Raccomandata
Incarto n. 32.2007.52 FS/td
Lugano 25 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale operaio stampatore (doc. AI 7/1-3), nel mese di gennaio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) forte mal di schiena soprattutto a carico della zona cervicale (…)” (doc. AI 2/1-7).
Accertata una flessione del rendimento del 20%, con decisione 27 gennaio 2003 (doc. AI 24/1-2), confermata con decisione su opposizione 28 aprile 2004 (doc. AI 32/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta.
Adito dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza dell’11 gennaio 2005 (doc. AI 45/1-15), cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso e, annullata la decisione impugnata, rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperita una perizia psichiatrica e determinato globalmente il grado di incapacità al guadagno, rendesse una nuova decisione.
1.2. Esperita una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e concluso il mandato di aiuto al collocamento (doc. AI 66/1-2, 69/1-2, 71/1 e 72/1), con decisione 17 gennaio 2007 (doc. AI 81/1-3), preavvisata con progetto 14 settembre 2006 (doc. AI 74/1-2), l’Ufficio AI ha negato nuovamente all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo:
" (…)
Sulla base della documentazione medica fornita dai curanti, come pure dalla valutazione effettuata dal nostro servizio medico, risulta che l'ultima attività svolta in qualità di meccanico industriale risulta essere esigibile nella misura dell'80%. L'inabilità del 20% è da intendersi come riduzione del rendimento in un'attività svolta sull'arco dell'intera giornata.
L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 100% in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:
▪ Evitare di sollevare pesi superiori ai 25 kg
▪ Posizione eretta fino a 2-3 ore
▪ Posizione anteflessa fino a 2 ore
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.
Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 39'897.-, con il reddito presumibile di Frs. 39'782.- (ESS, Cat. 4, maschile, privato, mediana = Frs. 52'346.-) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 5% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado d'invalidità pari allo 0%.
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.
Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 39'897.-, con il reddito presumibile di Frs. 39'782.- (ESS, Cat. 4, maschile, privato, mediana = Frs. 52'346.-) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 5% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado d'invalidità pari allo 0%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
L'assicurato è stato inoltre messo al beneficio dell'aiuto al collocamento fornito dall'AI (vedi comunicazione del 29.08.2006). Sulla base della valutazione effettuata dal nostro collocatore, i presupposti per fornire tale prestazione sono venuti meno. Il Servizio ritiene pertanto concluso il mandato in questione.
A seguito delle osservazioni presentate il 20 ottobre 2006 in opposizione al progetto di decisione del 14 settembre 2006 è innanzitutto lecito ricordare che l'amministrazione esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di contestazione al progetto di decisione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta l'assicurato non ha per contro prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni.
Considerato però il tenore della contestazione il dossier è stato nuovamente sottoposto ad esame del Servizio medico regionale Al (SMR). Quest'ultimo ha potuto confermare che nel rapporto peritale del dr. __________ del 27 settembre 2005 non viene diagnosticata una patologia psichiatrica concomitante (pagina 11), a parte un episodio depressivo di lieve entità.
Secondo lo psichiatra non si riesce ad evidenziare fattori psicologici che normalmente giocano un ruolo nell'apparizione della sindrome somatoforme da dolore persistente. Di fatto non viene in sostanza posta una diagnosi di una patologia psichiatrica in concomitanza con la diagnosi di sindrome somatoforme.
Per quanto attiene alla valutazione reumatologica del Dr. __________ il medico SMR ha potuto pure confermare che la stessa è completa; l'esame clinico è approfondito e completato dalla valutazione della documentazione radiografica.
In sostanza ed in definitiva il medico SMR non vede ragioni per scostarsi dalle limitazioni mediche indicate nel progetto di decisione del 14 settembre 2006 (che tengono conto di tutte le patologie di cui è affetto il signor RI 1), per cui lo stesso deve essere confermato.
(…).” (doc. AI 81/1-3)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – ravvisato che il dr. __________ nella perizia 27 settembre 2005 ha accertato un’incapacità al lavoro pressoché totale per motivi psichiatrici – ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1° luglio 2001.
Egli ha chiesto pure di essere posto al beneficio dell’assisten-za giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione rilevando che “(…) l’intero dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (psichiatra Dr.ssa __________ / Dr. __________), il quale ha specificato nelle proprie annotazioni in fine del 5 marzo 2007 qui allegateVi quanto segue: “[…] Sulla base di tali considerazioni non sussistono dunque disturbi psichici di gravità tale, per cui un rientro nel circuito del lavoro può essere esigibile superando il dolore con uno sforzo di volontà”. [cfr. pure in materia STFA 21 marzo 2006 nella causa P., I 675/05] (…)” (doc. VIII).
1.5. Invitato a trasmettere le proprie osservazioni sulle annotazioni 5 marzo 2007 della dr.ssa __________ e del dr. __________ l’assicurato è rimasto silente.
Con scritto 31 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la documentazione concernente l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni. Il ricorrente, contesta la valutazione medica e postula il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2001.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.7. Nel caso concreto, dalla decisione impugnata, emerge che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita fondandosi sulle risultanze di una perizia reumatologica, di una perizia psichiatrica e del rapporto medico 12 gennaio 2006 nonché delle annotazioni 12 gennaio 2007 del dr. __________, medico SMR.
L’aspetto reumatologico è stato indagato dal dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 17 dicembre 2002 (doc. AI 21/1-15).
Al riguardo, questa Corte, nella STCA dell’11 gennaio 2005 (doc. AI 45/1-16), aveva già concluso che: “(…) Nell’evenien-za concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni di cui l’interessato è portatore, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute dal profilo reumatologico, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (80%) nella sua precedente attività lucrativa. (…)” (doc. AI 45/9).
L’aspetto psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 27 settembre 2005 (doc. AI 54/1-16).
Il dr. __________ – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4), esistente dal 2000. Sindrome panspondilogena su/con: - turbe statiche con bacino pendente a destra, lieve scoliosi sinistra convessa, iperlordosi lombare, insufficienza muscolare; - decondizionamento e somatizzazione; - moderate alterazioni degenerative con condrosi C5/C6, C6/C7 (…)” (doc. AI 54/9) – nella valutazione e prognosi – dopo aver rilevato che: “(…) è stato ipotizzato che ci potrebbero essere conflitti intrapsichici che vengono espressi attraverso il corpo. Nella mia esplorazione non ho potuto rilevare chissà quali conflitti palesi, ma non posso nemmeno escludere che esistano. Al proposito il peritando è abbastanza taciturno ed ha poco accesso alla sua vita interiore e fa fatica a parlarne. Considerando che i fattori psicologici giocano normalmente un grosso ruolo nell’apparizione, la gravità e l’esacerbazione di questa sindrome, è abbastanza insolito non poterne individuare alcuni appariscenti. Si potrebbe, con un’argomentazione un po’ psicodinamica, sospettare che il trauma subito nell’incidente ha risvegliato il trauma psichico per la perdita di suo fratello, avvenuta in simili circostanze (incidente di macchina). […] Nel caso presente trovo, secondo i criteri dell’ICD-10, solo un episodio depressivo di lieve entità, comprendente l’umore abbassato, un qual certo calo dell’interesse e dell’energia e disturbi del sonno. Considerando tutta la situazione, mi sembra clinicamente molto chiara la diagnosi, anche se mancano tutta una serie di diagnosi collaterali tipiche. Come di consueto in questa situazione, si è perso molto tempo; anziché focalizzare l’attenzione sul piano psichico, cercando un’alleanza terapeutica con il peritando ed intensificando le psicoterapie, si è indagato, si sono fatti tentativi terapeutici sul piano somatico, che non hanno dato (o non hanno potuto dare) risultati apprezzabili. (…)” (doc. AI 54/11, sottolineature del redattore) – ha osservato:
" (…)
A mio avviso ci troviamo dunque di fronte ad un caso di una sindrome somatoforme da dolore persistente, un po' atipica, ma magari non sufficientemente esplorata e per fare ciò bisognerebbe conquistare la fiducia del paziente, per poterlo rassicurare e motivare a cambiare qualcosa nella sua vita.
La prognosi, se questo peritando venisse lasciato a se stesso, è pressoché infausta, ma un nichilismo terapeutico non sarebbe nemmeno indicato.
Teoricamente si impone, a questo punto, di trattare il peritando dal punto di vista psichiatrico, ma fino a che punto egli si lasci coinvolgere, soprattutto dopo il tempo perso, è difficile da prevedere. Non è nemmeno facile stabilire la sua incapacità lavorativa teorica. Attualmente, dal punto di vista clinico, considerando la sua sofferenza vera (e con ciò voglio dire che la sua malattia non è completamente nella testa, come per dire che i dolori sono immaginari) si potrebbe argomentare che attualmente il peritando ha un'incapacità al lavoro pressoché completa. D'altra parte sappiamo che se ciò viene affermato ed indennizzato si può indurre un danno irreversibile, in quanto si mette il peritando nella condizione di non più poter guarire, altrimenti perderebbe la sua sicurezza sociale, ossia la rendita. D'altra parte far dipendere una futura rendita dall'accettazione di una psicoterapia potrebbe indurre o rafforzare, nel peritando, un atteggiamento avverso, verso la terapia stessa. Un possibile compromesso potrebbe essere la messa a beneficio di una rendita AI parziale, per esempio al 50% e cercare di motivare (non imporre) il peritando di andare presso uno psicoterapeuta e lasciargli del tempo per creare la necessaria alleanza terapeutica. A questo punto devo lasciare valutare ai colleghi dell'AI, se in base alle informazioni vogliono attestare al peritando piuttosto un'incapacità lavorativa del 50% o dell'80%, perché oggettivamente, sia per me, sia per chiunque altro, è difficile stabilire esattamente l'incapacità lavorativa medica teorica. L'ideale sarebbe poter lavorare in rete, spiegare bene al peritando cosa dovrà fare e "venirgli incontro", anche se non posso nascondere che la prognosi a lungo termine non mi sembra molto favorevole e detto ciò è probabile che, se non si mettono in atto misure terapeutiche e poi riabilitative, il peritando svilupperà, in futuro, altri e nuovi sintomi psichici. Riconoscere a questo peritando un'inabilità almeno parziale, si impone ed è una conditio sine qua non per costruire qualcosa in futuro. Personalmente sarei propenso a riconoscergli, per il momento, un'inabilità lavorativa al 50% e gentilmente, ma insistentemente, a motivarlo ad intraprendere una psicoterapia, seguita da una riabilitazione. La psicoterapia dovrebbe avvenire con i concetti sopra esposti e richiede al minimo un anno di tempo ed il/la terapeuta adeguato/a. Senza queste misure, la prognosi, come sopra accennato, peggiorerà ed il peritando diventerà, o un assistito pubblico o un invalido per motivi psichici, che con ogni probabilità si svilupperanno ancora con una forte possibilità di un grave peggioramento rispetto a disturbi affettivi, abusi di sostanze, sviluppo di aggressività, con conseguenti problemi famigliari.
Mi rendo conto che la mia esposizione sembra un po' complessa, come del resto è anche complesso il caso, ma credo di aver tracciato una possibile strada per una eventuale parziale o completa riabilitazione di questo peritando, che si sente, anche grazie a poca flessibilità psichica, incompreso, frustrato, defuturizzato, sentimenti che senza aiuto non possono che peggiorare.
(…).” (doc. AI 54/12-13)
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 12 gennaio 2006 (doc. AI 56/1-2), poste le diagnosi note ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
L'A. è stato peritato dallo psichiatra (dr. __________, perizia datata 27.01.2005).
Egli pone la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, in presenza però solo di un episodio depressivo lieve ("umore abbassato, un certo qual calo dell'interesse e dell'energia e disturbi del sonno"). Descrive che non sembra presente un abbassamento dell'autostima.
La diagnosi di sindrome somatoforme, in assenza di uno stato depressivo importante non porta ad un aumento della IL rispetto a quanto stabilito dal punto di vista somatico.
Le considerazioni dal punto di vista terapeutico (e su quanto non sarebbe stato fatto) espresse dal perito sono di natura teorica e non è certo che un agire differente avrebbe avuto conseguenze migliori.
Anche le sue proposte di riconoscere una IL (50%, eventualmente anche 80%) per poter intraprendere un percorso psicoterapeutico, è una ipotesi di lavoro speranzosa.
Di fatto sono da ritenere validi i limiti posti dal lato somatico, in assenza di uno stato depressivo importante, ma solo lieve.
(…)." (doc. AI 56/2)
Ancora il dr. __________, nelle annotazioni 12 gennaio 2007 (doc. AI 80/1), si è così espresso:
" (…)
Su ordine del TCA, vista la presenza di una sindrome somatoforme, e ritenuto che la valutazione della Clinica __________ (prof. __________) sul piano psicosomatico è, per stessa ammissione del suddetto medico, stata non approfondita e dettagliata, l'A. è stato sottoposta a perizia psichiatrica.
Questa è stata eseguita dal dr. __________ (rapporto del 27.09.2005).
Viene posta la diagnosi di:
- Sindrome somatoforme da dolore persistente (oltre alle diagnosi di pertinenza reumatologica).
Non viene diagnosticata una patologia psichiatrica concomitante (pagina 11), a parte un episodio depressivo di lieve entità.
Secondo lo psichiatra non si riesce ad evidenziare fattori psicologici che normalmente giocano un ruolo nell'apparizione nell'insorgere di questa sindrome (fa anche l'ipotesi, "con un'argomentazione un po' psicodinamica", dell’ influsso del trauma dovuto alla morte in un incidente del fratello nel 1981).
Di fatto non viene però posta una diagnosi di una patologia psichiatrica in concomitanza con la diagnosi di sindrome somatoforme.
Per le considerazioni sul tempo perso indagini somatiche, tralasciando il trattamento psicoterapeutico, rimando al rapporto SMR del 12.01.2006.
Da notare che l'A. è stato in cura per tre mesi dal dr. __________, psichiatra, che secondo l'A. avrebbe "solo ascoltato e non fatto niente" (pagina 7 della perizia psichiatrica).
La definizione della IL è definita difficile quantificare (50-80%).
Le proposte di ulteriore procedere sono molto teoriche e speranzose, e contraddette anche dai precedenti, e l'esito tutt'altro che sicuro e la prognosi non favorevole.
Infine per quanto riguarda la valutazione reumatologica confermo che è stata completa, l'esame clinico è approfondito e completato dalla valutazione della documentazione radiografica. Le limitazioni funzionali sono state spiegate.
(…)." (doc. AI 80/1)
2.8. Con il proprio ricorso l’assicurato non fa valere e non documenta in nessuna maniera un eventuale peggioramento dello stato di salute da un punto di vista reumatologico, egli sostiene solo che “(…) alla luce delle chiare affermazioni fatte dal dr. med. __________ nella propria perizia, laddove accerta a più riprese un’incapacità al lavoro per motivi psichiatrici in maniera pressoché totale, vale a dire in qualsiasi attività lavorativa, si impone il riconoscimento di una rendita intera, essendo ossequiati i disposti di cui agli artt. 6-8 LPGA e 28 LAI. (…)” (doc. I, pag. 5).
2.9. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ nel rapporto medico 12 gennaio 2006 e nella annotazioni 12 gennaio 2007 (doc. AI 56/1-2 e 80/1), che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione.
Il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in base alla quale “(…) di fatto sono da ritenere validi i limiti posti dal lato somatico, in assenza di uno stato depressivo importante, ma solo lieve.” (doc. AI 56/2).
2.10. L’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, che, nella perizia 27 settembre 2005 (doc. AI 54/1-16), ha posto la seguente diagnosi specialistica con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4), esistente dal 2000 (…)” (doc. AI 54/9).
Al riguardo, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.5 e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un’assicurata che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
2.10.1. Nel caso di specie è pacifico che l’assicurato, fino al momento della decisione (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), non abbia presentato una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del TF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Infatti, lo stesso dr. __________, nella perizia 27 settembre 2005, ha, in particolare, osservato che: “(…) nel caso presente trovo, secondo i criteri dell’ICD-10, solo un episodio depressivo di lieve entità, comprendente l’umore abbassato, un qual certo calo dell’interesse e dell’energia e disturbi del sonno. (…)” (doc. AI 54/11)
Anche il dr. __________, nel rapporto 12 gennaio 2006 e nelle annotazioni 12 gennaio 2007, ha concluso che: “(…) la diagnosi di sindrome somatoforme, in assenza di uno stato depressivo importante non porta ad un aumento della IL rispetto a quanto stabilito dal punto di vista somatico (…)” (doc. AI 56/2) e che: “(…) di fatto non viene però posta una diagnosi di una patologia psichiatrica in concomitanza con la diagnosi di sindrome somatoforme (…)” (doc. AI 80/1).
2.10.2. Constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata, occorre quindi valutare se, nel caso di specie, sono presenti, in modo costante e intenso, gli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza.
Questi criteri sono, lo si ricorda, l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 2.5 e la citata STFA del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03).
Al riguardo, va evidenziato che nella sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro. L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.
3.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, publié in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechts-begriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée souffre d'un sindrome douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.
5.
5.1 Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail actuel.
5.2 En l'occurrence, il convient d'admettre l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction cantonale lorsque celle-ci estime que l'assurée ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18 octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie présentée actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents, d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De même, les suggestions thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie cognitivo-comportementale) et G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.
(…).” (STF del 3 dicembre 2007 nella causa concernente B., I 1093/06)
Nel caso di specie, analogamente a quanto ritenuto dal TF nella sentenza sopra riprodotta in esteso, secondo questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme abbia carattere invalidante.
Infatti, se può essere ammessa l’esistenza di affezioni corporali croniche (sindrome panspondilogena su/con: - turbe statiche con bacino pendente a destra, lieve scoliosi sinistra convessa, iperlordosi lombare, insufficienza muscolare; decondizionamento e somatizzazione; - moderate alterazioni degenerative con condrosi C5/C6, C6/C7, cfr. doc. AI 21/8) che, senza avere carattere invalidante, alterano da numerosi anni la situazione personale e professionale dell’assicurato, non sono invece presenti gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte dell’assicurato, quali l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, uno stato psichico consolidato, senza evoluzione possibile sul piano terapeutico come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Innanzitutto, non si può ritenere che l’assicurato abbia subito un ritiro totale dalla vita sociale.
Il dr. __________, nelle costatazioni obiettive della perizia 27 settembre 2005, ha, tra l’altro, rilevato che: “(…) solo interrogato esplicitamente afferma di essere triste, ma descrive il suo umore con un “mah”, aggiungendo che l’unica cosa sarebbe mettere a posto la cervicale. Interrogato sui suoi interessi, afferma che non ha più interesse per il calcio, al quale giocava una volta, ma spontaneamente non fa altri riferimenti. Durante la giornata andrebbe un po’ in giro, ogni tanto aiuterebbe un po’ in cucina, ma lascerebbe fare le spese alla moglie; non sarebbe per esempio capace di usare l’aspirapolvere a causa dei suoi dolori. […] Non sembra soffrire di un abbassamento dell’autostima, l’appetito è conservato, come il peso. […] Non ha sensi di colpa e nega idee suicidali, affermando di avere ancora due figli da crescere. (…)” (doc. AI 54/8-9).
Inoltre, dal colloquio 28 giugno 2006 con il collocatore (doc. AI 69/1-2), emerge che “(…) l’assicurato, inattivo professionalmente dal 2000, finora non ha svolto alcuna ricerca di lavoro. Malgrado dichiara di essere motivato nella volontà di riprendere un’attività lavorativa, non presenta alcun segnale concreto per confermare questa sua volontà. […] L’assicurato nei prossimi giorni partirà per la __________ e farà rientro in Ticino solamente verso la fine del mese di agosto. (…)” (doc. AI 69/2).
Nemmeno si è in presenza di uno stato psichico consolidato, senza evoluzione possibile sul piano terapeutico, ritenuto che, il dr. __________, nella perizia 27 settembre 2005, ha, in particolare, rilevato che “(…) la prognosi, se questo peritando venisse lasciato a se stesso, è pressoché infausta, ma un nichilismo terapeutico non sarebbe nemmeno indicato. Teoricamente si impone, a questo punto, di trattare il peritando da un punto di vista psichiatrico, ma fino a che punto egli si lasci coinvolgere, soprattutto dopo il tempo trascorso, è difficile da prevedere. Non è nemmeno facile stabilire la sua incapacità lavorativa teorica. […] Personalmente sarei propenso a riconoscergli, per il momento, un‘inabilità lavorativa al 50% e gentilmente, ma insistentemente, a motivarlo ad intraprendere una psicoterapia, seguita da una riabilitazione. (…)” (doc. AI 54/12).
Infine, non si può ritenere neppure che la sintomatologia di cui è affetto l'assicurato non sia più suscettibile di evoluzioni sul piano terapeutico, ritenuto che sempre il dr. __________, nella perizia 27 settembre 2005, ha osservato che “(…) la psicoterapia dovrebbe avvenire con i concetti sopra esposti e richiede al minimo un anno di tempo ed il/la terapeuta adeguato/a. Senza queste misure, la prognosi, come sopra accennato, peggiorerà ed il peritando diventerà, o un assistito pubblico o un invalido per motivi psichici, che con ogni probabilità si svilupperanno ancora con una forte possibilità di un grave peggioramento rispetto a disturbi affettivi, abusi di sostanze, sviluppo di aggressività, con conseguenti problemi famigliari. (…)” (doc. AI 54/12-13).
Pertanto, questo Tribunale deve concludere che non sono dati, in modo costante e intenso, i criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5) per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurato lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro secondo la giurisprudenza federale.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, psichiatra, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 5 marzo 2007 (doc. VIII/Bis), hanno rilevato che:
" (…)
L'assicurato è stato peritato una prima volta dal punto di vista reumatologico dal dr. __________ (17.12.2002)
Diagnosi:
sindrome panspondilogena con decondizionamento e importante somatizzazione
- moderate alterazioni degenerative a livello C5-C7
- turbe statiche del bacino, iperlordosi lombare, insufficienza muscolare
in occasione della perizia reumatologica viene riscontrata una netta discrepanza tra la sintomatologia soggettiva e l'esame clinico (importante zoppia grottesca che quando esce dallo studio diviene minima).
L'assicurato è stato peritato dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________ in settembre 2005 - a livello oggettivo viene descritto dal punto di vista psichiatrico:
• l'assenza di chiari nessi psichici che potrebbero essere in collegamento con l'incidente stradale mortale del fratello
• che l'assicurato è orientato nei tre domini ed è sempre cosciente
• che l'assicurato presenta un'intelligenza nella media I media inferiore
• che l'assicurato comprende bene quello che gli si dice
• che l'assicurato ha una ideazione abbastanza logica, priva di segni psicotici, senza allucinazioni o deliri ed il rapporto affettivo è abbastanza bene istaurabile
• che le idee dell'assicurato ruotano attorno alla sua malattia, ai suoi dolori
• che l'assicurato è visibilmente nervoso, dà la sensazione di essere psichicamente teso e magari anche ansioso
• alzandosi della sedia della sala d'aspetto esprime verbalmente i suoi dolori, zoppica, esprime in tutti i suoi movimenti di essere indolenzito, senza essere palesemente teatrale, ma comunque facendo vedere variazioni (inspiegabili) nell'espressione del suo dolore
viene posta la diagnosi (unica) psichiatrica di sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 presente dal 2000
viene indicato che al massimo si riscontra presso l'assicurato un episodio depressivo di lieve entità
Le valutazioni peritali e i rapporti specialistici a disposizione evidenziano a più riprese la presenza di segni di aggravamento:
- vedi perizia reumatologica dr. __________ (vedi sopra)
- vedi perizia psichiatrica: "alzandosi della sedia della sala d'aspetto esprime verbalmente i suoi dolori, zoppica, esprime in tutti i suoi movimenti di essere indolenzito, senza essere palesemente teatrale, ma comunque facendo vedere variazioni (inspiegabili) nell'espressione del suo dolore
- vedi rapporto dr. __________ del 27.11.2001: "è da notare tuttavia una certa discrepanza tra i disturbi accusati e il referto clinico molto discreto rispettivamente la mobilità completa presentata dal paziente al di fuori dell'esame clinico durante la consultazione.
- vedi rapporto prof. __________: "Dessen Ursache (nota: Leidensdruck) ist aber wohl hauptsächlich im psychosozialen Bereich zu suchen."
In conclusione l'assicurato presenta una sindrome somatoforme da dolore persistente con presenza al massimo di una depressione di lieve entità e presenza di segni di aggravamento.
Secondo giurisprudenza corrente un disturbo somatoforme da dolore persistente di regola non è atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'ad. 4 LAI; per stabilire l'eccezione vengono applicati i criteri di Förster/Mosimann per cui in merito ai disturbi somatoformi, un'inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata.
Nel caso in esame, la perizia psichiatrica evidenzia come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa una sindrome somatoforme da dolore persistente, diagnosi tuttavia posta pur non riscontrando evidenti fattori o conflitti psicologici.
Nella sua valutazione il perito riferisce inoltre la presenza di un disturbo dell'umore caratterizzato da "un episodio depressivo di lieve entità comprendente l'umore abbassato, un qual certo calo dell'interesse e dell'energia e disturbi del sonno"; non vengono dunque dal perito descritti significativi deficit funzionali a livello psichico di particolare gravità tali da compromettere la capacità lavorativa residua.
L'assicurato soffre da diversi anni di disturbi alla colonna cronici persistenti, ciò nonostante l'assicurato durante la giornata (secondo il rapporto peritale) andrebbe un po' in giro, aiuterebbe la moglie in cucina - non vengono descritti problemi particolari a livello familiare, l'assicurato ha due figli di 11 e di 12 anni, la moglie lavora in negozio - non pare quindi sussistere una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita. L'assicurato inoltre risulta essere stato in cura psichiatrica solo per tre mesi in un periodo non meglio precisabile, pertanto non ha beneficiato di un seguito psichiatrico di tipo psicoterapeutico e psicofarmacologico. Non si può pertanto concludere per uno stato psichico cristallizzato senza evoluzione possibile sul piano terapeutico o di insuccesso per un trattamento ambulatoriale o stazionario conforme alle regole d'arte.
Sulla base di tali considerazioni non sussistono dunque disturbi psichici di gravità tale, per cui un rientro nel circuito del lavoro può essere esigibile superando il dolore con uno sforzo di volontà.
(…).” (doc. VIII/Bis)
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
2.11. Ritenuta dunque la sindrome somatoforme da dolore persistente in concreto non invalidante e considerato che da un punto di vista reumatologico è stato ritenuto abile al lavoro nella misura dell’80% nella sua attività come in altre attività rispettose dei limiti funzionali posti (cfr. doc. AI 21/10-13), a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.13).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (…)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.13. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (II e V).
2.13.1. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TFA ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13.2. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.13.3. Dagli atti risulta che l’insorgente – coniugato e padre di due figli nati nel 1994 rispettivamente 1995 – dispone, quali uniche entrate, del salario della moglie pari a fr. 3'402.20 (al netto degli oneri sociali) e dell’assegno famigliare integrativo di fr. 838.-- (doc. XI, il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione allegata). Oltre alle entrate complessive pari a fr. 4'240.20 il ricorrente non possiede sostanza.
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 2'550 quale importo base mensile per coniugi con due figli di età superiore ai 12 anni.
Questo importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
In ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.13.2, all’importo base mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In casu, applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da un importo base di fr. 3'187.50, l’insorgente va considerato indigente.
In effetti, aggiungendo all’importo base di fr. 3'187.50 fr. 1'000.-- (canone di locazione fr. 840.-- + fr. 160.-- per spese accessorie) e fr. 925.20 (spese complessive per l’assicurazio-ne obbligatoria secondo la LAMal), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 5'112.70, a fronte di entrate per fr. 4'240.20 al mese.
L’assicurato non possiede poi le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti