Raccomandata
Incarto n. 32.2007.44 cr/DC/sc
Lugano 18 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel mese di maggio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di un avviamento ad altra professione o di una rendita d’invalidità, a causa dei disturbi derivanti da un infortunio del 30 agosto 2004 (doc. 2).
Quel caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Con decisione del 15 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione dell’8 giugno 2005, l’Istituto assicuratore ha tuttavia dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 16 marzo 2005, dato che il dr. __________ e il dr. __________ hanno confermato che lo status quo sine è stato raggiunto (doc. 3/59-63 inc. LAINF).
Con sentenza del 30 novembre 2005 (inc. 35.2005.76), il TCA ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, ritenendo non sufficiente la documentazione medica agli atti al fine di valutare se l’Istituto assicuratore abbia correttamente o meno dichiarato estinto il diritto a prestazioni in ragione del raggiungimento dello status quo sine, considerando indispensabili nuovi accertamenti specialistici per stabilire quale ruolo attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004 rispetto alla patologia discale dell’interessato (doc. 3/42-53 inc. LAINF).
L’assicuratore, conformemente a quanto stabilito dal TCA, ha quindi affidato una perizia neurochirurgica al Prof. dr. __________, che ha reso il suo referto peritale il 3 agosto 2006.
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 22 dicembre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Preso atto della documentazione acquisita agli atti medicalmente si giustificano una totale inabilità lavorativa nella precedente attività ed una completa abilità al lavoro in attività adeguate allo stato di salute (non sollevare/portare/spostare pesi superiori ai 10 kg., non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter alternare le posizioni, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto).
Il caso è stato pertanto sottoposto al nostro consulente in integrazione professionale il quale ha potuto procedere alle seguenti valutazioni:
Reddito da sano: fr. 54'990.-- (riferito al 2004).
Reddito da invalido: considerando una capacità di lavoro residua del 100%, praticando una riduzione del 15% (per attività leggera e per le limitazioni concernenti l'ergonomia), sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla recente giurisprudenza e alle conseguenti disposizioni d'Ufficio) risulta un reddito d'invalido di fr. 48'669.-- (riferito al 2004).
Il grado d'invalidità è quindi del 11.49%.
Visto il grado d'invalidità inferiore al 20% non ci sono i presupposti assicurativi nè per l'applicazione di provvedimenti professionali nè tanto meno per l'attribuzione di una rendita d'invalidità.
Di conseguenza l'assicurato può essere ritenuto adeguatamente e direttamente reintegrabile in attività di tipo qualificato con una perdita economica poco significativa.
Esempi di attività ancora esigibili, in considerazione delle limitazioni descritte in sede medico-teorica, possono essere: l'autista/fattorino/addetto alle consegne di merce leggera, il magazziniere (in contesti adeguati e nei quali è previsto un uso prevalente del sollevatore), l'operaio nel settore industriale (attività leggere di montaggio, assemblaggio, imballaggio), il custode/addetto alla piccola manutenzione/sorveglianza di stabili, l'aiuto venditore. L'assicurato potrebbe inoltre, in taluni contesti (l'attività è normalmente svolta in posizione eretta), sfruttare la qualifica ottenuta in Svizzera di programmatore CNC." (Doc. A)
1.3. Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2007 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità e, in via subordinata, di essere posto al beneficio di una riqualifica professionale.
Egli ha sostanzialmente criticato le conclusioni dell’amministrazione, rilevando che, a causa delle sue patologie lombari e psichiche, non è in grado di svolgere né la sua precedente attività, né alcun altro tipo di impiego, osservando:
" (...)
L'assicurato, di nazionalità __________, arriva in Svizzera nel 1995. Dal 2004 lavora quale ferraiolo presso la Ditta __________, __________, __________. In data 30.08.2004 subisce un infortunio sul cantiere dove lavorava con conseguente incapacità lavorativa al 100%. Il caso è regolarmente assunto dalla __________ la quale garantisce, oltre alla copertura delle spese mediche, il versamento dell'indennità per perdita di guadagno nella misura del 100% dal 30.08.2004 al 15.03.2005.
Successivamente la __________ conformandosi alla sentenza 30.11.2005 di codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, sottoponeva il signor RI 1 ad un accertamento neurochirurgico presso il Professor __________, alla clinica __________ di __________ e viste le conclusioni contenute nella perizia, con decisione 13.11.2006, prolungava il diritto all'indennità fino al 31.08.2005, riservandosi l'assegnazione di un'eventuale rendita dopo tale data.
Siccome la __________ che per primo ha assunto il caso e pagato prestazioni non ha ancora emesso una decisione relativa ad una rendita, ma ha prolungato le prestazioni d'indennità giornaliera, appare opportuno attendere la decisione di detto Ente prima di stabilire il grado d'invalidità. Se alle componenti infortunistiche si aggiungono altre patologie risulta chiaro che la decisione AI non possa prescindere da dette problematiche.
L'incapacità lavorativa perdura per oltre dodici mesi, per questo motivo l'assicurato ha inoltrato domanda di prestazione all'Ufficio AI.
Con la decisione impugnata detto Ufficio nega il diritto ad una rendita d'invalidità ritenuta una residua capacità lavorativa del 88.51% in lavori leggeri.
Contro questa decisione il nostro assistito insorge ritenendo che l'incapacità lavorativa vada ben oltre il 11.49% stabilito dall'Ufficio AI.
Infatti, come risulta dalla perizia del Professor __________, oltre alle limitazioni della patologia lombare derivanti dall'infortunio 30.08.2004, si aggiungono quelle derivanti da una condizione degenerativa iniziale pretraumatica, nonché da patologie psichiche che impongono un blocco lavorativo parziale, secondo noi poco considerate dall'Ufficio AI nella sua valutazione (a tale proposito si richiamano le conclusioni del Prof. __________ contenute nella perizia trasmessa alla __________ in data 03.08.2006).
Data l'importanza di questa patologia s'invita codesto Lodevole Tribunale ad acquisire agli atti l'intero incarto allestito dalla __________; infortunio n. __________.
Considerato che la problematica a livello della colonna vertebrale esclude qualsiasi attività lavorativa come quella svolta fino al 30.08.2004 occorre valutare se l'assicurato è in grado di svolgere lavori leggeri così come indicato nella decisione impugnata e di conseguenza conseguire un reddito da invalido quantificato dall'Ufficio AI in Fr. 48'669.00 (Fr. 4'055.75 mensili).
Secondo il parere dei periti (cfr. rapporti Dr. __________, spec. FMH in reumatologia c/o __________ oltre che di quello dei medici curanti Dr.med. __________, medicina generale, __________, __________, Dr. __________ agli atti __________) il signor RI 1 può alzare pesi dal suolo e trasportare pesi a corpo non superiori a 10 kg circa e non in forma ripetitiva.
Dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di flessione/estensione rispettivamente rotazione del tronco.
Lavori manuali sopra l'altezza della testa sono esigibili solo in forma ridotta (ipertensione lombare).
Le posizioni statiche (seduto/in piedi) dovrebbero essere interrotte al più tardi ogni ora circa.
Camminare su terreni sconnessi sarebbe da evitare.
Appare quindi abbastanza evidente che se alle patologie lombari aggiungiamo quelle psichiche le attività esigibili indicate nella decisione del 25.10.2006 restano una pura chimera.
Trovare un posto di lavoro adatto a queste condizioni, in un mercato del lavoro sempre più esigente come quello d'oggi, risulta quasi impossibile. Lo prova il fatto che anche l'Ufficio Regionale di collocamento di __________, al quale il signor RI 1 si è cautelativamente annunciato in data 01.09.2005 ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 OADI, non è stato in grado di trovargli un posto adeguato.
Ma anche se ci fosse riuscito, mai e poi mai l'assicurato avrebbe potuto realizzare un reddito da invalido di fr. 48'669.00 (Fr. 4'088.75 al mese).
Per esempio, il salario minimo di un venditore senza diploma, occupato al 100%, secondo il Contratto Normale di Lavoro in vigore nel Canton Ticino, al 01.01.2005 era di Fr. 2'735.00 (con diploma Fr. 3'140.00). Lo stesso Signor RI 1 nel 2004 occupato presso la __________ di __________ (meccanica) senza limitazioni fisiche, percepiva un salario mensile di Fr. 3'860.00 (Fr. 46'320.00 annui). Altre esempi potrebbero essere quelli:
CCL degli autotrasportatori per il Cantone Ticino che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'145.00 (Fr. 40'885.00 annui).
CCNL degli impiegati d'albergo e della ristorazione (Contratto nazionale d'obbligatorietà generale) Fr. 2'835.00 mensili (35'437.00 annui) per il Canton Ticino è possibile una riduzione del 10%.
CCL per gli spedizionieri per il Canton Ticino che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 2'789.00 (Fr. 36'257.00 annui).
CCL nel ramo delle metalcostruzioni che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'440.00 (Fr. 44'720.00 annui).
Se a questi salari, già di per sè inferiori a quanto indicato dall'Ufficio AI, applichiamo una riduzione anche minima come stabilita da detto Ufficio del 15%, viene dimostrata l'impossibilità reale per il signor RI 1 di conseguire il reddito indicato.
Per tutti i motivi sopra esposti riteniamo quindi che la residua capacità lavorativa dopo il danno alla salute del signor RI 1 anche dopo il 01.09.2005 sia ben inferiore al 88.51%." (Doc. I)
1.4. L’UAI, in risposta - dopo aver evidenziando che la capacità lavorativa dell’assicurato è limitata unicamente dalla patologia lombare, debitamente peritata dal Prof. dr. __________ - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 3 ottobre 2007 l’UAI ha trasmesso al TCA copia della decisione del 28 settembre 2007 con la quale l’assicuratore infortuni, sulla base agli accertamenti eseguiti (dai quali emerge che l’interessato, per i soli postumi infortunistici alla schiena, può svolgere a tempo pieno un lavoro leggero), ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° settembre 2005 (doc. VI/bis).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno in modo totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
Per maggiori dettagli su questi aspetti cfr. la STF U 148/06 del 28 agosto 2007.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Al riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.6. Nel caso in esame, nel rapporto medico dell’11 agosto 2005 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ernia mediale distale C4-C5 con stenosi secondarie del canale spinale e discopatia importante con protrusione discale a base larga L5/S1 dal 30 agosto 2004” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sospetta instabilità L4-L5”, dopo aver indicato che lo stato di salute è stazionario, ha giudicato l’interessato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di ferraiolo (dato che non può continuare a sollevare materiale pesante), mentre è abile al 100% in un’attività più leggera “dove non debba compiere continuamente lavori con flessione e rotazione del dorso, possa cambiare posizione di frequente e non debba rimanere sempre nella stessa posizione, non debba sollevare pesi sopra i 15 kg circa”, citando quali esempi di attività esigibili quelle di magazziniere alle dette condizioni e forse quella di aiuto giardiniere, indicando che occorrerà al riguardo una valutazione da parte di un orientatore (doc. 10/2-3).
Nel suo rapporto medico del 17 gennaio 2006 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi principale di “sindrome lombare cronica L4-L5 con stenosi del canale spinale e discopatia con protrusione discale su base larga L5/S1 (esacerbazione dopo trauma del 30 agosto 2004)” e indicati quali limiti funzionali “non sollevare/portare/spostare pesi superiori a 10 kg, non dover restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto”, ha osservato:
" Manovale ferraiolo da ultimo: attività pesante ergonomicamente.
Dopo l'infortunio a carico __________ e __________ l'Ato è stato giustamente riconosciuto inabile al 100% definitivamente dal medico di fiducia dr. __________ 5.2005.
Per completezza prima di una decisione definitiva leggendo gli atti sembra che l'Ato sia stato ricoverato a __________ nel 2005: richiedere un rapporto d'uscita per poter accertare se ci siano evt. presenti altre patologie." (Doc. 15-2)
2.7. In sede di ricorso l’assicurato ha contestato di poter eseguire altre attività adeguate al suo stato di salute, a causa delle sue patologie lombari e psichiche (quest’ultime non valutate dall’amministrazione), senza apportare nuovi certificati medici.
Nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Dal punto di vista medico non posso condividere l'indicazione che la perizia del prof. __________ abbia evidenziato ulteriori patologie con influsso sulla capacità lavorativa, in particolare non è stata riscontrata una problematica psichica di tipo invalidante (si parlava di atteggiamento ...).
Pure da parte del curante non è mai stata indicata la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità lavorativa.
In occasione della degenza __________ è stata posta la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto, problematica che non è stata ritenuta bisognosa di cura specifica.
In conclusione l'attuale capacità lavorativa viene limitata unicamente dalla patologia lombare che è stata debitamente peritata dal prof. __________ / maggio-luglio 2006. Il prof. __________ è venuto alla conclusione che la contusione del rachide ha aggravato uno stato di instabilità vertebrale L4/5 e L5/S1 preesistenti con presenza di duplice ernia discale a questi livelli.
Il caso quindi è stato nuovamente riconosciuto dalla __________ la quale ha stabilito i limiti funzionali come elencati nella visita __________ del 9.10.2006, limiti funzionali che sono quindi, in assenza di altra patologia invalidante, conclusivi.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Il paziente può sollevare e portare pesi medi 10 - 25 kg fino all'altezza dei fianchi: talvolta.
Il paziente può sollevare e portare pesi pesanti 25 - 45 kg fino all'altezza dei fianchi: di rado.
Il paziente può sollevare e portare pesi molto pesanti > 45 kg fino all'altezza dei fianchi: mai.
Il paziente può maneggiare attrezzi pesanti per lavori o rozzi di officina o falegnameria: di rado.
Il paziente può maneggiare attrezzi molto pesanti per lavori edili: di rado, mentre non ci sono limitazioni particolari per i medio-leggeri.
Il paziente può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti: talvolta.
Il paziente può flettere le ginocchia: posizione inginocchiata: talvolta.
Il paziente può assumere la posizione di lunga durata in piedi: talvolta.
Non ci sono problemi per la posizione seduta che ha mantenuto tranquillamente durante la visita in Agenzia senza particolari problemi.
Il paziente può camminare per lunghi tratti: talvolta.
Il paziente può camminare su terreni accidentati: di rado.
Il paziente può salire le scale: di rado.
Il paziente può salire le scale a pioli: di rado.
Un'attività adatta è sicuramente esigibile in forma completa a partire dalla dimissione da __________, ossia 2.2005 mentre l'attività abituale (ferraiolo) non risulta più esigibile da 8.2004." (Doc. IV/bis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non tutte le patologie dell’insorgente sono state sufficientemente vagliate e approfondite dall’amministrazione.
Da una parte, infatti, il medico del SMR, dr. __________, conformemente a quanto attestato dal curante, dr. __________ e rifacendosi, con riferimento alle patologie lombari, a quanto valutato dal Prof. dr. __________, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, per conto della cassa malati e a quanto stimato dai medici (dr__________ e dr. __________) della Clinica di __________ di __________, ha considerato l’interessato, affetto da sindrome lombare cronica L4-L5 con stenosi del canale spinale e discopatia con protrusione discale su base larga L5/S1, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di ferraiolo, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Tali conclusioni sono state condivise da tutti i medici interpellati (cfr. rapporto d’uscita del 7 febbraio 2005 relativo alla degenza dal 3 gennaio 2005 al 1° febbraio 2005 presso la Clinica di __________ di __________ del dr. __________ e del dr. __________, doc. 17/2-4; rapporto medico dell’11 maggio 2005 del dr. __________, doc. 1-11 inc. disoccupazione; rapporto della visita medica __________ datato 7 marzo 2005 del dr. __________, doc. 1-27 inc. LAINF; osservazioni del 31 maggio 2005 del dr. __________, doc. 1-8 inc. LAINF; rapporto peritale del 3 agosto 2006 del Prof. dr. __________, doc. 3-29 inc. LAINF; rapporto del 31 ottobre 2006 del dr. __________, doc. 3-14 inc. LAINF) e possono essere fatte proprie dal TCA.
D’altra parte, però, l’UAI, a fronte dei presunti problemi di tipo psichico invocati dall’assicurato, ha omesso di compiere qualsivoglia tipo di accertamento medico, al fine di valutare l’effettiva sussistenza o meno di tali disturbi e il relativo eventuale influsso sulla capacità lavorativa.
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007, si è limitato ad osservare che la perizia del Prof. __________ non ha evidenziato una problematica psichica di tipo invalidante; che nemmeno il curante ha indicato la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità lavorativa e che in occasione della degenza a __________ è stata sì posta la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto, ma che la stessa non è stata ritenuta bisognosa di una cura specifica (doc. IV bis).
Queste osservazioni del medico SMR non possono essere condivise da questo Tribunale.
Dalla documentazione agli atti non si può infatti escludere, senza un complemento istruttorio, che l’assicurato presenti una patologia psichiatrica.
Infatti, già in occasione della visita medica __________ del 2 novembre 2004 per conto dell’assicuratore LAINF il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, accanto alla diagnosi di “stato a due mesi dalla contusione lombare con persistenza dei dolori”, aveva posto, quale diagnosi collaterale, quella di “sospetto di problemi psicologici in seguito a traumi psichici durante la guerra in __________” (doc. 1-53 inc. LAINF).
In seguito, nel rapporto della degenza dal 3 gennaio 2005 al 1° febbraio 2005, i medici della Clinica di __________ avevano posto, oltre alla diagnosi di lombalgia specifica, quella di “sindrome da disadattamento su lutto”, indicando al riguardo che “per quanto concerne il quadro psicologico il signor RI 1 è stato visto dalla nostra consulente psichiatra, dr.ssa __________, la quale ha notato una sindrome di disadattamento con una reazione al lutto. Non consiglia nessun intervento farmacologico visto che il paziente si ritiene competente nella gestione di quanto vive” (doc. 1-34).
Ancora, il Prof. __________, nella suo rapporto peritale del 3 agosto 2006, ha evidenziato che nell’assicurato “è mancato e manca anche ora, l’atteggiamento psicologico idoneo per superare la condizione in cui è venuto a trovarsi” (doc. 3-29 inc. LAINF) e che “nel reinserimento professionale egli va aiutato psicologicamente” (doc. 3-30 inc. LAINF).
Il Prof. __________ ha ancora aggiunto che “si tratta, per i pazienti in questa condizione, di trovare la strada comportamentale, psicologica e professionale per convivere con una colonna lombare la cui capacità, pur ridotta, non impedisce un’attività lavorativa congrua. La condizione psicologica del signor RI 1, che lo ha portato a comportamenti inopportuni, può influire negativamente in questo processo di chiarificazione e di adattamento” (doc. 3-32 inc. LAINF).
Infine, nella decisione del 28 settembre 2007 emanata in ambito LAINF, l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato, prendendo in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici e senza tener conto di altre eventuali patologie extra-infortunistiche, una rendita del 21%. Nella citata decisione l’assicuratore infortuni ha infatti espressamente indicato che “unicamente per quanto riguarda i postumi infortunistici alla schiena, si può pretendere dal signor RI 1 che svolga un lavoro più leggero per tutto il giorno”, aggiungendo che “disturbi di natura psicogena non sono da mettere in relazione causale adeguata all’infortunio assicurato. Di conseguenza, gli stessi non sono stati presi in considerazione per la valutazione del grado di invalidità” (doc. VI bis pag. 2, sottolineatura della redattrice).
A fronte di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l’aspetto psichico avrebbe dovuto essere indagato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata.
Questa soluzione si rivela tanto più indicata, se si considera anche un altro aspetto totalmente ignorato dall’Ufficio AI.
Agli atti figura infatti un certificato medico del 10 gennaio 2006 redatto dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, indirizzato al curante, dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel quale lo specialista in reumatologia ha posto la diagnosi di “sindrome da dolore cronico con carattere somatoforme su lombalgia aspecifica con discopatie L4/L5 e L5/S1; stato dopo incidente sul lavoro con contusione lombare il 30 agosto 2004; dolori all’avambraccio sinistro; compromissione biopsicosociale; decondizionamento fisico con soprappeso (BMI 28)”.
Il dr. __________ ha evidenziato:
" (...)
Valutazione
Interpreto il quadro clinico nel contesto di una sindrome da dolore cronico con caratteristiche somatoformi, sviluppatasi nell'ambito di una lombalgia aspecifica indotta da un trauma relativamente banale subito al lavoro con contusione lombare il 30.08.2004 senza conseguenze oggettivabili. Sono state documentate discopatie L4/5 e L5/S1, vi è comunque una discrepanza fra sintomi soggettivi e reperti oggettivabili. Il paziente esprime i dolori con sofferenza senza aggravare intenzionalmente i sintomi, si sveste senza problemi e si gira bene nel letto durante l'esame clinico. Non riscontro segni deficitari radicolari nè limitazioni funzionali rilevanti.
L'asimmetria dei bicipiti è interpretabile nel contesto della precedente attività lavorativa (buon trofismo specialmente a destra) e eventualmente accentuata dall'ipoattività attuale (ipotrofia relativa a sinistra), visti i dolori all'arto superiore sinistro.
Si è instaurato un discreto decondizionamento fisico, il peso è aumentato (BMI 28).
Si è sviluppata un'importante compromissione biopsicosociale. A tale proposito è verosimile che il trauma del 30.08.2004 abbia agito da catalizzatore di una sintomatologia di sofferenza più globale, da una parte eventualmente nell'ambito della difficoltà di elaborazione dei due lutti ma d'altra parte e forse più probabilmente, da ascrivere alle difficoltà di gestione del nuovo mansionario dopo il cambiamento del posto di lavoro come responsabile di un'unità di 13 operai.
PROCEDERE: ho cercato di rendere plausibile al paziente le ipotesi descritte sopra circa l'eziologia della sintomatologia algica.
Farmaci:
- Mephadolor 500 mg: nel tentativo di utilizzare meno di 10 past./mese.
- Un tentativo con antidepressivo a scopo antidolore sarebbe già stato effettuato ed avrebbe causato un affaticamento aumentato. A dipendenza del decorso tale opzione dovrà venir di nuovo rivalutata.
Fisioterapia: il paziente dovrà essere istruito in esercizi di ginnastica da poi eseguire in autotrattamento giornalmente a domicilio e regolarmente in palestra 1-2 volte alla settimana con un piano progressivo dolce. Applicazioni di caldo rilassante. Istruzioni in ergonomia del dorso.
Eviterei misure fisioterapeutiche passive regolari.
Lavoro: penso che sia utile un piano di reinserimento lavorativo prudente in ambiente protetto (come ad esempio centro di riformazione AI), nel tentativo di trovare un'attività adattata che non sovraccarichi troppo la schiena e soprattutto che garantisca un mansionario adeguato alla formazione del paziente.
Altro: a dipendenza dalle difficoltà di gestione psicologica della sindrome da dolore cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa a carico di sostegno psicologico, benché ritengo che, colloqui regolari e motivazionali a mò di psicoterapia del medico curante possano essere sufficienti, eventualmente con contatti regolari con il collocatore.
Benché l'interpretazione biopsicosociale della sintomatologia algica sembri plausibile per il paziente, e questo fatto fa ben sperare circa un'evoluzione favorevole, la lunga estromissione dal ciclo del lavoro rappresenta invece un fattore prognostico sfavorevole che giustifica in questo giovane paziente ogni sforzo nel tentativo di un reinserimento professionale che, a quanto sembra anamnesticamente, non sarebbe più possibile presso la __________ (ev. ancora da verificare)." (Doc. 3-39+40 inc. LAINF)
Tale certificato, che pone la diagnosi di sindrome da dolore cronico con caratteristiche somatoformi e in cui il medico indica che, a seconda delle difficoltà di gestione psicologica della sindrome da dolore cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa a carico di sostegno psicologico, non è stato preso in considerazione dall’Ufficio AI, senza una motivazione (sottolineature della redattrice).
Pertanto, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ (doc. 1-53 inc. LAINF), dal Prof. __________ (doc. 3-32 inc. LAINF), dai medici della clinica di __________ di __________ (doc. 1-33 inc. LAINF) e dal dr. __________ (3-39+40 inc. LAINF) non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti vanno rinviati all’amministrazione (su questo tema, cfr. la STF I 556/06 del 13 settembre 2007), affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato e a stabilire se da tale profilo esiste un’inabilità lavorativa.
In particolare, l’UAI dovrà verificare in che misura trova applicazione la giurisprudenza del TFA sulla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.5.). Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurato.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ La causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando 2.9..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti