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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2009 32.2007.395

12. Januar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,125 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa per un periodo inferiore all'anno. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.395   FS/td

Lugano 12 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione 17 luglio 2003 (doc. AI 43/1-5) l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale consulente finanziario e in precedenza quale consulente di vendita al telefono (doc. AI 61/1-3 e 8/1-3), adducendo:

"  (...)

6.  Nel caso in esame la perizia pluridisciplinare 28 gennaio 2003 del Servizio medico d'accertamento dell'assicurazione invalidità, successiva ed integrativa del rapporto di dimissione 16 marzo 2001 della Clinica di __________, è completa, motivata e coerente nelle conclusioni, quindi ossequia i citati parametri giurisprudenziali. I periti hanno attestato un'incapacità lavorativa totale dell'opponente da giugno 2000 a febbraio 2001, momento della dimissione dalla Clinica __________ di __________, per i suoi problemi alla schiena, e successivamente, in ragione della patologia psichiatrica, un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività precedentemente svolta di venditore al telefono, corrispondente al grado di invalidità. In tal senso la valutazione peritale, considerate anche le valutazioni di dimissione della Clinica di __________ (che ha attestato un chiaro miglioramento della patologia ortopedica), ha stabilito consapevolmente la fine dell'incapacità lavorativa per la patologia ortopedica con la fine della terapia a __________. È vero che il rapporto di dimissione attesta una capacità lavorativa dello 0% fino al 4.3.2001: con ciò ha inteso definire un margine di ripresa successivo alla dimissione. Assumendo tale data come conclusione dell'incapacità lavorativa totale stabilito nella perizia SAM a fine febbraio 2001, il periodo di tale incapacità lavorativa dell'opponente sarebbe da giugno 2000 al 4 marzo 2001, per un periodo comunque chiaramente inferiore ad un anno. I certificati medici della curante Dr. med. __________ (ndr. recte __________), prodotti con l'opposizione, i quali indicano genericamente e senza precisazione di sorta un'incapacità lavorativa totale dal gennaio 2001 al maggio 2003, non permettono diversa valutazione da quella peritale.

                                             Alla luce della documentazione medica all'incarto, l'assicurato pertanto ha conosciuto un'incapacità lavorativa totale da giugno 2000 a febbraio 2001, poi ridottasi ad un livello inferiore al minimo del 40% necessario a fondare il diritto ad una rendita. Egli non è quindi stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Non è quindi nato un suo diritto ad una rendita di invalidità. La decisione impugnata è pertanto corretta e viene confermata.

(…)." (doc. AI 43/4-5)

                               1.2.   Il 10 febbraio 2005 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni in quanto affetto da “(…) grave trauma cranico – fratture massiccio frontale – gravi sequele cliniche – ORL – neurologiche e psichiche e dentarie (…)” (doc. AI 53/1-7).

                                         Dopo aver acquisito ulteriore documentazione – in particolare la perizia psichiatrica 5 settembre 2005 allestita dal dr. __________ nell’ambito del procedimento penale concernente l’assicurato (doc. AI 70/2- 16) – l’Ufficio AI, con decisione 1. febbraio 2006 (doc. AI 74/1-3), confermata con decisione su opposizione 10 dicembre 2007 (doc. AI 104/1-9), ha nuovamente negato all’assicurato il diritto a prestazioni, adducendo:

"  (...)

4. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa delle affezioni di cui è portatore, ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2004.

4.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione in base alla quale il medesimo non presenterebbe alcuna patologia (né dal punto di vista somatico né dal lato psichiatrico) avente carattere invalidante.

Ora, lo stato di salute dell'assicurato in questione è stato valutato mediante due esami psichiatrici realizzati dal Dr. __________ rispettivamente dalla Dr.ssa __________.

La psichiatra Dr.ssa __________ ritiene sostanzialmente che l'assicurato sia da considerare completamente inabile al lavoro mentre lo psichiatra Dr. __________ giudica il qui opponente abile al lavoro in misura totale.

Sulla base dell'intera documentazione medica presente all'inserto, lo scrivente Ufficio ritiene di dover dare maggior credito alle valutazioni specialistiche espresse in maniera approfondita e motivata (cfr. la perizia giudiziaria psichiatrica effettuata in ambito penale) da parte del Dr. __________ per i motivi che verranno esposti qui di seguito.

Come rettamente sottolineato dalla Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell'AI (cfr. il rapporto SMR 19.1.2006 agli atti), in concreto la valutazione peritale effettuata dalla Dr.ssa __________ non risulta assolutamente attendibile poiché la diagnosi di sindrome affettiva bipolare con episodio depressivo grave da lei posta è stata manifestamente smentita in occasione della perizia psichiatrica giudiziaria eseguita dal Dr. __________. La stessa Dr.ssa __________ ha inoltre affermato (cfr. la pagina 7 della perizia 28.11.2005) che il disturbo di personalità da lei descritto preesiste all'incidente del 2004 poiché - a suo dire - l'economia psichica dell'assicurato "inizia ad accusare cedimenti nelle capacità adattative e professionali già dall'infortunio del 2000, in sé banale, ma portatore di una incapacità lavorativa prolungata con richiesta di prestazioni AI" e che "da allora non si è mai più ripreso ed il funzionamento ipomaniacale (megalomane) muta in una evoluzione depressiva conclamata ed aggravata dall'incidente del 2004"; tuttavia, l'affermazione di cui sopra viene chiaramente contraddetta dal fatto che nel 2004 il Signor RI 1 abbia lavorato al 100% per diversi mesi (fino al giorno dell'infortunio) in qualità di consulente finanziario/broker presso la ditta __________ di __________. Per quanto riguarda la totale incapacità lavorativa attestata dalla Dr.ssa __________, oltre a quanto già menzionato in precedenza, va per di più rilevato che le conclusioni a cui è giunta la stessa non possono essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio, in quanto la perizia della Dr.ssa __________ è stata effettuata ignorando (o perlomeno non riportando in alcun modo all'interno del proprio rapporto) i fatti significativi esposti e sollevati dal perito giudiziario in ambito penale.

Dal rapporto SMR 19.1.2006 è d'altra parte emerso che: "[...] per quanto concerne il lato postinfortunistico del trauma cranio-facciale, I'ORL curante Dr. __________ conferma una piena capacità lavorativa per qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Per quanto concerne il lato psichiatrico, il quadro viene descritto in modo esaustivo da parte dello psichiatra Dr. __________ nella perizia giudiziaria del 05.09.2005: l'assicurato è sotto accusa dal gennaio 2005 per malversazioni ai danni di clienti, ancora in fase istruttoria e con processo verosimilmente tra qualche mese.

Non entro in merito alla valutazione peritale psichiatrica della Dr.ssa __________ del novembre 2005 eseguita su richiesta dell'assicurazione LAINF e centrata su questioni di causalità dei disturbi psichici con l'infortunio: la diagnosi di disturbo bipolare con episodio depressivo grave è stata palesemente smentita dalla perizia giudiziaria e la perizia della Dr.ssa __________ non è per nulla attendibile nemmeno per quanto concerne le conclusioni sulla capacità lavorativa in quanto è stata eseguita ignorando (o almeno non riportando in nessun modo) i fatti rilevanti sollevati dalla perizia psichiatrica giudiziaria.

Riassumo unicamente i fatti salienti di interesse per la valutazione dello stato di salute psichico e della capacità lavorativa emersi dalla perizia psichiatrica giudiziaria del Dr. __________, da ritenere senz'altro più approfondita della valutazione della Dr.ssa __________ in quanto il perito aveva a disposizione tutta la documentazione medica anche per quanto concerne le valutazioni peritali precedenti e inoltre si basa su ben tre colloqui psichiatrici con l'assicurato.

1. Viene esclusa una psicopatologia di rilievo

Allo stato clinico oggettivo al momento della valutazione peritale non particolari deficit psichici: assenza di disturbi di concentrazione e della memoria, umore inizialmente subdepressivo e poi eutimico, nessun disturbo del corso del pensiero, nessun deficit dell'astrazione e delle operazioni intellettive, percezione normale.

Il perito valuta la presenza di un disturbo di personalità dissociale, presente dalla prima età adulta e che rappresenta il suo modo di rapportarsi. Questi tratti di personalità non hanno comunque mai impedito all'assicurato di svolgere vari tipi di attività con capacità di adattamento e intraprendenza.

Viene in particolare negata la presenza di un disturbo depressivo sia attuale che pregresso: il ricovero in Clinica __________ del gennaio 2005 con diagnosi di "grave depressione" avviene contemporaneamente con l'atto di accusa come fuga nella malattia atta a giustificare il comportamento dissociale. Il perito rileva che addirittura durante le degenza in Clinica __________, lo stato psichico dell'assicurato gli ha permesso di continuare le sue attività truffaldine con notevole impegno e quindi la situazione psichica non poteva essere grave. Il perito sottolinea inoltre che la capacità di comprensione è intatta e che le decisioni e le scelte dell'assicurato non sono e non saranno mai dettate dal tenore di una malattia mentale.

2. Viene sottolineata la grande capacità manipolatoria dell'assicurato nell'ottenere vantaggi finanziari e assicurativi e nell'ingannare i medici curanti, presentando con astuzia i suoi disturbi più pesanti e ottenendo una certificazione di incapacità lavorativa difficilmente sostenibile. In conclusione, il caso dal punto di vista medico è sufficientemente accertato e non richiede ulteriori accertamenti.

Dal lato somatico non sono state oggettivate patologie che possano giustificare una malattia di lunga durata.

Dal lato psichico non è presente una psicopatologica di rilievo e quindi con influsso sulla capacità lavorativa: i tratti di personalità dissociale sono presenti sino ad giovane età ma con capacità di comprensione e critica conservata: le decisioni e le scelte dell'assicurato non sono dettate dalla presenza di una malattia psichiatrica.

E' presente una tendenza a sviluppare episodi depressivi e ansiosi, i quali si manifestano però soltanto nel momento del fallimento delle imprese dissociali quale opportunità manipolativa nel senso di "fuga nella malattia" per giustificare il proprio comportamento. Quindi in sostanza non è stato oggettivato un danno alla salute nè somatico nè psichico con impatto duraturo sulla capacità lavorativa dell'assicurato nel senso di malattia di lunga durata. Il periodo di IL prolungata, anche se riconosciuta dall'assicuratore LAINF, non è giustificata. Al più tardi dal 13.12.2004 (ultimo controllo ORL effettuato dal Dr. __________ con reperti soddisfacenti), l'assicurato è da considerare di nuovo abile al lavoro.

Non ci sono i presupposti per riconoscere una IL durante il ricovero prolungato in Clinica __________ in quanto da considerare una "fuga nella malattia" per sfuggire alle conseguenze delle malversazioni rispettivamente per evitare la carcerazione preventiva, in assenza di psicopatologia grave, come valutato dal perito psichiatra".

Visto e considerato che in sede di procedura di opposizione sono pure giunti la perizia 6 settembre 2006 del Dr. __________ rispettivamente lo scritto 9.10.2006 della Dr.ssa __________, per un'adeguata valutazione l'intero incarto è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI.

Mediante annotazioni 19 ottobre 2006 agli atti, la Dr.ssa __________ ha precisato che "per quanto concerne la nuova documentazione medica presentata, il certificato della Dr.ssa __________ del 09.10.2006 riporta delle affermazioni che non trovano nessun riscontro oggettivo: parla di emisindrome destra discreta, di emianopsia destra e di difficoltà mnemoniche e di concentrazione quali esiti del trauma cranico riportate. Queste affermazioni non sono per nulla confermate dalla valutazione neurochirurgica/neurologica del 13.04.2006 che non oggettiva nessun deficit neurologico residuo, come d'altronde anche dalla recente valutazione peritale LAINF del Dr. __________ del settembre 2006 dove non vengono riscontrati danni post-infortunistici invalidanti. Per quanto concerne le cefalee frontali intense lamentate dall'assicurato che sarebbero insorte a distanza di alcune settimane dall'intervento, queste affermazioni non corrispondo ai fatti. Il problema delle cefalee era preesistente al trauma cranico ed è già stato rilevato in occasione della perizia SAM del gennaio 2003 dove si leggeva testualmente: "da circa tre-quattro anni l'assicurato soffre di forte mal di testa in sede frontale, irradiante in sede parietale bilaterale. Nel passato i disturbi erano meno frequenti, attualmente arriva fino a tre-quattro volte la settimana. Normalmente deve assumere un medicamento AINS e poi restare tranquillo. Se non vi è regressione, assume Imigran. Alcuni giorni prima di un cambiamento atmosferico, accusa mal di testa. Nelle ultime due settimane ha avuto forte mal di testa durante tre volte": Questo problema è stato in questa occasione valutato in modo specialistico dal neurologo Dr. __________ con diagnosi di emicrania senza aura, il quale dal profilo neurologico non determina alcuna incapacità lavorativa, semmai unicamente brevi interruzioni della capacità lavorativa.

Per quanto concerne il rapporto __________ del 04.08.2006, anch'esso non contiene nuove diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: i dolori temporali sono già stati valutati v.s. e le secrezioni a livello della cicatrice del vertice che insorgono ogni due giorni non sono da considerare invalidanti ma collegati ad una infezione superficiale trattabile.

In conclusione, con la documentazione medica inviata non viene oggettivato un peggioramento dello stato di salute in confronto alla valutazione SMR precedente. La problematica psichica è stata valutata in modo esauriente in occasione della perizia giudiziaria del Dr. __________ del settembre 2005 con le conclusioni riportate nel rapporto SMR del gennaio 2006, alle quali non ho nulla da aggiungere".

Nulla muta ai fini del presente giudizio neanche avuto riguardo allo scritto 21.12.2006 della Dr.ssa __________ rispettivamente ai rapporti operatori 9.11.2005 e 27.9.2007 del Dr. __________ (cfr. a tal proposito le annotazioni SMR 11.6.2007 e 23.11.2007 agli atti).

Visto quanto precede, sulla base delle concludenti risultanze della perizia psichiatrica giudiziaria realizzata dal Dr. __________ (pure avallata dal Servizio medico regionale dell'AI), occorre ritenere che l'assicurato - fatta eccezione per il periodo che va dal 15.8.2004 al 31.12.2004 e per il lasso di tempo che va dall'8.11.2005 al 31.12.2005 (cfr. a tal proposito la perizia 6.9.2006 del Dr. __________) - non presenta alcuna patologia (né dal punto di vista somatico né dal punto di vista psichiatrico) che possa avere delle ripercussioni sulla propria capacità lavorativa.

In simili circostanze e per i motivi suesposti, la decisione impugnata dev'essere confermata mentre l'opposizione va respinta.

(…)." (doc. AI 104/5-8)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2004.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con lettera 31 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dalla relativa documentazione.

                                         Con ulteriori scritti 31 gennaio, 10 e 25 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha domandato al TCA di richiedere alla dr.ssa __________ gli atti concernenti il suo assistito (in via subordinata di sentire la dr.ssa __________ come teste) e ha prodotto ulteriore documentazione medica.

                               1.6.   Con osservazioni 22 agosto 2008 l’Ufficio AI – avvalendosi delle annotazioni mediche 23 luglio 2008 sottoscritte dal dr. __________ e 7 agosto 2008 sottoscritte dal dr. __________ unitamente alla dr.ssa __________, entrambi medici SMR – ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         L’assicurato postula il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2004.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.).

                               2.5.   AI sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." (sottolineatura del redattore)

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità – questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni.

                                         Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non può confermare la decisione contestata. Più precisamente, senza ulteriori accertamenti medici, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che l’assicurato presenti una completa inabilità lavorativa dal 15 agosto al 31 dicembre 2004, quindi inferiore ad un anno, e questo per i seguenti motivi.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 5 settembre 2005 svolta nell’ambito del procedimento penale concernente l’assicurato (doc. AI 70/2-16) – posta la seguente diagnosi “(…) il periziato presenta i criteri diagnostici caratteristici per un disturbo di personalità dissociale. Egli tende a sviluppare episodi depressivi e ansiosi e ad accentuare i sintomi fisici per motivi psicologici. (…)” (doc. AI 70/15) –, non si è espresso sulla capacità lavorativa e alla domanda volta a sapere “(…) quale è lo stato di salute mentale del periziando oggi e quale era al momento dei fatti? (…).” (doc. AI 70/2) ha risposto che:

"  (...)

Lo stato di salute mentale del periziando oggi e al momento dei fatti non ha presenta particolari malattie di rilevanza forensica. II disturbo depressivo diagnosticato in diverse riprese, poco importa se reattivo o no, non assume il valore di malattia o di un disturbo mentale capace di rappresentare la forza motrice della sua condotta. Il disturbo di personalità di cui è il portatore, è presente dalla prima età adulta e rappresenta il suo modo di rapportarsi, uno stile di comportamento deviante appartenente al gruppo B dei disturbi di personalità secondo la classificazione della DSM-IV, composto da disturbo antisociale, borderline, istrionico e narcisistico. Come si può vedere dall'esame longitudinale vi sono tratti di personalità caratteristici appartenenti ai disturbi di personalità menzionati ma soprattutto caratteristici per una condotta dissociale come: non rispettare gli obblighi finanziari nei confronti del primogenito, ripetute condotte di rilevanza penale, disonestà, attività truffaldina per profitto, guida senza patente, inosservanza delle norme di sicurezza, tendenza manipolativa, impulsività, irritabilità e aggressività ecc.

I disturbi descritti sono privi di qualsiasi tenore delirante e nessuno di essi influirà sulla percezione obiettiva della realtà. La sua capacità di comprensione rimarrà intatta e saranno mantenute le sue capacità intellettive, le sue decisioni e le sue scelte non saranno mai dettate dal tenore di una malattia mentale.

Egli riuscirà a portare avanti le sue attività anche durante la degenza e il perito, dopo l'esame dell'incanto assicurativo, concluderà che egli sia stato pure capace di ingannare diversi medici curanti, presentando con astuzia i suoi disturbi più pesanti e ottenendo una certificazione di incapacità lavorativa difficilmente sostenibile e contestata sulla scorta di un esame approfondito come quello presso il SAM.

(…)" (doc. AI 70/15-16)

                                         All’ulteriore domanda volta a sapere se “(…) dal punto di vista della psichiatria forense il prevenuto presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati? E’ possibile dare delle indicazioni riguardo ai reati che il prevenuto potrebbe commettere in futuro e circa la loro probabilità? (…)” (doc. AI 70/3), il dr. __________ ha risposto che:

"  (...)

Dal punto di vista psichiatrico, non sono rilevati segni sicuri di una modificazione della personalità. Vi sono soltanto segni di accentuazione di alcuni tratti della personalità, prevalentemente quelli legati al suo vissuto depressivo. Il fatto che egli abbia mantenuto la sua condotta anche dopo l’autodenuncia, immediatamente alla dimissione dal reparto di neurochirurgia, soltanto 16 giorni dopo l’inci-dente e durante il periodo della presunta incapacità lavorativa, nonché durante la degenza in Clinica, non permette di formulare una prognosi migliore e non si può escludere il pericolo di commettere nuovi reati, perlopiù simili a quelli commessi. Non è possibile dare delle indicazioni più precise riguardo a reati che il prevenuto potrebbe commettere in futuro e circa la loro probabilità. Dipende molto dalla sua futura condizione socioeconomica. Vi sono grossi dubbi riguardo all’assegnazio-ne di una rendita AI ed è probabile che il periziato dovrà far capo all’assistenza. In una condizione simile, carica di eventi stressanti a causa delle ristrettezze  economiche, aumenterà la probabilità di ricaduta.

(…)" (doc. AI 70/16)

                                         La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 28 novembre 2005, svolta per conto della __________ (doc. AI 5/2-8 dell’incarto Lainf) – posta la diagnosi di "(…) sindrome affettiva bipolare attuale episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (F 30.1 dell’ICD10) – disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (F 60.30 dell’ICD10) – sindrome da politossicodipendenza pregressa e da dipendenza da alcool attualmente astinente (F 10.3 dell’ICD10)" –, pur non pronunciandosi chiaramente sulla capacità lavorativa nel tempo, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:

"  (...)

Preesiste all'infortunio del 2004 un disturbo di personalità da me descritto sopra che condiziona l'adattamento psico sociale dell'assicurato sin dall'adolescenza.

La personalità narcisisticamente fragile e impulsiva condiziona da allora l'insorgenza di una sindrome affettiva bipolare con oscillazioni e labilità di umore,che porta l'assicurato ad autocurarsi con droghe ed alcool.

Il bisogno di strafare e di dimostrare di essere capace di riuscire la vita professionale guadagnando molto; rinforza la tendenza all'abuso di sostanze, che a loro volta aggravano il decorso evolutivo della sindrome affettiva bipolare. Sul piano psicodinamico dunque preesiste all'infortunio il terreno fertile perché quest'ultimo avvenga.

Il già fragile assetto narcisistico di personalità che male tollera le limitazioni di qualsiasi genere, preesiste dunque all'incidente del 2004 e si aggrava con quest'ultimo. Assistiamo da allora ad un'ulteriore perdita del sentimento identitario e, di conseguenza, delle risorse adattative.

L'incidente gioca dunque il ruolo di fattore aggravante l'evoluzione depressiva attuale su un terreno di fragilità preesistente.

La prognosi è sfavorevole, non avendo egli le capacità di modulare gli impulsi e i giudizi (vedansi test psicodiagnostici) è poco probabile che possa migliorare sostanzialmente l'attuale quadro psicopatologico, che appare cristallizzato.

Le cure finora prodigate (antidepressivi, rifiutando egli il sostegno psicologico) non hanno portato verso importanti miglioramenti.

In parole semplici: se prima dell'infortunio non stava bene, dopo quest'ultimo non può che star peggio, vivendosi definitivamente rovinato con le sue stesse mani: al momento dell'incidente gli fu riscontrata un'alcoolemia del 2°/°°, e non portava il casco protettivo. Egli colpevolizza e riconosce la noncuranza e l'autolesionismo potenziale di questi due aspetti dell'accaduto. Questo autolesionismo (che può essere inteso come legato ad uno stato ipomaniacale di funzionamento nell'ambito della sindrome affettiva bipolare) lo accompagna fin dall'adolescenza con l'abuso di droghe e di alcool persistito da allora fino a tempi recenti.

La sua economia psichica inizia ad accusare cedimenti nelle capacità adattative e professionali già dall'infortunio del 2000, in sé banale, ma portatore di una incapacità lavorativa prolungata con richiesta di prestazioni AI.

Questo lascia intravedere come egli si fosse già in precedenza sopravvalutato professionalmente e che qualcosa nel suo funzionamento psichico si stava sgretolando.

Da allora non si è mai più ripreso ed il funzionamento ipomaniacale (megalomane) muta in una evoluzione depressiva conclamata ed aggravata dall'incidente del 2004.

Possiamo affermare che lo status quo ante, viste le lesioni riportate, non è più raggiungibile, come neppure lo status quo sine.

A livello identitario l'assicurato non si riconosce più. L'incidente lo ha secondo lui sfigurato completamente e così come è ora gli risulta impossibile trovare una nuova identità professionale gratificante e confacente.

(…)." (doc. 5/7-8 dell’incarto Lainf)

                                         La dr.ssa __________, nel verbale di interrogatorio 13 dicembre 2005 dinanzi al Procuratore Pubblico __________, ha inoltre dichiarato che:

"  (...)

Confermo integralmente il mio rapporto 28 novembre 2005 sul signor RI 1 che ho visitato in data 31 agosto 2005 e 29 settembre 2005. La perizia è stata allestita su incarico della __________.

Ho riscontrato nel signor RI 1 una personalità fragile con problemi psichici sin dall'adolescenza ed un'immaturità sul piano affettivo. Ho riscontrato in lui un bisogno di compensazione, legato ad una spinta narcisistica che lo ha portato ad assumere un ruolo professionale superiore alle sue capacità, più che intellettuali, soprattutto affettive-emotive. Tengo a sottolineare di non aver richiesto il test dell'intelligenza in quanto, avendo egli avuto un grave trauma cranico, le risultanze non mi potevano dare un feedback trasparente sulle sue capacità anteriori all'infortunio.

La sopravalutazione di sé, da parte di RI 1, non è frutto di egoismo, ma di un disturbo che gli ha reso impossibile o comunque molto più difficile valutare la propria incapacità o i rischi delle attività che svolgeva; non si è trattato di una volontà di riscatto nel senso maligno del termine.

Faccio riferimento alla diagnosi che ho posto di sindrome affettiva bipolare, con attuale episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici. Questa sindrome comporta stati ipomaniacali che comportano un bisogno di strafare, una sottovalutazione dei rischi, una fuga in avanti delle idee e degli atti e una carenza di sufficiente spirito critico per valutare adeguatamente i rischi.

L'infanzia di RI 1 è stata segnata dalla grave malattia della madre, affetta da carcinoma mammario, che ha pregiudicato la qualità di vita sia della madre stessa che della famiglia. Egli è stato toccato in modo profondo dalla perdita del gemello avvenuta all'età di 17 anni. In questo quadro psichico di grande fragilità emotiva, RI 1 ha sviluppato la sindrome affettiva bipolare di cui ho detto che l'ha portato spesso a compensare gli stati depressivi con stati euforici in parte spontanei ed in parte indotti dall'abuso di bevande alcooliche e di stupefacenti. In questo quadro sono state quindi frequenti le sue fughe in avanti che lo hanno portato ad una sopravalutazione delle sue capacità e ad assumere ruoli professionali che non erano per lui idonei, senza sufficiente spirito critico sui suoi limiti. La sua situazione personale si è ulteriormente aggravata dopo il grave incidente della circolazione dell'agosto 2004. L'incidente l'ha gravemente silurato non solo fisicamente. In altre parole lo ha fatto arrivare al capolinea: ora non è più possibile una sopravalutazione. L'ho visto piangere; a mio giudizio è un uomo rovinato sotto tutti i punti di vista.

RI 1 sì è dichiarato colpevole dell'incidente dell'agosto 2004 dovuto al fatto che guidava in stato di grave alcolemia. Nel corso dei due colloqui che ho avuto con lui non mi ha detto di aver commesso delle malversazioni ai danni di clienti. Tengo a sottolineare che io non sono stata chiamata a redigere una perizia giudiziaria, bensì ad effettuare accertamenti sullo stato di salute di RI 1 prima e dopo l'incidente su richiesta della compagnia assicurativa la __________. Ho comunque avuto la netta percezione che lui avesse effettuato delle operazioni illegittime come broker, dietro mi è sembrato ci fosse un pasticcio. Non ho posto a RI 1 delle domande in merito perché ciò esulava dal mio mandato.

Per una persona come RI 1 chiedere il riconoscimento di una rendita d'invalidità posso immaginare che sia stato dolorosissimo perché equivale a riconoscere che non ce la fa più. Ora però potrebbe convivere meglio con i suoi limiti vecchi e nuovi se gli venisse riconosciuta la sua situazione di persona ammalata, con riconoscimento di una rendita e quindi adeguata presa a carico. A mio giudizio RI 1 avrebbe bisogno di un adeguato sostegno da parte di uno psichiatra-psicoterapeuta che lo riceva ambulatoriamente una volta alla settimana per un'ora. Egli ha bisogno di un supporto che lo aiuti a confrontarsi con i "lutti" non elaborati emotivamente (decesso della madre e del fratello, fallimento personale e professionale, grave incidente). Egli deve quindi accettare il proprio vissuto, i traumi che gli sono capitati, gli errori che ha commesso assumendosi le relative responsabilità sotto il profilo emotivo, presupposto questo indispensabile per poter continuare a vivere con una certa serenità.

La psicoterapia è importante perché RI 1 presenta dei rischi suicidali latenti.

A mio giudizio un'adeguata psicoterapia dovrebbe portare a dei frutti positivi che dovrebbero Impedirgli di fare dei gesti socialmente riprorevoli. Dico questo partendo ovviamente dall'ipotesi che la psicoterapia serva a far maturare RI 1 e a fargli assumere fino in fondo le proprie responsabilità.

A mio giudizio la situazione personale di RI 1 merita il riconoscimento integrale di una rendita d'invalidità per ragioni psichiche.

Per quanto riguarda la degenza ospedaliera presso la Clinica __________, rilevo che in genere le degenze in strutture stazionarie hanno una propria utilità nella fase acuta, servendo al contenimento del disagio psichico. II trattamento completo richiede evidentemente una terapia ambulatoriale prolungata.

Nel corso del 2001 RI 1 ha chiesto per la prima il riconoscimento della rendita d'invalidità. Si tratta sicuramente di un'inconsapevole domanda di aiuto, come a voler spezzare un cerchio nel quale si trovava. Dal 2001 vi è un peggioramento nel funzionamento psichico di RI 1. A mio giudizio la rendita di invalidità gli è stata negata a torto perché non è stata valutata globalmente tutta la sua situazione, in particolare  quella psichica (in quell'ambito non è stata effettuata alcuna perizia psichiatrica).

(…)." (doc. AI 79/17-19)

                                         Nel certificato medico LAINF 17 settembre 2004 (doc. 4-10 dell’incarto Lainf sul quale, oltre al timbro e firma della __________, è apposta, con ogni verosimiglianza, la firma della dr.ssa __________, FMH in medicina generale, [cfr. quale paragone i precedenti certificati emessi dalla dr.ssa __________ il 14 agosto 2000 e il 9 settembre 1999 sub doc. 2-38 e 3-38 e le firme apposte sui suoi numerosi certificati medici presenti nell’incarto Lainf]) è attestata un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2004 a tempo indeterminato.

                                         Nel rapporto medico 12 maggio 2005 della Clinica __________ (doc. AI 58/1-5), il primario, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e il medico assistente, dr.ssa __________, spec. in psichiatria – posta la diagnosi di “(…) episodio depressivo grave (ICD 10; F32.2) – stato dopo trauma cranico-facciale; frattura del massiccio facciale, della base cranica anteriore e della parte posteriore del seno frontale (agosto 2004) – disturbo visivo congenito peggiorato per il distacco traumatico del corro utreo; ipoacusia destra (…)” (doc. AI 58/3) – hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio 2005 al “(…) data da definire (…)” (doc. AI 58/1) e alla domanda volta a sapere se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività hanno risposto “(…) no, attualmente (…)” (doc. AI 58/5).

                                         L’assicurato è poi stato degente presso la Clinica __________ dal 3 al 22 gennaio 2005 e dal 10 febbraio al 3 agosto 2005 (cfr. le rispettive lettere di uscita sub doc. AI 71/5-6 e 71/2-4).

                                         Questo Tribunale – viste le risultanze sopra riprodotte, ribadito che il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa e ritenuto che nemmeno egli ha validamente contestato le inabilità lavorative attestate – ritiene che sulla sola base degli atti l’Ufficio AI non poteva ancora concludere per una completa inabilità lavorativa limitatamente al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2004.

                                         E’ vero che la dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 19 gennaio 2006 (doc. AI 73/1-5) ha, tra l’altro, osservato che “(…) Per quanto concerne il lato psichiatrico, il quadro viene descritto in modo esaustivo da parte dello psichiatra Dr. __________ nella perizia giudiziaria del 05.09.2005: l’A. è sotto accusa dal gennaio 2005 per malversazioni ai danni dei clienti, ancora in fase istruttoria e con processo verosimilmente tra qualche mese. Non entro in merito alla valutazione peritale psichiatrica della Dr.ssa __________ del novembre 2005 eseguito su richiesta dell’ass. LAINF e centrato su per questioni di causalità dei disturbi psichici con l’infortunio: la diagnosi di disturbo bipolare con episodio depressivo grave è stato palesemente smentita dalla perizia giudiziaria e la perizia della Dr.ssa __________ non è per nulla attendibile nemmeno per quanto concerne le conclusioni sulla capacità lavorativa in quanto è stato eseguito ignorando (o almeno non riportando in nessun modo) i fatti rilevanti sollevati dalla perizia psichiatrica giudiziaria. (…)” (doc. AI 73/4).

                                         Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno della perizia 28 novembre 2005 della dr.ssa __________ non era di competenza della dr.ssa __________.

                                         Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

                                         Inoltre, come sollevato nel ricorso e non contestato dall’Ufficio AI, la decisione impugnata “(…) non fa riferimento ad una perizia redatta dal dr. __________ – su ordine del Ministero Pubblico – nell’ambito del medesimo procedimento penale nel quale era stata chiesta una perizia al dr. __________ (in pratica vi sono state in quel procedimento due perizie: una del dr. __________ ed una del dr. __________, divergenti tra loro). (…)” (doc. AI 105/13).

                                         Il dr. __________, nel certificato medico 21 luglio 2008, ha poi certificato che “(…) si attesta che il Signor RI 1 è seguito presso il mio studio dal gennaio 2008. Egli soffre di una sindrome affettiva bipolare, tipo II, in fase depressiva e di un disturbo di personalità emotivamente instabile. Dal lato psichiatrico egli ha continuato a presentare un umore deflesso, con idee di inutilità e di vergogna sociale. Spesso presenta degli stati di abbattimento e di sconforto psicosociale. Si sente astenico, anedonico, abulico, apatico e senza stimolo vitale. Il corso del pensiero è spesso incentrato su una negatività con una bassa reattività. Egli pertanto rimane inabile al lavoro al 100% e questo per un periodo di tempo continuativo. (…)” (doc. B).

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 7 agosto 2008, il dr. __________, FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, entrambi medici SMR, hanno osservato che “(…) la certificazione in esame evidenzia un eventuale peggioramento dello stato di salute. (…)” (XIV/2).

                                         Questo Tribunale rileva che lo stesso dr. __________, unitamente alla dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 maggio 2005, posta la diagnosi di episodio depressivo grave, aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 10 febbraio 2005 (doc. AI 58/1-5).

                                         Sempre il dr. __________ e la dr.ssa __________, nella lettera d’uscita 2 settembre 2005 (doc. AI 71/2-4), oltre alla diagnosi di episodio depressivo reattivo grave senza sintomi psicotici ICD 10 F 32.2, avevano posto anche quella di tratti di personalità emotivamente instabile ICD 10 F 60.3.

                                         In questo contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

                                         Del resto questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso 6 febbraio 2007 nel quale l’assicurato aveva contestato la decisione su opposizione 12 gennaio 2007 con cui l’assicuratore infortuni gli aveva riconosciuto il diritto a un’indennità per menomazione del 20%, con sentenza 28 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, in parziale accoglimento del ricorso ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla __________ rilevando, in particolare, che: “(…) Il TCA, alla luce delle circostanze appena citate, ritiene che in concreto vi siano degli indizi evidenti di una menomazione particolarmente grave all’integrità psichica che non sembra potersi riassorbire (cfr. DTF 124 V 209). Pertanto gli atti vanno rinviati a __________ perché, mediante l’allesti-mento di una perizia psichiatrica, in primo luogo verifichi se esiste o meno un’affezione psichica che verosimilmente perdurerà per tutta la vita. In secondo luogo, si pronunci nuovamente in merito al diritto o meno dell’assicurato a un’IMI aggiuntiva per danno all’integrità psichica. Al riguardo va evidenziato che la Dr. med. __________, nel suo rapporto del 28 novembre 2005, ha già indicato che la prognosi è sfavorevole e che è poco probabile che il quadro psicopatologico dell’insor-gente possa migliorare (cfr. doc. 16). (…)” (cfr. STCA del 28 novembre 2007 nella causa C., inc. 35.2007.15).

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento.

                                         In particolare l’Ufficio AI, dopo essersi procurato la perizia del dr. __________, appurato se la __________ è già in possesso di una perizia psichiatrica e intrapresi tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari, dovrà pronunciarsi compiutamente sulla capacità lavorativa nel tempo dell’assicurato.

                                         In questo senso la domanda al TCA di richiedere alla dr.ssa __________ gli atti concernenti il suo assistito e, in via subordinata, di sentire la dr.ssa __________ come teste, sono superate.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                             2.10.   Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.8.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.395 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2009 32.2007.395 — Swissrulings