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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.12.2007 32.2007.35

17. Dezember 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,309 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinche accerti le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurata a seguito del peggioramento delle condizioni di salute intervenute prima della decisione contestata. Inoltre, l'amministrazione deve accertare anche l'esigibilità in attività adeguate

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.35   BS/ll

Lugano 17 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione dell'11 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________ e da ultimo professionalmente attiva quale ausiliaria di vendita, nel giugno 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI a seguito di problemi alle anche (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica 6 aprile 2005 a cura del dr. __________ (doc. AI 17), con decisione 11 dicembre 2006, preavvisata il 12 luglio 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2004 per i seguenti motivi:

"  Dall'esame della documentazione acquisita agli atti e, più precisamente preso atto del rapporto peritale del Dr. __________ del 6.4.2005, medicalmente si giustificano una totale inabilità lavorativa in attività svolte prevalentemente in piedi (assistente veterinaria, venditrice, ausiliaria di cure) ed una capacità lavorativa del 50% nell'attività di cassiera e in altre attività simili e adeguate (per esempio lavori di meccanica fine) a condizione che sia possibile frazionare l'orario di lavoro (per esempio 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio, essendo l'assicurata limitata in modo rilevante sia alla stazione eretta che alla marcia, anche su terreni piani, ed essendo la posizione seduta limitata a 2 ore consecutive).

Abbiamo pertanto sottoposto il caso al nostro consulente in integrazione professionale il quale ritiene che nonostante la descrizione della capacità lavorativa operata medicalmente sia piuttosto particolare e selettiva (si specifica la necessità di frazionare l'orario di lavoro <ad esempio 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio>) si possa ritenere l'Assicurata reintegrabile al 50% nella sua precedente attività di cassiera.

Una piccola analisi di mercato effettuata presso alcuni grandi magazzini con sede in Ticino (__________) ha infatti permesso di concludere che non è prassi che una cassiera frammenti l'orario di lavoro (in parte il mattino e in parte il pomeriggio), ma che ciò è ipotizzabile, chiaramente con una certa disponibilità alla flessibilità da parte della collaboratrice (si potrebbe per esempio immaginare in inserirla nei momenti di maggiore affluenza della clientela, principalmente nei negozi grandi).

In base alle limitazioni medico-teoriche esigibili sarebbero anche diverse attività proprie al settore industriale (addetta al montaggio o all'assemblaggio, mansioni che sono normalmente svolte in posizione prevalentemente seduta). Più difficile è però identificare delle ditte in cui vi sia la possibilità di frammentare l'orario lavorativo sull'arco della giornata (normalmente in tale ambito si lavora a turni). Si ritiene quindi che i posti di lavoro con queste caratteristiche rappresentino l'eccezione e siano da considerare come "nicchia" lavorativa.

Si considera pertanto l'Assicurata reintegrabile nel ciclo produttivo nella sua precedente attività di cassiera nella misura del 50%, con una conseguente perdita economica del 50%." (Doc. AI 28)

                               1.2.   Mediante il presente e tempestivo ricorso l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la menzionata decisione amministrativa, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti. In via subordinata essa ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera.

                                         In sostanza l’insorgente sostiene un peggioramento delle proprie condizioni di salute, dopo la perizia ma prima della resa della decisione contestata, giustificante una modifica del grado d’invalidità che l’amministrazione a torto non ha riconosciuto. L’assicurata contesta inoltre la valutazione economica operata dal consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente), sostenendo che non vi è in concreto alcuna possibilità lavorativa parziale nel suo settore. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                                         Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposta la nuova documentazione prodotta con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in seguito: SMR), ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.4.   Pendente causa l’insorgente ha prodotto una lastra radiografica ed il relativo rapporto del medico curante (VII).

                                         Il 5 aprile 2007 l’Ufficio AI si è espresso in merito ai nuovi atti medici, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se, a seguito di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute, l’assicurata ha diritto ad una rendita d’entità maggiore di quella erogata con la decisione contestata.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nella caso concreto, la ricorrente è stata peritata dal dr. __________, specialista in reumatologia. Nel rapporto 6 aprile 2005, diagnosticata una displasia delle anche, con coxatrosi a destra evolutiva e lombalgia probabilmente funzionali, il succitato sanitario ha accertato una rilevante limitazione sia in posizione eretta che di marcia. Da seduta l’assicurata presenta una limitazione in quanto dopo due ore consecutive deve cambiare posizione a causa dei dolori all’anca ed alla colonna lombare.

                                         Per quanto concerne le ripercussione sulla capacità lavorativa, in perizia è stato rilevato quanto segue:

"  (…)

L'assicurata è dunque inabile al lavoro al 100% dal 15.05.2003 a tutt'ora.

Sulla base di quanto detto sopra, risulta un'incapacità lavorativa pressoché totale in attività lavorative svolte prevalentemente in piedi (assistente veterinaria, venditrice, ausiliaria di cure).

Riguardo alla sua ultima attività lavorativa di cassiera, ritengo che si possa tutt'ora considerare una capacità lavorativa globale del 50% (metà giornata) a condizione che sia possibile frazionare l'orario di lavoro (per es. 2 ore il mattino e 2 il pomeriggio). La prognosi è attualmente difficile da definire, trattandosi di una problematica evolutiva. (…)." (Doc. AI 17-6).

                                         Le stesse considerazioni, conclude il perito, valgono anche per la capacità lavorativa in attività leggere.

                                         Questa Corte non ha motivo di scostarsi dall’accurata e concludente perizia reumatologica, né del resto l’assicurata ha sollevato censure al riguardo.

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.5.  

                            2.5.1.   Da un attento esame degli atti questa Corte non può tuttavia confermare la decisione impugnata senza che prima si proceda ad un completamente istruttorio volto ad accertare l’esistenza di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata rispetto alla perizia 6 aprile 2005 del dr. __________, tenuto del resto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, ossia in casu il 24 novembre 2006 (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

                            2.5.2.   Con certificato 24 luglio 2006 il medico curante, dr. __________, ha evidenziato quanto segue:

"  In seguito alla vostra decisione del 12.7.06 confermo che purtroppo non condivido le vostre conclusioni.

Da circa una anno e mezzo la situazione è notevolmente peggiorata a livello dell'anca destra con attualmente da circa 6-8 mesi dolori a livello dell'anca contro-laterale con un notevole sbilancio del bacino.

Clinicamente la mobilità dell'anca è molto ridotta con una notevole limitazione funzionale in flessione-abduzione e rotazione esterna.

La mobilità dell'anca sinistra è ancora buona, comunque limitata nei movimenti estremi a causa dei dolori.

In più, la paziente non riesce a rimanere seduta più di 10-15 minuti e camminare più di mezz'ora nei momenti buoni.

In conseguenza, tutte le vostre proposte di lavoro a tempo parziale non entrano più in considerazione, e la paziente deve quindi essere ritenuta inabile per qualsiasi attività lavorativa.

Faccio notare che fa anche fatica ad effettuare le sue attività domestiche. Penso che questo rapporto sia abbastanza chiaro e sono dal parere che la situazione deve essere rivista." (Doc. AI23-2).

                                         Nel successivo certificato 22 dicembre 2006 il citato specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica ha precisato ulteriormente la modifica dello stato di salute:

"  (…)

Durante l'anno 2005, in particolare a partire da settembre 2005 ha presentato dei dolori a livello dell'anca sinistra per la prima volta con, come conseguenza una notevole zoppia che ha portato ad uno scompenso a livello di tutta la schiena in particolare lombare.

Attualmente assume quotidianamente antalgici e antinfiammatori. Ha difficoltà a stare nella posizione seduta per più di dieci minuti, di salire o scendere una scala di più di un piano e di camminare oltre venti/trenta minuti in pianura e dieci minuti in salita o discesa.

In conseguenza, dal momento della perizia effettuata dal collega Dr. __________ in data del 06.04.2005 la situazione è notevolmente cambiata in particolare con un aggravamento dei dolori e una riduzione della funzionalità a livello dell'anca destra e scompenso attuale dell'anca sinistra e della schiena." (Doc. B, sottolineatura del redattore).

                                         Con nota 21 agosto 2006 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha sostenuto che il certificato di luglio del dr. __________ non riporta nuovi elementi funzionali rispetto a quanto accertato nelle perizia, motivo per cui non si rende necessario un nuovo accertamento medico. Il 22 febbraio 2007 lo stesso medico del SMR ha ribadito che:

"  (…)

Il curante dr. __________ ritenne già in giugno 2004 una inabilità lavorativa completa, valutazione riconfermata con breve certificato del 24.07.2006.

In sede di ricorso viene presentato ulteriore certificato del dr. __________ il quale attesta un peggioramento dei dolori. Il rapporto non fornisce dati oggettivi (p.es. gradi motilità articolare, documentazione radiologica) ma si limita in pratica a ripetere una valutazione valetudinaria già espressa nel 2004.)

In considerazione di una patologia potenzialmente evolutiva un peggioramento potrebbe anche essere avvenuto ma purtroppo la documentazione presentata in sede di ricorso è insufficiente per rendere oggettivo un tale peggioramento.

Faccio notare che un intervento a livello dell'anca potrebbe comportare molto probabilmente un aumento della capacità lavorativa." (Doc. Vbis)

                                         Orbene, conformemente a quanto attestato dal dr. __________, il peggioramento, subentrato da circa 6 – 8 mesi, è circoscritto all’anca destra e comporta un “notevole sbilancio del bacino” con zoppia. Se quindi la mobilità dell’anca sinistra è ancora buona, quella a destra invece risulta essere modificata in modo marcato. Non va al riguardo dimenticato che nella perizia il dr. __________ aveva valutato la coxartrosi a destra “lentamente progredente”, segnalando “l’apparizione di una zoppia e di dolori lombari al fianco destro, verosimilmente di natura funzionale “ (cfr. punto A.5). Lo stesso perito aveva poi ritenuto quale prognosi “un’evoluzione lentamente progredente” (cfr. punto A.5). Inoltre, secondo il dr. __________, il peggioramento subentrato dopo la perizia non permette all’assicurata di rimanere consecutivamente seduta per di 10-15 minuti, rispetto alle due ore valutate dal dr. __________. A mente di questa Corte non si tratta quindi, come sostenuto dal SMR, di una valutazione già espressa nel 2004, né si può affermare che non si è confrontati con nuovi limiti funzionali. Il SMR evidenzia inoltre che un intervento all’anca potrebbe migliorare la capacità lavorativa. Al riguardo va ricordato che in sede peritale il dr. __________ aveva rilevato che “non è attualmente possibile definire in modo attendibile il momento in cui sarà necessario un intervento protetico” (pag.6), mentre non è dato a sapere se attualmente una simile operazione risulta essere indicata rispettivamente esigibile.

                                         Infine, pendente causa l’assicurata ha prodotto una radiografia del bacino eseguita l’8 marzo 2007. Secondo il SMR dal confronto con il referto radiologico del 25 novembre 2004 non si nota una modifica sostanziale (IX), mentre con scritto 8 marzo 2007 il dr. __________ ha sostenuto che la radiografia “dimostra chiaramente un aggravamento dell’artrosi a livello dell’articolazione coxofemorale destra” (doc. H, allegato VII).

                            2.5.3.   Visto quanto, questa Corte ritiene subentrata una modifica delle condizioni di salute dell’assicurata e questo rispetto alla perizia 6 aprile 2005 del dr. __________, allestita un anno e tre mesi prima del certificato 12 agosto 2006 del dr. __________. Non va poi dimenticato che il curante è specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica.

                                         Spetta quindi all’Ufficio AI, a cui sono rinviati gli atti, disporre i necessari accertamenti al fine di stabilire in maniera chiara e precisa lo stato di salute dell’insorgente sino al momento della decisione impugnata, rispettivamente di valutare, come verrà spiegato al prossimo considerando, in che misura essa sia ancora effettivamente in grado di svolgere altre attività adeguate.

                               2.6.  

                            2.6.1.   Per quel che concerne la valutazione economica, riguardo alle attività esigibili nel rapporto 7 luglio 2006 il consulente ha evidenziato:

"  Medicalmente si giustifica un'abilità lavorativa del 50% sia nell'attività di cassiera (lavoro svolto dall'A. presso la __________ tra il 2002 e il 2003) che in attività simili adeguate allo stato di salute (svolte prevalentemente in posizione seduta). Nonostante la descrizione della capacità lavorativa operata medicalmente sia piuttosto particolare e selettiva (si specifica la necessità di frazionare l'orario di lavoro <ad esempio 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio>) penso si possa ritenere l'A. reintegrabile al 50% nella sua precedente attività di cassiera.

Una piccola analisi di mercato effettuata presso alcuni grandi magazzini con sede in Ticino (__________) ha infatti permesso di concludere che non è prassi che una cassiera frammenti l'orario di lavoro (in parte il mattino e in parte il pomeriggio), ma che ciò è ipotizzabile, chiaramente con una certa disponibilità alla flessibilità da parte della collaboratrice (si potrebbe per esempio immaginare di inserirla nei momenti di maggiore affluenza della clientela, principalmente nei negozi grandi).

In base alle limitazioni medico-teoriche esigibili sarebbero anche diverse attività proprie al settore industriale (addetta al montaggio o all'assemblaggio, mansioni che sono normalmente svolte in posizione prevalentemente seduta). Più difficile è però identificare delle ditte in cui vi sia la possibilità di frammentare l'orario lavorativo sull'arco della giornata (normalmente in tale ambito di lavoro a turni). Penso quindi che i posti di lavoro con queste caratteristiche rappresentino l'eccezione e siano da considerare come "nicchia" lavorativa." (Doc. AI 21)

                            2.6.2.   Occorre qui ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

                            2.6.3.   Nella fattispecie in esame, sulla base di una sua piccola analisi di mercato – della quale non vi è traccia agli atti - il consulente ha quindi potuto accertare che la prassi dei grandi distributori non prevede che una cassiera frammenti il proprio orario di lavoro. In questo contesto appare alquanto difficilmente praticabile la soluzione prospetta dal consulente, di inserire la ricorrente nei momenti di maggiore affluenza, tenuto conto che anche nei grandi magazzini gli orari di lavoro sono fissati in anticipo e non al momento del bisogno.

                                         Inoltre, allegato al ricorso l’assicurata ha prodotto lo scritto 24 gennaio 2007 della direzione di __________ ove si rileva che “l’organizzazione dei turni di lavoro, che vengono stabiliti sulla base delle necessità delle filiali, limita fortemente l’inserimento di modalità lavorative particolari" (doc. C), come quelle dovute per necessità fisiche. Sebbene non si possa conferire a tale scritto la pretesa di rappresentatività nel settore della vendita, non è esigibile che l’assicurata, viste le sue condizioni di salute, possa essere ancora inserita al 50% nel settore della vendita.

                                         Pertanto, questo TCA ritiene la succitata valutazione economica non rispecchiante le condizioni di un mercato equilibrato del lavoro. Spetta piuttosto al consulente esprimersi, una volta aggiornata la situazione medica dell’assicurata, sull’esigibilità in attività adeguate. Va al riguardo fatto presente che possono essere prese in considerazioni quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2) e non solo le mansioni di montaggio ritenute dal consulente. Inoltre, secondo costante giurisprudenza del TFA, anche in attività a tempo pieno con ridotto rendimento, dovuto ad interruzioni per modificare la posizione – come è il caso in esame - vi è una possibilità integrativa in un mercato equilibrato del lavoro (STFA inedita del 22 ottobre 1998 nella causa H, I 127/97; dell’8 agosto 2001 nella causa K, I 539/00 citate nella STFA 20 novembre 2001 in re C, I 716/00, consid. 2b).

                                         Nell’ipotesi di una residua capacità lavorativa in altre attività, il consulente dovrà in seguito procedere al raffronto dei redditi al fine di determinare l’eventuale grado d’invalidità.

                               2.7.   In conclusione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici ed economici sopra indicati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

                               2.8.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 11 dicembre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai consid. 2.5.3 e 2.6.3.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.12.2007 32.2007.35 — Swissrulings