MRI der HWS vom 25.01.08: Darstellen einer multisegmental degenerativ veränderten Halswirbelsäule als auch oberen Brustwirbelsäule. Am stärksten betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7, wo eine Osteochondrose feststellbar ist mit Unkovertebralarthrose vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7 bds. Der Subarachnoidalraum ist auf dieser Höhe eingeengt. Eine weiche Diskushernie ist nicht feststellbar. Im oberen thorakalen Bereich ist keine eindeutige Pathologie feststellbar.
Beurteilung und Procedere:
Herr RI 1 leidet unter einem chronischen zervikothorakalen belastungsabhängigen spondylogenem Schmerzsyndrom. Im heuti-gen detaillierten neurologischen Untersuch habe ich keine Anhaltspunkte für eine Monoradikulopathie der oberen Extremitä-ten obwohl das MRI relativ eindrückliche neuroforaminale Stenosen C5/C6 und C6/C7 bds. aufweist. Da in letzter Zeit keine spezifische physikalische Therapie mit Muskelaufbau und Lockerungsmass-nahmen durchgeführt wurde, verschreibe ich Herrn RI 1 eine spezifische physikalische Therapie. Sollte diese mittelfristig keine Linderung der Symptome erzielen wäre als nächster Schritt Fazetteninfiltrationen C5/C6 und C6/C7 zu organisieren.
Diese könnten wir bei Bedarf selbstverständlich bei uns durchführen. Ein Telefon Ihrer Sekretärin genügt, so dass wir diese organisieren." (Doc. AI 82-4+6)
Dalla RM del 25 gennaio 2008 del dr. med. __________ emerge:
" REFERTO
Marcata disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 con una iniziale anterolistesi di C4 su C5.
A livello C3-C4 presenza di una ernia di piccole dimensioni in sede centrale nonché un arricchimento attorno l'articolazione interopofisaria dal lato sinistro (i 10, 12 se 9) senza modificazione della struttura ossea compatibile con una capsuliti che influisce indirettamente sull'ampiezza del neuroforame del C4 sinistro.
A livello C4-C5 focalità erniaria dal lato destro con substenosi del neuroforame ad es. i 10 se 8. In sede centrale apposizione ossea o sporgenza del disco ma non stenosi del canale. Forame dal lato sinistro aperto con minima uncartrosi.
A livello C5-C6 di nuovo dal lato destro stenosi del neuroforame da uncartrosi più che da ernia (i 15, 17 se 8), dal lato sinistro substenosi da combinazione uncartrosi e focalità erniaria.
A livello C6-C7 ernia con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando già il midollo spinale (i 4 se 7). Substenosi foraminale ma non focalità erniaria intraforaminale.
ll midollo spinale è normalmente rappresentato. Non stenosi vera e propria del canale spinale. La struttura ossea oltre all'osteocondrosi tra C5-C6 è normale.
Valutazione del midollo spinale dorsale dimostra un aspetto perfettamente normale del midollo spinale. Vi è soltanto una discreta protrusione a livello TH11-TH12 senza toccare il midollo quindi senza significato. Passaggio cranio-cervicale regolare.
CONCLUSIONI
● Già prominente disc- ed uncartrosi tra C4 e C7. Dal lato sinistro infiammazione attiva a carico della capsula e la sinovia dell'articolazione C3-C4 senza erosioni ossee. La capsuliti influisce la porzione posteriore/postero-laterale del neuroforame. Inoltre antero-mediale vi è una piccola focalità sporgente del disco (i 3 se 8) e quindi una irritazione della radice di C4 sinistra è da aspettare.
● Dal lato destro stenosi del neuroforame di C6 destro ma in gran parte, dovuta a formazioni osteofilosiche protrudenti e meno ad erniazioni discali.
● Substenosi dei neuroforami di C5 destro e C6 sinistro in seguito di combinazione di fattori ernia ed uncartrosi."
(Doc. AI 82-7+8)
Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia, il 29 gennaio 2008, ha affermato:
" (...)
Esofago Piccola isola di mucosa gastrica ectopica nell'esofago prossimale di 10 mm di diametro. Altrimenti intatti i restanti segmenti esofagei. Linea Z a 40 cm dagli incisivi, lato diaframmatico allo stesso livello.
Stomaco Succo gastrico tinto di bile senza sangue. Normale distensione delle pareti gastriche all'insufflazione d'aria. Rilievo mucoso conservato. Nell'antro gastrico si evidenziano alcune piccole erosioni ricoperte da ematina. Intatti i restanti segmenti dell'antro. In inversione angolo gastrico e fondo senza particolarità. Piloro pervio e non deformato.
Duodeno Bulbo d'aspetto normale senza lesioni della mucosa. Nel bulbo duodenale si identificano alcune piccole erosioni diffuse. Parte Il del duodeno senza particolarità.
Foto Sì.
Biopsie Biopsie di mucosa di piccole erosioni dell'antro gastrico.
CLO-Test Vedi istologia.
Valutazione 1. Piccola isola di mucosa gastrica ectopica a livello
dello sfintere esofageo superiore reperto che non riveste significato patologico.
2. Lieve gastrite antrale erosiva.
3. Bulbite erosiva." (Doc. AI 82-9)
Il 29 gennaio 2008 la dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ di __________ ha affermato:
" Diagnosi
dolori epigrastrici su/con
probabile gastroenterite
- piccola isola di mucosa gastrica ectopioca a livello dello sfinetere
esogageo
- lieve gastrite antrale erosiva
- bulbite erosiva
- biopsia HP neg. (22.01.08).
ITA trattata
8.d emiotomia Ing. ds
Ciste epatica di 5,08 cm
nefrolitisi bilaterale senza stasi (piccoli calcolini)
ernia discale e uncartrosi con substenosi neuroforami C5 ds e C6 sin.
Affezione attuale
Si tratta di un paziente, 60enne che accusa da 4 giorni dolori addominali in prevalenza epigastrici ma anche diffusi accompagnati da nausea e vomito.
Non febbrile. Il paziente è stato appena sottoposto ad una gastroscopia. Il 22.1.08 per epigastralgie recidivanti da anni (anamnesi a Lei ben nota).
Status locale
Addome globoso, non dolore alla palpazione superficiale, non dolori al picchiettare, dolori palpazione profonda al emiaddome sin., nessuna défense, nessun dolore al rilascio. Rumori intestinali piuttosto vivaci, minimamente metallici.
RX-addome a vuoto: non livelli idroaerei, quadro di gastroenterite, coprostasi.
Sono addome: nota ciste epatica, microlitiasi renale bilaterale senza stasi.
Labor: allegato." (Doc. AI 83-7)
Il 4 aprile 2008 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “dall’attuale documentazione non risulta una modifica sostanziale della problematica a livello cervico-toracale. L’attuale RM cervicale evidenzia una situazione nota, tuttora assente una problematica radicolare deficitaria. In conclusione stato di salute invariato, non entrata in merito circa peggioramento.” (doc. AI 85-2).
Da parte sua l’insorgente, in sede di ricorso, ritiene un netto peggioramento rispetto alla RM del 2002 e il fatto che il problema dorsale si è esteso alla zona lombare ed ha allegato, tra l’altro, un referto della Clinica __________ di __________ del 20 gennaio 2006 (doc. AI 88-3), la RM della colonna cervicale del 12 settembre 2002 (doc. AI 88-2), la RM della colonna cervicale del 25 gennaio 2008 (doc. AI 88-5), un attestato del __________ di __________ circa la presenza di “una mucosa gastrica di tipo giunzionale antro-corpale con focale e fino a lieve infiammazione cronica come pure con minuscole cisti di corpi ghiandolari; assenza di Helicobacter (biopsie, antro gastrico).” (doc. AI 88-7) e l’attestato del 29 gennaio 2008 della dr.ssa __________ (doc. AI 88-8).
Il 29 aprile 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “la documentazione fornita in questa fase non contiene elementi nuovi tali da cambiare sostanzialmente quanto già da noi conosciuto e definito (vedi Annotazioni SMR del 04.04.2008). Non è dunque tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori.” (doc. 89-1).
Va ancora evidenziato che in sede di ricorso, l’insorgente ha, tra l’altro, allegato un certificato medico del dr. med. __________, medicina interna, __________, del 13 aprile 2006, il quale ha affermato che “con il presente certifico che il summenzionato paziente è affetto da una sindrome cervicale con importante rachialgia nell’ambito di gravi alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e bilateralmente. Inoltre soffre di uno stato ansioso depressivo. Negli ultimi mesi il suo stato di salute fisico e mentale è peggiorato significativamente non permettendogli più di svolgere un’attività lucrativa” (doc. AI 91-22), un certificato del dr. med. __________ della Clinica __________ di __________ del 20 gennaio 2006, in cui viene evidenziata la presenza di “cinque metameri a configurazione lombare, normorappresentati per forma e altezza. Corretto allineamento dei muri posteriori. Riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 con sclerosi subcondrale associata quali segni indiretti per discopatia. Artrosi interapotisaria posteriore L4-L5 ma soprattutto L5-S1. Non si oggettivano disturbi della statica nelle incidenze a disposizione. Assenza di visibili lesioni ossee focali a carattere sospetto.” (doc. AI 91-24), una valutazione medica del “__________” del 27 settembre 2004 (doc. AI 91-25), un certificato del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia del 6 febbraio 2004 tramite il quale lo specialista ha affermato che “la RM evidenzia in effetti gravi alterazioni degenerative a livello C6/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli bilateralmente.”
Il 3 luglio 2008 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" Discussione:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute dell'A., per il quale ha beneficiato di una totale rendita AI dal 09.2003 al 08.2005 era imputabile principalmente a problematica psichiatrica, in minor misura a problematica reumatologica. In seguito è stato ritenuto, in attività adeguate rispettose di limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, abile nella misura del 70% rispettivamente al 50% nella sua abituale attività di assicuratore.
Al confronto dei redditi si è ottenuto un grado di invalidità nullo.
In conclusione il grado di invalidità al 100% è stato considerato come tale e valido dal 01.09.2004 al 30.11.2005.
La successiva opposizione (20.04.2004) con allegate varie certificazioni mediche relative al peggioramento dello stato di salute dell'A. (Dr. __________ 13.04.2006 e Rx rachide lombosacrale 19.01.2006) non apportanti elementi oggettivi nuovi tali da modificare la presa di posizione UAI, non veniva accolta.
Ricorso 01.2007: la documentazione medica presentata non evidenziava una modifica sostanziale dello stato di salute dell'A. rispetto ai rapporti sui quali si basava la precedente valutazione UAI. Mancando però un'attenta valutazione funzionale della situazione cervicale l'SMR (23.01.2007) richiedeva una valutazione peritale reumatologica per determinare i limiti funzionali esatti e la rispettiva esigibilità. Di conseguenza è stato chiesto al TCA di retrocedere gli atti all'UAI per espletare tale accertamento medico.
Visto poi che la precedente valutazione psichiatrica (Dr. __________) era ormai datata I'SMR (14.02.2007) richiedeva una visita mista psichiatrica/reumatologica-ortopedica allo scopo di raggiungere una valutazione conclusiva e attuale del caso, perizia disciplinare che è stata effettuata in agosto 2007 c/o il SAM della Clinica di __________.
Le conclusioni peritali rilevavano le seguenti IL:
100% dal 01.09.2004
25% dal 14.11.2005
40% dal 04.2006
Con riferimento al quadro psichiatrico persisteva una CL del 60% in attività adeguate dal 09.2006, rispettivamente erano medicalmente esigibili mansioni dal carattere prevalentemente amministrativo dal punto di vista ortopedico dal 09.2006.
Complessivamente l'A. risultava abile al lavoro nella misura del 60% in attività adeguate dal 09.2006.
Per il risorgere dell'invalidità all'A. è stata attribuita una rendita UAI col grado del 40% con decisione del 12.2007.
Per osservazioni a tale progetto, l'A. ha presentato una certificazione medica da parte del Dr. __________ (18.01.2008) e della __________ (10.01.2008), ma la documentazione medica prodotta non ha apportato alcun elemento oggettivo tale da modificare il progetto di decisione UAI del 12.2007 (vedi annotazione medica SMR del 23.01.2008).
In data 14.03.2008 il Dr. __________ scrive di un notevole peggioramento dello stato di salute generale dell'A., inerente sempre alla patologia degenerativa della colonna cervicale, ad una gastrite e allo stato ansioso-depressivo, rilevando una riduzione della attività lavorativa dell'A. e richiedendo una revisione del progetto di decisione UAI del 12.2007.
In allegato apporta un rapporto della __________ (15.02.2008) e una RM colonna cervicale (25.01.2008), nonché una EGDA (22.01.2008: quest'ultima evidenziava solo una lieve gastrite antrale erosiva e una bulbite erosiva che non giustificano una IL continuativa).
Nel rapporto della __________ (15.02.2008) si denota una discrepanza obiettiva tra la clinica (mancano i disturbi atrofici, esiste un mantenimento della forza bruta, ...) e la risposta radiologica (laddove non esiste una monoradicolopatia all'estremità superiore nonostante una stenosi cervicale C6-C7 bilateralmente): inoltre l'A. non stava eseguendo alcuna fisioterapia, rispettivamente rinforzo muscolare, cosa che è stata prescritta dai sanitari della __________ con successiva probabile infiltrazione a dipendenza dell'evoluzione.
Lo stato invariato non giustificava l'entrata in merito circa il peggioramento (SMR 04.04.2008). Le ulteriori osservazioni al progetto di decisione di non aumento della rendita (07.04.2008) non modificavano la presa di posizione precedente (SMR 29.04.2008).
Procedere:
In conclusione, in risposta alla proposta del 02.07.2008:
come già confermato dalle precedenti osservazioni mediche SMR (vedi sopra), alla luce di non prodotta nuova certificazione medica comprovante un peggioramento dello stato di salute dell'A. in questione, la richiesta di diversa valutazione per eventuale aumento della IL, anche dopo l'aprile 2006 da parte dell'A. in tema di ricorso non appare giustificata." (Doc. IV/bis)
Il 10 luglio 2008 l’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 25 febbraio 1992 dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B1), la valutazione del 19 dicembre 2004 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. B2), un certificato di malattia del 2003/2004 del dr. med. __________ (doc. B3), un referto medico del 3 agosto 1995 del dr. med. __________, FMH medicina interna, specialista in reumatologia, un attestato medico del 15 giugno 1998 del dr. med. __________, specialista in neurologia FMH (doc. B5), un certificato medico del 6 febbraio 2004 del dr. med. __________ (doc. B6) e del 16 gennaio 2004 (doc. B7), due RM del rachide cervicale e dorsale del 12 novembre 1997 della Clinica __________ (doc. B8), un referto medico del 14 gennaio 2002 relativo ad un ricovero presso il pronto soccorso (doc. B9).
6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
7. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione non ha motivo per mettere in dubbio la perizia bidisciplinare del 24 agosto 2007.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, sulla base di un approfondito esame del ricorrente sia dal punto di vista reumatologico (dr. med. __________) che dal punto di vista psichiatrico (dr. med. __________), hanno accertato che l’assicurato è incapace al lavoro in qualsiasi attività al 40% a partire dal mese di aprile 2006.
Gli specialisti, dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, aver riportato le dichiarazioni del paziente per quanto concerne gli aspetti somatici e psichici, aver descritto nei minimi particolari lo stato clinico, e, nella perizia psichiatrica, l’anamnesi del ricorrente, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di una degenerazione segmentale più marcata lombo-sacrale, così come di un’accentuata zona di sclerosi sotto-condrale della sincondrosi sacrio-iliaca di destra, sindrome vertebrale cervicale in presenza di un’importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7 con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori, zona d’irritazione medio-toracale, circa Th5-Th7 senza alterazioni strutturali riscontrabili agli esami neuro-radiologici effettuati, sospetto di potenziale pregressa frattura dell’osso navicolare al polso sinistro, stato dopo varie punzioni di una ciste epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapia-resistenti, ipertensione arteriosa, stato dopo labirintite e sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità (doc. AI 68-7; ICD 10-F 33.1).
I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente senza incorrere in contraddizione. Al referto peritale del 24 agosto 2007 deve pertanto essere data piena forza probatoria.
8. Per quanto concerne la patologia psichica, l’insorgente in sede di ricorso non apporta nuova documentazione specialistica atta ad inficiare le conclusioni del perito dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, né a comprovare un peggioramento dello stato di salute. La valutazione della dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 19 dicembre 2004, la quale ha attestato un’inabilità lavorativa completa per una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33.2), attuale episodio grave, senza sintomi psicotici, nonché ICD 10 Z 63.7 (doc. B2), è antecedente alla valutazione peritale ed è stata presa in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 68-2: “Il 19.12.12004 valutazione peritale dr.ssa __________”). Questa documentazione non apporta alcun elemento di novità rispetto alla valutazione peritale e concerne un periodo nel corso del quale l’interessato ha ottenuto la rendita d’invalidità intera (il ricorrente è infatti stato ritenuto invalido al 100% dal mese di settembre 2003 al 13 novembre 2005). Del resto la specialista aveva già allora evidenziato come, dal punto di vista psichiatrico, “una ripresa lavorativa al 50% non è di per se da escludere, qualora egli potrà usufruire di una adeguato trattamento psicoterapico, ma non prima di 2-3 mesi” (doc. B2). Per cui la valutazione del dr. med. __________ di ritenere l’insorgente abile al lavoro al 60% dall’aprile 2006 deve essere confermata.
9. Circa la patologia reumatologica, l’insorgente evidenzia un netto peggioramento confrontando le risultanze della RM della colonna cervicale effettuata il 12 settembre 2002 (doc. A 12) e quella del 25 gennaio 2008, sempre effettuata dal dr. med. __________ (doc. A6), dovuta alla presenza, in quest’ultima occasione, di ernie o protrusioni discali, e rileva di essere affetto da una patologia degenerativa, che peggiora con il trascorrere del tempo.
Quest’ultima circostanza non è messa in discussione dai periti, i quali rilevano anch’essi come vi sia una “prognosi altrimenti non del tutto favorevole nel senso di una lenta progressione delle alterazioni degenerative esistenti nel contesto del normale processo evolutivo.” (doc. AI 68-7).
Ciò tuttavia non è ancora sufficiente per ritenere che nel caso di specie vi sia effettivamente stato un peggioramento dello stato di salute che abbia avuto un’influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, essendo necessaria la presenza di attestati medici che certifichino, in maniera inequivocabile, l’avvenuta degenerazione, che tra l’altro deve piuttosto essere avvenuta successivamente alla perizia del 24 agosto 2007 e non tanto rispetto alla RM del 2002.
Il certificato medico del 18 gennaio 2008 redatto dal dr. med. __________, FMH in medicina generale, curante dell’insorgente (cfr. per quanto concerne il valore probatorio degli attestati dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. anche DTF 125 V 353), in questo contesto non è sufficiente per comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute, essendosi limitato ad attestare un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 dicembre 2007, senza tuttavia alcun dato oggettivo clinico o strumentale, né alcun risultato di accertamenti specialistici recenti (doc. AI 77-3). Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne il certificato del 14 marzo 2008, dove il curante si è limitato a riportare che il suo paziente “ha avvertito” un notevole peggioramento dello stato di salute senza tuttavia oggettivare quanto asserito. Il medico ha infatti evidenziato come l’interessato soffre di patologie della colonna cervicale C5-C6, C6-C7, di gastrite e di uno stato ansioso-depressivo, malattie già diagnosticate in passato e prese in considerazione sia dai periti che dai medici SMR.
Va a questo proposito evidenziato come già il 13 aprile 2006 il dr. med. __________, FMH medicina interna, __________, affermava che il paziente soffriva di una “sindrome cervicale con importante brachialgia nell’ambito di gravi alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e bilateralmente.” e “di uno stato ansioso depressivo” (doc. A8).
Anche l’ulteriore documentazione medica, prodotta sia in sede di osservazioni al progetto di decisione che nelle more processuali ed antecedente alla perizia del 24 agosto 2007 non è d’aiuto al ricorrente, giacché i periti ed i medici SMR ne hanno già tenuto conto per la loro valutazione. Ciò vale in particolare per l’attestato del 20 gennaio 2006 dei dr. med. __________ e dr. med. __________ (doc. A9: “Cinque metameri a configurazione lombare, normorappresentati per forma e altezza. Corretto allineamento dei muri posteriori. Riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 con sclerosi subcondrale associata quali segni indiretti per discopatia. Artrosi interapotisaria posteriore L4-L5 ma soprattutto L5-S1.”, cfr. doc. AI 68-3), la valutazione medica del 27 settembre 2004 del dr. med. __________ del “__________” (doc. A 10, da cui emerge, a proposito della RMI della colonna cervicale del settembre 2002 che c’è un’importante “discartrosi e uncartrosi C5-C7 con stenosi foraminale di C6 a destra e C7 bilateralmente. C’è un’ernia proveniente dal disco C6-C7 dal lato sinistro. Vi sono delle formazioni osteofitosiche prominenti anteriormente associate a sporgenze discali.”, cfr. doc. AI 68-2), il certificato del 6 febbraio 2004 del dr. med. __________ (doc. A 11: “La RM evidenzia gravi alterazioni degenerative a livello C5/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e bilateralmente.”, cf. doc. AI 68-2), la RM della colonna cervicale del 2002 di cui si dirà in seguito (doc. A 12, cfr. doc. AI 68-6), gli attestati di incapacità lavorativa del dr. med. __________ (doc. B3), il referto del 3 agosto 1995 del dr. med. __________ (doc. B4, cfr. doc. AI 68-1), il certificato del 15 giugno 1998 del dr. med. __________, specialista in neurologia FMH (doc. B5, cfr. doc. AI 68-2) e il certificato del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia del 16 gennaio 2004 (doc. B7, cfr. doc. AI 68-2).
Per quanto concerne il certificato del 22 gennaio 2008 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e gastroenterologia (doc. AI 82-9), va evidenziato come lo specialista si è limitato a porre la diagnosi ed a descrivere le problematiche di cui soffre l’insorgente senza tuttavia evidenziare la presenza di un’incapacità lavorativa (cfr. anche la valutazione del dr. med. __________, medico SMR, il quale ha affermato che la “evidenziava solo una lieve gastrite antrale erosiva e una bulbite erosiva che non giustificano una IL continuativa”, doc. IV/Bis). Lo stesso vale per il certificato del 29 gennaio 2008 della Dr.ssa med. __________.
Anche il certificato del 14 gennaio 2002 del __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B9, doc. AI 43-14), del 12 novembre 1997 del dr. med. __________ (doc. B8, cfr. doc. AI 43-17) e l’attestato dell’Ospedale di __________ del 25 febbraio 1992 (doc. B1), non apportano nulla di nuovo limitandosi a riprendere le patologie già prese in considerazione dai periti ed essendo, perlomeno per quanto concerne i primi due certificati, documentazione già agli atti e valutata dai medici SMR (cfr. doc. VIII, doc. AI 43-14, doc. AI 43-17).
Resta da esaminare se la RM della colonna cervicale del 25 gennaio 2008 (doc. A6) e il certificato del 15 febbraio 2008 del dr. med. __________ “__________” della Clinica __________ di __________ si scostano dalle valutazioni dei periti incaricati dall’UAI.
Dalla RM della colonna cervicale del 12 settembre 2002, emerge la presenza di una “discopatia degenerativa ai livelli C5-C6 e C6-C7 e più limitata a livello C4-C5 dal lato destro. Si documentano soprattutto uncartrosi a livello C4-C5 con restringimento del neuroforame destro di C5 e a livello C5-C6 bilateralmente ma con più ripercussione sul neuroforame di C6 destra (i 12, 13, 17 e 18 se 205). A livello C6-C7 notasi le stesse alterazioni con uncartrosi a carico dei neuroforami ma si aggiunge dal lato sinistro una focalità erniaria significativa che indenta il midollo spinale e l’origine di C7 sinistra (i 29 e 31 se 205 e i 17 se 204) veda pure l’enhancement attorno al disco (i 7 e 9 se 206 e i 7 se 203). Passaggio cranio-cervicale nella norma. Da rimarcare le sporgenze discali anteriormente con indentazione dello spazio retro-esofageo, veda ad esempio il disco di C6-C7 e C4-C5 sulla se 206. Queste sporgenze sono incapsulate da formazioni osteofitosiche che possono provocare turbe di deglutizione.” Il dr. med. __________ ha concluso che c’è un’”importante disc ed uncartrosi soprattutto tra C5 e C7 con stenosi foraminale di C6 destra e C7 bilateralmente. Si aggiunge una focalità di ernia proveniente dal disco C6-C7 dal lato sinistro. Notasi anche delle formazioni osteofitosiche prominenti anteriormente associate a sporgenze discali.” (doc. A 12).
Il 25 gennaio 2008 è stata eseguita una nuova RM della colonna cervicale, da cui emerge la presenza di una “marcata disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 con una iniziale anterolistesi di C4 su C5. A livello C3-C4 presenza di una ernia di piccole dimensioni in sede centrale nonché un arricchimento attorno l’articolazione inteapofisaria dal lato sinistro (i 10, 12 se 9) senza modificazione della struttura ossea compatibile con una capsuliti che influisce indirettamente sull’ampiezza del neuroforame di C4 sinistro. A livello C4-C5 focalità erniaria dal lato destro con substenosi del neuroforame ad es. i 10 se 8. In sede centrale apposizione ossea o sporgenza del disco ma non stenosi del canale. Forame dal lato sinistro aperto con minima uncartrosi. A livello C5-C6 di nuovo dal lato destro stenosi del neuroforame da uncartrosi più che da ernia (i 15, 17 se 8), dal lato sinistro substenosi da combinazione uncartrosi e focalità erniaria. A livello C6-C7 ernia con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando già il midollo spinale (i 4 se 7). Substenosi foraminale ma non focalità erniaria intraforaminale. Il midollo spinale è normalmente rappresentato. Non stenosi vera e propria del canale spinale. La struttura ossea oltre all’osteocondrosi tra C5-C6 è normale. Valutazione del midollo spinale dorsale dimostra un aspetto perfettamente normale del midollo spinale. Vi è soltanto una discreta protrusione a livello TH11-TH12 senza toccare il midollo quindi senza significato. Passaggio cranio-cervicale regolare.” (doc. A6). Il dr. med __________ ha concluso: “Già prominente disc- ed uncartrosi tra C4 e C7. Dal lato sinistro infiammazione attiva a carico della capsula e la sinovia dell’articolazione C3-C4 senza erosioni ossee. La capsuliti influisce la porzione posteriore/postero-laterale del neuroforame. Inoltre antero-mediale vi è una piccola focalità sporgente del disco (i 3 se 8) e quindi una irritazione della radice di C4 sinistra è da aspettare. Dal lato destro stenosi del neuroforame di C6 destro ma in gran parte dovuta a formazioni osteofitosiche protrudenti e meno ad erniazioni discali. Substenosi dei neuroforami di C5 destro e C6 sinistro in seguito di combinazione di fattori ernia ed uncartrosi.” (doc. A6).
A proposito della RM del 25 gennaio 2008, il dr. med. __________ della __________ di __________ ha evidenziato che “am stärksten betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7, wo eine Osteochondrose festellbar ist mit Unkovertebralarthrose vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7 bds.“, si tratta cioè di patologie già evidenziate dai medici che hanno vistato il paziente e che sono state prese in considerazione nella perizia del 24 agosto 2007 (“sindrome vertebrale cervicale in presenza di un’importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7 con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori”, doc. AI 68-7).
Inoltre lo specialista ha affermato che “Eine weiche Diskushernie ist nicht feststellbar”.
Va evidenziato come entrambe le RM della colonna cervicale evidenziano la presenza di una prominente disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 (doc. A12 RM del 2002: “Si documentano soprattutto uncartrosi a livello C4-C5 con restringimento del neuroforame di C5 e a livello C5-C6 bilateralmente con restringimento del neuroforame di C6 destra”, “importante disc ed uncartrosi soprattutto tra C5 e C7” e RM del 2008: doc. A6 “già prominente dic- ed uncartrosi tra C4 e C7” e conferma da parte del dr. med. __________: “am stärksten betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7”), di un’ernia a livello C6-C7 (doc. A12, RM 2002: “si aggiunge una focalità di ernia proveniente dal disco C6-C7 dal lato sinistro” e doc. A 6, RM 2008: “A livello C6-C7 ernia con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando già il midollo spinale”) e presa in considerazione dai periti (doc. AI 68-6: “reperto erniario medio-laterale sinistro C6/C7”), di una stenosi foraminale di C6 destra (doc. A 12, RM del 2002: “stenosi foraminale di C6 destra e C7 bilateralmente” e doc. A6, RM 2008: “dal lato destro stenosi del neuroforame di C6 destro ma in gran parte dovuta a formazioni osteofitosiche protrudenti e meno ad erniazioni discali”). Inoltre già il 15 giugno 1998 il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, aveva affermato: “ho l’impressione che il problema si situi a livello C5-6, dove vi è una netta stenosi foraminale ds forse associata a leggera protrusione discale, in C6-7 il prolasso discale è più pronunciato dal lato sinistro” (doc. AI 43-15).
Certo, mentre dalla risonanza magnetica del 2002 a livello C6/C7 era stata diagnosticata la presenza di una “focalità di ernia proveniente dal disco C6-C7 dal lato sinistro” (doc. A 12, sottolineatura del redattore), dalla RM del 25 gennaio 2008 emerge un'“ernia con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando già il midollo spinale (i 4 se 7).” (doc. A 6, sottolineatura del redattore). Tuttavia, già nella valutazione medica del 27 settembre 2004 del dr. med. __________, presa in considerazione dai periti, con riferimento alla MRI della colonna cervicale dell’11 settembre 2002 viene indicato che “c’è un’ernia proveniente dal disco C6-C7” (doc. A10), e lo stesso medico, riferendosi ad un certificato del 12 settembre 2003 del curante, dr. med. __________, ha evidenziato che “c’è una stenosi foraminale C6 a destra e C7 bilaterale con ernia discale C6-C7.” (doc. A10, pag. 1).
Del resto, già il 6 febbraio 2004 il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia ha affermato che la citata RM “evidenzia in effetti gravi alterazioni degenerative a livello C5/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e bilateralmente.” ed ha aggiunto che “un intervento di fissazione intersomatica di questi 2 livelli entrerebbe in considerazione qualora il paziente fosse molto sofferente e desiderasse un procedere chirurgico.” Il 15 febbraio 2008, il Dr. med. __________, anch’egli neurochirurgo, sulla base della nuova RM del 28 gennaio 2008 ha proposto “solo” “eine spezifische physikalische Therapie.” Oppure, se non fosse sufficiente “wäre als nächster Schritt Fazetteninfiltrationen C5/C6 und C6/C7 zu organisieren“ (doc. A5) ossia una misura apparentemente meno incisiva di quella proposta a suo tempo dal dr. med. __________. Ciò a comprova della relativa stabilità dello stato di salute del ricorrente.
Per quanto concerne la presenza di un’ernia di piccole dimensioni in sede centrale nonché un arricchimento attorno all’articolazione inteapofisaria dal lato sinistro a livello C3-C4, va evidenziato come essa non è stata ritenuta così grave dal dr. med. __________, poiché ha posto l’accento sulle alterazioni degenerative C5/C6 e C6/C7 („am stärksten betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7, wo eine Osteochondrose festellbar ist mit Unkovertebralarthrose vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7 bds.“), patologie già evidenziate e che, secondo i periti, dal lato ortopedico, hanno causato un’incapacità lavorativa del 25% (cfr. doc. AI 68-8: “L’ultima attività lavorativa svolta di assicuratore risulta esigibile dal punto di vista ortopedico nell’ordine di grandezza del 75% […]”).
Il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come “nel rapporto della __________ (15.02.2008) si denota una discrepanza obiettiva tra la clinica (mancano i disturbi atrofici, esiste un mantenimento della forza bruta,….) e la risposta radiologica (laddove non esiste una monoradicolopatia all’estremità superiore nonostante una stenosi cervicale C6-C7 bilateralmente): inoltre l’A. non stava eseguendo alcuna fisioterapia, rispettivamente rinforzo muscolare, cosa che è stata prescritta dai sanitari della __________ con successiva probabile infiltrazione a dipendenza dell’evoluzione.” ed ha concluso affermando che “alla luce di non prodotta nuova certificazione medica comprovante un peggioramento dello stato di salute dell’A. in questione, la richiesta di diversa valutazione per eventuale aumento della IL, anche dopo l’aprile 2006 da parte dell’A. in tema di ricorso non appare giustificata.” (doc. IV/Bis).
Questa valutazione era già stata espressa da altri due medici SMR, e meglio il dr. med. __________ in data 4 aprile 2008 (“stato di salute invariato, non entrata in merito circa peggioramento”, doc. AI 85-2) e il dr. med. __________ il 29 aprile 2008 (“La documentazione fornita in questa fase non contiene elementi nuovi tali da cambiare sostanzialmente quanto già da noi conosciuto e definito (vedi Annotazioni SMR del 04.04.2008). Non è dunque tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori”, doc. AI 89-1).
Per cui, tre medici SMR, dopo aver visionato l’intera documentazione, hanno confermato le conclusioni peritali.
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Infine, va evidenziato che i periti hanno sottolineato come “i reperti ortopedici riscontrati esercitano un’influenza tuttalpiù marginale sull’ultima attività lavorativa svolta dal” ricorrente “di carattere prevalentemente amministrativo. Questo nel senso di un’eventuale limitazione del tempo di presenza sul posto di lavoro.” mentre lo stato depressivo, anch’esso valutato correttamente dai periti, “in particolare il tono dell’umore depresso e l’ansia libera, comportano una diminuzione della capacità lavorativa” e che per questo motivo è soprattutto la patologia psichiatrica ad incidere sulla capacità lavorativa del ricorrente (“l’ultima attività lavorativa svolta di assicuratore risulta essere esigibile dal punto di vista ortopedico nell’ordine di grandezza del 75% e dal punto di vista psichiatrico nella misura del 60%”; doc. AI 68-8).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene che l’amministrazione ha valutato correttamente lo stato di salute del ricorrente e che va pertanto condivisa la conclusione derivante dalla perizia bidisciplinare del 24 agosto 2007 e confermata dal medico SMR __________ in data 5 settembre 2007, nonché dai medici SMR intervenuti successivamente, di un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° settembre 2003, del 25% dal 14 novembre 2005 e del 40% dal mese di aprile 2006 e dall’assenza di un peggioramento dello stato di salute successivamente alla citata perizia e fino all’emissione della decisione del 26 maggio 2008. Va a questo proposito rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
10. Infine va rilevato che la questione dei redditi conseguiti dal ricorrente prima dell’insorgere del danno alla salute, sollevata dal medesimo assicurato, è irrilevante. Infatti il 19 ottobre 2007 la consulente in integrazione ha affermato di non più ritenere l’assicurato reintegrabile nel mondo del lavoro, poiché la lunga inattività e le patologie di cui soffre lo rendono difficilmente adattabile a nuove situazioni lavorative, le quali richiederebbero un periodo di introduzione più o meno lungo anche per lo svolgimento di un lavoro semplice e non qualificato. Dopo anni di lavoro da indipendente, l’attività presso un datore di lavoro richiede una capacità di adattamento supplementare, per cui, ha concluso la consulente in integrazione, “ritengo realisticamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere questo A., considerando gli altri rischi che questo comporterebbe, sia a livello finanziario, sia rispetto alla relativa brevità del tempo di assunzione che potrebbe garantire l’A. prima dell’età del pensionamento” e “in funzione dei nuovi elementi medici e del trascorrere del tempo, ritengo che in questa situazione non sia più indicato un calcolo del grado di invalidità applicando i dati statistici. Dunque alla IL del 40% corrisponde un grado di invalidità del 40%.” (doc. AI 73-1).
Al ricorrente va poi rammentato che l’importo della rendita, di fr. 485 (da gennaio 2007 di fr. 498), non viene calcolato in funzione del reddito da ultimo conseguito, bensì dell’ammontare della rendita intera (fr. 1'937 nel 2006), la quale a sua volta viene calcolata, nel suo caso, sulla base della scala di rendita 42 e del salario annuo determinante di fr. 70'278 (doc. AI 81-1).
In queste condizioni, ritenuta la correttezza della decisione del 13 marzo 2008 e l’assenza di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente con influenza sulla sua capacità lavorativa fino al 26 maggio 2008, i ricorsi vanno respinti.
11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica il carico delle spese al ricorrente che vengono cifrate, considerata la particolarità del caso di specie, in fr. 200.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2.Le spese, per fr. 200.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti