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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2007 32.2007.6

6. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,898 Wörter·~39 min·6

Zusammenfassung

A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni viste le valutazioni del medico SMR che l'ha visitata e ritenuto che, seppur 60enne, essa ha la possibilità di sfruttare al 100% la capacità lavorativa in attività adeguate

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.6   FS/td

Lugano 6 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, attiva quale cuoca / aiuto cuoca presso la scuola __________ del comune di __________, nel mese di aprile 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un esame clinico a cura del dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR), con progetto di decisione 22 settembre 2006 (doc. AI 38/1-4) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni adducendo:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Stato di salute

Dagli accertamenti medici all'incarto, in particolare dalla perizia eseguita presso il Servizio Medico Regionale del 04.10.2005 risulta che l'assicurata è inabile nell'attività attuale nelle seguenti percentuali:

50% dal 05.04.2004 al 11.01.2005

100% dal 12.01.2005 al 27.04.2005

50% dal 28.04.2005

In un'attività adeguata, per contro, la capacità lavorativa è totale.

Per attività adeguata si intende una professione che tenga conto dei seguenti limiti funzionali: difficoltà a carico delle mani, principalmente del polso dx, nel sollevamento e trasporto di pesi (10 kg), nell'esecuzione di movimenti forzati e ripetitivi o con applicazione di forza in torsione.

Anche la professione attuale, con le limitazioni fisiche descritte, è suscettibile di miglioramento nel rendimento a seconda del ricorso a mezzi ausiliari nell'espletamento della stessa.

Formazione scolastica e professionale

Diplomata in economia domestica

Cuoca/aiuto cuoca presso l'__________ di __________ dal 1995.

Dal 28.04.2005 lavora al 50% (tempo pieno con rendimento ridotto).

Il salario del 2004 è stato di Fr. 20'252.- annui (lavoro al 47% con periodi al 100%).

Attività esigibili

Si precisa che l'età prossima al pensionamento dell'assicurata esclude l'applicazione di misure di riqualifica professionale con frequenza scolastica.

Nel rispetto delle limitazioni summenzionate sarebbero invece teoricamente esigibili attività quali, ad esempio:

- venditrice non qualificata in stazioni di self service

- operaia addetta alla cernita, all'assemblaggio, al controllo di qualità dei prodotti finiti nell'industria tessile, dell'elettronica, della plastica e della farmaceutica.

(…)

Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato, in attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le seguenti riduzioni salariali:

- del 5% per la limitazione nel porto di pesi

- del 15% per le limitazioni a livello di manualità e per la probabile difficoltà di adattamento in nuove professioni dovuta all'età relativamente avanzata

Il calcolo dei redditi risulta quindi come segue:

Reddito da sano 2004 (al 100%): l'assicurata avrebbe potuto guadagnare Fr. 34'331.60 annui.

Reddito da invalido 2004: secondo tabelle RSS, apportate le relative deduzioni, risulta che l'assicurata potrebbe teoricamente ancora percepire Fr. 38'167.-- annui.

La capacità di guadagno residua è totale (100%) e il relativo grado d'invalidità è dello 0%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

(…).” (doc. AI 38/2-3)

                                         Con decisione 17 novembre 2006 (doc. AI 45/1-4) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto a prestazioni precisando che “(…) per quanto relativo alle osservazioni inoltrate il 20 ottobre 2006 contro il progetto di decisione notificato il 22 settembre 2006, abbiamo rilevato che la promessa certificazione medica non è stata trasmessa, motivo per cui non siamo in presenza di nuovi eventuali elementi clinici atti a modificare la valutazione del diritto a prestazioni. Di conseguenza, non si può altro che confermare la correttezza del querelato progetto di decisione. (…)” (doc. AI 45/3).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha prodotto il certificato medico 22 dicembre 2006 del dr. __________ e postulato il diritto ad almeno una mezza rendita. La ricorrente ha inoltre chiesto l’allestimento di una perizia medico specialistica atta a definire la sua capacità lavorativa.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – fondandosi sulle annotazioni 7 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. IV/Bis), medico SMR, – ha chiesto di respingere il ricorso osservando che “(…) il contenuto del certificato non risulta sufficiente a comprovare un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione posta a seguito della visita SMR del 5 ottobre 2005, e quindi non emergono elementi clinici oggettivi tali da inficiare la decisione formale emessa dallo scrivente Ufficio. (…)” (doc. IV, pag. 2).

                               1.5.   Le osservazioni 26 febbraio 2007 con le quali l’assicurata ha contestato le conclusioni cui è giunto il dr. __________ e ha ribadito la richiesta di una perizia medico-specialistica sono state trasmesse  all’UAI  il 27 febbraio 2007 con facoltà di formulare osservazioni scritte (doc.VI, VII).

                                         Lo scritto 27 febbraio 2007 col quale l’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto 23 febbraio 2007 del dr. __________ (Doc. VIII + bis) è stato inviato per conoscenza all’Ufficio AI.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                                         L’assicurata postula il diritto ad una mezza rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, con annotazioni 16 settembre 2005 (doc. AI 21/1), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  L’Assicurata presenta dei limiti funzionali causati da:

   ●   Esiti da ricostruzione del retinacolo degli estensori della mano destra

   ●   Esiti da revisione di neuroma a destra

   ●   Artrosi navicolo-trapezio-trapezoidea a destra

   ●   Sindrome del tunnel carpale (lieve) a sinistra

   ●   Sindrome vertebrale cervicale

L’informazione sulla funzionalità permette di valutare una certa diminuzione della capacità lavorativa, per l’attività di aiuto cuoca, per contro non si può definire, in base agli atti, l’entità del danno in relazione ad attività medio adeguate.

Ritengo necessario procedere con un esame diretto dell’Assicurata." (doc. AI 21/1)

                                         Il dr. __________, nel “Rapporto d’esame clinico” annesso al rapporto medico 5 ottobre 2005 (doc. AI 25/1-5), ha concluso che:

"  (…)

-    è corretto giudicare l’assicurata abile al 50% (rendimento ridotto, attività a tempo pieno) nella professione abituale di cuoca e attuale di aiuto cuoca.

-    attività adeguate, che non comportino un carico eccessivo delle mani nel sollevamento e trasporto pesi (10 kg) e l’esecuzione di movimenti forzati e ripetitivi, potrebbero essere esigibili totalmente; anche la corrente professione, con le limitazioni fisiche descritte, è suscettibile di miglioramento nel rendimento a seconda del ricorso a mezzi ausiliari nell’espletamento delle medesime.

(…)" (doc. AI 25/4)

                                         Dopo aver esposto dettagliatamente gli atti medici a disposizione, il riassunto, l’anamnesi e lo status, il dr. __________, poste le diagnosi di: “(…) artrosi navicolo-trapezio-trapezoidea mano destra – stato dopo revisione ed asportazione di un neuroma cicatriziale al polso destro (12.01.05) – moderati segni di tunnel carpale a sinistra – esiti di ricostruzione retinacolo degli estensori del I° dito della mano destra (26.03.03) – esiti di decompressione del nervo mediano a destra, epineurotomia, sinoviectomia peritendinea dei tendini flessori polso e della guaina estensoria dei tendini del pollice a destra in sindrome del tunnel carpale (15.01.02) (…)” (doc. AI 25/3), ha espresso la seguente valutazione:

"  (…)

Sostanzialmente la visita attuale può essere considerata sovrapponibile a quella del dr. __________ del 18.05.05, eventualmente con delle notazioni di ridotta algesia nel riferimento; la forza delle due mani è ancora buona anche se a destra lo sforzo evoca dolorabilità a livello dell'eminenza Tenar e palpatoriamente al capitello radiale, a sinistra vi è da rilevare la sintomatologia parestesica, che si risolve con il movimento, evocatrice di una modesta sindrome da tunnel carpale (Tinel negativo, Phalen negativo, dolore al processo stiloideo del radio in deviazione ulnare a destra), comunque attualmente stabile da parecchio tempo; non è riferita ne rilevabile dagli atti medici una patologia sistemica reumatologica di base, di tipo infiammatorio (assenza di noduli di Bouchard e di Heberden, assenza di deformità, instabilità, crepitio articolare) senza un richiamo anamnestico che abbia portato a delle indagini in questa direzione, la clinica si deve dunque inquadrare in una condizione degenerativa.

Il quadro generale, a parte gli esiti specifici dei vari interventi, è compatibile con una condizione comune riscontrabile in soggetti di pari età e storia occupazionale.

I deficit funzionali sono sovrapponibili a quelli descritti nelle precedenti altrui valutazioni, sicuramente sono causa di una ridotta caricabilità delle mansioni esigibili in ambito lavorativo e quindi procurano un ridotto rendimento in taluni casi ed una incapacità per alcune condizioni di carico richiesto, ad esempio un eccessivo carico delle mani, principalmente del polso destro, nel sollevamento e trasporto di pesi come quello di pentole piene, nell'esecuzione di movimenti forzati e ripetitivi come il tagliare il pane o con applicazione di forza in torsione come strizzare uno strofinaccio, ma non sono limitativi a priori della loro attuazione qualora si faccia ricorso a dei mezzi ausiliari per un adeguato approccio ergonomico.

In particolare i deficit risaltano maggiormente con il cambio di status occupazionale e quindi delle mansioni cui dovrebbe essere, per principio, preposta.

Non si ha una nozione del controllo del dolore mediante terapia farmacologia e attività riabilitativa ergoterapica, sicuramente il dolore è presente e richiamato dall'attività ma non sembra rivestire un'importanza rilevante sulla qualità della vita dell'Assicurata.

(…)." (doc. AI 25/4)

                                         L’Ufficio AI, con decisione 17 novembre 2006 (doc. AI 45/1-4), ha confermato il rifiuto a prestazioni precisando che “(…) per quanto relativo alle osservazioni inoltrate il 20 ottobre 2006 contro il progetto di decisione notificato il 22 settembre 2006, abbiamo rilevato che la promessa certificazione medica non è stata trasmessa, motivo per cui non siamo in presenza di nuovi eventuali elementi clinici atti a modificare la valutazione del diritto a prestazioni. Di conseguenza, non si può altro che confermare la correttezza del querelato progetto di decisione. (…)” (doc. AI 45/3).

                                         Con il presente ricorso l’assicurata ha prodotto il certificato medico 22 dicembre 2006 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna, ha attestato che:

"  (…)

Per problemi algici in seguito a interventi chirurgici al polso e alla mano destra (la paziente è destrimana) la paziente non è più in grado di svolgere l’attività quale aiuto cuoca al 100%.

Poteva arrangiarsi [in] questo tipo di lavoro al 50%.

Non è più in grado di fare movimenti di rotazione con il polso destro quando ad esempio si svita o avvita o si apre una bottiglia o uno scatolame. Non è più in grado di fare normalmente il letto dovendo fare una supinazione del polso che non le è più possibile.

Riesce a stirare a ferro non più di 5 minuti per dolori.

Non riesce più a lavare i vetri con la mano dominante siccome la flessione dorsale del polso destro causa dolori e non può essere mantenuta. Vi è una netta diminuzione della forza di presa della mano destra (quando ad esempio deve fare la spesa, assicurare qualcosa con la mano destra, tenere una scopa ecc…).

È impossibilitata a tenere una semplice caffettiera e versare il suo contenuto con la mano destra per debolezza e dolori.

Da notare che da qualche mese è iniziata una problematica di rizartrosi alla mano sinistra ciò che rende ancora più precaria la possibilità manuale della signora.” (doc. A)

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 7 febbraio 2007, ha osservato che “(…) attualmente in sede di ricorso viene presentato un breve rapporto del dr. __________ del 22.12.2006 (quindi posteriore alla decisione) il quale in pratica si limita ad elencare dei limiti funzionali riferiti dall’assicurata senza fornire chiari dati circa un peggioramento oggettivabile della situazione della mano. Ritengo che questo certificato non sia sufficiente a comprovare un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR del 2005 (…)” (doc. IV/Bis).

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 50% nella sua professione di cuoca / aiuto-cuoca e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.

                            2.6.1.   La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti debitamente nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

                                         Il dr. __________, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.5), nello scarno certificato medico 22 dicembre 2006 (doc. A), non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa in attività adeguate e non ha documentato debitamente nuove patologie e/o un peggioramento delle limitazioni funzionali note.

                                         In particolare, per quanto riguarda alla problematica di rizartrosi alla mano sinistra che sarebbe iniziata da qualche mese, tale diagnosi, oltre ad essere posta da un non specialista, non è in alcun modo documentata e il dr. __________ non si è pronunciato minimamente sulla gravità della stessa, sulle misure intraprese e, soprattutto, sull’eventuale influenza sulla capacità lavorativa limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, che ciò “(…) rende ancora più precaria la possibilità manuale della signora.” (doc. A)

                                         In merito alle limitazioni funzionali va qui rilevato che già nel rapporto medico 5 ottobre 2005 (doc. AI 25/1-4) il medico SMR aveva indicato quali limiti funzionali: “(…) difficoltà a carico delle mani, principalmente del polso destro, nel sollevamento e trasporto di pesi, nell’esecuzione di movimenti forzati e ripetitivi o con applicazione di forza in torsione (…)” (doc. AI 25/1).

                                         Va qui inoltre ricordato che il dr. __________, nel rapporto medico 27 aprile 2005 (doc. AI 7/1-3), aveva già attestato che l’assi-curata poteva svolgere senza limitazioni altre attività che non comportassero sforzi medi e forti della mano.

                                         Anche il dr. __________, nelle annotazioni 7 febbraio 2007, osservato che nel certificato 22 dicembre 2006 il dr. __________ “(…) si limita ad elencare dei limiti funzionali riferiti dall’assicurata senza fornire chiari dati circa un peggioramento oggettivabile della situazione della mano (…)”, ha concluso che “(…) questo certificato non sia sufficiente a comprovare un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR del 2005 (…)” (doc. IV/Bis).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo al rapporto 23 febbraio 2007 del dr. __________, FMH in chirurgia della mano, indirizzato al curante dr. __________ (doc. VIII/Bis).

                                         Il dr. __________ riferisce infatti di una visita effettuata il 22 febbraio 2007 e, posta, oltre a quelle note, la diagnosi di “(…) artrosi trapezio-metacarpea a sinistra stadio 2/4 secondo Eaton (…)”, conclude che “(…) la situazione attuale della paziente è leggermente peggiorata rispetto a quella del 27.04.05. Allora i problemi erano tutti legati alla mano destra, attualmente compromettono anche la possibilità d’uso della mano a sinistra. Come cuoca sicuramente non può più effettuare la sua attività professionale. Bisognerà risolvere il problema con uno schiarimento da parte dell’assicurazione invalidità, dove la paziente è già annunciata. (…)” (doc. VIII/Bis, sottolineature del redattore).

                                         Va qui ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto il rapporto 23 febbraio 2007 del dr. __________ è posteriore alla decisione impugnata e lo stesso non permette di accertare lo stato di salute dell’assicurata in un periodo antecedente al provvedimento contestato.

                                         Pertanto tale rapporto è irrilevante ai fini del presente giudizio.

                                         Il certificato medico 23 febbraio 2007 del dr. __________ va quindi trasmesso all’Ufficio AI affinché, ritenuta la documentazione medica prodotta alla stregua di una seconda domanda, si pronunci sulla stessa.

                            2.6.2.   L’assicurata ha chiesto l’esperimento di una perizia medico-specialistica.

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della visita medica effettuata dal dr. __________ e considerata la rispettiva forza probatoria della stessa almeno fino al momento della resa della decisione qui impugnata, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia pertanto all’accertamento medico richiesto.

                                         Va qui del resto ribadito che l’assicurata non ha prodotto alcuna certificazione medica atta a validamente mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________.

                                         In proposito va ricordato all’assicurata che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                            2.6.3.   In conclusione, rispecchiando l’esame medico 4 ottobre 2005 a cura del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), allo stesso può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti, fino al momento della decisione impugnata, contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

                                         E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua professione di cuoca / aiuto-cuoca e del 100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.

                               2.7.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha indicato che l’assicu-rata nel 2004, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 34'331.60, mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno, non qualificate e ritenuta una deduzione globale del 20%, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 38'167.--.

Nel rapporto finale 19 settembre 2006 (doc. AI 35/1-4) la consulente in integrazione professionale ha invece indicato quale reddito da valido per il 2004 l’importo di fr. 40'504.-- e quale reddito ipotetico da invalido fr. 38'867.--.

In merito alle attività esigibili la consulente ha indicato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Preciso innanzitutto che l’età prossima al pensionamento dell’assicurata esclude l’applicazione di misure di riqualifica professionale con frequenza scolastica.   Nel rispetto delle limitazioni summenzionate sarebbero invece teoricamente esigibili attività quali, ad esempio:   - venditrice non qualificata in stazioni di self service - operaia addetta alla cernita, all’assemblaggio, al controllo di qualità dei prodotti finiti nell’industria tessile, dell’elettronica, della plastica e della farmaceutica

  (…).” (doc. AI 35/2)

                               2.8.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Infine, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

                                         In particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungsoder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

                                         In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"  (…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

                                         Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, sottolineatura del redattore)

                               2.9.   Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurata, 60enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui è portatrice presenta, da aprile 2004, fatto salvo un periodo di incapacità al lavoro del 100% dal 12 gennaio al 27 aprile 2005, una inabilità lavorativa del 50% nella sua precedente professione. Ella, per contro è stata giudicata abile in misura del 100% in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste (cfr. consid. 2.6, 2.6.1 e 2.6.3).

                                         Professionalmente l’assicurata ha esercitato dal mese di settembre 1995 l’attività di aiuto cuoca presso una scuola dell’in-fanzia (dalla Scheda all’intenzione degli Uffici regionali di collocamento del 21 aprile 2006 [doc. AI 32/1-15] risulta che a quell’epoca ella svolgeva ancora questa attività nella misura del 50%). L’assicurata ha frequentato le scuole elementari e medie ed è diplomata in economia domestica (doc. AI 2/4 e 35/2). Stante la funzione esercitata di cuoca titolare (aiuto cuoca dopo il danno alla salute) e la formazione scolastica appena descritta vi è da presumere che ella non incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività semplice e ripetitiva adeguata. Anche la consulente in integrazione professionale ha indicato come teoricamente esigibili le attività, largamente presenti sul territorio, di venditrice non qualificata in stazioni di self service o operaia addetta alla cernita, all’assemblaggio, al controllo di qualità dei prodotti finiti nell’industria tessile, dell’elettronica, della plastica e della farmaceutica.

                                         Stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurata risulta in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad essa non può pertanto essere riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. aprile 2005 conformemente all’ art. 29 cpv. 2 LAI.

                             2.10.   Considerata la totale abilità in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 2.6, 2.6.1, 2.6.3 e 2.9), a ragione, onde determinare il grado d’invalidità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.

                                         Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

                          2.10.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha considerato quale reddito da valido, nel 2004, l’importo di fr. 34'331.60 (doc. 37/1 e 45/3).

                                         Nel rapporto finale 19 settembre 2006 la consulente in integrazione professionale ha indicato quale reddito da valido per il 2004 l’importo di fr. 40'504.-- (doc. AI 35/3)

                                         Entrambi gli importi non sono stati contestati e, come si vedrà in seguito, anche volendo considerare l’importo di fr. 40’504.-- a lei più favorevole, in ogni caso l’assicurata non raggiunge un grado d’invalidità pensionabile.

                          2.10.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                          2.10.3.   Nel caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella allestita il 19 settembre 2006 (doc. AI 36/1), ha considerato che in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'049.-- mensili oppure a fr. 48'584.-- per l'intero anno (fr. 3’893.-- x 12 : 40 x 41.6, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 48'584.--.

                                         All’importo di fr. 48'584.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 20% (5% per la limitazione nel porto pesi e 15% per le limitazioni a livello di manualità e per la probabile difficoltà di adattamento in nuove professioni dovuta all’età relativamente avanzata [doc. AI 35/3]) e ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 38’867.-- (fr. 48'584.-- ridotti del 20% = fr. 38'867.20). Va qui rilevato che l’importo di fr. 38'167.--, quale reddito ipotetico da invalido per il 2004, riportato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata è dovuto con ogni verosimiglianza ad un errore di trascrizione.

                                         Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr. 40’504.-- (importo questo a lei più favorevole, cfr. consid. 2.10.1) con il reddito ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 38'867.-- risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 4% ([40’504 – 38'867] x 100 : 40'504 = 4%).

                                         Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.6.1 in fine.

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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