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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2008 32.2007.80

7. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,235 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Assicurato non ha diritto ad una riformazione professionale dato che non dispone di una qualifica di base e non ha indicato un progetto formativo, adatto alle sue capacità, grazie al quale sarebbe in grado di conservare o migliorare la sua capacità lucrativa residua

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.80   cr/sc

Lugano 7 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2007 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 31 gennaio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale autista, nel settembre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (collocamento in un’altra professione), indicando, quale danno alla salute, problemi al ginocchio sinistro, insorti a seguito di un infortunio del 1985 (doc. 36/1-7).

                                         Con decisione del 23 dicembre 1994 la __________ ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a partire dal 1° marzo 1994 (doc. 11-1), poi soppressa in sede di revisione con decisione del 1° marzo 2000, a partire dal 1° aprile 2000, poiché non sussisteva più una perdita della capacità lucrativa (doc. 12/1-2).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con decisione dell’11 giugno 2002, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, indicando che nel caso specifico il danno alla salute che provoca un’incapacità di guadagno all’assicurato è di natura esclusivamente infortunistica e la percentuale di incapacità lucrativa riconosciuta dalla __________ ammonta al 15%, insufficiente per ottenere il diritto a provvedimenti professionali (doc. 62).

                                         Successivamente, a seguito della diminuzione della capacità lucrativa, con decisione del 21 settembre 2004 l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 22%, a far tempo dal 1° agosto 2004 (doc. 69/2-5).

                                         A seguito della transazione del 7 dicembre 2004, con decisione del 17 gennaio 2005 l’Istituto assicuratore ha modificato il diritto alla rendita, attribuendo all’assicurato una rendita del 28% con effetto dal 1° agosto 2004 (doc. 71/1-2).

                               1.2.   In data 30 maggio 2005 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, motivata dalla presenza di problemi al ginocchio sinistro, di disturbi al rachide (sindrome lombovertebrale cronica) e di disturbi psichici (doc. 85/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con decisione del 31 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un grado di invalidità del 15%, insufficiente sia per ottenere il diritto ad una rendita, sia per essere posto al beneficio di una riformazione professionale (doc. 110/1-4).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 marzo 2007 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto di poter beneficiare di una "riqualifica professionale" (cfr. Doc. I, pag. 11).

                                         Egli ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, evidenziando che la decisione con la quale l’assicuratore infortuni gli ha attribuito una rendita di invalidità del 22% deve essere ritenuta vincolante per l’UAI e, di conseguenza, essendo tale percentuale superiore al 20% richiesto, deve essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riqualifica professionale.

                                         L’insorgente ha inoltre criticato la valutazione del medico SMR, che nell’indicare i limiti funzionali dell’interessato ha ripreso quelli indicati dal dr. __________ in ambito infortunistico per quanto concerne la patologia fisica, mentre, da un punto di vista psichico, ha ritenuto che, così come emerge dalla relazione del __________, l’assicurato non presenti alcuna incapacità lavorativa. Così facendo, egli ha del tutto omesso di indicare alcune limitazioni importanti, già evidenziate dal dr. __________ nella procedura infortunistica, derivanti dalla sindrome vertebrale lombare (non di natura infortunistica) e altre, di natura psichiatrica, indicate dai medici del __________, con riferimento alla necessità per l’assicurato di trovare un ambiente di lavoro particolarmente attento alle sue esigenze. Infine, l’insorgente ha contestato il calcolo operato dal consulente IP, con riferimento al reddito da invalido e in particolare alla riduzione del reddito statistico solo del 5%, percentuale che non tiene adeguatamente conto delle sue limitazioni funzionali di natura fisica, psichica e personale e che avrebbe invece dovuto ammontare, a suo modo di vedere, al 25% (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo aver indicato che anche nella denegata ipotesi in cui l’assicurato raggiungesse un grado di invalidità del 20%, egli non avrebbe comunque diritto ad una riqualifica professionale, come indicato, su esplicita richiesta dell’amministrazione, dal consulente IP, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                               1.5.   In data 24 aprile 2007 la patrocinatrice dell’assicurato ha formulato delle osservazioni in merito alla risposta dell’UAI, ribadendo sostanzialmente quanto già invocato in sede ricorsuale (VI).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’UAI (VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale oppure no.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.7.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, che nella domanda di prestazioni ha indicato di essere affetto da problemi al ginocchio sinistro (a seguito di un infortunio occorsogli nel 1985, che ha poi dato luogo a numerose ricadute), da disturbi al rachide (sindrome lombovertebrale cronica) e da disturbi psichici (doc. 85/1-7), l’UAI ha chiesto alla __________ di __________ di produrre i rapporti di degenza dell’assicurato (doc. 75).

                                         Con scritto del 17 marzo 2005 la __________ di __________ ha indicato che l’assicurato è stato degente dal 21 luglio 2003 al 7 agosto 2003 e dal 28 ottobre 2003 al 7 novembre 2003 (doc. 77-1), a causa di una reazione acuta da stress (F43.0) nell’ambito di un probabile disturbo della personalità (doc. 77-2).

                                         Successivamente, l'assicurato è stato seguito dal __________ di __________. Nel rapporto medico del 29 marzo 2005 all’attenzione dell’UAI, i medici del __________, poste le diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (ICD10-F60.3) e di uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD10-F10.1), hanno indicato che al momento dell’ultima consultazione, nel novembre 2004, l’interessato presentava una capacità lavorativa ridotta, che avrebbe dovuto essere rivalutata dopo una regolare terapia e un sostegno psichiatrico, analizzando anche la possibilità di una riqualifica professionale, che avrebbe giovato sul piano dell’autostima, con un miglioramento dell’equilibrio psichico generale (doc. 78-2).

Nel successivo scritto del 3 febbraio 2006 in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell’UAI, i medici del __________, dr. __________, medico psichiatra capo-servizio e il dr. __________, medico assistente, hanno rilevato:

"  Con la presente rispondiamo alla vostra richiesta d'informazioni inerenti lo stato attuale di salute psichica del Sig. RI 1 al fine di poter valutare quanto questo influisca sulla sua capacità lavorativa e da quando.

Per quanto riguarda l'anamnesi personale, sociale-lavorativa nonché la diagnosi e l'evoluzione della patologia psichiatrica sino al novembre 2004 (data dell'ultima consultazione presso il __________ di __________), rimando l'attenzione all'ultimo rapporto medico stilato dal Dr. __________ ed in vostro possesso (11 marzo 2005).

Dal sopraccitato rapporto medico si riporta che:

"                                     Nell'ultima consulenza di novembre 2004 il signor RI 1 presentava ancora delle difficoltà sul piano psicologico legate nuovamente ad una crisi relazionale con difficoltà di gestire le proprie emozioni e con comportamenti impulsivi; ad una seconda visita sempre nel mese di novembre dopo aver instaurato una terapia farmacologica il signor RI 1 appariva più disteso, rasserenato anche dal fatto di poter iniziare un impiego occupazionale legato all'assistenza.

Allora le sue capacità lavorative erano ridotte, capacità lavorative che dovranno essere rivalutate in seguito ad una regolare terapia e sostegno psichiatrico, oltre alla valutazione dell'opportunità di una riqualifica professionale che gioverebbe sul piano dell'autostima con un miglioramento del proprio equilibrio psichico generale."

Dal novembre 2004 non abbiamo più avuto notizie di lui fino al 1 gennaio 2006 momento in cui il signor RI 1 è stato convocato presso il __________ di __________ per effettuare la valutazione psichiatrica da voi richiesta.

Il signor RI 1 si è presentato puntuale alla convocazione del 1 gennaio 2006, cosciente, vigile; l'orientamento nei tre domini era mantenuto. Abbastanza curato sia nell'igiene sia nell'abbigliamento. Appariva disponibile al colloquio rispondendo alle nostre domande senza alcuna reticenza. L'atteggiamento nei nostri confronti era cooperativo, amichevole, attento ed interessato. L'attenzione e la concentrazione apparivano sufficientemente conservate così come la memoria di fissazione. Il linguaggio era agevole e fluido. Durante il colloquio lamentava difficoltà nell'addormentamento e si evidenziava una lieve deflessione del tono dell'umore legata all'incertezza nei confronti del futuro economico-lavorativo e all'esito dell'ennesima richiesta di domanda AI da lui inoltrata. La forma e il contenuto del pensiero non evidenziavano particolarità. Non verbalizzava la presenza di dispercezioni di alcun tipo e l'istinto vitale era conservato.

Il signor RI 1 presenta un'alterazione nella costituzione caratteriale e nelle tendenze comportamentali che può produrre un adattamento difettoso in una vasta gamma di situazioni sociali e personali. Vi è inoltre la presenza di una tolleranza molto bassa alle frustrazioni, una bassa soglia per la scarica dell'aggressività con difficile controllo degli impulsi nell'ambito di un'instabilità emotiva. Il signor RI 1 appare più fragile rispetto alla media per quel che concerne la gestione dello stress, delle frustrazioni, delle situazioni conflittuali e delle vicende della vita generale.

Durante l'ultimo anno il signor RI 1 non ha seguito una regolare terapia farmacologica e non ha usufruito di un sostegno psichiatrico; nonostante ciò ha raggiunto e mantenuto un discreto equilibrio psichico, sempre nell'ambito della fragilità psichica di base.

Il mantenimento dell'equilibrio psichico è stato reso possibile anche grazie all'aver intrapreso un'attività lavorativa in qualità di aiuto cucina. Tale attività lavorativa, esercitata da circa sei mesi, ha contribuito a rafforzare l'autostima del paziente con conseguente giovamento dello stato psichico generale.

La storia del paziente, la precarietà del lavoro intrapreso e soprattutto la patologia psichiatrica presente non permettono a livello prognostico di escludere nuove improvvise ricadute. Ricordo che già in passato il paziente ha presentato dei periodi anche prolungati di benessere psicofisico per poi richiedere il nostro intervento in uno stato di completa disperazione.

In conclusione, dal punto di vista strettamente psicologico, riteniamo vi sia al momento attuale un'indicazione per intraprendere un percorso nell'ambito di una riformazione professionale; ciò garantirebbe evidentemente un miglioramento della propria autostima, con ripercussioni positive sul proprio equilibrio psichico in generale." (Doc. AI 93-1)

Nel suo rapporto medico del 16 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi principali di “disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e di uso dannoso di sostanze alcoliche” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “gonartrosi sinistra post-traumatica”, dopo avere indicato i limiti funzionali, dal profilo fisico, risultanti dall’incarto __________, ha osservato:

"  Diminuzione dell'integrità 10%

Incapacità lucrativa 28%

Sotto il profilo fisico l'inabilità lavorativa è rimasta costante negli ultimi anni, l'ultima valutazione è stata fatta dal dr. __________ per la __________ il 17.02.04; anche in questa occasione fu sottolineata la necessità di sottoporre l'assicurato a provvedimenti di carattere psichico piuttosto che ortopedici.

Il rapporto medico del __________ riferisce che dopo che l'assicurato era stato visto per l'ultima volta nel novembre 2004, è stato appositamente convocato per la nostra richiesta; nel rapporto venivano riferite delle buone condizioni cliniche e che attualmente l'assicurato ha ripreso con un'attività lavorativa.

Pur ritenendo l'attuale condizione suscettibile di una ricaduta, si può ritenere, ragionevolmente, l'attuale condizione stabile considerando la possibilità della ricaduta come un fattore di possibilità generale anche se con una probabilità maggiore rispetto ad un soggetto standard solo perchè già manifestata in passato, pertanto nel giudicare la capacità lavorativa ci possiamo riferire a quella sopra espressa, con dei limiti unicamente sotto il profilo fisico." (Doc. AI 94-2)

Nelle sue annotazioni del 28 luglio 2006, in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla capacità lavorativa dell’interessato sia nella precedente professione, sia in attività adeguate allo stato di salute, con riferimento in particolare al rapporto medico precedente del SMR (doc. 97-1), il dr. __________ ha indicato:

"  Il rapporto mi sembra chiaro: IL 0%.

L'assicurato ha ripreso un'attività di aiuto cuoco (vedi relazione __________), essendo stata riconosciuta una diminuzione dell'integrità a seguito di infortunio abbiamo pure una descrizione dei limiti fisici che ne derivano." (Doc. AI 99-1)

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Un rifiuto di una rendita può ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                               2.9.   Nel caso di specie, questo Tribunale, per le ragioni che verranno qui sotto esposte (cfr. consid. 2.10), non vede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, rifiutando all’assicurato il diritto di beneficiare di una riqualifica professionale.

                                         Infatti, anche volendo concludere che, dal profilo medico, l’assicurato, contrariamente a quanto ritenuto il dr. __________ del SMR - il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 94 e 99) – presenti una percentuale di inabilità al lavoro in attività adatta, giustificante un grado di invalidità almeno del 20%, egli non avrebbe comunque diritto ad una riqualifica professionale.

                                         Pertanto, non merita ulteriori approfondimenti nel caso di specie la pretesa ricorsuale di riconoscere valore vincolante alla decisione dell’assicuratore infortuni di accordare all’assicurato una rendita di invalidità del 22% (portata poi al 28% in seguito a transazione). Sul tema va tuttavia ricordato che, secondo la giurisprudenza, il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Il TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.). Il medesimo principio vale, a contrario, anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni, cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549.

                              2.10.   Come rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, l’assicurato ha diritto ad una formazione nell’ambito di una nuova attività lucrativa, secondo l’art. 17 LAI, se la sua invalidità esige una riconversione professionale, grazie alla quale la capacità di guadagno può essere verosimilmente conservata o migliorata (doc. IV).

                                         La Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) prevede:

"  (…)

2. Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative:

–        On doit être en présence d’une invalidité imminente ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.

–        La personne assurée doit être susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

–        La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge."

Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:

"  Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte.”

Nella presente fattispecie, nello scritto del 28 marzo 2007, la consulente IP ha espressamente indicato che anche nel caso in cui l’assicurato avesse presentato un grado di invalidità del 20%, ella non avrebbe comunque ritenuto possibile l’applicazione di provvedimenti professionali volti ad una riformazione, dato che l’assicurato non dispone di una qualifica di base (doc. IV/bis, sottolineatura della redattrice). La consulente IP ha per contro indicato che ella avrebbe proposto di concedere all’interessato il finanziamento per una formazione “ad hoc”, ma solo “qualora il signor RI 1 avesse trovato un’attività confacente con il danno alla salute e che permetteva il recupero della capacità di guadagno residua” (doc. IV/bis).

Queste osservazioni della consulente IP possono essere condivise dal TCA.

Innanzitutto va sottolineato che l'assicurato (cfr. doc. 85; doc. I e doc. VI) non ha indicato concretamente un progetto formativo, adatto alle sue capacità, grazie al quale sarebbe in grado di conservare o migliorare la sua capacità lucrativa residua.

L’assicurato, che ha frequentato solo le scuole dell’obbligo e, in seguito, ha svolto le attività di manovale, gommista e autista, non dispone quindi, come indicato dalla consulente, di una qualifica di base che gli consenta di affrontare una riqualifica professionale.

Inoltre, va rilevato che, come indicato dalla consulente nel suo rapporto del 5 ottobre 2006, le possibilità di reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro, senza dover prima intraprendere una riqualifica professionale, sono, tenuto conto dei suoi limiti funzionali e del suo profilo socio-professionale, “apprezzabilmente estese”, potendo egli svolgere attività leggere non qualificate o semi-qualificate, come l’autista, l’addetto alla logistica, l’operaio generico, il custode (doc. 103-2).

                                         Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una riformazione professionale, la sua decisione formale del 31 gennaio 2007 merita piena conferma in questa sede.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.80 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.01.2008 32.2007.80 — Swissrulings