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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2009 32.2008.12

22. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,684 Wörter·~33 min·5

Zusammenfassung

Seconda domanda. Non é possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute con effetti sulla capacità lavorativa. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile. Valutazione economica

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.12   FS/td

Lugano 22 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisioni 18 gennaio 1999 (doc. AI 18/1-2 e 19/1-2) l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 1997, adducendo:

"  (...)

Il grado d’invalidità, determinato in base all’art. 4 LAI, viene fissato al 100% con diritto a rendita intera a decorrere dal 01.03.1997, dopo la carenza dell’anno d’attesa e limitatamente al 30.06.1997 (art. 88a OAI cpv. 1). In assenza di affezioni invalidanti estranee all’infortunio, non abbiamo motivo di discostarci dai gradi d’inabilità riconosciuti dall’assicuratore LAINF. Si rileva inoltre che l’assicu-rata ha recuperato pienamente la capacità di lavoro trovando un’attività presso la __________.

(…)" (doc. AI 16/2-3)

                               1.2.   Il 20 gennaio 2003 l’assicurata, da ultimo attiva quale addetta alle pulizie presso la __________ (doc. AI 11/1-3, 32/1-3 e 36/1-2), ha introdotto una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 25/1-7).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________, con decisione 1. dicembre 2005 (doc. AI 54/1-3) – sulla base dei risultati dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 24 febbraio 2005 e della valutazione 15 novembre 2005 della consulente in integrazione professionale unitamente alle tabelle allestite il 29 novembre 2005 –, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.

                                         L’Ufficio AI, vista l’opposizione 11 gennaio 2005 e l’ulteriore documentazione medica prodotta, il 24 aprile 2007 ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________.

                                         Con decisione su opposizione 5 dicembre 2007 (doc. AI 71/1-5) – viste le risultanze della perizia reumatologica 11 giugno 2007 del dr. __________ e sulla base delle annotazioni 8 novembre 2007 del dr. __________, medico SMR – l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione medica e preannunciando la produzione di ulteriore documentazione.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto, in via principale, se lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnato per completarlo, di dichiarare irricevibile il ricorso vista l’assenza di motivazione. In via subordinata, contestate le argomentazioni in quanto prive d’oggettivo fondamento, l’Ufficio AI ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

                               1.6.   Con scritto 17 marzo 2008 l’assicurata ha trasmesso al TCA i rapporti 7 marzo 2008 del dr. __________ e 12 febbraio 2008 del dr. __________, entrambi indirizzati al dr. __________.

                               1.7.   Con osservazioni 2 aprile 2008 l’Ufficio AI, rilevato che la documentazione medica prodotta non porta nuovi elementi clinici rispetto alle valutazioni considerate valida base di giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.8.   Con scritto 22 aprile 2008 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurata ha preso posizione sulle osservazioni 2 aprile 2008 dell’Ufficio AI.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione su opposizione 5 dicembre 2007 – che ha confermato la decisione 1. dicembre 2005 con la quale all’assicurata è stato negato il diritto a prestazioni – é conforme o meno alla legislazione federale.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                               2.9.   Il TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata al 70% e casalinga al 30%.

                                         Emerge infatti dall’inserto che – dopo l’infortunio occorsole il 12 marzo 1996 – l’assicurata ha cominciato una nuova attività lavorativa presso la __________ con un grado di occupazione del 70% – dal questionario per il datore di lavoro risulta infatti un orario di lavoro di 29 ore settimanali contro l’orario normale di 41 ore settimanali (doc. AI 11/1) e, nel rapporto 17 maggio 2000 indirizzato alla __________ (doc. 2/74-87 dell’incarto Cassa Malati), il dr. __________ ha rilevato che “(…) Avevo creduto di capire che lavorava (ndr.: l’assicurata) 3 ore al giorno nei confronti dell’orario normale di 8 ore e mezzo, cioè nella misura di circa il 35%. Invece, mi conferma che stava allora svolgendo un turno ridotto nei confronti di altri turni. Infatti presso la __________ e come altri dipendenti del ristorante, viene pagata a ore secondo orari assai variabili a dipendenza della necessità. Così, lavora a volte 25 ore ed altre 35 ore alla settimana con una media di ca. 30 ore settimanali, ciò che corrisponde più o meno al 70%. (…)” (doc. 2/77 dell’incarto Cassa Malati) – e che, senza il danno alla salute, avrebbe continuato la sua attività (cfr. doc. AI 51/2).

                                         Del resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’in-teressata nel corso della procedura amministrativa e nemmeno dinnanzi a questa Corte.

                             2.10.   La dr.ssa __________, medico SMR, nella proposta 20 novembre 2003 ha concluso per la necessità di una perizia ortopedica: “(…) per valutare la CL dell’A. nell’attività di addetta alle pulizie ed in altre più leggere eventualmente esigibili si richiede una perizia ortopedica al Dr. __________ che valuterà l’influenza sulla CL sia dell’affezione del rachide che di quella postinfortunistica del calcagno. (…)” (doc. AI 39/1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. AI 40/1-2).

                                         Nella perizia 2 febbraio 2004 (doc. AI 42/1-6), il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia – posta la diagnosi di “(…) spondilartrosi lombare – stato dopo frattura calcaneare destra con sviluppo di una modica artrosi sotto-astragalica (…) doc. AI 42/3) e posta la seguente valutazione: “(…) si tratta di una paziente obesa che ha subito una frattura del calcagno destro trattata conservativamente che si è consolidata ma sviluppando una modica artrosi sottoastragalica che la limita nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta. La paziente presenta una spondilartrosi toraco lombare senza radicolopatia soprattutto con un’ottima funzionalità sia toracale che lombare che tuttavia la limitano nei movimenti ergonometrici che l’obbligano a flettere frequentemente e ruotare il busto e nel porto di pesi. (…)” (doc. AI 42/4) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:

"  (...)

1.1  Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

        . a livello psicologico e mentale

Nessuno.

        . a livello fisico

La paziente è limitata nel mantenere a lungo la posizione seduta, nel portare pesi e nello stare in piedi per lungo tempo e soprattutto camminare su scale e terreni sconnessi.

        . nell'ambito sociale

Nessuno

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1  Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

L'assicurata dal 1.6.2000 è stata giudicata inabile al lavoro al 100%.

Successivamente sarebbe stata licenziata. Non ha più ripreso o cercato ulteriore attività lavorativa.

2.2  Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

La paziente presenta una completa integrità per quanto riguarda gli arti superiori. Può spostarsi su terreni piani senza difficoltà per circa 40 minuti poi deve riposarsi.

Può salire e scendere le scale ma non frequentemente. Può portare frequentemente pesi fino a 5 kg. Saltuariamente fino a 10 kg. Raramente oltre i 10 kg. Può stare seduta per circa 45 minuti poi deve sgranchire le gambe e la schiena.

2.3  L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4  Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

6 ore al giorno.

2.5  E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.6. Se sì, in che misura?

50%.

2.7  Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 1.6.2000.

2.8  Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Da allora la paziente non ha più ripreso l'attività lavorativa. E' difficile per me valutare se in quella data cioè dal 1.6.2000 la paziente sarebbe stata almeno abile nella misura del 50%. Del resto il Dr. __________ ha certificato una inabilità al 100% dal 1.6.2000.

(…)

1.     E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.1  Se no, la preghiamo di motivare

Si tratta di una paziente 55enne che ha sempre effettuato lavori generici senza una particolare scolarità e che difficilmente potrebbe essere integrata in una nuova attività lavorativa.

2.     E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Ritengo che la paziente come aiuto cucina e inserviente come prima alla __________ potrebbe ancora lavorare nella misura del 50% nel corso di tutta la giornata se le si concedesse ogni ora un periodo di riposo di circa 15-20 minuti.

3.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì.

3.1  Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Attività relativamente sedentarie che non la costringono a camminare frequentemente su terreni sconnessi, salire e scendere le scale e portare pesi nella misura sopracitata e che le concedono di alternare la posizione seduta alla posizione eretta la paziente potrebbe essere giudicata abile nella misura del 100% senza limitazione di orario.

Rispondo anche alla domanda sull'inabilità come casalinga.

La paziente dichiara che in qualità di casalinga riesce a fare tutti i lavori senza grosso aiuto. Deve ovviamente diluire i lavori più pesanti nell'arco della giornata o di più giornate ad esempio non può stirare per un periodo di tempo eccessivamente prolungato quindi alterna delle attività in posizione eretta ad attività in posizione seduta.

Non credo quindi che a questo livello esista una inabilità lavorativa.

(…)." (doc. AI 42/4-6)

                                         Viste le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 24 febbraio 2005 (doc. AI 51/1-7) – nella quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità del 20% (doc. AI 51/6) e della valutazione 15 novembre 2005 della consulente in integrazione professionale unitamente alle tabelle allestite il 29 novembre 2005 (doc. AI 53/1-2 e 55/1-4) – l’Ufficio AI, con decisione 1. dicembre 2005 (doc. AI 54/1-3), ha negato il diritto a prestazioni, l’invali-dità globale accertata non essendo di grado pensionabile.

                                         In sede di procedura d’opposizione, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 aprile 2007 (doc. AI 62/1) – visto il rapporto 1. febbraio 2006 (doc. AI 59/1-4) del dr. __________, FMH in medicina interna cardiologia, con la relativa documentazione medica allegata e ritenuto segnalato un peggioramento della problematica lombare rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ – ha concluso per la necessità di una perizia reumatologica.

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 63/1-2).

                                         Nella perizia reumatologica 11 giugno 2007 (doc. AI 64/1-9), il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, posta la diagnosi di:

"  (...)

Dolori meccanici cronici al piede destro su

  -  Artrosi secondarie delle articolazioni sottoastragaliche a destra dopo frattura pluriframmentaria del calcagno destro, il 12.3.1996

Dolori coricodipendenti con tumefazione alla caviglia sinistra in esito da trauma discorsivo della caviglia sinistra il 9.6.2007

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale prevalentemente a destra in

  -  Alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatie plurisegmentarie in particolare L3/4 e L4/5

  -  Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della lombare)

  -  Decondizionamento muscolare

Obesità (peso 92.5 kg/statura 164.5 cm)

(…)." (doc. AI 64/7)

                                         circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso che:

"  (...)

Giudico come lavoro adatto alla stato di salute, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal momento in cui ha abbandonato l’attività lavorativa, quindi, stando agli atti, a decorrere dal 2000.

Nella sua ultima attività principale come addetta alle pulizie, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50%, dal momento in cui ha abbandonato questo lavoro, ossia dal 2000 in poi.

Nell’attività come casalinga, svolta molto spesso in posizione eretta, con necessità di anteflessione e torsione del tronco, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, sempre a partire dal 2000.

(…)." (doc. AI 64/7-8)

                                         In merito al trauma distorsivo subito alla caviglia sinistra il 9 giugno 2007, il dr. __________, nel rapporto 4 agosto 2007 (doc. AI 68/1-5), ha posto la seguente diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa: “(…) recente frattura della caviglia sinistra (…)” (doc. AI 68/1).

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 8 novembre 2007, ha concluso che “(…) la perizia del Dr. __________ (11.06.2007) non ha messo in evidenza un peggioramento dello stato di salute rispetto a quella del Dr. __________ (02.02.2004) per quanto concerne sia l’attività abituale che le attività adeguate. Vi è però un discreto peggioramento nell’attività di casalinga con una IL che passa dal 8% (ndr. recte: 0%, cfr. doc. AI 42/6) al 20%, in quanto questo lavoro è svolto spesso in posizione eretta, con necessità di ante flessione del tronco. Il trauma alla caviglia sin. del 09.06.2007 ha avuto come conseguenza una frattura della caviglia sinistra. Questa patologia non incide ulteriormente ed in modo duraturo sulla capacità lavorativa e non provoca altri limiti funzionali di quelli già descritti nelle 2 perizie sopraccitate. Per questa frattura si può ammettere una totale IL in qualsiasi attività per la durata di 12 settimane ca. dalla frattura, con in seguito ripristino delle IL anteriori. Il MC stesso, Dr. __________, nel suo rapporto AI del 04.08.2007, ritiene questa patologia senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 70/1).

                                         Con decisione su opposizione 5 dicembre 2007 (doc. AI 71/1-5) l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.

                             2.11.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                             2.12.   Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA deve confermare le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI in base alla quali l’assicurata, dal giugno 2000, va ritenuta abile al 50% nella sua attività abituale e al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

                                         Infatti, le perizie 2 febbraio 2004 del dr. __________ (doc. AI 42/1-6) e 11 giugno 2007 del dr. __________ (doc. AI 64/1-9), alle quali va riconosciuta forza probatoria piena, non sono state contestate e l’assicurata non ha prodotto alcuna valida valutazione medica di altri specialisti in grado di sconfessarle.

                                         In particolare il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto 7 marzo 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. B/1), poste le diagnosi note, ha confermato un abilità lavorativa del 50% nella sua attività abituale e non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata.

                                         Anche il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumologica, nel rapporto 12 febbraio 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI B/2), poste le diagnosi note, non si è espresso in nessun modo sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

                                         Non è dunque possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata con effetti sulla capacità lavorativa.

                             2.13.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto segue.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e visto l’asserito peggioramento dello stato di salute dal giugno 2000 (doc. AI 20/1 e 26/1), ritiene determinante il 2001.

                          2.13.1.   Nell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica 24 febbraio 2005 (doc. AI 51/1-7) l’assistente sociale ha stabilito una percentuale d’invalidità del 20%.

                                         Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 20% (doc. AI 66/6).

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

                                         Considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’as-sistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         Conforme alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’e-conomia domestica da parte dei familiari.

                                         Va qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2008 indirizzato al dr. __________, ha confermato che “(…) come casalinga la sua inabilità è circoscritta essenzialmente ai lavori pesanti. (…)” (doc. B/1).

                                         Posta la quota parte quale casalinga del 30% (cfr. consid. 2.9) e ritenute le limitazioni del 20%, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità quale casalinga pari al 6% (30% x 20% = 6%).

                          2.13.2.   Ritenuti un reddito da valido per il 2001 di fr. 34'698.24 (importo questo rimasto incontestato e calcolato rettamente in base al salario del 2000 presso la __________ aggiornato al 2001, cfr. doc. AI 32/1-3 e 55/3) e un reddito ipotetico da invalido per lo stesso anno di fr. 30'832.-- (importo questo anche rimasto incontestato e calcolato in base ad un salario statistico regionale aggiornato al 2001 di fr. 2'969.--, riportato su un orario settimanale di 41.7 ore, moltiplicato per 12 e infine ridotto del 17% ritenuti gli svantaggi salariali dovuti alle contingenze particolari nonché una riduzione per attività leggera; cfr. doc. AI 55/2 e 71/4-5), il grado d’invalidità ammonterebbe all’11.14% ([34'698.24 - 30'832.00] x 100 : 34'698.24 = 11.14%).

                                         Posta la quota parte quale salariata del 70% (cfr. consid. 2.9) e ritenuta un’invalidità dell’11.14%, il grado d’invalidità quale salariata sarebbe poi pari al 7.79% (70% x 11.14% = 7.79%).

                                         Va qui rilevato che – ritenuto che il reddito da invalido va calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità", in RtiD II-2006, p. 311ss.) e considerato che i salari statistici secondo la TA1 sono superiori a quelli regionali – il grado d’invalidità quale salariata sarebbe in realtà inferiore.

                          2.13.3.   Nell’ipotesi a lei più favorevole, nel 2001, il grado d’invalidità globale sarebbe dunque del 13.79% (6% + 7.79% = 13.79%).

                                         Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della ricorrente non apre il diritto a una rendita di invalidità.

                                         Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali fino al 2007.

                             2.14.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata.

                             2.15.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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