Raccomandata
Incarto n. 32.2007.402 rg/td
Lugano 18 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre 2005;
- con ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale – l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia stata presentata nell’ottobre 2007;
con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1. ottobre 2005;
- in effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16 ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5);
stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;
- stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente, patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007, ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1. ottobre 2005.
2.- Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti