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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2008 32.2007.335

20. März 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,991 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

Ritenuto che la documentazione medica prodotta non indica chiaramente gli effetti sulla capacità lavorativa dei problemi evidenziati e vista la forza probatoria della perizia reumatologica, a ragione l'Ufficio AI ha ritenuto l'A abile al 100% in un'attività adeguata e negato il diritto a prestazioni

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.335   FS/sc

Lugano 20 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale gessatore indipendente, nel mese di dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) dolori alla schiena dal 1989, intervento operatorio Dr. __________ nel settembre 2004 (...)” (doc. AI 5/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica a cura del __________ –, con decisione 26 maggio 2006 (doc. AI 35/1-3), confermata con decisione su opposizione 20 settembre 2007 (doc. AI 52/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’as-sicurato il diritto a prestazioni adducendo:

"  (...)

7.     La documentazione medica presentata in sede di opposizione (certificato Dr. __________ del 08.06.2006, Rx cervicale 29.05.2006, Rm colonna cervicale 29.05.2006, Rm cerebrale 15.03.2006, scritto Dr. __________ dell'11.11.2005, rapporto __________ del 24.11.2005, rapporto Dr. __________ del 10.02.200, del Dr. __________ del 03.05.2006, Dr. __________ del 21.03.2006 e del 01.09.2006, referto della clinica __________ dell'08.08.2006) è stata sottoposta per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo di vagliare nuovamente gli atti dell'incarto.

Quest'ultimo, riesaminato il caso e considerati i referti prodotti in fase di opposizione, ha confermato le risultanze mediche emerse dalle conclusioni poste a seguito della perizia reumatologica del Dr. __________. In merito alla documentazione presentata in sede di opposizione il SMR ha evidenziato quale unica nuova patologia con possibile influsso sulla capacità lavorativa la presenza di una piccola ernia cervicale a livello C3/4, referto radiologico che rimane senza correlato clinico. In assenza di una chiara sintomatologia clinica questo referto radiologico non può essere preso quale conferma di una capacità lavorativa ridotta. Da notare la frequente presenza di ernie discali radiologiche in persone oltre 40 anni senza conseguenze cliniche. Quali patologie intercorrenti sono da valutare l'epididimite e la prostatite, affezioni curabili con antibiotici in poche settimane. Pure senza conseguenze funzionali la presenza di una piccola ernia iatale, patologia che al massimo rende necessaria la somministrazione di medicamenti che riducono l'acidità gastrica. Il rapporto del Dr. __________, inoltre, descrive in pratica la nota situazione algica lombare. In conclusione, il SMR ha ritenuto che la documentazione presentata in fase di opposizione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione reumatologica effettuata dal Dr. __________, la quale è da ritenere esaustiva e pertanto sottoscrivibile, con pieno valore probante, assolvendo i presupposti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (perizia realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, conclusioni logiche, non contraddittorie, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerla inaffidabile).

                                          Come già rilevato, l'ulteriore documentazione medica prodotta dall'opponente non fornisce elementi oggettivi atti a modificare la valutazione precedentemente posta, tuttora valida.

8.     In merito alla valutazione posta dal consulente in integrazione professionale (cfr. rapporto del 26.05.2006), la medesima va sottoscritto per quanto concerne le conclusioni emerse, ovvero nessun grado d'invalidità tutelabile dall'AI, inapplicabilità di misure atte alla riqualifica professionale e riconoscimento di un'introduzione sul posto di lavoro (formazione ad hoc) in caso l'assicurato trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività confacente con il danno alla salute e con recupero della capacità di guadagno residua.

                                          Va infatti ricordato che, definite le limitazioni funzionali, l'Ufficio AI deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile, ritenuto che vige l'obbligo per ogni persona assicurata di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Per determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari, RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 consid. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75). In merito al momento dell'emissione della decisione su opposizione, si rammenta che l'Ufficio AI deve esaminare se i dati di riferimento per la determinazione della perdita lucrativa hanno subito una modifica rilevante per il diritto alla rendita. A proposito dei valori applicabili, lo scrivente Ufficio sottolinea che, in base alla più recente giurisprudenza del TFA, ai fini del calcolo, fa stato il valore centrale o mediano della tabella TA1 riferita a valori federali In tal senso, nella causa U 56/03 la Corte plenaria del TA ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica).

9.     Dalle risultanze emerse dall'istruttoria, confermate in opposizione, è risultata una completa capacità lavorativa in attività adeguate, mentre la precedente professione non risulta essere più esigibile.

                                          In considerazione delle limitazioni funzionali, della formazione scolastica e professionale dell'assicurato, nonché delle attività ancora esigibili senza (ri)formazione specifica, partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, il mercato del lavoro accessibile è reputato essere ancora sufficientemente esteso con attività presenti sia nel settore secondario che terziario, come indicato dalla consulente in integrazione professionale. Si rammenta che il compito del consulente è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido. Nel caso concreto non si ravvedono motivi per non sottoscrivere il dettagliato ed esaustivo rapporto emesso in data 26 maggio 2006 dalla consulente incaricata.

                                          In merito al grado d'invalidità lo scrivente Ufficio osserva che l'eventuale diritto a rendita avrebbe avuto inizio a dicembre 2004 (dopo l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Pertanto, il grado d'invalidità definito per il 2003 non risulta essere rilevante, mentre quello calcolato per il 2004 va rivisto nel senso di applicare al reddito ipotetico da invalido i dati statistico-teorici RSS federali, non regionali, come imposto dall'Alta Corte. Ne consegue che il discapito economico effettivo, mantenuti i parametri indicati dalla consulente (capacità lavorativa residua del 100%, riduzione al reddito da invalido del 5%, anno di riferimento 2004), risulta essere del 31%. Tale tasso non comporta nessun diritto a rendita, quindi la presente decisione non può che confermare la precedente decisione, concludendo al rifiuto del diritto a prestazioni di rendita per l'assicurato.

(…)" (doc. AI 52/4-5)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e chiesta l’esecuzione di una “(…) perizia neutra da parte di un neurochirurgo e/o altro specialista idoneo, da nominare da parte di codesto lodevole Tribunale. (…)” (doc. I) – ha postulato il diritto ad una rendita pari almeno al 50% con effetto retroattivo dal dicembre 2003.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando “(…) che la documentazione medica prodotta da parte ricorrente ed allegata al ricorso, con particolare riferimento al certificato medico del Dr. __________ datato 22 ottobre 2007 (doc. C) che riprende i contenuti già indicati nel certificato del 1° settembre 2006 (doc. AI 44/2), è sovrapponibile a quella già presente agli atti ed esaminata in fase di opposizione dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR). In proposito, si rinvia totalmente al contenuto delle annotazioni mediche emesse dal SMR in data 11 luglio 2006 e 4 ottobre 2006 (doc. AI 43 e 46). (…)” (doc. IV).

                               1.5.   Con ulteriore scritto 23 novembre 2007 al TCA la rappresentante dell’assicurato ha precisato “(…) che il certificato 22.10.2007 del Dr. __________ risulta diverso dal quello del 01.09.2006, nel senso che il medico nell’ultimo si esprime tassativamente per un’abilità lavorativa massima del 50% e solo in attività ergonomicamente favorevoli.” (doc. VI).

                                         in diritto

considerato                    In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, nel rapporto 19 luglio 2005 (doc. AI 21/1-2), il dr. __________, medico SMR, – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale in stato dopo operazione ernia discale L5S1 (…) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) limitazioni di carico, rispetto regole ergonomiche per la schiena, possibilità di alternare le posizioni statiche (…)” – ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Trattasi di un A 40enne che presenta una sindrome lombovertebrale in stato dopo operazione di un ernia discale.

Il risultato dell’intervento non ha permesso una ripresa lavorativa.

Lo specialista ritiene l’A abile in un’attività ergonomicamente favorevole non pesante dal 3.05 e consiglia una riqualifica. Le limitazioni risultano male definite.

Per la giovane età e meglio definire la situazione ritengo indicata una perizia reumatologica (dott. __________)." (doc. AI 21/2)

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 23/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 29 novembre 2005 (doc. AI 27/1-12), dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro:

"  (…)

●  Sindrome lombospondilogena cronica su/con:

         ○   Alterazioni degenerative (osteocondrosi Th11/Th12 con ernia discale paramediana, condrosi L4/L5 con protusione discale diffusa, osteocondrosi L5/S1 con ernia discale base larga L5/S1.

         ○   Stato dopo fenestrazione L5/S1 a drt, foraminitomia S1 a drt il 17.09.2004.

         ○   Sospetta somatizzazione con 4 segni di Waddel su 5 positivi.

(…)” (doc. AI 27-8+9)

                                         Il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione e prognosi:

"  (...)

Il paziente soffre di una sindrome lombospondilogena cronica su delle alterazioni degenerative multisegmentarie a livello toracale Th 1/Th12 dove abbiamo un'ernia discale ed una stenosi del canale spinale, condrosi L5/S1 con ora un'ernia discale a base larga senza compressione radicolare, così come alterazioni degenerative meno marcate a livello L4/L5 e Th12/L1, a questo si aggiunge uno stato dopo intervento a livello della colonna con foraminotomia L5/S1, intervento effettuato nel settembre 04 e che non ha portato ad alcun miglioramento, anzi soggettivamente peggioramento della sintomatologia. All'esame obbiettivo si riescono a trovare segni clinici per problemi lombari, ma non va neppure dimenticato l'aspetto molto teatrale del paziente, in effetti, molti test clinici riesco a farli effettuare al paziente solo dopo lunghe discussioni, inoltre estrema incoerenza nel descrivere i dolori: per esempio muovendo le spalle una prima volta, il paziente accusa dei fortissimi dolori a livello lombare e dopo che gli ho fatto notare che tale movimento non può associarsi a dei dolori lombari, il paziente riesce improvvisamente a fare il movimento con le spalle senza grossi dolori. La distanza dita suolo passa da più di 30 cm in posizione eretta ad improvvisamente solo 10-12 cm in posizione seduta senza particolari dolori e di nuovo il paziente riesce a stare seduto per ben più di mezz'ora tranquillo e deambula all'uscita dello studio senza alcuna zoppia.

La prognosi a medio termine appare quella di una stabilizzazione della sintomatologia dolorosa. In effetti, se confrontiamo il rapporto della TAC del 1998 con la TAC del 2005, notiamo solo una lieve progressione delle alterazioni degenerative. (…)" (doc. AI 27/9)

                                         Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha rilevato:

"  (...)

B     Conseguenze sulla capacità di lavoro

1      Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

A livello fisico il paziente presenta delle alterazioni degenerative a livello della colonna lombare ed uno stato dopo intervento di foraminatomia che rendono la colonna vertebrale meno resistente.

2      Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi si ripercuotono in modo decisivo sull'abilità lavorativa attuale dell'assicurato. In particolare il paziente non è più in grado di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, di assumere posture monotone o posture in iperestensione della colonna lombare. Ne consegue che l'attività dell'assicurato come gessatore è impossibile.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.

Il paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20 kg, di eseguire lavori che però concedano un cambio di postura regolare circa ogni 2-3 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione o con movimenti di rotazione ripetuti.

a.     L'attività attuale è ancora praticabile?

No.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

2.6 Se sì, in che misura?

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dagli atti dedurrei dal 12.12.03.

a.     Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Quale gessatore al 100 % da quella data.

C     Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1-    È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?

No.

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione.

1.2 Se no preghiamo di motivare.

Non esistono provvedimenti d'integrazione d'ordine medico che permettano di migliorare la capacità lavorativa.

2-    È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

2.1 Se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

a.     Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3-    L'assicurato è in grado di svolgere altre attività.

Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il paziente è in grado di lavorare in qualsiasi attività dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, dove possa cambiare postura circa ogni 2 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione o con ripetuti movimenti di torsione della colonna lombare.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

8 ore al giorno.

3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro ?

No.

3.4 Se sì in che misura?

3.5  Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?"

(doc. AI 27/10-12)

                                         Sulla base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenuto il rapporto finale 26 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 34/1-3), l’Ufficio AI, con decisione 26 maggio 2006 (doc. AI 35/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         Contro questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto opposizione presentando ulteriore documentazione medica (doc. AI 40/1-12 e 44/1-8).

                                         Al riguardo il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive annotazioni 11 luglio e 4 ottobre 2006 (doc. AI 43/1-2 e 46/1), hanno rilevato che:

"  (...)

In fase di opposizione vengono presentati:

referto Rx cervicale del 29.5.2006: normale

referto RM cervicale del 29.5.2006: presenza di piccola ernia a livello C3/C4 foraminale al lato destro

referto RM cerebrale del 15.3.2006: RM nella norma

rapporto dr. __________, urologo, del 11.11.2005: viene riferito un episodio di prostatite

rapporto degenza __________ dal 19.11.-22.11.2005 per epidimite sinistra

rapporto dr. __________ del 10.2.2006: con diagnosi di malattia da reflusso anamnestico su piccola ernia iatale assiale

rapporto dr. __________ del 3.5.2006: esame eseguito a causa di cefalea, a livello ORL non viene riscontrata patologia che potrebbe spiegare la sintomatologia

rapporto dr. __________ del 21.3.2006: viene riferita la persistenza dei dolori lombari con sintomatologia pseudoradicolare bilaterale.

Valutazione:

L'attuale documentazione presentata in sede di opposizione evidenzia quale unica nuova patologia con possibile influsso sulla capacità lavorativa la presenza di una piccola ernia cervicale a livello C3/4, referto radiologico che rimane senza correlato clinico. In assenza di una chiara sintomatologia clinica questo referto radiologico non può essere preso quale conferma di una capacità lavorativa ridotta. Da notare la frequente presenza di ernie discali radiologiche in persone oltre 40 anni senza conseguenze cliniche.

Quali patologie intercorrenti sono da valutare l'epididimite e la prostatite, affezioni curabili con antibiotici in poche settimane. Pure senza conseguenze funzionali la presenza di una piccola ernia iatale, patologia che al massimo rende necessaria la somministrazione di medicamenti che riducono l'acidità gastrica.

Il rapporto del dr. __________ descrive in pratica la nota situazione algica lombare. Qui rimando alla valutazione peritale in particolare anche per quanto concerne la deambulazione claudicante (vedi pagina 7 della perizia: "... deambula all'uscita dello studio senza alcuna zoppia").

Conclusione: la documentazione presentata in fase di opposizione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione reumatologica." (doc. AI 43/1-2)

"  (…)

L’ulteriore certificazione prodotta non è in grado di cambiare in alcun punto la posizione presa a suo tempo dal dr. __________ (11.06.06) ovvero non vi è modifica dello stato di salute e delle capacità residue rispetto alla valutazione reumatologica del dr. __________ del 29.11.05 alla base della decisione del 26.05.06."

(doc. AI 46/1)

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze appena esposte e considerata la tabella allestita il 19 settembre 2007 (doc. AI 51/1), con decisione su opposizione 20 settembre 2007 (doc. AI 52/1-6), ha quindi confermato il rifiuto del diritto a prestazioni.

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità totale al lavoro in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Il dr. __________, appurato che l’attività di gessatore non è più praticabile dal mese di dicembre 2003, circa la possibilità di svolgere altre attività ha concluso che “(…) in un’attività meno impegnativa, dove il paziente non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20 kg, dove può cambiare regolarmente postura, circa ogni 2 ore, dove non debba lavorare a lungo in anteflessione o con movimenti ripetuti di torsione della colonna, il paziente è abile in misura del 100%. (…)” (doc. AI 27/8, vedi pure le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione riportate in esteso al consid. 2.5).

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

                                         In particolare, riguardo alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione il TCA osserva quanto segue.

                                      ●   Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 8 giugno 2006 (doc. AI 40/3), ha posto le medesime diagnosi indicate nel rapporto medico 18 marzo 2005 (doc. AI 16/1-3) e, senza esprimersi sulla capacità lavorativa, ha indicato che il paziente non nota dei miglioramenti, che i dolori lo portano ad uno stato ansioso, che accusa dolori epigastrici, cefalee, epididimite sinistra per i quali è stato in cura da diversi medici e che é prevista una visita presso uno specialista in cardiologia.

                                      ●   Il dr. __________, dell’Istituto __________, nei referti 29 maggio (RX cervicale e RM colonna cervicale, doc. AI 40/4-5) e 16 marzo 2006 (RM cerebrale, doc. AI 40/6), non si è espresso sulla capacità lavorativa.

                                      ●   Il dr. __________, FMH in urologia, nel rapporto 11 novembre 2005, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha attestato “(…) un chiaro episodio di prostatite, per cui abbiamo iniziato una terapia con antibiotici e antinfiammatori, accompagnati da una protezione gastrica. Prevedo un nuovo controllo clinico fra 6 settimane.” (doc. AI 40/7).

                                         Nel rapporto 24 novembre 2005 dell’Ospedale __________ di __________, sottoscritto dal primario in urologia, dr. __________ e dall’assistente, dr. __________, è riferita la degenza presso il Servizio di urologia dal 19 al 22 novembre 2005 e – posta la diagnosi di epididimite sinistra e indicata una terapia conservativa – è formulata la seguente proposta: “(…) raccomandiamo l’assoluto riposo in clinostatismo, il proseguio della terapia antalgica, antibiotica ed un controllo clinico a due settimane presso lo studio del Dr. __________. (…)” (doc. AI 40/8).

                                      ●   Il dr. __________ FMH in medicina interna e gastroenterologia, nel rapporto 10 febbraio 2006, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, posta la diagnosi di “(…) malattia da reflusso anamnestica favorita da un’ernia iatale assiale di piccole-medie dimensioni – ciste semplice a contenuto liquido del rene destro di 4 cm (…)” ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’ernia iatale favorisce la malattia da reflusso anamnestica (pirosi facile, che scompare con IPP). Continuerei con il trattamento anti-secretorio al bisogno. Parte della dispepsia mi sembra anche di tipo funzionale o favorita dagli AINS che deve prendere per la cefalea cronica. (…)”(doc. AI 40/9).

                                      ●   Il dr. __________, FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, nel rapporto 3 maggio 2006, non si è espresso sulla capacità lavorativa e – dopo aver riferito di “(…) mal di testa cronici sia frontali che occipitali da oltre 4 mesi senza miglioramento con le terapie sinora introdotte (…)” e osservato che la ciste nell’epifaringe “(…) non può essere responsabile delle cefalee (…)” – ha concluso che “(…) considerata l’importanza dei disturbi e non identificando io altre patologie importanti nel territorio ORL credo che sia da considerare l’esecuzione di un consulto neurologico. (…)” (doc. AI 40/10).

                                      ●   Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 21 marzo 2006, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, in particolare, ha osservato che “(…) esami neurologici presso il Dr. __________ non hanno comunque potuto rilevare la presenza di una radicolopatia irritativa o compressiva. Inoltre anche la TAC effettuata in giugno del 2005 non metteva in evidenza compressioni od irritazioni radicolari, in modo particolare non c’era una recidiva d’ernia L5/S1 a dx. (…)” (doc. AI 40/11-12).

                                            Nel certificato medico 1° settembre 2006 – anche se non ha obiettivato un peggioramento rispetto al rapporto 10 febbraio 2005 nel quale non aveva posto delle limitazioni ad una ripresa del lavoro in un’attività confacente da febbraio/marzo 2005 (doc. AI 9/1-4) –, ritenuto un esame neurologico normale, il dr. __________ ha invece attestato che “(…) indubbiamente c’è una certa limitazione della capacità lavorativa per attività relativamente pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli, mentre in attività leggere e con buona ergonomia il paziente potrebbe senz’altro lavorare almeno nella misura del 50%.” (doc. AI 44/2).

                                      ●   Nella “Traduzione del certificato medico, rilasciato da parte della clinica __________, di __________, __________” (doc. AI 44/3-6) sono poste le diagnosi note e nulla è detto circa la capacità lavorativa dell’assicurato.

                                      ●   Per quanto riguarda la preannunciata visita presso il dr. __________, FMH in cardiologia (vedi doc. AI 40/3 in fine), non è stata trasmessa alcuna documentazione al TCA.

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, viste le risultanze della documentazione medica sopra enunciata, ritenuta l’assenza di una chiara indicazione circa gli effetti sulla capacità lavorativa dei problemi evidenziati e considerata la valutazione peritale del dr. __________, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato va ritenuto abile al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Del resto anche il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive annotazioni 11 luglio e 4 ottobre 2006 (cfr. doc. AI 43/1-2 e 46/1 riprodotti in esteso al consid. 2.5), riferendosi alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione, hanno rilevato che “(…) l’attuale documentazione presentata in sede di opposizione evidenzia quale unica nuova patologia con possibile influsso sulla capacità lavorativa la presenza di una piccola ernia cervicale a livello C3/C4, referto radiologico che rimane senza correlato clinico. In assenza di una chiara sintomatologia clinica questo referto radiologico non può essere preso quale conferma di una capacità lavorativa ridotta. […] Quali patologie intercorrenti sono da valutare l’epididimite e la prostatite, affezioni curabili con antibiotici in poche settimane. Pure senza conseguenze funzionali la presenza di una piccola ernia iatale, patologia che al massimo rende necessaria la somministrazione di medicamenti che riducono l’acidità gastrica. Il rapporto del dr. __________ descrive la nota situazione algica lombare. […] la documentazione presentata in fase di opposizione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione reumatologica.” (doc. AI 43/2) e che “(…) l’ulteriore certificazione prodotta non è in grado di cambiare in alcun punto la posizione presa a suo tempo dal dr. __________ (11.05.06) ovvero che non vi è modifica dello stato di salute e delle capacità residue (…)” (doc. AI 46/1).

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con il ricorso.

                                         Infatti, il dr. __________, nel certificato medico 26.09.2007, fatta salva una gastrite acuta, non pone delle nuove diagnosi e conclude in modo del tutto generico che “(…) malgrado tutte le terapie il suo stato rimane sempre stazionario ed il paziente è sempre inabile al lavoro al 100%.” (doc. B).

                                         Dal canto suo il dr. __________, senza tuttavia oggettivare nè tantomeno documentare un peggioramento dello stato valetudinario, nel certificato medico 22 ottobre 2007 – sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente del 1° settembre 2006 (cfr. doc. AI 44/2) – si è limitato ad esprimere una diversa valutazione e in modo del tutto generico ha concluso che “(…) in considerazione di quanto sopra penso che una limitazione funzionale della capacità lavorativa sia senz’altro data nella misura del 50%. Anche in attività ergonomicamente favorevoli, un aumento della capacità lavorativa oltre al 50% non sarà possibile.” (doc. C).

                                         In simili circostanze, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia reumatologica 29 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 27/1-12), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato é abile al 100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Di conseguenza – fondandosi sul rapporto finale 26 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale e sulla tabella allestita il 19.09.2007 (doc. AI 34/1-3 e 51/1), in applicazione corretta del consueto raffronto dei redditi e conformemente alla giurisprudenza federale in merito all’applicazio-ne dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 e alla possibilità di apportare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico (SVR 2007 UV nr. 17; STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64) – è a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                               2.8.   L’assicurato ha chiesto l’esecuzione di una “(…) perizia neutra da parte di un neurochirurgo e/o altro specialista idoneo, da nominare da parte di codesto lodevole Tribunale. (…)” (doc. I).

                                         A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

                               2.9.   Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

t erzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.335 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2008 32.2007.335 — Swissrulings