Raccomandata
Incarto n. 32.2007.377 FC/td
Lugano 11 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona In materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 2006 RI 1, nata nel 1953, già attiva come venditrice, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “operazione al piede destro e ginocchio destro” (doc. AI 1-6).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare, mediante progetto di decisione 3 ottobre 2007 l’Ufficio AI, accertato un grado di invalidità del 20%, ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI 39-3).
1.2. Dopo aver preso atto delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, e valutata la nuova documentazione versata agli atti, con decisione 5 novembre 2007 l’amministrazione ha confermato il rifiuto della prestazione motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 16.07.2007, é medicalmente oggettivata a decorrere dal mese di agosto 2005 una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività.
Questa situazione ha avuto una durata limitata, in quanto a decorrere dal mese di dicembre 2005, in considerazione del miglioramento dello stato di salute, nella sua precedente attività quale venditrice/cassiera, é stata valutata una capacità lavorativa pari all'80 % (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20 %).
Sempre a decorrere dal mese di dicembre 2005 la perizia evidenzia una capacità lavorativa nella misura del 100 %, in attività leggere ed adeguate e che rispettino i seguenti limiti funzionali:
• può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
• può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto
• può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è lievemente ridotta
• può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia
• può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
Per quanto concerne l'intervento di meniscectomia parziale mediale al ginocchio destro, avvenuto il 9.05.2006 é giustificata un'inabilità lavorativa totale dal giorno dell'intervento per una durata limitata di circa un mese.
Tale inabilità non dà diritto ad alcuna prestazione da parte dell'Ufficio invalidità, in quanto l'inabilità lavorativa non si é protratta per al meno tre mesi, senza interruzione notevole, così come previsto dall'art. 88a cpv. 1 OAI).
Attività esigibili
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
A livello teorico, lei potrebbe essere occupata a tempo pieno quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo / sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo, venditrice / cassiera in altri ambiti lavorativi.
La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni.
Calcolo della capacità di guadagno residua
Salario da valida:
Quale venditrice presso la ditta __________ di __________, lei nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 50'216.--.
Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo di Fr. 50'819.--.
Reddito da invalida:
Quale venditrice (di pasta):Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50'819.--).
In altre attività adeguate:
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS).
Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
• 8% per attività leggera
• 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale).
Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.--, una riduzione personale del 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, ne risulta un reddito da invalida di Fr. 40'720.--.
Grado d'invalidità:
50'819 - 40'655 x 100 = 20
50'819
Essendo, il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Avverso il progetto di decisione 03.10.2007, sono state presentate delle osservazioni in data 15.10.2007, completate il 30.10.2007 con la trasmissione di copia del rapporto medico 30.07.2007 stilato dal dr. __________ di __________.
A questo proposito occorre dire anzitutto che la documentazione prodotta era già stata esaminata in precedenza dal nostro Servizio medico regionale (SMR), il quale aveva constatato che tale referto non apportava nulla di nuovo a carattere rilevante rispetto a quanto messo in evidenza in ambito peritale dai sanitari del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM). Di conseguenza, le risultanze peritali del SAM appaiono vincolanti ai fini assicurativi dell'AI.
Considerato dunque che le osservazioni non assumono forza probatoria alcuna, il progetto di decisione non può altro che meritare piena conferma." (Doc. AI 48-2)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, assistita dal suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di prestazioni AI, oltre che dell'assisten- za giudiziaria gratuita, motivando come segue:
" (...)
NEL MERITO
IN FATTO E IN DIRITTO:
1. La Signora RI 1 è affetta da numerosi motivi invalidanti, il tutto e meglio come già esposto in sede di opposizione.
In particolare si contesta che ella possa sollevare pesi e maneggiare attrezzi, in particolare pure eseguire lavori di stireria.
2. Come detto sopra diamo qui per integralmente riprodotto quanto esposto in sede di opposizione e ci riferiamo in particolare al certificato medico del dr. med. __________ (in atti), che attesta la persistenza di una fibromialgia in capo alla qui ricorrente.
3. Gratuito patrocinio: si produrrà il relativo certificato." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa del 12 dicembre 2007 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
" con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato le motivazioni della ricorrente e osserviamo quanto segue.
In esito all'istruttoria medica ed economica del caso, segnatamente alla luce della perizia medica specialistica pluridisciplinare 16 luglio 2007 del Servizio di accertamento medico dell'Al, SAM, con la decisione impugnata l'Ufficio Al ha rilevato una piena incapacità lavorativa da agosto a novembre 2005 e da dicembre 2005 un'incapacità lavorativa del 20% nella precedente attività di venditrice-cassiera e una piena capacità lavorativa in attività leggera adeguata rispettosa dei limiti funzionali. L'Ufficio Al ha quindi potuto definire un grado di invalidità del 20%, insufficiente per una rendita di invalidità.
Con il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del suo danno alla salute fatto dall'Ufficio Al e chiede il riconoscimento di una rendita Al dal mese di settembre 2006, richiamando le motivazioni espresse nelle osservazioni al progetto di decisione. In particolare richiama la valutazione medica 30.7.2007 del Dr. __________. Essa è stata valutata con annotazioni 5.9.2007 dal Servizio medico regionale dell'AI, che ha confermato la valutazione della perizia SAM. Si rileva che la perizia ha posto nella diagnosi la fibromialgia, che è dunque stata adeguatamente valutata per l'incapacità lavorativa.
Si rammenta che per quanto concerne il valore probatorio di tale esame secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). In casu, la perizia pluridisciplinare 16 luglio 2007 eseguita dal SAM di Bellinzona è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati. La decisione impugnata si basa su tale valutazione ed è quindi corretta.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VI)
Mediante decreto 21 dicembre 2007 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda dell’attrice volta al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria gratuita (VII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhau- ser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.6. Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l'amministrazione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e dalla cassa disoccupazione e ha interpellato l'ultimo datore di lavoro dell'assicurata (doc. AI 1-15).
In data 26 settembre 2006 il dr. __________, chirurgo ortopedico, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Gonalgie mediali a destra in stato da artroscopia e meniscectomia parziale mediale ginocchio destro, artrosi femoro-patellare, stato dopo intervento correttivo alpiede destro il 18.8.2005 e stato dopo evacuazione ematoma piede destro il 25.8.2005”, concludendo per un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 17 agosto 2005 (doc. AI 14-1). Lo specialista ha comunque precisato che la paziente avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa svolta in maniera prevalentemente seduta.
Nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 5 ottobre 2006 il dr. __________, curante, diagnosticate "Gonalgia del compartimento mediale del ginocchio destro in stato dopo artroscopia e meniscectomia parziale mediale (9.5.2006), artrosi femoro patellare e a livello del ginocchio destro, dolori a livello del piede destro con stato dopo osteotomia di Scarse correzione di una lussazione del dito 2 e 3 del piede destro (18.8.2005), sindrome lombo-vertebrale cronica in presenza di disturbi statici e degenerativi a livello della colonna lombare con: iperlordosi lombare con discopatia multisegmentale e spondilosi, protusione discale L3-L4 a base larga senza stenosi del canale spinale né conflitti disco radicolari, obesità", ha fissato un’inabilità lavorativa completa dal 17 agosto 2005, specificando che in un’attività seduta l’assicurata avrebbe comunque potuto lavorare (doc. AI 15-2).
Alla luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 14 novembre 2006 il dr. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha reputato indicato procedere ad una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 17-1).
L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare al Servizio Accertamento Medico (SAM). I periti del SAM, nel dettagliato rapporto peritale del 16 luglio 2007, analizzati gli atti, effettuati numerosi esami e fatti eseguire consulti di natura reumatologia, psichiatrica e neurologica, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Tendenza fibromialgica.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie multisegmentali, con protrusione distale L3-L4, senza conflitti radicolari).
Nota gonartrosi a ds., con esito da meniscectomia parziale mediale in artroscopia il 9.05.2006.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Piedi trasversopiatti bilateralmente con alluci valghi e dita a martello, con
→ esito da osteotomia di Scarf e laterale release all'alluce ds., release della capsula articolare metatarsofalangea Il - III il 18.08.2005;
→ esito da revisione della ferita, con débridement ed asportazione del filo di Kirschner il 25.08.2005.
Obesità (peso 65 kg per una statura di 150 cm).
Postura psicologica rigida, con tendenza alla somatizzazione.
Ipertensione arteriosa trattata." (Doc. AI 24-14)
esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
(...)
7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 80% come venditrice, intesa come un'attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento dei 20%, e questo a partire dal 1.12.2005 in avanti.
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista neurologico e psichiatrico, l'A. non presenta patologie tali da giustificare una riduzione della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico è presente una tendenza fibromialgica, un decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide, alterazioni degenerative del rachide lombare, nota gonartrosi a ds., con stato da meniscectomia parziale mediale, e piedi trasversopiatti bilateralmente con alluci valghi e dita a martello, con stato da vari interventi.
Questa patologia riduce la capacità lavorativa nella misura del 20% nell'attività svolta di venditrice, a partire dal dicembre 2005 in avanti.
Dalla data dell'intervento al piede ds. del 18.08.2005, l'A. ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% fino al 30.11.2005.
In seguito all'intervento di meniscectomia parziale mediale al ginocchio ds., avvenuto il 9.05.2006, è giustificata un'inabilità lavorativa totale dal giorno dell'intervento per la durata di un mese circa.
Utili risultano una riduzione del peso corporeo per ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle estremità inferiori, fisioterapia ed ev. una farmacoterapia volta ad aumentare la soglia del dolore, ad esempio con Amitriptilina o farmaci simili.
La prognosi è da considerare buona se l'A. riuscirà a seguire i consigli terapeutici proposti.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Provvedimenti di riformazione professionale non sono indicati; l'A. è in grado di svolgere le attività finora svolte nella misura del 80%.
Inoltre, in un'attività lavorativa leggera e adatta, che rispetti i criteri posti dal nostro consulente reumatologo dr. __________, l'A. va considerata abile al lavoro nella misura del 100% a partire da 3 mesi dopo l'intervento chirurgico al piede ds., ossia dal 1.12.2005 in avanti.
Come casalinga l'A. va ritenuta abile al lavoro pure nella misura del 80-90%.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'UAI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti, affinché siano informati sulle conclusioni SAM." (Doc. AI 24)
Agli atti è quindi pervenuto un rapporto medico del 30 luglio 2007 inviato dal dr. __________, reumatologo, al dr. __________, nel quale sono state poste le seguenti diagnosi:
" Fibromialgia 18/18 con sintomi predominanti all'emicorpo destro:
Gonartrosi a destra (RM 06/2007), probabile debuttante a sinistra:
- stato dopo artroscopia e meniscectomia parziale mediale il 09.05.2006
Lombalgia/cervicalgie ricorrenti con lieve sindrome cervico/lombovertebrale e irradiazione spondilogena a destra:
- probabili alterazioni degenerative lombari/cervicali (rx non a disposizione)
- scoliosi toracica sinistro, lombare destroconvessa, iperlordosi lombare
Stato dopo operazione per alluce valgo e ricostruzione dell'avampiede destro il 17.08.2005, revisione per ematoma il 25.08.2005
Adiposistas, BMI 31
GERD, uso IPP cronico
Stato dopo cefalee emicraniche." (Doc. AI 26-1)
Sulla base di questi riscontri, nelle sue annotazioni del 27 agosto e 5 settembre 2007 il dr. __________ del SMR, ha rilevato come le conclusioni della perizia del SAM apparivano coerenti e, quindi, vincolanti, le allegazioni del dr. __________ non permettendo di dipartirsene (doc. AI 33).
Dal canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto finale del 25 settembre 2007, ha concluso per un grado di invalidità del 20% (cfr. doc. AI 36; cfr. per esteso al consid. 2.9).
Con progetto di decisione del 3 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto ad una rendita di invalidità motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
• Dall'esame di tutta la documentazione medica acquisita all'incarto in fase d'istruttoria ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare redatta il 16.07.2007, é medicalmente oggettivata a decorrere dal mese di agosto 2005 una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività.
• Questa situazione ha avuto una durata limitata, in quanto a decorrere dal mese di dicembre 2005, in considerazione del miglioramento dello stato di salute, nella sua precedente attività quale venditrice/cassiera, é stata valutata una capacità lavorativa pari all'80 % (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20 %).
Sempre a decorrere dal mese di dicembre 2005 la perizia evidenzia una capacità lavorativa nella misura del 100 %, in attività leggere ed adeguate e che rispettino i seguenti limiti funzionali:
• può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
• può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto
• può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è lievemente ridotta
• può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia
• può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
Per quanto concerne l'intervento di meniscectomia parziale mediale al ginocchio destro, avvenuto il 9.05.2006 é giustificata un'inabilità lavorativa totale dal giorno dell'intervento per una durata limitata di circa un mese.
Tale inabilità non dà diritto ad alcuna prestazione da parte dell'Ufficio invalidità, in quanto l'inabilità lavorativa non si é protratta per al meno tre mesi, senza interruzione notevole, così come previsto dall'art. 88a cpv. 1 OAI).
Attività esigibili
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
A livello teorico, lei potrebbe essere occupata a tempo pieno quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo / sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo, venditrice / cassiera in altri ambiti lavorativi.
La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni.
Calcolo della capacità di guadagno residua Salario da valida:
Quale venditrice presso la ditta __________ di __________, lei nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 50'216.--.
Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo di Fr. 50'819.--.
Reddito da invalida:
Quale venditrice (di pasta): Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50'819.--).
In altre attività adeguate:
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (RSS).
Conformemente alla giurisprudenza in vigore, si impone che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:
•8% per attività leggera
•10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale).
Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.-, una riduzione personale dei 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, ne risulta un reddito da invalida di Fr. 40'720.-.
Grado d'invalidità:
50'819 - 40'655 x 100 = 20 %
50'819
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 39)
Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2007 l’avv. RA 1, legale dell’assicurata, ha fatto notare il fatto che l’assicurata era stata ritenuta inabile al lavoro per malattia dell'assicura- zione disoccupazione, la quale le aveva di conseguenza negato il diritto a prestazioni (doc. AI 42).
Mediante provvedimento 5 novembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni (cfr. doc. AI 48; consid. 1.2)
2.7. Con il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in particolare la diagnosi di fibriomalgia posta dal dr. __________. (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6).
Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, neurologico e reumatologico (cfr. doc. AI 24 e in esteso consid. 2.6).
Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, nel suo consulto, descritto lo stato psichico e precisato che non vi erano alterazioni della tensione endopsichica nè alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, ha concluso negando la presenza di importanti alterazioni di rilevanza clinica, pur segnalando la presenza di un probabile stato di difensivismo psicologico. Ha quindi negato un'incapacità lavorativa dal lato strettamente psichiatrico (doc. AI 24-15).
Anche dal profilo neurologico, lo specialista dr. __________ ha escluso ogni limitazione della capacità lavorativa. Lo specialista, descritto lo stato neurologico nei dettagli ed eseguiti esami appositi, nella valutazione del 18 maggio 2007 ha segnalato che l'attuale stato neurologico non rilevava nulla di patologico, risultando del tutto nella norma in assenza di segni clinici e di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico, in particolare in assenza di radiculopatie cervicali o lombari e pure di problemi al tunnel carpale. (Doc. AI 24-18)
Infine, sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 2 maggio 2007, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Tendenza fibromialgica, decondizionamento muscolare, Alterazioni degenerative del rachide lombare, Nota gonartrosi a destra su esiti da manicectomia parziale mediale in artroscopia” (oltre a piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita martello, obesità, diagnosi tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa), ha concluso:
" In protrazione del capo su ipercifosi della dorsale, riscontro una mobilità cervicale libera praticamente in ogni direzione, minimamente limitata alla rotazione globale verso sinistra, la spalla destra risulta normale alla mobilizzazione in ogni direzione senza evidente sintomatologia di attrito, senza indizi per una lesione maggiore alla cuffia rotatoria, vengono lamentati dolori all'abduzione della stessa riferiti all'altezza della parte orizzontale del muscolo trapezio a destra, indolenzito. Sono assenti deficit cervicoradicolari, nessun indizio clinico a favore di una neuropatia compressiva al nervo ulnare, rispettivamente mediano; i dolori dalla colonna cervicale seguono un percorso atipico lungo l'emicorpo dorsale destro proiettando verso il gluteo destro e dallo stesso nella coscia laterale verso il polpaccio e la pianta del piede destro; in cifoscoliosi dorsale, la colonna toracale risulta altamente limitata alla flessione-estensione, la colonna lombare altamente ridotta alle lateroflessioni bilaterali, moderatamente alla flessione-estensione, con dolori riferiti, alla mobilizzazione lombare, paravertebrali lombari a destra, sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità delle anche risulta libera e simmetrica. Alla gamba destra notiamo una minima atrofia del muscolo quadricipite, il ginocchio destro risulta stabile, senza segni meniscali, la mobilità dello stesso è libera, ma dolorante a fine corsa all'iperflessione con sfregamento femoropatellare bilaterale, in documentata gonartrosi al compartimento anteriore destro. I piedi appaiono traversopiatti con alluci valghi e dita a martello dalle due parti.
Mentre le alterazioni degenerative descritte agli atti non riescono a spiegare il quadro algico all'emicorpo destro, una possibile spiegazione ci viene fornita dalla presenza di punti fibromialgici ripartiti unilateralmente sulla parte destra del corpo sopra e sotto il livello della cintura, che come tali non definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, ma suggeriscono una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli."
(…)
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è lievemente ridotta. L'assicurata può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro. nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, 3 mesi dopo l'intervento chirurgico al piede destro, ossia a decorrere dal 1 dicembre 2005.
Come venditrice, attività svolta in posizione eretta, con talvolta anteflessione del tronco, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20 %,.a seguito dei limiti funzionali sopramenzionati, sempre a decorrere dal 1 dicembre 2005." (Doc. AI 24)
Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia può condurre ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Nel caso di specie, vista la – comunque modica –“tendenza alla fibromalgia” segnalata dal dr. __________, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante. Evenienza questa esclusa dalle risultanze peritali.
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di "Tendenza fibromialgica. Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del rachide lombare (dìscopatie multisegmentali, con protrusione discale L3-L4, senza conflitti radicolari). Nota gonartrosi a ds., con → esito da meniscectomia parziale mediale in artroscopia il 9.05.2006." (Doc. AI 24-13).
Hanno quindi ritenuto l’assicurata, dal dicembre 2005, incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come venditrice nella misura del 20%, mentre che in altra attività adatta e leggera era da ritenere completamente abile al lavoro (cfr. sopra consid. 2.6).
Questa dettagliata ed approfondita valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.
Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In effetti la certificazione del 30 luglio 2007 del dr. __________ (doc. AI 26 e sopra consid. 2.6) non fa in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti e in definitiva anche le conclusioni tratte dal dr. __________, con particolare riferimento alle diagnosi poste, non esprimendosi peraltro in merito alla capacità lavorativa (cfr. sopra al consid. 2.6 e doc. A).
Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come la certificazione del dr. __________ non apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM.
In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente diversa del quadro clinico reumatologico. Il referto si esime peraltro di esprimersi sulle ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità lavorativa, ma non tralascia di segnalare la presenza di “una certa discrepanza fra intensità dei sintomi e alterazioni organiche oggettivabili” (doc. AI 46-4). Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.10), sulla base di detta generica attestazione non si può in questa sede dipartirsi dalle conclusioni peritali del SAM.
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________, dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 80% nella sua attività precedentemente svolta e del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Con riferimento al precitato obbligo di ridurre il danno, non è superfluo segnalare che sia i periti del SAM sia il dr. __________ abbiano segnalato la necessità per l’assicurata di procedere ad una drastica riduzione del peso corporeo onde ridurre la sintomatologia algica che la interessa (cfr. doc. AI 26-2 e doc. 24-19).
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.9. Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale venditrice presso __________, nel suo rapporto del 25 settembre 2007 ha concluso quanto segue:
" Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 16 luglio 2007 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del 27 agosto e 6 settembre 2007.
Alla luce di quanto sopra, dal dicembre 2005, l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura dell'80% (intesa come un'attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 20%) nella sua precedente attività quale venditrice / cassiera.
Dal dicembre 2005, vi è per contro un'abilità lavorativa totale (100%) in attività leggera ed adeguata, che rispetti i seguenti limiti funzionali residui:
• l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
• l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto
• l'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è lievemente ridotta
• l'A. può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione dei tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia
• l'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata
• I'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato. Può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
" Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime, si confrontano il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) ed il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.
Dalla perizia medica risulta come l'assicurata sia giudicata abile al lavoro, nella sua precedente attività quale venditrice (di pasta), sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20% (posizione eretta, con talvolta anteflessione del tronco).
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.
A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupata (a tempo pieno) quale operaia generica in ambito industriale, addetta al controllo / sorveglianza qualità, ausiliaria di lavanderia / stiratrice, aiuto amministrativo, venditrice / cassiera (in altri ambiti), ...
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
Quale venditrice presso __________ di __________, l'assicurata nel 2005, senza il danno alla salute e se il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 50'216.-- (questionari per il datore di lavoro del 21 settembre 2006 e relativi allegati). Aggiornando tale cifra al 2006, si ottiene un importo di Fr. 50'819.--.
Reddito da invalido:
Quale venditrice (di pasta): Fr. 40'655.-- (80% di Fr. 50’819.--).
In altre attività adeguate:
Siccome le professioni che I'A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di Fr. 49'659.--.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, ritengo opportuno applicare le seguenti riduzioni:
• 8% per attività leggera
• 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento 1 cambiamento professionale).
Secondo le statistiche RSS del 2006, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'659.--, una riduzione personale del 18% ed una capacità di lavoro del 100% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 40'720.--.
Grado d'invalidità:
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può aver accesso ad attività professionali (venditrice di pasta od adeguate) che le permetterebbero di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua (Fr. 40'655.--, rispettivamente Fr. 40'720.--).
50'819 - 40'655 x 100 = 20,00 50'819 - 40'720 x 100 = 19,87
50'819 50'819
La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 20% ed una capacità di guadagno residua dell'80%." (doc. AI 36)
L’ufficio AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 20% (doc. AI 36 e 48).
Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05).
2.10. Visto quanto precede, la conclusione dell’Ufficio AI essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l'eroga- zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto ad una rendita.
Pure con pertinenza l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali .
In effetti, premesso come per l’art. 17 LAI “l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale", nella specie va innanzitutto detto che in punto alla fattibilità di eventuali provvedimenti d’ordine professionale secondo i periti del SAM, posta una capacità lavorativa dell’80% nella sua attività e del 100% in altre idonee, provvedimenti di riformazione professionale non risultavano indicati (perizia 16 luglio 2007, doc. AI 24-19).
Non vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell'amministrazione, senza esimersi da nuovamente rammentare alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, nella propria professione o, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221). In concreto, visti gli impedimenti alla capacità lavorativa accertati, relativamente modesti, bisogna quindi concludere che l’assicurata può essere senza problemi integrata sul mercato del lavoro, svolgendo la sua precedente attività o altre non qualificate per le quali non necessita di una particolare formazione (cfr. in questo senso anche la consulente in integrazione professionale nel rapporto del 25 settembre 2007, doc. AI 36 e sopra consid. 2.9).
A titolo abbondanziale va comunque detto che rimane tutt’al più aperta per l’assicurata la possibilità di far capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).
2.11. L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia (I).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, ritenuto anche come la domanda della ricorrente intesa ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia stata respinta dal Vice Presidente del TCA mediante decreto del 21 dicembre 2007 (VII), le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti