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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2007 32.2007.81

13. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,616 Wörter·~1h 8min·3

Zusammenfassung

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale SAM:assicurato inabile al lavoro al 20% nella precedente attività,nella quale sfrutta la meglio la sua capacità lavorativa residua.Fattori psicosociali

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.81   cr/DC/sc

Lugano 13 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione del 9 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione elettromeccanico per elettrodomestici industriali, il 3 settembre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, mal di schiena (ernia), capogiri e depressione (doc. 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, con decisione del 9 febbraio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un grado di invalidità del 20% nella sua attività e del 30% in attività adeguate, insufficienti per ottenere il diritto a prestazioni (doc. A1).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 5 marzo 2007 l’assicurato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità.

                                         Egli ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, che non ha adeguatamente preso in considerazione tutti i disturbi che lo affliggono, sia fisici (in particolare le vertigini e i capogiri che saltuariamente si presentano), sia psichici.

                                         Egli ha inoltre criticato, alla luce delle sue patologie e della sua età, le attività adeguate ai limiti funzionali ritenute esigibili dall’amministrazione. Egli si è così espresso:

"  Ho preso atto della decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino del 9 febbraio 2007 e con la presente inoltro il mio ricorso contro questa decisione che non riconosce la mia effettiva situazione di salute e di conseguenza nemmeno quella professionale. Ci sono delle contraddizioni in merito alla decisione adottata, al mio stato di salute ed alla conseguente capacità di guadagno da invalido.

Oltre ai limiti funzionali descritti, ho problemi a rimanere a lungo in piedi, a guidare per più di un'ora, a camminare in piano per più di 4-500 mt, figuriamoci in salita, senza avere dei dolori alla schiena ed alle gambe. Inoltre soffro di problemi di respirazione e di un aumento del battito cardiaco dovuti ad una ipertrofia ventricolare (vedi referto allegato).

Rilevo inoltre che non sono stati minimamente considerati i sintomi che da oltre 5-6 anni subisco quali capogiri, vertigini, ecc. che si presentano saltuariamente senza un preciso motivo. Per questi sintomi ho consultato diversi specialisti ed i relativi referti sono già stati trasmessi all'Ufficio AI.

Ritengo perciò che anche i lavori proposti (autista-fattorino, venditore, rappresentante, custode-sorvegliante, ecc.) non siano adeguati alle mie qualità e capacità attuali che, a mio avviso, sono state chiaramente sopravvalutate.

Infine, per quanto riguarda la salute psichica, ultimamente mi devo occupare, quasi come fossi un assistente sociale, di mia figlia. Devo controllare che assuma correttamente i suoi farmaci, trasportarla presso il servizio sociale, dal medico od in clinica psichiatrica, controllare i suoi movimenti e le sue spese, cercando di non contraddirla, adattandomi alle sue esigenze, ai suoi pensieri e manie, sapendo che non sono conformi ad una certa realtà. La seguo affinché non ricaschi in un altro scompenso psichiatrico che avrebbe conseguenze importanti.

Tutto ciò mi procura non pochi problemi e molte preoccupazioni; talvolta mi aggredisce un senso di impotenza e di depressione perchè non so come comportarmi per assicurare il mio equilibrio psichico senza che lei ne subisca danni irreparabili.

Professionalmente ho esercitato per oltre 40 anni l'attività di elettromeccanico e incontrerei grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza o dell'incasso, senza formazione complementare, ritenuto inoltre che anche nell'esercizio della maggior parte di dette attività, a causa del danno alla salute, presento comunque una ridotta capacità lavorativa dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le possibilità di impiego in detto settore d'attività - contrariamente all'assunto del consulente in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del lavoro la presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno della salute ed in cui potrei essere direttamente integrabile nel ciclo produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore dell'incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l'età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale mia assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento dovuta sia l'età che alla scarsa formazione scolastica).

Visto tutto quanto precede, ritengo che nella mia situazione attuale sia assolutamente impossibile riuscire a trovare un posto di lavoro che garantisca un reddito di fr. 52'047.-- come indicato dall'Ufficio AI. La mia età e il fatto che ho svolto unicamente una professione, mi preclude l'entrata nel mercato del lavoro anche se fosse perfettamente in equilibrio. A questo si aggiunge che per ogni professione proposta, le mie diverse patologie mi impedirebbero di assumerne convenientemente e con continuità i compiti che mi verrebbero assegnati. Chiedo quindi che mi venga assegnato il diritto ad una rendita intera AI." (Doc. I)

                               1.3.   L’UAI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di contestazione del progetto di decisione, senza addurre ulteriori mezzi di prova, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).

                               1.4.   In data 23 marzo 2007 l’assicurato ha ribadito quanto già esposto con il ricorso, indicando di avere difficoltà a scrivere e ad esprimersi correttamente nelle lettere burocratiche a difesa delle sue ragioni (VI).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.4.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 3 ottobre 2006 ha posto le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative pluri-segmentali interessanti i segmenti da L2 fino a S1, con discopatia a livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore (doc. 20-30).

Quanto alla capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 20% nella sua professione di elettromeccanico, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, rilevando:

"  (...)

5.   GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta dei disturbi per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico a livello in particolar modo della colonna lombare ed anche a livello della colonna cervicale. A livello lombare vi è una sindrome lombo-vertebrale senza componente irritativa radicolare o componente spondilogena attualmente, ma con degli episodi iscialgiformi avvenuti negli anni scorsi e regrediti nel decorso. All'origine di questi disturbi vi sono delle alterazioni statiche di modesta entità con una leggera scoliosi sinistro convessa al passaggio toracolombare e delle iniziali alterazioni di tipo degerativo con discopatia condrotica e spondilosica a livello dei segmenti da L2 a S1, con all'esame della RM dell'aprile del 2005 una protrusione discale a livello L4/L5 e L5/S1, senza franca ernia del disco o irritazione o compressione radicolare. A livello della colonna cervicale vi è una sindrome cervico-vertebrale, senza componente cervico-brachiale o cervico-radicolare su iniziale alterazione osteocondrotica e spondilosica a livello C5/C6. Si tratta di reperti oggettivabili sia dal punto di vista clinico che radiologico di modesta entità.

Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici e radiologici, ritengo che per quanto riguarda l'attività professionale svolta di elettromeccanico vi sia al massimo un'incapacità lavorativa del 20%.

Il paziente è limitato nell'alzare dei pesi considerevoli superiori ai 40 kg ripetutamente. Vi è una certa limitazione nel lavorare in posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale. Questo richiede delle pause più prolungate o un'attività lavorativa con una produttività ridotta nella forma del 20%.

Anche dei tragitti prolungati da svolgere con l'automobile possono incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale per cui delle pause supplementari durante i viaggi sono da tenere in considerazione. Per quanto riguarda un'attività professionale ergonomicamente adatta, in cui il paziente non debba alzare più di 10 kg. - 20 kg. ripetutamente e possa lavorare senza piegamenti o rotazioni del corpo ripetute, vi è una capacità lavorativa nella norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni nella redditività."

(Doc. AI 20-30+31)

L’aspetto psichiatrico è stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________, Capo-clinica del __________ (__________) di __________, che nel rapporto del 18 settembre 2006 ha osservato che a quel momento non si ravvisava la presenza di alcun disturbo psichiatrico, aggiungendo:

"  (...)

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

E' sicuramente probabile che l'A abbia, nel recente passato, sviluppato transitori episodi ansioso-depressivi di origine reattiva, secondari alla difficile situazione economica e familiare, così come viene indicato negli atti da me esaminati. Tuttavia, nell'attualità, il Sig. RI 1 non presenta nessun disturbo della sfera psichica obiettivabile. Vi è un problema di insonnia episodica che si risolve assumendo Valium 1 cpr al bisogno.

Esprime preoccupazioni realistiche riguardo alla figlia, affetta da ritardo mentale, epilessia e disturbi comportamentali con episodi di aggressività. Nello specifico emergono timori che la ragazza non riesca ad inserirsi socialmente e possa trovarsi confrontata con situazioni pericolose, sottovalutandone i rischi. L'A. presenta inoltre un'intensa sofferenza emotiva legata all'aggressività della figlia che, da un lato è dipendente dai genitori, ma dall'altro tende a rifiutarli continuamente ed a ribellarsi al loro controllo. Nel passato ha effettuato due visite presso lo studio dello psichiatra Dr. __________. Riferisce di avere interrotto la frequentazione dello specialista poiché non ravvisava alcuna utilità nel seguire una terapia psichiatrica. Dice che i momenti di sconforto e le tensioni siano sempre stati legati alla difficile situazione economica, familiare ed ai continui dolori alla schiena, cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni da proporre. L'A. trascorre la giornata sbrigando faccende burocratiche, aiutando la moglie nei lavori di casa, dedicandosi alle esigenze della figlia. Ama leggere i giornali, internet, tenersi informato, incontrare gli amici regolarmente. Cucina spesso i pasti per tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle attività non sono ascrivibili a disturbi mentali di sorta.

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali.

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa per ragioni psichiche.

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.?

---------------------------

                                                                         Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

----------------------------

6.                                                                            Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?

----------------------------

7.   Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

---------------------------- " (Doc. AI 20-23+24)

L’aspetto pneumologico è stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, che nel rapporto del 25 settembre 2006, ha rilevato che l’assicurato non presenta le stigmate per una sicura malattia respiratoria, in particolare per un’affezione polmonare o bronchiale, concludendo per l’assenza di un’incapacità lavorativa dal lato respiratorio. Lo specialista ha infatti osservato:

"  (...)

Anamnesticamente i dati sono a priori compatibili con una GOLD 0 tenuto conto del fattore di rischio del tabagismo e della lieve sintomatologia compatibile con bronchite cronica.

Come già in passato presso il Collega __________, anche noi constatiamo un valore diminuito dei parametri della diffusione alveolo capillare per il CO. Tale valore tuttavia non può essere interpretato in maniera isolata dal contesto. È vero che il test potrebbe essere segno di un’incipiente affezione enfisematosa. Tuttavia il fatto che il paziente attualmente sia ancora un tabagista attivo e che il tasso del CO nell'aria aspirata è fortemente elevato impedisce un’interpretazione univoca del test che notoriamente può risultare falsamente alterato nei casi di tabagismo attivo.

Le mie conclusioni perciò si riallacciano a quelle del Collega __________.

Qualora il paziente dovesse manifestare un aumento di una dispnea ora praticamente solo sporadica si dovrà effettuare una TAC HD e rispettivamente un test ergospirometrico. Al momento non sussistono elementi suggestivi per valutare un’incapacità lavorativa dal lato respiratorio." (Doc. AI 20-16+17)

Infine, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, ha posto le diagnosi di malesseri soggettivi, probabilmente di origine funzionale in paziente depressivo-ansioso con tendenza all’iperventilazione; tabagismo cronico; lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale; sindrome compressiva del nervo ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente polineuropatia distale ai membri inferiori. Lo specialista, dopo attenta valutazione, è giunto alla conclusione che l’interessato non presenta, da un punto di vista strettamente neurologico, un’incapacità lavorativa, precisando:

"  (...)

VALUTAZIONE: lo stato neurologico è risultato praticamente normale a parte una diminuzione dei riflessi ai membri inferiori soprattutto dei due achillei, dove il destro è assente e molto debole il sinistro, senza però altri deficit sensitivo-motori: potrebbe essere il primo indizio di un'incipiente polineuropatia distale simmetrica.

II Paziente apparentemente non è diabetico, ammette tuttavia un consumo di birra giornaliero, almeno oltre 1 I.

Andrebbero valutate eventualmente le CDT e gli enzimi epatici.

Da escludere la presenza di un diabete mellito latente.

Presenza inoltre di una sindrome leggermente deficitaria del nervo ulnare al solco cubitale a sinistra, probabilmente su compressione estrinseca locale, già confermata elettroneurograficamente dal dottor __________ in aprile di quest'anno.

Altrimenti non segni di sofferenza cerebrale centrale, i malesseri presentati in passato, soprattutto da come descritti, ricordano piuttosto dei disturbi funzionali, eventualmente legati ad una certa tendenza ad iperventilare, in Paziente ansioso-depressivo.

Delle manifestazioni epilettiche furono escluse dai vari esami fatti, una sindrome delle apnee da sonno non è stata confermata dalla polisonnografia nel 2002.

Dal punto di vista clinico non sindrome lombo-vertebrale maggiore, non segni radicolari irritativi o tantomeno deficitari ai membri inferiori ad eccezione dei riflessi achillei indeboliti, senza tuttavia segni di compressione delle radici S1 alla MRI lombo-sacrale fatta in aprile 2005 (non ho esaminato le lastre).

Dal punto di vista cerebrale non ho messo in evidenza deficit particolari, ricordo la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa perfettamente normale nel 2002 (ho visionato le lastre). EEG e Ultrasonografia Doppler normali all'epoca.

Nel complesso il Paziente, dal punto di vista strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità lavorativa, le lombalgie croniche non hanno un correlato organico evidente neuroradiologico, l'irritazione del nervo ulnare nel solco cubitale sinistro non è particolarmente deficitaria, attualmente irritativa.

I malesseri presentati in passato sono regrediti spontaneamente con il tempo e il loro carattere funzionale sembrava abbastanza evidente.

Non ho riscontrato disturbi della memoria.

La problematica mi sembra dunque piuttosto di competenza psichiatrica, in minor misura reumatologico-ortopedica, eventualmente internistica.

Come già detto sopra, escludere un abuso etilico eccessivo cronico.

Rimango a disposizione per discutere eventualmente il problema." (Doc. AI 20-20+21)

I medici del SAM, inoltre, nel loro rapporto peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere sottoposto l’assicurato ad esami cardiologici (cicloergometria e ecocardiografia), dato che nel 2001 egli era stato oggetto di accertamenti cardiologici, senza chiari indizi per una cardiopatia e che nel suo rapporto del 29 gennaio 2002 il dr. __________ (pneumologo) aveva consigliato una scintigrafia miocardica in caso di peggioramento della dispnea. Tali esami hanno permesso di appurare che l’assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico e non presenta quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13).

Nel rapporto peritale del 10 settembre 2006 i medici del SAM hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale su iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti da L2 fino a S1 e su discopatia a livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore”. Essi hanno invece indicato, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “malesseri soggettivi, probabilmente di origine funzionale con tendenza all’iperventilazione; sindrome compressiva del nervo ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente polineuropatia distale ai membri inferiori; modica BCPO stadio Gold 0; possibile leggera cardiomiopatia ipertrofica; pregresso episodio depressivo” (doc. 20-10).

Con riferimento alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno evidenziato:

"  (...)

7.      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nella sua attività di elettromeccanico per elettrodomestici industriali, è valutabile nella misura dell’80% (limitazione della capacità funzionale per mansionari molto pesanti, leggera riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa). In attività meglio adatte al danno alla salute dell'A. (vedasi capitolo 9) il grado di capacità lavorativa è nella norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni del rendimento.

8       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati sul piano muscolo-scheletrico. L'A. è limitato nell'alzare o trasportare pesi considerevoli, superiori ai 40 kg in modo ripetuto. Vi è inoltre una certa limitazione nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Questo richiede delle pause più prolungate o un'attività lavorativa con una produttività ridotta nella forma del 20%.

Non abbiamo invece evidenziato limitazioni valetudinarie dal lato psicologico e mentale in assenza di evidenti patologie in questo ambito.

La limitazione della capacità di lavoro descritta sopra esiste dall'inizio del 2005 (apparizione di disturbi Iombosciatalgici). Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato mutamenti durevoli nel tempo. L'attuale situazione è stazionaria.

Concordiamo quindi con il medico curante a riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori psico-sociali stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per l'importante handicap della figlia primogenita e non da ultimo i problemi economici i quali certamente possono influenzare lo stato valetudinario dell'A.. Si tratta tuttavia di fattori non riconducibili ad una vera e propria malattia in senso medico stretto.

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

In considerazione dell'esigua limitazione della capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo effettuata, non riteniamo indicato effettuare provvedimenti d'integrazione.

Dal lato medico-teorico l'A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività, ergonomicamente più adatte ai disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico, in cui non si debbano alzare o trasportare ripetutamente più di 10-20 kg, si possa lavorare senza ripetute flessioni o rotazioni del tronco, con un grado di capacità lavorativa nella norma senza quindi limitazioni nel tempo e senza limitazioni del rendimento.

10     OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al SMR-AI di eventualmente inviare la perizia al medico curante al fine di informarlo sui consigli sopra descritti."

(Doc. AI 20-13+14)

Nelle sue annotazioni mediche del 26 ottobre 2006 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Perizia pluridisciplinare SAM del 10 settembre 2006:

Diagnosi:

      -    Sindrome lombovertebrale su

                ○   Iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali interessani i segmenti L2-S1

                ○   Discopatie L4-L5 ed L5-S1

      -    Sindrome cervicovertebrale su

○   Iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5-C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore

      -    Malesseri soggettivi, probabilmente di origine funzionale con tendenza all'iperventilazione

      -    Sindrome compressiva del n. ulnare a sinistra al solco cubitale

      -    Possibile incipiente polineuropatia distale ai membri inferiori

      -    Modica broncopneumopatia cronica ostruttiva (stadio Gold I)

      -    Possibile leggera cardiomiopatia ipertrofica

      -    Pregresso episodio depressivo

      -    Abuso di nicotina

      -    Sovrappeso (IMC = 29 kg/m2).

La capacità lavorativa per l'attività abituale è complessivamente dell’80%.

Limiti funzionali: non può alzare e spostare frequentemente pesi superiori a 10-20 kg, non può assumere frequentemente posizioni inergonomiche. Le pause prolungate diminuiscono la capacità lavorativa in misura del 20%. Deve evitare frequenti rotazioni e flessioni del tronco.

In un'attività rispettosa dei limiti, la capacità lavorativa non è limitata." (Doc. AI 22-1)

Contestando, tramite il __________, il progetto di decisione del 20 novembre 2006 dell’UAI (cfr. doc. 27) – con il quale l’amministrazione ha negato all’interessato il diritto ad una rendita, ritenuto che egli presenta un grado di invalidità del 20% nella sua professione e del 30% in attività adatte – l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 22 gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al patrocinatore, del seguente tenore:

"  In effetti, fino a poco tempo fa non avrei potuto affermare di avere in cura il signor RI 1. Ho avuto un primo colloquio con lui in data 13.11.2004 di cui ho inviato un rapporto al medico curante che vi allego in copia. Ho avuto ancora un colloquio in data 03.01.2005 dopo di che non ho più visto il paziente ed in data 11.10.2005 ho risposto ad una richiesta dell'UAI sulla scorta di questi due incontri, che pure vi allego.

Ho rivisto il paziente in data 30.11.2006 e 17.01.2007. Nel corso dei colloqui ha espresso la sua delusione per la decisione UAI. Sostiene che nell'ambito della perizia SAM è stato visto da uno psichiatra per un breve periodo forse una decina di minuti e che questo periodo è stato insufficiente per poter spiegare i propri problemi. In effetti, questo paziente richiede parecchia attenzione e con molta fatica parla di sé. I sintomi lamentati sono i disturbi di sonno con risveglio ogni due ore e risveglio mattutino precoce. Avrebbe importanti dolori al capo, al collo, alla schiena. Oggettivamente l'umore è depresso, non esiste un contenuto gioioso, la vita sessuale è inesistente. Fa fatica a pensare, a concentrarsi ed ha mancanza di energia. L'autostima è assente ed appare piuttosto insicuro, carico di sensi di colpa. È preoccupato per la figlia la quale formula spesso pensieri suicidali ed anche lui crede che la vita non ha senso di essere vissuta. Il suo appiattimento e rallentamento a fianco di segni rilevati mi fa pensare ancora oggi che siamo di fronte ad una tipica depressione larvata (Kielholz) in un soggetto incapace di organizzarsi ed accettare una cura, essendo rinunciatario, deluso, reduce da una serie di perdite sul piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male.

Credo che un consulto psichiatrico nell'ambito della perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione corretta sia necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo uomo avrà maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è all'origine di una lunga incapacità lavorativa. Il suo non curarsi lo interpreto pure come la conseguenza della depressione larvata ed il suo carattere particolare." (Doc. AI 38-3+4)

Nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  In fase di audizione, l'assicurato produce un rapporto del Dr. __________ del 22 gennaio 2007:

L'assicurato ha consultato il Dr__________ due volte, nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 esprimendo la sua delusione per la decisione dell'UAI sottopostagli [grado d'invalidità = 20% per l'attività abituale]. L'assicurato ritiene insufficiente il tempo dedicatogli dal perito psichiatra. I disturbi comprendono disturbi del sonno, cefalea e dolori alla schiena. Il Dr. __________ descrive un quadro caratterizzato da umore depresso, difficoltà di concentrarsi, diminuzione dell'autostima e sensi di colpa. Egli prende in considerazione la diagnosi di depressione larvata in soggetto incapace di organizzarsi e di accettare una cura.

Osservazione: la depressione larvata, peraltro non considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi della depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico.

Il Dr. __________ sostiene che un consulto psichiatrico nell'ambito di detta perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione corretta sia necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo uomo avrà maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è all'origine di una lunga incapacità lavorativa.

_______________________________________________________

In data 6 dicembre 2004, il Dr. __________ aveva informato il medico curante Dr. __________ (riferendosi alla consultazione del 30 novembre 2004) che la sintomatologia presentata dal paziente è suggestiva per una depressione larvata. Sono riassunti i vari disturbi somatici indagati senza trovarne una causa. Si nota un evidente basso tono di umore, disturbi tipici del sonno ... ... non riesce a trovare un impiego sebbene sia pronto ad accettare un qualsiasi lavoro.

Nel suo rapporto Al dell'11 ottobre 2005, iI Dr. __________ aveva descritto così lo stato dell'assicurato: Il paziente ha presentato la tipica sintomatologia del disturbo depressivo con perdita d'interesse, insonnia, facile affaticamento, sensazioni vertiginose e di soffocamento. È presente la ciclia circadiana con il tono d'umore prevalentemente peggiore al mattino. Nel periodo indicato [30 novembre 2004 - 3 gennaio 2005] il paziente presentava un tenore depressivo poco compatibile con un'attività qualsiasi.

Le due conclusioni sono in evidente contraddizione per quanto riguarda la capacità lavorativa.

_______________________________________________________

All'occasione della perizia SAM del 10 settembre 2006 l'assicurato è stato sottoposto a diverse perizie, tra cui la perizia psichiatrica eseguita da Dr. __________, Capoclinica del __________ di __________. La durata della visita indicata dall'assicurato con un breve periodo, forse una decina di minuti, appare nettamente sottostimata alla luce del contenuto riportato nel relativo rapporto. La visita corrisponde ad una perizia da vedere nel contesto di tutte le perizie eseguite durante i 5 giorni di osservazione presso il Servizio Accertamento Medico, concluse con un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del Servizio.

La visita clinica ed il rapporto del Dr. __________ corrispondono ai criteri di una perizia. L'anamnesi, nel contesto particolare della perizia pluridisciplinare, è riportata dai medici del SAM ed è confermata dal perito. Lo stato psichico è rilevato in modo esauriente ed il perito ha tirato le somme nella valutazione, con particolare considerazione di eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal profilo formale non può pertanto essere contestato che si tratti di una perizia (piuttosto che di un consulto psichiatrico, come affermato dal Dr. __________).

Per quanto riguarda il contenuto, non si constatava una flessione del tono dell'umore con significato patologico, senza escludere degli episodi transitori ansiosi-depressivi nel passato.

Si constata che nessuna psicofarmacoterapia è in atto (a prescindere da Valium 5 gtt. in riserva). In modo particolare si fa notare che non vi sono segni per un ritiro sociale: L'assicurato trascorre la giornata sbrigando faccende burocratiche, aiutando la moglie nei lavori di casa, dedicandosi alle esigenze della figlia. Ama leggere i giornali, internet, tenersi informato, incontrare gli amici regolarmente. Cucina spesso i pasti per tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle attività non sono ascrivibili a disturbi mentali di sorta.

La conclusione, ossia l'assenza di una patologia psichiatrica, è oggettivata. Non si negano episodi ansioso-depressivi legati alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi familiari in relazione con una figlia, 21 enne, affetta da malattie congenite." (Doc. AI 40-1+2)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.6.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

                                         Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività di elettromeccanico e del 100% in attività leggere adeguate al suo stato di salute.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 22-1).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che le patologie che influiscono sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono prevalentemente di natura muscolo-scheletrica, mentre, di contro, l’interessato non presenta limitazione alcuna dal profilo neurologico, cardiologico, pneumologico e psichiatrico, non risultando alcuna patologia in tali ambiti.

Riguardo alla patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 20 settembre 2006 il dr. __________ ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, affetto da sindrome lombovertebrale su iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti da L2 fino a S1 e su discopatia a livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore. Tali disturbi comportano delle limitazioni, in particolare nell’alzare o trasportare pesi considerevoli, superiori ai 40 kg in modo ripetuto; nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, con necessità di pause più prolungate o un’attività lavorativa con una produttività ridotta del 20%; nell’effettuare lunghi spostamenti in automobile, che possono incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale e che richiedono quindi pause supplementari.

                                         Sulla base dei disturbi accertati, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato possa ancora svolgere la sua precedente attività di elettromeccanico nella misura dell’80%, mentre in attività leggere, rispettose dei suoi limiti funzionali (ossia attività lavorative ergonomicamente adatte, in cui non debba sollevare ripetutamente pesi superiori a 10-20 kg e nelle quali possa lavorare senza piegamenti o rotazioni ripetute del corpo), egli è da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 20/30-31).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni, indicando che, oltre ai limiti funzionali indicati in sede peritale, egli non può stare in piedi a lungo, non può guidare per più di un’ora, camminare in piano per più di 400-500 metri (doc. I).

Al riguardo, occorre rilevare che lo stato di salute dell’assicurato è stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato, con riferimento alle patologie reumatologiche, dal dr. __________, il quale ha tenuto conto anche delle limitazioni inerenti alla guida di un autoveicolo, evidenziando che l’assicurato, nell’effettuare lunghi tragitti, deve prevedere della pause supplementari (doc. 20-31, sottolineatura della redattrice).

                                         Le altre indagini, di natura neurologica, cardiologica, pneumologica e psichiatrica, non hanno invece portato all’individuazione di patologie invalidanti, così come evidenziato dai medici del SAM.

L’assicurato ha contestato queste conclusioni, evidenziando di avere problemi di respirazione e di aumento del battito cardiaco, a causa di una ipertrofia ventricolare.

Entrambe queste critiche vanno disattese, dato che l’assicurato è stato sottoposto ad accurati esami sia in ambito cardiologico, che pneumologico.

Dal profilo pneumologico, infatti, il dr. __________, nel suo consulto dell’8 settembre 2006, ha rilevato che l’interessato non è affetto da una malattia respiratoria (né polmonare, né bronchiale) e, di conseguenza, non presenta un’incapacità lavorativa (doc. 20/16-17, sottolineatura della redattrice).

Quanto all’aspetto cardiologico, i medici del SAM, nel loro rapporto peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere sottoposto l’assicurato ad una cicloergometria e ad una ecocardiografia, che hanno dimostrato che l'assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico e non presenta quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13, sottolineatura della redattrice).

L’insorgente ha pure rilevato che l’UAI non ha minimamente considerato i sintomi che da oltre 5-6 anni lo affliggono, quali capogiri e vertigini.

Anche questa contestazione non può essere condivisa: in ambito SAM, infatti, l’assicurato è stato sottoposto, tra l’altro, ad una valutazione neurologica, a cura del dr. __________. Nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, lo specialista ha indicato che l’assicurato già nel 2001 si lamentava di disturbi soggettivi, quali sensazioni vertiginose e di svenimento imminente, per i quali era stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia. Tutti gli esami effettuati erano risultati perfettamente normali. Il dr. __________, dopo attento esame dell’interessato, ha concluso che lo stato neurologico è “praticamente normale, a parte una diminuzione dei riflessi ai membri inferiori (…) senza però deficit sensomotori”, aggiungendo che “nel complesso il paziente, dal punto di vista strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità lavorativa” (doc. 20-21, sottolineatura della redattrice).

Va inoltre rilevato che l’interessato non ha prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo attestante l’esistenza di una patologia di natura neurologica che possa in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________.

                                         In proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Infine, per quel che concerne la problematica psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale del SAM l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ del __________. Nel rapporto del 18 settembre 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha rilevato che probabilmente, nel recente passato, l’assicurato ha sviluppato transitori episodi ansioso-depressivi di origine reattiva, secondari alla difficile situazione economica e familiare, ma al momento della valutazione peritale il dr. __________ ha potuto escludere la presenza di un disturbo psichiatrico obiettivabile. Lo specialista ha infatti evidenziato che l’assicurato ha espresso preoccupazioni realistiche riguardo alla figlia, affetta da ritardo mentale, epilessia e disturbi comportamentali con episodi di aggressività, riferendo che i momenti di sconforto e le tensioni sono sempre stati legati alla difficile situazione economica, familiare e ai suoi continui dolori alla schiena, “cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni da proporre” (doc. 20-23). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto l’interessato, da un punto di vista strettamente psichiatrico, pienamente abile al lavoro (doc. 20-23).

L’assicurato ha contestato anche le conclusioni cui è giunto il perito psichiatra, evidenziando che ultimamente si deve occupare, quasi fosse un assistente sociale, della figlia, accompagnandola presso il servizio sociale, dal medico o in clinica psichiatrica, controllando che assuma correttamente i suoi farmaci, sorvegliando i suoi movimenti e le sue spese, cercando di non contraddirla e di adattarsi alle sue esigenze, ai suoi pensieri e manie. Egli ha rilevato che tutto ciò gli procura non pochi problemi e molte preoccupazioni, facendo sì che “talvolta mi aggredisce un senso di impotenza e di depressione perché non so come comportarmi per assicurare il mio equilibrio psichico senza che lei ne subisca danni irreparabili” (doc. I).

Queste preoccupazioni dell’assicurato emergono anche dal rapporto del 22 gennaio 2007 del dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, prodotto dall’assicurato in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI che gli negava il diritto ad una rendita. Il dr. __________ ha infatti indicato di avere avuto un primo colloquio con l’interessato in data 13 novembre 2004 e poi in data 3 gennaio 2005 e di avere rivisto il signor RI 1 il 30 novembre 2006 e il 17 gennaio 2007. Il dr. __________ ha osservato che in queste ultime occasioni l’assicurato ha espresso la sua delusione per la decisione negativa dell’amministrazione, basata su una valutazione psichiatrica troppo breve e quindi insufficiente per consentirgli di spiegare i suoi problemi. Il dr. __________ ha riscontrato un quadro caratterizzato da umore depresso, difficoltà di concentrazione, diminuzione dell’autostima, sensi di colpa e preoccupazione nei confronti della figlia, concludendo per la presenza di “una tipica depressione larvata (Kielholz) in un soggetto incapace di organizzarsi ed accettare una cura, essendo rinunciatario, deluso, reduce da una serie di perdite sul piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male” (doc. 38-3). Il dr. __________, indicando che a suo avviso fosse necessaria una vera e propria perizia psichiatrica (e non solo un consulto in ambito SAM, insufficiente), ha osservato che il disagio dell’assicurato “è certamente all’origine di una lunga incapacità lavorativa”, senza ulteriori specificazioni (doc. 38-4).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007, ha innanzitutto evidenziato che la depressione larvata, non considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi della depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico (doc. 40-1). Quanto alla presunta insufficienza del consulto peritale, il dr. __________ ha indicato che la visita clinica ed il rapporto del dr. __________ corrispondono ai criteri di una perizia, dato che l’anamnesi è riportata dai medici del SAM ed è confermata dal perito e lo stato psichico è rilevato in modo esauriente (doc. 40-2). Quanto al contenuto della perizia del dr. __________, il dr. __________ ha evidenziato che nel rapporto peritale non veniva constatata una flessione del tono dell’umore con significato patologico, senza peraltro escludere l’esistenza di episodi transitori ansioso-depressivi nel passato. Il dr. __________ ha aggiunto che non vi è in atto alcuna psicofarmacoterapia e che non vi sono segni per poter concludere circa un ritiro sociale dell’interessato, che nella sua giornata sbriga le faccende burocratiche, aiuta la moglie, si dedica alle esigenze della figlia, si tiene informato, incontra gli amici regolarmente, cucina i pasti per tutta la famiglia (doc. 40-2). Sulla base di tutti questi elementi, il dr. __________ ha quindi concluso per l’assenza di una patologia psichiatrica, aggiungendo che “non si negano episodi ansioso-depressivi legati alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi familiari in relazione ad una figlia, 21enne, affetta da malattie congenite” (doc. 40-2).

Queste osservazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.

                                         Il TCA ritiene infatti che, come evidenziato dal dr. __________, la certificazione del dr. __________ non è atta a modificare le conclusioni cui sono pervenuti nella loro perizia i medici del SAM, per i motivi seguenti.

                                         Innanzitutto occorre rilevare che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Ciò che non si avvera, come indicato dal dr. __________, nel caso di specie con riferimento al certificato del dr. __________.

                                         Inoltre, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), nella valutazione dell'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte di un assicurato, lo specialista in psichiatria deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         In una decisione pubblicata in DTF 127 V 294, chiamato a pronunciarsi circa la rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’invalidità, del fatto che un’affezione psichica sia suscettibile di essere curata nonché dei fattori psicosociali e socioculturali, il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

5.- a) Was das "sozio-kulturelle Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass invaliditätsfremde Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den Erfolg therapeutischer Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass sich solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter dem Gesichtspunkt zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung regelmässig nicht klar vom medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen gebietet sich mit Blick auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung, insbesondere Praxis 1997 Nr. 49 S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1 IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen, welche von den belastenden soziokulturellen Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psychiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen klar unterscheidbare andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder einen damit vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann. Wo der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). Ist anderseits eine psychische Störung von Krankheitswert schlüssig erstellt, kommt der Frage zentrale Bedeutung zu, ob und inwiefern, allenfalls bei geeigneter therapeutischer Behandlung, von der versicherten Person trotz des Leidens willensmässig erwartet werden kann zu arbeiten (eventuell in einem geschützten Rahmen; vgl. Praxis 1997 Nr. 49 S. 255 Erw. 4b) und einem Erwerb nachzugehen (vgl. HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff., insbes. S. 15 ff. mit zahlreichen Hinweisen auf die neuere medizinische Lehre; ferner JACQUES MEINE, L'expertise médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in: SVZ 1999 S. 37 ff.). (…).“ (DTF 127 V 294, consid. 5a, pag. 299-300)

                                         Dunque, se da una parte i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, dall’altra essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die invalidi-tätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Ar-beitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003).

                                         In una tale evenienza decisiva è la questione a sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori.

                                         In una sentenza I 129/02 del 29 gennaio 2003, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294, il Tribunale federale ha ancora evidenziato:

"  3.2 En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3).”

                                         Nel caso di specie, pur comprendendo le preoccupazioni che affliggono l’assicurato, che lo hanno portato e lo portano ad avere momenti di sconforto e di impotenza, soprattutto con riferimento alla sua difficile situazione familiare, occorre ribadire che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI.

Nel suo consulto peritale del 18 settembre 2006 eseguito nell’ambito peritale SAM, il dr. __________ del __________ ha ben evidenziato che nel recente passato l’assicurato ha con molta probabilità sviluppato degli episodi transitori ansioso-depressivi di origine reattiva, secondari alla difficile situazione economica e familiare, ma che al momento dell’esame peritale l’assicurato non presentava nessun disturbo della sfera psichica obiettivabile (doc. 20-23, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, anche il dr. __________ nel suo certificato medico del 22 gennaio 2007, ha indicato la presenza di una depressione larvata nell’assicurato, “reduce da una serie di perdite sul piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male”, dovuti soprattutto alla preoccupazione per la situazione della figlia (doc. 38-3, sottolineatura della redattrice).

Anche globalmente, nel loro rapporto peritale del 10 settembre 2006, i medici del SAM hanno rilevato di concordare “con il medico curante a riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori psico-sociali stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per l'importante handicap della figlia primogenita e non da ultimo i problemi economici i quali certamente possono influenzare lo stato valetudinario dell'assicurato. Si tratta tuttavia di fattori non riconducibili ad una vera e propria malattia in senso medico stretto” (doc. 20-14, sottolineatura della redattrice).

                                         Visto quanto precede, occorre quindi concludere che alla perizia del SAM del 10 settembre 2006, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

                                         Del resto, come visto, l’assicurato non ha prodotto documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno alla salute maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente è inabile al lavoro al 20% nella sua professione di elettromeccanico per elettrodomestici industriali, ma presenta un’abilità al lavoro del 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica.

                                         Infatti, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

La consulente IP, al riguardo, nel suo rapporto del 13 novembre 2006, ha indicato innanzitutto che la precedente attività dell’assicurato svolta in qualità di tecnico presso la ditta __________ era pesante, in quanto egli doveva occuparsi esclusivamente di macchine automatiche per la distribuzione del caffè del peso di circa 180 kg: tale attività, di conseguenza, non è adeguata dal punto di vista fisico in considerazione delle limitazioni medico-funzionali dell’assicurato (doc. 26-2).

La consulente IP ha per contro evidenziato che la precedente attività di elettromeccanico, ma svolta in un contesto maggiormente adeguato (merce ed articoli più leggeri), potrebbe essere svolta in misura maggiore (doc. 26-2).

Infine, la consulente ha ritenuto quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività leggere, poco qualificate, nel ramo dei trasporti (autista-fattorino), in ambito industriale (produzione o controllo della qualità), della vendita (addetto all’incasso, venditore all’interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella promozione di prodotti in generale o un’attività legata alla vendita-consulenza nell’ambito della quale l’assicurato potrebbe sfruttare le competenze professionali acquisite), della logistica oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-sorvegliante) (doc. 26-2).

L’assicurato, con il ricorso, ha criticato il rapporto della consulente, ritenendo le possibilità di impiego esposte del tutto teoriche ed irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere un impiegato 62enne, che per oltre 40 anni ha svolto l’attività di elettromeccanico ed incontrerebbe quindi molte difficoltà ad intraprendere una nuova professione (doc. I).

                               2.7.   Al riguardo, questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che, come appurato dai medici del SAM, l’assicurato conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua precedente attività di elettromeccanico.

                                         In queste condizioni, essendo l’insorgente ancora capace di esercitare la sua vecchia professione - nella quale, come vedremo (cfr. infra consid. 2.8.7.), è in grado di valorizzare al meglio la sua restante capacità lavorativa - si deve procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).

                                         Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che gli specialisti del SAM hanno attestato un’incapacità lavorativa del 20%.

                                         L’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 20%, ciò che è insufficiente per fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

Già per questo motivo la decisione impugnata deve essere confermata.

                               2.8.   Allo stesso risultato si arriverebbe anche prendendo in considerazione altre attività ragionevolmente esigibili dall’assicurato.

                                         Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                         Va inoltre sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

                                         Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive. Come evidenziato dalla consulente in integrazione professionale, infatti, tenuto conto dei limiti funzionali di natura reumatologica dell’assicurato, è possibile individuare un mercato del lavoro piuttosto ampio, comprendente attività semplici, leggere e poco qualificate, da effettuare in posizione ergonomica, senza frequenti rotazioni e flessioni del tronco, nello svolgimento delle quali l’affezione invalidante di cui l’interessato è portatore non costituisce un ostacolo.

                                         Inoltre, l’assicurato è nato nel 1945. Al momento dell’emissione della decisione qui contestata aveva 62 anni. Gli restano ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003). Non si può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più economicamente utilizzabile, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, nei casi in cui  un assicurato è molto vicino al pensionamento.

                                         A quest’ultimo proposito, a titolo di esempio, il Tribunale federale, in una sentenza I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, chiamato a giudicare il caso di un’assicurata, 62enne al momento della valutazione da parte di diversi esperti della sua capacità lavorativa, che per oltre quarant’anni aveva esercitato la professione di parrucchiera e che poi, a causa del sopraggiungere di allergie a diversi prodotti utilizzati in ambito professionale, era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua professione di parrucchiera, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non a contatto con sostanze allergeniche, ha confermato la decisione con la quale i primi giudici hanno ritenuto che non fosse ragionevolmente esigibile pretendere che l’interessata, a pochi mesi dal raggiungimento dell’età del pensionamento, riprendesse un’attività lucrativa (sottolineatura della redattrice).

La nostra Massima Istanza ha parimenti ritenuto, in una sentenza I 401/01 del 4 aprile 2002, che non fosse esigibile pretendere da un assicurato 64enne e quindi ormai prossimo al pensionamento lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua in attività adeguate al suo stato di salute.

L’Alta Corte, in una sentenza I 617/02 del 10 marzo 2003, ha considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:

"  (…)

3.3 Der am 10. Juni 1940 geborene Beschwerdegegner war in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½ Jahre alt. Er ist gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur gesundheitsbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter bei der Firma X.________ tätig. Die ihm zumutbaren leichten Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling, leichtere Magazinertätigkeiten sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau oder Büroarbeiten; vgl. Bericht der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle vom 22. März 2001 und Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären - mit Ausnahme der Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten Berufswechsel verbunden und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer angepassten Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit zwischenzeitlicher Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________ erachtet sodann eine Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was - zusammen mit der Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr 2000 für Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem Versicherten jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und beruflichen Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für eine geeignete Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze Aktivitätsdauer von 3 ½ Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was zusammen mit der beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer Anpassungsfähigkeit einen durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser Wahrscheinlichkeit davon abhalten würde, den Versicherten einzustellen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdegegner verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden kann. Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.”

                                         Al contrario, il Tribunale federale, in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006, ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor). (…)”

In un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (sottolineatura della redattrice).

Ancora, in una sentenza I 359/2006 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura della redattrice).

Dello stesso tenore anche la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004, concernente sempre un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

                                         In una sentenza I 304/06 del 22 gennaio 2007 il Tribunale federale, ha ritenuto che un assicurato, 60enne, totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden. (…)”

In un’altra sentenza I 376/05 del 5 agosto 2005, l’Alta Corte ha pure ritenuto realistiche le possibilità di sfruttamento della capacità lavorativa residua del 100% in attività leggere adeguate per un assicurato 60enne al momento della decisione impugnata.

                                         Ancora, in una sentenza I 500/06 del 30 agosto 2007, il Tribunale federale ha, in particolare, evidenziato:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

                            2.8.1.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                            2.8.2.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che l’apparizione dei disturbi lombosciatalgici giustificanti una diminuzione della capacità lavorativa è da far risalire all’inizio del 2005).

                            2.8.3.   Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 74'660.- (2006) riferito all’attività svolta in qualità di tecnico presso la ditta __________, aggiornando il dato inerente al 2001 e pari a fr. 70'368 desunto dall’estratto dei contributi AVS.

L’assicurato non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.

                            2.8.4.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                            2.8.5.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale

32.2007.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2007 32.2007.81 — Swissrulings