Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2007 32.2007.8

27. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,935 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Assicurata fibromialgica che ha lecitamente interrotto la riformazione professionale per motivi di salute e quindi non può essere ritenuta integrata. Rinvio degli atti affinché l'Ufficio AI accerti la residua capacità lavorativa, l'eventuale grado d'invalidità e l'eventuale diritto alla rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.8   BS/td

Lugano 27 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 24 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________ e da ultimo professionalmente attiva quale impiegata d’ufficio, nel giugno 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI in quanto ammalata, dal 1998, di fibromialgia primaria (doc. AI 2-5).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica 8 maggio 2003 a cura del dr. __________ (doc. AI 27) ed una reumatologica 9 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 40), con decisione 20 luglio 2004 l’Ufficio AI ha negato qualsiasi prestazione assicurativa per i seguenti motivi:

"  Esito degli accertamenti

•    Dagli atti medici acquisiti all'incarto risulta che il suo stato attuale di salute le permette di riprendere l'attività lavorativa abituale a tempo pieno.

•    I problemi fisici riscontrati anche nelle perizie a cui è stata sottoposta che, dal profilo medico-teorico, influivano sulla sua capacità lavorativa nella misura di circa un 20%-30% risultano essere risolti.

•    Su tali presupposti medici, anche il nostro consulente in integrazione professionale ritiene che non sia più necessario entrare nel merito riguardo ad un suo eventuale diritto a dei provvedimenti professionali in quanto il suo stato di salute le permette di riprendere la professione che ha sempre esercitato." (Doc. AI 59)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione 3 settembre 2004 - in cui l’assicurata, contestando che i problemi di salute si sarebbero risolti, ha chiesto di essere posta al beneficio di misure reintegrative (doc. AI 61-2) -, l’Ufficio AI ha riesaminato il caso.

                                         Accertata un’incapacità lavorativa del 25% in attività mediamente pesanti e leggere (cfr. rapporto 25 aprile 2005 del SMR [Servizio medico regionale dell’AI]; doc. AI 65), con rapporto 14 luglio 2005 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha proposto una riformazione professionale presso la __________ (__________), __________, con frequentazione, a partire dal mese di ottobre 2005, del corso di laurea in studio di comunicazione visiva (doc. AI 77).

                                         Di conseguenza, con decisione 18 agosto 2005, divenuta definitiva, l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione nel senso di riconoscere i provvedimenti professionali indicati dal consulente (doc. AI 81).

                               1.3.   Nell’ottobre 2005 l’assicurata ha iniziato a frequentare i corsi alla __________.

                                         Per motivi di salute, nel novembre 2005 essa ha chiesto una valutazione ergonomica sul luogo di lavoro/studio (doc. AI 90), respinta dall’Ufficio AI con scritto 17 gennaio 2006 (doc. AI 95).

                               1.4.   Continuando ad accusare dolori, rispettivamente facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute, l’assicurata ha chiesto un incontro con la nuova consulente a lei assegnata.

                                         Come risulta dal rapporto 17 agosto 2006 di quest’ultima (doc. AI 106) il 23 giugno 2006 si è svolto il colloquio durante il quale l’assicurata ha fatto presente di non riuscire a continuare la formazione in corso a seguito di problemi fisici, che da ottobre a dicembre 2005 ha frequentato la scuola al 100% ed in seguito solo nella misura del 50%. L’assicurata ha inoltre chiesto di poter frequentare un corso per ottenere la licenza di insegnante NIA, formazione che, a sua detta, sarebbe rispettosa delle sue condizioni di salute. In risposta, la consulente le ha chiesto di fornire informazioni dettagliate in merito al corso richiesto, comunicando comunque di continuare i corsi __________ e di presentarsi agli esami.

                                         Ricevuta la necessaria documentazione, la consulente ha concluso che la formazione richiesta non può essere presa in considerazione, che, sulla base dei rapporti SMR, i corsi alla __________ risultano essere adeguati alle condizioni di salute e che di conseguenza la riformazione professionale iniziata doveva essere confermata (doc. AI 105).

                                         Di conseguenza, lo stesso giorno l’Ufficio AI ha intimato all’assicurata una diffida ex art. 21 LPGA, intimandole un termine per firmare la dichiarazione d’impegno a concludere la formazione professionale (doc. AI 106).

                               1.5.   Con scritto 28 agosto 2006 l’assicurata, allegata della documentazione medica, ha invece ribadito di non poter concludere per motivi medici il corso di laurea e quindi non ha firmato la dichiarazione d’impegno (doc. AI 108).

                                         Analizzati i nuovi atti medici prodotti, con rapporto 9 ottobre 2006 il SMR ha invece sostenuto che non è stato documentato un peggioramento della sindrome fibromialgica, che la capacità lavorativa del 25% in qualsiasi attività va di conseguenza confermata e che pertanto lo stato di salute dell’assicurata non giustifica l’interruzione degli studi presso la __________ (doc. AI 114).

                                         Infine, con rapporto 11 ottobre 2006 la consulente, confermata l’idoneità anche dal punto di vista economico della riformazione professionale intrapresa, ha quindi ritenuto l’assicurata convenientemente integrata, escludendo quindi l’adozione di ulteriori provvedimenti professionali (doc. AI 118-2).

                                         Sulla scorta dei succitati pareri medici ed economici, con decisione 24 novembre 2006, preavvisata il 13 ottobre 2006 (doc. AI 120), l’Ufficio AI ha conseguentemente negato il riconoscimento di altri provvedimenti professionali come pure il diritto ad una rendita (doc. AI 123).

                               1.6.   Mediante il presente e tempestivo ricorso l’assicurata ha contestato la menzionata decisione amministrativa, postulandone l’annullamento ed il conseguente rilascio da parte dell’Ufficio AI di una garanzia per la copertura dei costi volti a finanziare la formazione d’insegnante NIA. Essa ha inoltre chiesto che vengano nuovamente analizzati i presupposti per l’ottenimento di una rendita AI, considerato il peggioramento dello stato di salute.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.7.   Con risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposti i nuovi atti trasmessi dalla ricorrente al vaglio del proprio servizio medico, ha postulato la reiezione del ricorso.

                                         L’8 febbraio 2007 la ricorrente si è espressa in merito al parere del SMR, producendo ulteriore documentazione medica.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se, a seguito di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute, l’iter formativo presso la __________ intrapreso dall’assicurata nell’ambito della riformazione professionale decisa dall’Ufficio AI con pronunzia 18 agosto 2005, cresciuta in giudicato, può essere ancora considerato adeguato dal punto di vista medico. Occorre inoltre esaminare se dev’essere accolta la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la copertura dei costi per diventare insegnante NIA e se, in via subordinata, vi sono i presupposti per l’erogazione di una rendita.

                               2.3.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.5.   Nella fattispecie concreta, indipendentemente dalla questione circa l’esigibilità medica relativa alla continuazione della riformazione professionale presso la __________, aspetto che verrà analizzato nel prossimo considerando, esaminati gli atti di causa, questo TCA non può accogliere la richiesta ricorsuale tendente all’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi relativi alla corso d’insegnante NIA (acronimo di “Neuromuskoläre integrative Aktion”, una combinazione di danza, yoga, streching; per saperne di più cfr. www.nianow.com, www.anniann.de).

                                         Nel rapporto 17 agosto 2006 (doc. AI 105) la consulente, sulla base delle informazioni ricevute dall’assicurata (cfr. doc. AI 100), ha rettamente concluso che quale insegnante NIA l’assicurata non potrebbe recuperare né tantomeno avvicinarsi alla capacità di guadagno che aveva prima dell’insorgere del danno alla salute. Al massimo essa potrebbe conseguire un guadagno annuo di fr. 12'000, mentre da sana ne percepiva fr. 60'000. Inoltre, la consulente ha evidenziato che non vi sono garanzie d’impiego e che la formazione specifica è impartita a __________ oppure a __________, come sostenuto nel ricorso.

                                         Invece, secondo quanto si evince nel precedente rapporto 14 luglio 2005 del consulente (doc. AI 77), con un bachelor in comunicazione visiva conseguito alla __________, la ricorrente potrebbe lavorare in qualità di designer in vari campi professionali, guadagnando teoricamente un salario lordo annuo da fr. 60'000 a fr. 100’00. Anche con uno svolgimento a tempo parziale (75%) vi sarebbe un buon recupero dell’iniziale capacità lucrativa. Inoltre, l’assicurata, domiciliata a __________, può facilmente frequentare i corsi presso la __________ a __________ senza che si renda necessario un trasferimento di domicilio. In queste circostanze, dunque, la formazione quale insegnante NIA non risulta essere idonea alla conservazione o al recupero, seppur parziale, dell’iniziale capacità lucrativa, motivo per cui correttamente l’Ufficio AI non ha dato seguito alla proposta di riformazione professionale inoltrata dalla ricorrente.

                               2.6.   Per quel che concerne l’aspetto medico, durante la lunga e complessa istruttoria amministrativa, l’assicurata è stata esaminata sia dal punto di vista psichiatrico (dr. __________) che reumatologico (dr. __________).

                                         Con referto 8 maggio 2003 (doc. AI 27) il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha accertato una sindrome ansiosa generalizzata senza alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa. Infatti, egli ha affermato che “sul piano psichico non vi sono elementi che farebbero pensare a psicosi o psicopatie”, facendo presente di non aver “nemmeno potuto rilevare (…) sindromi somatoformi” (pag. 11), motivo per cui “.. i disturbi psichici, se esistenti, sono lievissimi” (doc. AI 13). Cionondimeno egli ha individuato sintomi fisici gravi fluttuanti provenienti da fibromialgia, consigliando infine l’esecuzione di una perizia specialistica a cura del reumatologo dr. __________ (pag. 14).

                                         La ricorrente è stata quindi vista dal dr. __________. Nel rapporto 9 settembre 2003 (doc. AI 41), lo specialista in reumatologia, ha diagnosticato una sindrome somatoforme del dolore cronico e, quale diagnosi differenziata, fibromialgia. A livello fisico il perito ha riscontrato “solo una parziale limitazione della sua capacità lavorativa dovuta ai cronici dolori al sistema locomotore, dolori che non possono venire ben spiegati sotto l’aspetto ortopedico-reumatologico” (pag. 9).

                                In merito alla capacità lavorativa in generale, lo specialista ha evidenziato:

"  3. L'assicurata è in grado di svolgere altre attività:

In linea puramente teorica, considerando solo i reperti oggettivi reumatologici, non si dovrebbe attestare alcuna particolare limitazione della sua capacità lavorativa, soprattutto per lavori fisicamente medio-leggeri. In considerazione però dei dolori cronici presentati bisogna considerare estremamente controindicati lavori fisicamente pesanti o lavori che richiedano il mantenimento prolungato di posizioni statiche e/o inergonomiche.

Come già precedentemente affermato ritengo che sotto l'aspetto reumatologico si debba attestare un'incapacità lavorativa che non va oltre il 20-30% per lavori medio-leggeri." (Doc. AI 41)

                         2.7.   Riesaminato il caso, con rapporto 25 aprile 2005 la dr.ssa __________ del SMR ha ammesso che la precedente decisione di rifiuto 20 luglio 2004, contro la quale l’assicurata aveva interposto opposizione, era stata presa non sulla base di una valutazione medica ma piuttosto sulle dichiarazioni dell’assicurata “affermanti pubblicamente nel senso di una completa risoluzione dei suoi disturbi …“. Esaminata dunque la certificazione del prof. __________, presso cui l’assicurata è stata sottoposta a due interventi chirurgici (Quadrantenintervention) al braccio sinistro (15 luglio 2003) ed al braccio destro (2 marzo 2004), il medico SMR ha evidenziato:

"  Ora siamo in possesso di una certificazione medica del prof. __________, con il quale viene in qualche modo "ridimensionato" la guarigione, persistendo dei disturbi fibromialgiformi anche se in misura meno pronunciata.

Personalmente ritengo che il caso non necessita di un ulteriore accertamento peritale: siamo in presenza di un quadro di dolore cronico, che può essere effettivamente soggetto a delle fluttuazioni nel tempo e verosimilmente difficilmente trovi una sua completa risoluzione definitiva nel tempo.

La questione diagnostica se si tratti di una sindrome fibromialgica oppure piuttosto di una sindrome somatoforme del dolore cronico non ha nessuna rilevanza in quanto la fibromialgia può essere parificata ad un disturbo del dolore somatoforme (vedi sentenza BGE I 721/02 del 10 marzo 2003). L'unico fattore determinante è l'influsso del disturbo sulla capacità lavorativa:

questo fattore è stato ampiamente chiarito tramite le due valutazioni peritali (psichatrica e reumatologica) e l'incidenza sulla capacità lavorativa in ogni caso non viene valutata superiore al 20-30%.

Ammettendo quindi la persistenza di una sindrome somatoforme del dolore cronico rispettivamente di fibromialgia, soggetto a fluttuazioni dell'intensità vissuta a livello soggettivo, con possibili periodi di maggiore benessere e periodi di esacerbazione, ritengo giustificato di ammettere la persistenza di una incapacità lavorativa del 25% mediamente, come accertato precedentemente a livello peritale.

Da sottolineare, che questa limitazione si estende a qualsiasi attività lavorativa, anche molto leggera." (Doc. AI 65)

                                         Chiamato a valutare la richiesta di una valutazione ergonomica del posto di studio, con rapporto 13 gennaio 2006 il SMR ha evidenziato quanto segue:

"  Attuale richiesta di valutazione ergonomica per il posto di lavoro/studio da parte del curante Dr. __________ (medicina biologica-regolativa) del 23.11.2005:

Valutazione SMR

Dal punto di vista medico l'A. non soffre di una malattia con substrato organico-strutturale oggettivabile ma di un disturbo del dolore somatoforme/fibromialgia caratterizzato essenzialmente dal vissuto soggettivo del dolore. In assenza di laterazioni organiche a livello dell'apparato muscolo-scheletrico-articolare rilevanti, non ci sono quindi i presupposti nè per una valutazione ergonomia nè per eventuali mezzi ausiliari.

L'A. dovrebbe osservare le solite e fondamentali regole di ergometria valide per tutti, le quali le saranno senz'altro state spiegate dal suo medico curante, ma in assenza di alterazioni strutturali organiche non necessita di una valutazione specialistica ergonomica sul posto di lavoro." (Doc. AI 94)

                                         Infine, avendo l’assicurata prodotto un altro certificato 5 settembre 2006 del prof. __________, in cui è stata attestata un’incapacità lavorativa dell’80%, nel rapporto 9 ottobre 2006 il SMR non ha riscontrato un rilevante peggioramento (doc. AI 114-1).

                                Sulla base delle valutazioni del SMR, con rapporto 11 ottobre 2006, il consulente, dopo aver ripercorso l’istoriato dell’assicurata , ha concluso:

"  Ricordo che nella professione abituale prima del danno alla salute (diverse esperienze lavorative e di formazione) avrebbe potuto percepire un salario di Fr. 59'139 nel 2003.

Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr. 60'854.

L'A. conclusa positivamente la riqualifica __________ (__________) l'A. avrebbe potuto teoricamente guadagnare un salario annuo lordo tra 60'000 e 100'000 Fr. (valori 2005, salari normalmente percepiti da professionisti con formazione SUP in vari settori professionali: grafica tradizionale, nelle nuove tecnologie o nel campo degli audiovisivi).

In questo caso ci sarebbe un buon recupero della capacità di guadagno anche svolgendo un lavoro a tempo o rendimento parziale (75%) (vedi rapporto CIP 14.7.2005).

Si ritiene dunque che ulteriori provvedimenti professionali non siano applicabili e si considera la Signora RI 1 convenientemente reintegrata.

Si ritiene quindi conclusa l'applicazione dei provvedimenti professionali e la sorveglianza del caso." (Doc. AI 118)

                                         Da qui la decisione contestata dell’Ufficio AI di non riconoscere il diritto ad ulteriori prestazioni.

                         2.8.   Con il presente ricorso l’assicurata sostiene invece di non essere più in grado di continuare a frequentare i corsi della __________ e questo a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute.

                                         Essa ha allegato diversa nuova documentazione, in particolare:

·        scritto 10 novembre 2006 dell’assistente sociale del __________ (__________) di __________ che, evidenziata una situazione socio-economica difficile, ha chiesto all’__________ (__________) di intervenire su diversi fronti (doc. A3);

·        rapporto 7 dicembre 2006 del dr. __________ (Centro del dolore, __________), il quale, descritta l’anamnesi del dolore, ha consigliato una regolare attività di tipo aerobico, nonché il sostegno da parte di una psicologa (doc. B);

·        certificato 13 dicembre 2006 del dr. __________, il quale attesta la necessità di un aiuto domiciliare per 2 mezze giornate alla settimana (doc. B1);

·        certificato 29 novembre 2006 del prof. __________ attestante un’incapacità lavorativa al 100% (doc. C);

·        certificato 21 dicembre 2005 del dr. __________ (medicina biologica-regolativa) che attesta un’incapacità al lavoro del 100% il 14, 15, 19 e dal 21 al 23 dicembre 2005; un altro datato 12 gennaio 2006 in cui il succitato attesta un’incapacità lavorativa dal 50% dal 1° gennaio 2006 (doc. D);

·        rapporto 27 dicembre 2006 della fisioterapista __________ in cui, oltre ad aver elencato le terapie eseguite dall’assicurata dal 1998, ha descritto la sintomatologia della ricorrente (doc. E);

·        analogamente, nel rapporto 19 dicembre 2006 del centro fisioterapico __________ è stato riferito sulle terapie seguite dall’assicurata e sul suo stato attuale (doc. F);

·        testimonianze scritte di diversi conoscenti riguardo alle condizioni di salute dell’insorgente (doc. H);

·        dichiarazione 9 gennaio 2007, prodotta pendente causa, del responsabile del corso di laurea in comunicazione visiva concernente gli studi frequentati dalla ricorrente (doc. VIbis);

                                         Esaminata la succitata documentazione, con nota 18 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR non ha riscontrato alcun nuovo elemento rispetto alla perizia sia psichiatrica che reumatologica, confermando quindi la valutazione SMR del 9 ottobre 2006 (VI/bis).

                               2.9.   Va qui rilevato che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Inoltre il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

                                         In una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O., (I 873/05) ha riassunto i criteri per ritenere di carattere invalidante una fibromialgia e più precisamente:

"  Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

                                         Pertanto, nella fattispecie concreta non è rilevante sapere se in ultima analisi l’assicurata sia affetta da fibromialgia, come diagnosticato dal dr. __________ nella perizia 8 maggio 2003, oppure da sindrome da disturbo somatoforme, così come sostenuto dal dr. __________ nella perizia 9 settembre 2003 poiché, come visto,  in entrambi i casi i criteri per ritenere simili patologie invalidanti sono gli stessi. Non è inoltre importante soffermarsi sul rapporto 5 settembre 2006 del dr. __________ in cui sostiene l’origine somatica della sindrome fibromialgica (sub doc. C).

                                         Determinante è che a suo tempo l’Ufficio AI abbia proceduto alla valutazione sia dell’aspetto psichico che somatico dell’assicurata, dai quali, in estrema sintesi, è risultato che, secondo il dr. __________, l’assicurata non presenta un patologia psichiatrica invalidante e che il dr. __________, localizzata una sintomatologia invalidante al sistema locomotore, ha valutato una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 25% in attività medie-leggere.

                             2.10.   Nella caso concreto, da un attento esame degli atti questa Corte non può confermare la decisione impugnata senza che prima si proceda ad un completamente istruttorio volto in particolare ad accertare l’esistenza di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata rispetto alle perizie eseguite nel 2003, tenuto del resto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, ossia in casu il 24 novembre 2006 (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

                                 Innanzitutto va fatto presente che nella perizia reumatologica 9 settembre 2003 il dr. __________ aveva evidenziato che “idealmente l’assicurata dovrebbe svolgere attività indipendente, che le permetta di organizzare a suo piacimento la giornata lavorativa, non costringendola però ad eseguire sforzi fisici, né a restare troppo a lungo davanti alla scrivania o al PC” (pag. 8), motivo per cui, come già detto, sotto l’aspetto reumatologico egli aveva attestato un’incapacità lavorativa tra il 20 e 30% in attività medio-leggere non richiedenti lavori particolarmente pesanti per il rachide, né l’esecuzione di mansioni monotone in posizioni inergonomiche, con possibilità di cambiare frequentemente la posizione (pag. 9).

                                         Va poi ricordato che, come si evince nel rapporto 17 agosto 2006 del consulente, già dal mese di dicembre 2005 l’assicurata, per motivi medici, non aveva frequentato a tempo pieno la __________ (doc. AI 105-1).

                                         Premesso quanto sopra, secondo questa Corte, la documentazione medica agli atti non permette di escludere l’insorgenza di un rilevante peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata compromettente il regolare svolgimento della riformazione professionale, cominciando dal già citato certificato 5 settembre 2006 del prof. __________. A prescindere dalla sua teoria in merito all’origine della fibromialgia, nonché dalla scientificità delle operazioni da lui eseguite - messe in dubbio dal perito dr. __________ e dal SMR -, il citato sanitario ha sostenuto un’incapacità lavorativa del 70-80% dal maggio 2006 sino alla fine di quell’anno (doc. AI 112-1). Nel successivo certificato 29 novembre 2006 il prof. __________ ha comunque ritenuto una totale incapacità lavorativa (doc. C).

                                         Nel rapporto 7 dicembre 2006 il dr. __________ ha poi riferito di diffusi dolori che aumentano in posizione seduta ed in concomitanza con qualsiasi sforzo fisico (doc. B).

                                         Anche con scritto 27 dicembre 2006 la fisioterapista __________ ha parlato di dolore “di tipo tendineo, miofasciale e muscolare ben localizzato e diffuso con sovraccarico del sistema neurologico veicolante il dolore. Il dolore si manifesta, si accentua in posizione seduta e/o ortostatica da ferma. Le fasi di ritmo, l’intensità e la durata del dolore nella fase acuta può essere di breve o lunga durata e/o repentina “ (doc. E, sottolineatura del redattore). Di analogo tenore è quanto rimarcato il 19 dicembre 2006 dal fisioterapista __________ il quale ha evidenziato che “ da fine ottobre 2005 e già nei primi mesi del 2006 cominciava (l’assicurata, n.d.r.) a lamentare dolori muscolari e affaticamente che ben presto sono sfociati in crisi acute. È molto probabile che i lunghi periodi di sedentarietà richiesta da un’attività scolastica e la cessazione dell’attività motoria imposta dagli orari scolastici abbiano agito da elementi coadiuvanti, se non scatenanti, una recrudescenza della sindrome di cui è sofferente” (doc. F).

                                         In quest’ottica va inserita la testimonianza scritta 9 gennaio 2006 (recte: 2007) del responsabile del corso di laurea in comunicazione visiva. Facendo presente che i tentativi di migliorare l’ergonomia delle postazioni di studio si sono rilevati insufficienti, egli ha riferito dell’aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurata, culminate in una grave crisi avvenuta il 13 dicembre 2006. Il responsabile ha poi evidenziato che

                                         ” .. nel corso del secondo semestre dell'anno accademico 2005-06, mi ha fatto parte delle sue riflessioni sull'inadeguatezza alle sue esigenze di salute della nostra formazione in comunicazione visiva; cosa che non posso che confermare, vista l'alta percentuale di tempo da trascorrere seduti o comunque chini su una postazione di lavoro con o senza computer, che richiede la professione del comunicatore visivo.” (Doc. IV/L)

                                         Orbene, a mente del TCA allo stadio attuale non è dato di ritenere con il grado di verosimiglianza applicabile nel campo delle assicurazioni sociali, siccome adeguata la riformazione professionale proposta dall’Ufficio AI, rispettivamente, ciò che ci interessa, la continuazione della stessa.

                                         Non va dimenticato che già nel 2003 il dr. __________ aveva raccomandato una variazione della postura, ciò che, a giudicare da quanto riportato sopra, appare difficile rispettare se non addirittura impossibile. Inoltre non va dimenticato che sono trascorsi oltre tre anni dalle valutazioni specialistiche.

                                         Pertanto, al fine di giungere ad un chiaro e concludente giudizio sull’esigibilità medica della continuazione del corso di laurea presso la __________, rispettivamente delle professioni teoricamente proponibili a riformazione professionale conclusa, è indispensabile che vengano predisposti, a cura dell’Ufficio AI cui a questo scopo sono retrocessi gli atti, i necessari accertamenti di natura medica. Inoltre, a dipendenza dell’esito di tali accertamenti, l’amministrazione dovrà valutare la capacità lavorativa in altre attività lucrative adeguate e determinarsi sull’eventuale erogazione di una rendita.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 24 novembre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.10.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2007 32.2007.8 — Swissrulings