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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 32.2007.337

22. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,218 Wörter·~51 min·2

Zusammenfassung

Riduzione rendita invalidità a assicurato, sofferente sul piano psichico e ortopedico. Negata revisione poiché nessun miglioramento stato di salute. Ammessa riconsiderazione originaria decisione di rendita, manifestamente errata. Nuova rendita stabilita secondo metodo ordinario del raffronto redditi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.337   mm/DC/sc

Lugano 22 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 28 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 ottobre 1999, RI 1, nato nel 1969, da ultimo, autista presso l’__________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando il riconoscimento di un orientamento professionale e di una rendita di invalidità (doc. 22).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° settembre 2001 e di una rendita intera a far tempo dal 1° dicembre 2001 (doc. 69).

                               1.3.   Nel corso del mese di dicembre 2005 è stata avviata d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (cfr. doc. 80).

                                         In questo contesto, l’UAI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 93) e, alla luce delle conclusioni ivi contenute, così come dell’apprezzamento del medico di fiducia, dott. __________ (doc. 95), ha ridotto a una mezza rendita quella intera in vigore, e ciò a contare dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. 99).

                               1.4.   Con ricorso del 26 ottobre 2007, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in ordine, l’assegnazione di un termine di 30 giorni per completamento dell’impugnativa nonché che venga fatto ordine all’UAI di trasmettere al suo patrocinatore “copia della decisione formale integrale” e, nel merito, la condanna dell’amministrazione a, citiamo: “predisporre i necessari accertamenti medico-economici volti all’ottenimento di almeno 3/4 di rendita AI, fondata su un tasso pari ad almeno al 60%.”.

                                         A sostegno dell’impugnativa, l’avv. RA 1 ha rilevato che, nonostante esplicita richiesta, l’Ufficio AI non gli ha intimato personalmente la decisione formale impugnata, ciò che avrebbe arrecato pregiudizio all’assicurato (doc. I, p. 4: “… la notifica avvenuta solo all’assicurato e non al suo difensore ha comportato una notevole perdita di tempo e difficoltà per il secondo nell’assolvere in maniera ottimale le proprie incombenze di avvocato.” (doc. I, p. 4).

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV + allegati).

                               1.6.   In data 23 novembre 2006, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione medica e ha domandato che l’incarto venga retrocesso all’UAI per, citiamo: “… espletare nuovi accertamenti medici, in particolare l’allestimento di una perizia medico-specialistica che valuti contemporaneamente sia le affezioni somatiche che psichiatriche accusate dal ricorrente, per una nuova valutazione del tasso d’invalidità e la conseguente resa di una decisione formale.” (doc. VI).

                                         L’amministrazione ha preso posizione in proposito il 5 dicembre 2007, producendo una certificazione del dott. __________ (doc. VIII + allegato).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 ha censurato il fatto che l’amministrazione, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un mandato di patrocinio, ha intimato la decisione formale direttamente all’assicurato, ciò che sarebbe stato di pregiudizio a quest’ultimo. Al riguardo, egli ha quindi preteso che gli fosse messo a disposizione il testo integrale del provvedimento e di potere completare l’impugnativa (doc. I).

                                         Questo Tribunale si limita ad osservare che, nel frattempo, l’UAI ha trasmesso copia della decisione del 28 settembre 2007 (comprensiva della prima pagina) all’avv. RA 1 (doc. IV 2) e, d’altro canto, che quest’ultimo ha avuto modo di completare il ricorso (cfr. doc. VI + allegati), di modo che la censura in questione appare ormai superata.

                               2.3.   Nel merito, litigiosa è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a ridurre la rendita di invalidità in vigore oppure no.

                               2.4.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

         Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"

                                         (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999 e I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

                                         Qualora la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1. frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (2. frase).

                                         Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

                                         Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

                               2.7.   Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l’iter che ha condotto all’assegnazione, nel 2002, di una rendita di invalidità intera, è stato piuttosto laborioso.

                                         Nella primavera del 2000, RI 1 è stato periziato, dal profilo psichiatrico e ortopedico, presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona.

                                         Il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, non aveva riscontrato a quel momento “… alcun disturbo né patologia degni di nota …”, cosicché, dal punto di vista psichico, l’assicurato era stato dichiarato completamente abile al lavoro, con una prognosi a medio-lungo termine favorevole (doc. 29-15).

                                         L’aspetto ortopedico era stato invece indagato dal dott. __________ __________, il quale, diagnosticata una lombalgia, una cervicobrachialgia nonché una discopatia a livello di L5/S1 (in presenza comunque di una discrepanza tra anamnesi, esame clinico e referti radiologici), aveva ritenuto il ricorrente inabile in misura del 40-50% per lavori pesanti, in misura del 20% in attività adeguate da svolgere in posizione alternata, senza dovere alzare regolarmente dei pesi (doc. 29-12).

                                         Sempre per quanto riguarda l’aspetto ortopedico/reumatologico, è utile segnalare che, nel luglio 2001, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale aveva refertato, citiamo: “… una netta discrepanza tra l’intensità dei dolori invalidanti riferiti dal paziente e le patologie oggettivabili.” (doc. 45-5).

                                         Con rapporto dell’8 ottobre 2001, lo stesso dott. __________ lo aveva quindi dichiarato in grado di riprendere la sua precedente attività lavorativa in misura del 100% (doc. 45-3).

                                         L’assicurato é stato sottoposto a un periodo di accertamento della capacità professionale presso il __________ di __________ (24 aprile-23 luglio 2001).

                                         In questo ambito erano emersi dei gravi impedimenti al reinserimento dovuti essenzialmente a disturbi psicosomatici, per i quali RI 1 era nel frattempo entrato in cura dallo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 64).

                                         Nel 2002, l’Ufficio AI ha conferito un nuovo mandato peritale al dott. __________.

                                         Questo specialista, per quanto di sua competenza, aveva refertato un calo della capacità d’iniziativa, di autostima e persistenza di varie idee negative che influenzavano il suo pensiero e lo stato psichico in generale con sentimenti d’incapacità e a volte d’abbandono, problemi inquadrati in una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22).

                                         Per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato in grado di svolgere la sua precedente attività, così come ogni altra adeguata (leggera), in misura del 60% (doc. 52).

                                         Con rapporto del 6 agosto 2002, il dott. __________ ha ammesso un’incapacità lavorativa del 50% in attività leggere, tenuto conto della patologia psichiatrica e di quella ortopedica (doc. 57: “… non semplice addizione ma vi è una certa interazione ragion per la quale l’incapacità lavorativa risulta aumentata dal 40% psichiatrico a complessivamente il 50% …”).

                                         Con decisione del 20 dicembre 2002, l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° settembre 2001 e di una rendita intera a far tempo dal 1° dicembre 2001 (doc. 69: “In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all’incarto risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore è insorto il 28.4.1999, comportando una parziale incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nella misura del 20%. Dal 2.6.2001 si è aggiunta la patologia psichiatrica alla precedente, comportando l’aumento della capacità lavorativa medico-teorica al 50% in attività adeguata. Tale capacità, a mente del consulente in integrazione e osservazione professionale al __________, permette di affermare che dal profilo pratico l’incapacità al guadagno è del 100% dal 2.6.2001 e questo per il fatto che un’attività adeguata non è reperibile, al momento attuale, nemmeno in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.”).

                                         Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                               2.8.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel settembre 2007 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da giustificare la riduzione della rendita di invalidità.

                                         L’amministrazione ha avviato la procedura di revisione della rendita in vigore nel corso del mese di dicembre 2005.

                                         Essa ha dapprima interpellato i medici curanti dell’assicurato.

                                         Lo psichiatra dott. __________, con rapporto del 21 marzo 2006, ha fatto stato di una situazione rimasta stazionaria, precisando di avere visto il proprio paziente molto raramente, sebbene egli continuasse con il trattamento farmacologico (doc. 82).

                                         In data 12 giugno 2006, lo stesso medico psichiatra ha attestato un’inabilità lavorativa dell’80% a contare dal 2001 (doc. 83).

                                         Da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L5-S1 con miogelosi paravertebrale di tutta la colonna.

                                         Egli ha inoltre riferito di una, citiamo: “… prescrizione di analgesici e/o miorilassanti (…) abbastanza ridotta. Raramente è necessaria una iniezione di analgesici e antireumatici (circa 1-2 volte/anno, n.d.r.) per riacutizzazione dei dolori.”.

                                         A suo avviso, in un’attività idonea (“attività dove non deve stare a lungo nella stessa posizione e dove non deve caricare la colonna per es. attività di sorveglianza video, call-center”), era esigibile una capacità lavorativa del 50% (doc. 86).

                                         Sentito il parere del dott. __________ (doc. 89: “In complesso appare stazionario lo stato di salute dal punto di vista reumatologico, un peggioramento non è documentato nel rapporto dettagliato del Dr. __________ del 5 novembre 2006. Per quanto riguarda lo stato psichico attuale e l’evoluzione, i pareri  sono discrepanti. Si tratta di valutare se dopo la perizia del Dr. __________ del 2002 si è verificato un cambiamento dello stato di salute con ripercussione della capacità lavorativa e quali sono i limiti entro i quali è esigibile un’attività (sempre rispettosa dei limiti che s’impongono dal lato somatico). A questo scopo propongo di inviare l’assicurato ancora a Dr. __________ per una valutazione peritale …”), l’UAI ha disposto l’esecuzione di una nuova valutazione peritale a cura dello psichiatra dott. __________, il quale ha elaborato il relativo rapporto in data 5 giugno 2007.

                                         Dopo aver ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. 93, p. 2-5) ed averne descritto lo stato psichico (p. 6), il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica (ICD-10: F 33.11).

                                         Il perito consultato dall’amministrazione ha quindi sottolineato che, rispetto a quanto constatato nel 2002, lo stato di salute psichica era nel frattempo leggermente migliorato e che l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico si situava, al momento del consulto, tra il 30 e il 40%:

"  Per quel che riguarda il suo stato psichico rispetto al 2002, egli presenta un quadro più o meno simile con la differenza che ormai la sindrome da disadattamento con il tempo si trasforma in una depressione ricorrente che persiste e viene certificata dal Dr. __________, psichiatra che lo segue, che con vari cambiamenti della sua psicofarmacoterapia è riuscito a migliorare leggermente la sua situazione psichica ma persistono ancora dei sintomi che possono giustificare ancora un’inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura dal 30 al 40%. Dunque egli ha presentato un’evoluzione lenta ma comunque con un leggero miglioramento rispetto ai disturbi presentati nel 2002.”

                                         (doc. 93, p. 7)

                                         Il dott. __________, medico AI, chiamato a definire la capacità lavorativa globale, ha affermato che in un’attività in cui non è necessario mantenere la stessa posizione per un periodo protratto e caricare la colonna vertebrale, l’assicurato era in grado di lavorare in misura del 50% (inteso come mezza giornata - doc. 95).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione di revisione della rendita, l’UAI ha consultato la propria consulente in integrazione professionale, __________, la quale ha sviluppato, in particolare, le considerazioni seguenti:

"  Il signor RI 1 potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate. Dato che l’A. ha sempre svolto attività prettamente pratiche e che non è in possesso di una qualifica, non è possibile immaginare il suo inserimento in mansioni qualificate-tecniche. Per contro, tenuto conto del suo percorso socio professionale, potrebbe ancora essere inserito in un’attività leggera nel settore della vendita (addetto all’incasso, venditore all’interno di piccoli centri di vendita) della logistica, oppure della sorveglianza-manutenzione (custode-sorvegliante).

L’assicurato potrebbe inoltre essere reintegrato nel settore industriale ad esempio in aziende che trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica, elettricità) con mansioni di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento, …) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione. Per quanto riguarda la necessità di alternare la postura, i medesimi DL, conoscendo il problema, organizzano il ciclo produttivo in modo tale d’acconsentire ai loro dipendenti d’alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.”

                                         (doc. 97, p. 2)

                                         L’amministrazione ha quindi proceduto al raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 46’122, reddito da invalido: fr. 22'824), da cui è risultato un discapito economico di fr. 23'298, pari al 51% (doc. 99, p. 3).

                                         In corso di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 26 ottobre 2007, del suo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha segnatamente sottolineato che, a suo avviso, le circostanze che nel 2002 giustificarono l’assegnazione di una rendita intera, sono nel frattempo rimaste invariate (doc. D: “… il paziente durante le mie osservazioni di quest’ultimo anno ha mostrato condizioni stazionarie e non ho assistito a una regressione della sintomatologia manifestata, tenté che la terapia farmacologia è stata mantenuta e in alcuni casi rinforzata. (…). … a mio avviso le condizioni per quanto riguarda l’incapacità la guadagno sono esattamente le medesime che hanno determinato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità.”).

                                         Il ricorrente ha pure versato agli atti il rapporto 22 novembre 2007 del dott. __________. Egli ha riferito che la problematica discale L5/S1 è rimasta più o meno stabile, mentre che le RMN eseguite nel frattempo a livello cerebrale e cervicale, sono risultate normali. Secondo il medico curante, dal punto di vista reumatologico/ortopedico, l’insorgente va ritenuto inabile in misura del 50% in attività leggere senza sforzi fisici rilevanti e che consentano di alternare la posizione seduta a quella eretta (doc. E).

                               2.9.   Tutto ben considerato, chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.

                                         In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

                                         Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione, testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2002, aveva determinato il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Tale circostanza emerge con chiarezza dal rapporto 12 luglio 2007 del medico dell’AI, dott. __________ (doc. 95), il quale, per quanto riguarda l’aspetto reumatologico/ortopedico, facendo capo alle certificazioni del dott. __________, ha fatto stato di una situazione stazionaria (“In complesso appare stazionario lo stato di salute dal punto di vista reumatologico, un peggioramento non è documentato nel rapporto dettagliato del Dr. __________ del 5 novembre 2006.”), rispettivamente, riferendosi alla perizia 5 giugno 2007 del dott. __________, di un leggero miglioramento per quanto riguarda l’aspetto psichico (“Il decorso è caratterizzato da un lento e leggero miglioramento dello stato di salute dal 2002.”).

                                         Ciò che è determinante è comunque che, globalmente, il medico fiduciario dell’amministrazione ha attestato una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, corrispondente esattamente a quella che era stata riconosciuta, nel 2002, dal dott. __________, sulla base della perizia 29 marzo 2000 del dott. __________ e 3 giugno 2002 del dott. __________ (cfr. doc. 57: “IL 50% a partire dal 2.6.2001 in attività leggera (come da perizia SAM) tenendo conto della patologia psichiatrica e di quella ortopedica …” - il corsivo è del redattore).

                                         Occorre inoltre osservare che, nel 2002, l’Ufficio AI aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita intera, partendo dal presupposto che il mercato del lavoro non consentiva all’assicurato di mettere concretamente a frutto la sua residua capacità lavorativa (cfr. doc. 69, p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente in integrazione e osservazione professionale al __________, permette di affermare che dal profilo pratico l’incapacità al guadagno è del 100% dal 2.6.2001 e questo per il fatto che un’attività adeguata non è reperibile, al momento attuale, nemmeno in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.”).

                                         Nel 2007, nonostante l’insorgente presentasse gli stessi impedimenti e il medesimo grado di capacità lavorativa residua, l’amministrazione ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente (doc. 99, p. 2: “Il signor RI 1 potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in attività semplici, leggere e poco qualificate.”).

                                         Secondo il TCA, nemmeno da questo punto di vista è possibile individuare un motivo di revisione ex art. 17 LPGA. In effetti, visto che, in base a una costante giurisprudenza e all’art. 16 LPGA, per valutare il grado dell’invalidità occorre tenere conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, nozione  teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati, l’esistenza di un mercato accessibile all’assicurato avrebbe dovuto essere o ammessa oppure negata in entrambe le occasioni.

                             2.10.   In esito a quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 20 dicembre 2002, sono soddisfatti oppure no.

                                         In effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza (DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).

                                         L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

                                         Più di recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                             2.11.   Dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del 20 dicembre 2002 vada ritenuta manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono.

                                         La decisione dell’UAI di considerare RI 1 non collocabile sul mercato del lavoro, a causa degli impedimenti risultanti dal danno alla salute, è stata presa sostanzialmente alla luce di quanto era stato osservato durante il periodo di accertamento della capacità professionale presso il __________ di __________ (cfr. doc. 69, p. 2: “Tale capacità, a mente del consulente in integrazione e l’osservazione professionale al __________, …”).

                                         Dal rapporto di osservazione stilato in quell’occasione, si evince infatti quanto segue, citiamo: “Da quanto osservato, riteniamo che il sig. RI 1 sia in possesso di una buona abilità manuale e di un buon adattamento ad apprendere e svolgere nuove attività. Date queste potenzialità, le prospettive di inserimento o di una ev. formazione nel mondo lavorativo sono abbastanza ampie, però, dovendo alternare la posizione ogni mezz’ora, è assolutamente impossibile formulare proposte per un qualsiasi genere di inserimento professionale.” (doc. 43-10 - il corsivo è del redattore).

                                         Ora, secondo questa Corte, dato che il ricorrente presentava una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, accertata medicalmente, nonché delle, citiamo: “… prospettive di inserimento o di una ev. formazione nel mondo lavorativo (…) abbastanza ampie, …”, l’amministrazione è incorsa in un errore manifesto nel ritenerlo non collocabile sul mercato del lavoro, per la sola ragione di dover alternare di frequente la posizione seduta a quella eretta.

                                         Al riguardo, va sottolineato che l'Alta Corte, per costante giurisprudenza, riconosce l’esistenza di un mercato del lavoro sufficiente per coloro che, a causa del danno alla salute, sono costretti, fra l’altro, a cambiare con frequenza posizione (cfr. STFA I 306/97 del 23 marzo 1998 consid. 4b: “Questa Corte ritiene per contro che vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del commercio o dell’industria (sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).” - il corsivo è del redattore).

                                         Ancora recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare, nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é del redattore).

                                         Oltre a ciò, occorre considerare la ancor giovane età dell’interessato, con il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV n. 35, p. 106 consid. 5b).

                                         Il TCA constata del resto che lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro da parte di RI 1, doveva essere apparsa evidente anche al suo stesso patrocinatore, se è vero che l’avv. RA 1, con scritto del 25 novembre 2002, aveva esortato l’UAI a raccogliere i dati statistici del caso e a statuire finalmente sul diritto alla rendita (doc. 65: “In merito al quesito di un lavoro esigibile per RI 1, il Dr. med. __________ ha ritenuto che l’assicurato potrebbe svolgere un’attività lavorativa leggera e che dal profilo psichiatrico egli presenta un’incapacità lavorativa del 40%. Il medesimo sanitario ha inoltre precisato nel rapporto peritale che l’assicurato de quo può svolgere un’attività semplice sino ad un massimo di quattro ore. Considerata la voluminosa documentazione agli atti, nonché gli accertamenti già svolti nell’anno 2001 presso il __________ di __________, diventa superfluo sottoporre il mio assistito a dei nuovi accertamenti. In effetti, basterebbe raccogliere quel minimo di dati economici, desumibili dalla statistiche pubblicate dai competenti enti statali, per poter statuire sul diritto dell’assicurato alla rendita d’invalidità, senza tergiversare ulteriormente.”).

                                         In esito a tutto quanto precede, posto che anche la condizione della notevole importanza della rettifica è senz’altro adempiuta (visto che in gioco vi è una prestazione periodica, cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c e riferimenti ivi menzionati), occorre concludere che sono dati tutti i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione di rendita del 20 dicembre 2002.

                             2.12.   Dalla documentazione medica agli atti, dalla quale questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi, si evince che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa idonea (in proposito, si veda il rapporto 12 luglio 2007 del dott. __________ - doc. 95, nonché quello 24 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale - doc. 97, p. 2) nella misura del 50%.

                                         Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 46'122, prendendo quale base il reddito annuo realizzato da RI 1 presso il suo ultimo datore di lavoro, l’__________ di __________, adeguato sino al 2006 (cfr. doc. 97, p. 2 e 99, p. 3).

                                         Visto che la riduzione della rendita di invalidità è stata decisa ed è entrata in vigore nel 2007, il TCA ritiene determinante per il raffronto dei redditi l’anno 2007.

                                         Pertanto, all’importo di fr. 46'122 - che come tale non è stato contestato -, deve ancora essere aggiunto l’1.6% che rappresenta il tasso d’aumento dei salari in termini nominali tra il 2006 e il 2007, motivo per cui il reddito senza invalidità ammonta a fr. 46'860.

                             2.13.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                             2.14.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, art. cit., p. 311ss.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone d,i frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo, cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 p. 311 seg., in particolare p. 326-327).

                             2.15.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 60'226.07.

                                         Posto che la capacità lavorativa di RI 1 in attività alternative adeguate è limitata al 50% (cfr. consid. 2.12.), anche il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in proporzione e, di conseguenza, esso ammonta a fr. 30'113.03 (risultato intermedio).

                             2.16.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto, nella misura in cui, anche qualora si applicasse la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), l’insorgente non potrebbe essere posto al beneficio di una rendita di un’entità maggiore rispetto a quella riconosciutagli dall’Ufficio AI.

                                         In effetti, riducendo del 25% l’importo di fr. 30'113.03, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 22'584.77 che, raffrontato al reddito da valido di fr. 46'860, dà un grado di invalidità del 51.8%, donde il diritto a una mezza rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

                                         In conclusione, merita dunque conferma la decisione impugnata mediante la quale l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita la rendita di invalidità in vigore.

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.337 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 32.2007.337 — Swissrulings