Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2008 32.2007.355

23. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,092 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

Revisione di una decisione di assegnazione di una rendita intera. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti atti a stabilire se nel caso concreto vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.355   cs

Lugano 23 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 15 ottobre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, con decisione 11 settembre 2003 è stata messa al beneficio di una rendita AI intera con effetto dal 1° gennaio 2000 (doc. AI 45/1).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di ottobre 2005 (doc. AI 50/1), l’Ufficio AI – viste le annotazioni del medico SMR, dr. med. __________, del 18 aprile 2006 (doc. AI 53/2) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 55/1).

                                         Sulla base delle risultanze peritali e del rapporto finale 1° giugno 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 65/1-5), l’Ufficio AI, con decisione 15 ottobre 2007 (doc. AI 73/1), preavvisata il 21 agosto 2007 (doc. AI 66/1), ha deciso la soppressione della rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

                               1.3.   L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente contestato la predetta decisione, facendo in particolare valere l’assenza di motivi di revisione (doc. I).

                               1.4.   Con risposta del 29 novembre 2007 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                               1.5.   Con scritto 3 luglio 2008 l’assicurata ha fatto valere un ulteriore peggioramento del suo stato di salute (doc. VI/Bis).

                                          in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.5.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 22 giugno 1999 (doc. AI 1), sfociata, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) del 28 luglio 2003 (doc. AI 41/1-16), nella decisione 11 settembre 2003 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2000 (doc. AI 45-1) – nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel mese di ottobre 2005 (doc. AI 50-1), viste le risultanze della nuova perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) del 18 ottobre 2006 (doc. AI 56/1-13), all’assicurata è stato soppresso il diritto alla rendita intera dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione del 15 ottobre 2007 (doc. AI 73).

                                         L’UAI ha motivato il suo provvedimento con il fatto che:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione, così come dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante il mese di settembre del 2006 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________ risulta che il suo stato di salute è migliorato. In effetti il danno alla salute di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, quantificabile nella misura del 21%.” (doc. AI 73-2)

                                         Nella perizia del SAM del 28 luglio 2003, l’insorgente era stata valutata in qualità di donna di pulizie ed in qualsiasi altra attività lucrativa incapace al lavoro nella misura del 100%, inoltre quale casalinga era stata ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50% (Doc. AI 41-1; cfr. anche doc. AI 61-2). In quell’occasione era stata posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente associata ad un disturbo dell’affettività, sindrome lombospondilogena cronica da interpretare prima di tutto nell’ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente con modiche alterazioni statiche e degenerative, pseudosciatalgia sin., gonalgie croniche aspecifiche, da interpretare prima di tutto nell’ambito della sindrome somatoforme da dolore persistente, con possibile modica tendinite del pes anerinum (doc. AI 41-11).

                                         Per quanto concerne la valutazione psichiatrica della perizia del

                                         28 luglio 2003, emerge quanto segue (doc. AI 41-8):

"  (…)

La nostra consulente riprende l’anamnesi riassuntiva e descrive l’esame psichico. Al momento del colloquio l’A. è vigile, orientata nel tempo, nello spazio e nelle persone. Non si riferiscono alterazioni del contenuto del pensiero di tipo psicotico e non si possono evidenziare errori dispercettivi. Il tono dell’umore è marcatamente abbassato, è presente labilità emotiva, con facilità al pianto. Il pensiero è polarizzato su lamentele somatiche. L’A. dichiara di trascorrere le giornate in casa. Lamenta dolori nelle più ordinarie faccende domestiche, si dice sfiduciata e persa. Compromesso è pure il ritmo sonno/veglia. In conclusione, la dr.ssa __________ ritiene che il quadro psichico emerso dalla valutazione clinica risulti evidentemente compromesso cui si aggiunge un disadattamento sociale che complica ulteriormente la prognosi. Le risorse a disposizione sono talmente assenti che un reinserimento lavorativo allo stato attuale sarebbe estremamente difficile, se non addirittura utopico. La modalità impropria del colloquio non consente di esprimersi in termini psicodiagnostica. La nostra consulente ritiene essere confrontata con un disturbo dell’affettività che compromette totalmente la capacità lavorativa; al contempo, l’A. va considerata inabile quale casalinga almeno nella misura del 50%.” (doc. AI 41-9)

                                         e che:

"  Patologia psichiatrica

E’ senz’altro predominante in questa perizianda, che evidenzia un quadro clinico estremamente compromesso associato ad un disadattamento sociale che complica sicuramente la prognosi. Le risorse a disposizione dell’A. sono totalmente assenti ed un reinserimento lavorativo allo stato attuale sarebbe estremamente difficile se non addirittura utopico. La modalità impropria del colloquio (rilevato da terzi, poiché l’A. non è in grado di esprimersi in lingua italiana), non consente di esprimersi in termini psicodiagnostica. La dr.ssa __________, nostra consulente, ritiene essere confrontata con un disturbo dell’affettività, che compromette totalmente la capacità lavorativa. Al contempo l’A. è da considerare inabile, quale casalinga, almeno nella misura del 50%. Riteniamo che l’esame clinico associato alla valutazione psichiatrica e reumatologica faccia propendere per la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente.” (doc. AI 41-12)

                                         I periti hanno poi evidenziato come, in generale, “l’attuale stato di salute dell’A. è stazionario da alcuni anni e non riteniamo che in futuro ci si possa attendere a miglioramenti o peggioramenti di rilievo” e che “alfine di scongiurare pericolose derive psicopatologiche, è importante che l’A. sia sottoposta ad una presa a carico multidisciplinare della patologia del dolore cronico, con presa a carico psicoterapica assidua e protratta nel tempo.” (doc. AI 41-13).

                                         Nell’ambito della procedura di revisione d’ufficio, il 18 aprile 2006, il medico SMR, Dr. med. __________, a proposito della citata perizia ha affermato:

"  si fa riferimento alla perizia SAM del 28.07.2003 e si cita:

Consulto psichiatrico della Dr.essa __________ del 12.06.2003:

“la modalità impropria del colloquio non consente di esprimersi in termini psicodiagnostica…….Disturbo dell’affettività che compromette totalmente la capacità lavorativa..”

Consulto reumatologico del Dr. med. __________ del 27.05.2003:

“Le modiche alterazioni statiche sono l’unico reperto patologico oggettivo clinicamente eventualmente rilevante, in situazioni particolari. Si tratta di alterazioni estremamente comuni, nella stragrande maggioranza dei casi totalmente asintomatiche, oppure associate a modiche lombalgie di carattere meccanico, benigne e autolimitanti, senza alcuna ripercussione funzionale rilevante.”

Consulto neurologico del Dr. med. __________ del 28.05.2003:

“La paziente soffre di lombalgie croniche su disturbi statico-degenerativi e pseudosciatalgia sin. IL quale donna di pulizie 50%”

La perizia conclude assegnando inabilità lavorativa globale del 100% a partire dal 13.01.1999.

(…)

La perizia SAM presenta incongruenze e l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico si basa su dati soggettivi in quanto a causa di problemi linguistici una considerazione psichiatrica obiettiva non è stata possibile.

I dati forniti dal MC non sono sufficienti per una presa di posizione” (doc. AI 53-2).

                                         Sulla base di queste valutazioni è stata eseguita una nuova perizia, dalla quale emerge la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome ansiosodepressiva su disadattamento (ICD10-F43.2) e personalità con tratti dipendenti, nonché le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di emisindrome del dolore cronico a sin. con tendenza a fibromialgia, disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale alta con leggera protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sin. convessa dorsale, ds. convessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, piedi traverso-piatti bilaterali con alluci valghi bilaterali, artrosi metatarsofalangea I bilaterale, obesità, dolori diffusi nell’ambito di una sindrome lombovertebrale cronica con estensione pseudoradicolare alla gamba sin., senza lesioni neurologiche oggettivabili (doc. AI 56/9).

                                         Nel referto del 18 ottobre 2006, che tra l’altro ha dovuto essere corretto a causa di imprecisioni nell’indicare la capacità, rispettivamente l’incapacità lavorativa della ricorrente (cfr. doc. AI 59/1 del medico SMR, dr. med. __________ e doc. AI 60-62) gli specialisti hanno concluso per un’inabilità al 30% in ambito psichiatrico ed un’abilità totale in ambito reumatologico e neurologico (cfr. doc. AI 57-1). Chiamati ad esprimersi in merito al “confronto dello stato attuale con quanto documentato nel 2003”, hanno affermato:

"  Dal lato della patologia psichiatrica, nel periodo di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata dal SAM, le lamentele psicologiche dell’A. sono rimaste pressoché invariate. L’esame clinico non ha permesso di mettere in evidenza una patologia psichiatrica maggiore (è presente una sindrome ansiosodepressiva non particolarmente invalidante). Il disturbo somatoforme non presenta criteri di gravità tali da giustificare un’incapacità lavorativa superiore al 30%. Pertanto, non solo non possiamo attestare un peggioramento della problematica psichiatrica, ma, come descritto sopra, non ci sono dati oggettivi che possano giustificare le limitazioni descritte nella perizia del 2003 al momento attuale, con miglioramento clinico. Relativamente alle patologie reumatologiche e neurologiche, esse sono rimaste invariate, tuttavia sotto l’aspetto reumatologico è differente la valutazione sulla capacità lavorativa espressa dal perito reumatologo dr. __________ , rispetto alla valutazione precedente. Dal lato della patologia ginecologica riscontrata al seno sin., al momento attuale non vi sono evidenze che si tratti di una patologia tumorale maligna.” (doc. AI 56-13, sottolineatura del redattore)

                                         A proposito della patologia psichica, i periti del SAM hanno affermato che:

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30%. Nel periodo di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM, la situazione psicologica dell’A. è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo, sia per quale che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia. Tra i fattori che riducono la capacità lavorativa, secondo lo psichiatra, vi è da una parte un’aumentata affaticabilità, dall’altra una ridotta resistenza allo sforzo, nonché una tendenza alla regressione psicologica. Lo psichiatra fa anche presente che è indicata una presa a carico specialistica dell’A.. Egli indica che tra le altre attività esigibili, vi è l’attività di casalinga esercitata nella misura del 30%.

Di fatto, le lamentele dell’A. all’esame attuale non sono modificate. La valutazione clinica permette di mettere in luce quanto segue: l’affettività seppur tendenzialmente rivolta verso il polo negativo non è tale da poter diagnosticare un disturbo depressivo. Pure la sindrome ansiosa non giustifica una limitazione importante. Come ben descritto da parte del nostro consulente psichiatra è presente una sindrome ansiosodepressiva, mentre il quadro clinico è dominato dalla sindrome somatoforme. L’A. dal 2003 ad oggi non ha seguito trattamenti intensivi regolari e non è mai stata ricoverata per riabilitazione, non è neppure in trattamento con un farmaco che innalzi la soglia del dolore (per esempio Venflaxina o analogo) e le visite negli ultimi tre anni sono state rare (vedi atti). Non è mai stata seguita dal lato psichiatrico. Possiamo quindi ritenere di non essere confrontati con un disturbo somatoforme che presenti gravità tali da giustificare un’incapacità lavorativa elevata come descritto nella perizia del 2003, né siamo di fronte ad una patologia psichiatrica maggiore. In effetti, la mancanza di ricerca di attenzioni mediche è espressione di un miglioramento della problematica somatoforme.” (doc. AI 56-11, sottolineatura del redattore)

                                         Nella seconda versione del referto peritale, corretto dopo le perplessità sollevate dal medico SMR, Dr. med. __________ (doc. AI 58/1 e 59/1), i periti hanno affermato:

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30%. Nel periodo di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM e lamentele soggettive psicologiche dell’A. sono rimaste pressoché invariate sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo, sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia. Tra i fattori che riducono la capacità lavorativa, secondo lo psichiatra, vi è da una parte un’aumentata affaticabilità, dall’altra una ridotta resistenza alla sforzo, nonché una tendenza alla regressione psicologica. Lo psichiatra fa anche presente che è indicata una presa a carica specialistica dell’A:. egli indica che tra le attività esigibili, vi è l’attività di casalinga.

Di fatto, le lamentele dell’A. all’esame attuale non sono modificate. La valutazione clinica permette di mettere in luce quanto segue: l’affettività seppur tendenzialmente rivolta verso il polo negativo non è tale da poter diagnosticare un disturbo depressivo. Pure la sindrome ansiosa non giustifica una limitazione importante. Come ben descritto da parte del nostro consulente psichiatra è presente una sindrome ansiosodepressiva, mentre il quadro clinico è dominato dalla sindrome somatoforme. L’A. dal 2003 ad oggi non ha seguito trattamenti intensivi regolari e non è mai stata ricoverata per riabilitazione, non è neppure in trattamento con un farmaco che innalzi la soglia del dolore (per esempio Venlafaxina o analogo) e le visite negli ultimi tre anni sono state rare (vedi atti). Non è mai stata seguita dal lato psichiatrico. Possiamo quindi ritenere di non essere confrontati con un disturbo somatoforme che presenti criteri di gravità tali da giustificare un’incapacità lavorativa elevata come descritto nella perizia del 2003, né siamo di fronte ad una patologia psichiatrica maggiore. In effetti, la mancanza di ricerca di attenzioni mediche è espressione di un miglioramento della problematica somatoforme.” (doc. AI 62-2)

                                         Alla domanda 8, conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno anche affermato:

"  (…)

Rispetto al 2003, l’affezione psichiatrica non è peggiorata, anzi, come descritto sopra si può ritenere un miglioramento della stessa. E’ importante che l’A. sia presa a carico specialistico psichiatrico.” (doc. AI 56-12 e 62-3)

                                         I periti hanno fondato le loro valutazioni sulla visita del Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che nel suo referto, dopo aver posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43-2) e personalità con tratti dipendenti, ed aver attestato un’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico del 30%, ha affermato:

"  Siamo confrontati con una donna estremamente passiva che denota problemi di ordine depressivo e somatoforme. La problematica depressiva emerge chiaramente dal suo atteggiamento rinunciatario e dall’umore deflesso che la pone in una condizione di estrema arrendevolezza nei confronti della realtà quotidiana vissuta come difficile da sostenere senza l’aiuto e il soccorso delle persone facenti parte del suo entourage. L’impressione è che l’A. abbia cercato per una parte della sua vita di opporre resistenza raccogliendo tutte le sue forze per non arrendersi e che a partire da una certa data abbia ceduto di schianto e si sia rassegnata in maniera definitiva. L’episodio di allontanamento della figlia da casa ha segnato probabilmente una linea di confine superata la quale l’A. ha rinunciato a vivere in pienezza e si è limitata a sopravvivere lagnandosi costantemente dei dolori a carico dell’apparato locomotorio. Questi ultimi possono essere letti a mio avviso come una deriva somatoforme che in questo momento prevale sulla componente depressiva.

(…)

Nel lasso di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM la situazione psicologica dell’A. è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia. Va notato che l’A. non ha assunto alcun atteggiamento propositivo declinando sostanzialmente la proposta di una presa a carico specialistica.” (doc. AI 56-17, sottolineatura del redattore)

                                         A proposito dell’episodio dell’allontanamento della figlia da casa, dall’anamnesi della perizia pluridisciplinare emerge che la ricorrente “riferisce di aver subito uno shock psichico nel 1998 allorquando la maggiore delle figlie si è allontanata da casa per andare a vivere con il compagno. Sembrerebbe aver elaborato bene questa ferita emotiva, con il passare degli anni i rapporti con la figlia ed il genero sono diventati molto buoni.” (doc. AI 56/10).

                                         Con annotazioni del 7 marzo 2007 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

"  (…)

La presente perizia ha concluso che l’A presenta una CL del 70% quale casalinga ed anche nelle precedenti attività svolte, ovvero, ausiliaria di pulizia, operaia di produzione agricola, poiché le limitazioni di carattere psichiatrico che riducono la CL nell’attività di casalinga riducono la stessa CL nella altre due altre attività analoghe alla prima per il carico di lavoro. Queste limitazioni sono da intendere dalla data della perizia. L’A è limitata nel mondo lavorativo essenzialmente da problemi psichiatrici, ovvero, per la sindrome somatoforme da dolore persistente, nonché dalla sindrome ansioso-depressiva su disadattamento e dalla personalità con tratti dipendenti (affezioni meramente psichiatriche).

Tenendo conto di tutte queste patologie, l’A raggiunge una CL del 70% quale casalinga (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Rispetto al 2003, l’affezione psichiatrica non è peggiorata, anzi, si può ritenere un miglioramento della stessa. E’ importante che l’A sia presa a carico specialistico psichiatrico.

Non entrano in questo caso in linea di conto provvedimenti di reintegrazione professionale, soprattutto per l’inesistente iter di formazione professionale dell’A, priva di una formazione base, nonché di conoscenze linguistiche adeguate.” (doc. AI 61-2, sottolineatura del paziente)

                                         Il 1° giugno 2007 la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale ha indicato che le limitazioni imposte dal danno alla salute sono, essenzialmente, dettate da problemi psichiatrici e che rispetto al 2003 “il Dr. med. __________ e la perizia SAM effettuata in settembre 2006, ritengono che ci sia stato un miglioramento dell’affezione psichiatrica.” (doc. AI 65-1).

                                         Infine, con scritto del 18 ottobre 2007, posteriore all’emanazione della decisione impugnata, trasmesso all’UAI direttamente dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, emerge:

"  ho visto la signora RI 1 per una presa a carico psicoterapeutica consigliata dallo psichiatra peritale. Dopo pochi colloqui mi sono reso conto che la signora RI 1 non è in grado di esprimersi in modo adeguato nel nostro linguaggio se non accompagnata anche dal marito che parla meglio l’italiano.

Questo è comunque un contesto del tutto inadeguato per una presa a carico psichiatrico psicoterapeutica per cui ritengo necessario che la signora RI 1 possa beneficiare di colloqui psicoterapeutici presso uno psichiatra che parla la sua lingua e che ha la comprensione necessaria per la situazione socio culturale della signora RI 1.

Da parte nostra avevamo previsto delle terapie di rilassamento e dei colloqui psicoterapeutici che non sono mai avvenuti.

Da parte mia non ho a disposizione delle persone che si esprimono nella sua lingua per effettuare i trattamenti proposti dal vostro psichiatra peritale.

Si tratta quindi di un contesto linguistico e socio culturale che mi impedisce di effettuare il trattamento proposto.

Voglio anche rimarcare che la signora si è presentata solo a due riprese al trattamento psicoterapeutico. Non penso che tramite una semplice psicofarmacoterapia possiamo ottenere dei benefici maggiori a questo considerato che la signora RI 1 è piuttosto oppositiva all’intervento psicofarmacologico. Anche un intervento stazionario o semistazionario non potrà portare dei sostanziali benefici al suo stato clinico.” (doc. AI 74/1)

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Per quanto concerne il caso concreto, occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso di specie si tratta quindi della decisione 11 settembre 2003 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2000 (doc. AI 45/1). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia SAM del 28 luglio 2003 (doc. AI 41/1). Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica, reumatologica e neurologica ad opera dei periti SAM.

                                         Questi, a proposito delle ultime due patologie, chiamati ad effettuare un “confronto dello stato attuale con quanto documentato nel 2003” hanno affermato che “relativamente alle patologie reumatologiche e neurologiche, esse sono rimaste invariate, tuttavia sotto l’aspetto reumatologico è differente la valutazione sulla capacità lavorativa espressa dal perito reumatologo dr. __________, rispetto alla valutazione precedente.” (doc. AI 56/13, sottolineatura del redattore).

                                         Non essendovi stato un miglioramento delle due citate patologie, ma solo una diversa valutazione della capacità lavorativa, per poter procedere con la revisione occorre esaminare se la terza malattia, quella psichiatrica, ha subito, nel corso degli anni, una modifica importante.

                                         Il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, chiamato ad esprimersi in merito all’evoluzione dello stato di salute, ha affermato che “nel lasso di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata dal SAM la situazione psicologica dell’A. è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia. Va notato che l’A. non ha assunto alcun atteggiamento propositivo declinando sostanzialmente la proposta di una presa a carico specialistica.” (doc. AI 56/17, sottolineature del redattore).

                                         I periti del SAM, nell’ambito del confronto tra lo stato attuale e quanto documentato nel 2003, hanno confermato che “dal lato della patologia psichiatrica, nel periodo di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata dal SAM, le lamentele psicologiche dell’A. sono rimaste pressoché invariate. L’esame clinico non ha permesso di mettere in evidenza una patologia psichiatrica maggiore (è presente una sindrome ansiosodepressiva non particolarmente invalidante).”

                                         Successivamente tuttavia gli specialisti, dopo aver evidenziato che “il disturbo somatoforme non presenta criteri di gravità tali da giustificare un’incapacità lavorativa superiore al 30%” hanno attestato, con una frase poco chiara, che vi è stato un miglioramento. Essi hanno infatti affermato che “Per tanto, non solo non possiamo attestare un peggioramento della problematica psichiatrica, ma, come descritto sopra, non ci sono dati oggettivi che possano giustificare le limitazioni descritte nella perizia del 2003 al momento attuale, con miglioramento clinico.” (doc. AI 56/13, sottolineatura del redattore).

                                         La locuzione “con miglioramento clinico”, all’interno della citata frase risulta poco comprensibile. Da un esame degli atti emerge che l’accenno al “miglioramento clinico” deriva dal punto 6 della perizia, intitolato “discussione”, dove gli specialisti, dopo aver esposto l’anamnesi ed aver riassunto le valutazioni del dr. med. __________, hanno affermato che “Di fatto, le lamentele dell’A. all’esame attuale non sono modificate. La valutazione clinica permette di mettere in luce quanto segue: l’affettività seppur tendenzialmente rivolta verso il polo negativo non è tale da poter diagnosticare un disturbo depressivo. Pure la sindrome ansiosa non giustifica una limitazione importante. Come ben descritto da parte del nostro consulente psichiatra è presente una sindrome ansiosodepressiva, mentre il quadro clinico è dominato dalla sindrome somatoforme. L’A. dal 2003 ad oggi non ha seguito trattamenti intensivi regolari e non è mai stata ricoverata per riabilitazione, non è neppure in trattamento con un farmaco che innalzi la soglia del dolore (per esempio Venflaxina o analogo) e le visite negli ultimi tre anni sono state rare (vedi atti). Non è mai stata seguita dal lato psichiatrico. Possiamo quindi ritenere di non essere confrontati con un disturbo somatoforme che presenti gravità tali da giustificare un’incapacità lavorativa elevata come descritto nella perizia del 2003, né siamo di fronte ad una patologia psichiatrica maggiore. In effetti, la mancanza di ricerca di attenzioni mediche è espressione di un miglioramento della problematica somatoforme.” (doc. AI 56-11, sottolineatura del redattore)

                                         I periti, pur confermando le valutazioni del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, che ha allestito il referto per il SAM, hanno pertanto ritenuto che l’assenza di cure negli ultimi tre anni sia sintomo di un miglioramento della problematica somatoforme, senza tuttavia indicare elementi oggettivi a sostegno della loro conclusione e contraddicendosi con quanto affermato poco prima laddove, nella prima versione della perizia, hanno confermato che “nel periodo di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM, la situazione psicologica dell’A. è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo, sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia.” (doc. AI 56/11). Solo in un secondo tempo, quando il medico SMR dr. med. __________ ha riscontrato alcune incongruenze, i periti hanno modificato la loro versione, sostituendo “la situazione psicologica” con “e (sic) lamentele soggettive psicologiche”. In realtà, la prima versione corrisponde a quanto effettivamente affermato dal perito psichiatra, dr. med. __________ (doc. AI 56-17: “Nel lasso di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM la situazione psicologica dell’A è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme.”), mentre la seconda versione sembra piuttosto un’interpretazione dei periti SAM dovuta all’assenza di cure psichiatriche.

                                         Ora, se è vero che dalla perizia del 2003 a quella del 2006 la ricorrente non è stata in cura specialistica per le problematiche psichiatriche, va evidenziato come neppure in precedenza lo era stata.

                                         Infatti il 6 giugno 2002 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, interpellato a questo proposito dall’UAI ha affermato che “per quel che riguarda la depressione nervosa la paziente è molto chiusa in se stessa e sembra sempre molto triste. Ha difficoltà nell’esprimersi in lingua italiana anche per il fatto che non ha rapporti con altra gente al di fuori dei suoi famigliari. Ho già consigliato alla paziente un consulto psichiatrico, ma finora non sono riuscito a convincerla. Penso che nelle prossime sedute dovrei nuovamente proporle una visita specialistica psichiatrica.” (doc. AI 34/1, cfr. anche doc. 41-23, consulto del 27 maggio 2003 del dr. med. __________: “sembra utile una presa a carico multidisciplinare, che comprenda anche uno psichiatra”.).

                                         Va ancora evidenziato, a proposito dell’allontanamento della figlia da casa nel 1998, evento importante alla base della malattia psichica, che mentre il Dr. med. __________, ha evidenziato come l’assicurata “dichiara di non aver elaborato bene questa ferita emotiva nonostante il fatto che con il passare degli anni i rapporti con la figlia e con il genero sono diventati buoni” (doc. AI 56-15, sottolineatura del redattore), i periti SAM hanno evidenziato, a proposito di questo episodio, che l’insorgente “sembrerebbe aver elaborato bene questa ferita emotiva, con il passare degli anni i rapporti con la figlia ed il genero sono diventati molto buoni.” Ora, sembra proprio essere stata la ferita emotiva che aveva portato la dr.ssa med. __________ nel 2003 a dichiarare l’interessata inabile al lavoro al 100% affermando che “certamente siamo confrontati con un disturbo dell’affettività che compromette totalmente la capacità lavorativa” (sottolineatura del redattore).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che la ricorrente nel 2003 era stata ritenuta completamente inabile al lavoro dal lato psichiatrico pur non essendo stata sottoposta a particolari cure mediche in tale ambito, non è possibile dedurre, come hanno fatto i periti del SAM, che l’assenza di una cura medica specialistica sia sinonimo di miglioramento della problematica psichiatrica a fronte di conclusioni opposte emerse nel corso del consulto psichiatrico.

                                         Tuttavia, questo Tribunale, sulla base degli accertamenti svolti fino ad ora, non può neppure escludere questa ipotesi.

                                         Infatti, da una parte va rilevato che il dr. med. __________ non ha indicato se la patologia psichica presente precedentemente è migliorata oppure no, limitandosi a parlare della stabilità della “situazione psicologica”. D’altra parte i periti del SAM, seppur sulla base di valutazioni poco convincenti e senza particolari motivazioni hanno, apparentemente, riscontrato un miglioramento (cfr., per quanto concerne la possibilità, per il Tribunale, di scostarsi da una perizia, il consid. 2.6).

                                         Inoltre, gli specialisti del SAM hanno affermato che “relativamente alle patologie reumatologiche e neurologiche esse sono rimaste invariate”, allorché nella precedente perizia veniva attestata un’inabilità al 50% quale donna delle pulizie e quale casalinga a causa delle lombalgie croniche su disturbi staticodegenerativi e pseudosciatalgia sin. nell’ambito di una problematica psicosomatica (doc. AI 41/10 e 41/12). Ora, considerato che nel 2006 i periti hanno affermato che “dai consulti peritali emerge che dal lato neurologico l’A. presenta attualmente dei dolori diffusi nell’ambito di una sindrome lombovertebrale cronica con estensione pseudoradicolare alla gamba sin., tuttavia non sono oggettivabili lesioni neurologiche”, non è chiaro per quale motivo, in questo caso, non è invece stato riscontrato alcun miglioramento.

                                         In queste condizioni il TCA ritiene che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti. L’UAI dovrà nuovamente interpellare i periti che hanno effettuato il consulto psichiatrico e neurologico e chiedere se vi è stato oggettivamente un miglioramento dello stato di salute psichico e/o neurologico della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la precedente perizia. In caso di risposta positiva gli specialisti dovranno descrivere minuziosamente in cosa è consistito questo miglioramento. Una volta accertato quanto sopra i periti del SAM dovranno nuovamente valutare la situazione e stabilire, senza più incorrere in contraddizione, se il miglioramento dello stato di salute è effettivamente avvenuto.

                                         Infine, se dovesse risultare che non vi è stato nessun miglioramento all'amministrazione resterebbe da esaminare l'eventuale applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Come ribadito dal Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 133 V 50 si tratta comunque di una semplice facoltà dell'UAI.                     

                               2.8.   L’insorgente contesta anche il calcolo dell’invalidità, affermando che si fonda su un reddito da valido e da invalido errato e non considera alcuna riduzione sociale. Per quel che riguarda tuttavia la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve ancora essere acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                               2.9.   Per quanto concerne infine il referto radiologico prodotto il 3 luglio 2008 e che dovrebbe comprovare che “la situazione reumatologica che emerge dal referto appare peggiorata rispetto agli accertamenti del 2003 e del 2006, laddove si riscontra  - tra l’altro – un’iniziale rottura dell’anulo fibroso con piccoli focolai di edema” (doc. VI) va rilevato che trattandosi di una patologia sorta dopo l’emanazione della decisione impugnata, essa potrà semmai essere presa in considerazione nell’ambito di una nuova procedura amministrativa.

                                         Infatti, va rilevato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

                                         Per cui, eventuali peggioramenti sorti dopo la resa della decisione impugnata non possono essere presi in considerazione.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché esegua gli accertamenti necessari.

                             2.10.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi accertamenti.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.355 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2008 32.2007.355 — Swissrulings