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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 32.2008.116

29. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,354 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Rinvio atti all'amministrazione per accertamenti medici a seguito dell'intervenuto peggioramento dello stato di salute

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.116   BS/sc

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 14 maggio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che:

                                     con decisione su opposizione 28 luglio 2006 l’Ufficio AI, sulla base di due perizie multidisciplinari, in via di revisione ha riconosciuto a RI 1 un aumento della prestazione d’invalidità da metà a rendita intera, con effetto dal 1° gennaio 2001, ripristinando il diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 (doc. AI 118-35);

                                     -   con sentenza 20 agosto 2007 il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurata ed annullato la citata decisione su opposizione, rinviando gli atti all’Ufficio AI “affinché, previo accertamento presso il SAM limitatamente alla questione circa la capacità lavorativa globale dell’assicurata ritenuta un’incapacità del 40% per motivi psichiatrici, del 50% per motivi gastroenterologici e considerate le confermate valutazioni reumatologiche e neurologiche, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel 1999” (STCA 20 agosto 2007 consid. 2.9, inc. 32.2006.136; doc. AI 129-1);

                                     -   disposto l’accertamento presso il SAM, con decisione 14 maggio 2008 (preavvisata il 1° aprile 2008), l’Ufficio AI ha erogato all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio 2001 e ripristinato il diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 2003 (doc. AI 143);

                                     con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione 14 maggio 2008 e la conseguente erogazione di una rendita del 100% dal 1° giugno 1996;

                                     -   mediante risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere 25 luglio 2008 del SMR (Servizio medico regionale), ha chiesto

"  (...)

Si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere gli atti all'Ufficio AI affinché possano essere espletati i necessari accertamenti medici atti a meglio definire i diritti dell'assicurata. Il rinvio viene inoltre richiesto affinché il SAM possa nuovamente esprimersi sulla questione della capacità lavorativa globale dell'assicurata tenendo conto della forza di cosa giudicata di cui gode la sentenza del 20 agosto 2007 di codesto Tribunale, segnatamente per quanto attiene al grado d'inabilità derivante dalla problematica gastroenterologica." (Doc. VI)

                                     -   con osservazioni 12 agosto 2008 il rappresentante dell’insor-gente ha fatto presente:

"  Prendiamo atto di questa richiesta di rinvio alla quale non intentiamo opporci alla sola condizione che visto che i tempi saranno ulteriormente allungati, e visto lo stato di salute visibilmente peggiorato della nostra assistita come confermato dagli interventi medici che abbiamo allegato chiediamo sia riconosciuto il diritto alla prestazione AI al 100% come da richiesta sino a chiusura della vertenza con decisione del lod. TCA." (Doc. VIII)

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno;                               

                                     -   vista la documentazione medica prodotta con il ricorso [in particolare: il rapporto 27 marzo 2008 della Clinica __________ (doc. D), il rapporto 27 maggio 2008 del medico curante relativo alla degenza 21 dicembre 2007 – 28 gennaio 2008 (doc. E)], questo TCA concorda con il dr. __________ del Servizio medico regionale (SMR) di intravedere un possibile peggioramento della sintomatologia psichiatrica (cfr. annotazioni 28 luglio 2008 del SMR, doc. VI/bis). Ritenuto che tale peggioramento, se confermato, risulterebbe essere subentrato prima della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa dall’assicurata, appare giustificata;

                                     -   l’insorgente ha chiesto, con scritto 12 agosto 2008 (VIII), di riconoscere il diritto ad una prestazione AI al 100% fino alla chiusura della vertenza.

                                         Tale richiesta non può essere accolta non permettendo (ancora) gli atti di concludere per un grado d’invalidità tale da erogare una rendita intera avendo il SAM, con rapporto 26 febbraio 2008, confermato un’incapacità al lavoro globale del 50% (doc. AI 139) e non comprovando la nuova documentazione medica un grado d’inabilità lavorativa maggiore;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;

                                     -   considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--.

Per questi motivi;

decreta

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 14 maggio 2008 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e sucessivamente renda una nuova decisione

                                 2.-   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI verserà, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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