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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2008 32.2007.402

18. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·563 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assegno per grandi invalidi. Decorrenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.402   rg/td

Lugano 18 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 novembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre 2005;

                                     -   con ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale –  l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia stata presentata nell’ottobre 2007;

                                     con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1. ottobre 2005;

                                     -   in effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16 ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5);

                                     stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;

                                     -   stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente, patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                    §   In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007, ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1. ottobre 2005.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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