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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2008 32.2007.59

13. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,401 Wörter·~52 min·3

Zusammenfassung

Riduzione rendita. Contestazione di un miglioramento delle condizioni di salute. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.59   FC/sc

Lugano 13 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

le decisioni del 12 gennaio 2007 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          

                               1.1.   Nel mese di marzo 2005, RI 1, nato nel 1952, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da dolori alla zona cervicale, lombare e articolazioni, presenti dal 1990/1991 (doc. AI 2-5). Con riferimento all’attività lavorativa, il richiedente ha pure indicato di essere stato attivo come impiegato di banca e di essere stato messo al beneficio del pensionamento anticipato con pagamento di una rendita di invalidità nella misura completa a partire dal 1. giugno 2001 da parte della Fondazione di previdenza della __________ (doc. AI 1-1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con “Progetto d’assegna-zione di rendita” 8 giugno 2006 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal 01.07.2000 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.

Dall'analisi della documentazione medica fornita dai curanti, dalla valutazione medico teorica effettuata dal nostro Servizio medico regionale ed in particolar modo dalla perizia reumatologica effettuata dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore ha comportato inizialmente (a partire dal 01.07.2000) un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività.

In seguito, a partire dal 01.04.2004, si è potuto certificare un miglioramento dello stato di salute che ha portato a ridurre l'inabilità lavorativa al 50% in qualsivoglia attività. Tale inabilità è da intendersi per un 25% come riduzione del rendimento e l'altro 25% come riduzione della presenza sul posto di lavoro.

Per quanto concerne la valutazione economica, il caso è stato affidato al nostro consulente in integrazione professionale, il quale ha potuto appurare che nel caso specifico il grado d'invalidità corrisponde alla percentuale medico teorica del 50%. Il reddito da valido e la limitazione medico­teorica definiscono tale grado, in quanto le eventuali attività adeguate non qualificate che l'assicurato potrebbe esercitare, permetterebbero il conseguimento di un reddito inferiore a quello percepito nell'ultima attività svolta.

Decidiamo pertanto:

●      A decorrere dal 01.07.2001 (trascorso l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LA) l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.07.2004 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ad una mezza rendita d'invalidità.

II pagamento della prestazione decorre però unicamente a far tempo del 01.03.2004, in quanto la richiesta è tardiva (retroattività massima di un anno dalla data di presentazione della domanda).

Su specifica richiesta dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità è disposto a valutare la possibilità di prendere in considerazione eventuali misure di ordine professionale." (Doc. AI 33-2+3)

                               1.2.   L’assicurato si è opposto a tale progetto con osservazioni del 3 luglio 2006 e ulteriore allegato del 7 luglio 2006, contestando in sostanza la valutazione medica dell’amministrazione e in particolare l’intervento di un  miglioramento delle sue condizioni di salute dal mese di aprile 2004 (doc. AI 35).

Con due decisioni 12 gennaio 2007 (una attribuente la rendita intera nel periodo dal 1. marzo 2004 al 30 giugno 2004, l’altra la mezza rendita dal 1. luglio 2004) l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione con le seguenti motivazioni:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal 01.07.2000 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.

Dall'analisi della documentazione medica fornita dai curanti, dalla valutazione medico teorica effettuata dal nostro Servizio medico regionale ed in particolar modo dalla perizia reumatologica effettuata dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore ha comportato inizialmente (a partire dal 01.07.2000) un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività.

In seguito, a partire dal 01.04.2004, si è potuto certificare un miglioramento dello stato di salute che ha portato a ridurre l'inabilità lavorativa al 50% in qualsivoglia attività. Tale inabilità è da intendersi per un 25% come riduzione del rendimento e l'altro 25% come riduzione della presenza sul posto di lavoro.

Per quanto concerne la valutazione economica, il caso è stato affidato al nostro consulente in integrazione professionale, il quale ha potuto appurare che nel caso specifico il grado d'invalidità corrisponde alla percentuale medico teorica del 50%. II reddito da valido e la limitazione medico-teorica definiscono tale grado, in quanto le eventuali attività adeguate non qualificate che l'assicurato potrebbe esercitare, permetterebbero il conseguimento di un reddito inferiore a quello percepito nell'ultima attività svolta.

A seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione dell'8 giugno 2006, tramite le quali in sostanza si contesta la capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta di impiegato di banca attestata dal Dr. __________, l'Ufficio Al ritiene doveroso fare le seguenti considerazioni.

Come visto il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, spec. FMH malattie reumatiche, fisiatria, riabilitazione e medicina manuale, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi famigliare, personale remota, sociale e attuale, ai dati soggettivi e alle constatazioni obiettive ha valutato che la precedente attività di impiegato di banca, già adeguata allo stato di salute, è ancora esigibile in misura del 50%.

Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

Nel caso in questione la perizia stilata dal Dr. __________ non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Tale valutazione non risulta quindi essere, come sostenuto dall'assicurato, frettolosa e insoddisfacente, bensì completa, motivata e coerente.

Il rapporto peritale è pure stato sottoposto per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale Al (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.

Da ultimo giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si é imposta al termine della procedura istruttoria. In sede di osservazioni al progetto di decisione è compito dell'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nel caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni apportate. E' stato trasmesso unicamente un rapporto del Dr. __________ del marzo 2005 (ultima consultazione del 9 aprile 2004) già agli atti e già valutato sia dal perito che dall'amministrazione.

In sostanza non è stato prodotto alcun mezzo di prova atto a sconfessare l'operato dell'amministrazione. Si deve quindi confermare che il signor RI 1, a partire dal mese di aprile 2004, è da ritenere abile al 50% nell'attività di impiegato di banca svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute.

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.07.2001 (trascorso l'anno d'attesa art. 29 cpv. i lett. b LA) l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.07.2004 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) ad una mezza rendita d'invalidità.

Il pagamento della prestazione decorre però unicamente a far tempo del 01.03.2004, in quanto la richiesta è tardiva (retroattività massima di un anno dalla data di presentazione della domanda).

Su specifica richiesta dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità è disposto a valutare la possibilità di prendere in considerazione eventuali misure di ordine professionale. (...)" (Doc. AI 36-2+3)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, dapprima personalmente (doc. I) e in seguito patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell’am-ministrazione,  producendo ulteriore documentazione e  facendo valere:

"  Con riferimento all'ordinanza di codesto lodevole Tribunale di data 21.03.2007, notificatami il 27.03.2007, con la quale è stato concesso all'assicurato la facoltà di presentare eventuali ulteriori mezzi di prova, vi trasmetto copia del certificato medico, steso il 3.04.2007 dal Dr. med. __________, dal quale si evince che "le recenti indagini radiologiche tra cui una RMN lombare del 28.09.2006 ha mostrato delle discopatie croniche tra L3 e S1 particolarmente marcata in L4/5 con un peggioramento rispetto alle precedenti indagini. La recente TAC del segmento cervicale mostra importanti discopatie C5/6 e C6/7 con ernia didascale C5/6 lateralizzata a dx ed alterazioni che sono in peggioramento rispetto alle precedenti indagini radiologiche".

Sulla base delle valutazioni espresse in detto certificato medico in merito allo stato di salute del mio mandante, si rimprovera quindi all'UAI di non aver tenuto in debita considerazione un eventuale peggioramento del Signor RI 1, possibilità questa lasciata aperta dal Dr. med. __________.

Dal profilo economico si produce Io scritto del 26.03.2007 della spett. __________ dal quale risulta che l'assicurato avrebbe potuto percepire un reddito di Fr. 80'000.- se non fosse insorto il danno alla salute. Infatti, i responsabili del predetto istituto bancario hanno messo in evidenza che in un'attività compatibile allo stato di salute del mio patrocinato, se svolta in misura del 100%, potrebbe essere conseguito un reddito variante tra Fr. 62'000.- e Fr. 65'000.-.

Ritenuto che il Signor RI 1 può svolgere un'attività professionale, compatibile al suo stato di salute unicamente in misura del 50%, ne consegue che egli presenta un'incapacità di guadagno variante tra il 63% e il 70,9% (importo quest'ultimo ottenuto tenendo conto di una riduzione per motivi sociali del 25%).

Date queste premesse si chiede quindi l'assegnazione a favore del Signor RI 1 di una rendita intera ed in via subordinata di 3/4 di rendita Al." (Doc. XI)

                               1.4.   Nelle osservazioni 11 maggio 2007 l’amministrazione, riferendosi alle allegate Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha affermato:

"  Impiegato di banca, a beneficio rendita d'invalidità da parte della fondazione di previdenza della __________ dal 1.6.2001

Assicurato peritato in dicembre 2005 dal dr. __________:

Diagnosi:

Sindrome lombovertebrale cronica e recidivante, attualmente lieve, senza neurocompressione con/da

turbe statiche del rachide (piatto)

alterazioni degenerative:

-    L4/5 netta osteocondrosi con reazioni spondilotiche e restringimento del canale spinale

-    L5/S1 condrosi con ernia discale dorsolaterale/ intraforaminale a sinistra (TAC del 20.02.2004)

stato dopo operazione per ernia discale L4/5 a sinistra

(10/90) per sciatalgia iperalgicaldeficitaria a sinistra

Sindrome cervicovertebrale cronica con/da alterazioni degenerative evolutive tra C5 e C7

Decisione UAI del 8.6.2006:

rendita 1/1 dal 1.7.2001

rendita ½ dal 1.7.2004

in fase di ricorso viene presentato:

certificato medico del dr. __________ del 3.4.2007:

-    in pratica il curante attesta un progressivo peggioramento dal 2000

-    viene indicata una progressione delle alterazioni degenerative (RM lombare del 28.9.2006) e TAC cervicale (data?)

-    viene valutato un impedimento del 60%

Valutazione: per quanto concerne il peggioramento radiologico delle alterazioni va detto che l'attuale è stata eseguita una risonanza magnetica mentre prima erano state effettuate delle TAC a livello lombare. Un confronto diretto risulta quindi in pratica non possibile vista la tecnica differente. Inoltre una progressione delle alterazioni degenerative non deve per forza comportare un peggioramento clinico, peggioramento clinico inoltre non reso verosimile dal rapporto, dato che una progressione delle alterazioni degenerative può portare ad un assestamento (blocco funzionale, vedi anche pagina 8 della perizia dr. __________).

Per quanto concerne la TAC cervicale va detto che l'ernia discale era già nota in occasione della perizia dr. __________, non vi è quindi modifica sostanziale del quadro radiologico. Da notare pure qui che manca qualsiasi correlato clinico nel presente rapporto.

Conclusioni: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato." (Doc. XIIIbis)

                               1.5.   Dal canto suo, l’assicurato ha ulteriormente fatto valere le sue argomentazioni con scritti 31 maggio e 30 agosto 2007 con i quali ha prodotto nuova documentazione medica (doc. XVIII/1 e 2).

                                         Nelle osservazioni 10 settembre 2007 l’amministrazione ha quindi osservato:

"  Con particolare riferimento alla nuova documentazione medica (cfr. a tal proposito lo scritto 19.7.2007 stilato dal Dr. __________ nonché la missiva 31.7.2007 dello psichiatra Dr. __________ prodotta dall'assicurato), si osserva quanto segue.

Nell'evenienza concreta, lo scrivente Ufficio deve osservare che dalla documentazione medica inoltrata in questa sede emerge che lo stato valetudinario dell'assicurato in questione non è stato sufficientemente approfondito da parte dell'amministrazione.

In effetti, mediante annotazioni 6 settembre 2007 qui allegatiVi, il Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha osservato che "[...] l'attuale documentazione fornisce elementi in favore d'un peggioramento dello stato di salute databile per inizio 2007 circa, quindi posteriore alla decisione UAI. Il caso sarà quindi da rivalutare tramite esecuzione di perizia SAM per definire evoluzione stato di salute da 1.2007 con relativa capacità lavorativa residua".

In simili condizioni, visto tutto quanto precede, in via principale si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM). In caso di rinvio degli atti all'amministrazione, si protestano già sin d'ora tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole TCA di voler confermare la decisione del 12 gennaio 2007 e, conseguentemente, respingere il ricorso. " (Doc. XX)

                                         Dal canto suo il ricorrente con lettera 21 settembre 2007, prodotta ulteriore documentazione, ha fatto valere quanto segue:

"  Con riferimento allo scritto di codesto lodevole Tribunale di data 11.09.2007 notificatomi il 12.09.2007, mi pregio porvi per iscritto le mie osservazioni in merito quelle inoltrate in data 10.09.2007 dall'UAI a codesta lodevole Corte.

Devo anzitutto rilevare che non risulta opinabile il fatto che l'Ufficio Al abbia ritenuto alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente che lo stato valetudinario del Signor RI 1 non è stato sufficientemente approfondito dall'Amministrazione.

Tuttavia, si contesta recisamente quanto osservato dal Dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'AZ (SMR) e cioè che l'attuale documentazione fornisce elementi in favore d'un peggioramento dello stato di salute solo a partire dal gennaio 2007 e quindi posteriore alla decisione dell'Ufficio Al.

Appare quindi controverso il momento considerato dall'UAI a partire dal quale sarebbe insorto l'aggravamento dello stato di salute del mio patrocinato.

Dal rapporto medico del Dr. med. __________ risulta in maniera lampante che il peggioramento della situazione sul piano fisico è avvenuto nel corso degli anni (cfr. rapporto medico Dr. med. __________ del 19.07.2007, pag. 1):

" ... persiste uno stato dopo pregresso intervento per ernia del disco nel 1990 presso l'Ospedale __________ di __________. Intervento eseguito probabilmente a livello L5/S1 a sx. Dopo quest'intervento il paziente ha sempre accusato dolori lombari recidivanti, ma inizialmente non eccessivi. Dal 2000 progrediente peggioramento della situazione e da alcuni mesi la situazione è nettamente esacerbata con forti dolori, oltre alla schiena, alla gamba sx in sede posteriore fino al polpaccio e verso il tallone."

(La sottolineatura è ad opera del sottoscritto.)

Inoltre, come si evince dal rapporto medico del Dr. med. __________ è venuta ad aggiungersi la patologia depressiva risalente ad epoca antecedente al gennaio 2007 (cfr. rapporto Dr. med. __________ del 31.07.2007, pag. 3,4).

Pertanto il Signor RI 1 non solleva alcuna obiezione in merito agli accertamenti medici che verranno predisposti dall'UAI, in particolare l'allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).

Si osserva tuttavia che i suddetti accertamenti verranno espletati senza il previo annullamento della decisione del 12.01.2007 da parte dell'Ufficio Al.

Al riguardo il Signor RI 1 contesta recisamente il grado di invalidità del 50% dal 1.07.2004 assegnatogli con la summenzionata decisione essendo comprovato sulla base della documentazione medica ed economica prodotta sinora un grado di invalidità ben superiore.

Inoltre si fa presente che con il ricorso presentato in data 14.02.2007 il mio patrocinato ha contestato il versamento della rendita Al a decorrere solo dal 1.03.2004 per domanda tardiva.

AI riguardo si precisa che il Signor RI 1 ha presentato la prima richiesta di prestazioni Al per adulti in data 11.07.2001 in virtù di dolori acuti alla zona cervicale, lombare e articolazioni che gli impedivano di svolgere la sua attività di impiegato presso la __________ di Lugano (cfr. copia richiesta di prestazioni Al per adulti del 11.07.2001 allegata). Tali dolori sussistevano in seguito ad un intervento di ernia discale L4/L5, più precisamente dal 1990/1 in poi.

A causa delle ripetute assenze dal lavoro per i suoi problemi di salute il datore di lavoro aveva chiesto una perizia medica presso il Prof. __________, __________ e in base alle conclusioni di quest'ultimo si era deciso per il prepensionamento a favore del Signor RI 1.

Al fine di provare l'esistenza negli anni 1999 - 2001 delle precarie condizioni di salute che hanno condotto la Fondazione di Previdenza __________ ad assegnare al Signor RI 1 la rendita d'invalidità della LPP si chiede quindi l'edizione del rapporto steso dal Dr. med. __________ per conto della summenzionata Fondazione di Previdenza.

Dal 1.06.2001 l'assicurato è stato pertanto posto al beneficio di una rendita d'invalidità nella misura del 100% da parte della Fondazione di Previdenza della __________ di __________.

A causa di un singolare caso di omonimia con un abitante di __________ (nato nel 1939 e nel frattempo deceduto) il mio patrocinato è stato di conseguenza costretto ad inoltrare una nuova domanda di prestazioni il 2.03.2005/8.03.2005, a seguito della quale l'UAI ha predisposto i necessari accertamenti medici.

Pertanto, alla luce di tali fatti il ricorrente chiede a codesto lodevole Tribunale di statuire in merito alla nascita del suo diritto al pagamento di prestazioni in epoca precedente al 1.03.2004.

Di conseguenza, si postula l'annullamento della decisione del 12.01.2007 da parte dell'UAI e la retrocessione a detto Ufficio dell'incarto per una rivalutazione complessiva della pratica d'invalidità.

Infine, considerato che l'UAI risulta soccombente nella presente procedura di ricorso mi permetto di domandare l'assegnazione di congrue ripetibili.

Fiducioso in un vostro riscontro positivo al riguardo, colgo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia massima stima." (Doc. XXII)

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la determinazione del grado d’invalidità da riconoscere al ricorrente e la decorrenza della relativa prestazione.

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI).

                                         L'art. 48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta."

                                         Secondo la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con effetto retroattivo limitato a cinque anni.

                                         L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa inoltre che:

"  se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."

                                      Secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.

                                         Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (DTF 100 V 120; RCC 1984 pag. 420).

                                         Dunque il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento (DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420). Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne ricorrevano gli estremi (DTF 108 V 228 consid. 4 ove si trattava di grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi; cfr. anche STFA 29 marzo 2001 indedita nella causa K., I 71/00 e 16 marzo 2000 inedita nella causa U.V e LL; I 149/99).

                                         Pertanto, secondo la dottrina, i casi di restituzione del termine ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (Valterio, op. cit., pag. 306).

                               2.5.   D’altra parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, va detto che il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Dall’incarto AI risulta che RI 1 ha inoltrato in data 4 marzo 2005 una domanda di prestazioni corredata da uno scritto in cui faceva riferimento ad un presunto smarrimento di una precedente domanda di prestazioni e dei relativi incartamenti (doc. AI 3-1).

                                         L’amministrazione ha quindi richiamato l’incarto dall’assicura-zione malattia dell’assicurato e interpellato il suo medico curante, dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, il quale, nel suo rapporto medico 18 marzo 2005, ha dichiarato il paziente totalmente inabile a partire dal 1° luglio 2000 (doc. AI 12). Dal canto suo il prof. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2005 ha affermato:

"  Questo paziente, sottoposto ad un intervento di ernia discale L4/L5 sin il 31.10.1990, ha avuto un eccellente decorso fino all'autunno del 1999, quando sono comparsi sintomi per un'insufficienza segmentarla. Per questa ragione l'avevamo rivisto ambulatorialmente, ma una remissione sopravvenuta nel frattempo non aveva giustificato ulteriori approfondimenti.

L'ultima consultazione ha avuto luogo il 28.8.2000 per una cervico-brachialgia sin. non deficitaria, in presenza di un conflitto misto (osseo e discale). Non esistendo a quel momento l'indicazione per un trattamento invasivo, l'abbiamo riferito al Reumatologo Dr. med. __________ per l'ulteriore trattamento.

A partire da quel momento non abbiamo più rivisto l'assicurato, né disponiamo di informazioni sul decorso. Di conseguenza pensiamo che una valutazione medica complementare, al meglio in ambito reumatologico, sia indispensabile per definire esattamente l'entità dei disturbi attuali e la loro ripercussione sulla capacità lavorativa." (Doc. AI 15-4)

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI, sentito il parere del medico SMR, ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, specialista in malattie reumatiche, il quale, nel suo rapporto del 16 dicembre 2005, poste le diagnosi di:

"  (...)

4.-   DIAGNOSI

-       Sindrome lombovertebrale cronica e recidivante, attualmen­te lieve, senza neurocompressione con/da

        .  turbe statiche del rachide (piatto)

        .  alterazioni degenerative:

           - L4/5 : netta osteocondrosi con reazioni spondilotiche

              e restringimento del canale spinale

           - L5/S1: condrosi con ernia discale dorsolaterale/

              intraforaminale a sinistra (TAC del 20.02.2004)

        .  stato dopo operazione per ernia discale L4/5 a sinistra (10/90) per sciatalgia iperalgica/deficitaria a sinistra

-       Sindrome cervicovertebrale cronica con/da alterazioni

        degenerative evolutive tra C5 e C7. (...)" (Doc. AI 20-6)

                                         esprimendosi sulla capacità lavorativa, ha affermato:

"  (...)

5.-       GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESER­CIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITA' ABITUA­LE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

All'origine della richiesta del signor RI 1 per pre­stazioni da parte dell'AI vi sono dolori di schiena iniziati all'incirca negli anni '80 con un'esacerbazione sotto forma di una lombosciatalgia a sinistra nel 1990 dovuta ad un'er­nia discale al livello L4/5 che ha necessitato dell'erniec­tomia chirurgica effettuata dal Prof. R. __________ all'Ospeda­le __________ di __________ nello stesso anno 1990. Secondo il pa­ziente vi sarebbe stato allora anche una neurocompressione con una paresi della gamba sinistra, quadro dal quale si è perfettamente ripreso. Negli anni seguenti vi sarebbero stati dapprima dolori contenuti che si sarebbero invece ac­centuati a partire dal 1999 con frequenti blocchi algici della schiena all'origine di numerose interruzione del lavoro. Una rivalutazione neuroradiologica (TAC lombare del feb­braio 1999) ha evidenziato alterazioni degenerative estese in sede del pregresso intervento chirurgico con un certo restringimento anche del canale spinale.

Nello stesso periodo si sono aggiunti anche dolori cervica­li con alterazioni degenerative specialmente nel segmento C6/7.

Le cure conservative effettuate sotto il controllo del reumatologo Dr. __________, __________, avrebbero portato a dei miglioramenti solo lievi e passeggeri. In base ad una valu­tazione peritale presso il Prof. __________, __________ (rapporto non a disposizione) il datore di lavoro (Banca __________) avrebbe deciso per il prepensionamento a partire dall'01.06.2000.

Negli anni seguenti il paziente ha seguito ad intervalli ulteriori cure con un ultimo controllo medico risalente ad aprile del 2004. Una TAC lombare dello stesso periodo ha mostrato oltre alle alterazioni degenerative già note nel segmento L4/5 anche un prolasso discale al livello L5/S1 in sede dorsolaterale ed intraforaminale a sinistra con una presa di contatto con la radice L5 di sinistra senza che l'anamnesi fornisca elementi in, favore di una sindrome neurocompressiva.

(...)

L'aggiornamento della documentazione radiologica con lastre convenzionali mostra al livello lombare una situazione sta­zionaria delle estese alterazioni degenerative del segmento L4/5 già documentate nel 1999 alle quali si sono aggiunte reazioni spondilotiche in zona anteriore nei segmenti sovra­stanti con una condrosi al livello L3/4. Lo spazio interso­matico L5/S1 appare conservato. Non vi sono segni per una pseudospondilolistesi (instabilità). Le radiografie della colonna cervicale mostrano oltre all'osteocondrosi del seg­mento C6/7 una netta progressione della degenerazione del segmento C5/6; la condrosi presente nel 1999 si è ora tra­sformata in una netta osteocondrosi associata ad un'uncar­trosi bilaterale, particolarmente evidente a sinistra e reazioni spondilotiche esuberanti in zona anteriore del segmento.

Clinicamente trovo un paziente 53.enne in condizioni gene­rali buone che presenta alterazioni statiche modiche del rachide (piatto) e limitazioni funzionali piuttosto discre­te considerando l'importanza delle alterazioni degenerative documentate. Vi è difatti una riduzione solo modica dei mo­vimenti cervicali con la sollecitazione di dolori locali contenuti specialmente in flessione e nei movimenti rotato­ri; al livello lombare vi è una certa riduzione della late­roflessione bilaterale con la sollecitazione di modici dolori lombosacrali. La sindrome vertebrale risulta contenuta sia al livello cervicale che lombare. Non vi sono segni di una neurocompressione in atto. L'ipotrofia muscolare del polpaccio sinistro assieme alla discreta iposensibilità sul dorso del piede sinistro sono probabilmente i segni di una pregressa compressione di L5 (residui della lombosciatalgia del 1990).

Anamnesticamente vengono riferiti numerosi blocchi algici in zona lombare, confermati anche dal reumatologo Dr. __________, nel suo rapporto per l'AI. Sembra comunque, che il quadro clinico si sia calmato senza ulteriori crisi iperal­giche negli ultimi 18 mesi duranti i quali il paziente non ha più necessitato di cure mediche. E' possibile che al livello L4/5 vi sia stata in precedenza una certa instabi­lità degenerativa, assestatasi nel frattempo (blocco fun­zionale del segmento dovuto alle estese alterazioni degene­rative).

Considerando questa evoluzione che può essere definita parzialmente favorevole giudico la capacità funzionale residuale attuale del paziente come segue:

-    sollevamento e/o trasporti di carichi:

     ·     molto leggeri (fino a 5 kg): lievemente ridotta

     ·     leggeri (fino a 10 kg): molto ridotta

     ·     medi e pesanti (oltre a 10 kg): nulla

     ·     sopra il piano delle spalle:

           -  di 5 kg: lievemente ridotta

           + di 5 kg: nulla

-    manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

     ·     leggeri/di precisione: normale

     ·     medi: ridotta

     ·     pesanti: nulla

-    posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

     ·     a braccia elevate: molto ridotta

     ·     con rotazione: ridotta

     ·     seduta e piegata in avanti: lievemente ridotta (appog­giandosi sulle braccia)

     ·     eretta e piegata in avanti: molto ridotta

     ·     inginocchiata: lievemente ridotta

     ·     con le ginocchia flesse: lievemente ridotta

-    mantenere posizioni statiche:

     ·     seduta: 1-2 ore senza interruzione

     ·     eretta: 1 ora senza interruzione

-    spostarsi/camminare:

     ·     per tratti brevi e medi (fino a 2 km): normale

     ·     per tratti lunghi: necessitando di pause

     ·     su terreni accidentati: molto ridotta

     ·     salire/scendere scale: lievemente ridotta

-    diversi:

     ·     l'impiego delle due mani è'possibile in forma normale (sull'altezza di un tavolo)

     ·     il paziente non può effettuare lavori che richiedono posizioni viziose del rachide (specialmente torsione)

     ·     dovrebbe pure evitare movimenti ripetitivi del tronco in flessione /estensione od in rotazione

     ·     attività che richiedono un controllo visivo necessitando della rotazione continua della testa sono da evitare.

Il Signor RI 1 ha lavorato come impiegato di Banca con mansioni a suo dire svolte esclusivamente da seduto (davanti al computer). La monotonia per la posizione di lavoro riduce la capacità per un'attività con queste caratteristiche. Nelle condizioni presenti del paziente (che ritengo stabi­lizzate) la giudico del 50% (25% per una riduzione del ren­dimento, 25% per una riduzione della presenza sul posto di lavoro).

Il reumatologo Dr. __________ ha certificato un'inabilità lavorativa completa a partire dal 01.07.2000 in poi, giusti­ficandola nel suo certificato per l'AI del 18.03.2005 con "numerosissimi blocchi lombari e cervicali negli ultimi anni". L'ultimo controllo da lui è avvenuto in aprile del 2004. Da allora la situazione clinica appare migliorata senza che il paziente abbia ancora dovuto ricorrere a cure specifiche. Appare quindi probabile, che le condizioni attuali riflettino la situazione del paziente, almeno a partire da metà del 2004.

6.-       POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Dal profilo medico sarebbe auspicabile un atteggiamento più attivo del paziente in confronto al suo danno alla salute.

Un recondizionamento fisico con accento sul rinforzo della muscolatura del portamento e degli addominali inteso come profilassi . secondaria potrebbe per lo meno stabilizzare la situazione clinica senza pretesa che la caricabilità fisica possa ancora migliorare.

(...)

Per un lavoro consono alle limitazioni sotto il punto 5. il paziente può raggiungere al massimo una capacità lavorativa del 75%, essendo il rendimento ridotto per una certa perdita di agilità nei movimenti e per la presente sindrome dolorosa." (Doc. AI 20-9+10)

Il dr. __________del SMR in data 11 gennaio 2005 ha osservato:

"  (...)

                                      Raccomandazioni, proposte SMR   Vedi anche annotazione del 25.07.2005   Dalla perizia reumatologica (dr. __________ 16.12.2005) risulta che la colonna presenta una caricabilità diminuita, gli esami radiologici mostrano alterazioni importanti mentre all'esame clinico le funzioni sono meno limitate.   Nella professione di impiegato di banca la IL 50% è giustificata, non una IL totale. Questa CL è valida anche per le altre attività esigibili.   Gli attuali limiti sono validi dall'aprile 2004, in precedenza probabilmente esisteva una IL maggiore (100% certificata dal reumatologo curante).

(Doc. AI 22-2)

Dal canto suo, nel rapporto del 4 maggio 2006, il consulente per l’integrazione professionale ha concluso:

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),  durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni  

Scuole dell'obbligo a __________ (6 anni in totale), 3a maggiore a __________ (1 anno), avviamento commerciale a __________ (1 anno), impiegato di commercio con apprendistato presso la __________ di __________ dal 1967 al 1970 con conseguimento dell'AFC quale impiegato di commercio.   Dal 01 .06.2001 l'assicurato è a beneficio di una rendita d'invalidità da parte della Fondazione di Previdenza della __________ di __________.

Anno 2003 = Fr. 52'992.00 Anno 2004 = Fr. 52'992.00 Anno 2005 = Fr. 53'568.00   Da quanto mi risulta nel 1992 l'A conseguiva un reddito di 65'358. Ne consegue la necessità d'aggiornare il reddito al 2006 (la collega __________ è in attesa d'informazioni in merito).

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica  

Quale impiegato di banca ed altro adeguate CL 50% dal mese di luglio 2000.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica  

In questo specifico caso il grado d'invalidità corrisponde alla percentuale medica teorica, 50%. Il reddito da valido (certamente superiore ai 65'358) e la limitazione medica teorica definiscono il grado poiché le attività non qualificate sono ben inferiori al reddito conseguito dall'A. Le indicazioni mediche, a mio avviso, sono rispettate e adeguate all'attività da valido poiché: leggera, manipola oggetti leggeri, prevalentemente sedentaria 1-2 ore con il tronco leggermente flesso in avanti ma attenzione con possibilità di variare la postura (pause, cambiamenti di posture con un buon margine di "libertà" rispetto i compiti, ritmo di lavoro adeguato, temperature costanti, ...), deambula nei limiti, sono da contenere le rotazioni e le ripetitive estensioni / flessioni del tronco movimenti per altro contenibili rispetto al compito, ... inoltre essendo qualificata gli consente un certo margine d'autonomia che a sua volta può aiutare a gestire al meglio il disagio invalidante pur sempre presente ma nello specifico caso contenibile.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso  

L'A non desidera sostenere al provvedimento mirato alla ripresa lavorativa o all'aiuto all'inserimento. A suo avviso, non vi sono le condizioni di salute per sostenere un contratto lavorativo continuo e permanente anche se parziale. Sono a disposizione dell'A per eventuali richieste d'aiuto (misure che rientrano nei provvedimenti professionali) poiché a mio parere l'A necessita di un eventuale periodo di riallenamento oppure di uno specifico breve periodo d'introduzione (3-6 mesi) per apprendere le intercorse probabili modifiche lavorative.  

(Doc. AI 26-2+3)

Di conseguenza, l'amministrazione, con decisioni 12 gennaio 2007, precedute da un progetto di decisione 8 giugno 2006 (doc. AI 39, 33-1), ha statuito la concessione di una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e in seguito di una mezza rendita di invalidità, ritenendo che la documentazione all’inserto aveva evidenziato l’intervento di un miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal mese di aprile 2004 con conseguente incapacità lavorativa del 50%. Il versamento delle prestazioni è tuttavia stato riconosciuto soltanto a far tempo dal 1. marzo 2004 in quanto la richiesta di prestazioni del marzo 2005 era da considerare tardiva (doc. AI 36 e sopra consid. 1.1 e 1.2).

                               2.7.   In sede di ricorso, RI 1 ha prodotto un certificato medico del 3 aprile 2007 del dr. __________ del seguente tenore:

"  Con la presente si certifica che seguo il paziente summenzionato dal 1999. Questi ha presentato una lombosciatica operata nel 1990 con conseguente discopatia cronica e canale stretto nonché cervicobrachialgia dx su ernia discale C5/6 dx. Questa problematica ingravescente alla fine degli anni '90 ha necessitato a partire da inizio 2000 un'incapacità lavorativa completa con conseguente pensionamento anticipato con la banca. All'inizio del 2000 è pure stata inoltrata una domanda di invalidità che stranamente è stata evasa unicamente l'anno scorso. Il paziente nell'arco degli anni non ha mai presentato un miglioramento sintomatico ma una tendenza al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi lombari e cervicali più frequenti. Le recente indagini radiologiche tra cui una RMN lombare del 28.09.'06 ha mostrato delle discopatie croniche tra L3 e S1 particolarmente marcata in L4/5 con un peggioramento rispetto le precedenti indagini. La recente TAC del segmento cervicale mostra importanti discopatie C5/6 e C6/7 con ernia discale C5/6 lateralizzata a dx ed alterazioni che sono in peggioramento rispetto alle precedenti indagini radiologiche. Per questo motivo il paziente presenta una limitazione della capacità lavorativa in qualsiasi attività di circa il 60% questo tenuto conto dei dolori cronici, degli episodi frequenti di blocchi lombari e cervicali, delle difficoltà a lavorare con il segmento cervicale in posizioni mantenute, della necessità di cambiare posizioni ogni 15­-20 minuti."

(Doc. C1)

                                         In merito, il medico SMR si è espresso come segue nelle sue Annotazioni 10 maggio 2007:

"  “(…

in fase di ricorso viene presentato:

certificato medico del dr. __________ del 3.4.2007:

-    in pratica il curante attesta un progressivo peggioramento dal 2000

-    viene indicata una progressione delle alterazioni degenerative (RM lombare del 28.9.2006) e TAC cervicale (data?)

-    viene valutato un impedimento del 60%

Valutazione: per quanto concerne il peggioramento radiologico delle alterazioni va detto che l'attuale è stata eseguita una risonanza magnetica mentre prima erano state effettuate delle TAC a livello lombare. Un confronto diretto risulta quindi in pratica non possibile vista la tecnica differente. Inoltre una progressione delle alterazioni degenerative non deve per forza comportare un peggioramento clinico, peggioramento clinico inoltre non reso verosimile dal rapporto, dato che una progressione delle alterazioni degenerative può portare ad un assestamento (blocco funzionale, vedi anche pagina 8 della perizia dr. __________). Per quanto concerne la TAC cervicale va detto che l'ernia discale era già nota in occasione della perizia dr. __________, non vi è quindi modifica sostanziale del quadro radiologico. Da notare pure qui che manca qualsiasi correlato clinico nel presente rapporto.

Conclusioni: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato." (Doc. XIIIbis)

                                         In seguito il ricorrente ha ulteriormente prodotto il certificato 31 luglio 2007 del dr. __________, psichiatra, il quale, poste le diagnosi di

"  (...)

Impressioni diagnostiche

ICD 10 - F 43.21

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Emersa nel corso del 2004-2005 in un contesto di:

lCD 10- M 54

Dorsalgie croniche ed acute

ICD 10 - Z 75.2

Stress psicosociale: severa problematica medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia somatica sulle capacità lavorative.

E che evolve, dalla seconda metà del 2006 ma soprattutto dal primo semestre 2007, nell'attuale:

ICD 10 - F 32.11

Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici. (...)"

(Doc. XVIII/2, pag. 3-4))

                                         ha affermato:

"  (...)

Proposte terapeutiche

Il signor RI 1 presenta attualmente un disturbo depressivo di media gravità per il quale potrebbe beneficiare di un trattamento psicofarmacologico con prescrizione sia di antidepressivi triciclici (es: TRYPTIZOL) che di serotoninergici (es: FLUCTINE) o misti (EFEXOR).

Il trattamento potrebbe essere amministrato dal medico curante o da uno psichiatra psicoterapeuta.

Non sussiste però un'indicazione assoluta per una presa a carico specialistica anche se il paziente potrebbe trarre beneficio da un appoggio psicoterapeutico regolare e continuo nel tempo, vista la particolare situazione di disagio bio-psico-socio-relazionale attuale.

Capacità lavorative

Attualmente, e facendo astrazione dalle limitazioni legate alle problematiche somatiche, sul piano psichiatrico il signor RI 1 presenta una totale incapacità lavorativa. Questa inabilità è presente a mio avviso almeno dall'inizio del 2007 e con un opportuno e sollecito trattamento psicofarmacologico non dovrebbe protrarsi oltre fine marzo 2008. Tengo però a precisare che l'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici è senz'altro secondaria e per certi motivi poco rilevante per rapporto alle problematiche dorso­vertebrali, vedi sotto.

●    Commenti, conclusioni. Proposte

II 4 ed il 9 luglio scorsi ho effettuato una valutazione psichiatrico-specialistica al signor RI 1 nell'ottica di statuire sul suo stato attuale, su di un eventuale peggioramento per rapporto a quanto indicato nella documentazione inviatami e sull'applicazione di eventuali misure terapeutiche specialistiche.

Al di là delle considerazioni illustrate e sviluppate in precedenza, mi sembra importante segnalare il fatto che durante tutta la durata delle due consultazioni (60 rispettivamente 50 minuti) il signor RI 1 ha faticato a mantenere la posizione seduta, era visibilmente sofferente ed ha spesso dovuto alzarsi per sgranchirsi le gambe. Anche per la deambulazione ho potuto constatare, accompagnandolo nel corridoio dello studio medico, evidenti difficoltà. Inoltre egli segnala innumerevoli difficoltà ed importanti diminuzioni praticamente in tutte le attività quotidiane; questi impedimenti insorgono dopo pochi minuti dall'inizio di quasi tutte le mansioni, sia sedentarie che di movimento.

Tutto ciò rinforza in me l'idea che il signor RI 1 non sia più in grado di reggere qualsiasi tipo di attività a tempo pieno ed anche parziale in quanto si trova nell'incapacità di garantirne l'esecuzione in modo continuo, sensato, coerente e completo.

Conseguentemente, e pur considerando il fatto che non sono uno specialista nella patologia somatica di cui soffre, tenendo conto del ricorso presentato contro la decisione dell'UAI di __________, mi permetto di evidenziare l'opportunità di un ricovero del paziente in una clinica di riabilitazione, ticinese o d'oltre Gottardo, affinché possano essere valutate­-quantificate sul piano fisio ed ergoterapeutico le sue effettive capacità lavorative.

Segnalo che in accordo con il paziente spedisco copia del rapporto al Dr. __________." (Doc. XVIII/2, pag. 4-5)

                                         Ha inoltre prodotto il certificato 19 luglio 2007 del dr. __________, neurochirurgo, il quale ha affermato:

"  (...)

Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi negli ultimi 3 livelli lombari, molto importanti in L4/5 con una notevole sclerosi dei piatti vertebrali. Stato dopo pregresso intervento L5/S1 a sx con recidiva d'ernia e dolori radicolari SI ed in parte L5, fra l'altro anche in presenza di una vecchia ernia calcificata L4/5 a sx.

In considerazione della situazione clinica e soprattutto neuroradiologica penso che terapie conservative ed anche infiltrazioni avranno un effetto ben limitato poiché la patologia è complessa e si estende su tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni radicolari. Un intervento non avrà un gran senso se limitato unicamente alla recidiva d'ernia L5/S1 a sx, poiché il paziente è molto sofferente anche di una lombalgia e questa dipende in particolare dai problemi degenerativi estesi negli ultimi 3 livelli. Un procedere chirurgico quindi includerà un intervento di fissazione di questi ultimi tre livelli lombari. (...)" (Doc. XVIII/1)

In proposito, nelle sue “Annotazioni” 6 settembre 2007, il dr. __________ del SMR ha ritenuto indispensabile una rivalutazione mediante perizia SAM osservando:

"  Attualmente vengono presentati:

rapporto dr. __________ del 19.7.2007:

     - Diagnosi di:

           ○    Sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi negli ultimi 3 livelli lombari

                        ■    Molto importanti in L4/5 con una notevole sclerosi dai piatti vertebrali

                        ■    Stato dopo pregresso intervento L5/S1 a sinistra con recidiva d'ernia e dolori radicolari S1 ed in parte L5

                        ■    Presenza di vecchia ernia calcificata L415 a sinistra

        Assicurato molto sofferente

        Esacerbazione da alcuni mesi

Rapporto dr. __________ del 31.7.2007 (valutazione del 4 e 9.7.2007):

     -  viene indicata insorgenza di patologia depressiva da primavera 2006 con peggioramento primo semestre 2007

     - diagnosi di

           ○    sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata F43.21

           ○    stress psicosociale: severa problematica medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia somatica sulle capacità lavorative

     - viene attestata una attuale IL completa da inizio 2007

Valutazione:

l'attuale documentazione fornisce elementi in favore d'un peggioramento dello stato di salute databile per inizio 2007 circa, quindi posteriore alla decisione UAI. Il caso sarà quindi da rivalutare tramite esecuzione di perizia SAM per definire evoluzione stato di salute da 1.2007 con relativa capacità lavorativa residua." (Doc. XXbis)

Alla luce di queste prese di posizione, l’amministrazione, nelle sue osservazioni 10 settembre 2007 al TCA, rilevato come la documentazione medica inoltrata pendente lite avesse evidenziato che lo stato valetudinario dell’assicurato non fosse stato sufficientemente approfondito da parte dell’amministra-zione, ha chiesto la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici mediante allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. XX e sopra consid. 1.5).                  

                               2.8.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, riconosciuto il diritto ad una rendita intera a decorrere dal 1° luglio 2001, dal 1° luglio 2004 ha invece attribuito all’assicurato “solo” una mezza rendita rite-nendo comprovato l’intervento di un miglioramento delle sue condizioni di salute a far tempo dal mese di aprile 2004, con un conseguente grado di invalidità del 50% (doc. AI 36). 

Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro anche dopo il mese di aprile 2004.

                                         Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 gennaio 2007 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Nella fattispecie i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione, psichiatrica, reumatologica e neurochirurgia,  antecedente all’e-missione della decisione contestata.

Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti, appare in particolare quantomeno verosimile che i problemi alla schiena che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura superiore al 50% anche nel periodo susseguente al mese di aprile 2004 e che al momento della resa degli atti amministrativi litigiosi lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche. In effetti, il dr. __________, nel suo certificato 19 luglio 2007, riferisce di uno stato in “progrediente peggioramento dal 2000”, con un’esarcebazione netta “da alcuni mesi”. Lo specialista fa inoltre riferimento ai reperti radiologici che confermano una patologia assai complessa e estesa su tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni radicolari (doc. XVIII; cfr. per esteso al consid. 2.7).  Dal certificato 31 luglio 2007 del dr. __________, psichiatra, emerge inoltre la presenza di un disturbo depressivo di media gravità, con sintomi biologici, sviluppatosi dalla seconda metà del 2006 e tale da comportare una completa inabilità lavorativa, sul piano psichiatrico, “dall’inizio del 2007”. Da notare che lo psichiatra segnala la gravità, constatata personalmente durante le consultazioni, dei disturbi somatici lamentati dal paziente che sarebbero a suo dire tali da escludere ogni attività lavorativa e comunque da necessitare ulteriori accertamenti  (cfr. doc. XVIII/2; cfr. consid. 2.7). Infine, anche il dr. __________, nel certificato 3 aprile 2007 prodotto dall’interessato, ricordato come le problematiche di cui è affetto il paziente avessero provocato un’incapacità lavorativa completa dall’inizio del 2000, ha osservato come RI 1 non avesse mai presentato “nell’arco degli anni” un miglioramento sintomatico, ma, semmai, una tendenza al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi lombari e cervicali più frequenti. A suo dire anche le indagini radiologiche avrebbero dimostrato un peggioramento (doc. C/1; cfr. consid. 2.7). 

                                         Del resto, esaminate tali certificazioni (allegate in questa sede), anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha affermato che dalla documentazione prodotta era possibile dedurre che lo stato valetudinario dell’assicurato non era stato sufficientemente approfondito da parte dell’am-ministrazione. Di conseguenza l’Ufficio AI ha chiesto in via principale la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici e i particolare l’allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il SAM (XX; cfr. consid. 1.4).

Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura pluridisciplinare, segnatamente anche psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consente di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, in particolare nel periodo successivo al mese di aprile 2004 e sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 121 V 362).

                             2.10.   Constatato quindi un accertamento dei fatti lacunoso le decisioni impugnate vanno di conseguenza annullate e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici intesi a valutare l’evoluzione delle patologie di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa, anche nel periodo successivo al mese di aprile 2004.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sul diritto alla rendita dell’as-sicurato.

                             2.11.   Stante quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto le modalità seguite dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità del ricorrente per il periodo successivo al contestato miglioramento delle sue condizioni di salute.

                                         Tuttavia con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, questa Corte si limita ad osservare che la giurisprudenza federale ha sì più volte confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale - come in casu in base alla perizia del dr. __________ da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. In questi casi appare pertanto indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 154). Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G; cfr. anche STCA del 3 ottobre 2007, 32.2006.205).

                             2.12.   Oggetto di censura da parte dell’assicurato è anche la decorrenza della rendita di invalidità (cfr. I e XXII).

                                         In effetti, l’Ufficio AI ha riconosciuto la sussistenza di una limitazione della capacità lavorativa rilevante a partire dal 1° luglio 2000, ma, posto come l’assicurato avesse presentato la richiesta di prestazioni unicamente nel marzo 2005, ha considerato la domanda tardiva ex art. 48 cpv. 2 LAI, e, di conseguenza, fissato il diritto alla rendita “solo” dal 1° marzo 2004 (un anno prima della richiesta) (cfr. sopra ai consid. 1.2. e 2.4).

                                         Il ricorrente ha più volte contestato questa circostanza, la prima volta nel marzo 2005 (doc. AI 3-1), facendo valere di aver già presentato la richiesta di prestazioni nel luglio 2001 oltre ad un set di duplicati nel marzo 2003. A detta del ricorrente la sua domanda di prestazioni sarebbe tuttavia andata smarrita a seguito di un singolare caso di omonimia con un abitante di __________, nato nel 1939 e in seguito defunto. Fu solo a causa di tale smarrimento presso gli uffici dell’amministrazione che egli ripresentò la domanda nel marzo 2005. Nel corso di questa procedura ricorsuale l’assicurato ha prodotto una copia della domanda di prestazioni inoltrata, a suo dire, l’11 luglio 2001 (doc. XXII/1).  

                                         L’Ufficio AI non ha mai preso posizione su tale censura, né in corso di procedura amministrativa, né in questa sede. 

                                         Ora, sulla base della documentazione all’inserto questa Corte non è in grado di verificare l’assunto dell’assicurato. Tuttavia deve osservare che non vi è apparente motivo di ritenere fasulla la copia della domanda del luglio 2001, prodotta in questa sede. D’altra parte bisogna rilevare che la tesi del ricorrente appare quantomeno plausibile, considerato come con lettera del 18 giugno 2001 la Fondazione di previdenza della __________, presso il quale RI 1 era affiliato durante l’ultima attività lavorativa effettuata, gli ha comunicato di porlo al beneficio di una rendita di invalidità completa a partire dal 1°  giugno 2001 mediante attribuzione, fra l’altro, di una “rendita ponte AI fino alla data d’ottenimento di una rendita AI al 100%” (cfr. doc. AI 1.1). Ritenuto quindi l’obbligo per l’assi-curato, in base alle prescrizioni previdenziali applicabili (cfr. doc. AI 3-3), di far senza indugio valere i propri diritti verso l’AI una volta attribuite le prestazioni da parte dell’istituto LPP, risulta quantomeno verosimile che RI 1 abbia effettivamente, nell’estate 2001, attivato la pratica AI.

                                         Appare quindi imprescindibile che l’Ufficio AI, in esito al  complemento istruttorio di cui sopra, effettui anche le ricerche del caso al fine di stabilire l’effettiva esistenza di una precedente domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 e si determini quindi nuovamente sulla decorrenza del diritto alla rendita dell’assicurato.

                             2.13.   Alla luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione di prove formulate dal ricorrente nel corso della procedura.

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Le decisioni 12 gennaio 2007 sono annullate.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e 2.12 e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.59 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2008 32.2007.59 — Swissrulings