Raccomandata
Incarto n. 32.2007.330 BS/vm
Lugano 14 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1954 e professionalmente attivo quale muratore, dal 1° aprile 1992 è beneficiario di una mezza rendita d’invalidità (cfr. decisione 3 settembre 1993; doc. AI 20-1).
Il grado d’invalidità del 50% è stato confermato più volte in sede di revisione.
A seguito di un infortunio (2003), l’assicurato ha presentato un limitato periodo di totale incapacità lavorativa, circostanza che ha giustificato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio al 30 aprile 2004. Avendo in seguito ripreso l’attività di muratore nella misura del 50%, con effetto 1° maggio 2004 la prestazione è stata ridotta a mezza rendita (cfr. decisione 25 agosto 2004, doc. AI 70-1; per le motivazioni cfr. doc. AI 67-1).
1.2. Nel mese di marzo 2006 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione, allegando un certificato del suo medico curante attestante un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 marzo 2006 (doc. AI 72).
Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, fra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (il quale ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività, ma abile al 60% in attività adeguate; cfr. rapporto peritale 18 ottobre 2006; doc. AI 78-1), con decisione 25 settembre 2007 (preavvisata il 14 agosto 2007), l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita. Dal raffronto dei redditi (reddito da valido: fr. 64'293.--; reddito da invalido: fr. 29'493.-- ) è risultato un grado d’invalidità del 54% (doc. AI 132-2).
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita intera, in subordine di tre quarti di rendita. Evidenziando come il perito abbia accertato un peggioramento delle condizioni di salute al punto da attestare un’incapacità lavorativa del 100% nella professione di muratore, il ricorrente contesta l’esigibilità in attività adeguate. In particolare egli ha rilevato:
" (…)
Non solo, ma l'assicurato ha studi limitati alla quinta elementare ed ha sempre praticato solo la professione di muratore. In simili circostante non si può pretendere dall'assicurato attività come quelle descritte nel rapporto 1° febbraio 2007, attività che presuppongono tutte conoscenze professionali che l'assicurato non ha (cfr. rapporto citato, pag. 2), nell'ambito delle quali egli dunque non ha la benché minima possibilità di essere occupato.
Pertanto, tenuto conto delle particolarità di cui si è detto, si chiede che la riduzione sia aumentata dal 15% al 40% con conseguente riconoscimento di una rendita intera ev. tre quarti di rendita.
Infine, si sottolinea che il presente caso costituisce una ulteriore riprova delle conseguenze aberranti alle quali conduce la ormai famigerata sentenza del Tribunale federale del 12 ottobre 2006, con la quale è stata sancita l'applicazione generalizzata della tabella TA1 dell'ISS (causa U 75/2003). Secondo il ricorrente, questa sentenza viola in modo crasso il principio della libertà di lingua e quello delle pari possibilità: chi di lingua madre italiana è alla ricerca di lavoro ha ben poche possibilità di trovarlo in un'altra regione linguistica. (…)" (Ricorso)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente confermato, in sede di revisione, la mezza rendita d’invalidità. Il ricorrente sostiene che a seguito del peggioramento delle condizioni di salute, egli avrebbe diritto ad una rendita intera o, in subordine, a tre quarti di rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________. Nel circostanziato e completo referto 18 ottobre 2006 (doc. AI 78-10) il citato specialista, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, ha posto le diagnosi (pag. 10), in particolare di sindrome lombospondilogena cronica e di sindrome cervico vertebrale cronica. Rispetto alla perizia reumatologica del 1992, il dr. __________ ha riscontrato un peggioramento, tant’è che egli ha ritenuto pienamente inesigibile l’attività di muratore. Tuttavia, in attività leggere - in cui l’assicurato non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10kg, dove non debba lavorare in anteflessione, dove non debba fare forza con il polso sinistro con movimenti di torsione -, la capacità lavorativa è stata ritenuta nella misura del 60% (pag. 8). Nel complemento peritale 23 maggio 2007 il dr. __________ ha confermato la residua capacità al lavoro al 60% in attività leggere, rispettose delle limitazioni fisiche esposte in perizia (doc. AI 114-1).
Questa Corte non ha motivo di scostarsi dall’accurata e concludente perizia reumatologica, né del resto l’assicurato ha sollevato censure al riguardo.
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Pertanto, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 100% nell’abituale professione di muratore, ma del 60% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
2.7. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività leggere adeguate del 60%, mediante rapporto 1° febbraio 2007 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto, ha rettamente individuato alcune possibilità reintegrative dell’assicurato, più precisamente:
" (…)
Esempi di attività considerate leggere:
► Operaio generico (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura).
- Operaio ausiliario addetto ad attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di seconda lavorazione
- Operaio generico addetto alla rettifica di pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche
- Operaio non qualificato in calzoleria multi servizio
- Operaio generico in campo elettro-meccanico (bobinaggio, montaggio, rifinitura di apparecchiatura elettro-meccaniche)
► Addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto)
► Usciere, sorvegliante di immobili e parcheggi.
► Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante di beni voluttuari.
► Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizi meccanografici, di duplicazione, economato e similari)
► operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizione, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell'abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;
► operaio/a generico/a nell'industria cioccolatiera;
► operaio/a nell'industria farmaceutica (controlli, condizionamento);
(Doc. AI 96-2)
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato di possedere la licenza di quinta elementare e di avere sempre praticato solo la professione di muratore, motivo per cui non si può pretendere che possa esercitare le attività suindicate richiedendo le stesse delle conoscenze professionali che lui non ha.
Va qui rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Inoltre, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale – entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità occupazionali per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Ritornando al caso in esame, il consulente ha individuato numerose attività che non necessitano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, particolari conoscenze professionali. Si tratta in particolare di tutti quei lavori di sorveglianza, di controllo e generici accessibili al ricorrente, nonostante che egli abbia “solo” la licenza elementare ed abbia unicamente esercitato la professione di muratore. Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.8. Per la determinazione del grado d’invalidità, nel rapporto 10 agosto 2007 (doc. AI 123-1), il consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale muratore (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato riportato nella decisione contestata.
2.8.1. Riguardo al reddito da valido, nel citato rapporto il consulente, sulla base dei dati salariati ricevuti dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (doc. AI 92), lo ha determinato in fr. 64'292,80. A tale importo si può fare riferimento. Né d’altronde l’insorgente ha mosso alcuna critica al riguardo.
2.8.2. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il consulente ha fissato in fr. 64'292,80 il relativo reddito. Egli ha poi tenuto conto di una riduzione del 15%. Considerando un reddito ipotetico senza il danno alla salute di fr. 64'292,80, una capacità lavorativa residua del 60%, il reddito da valido è stato determinato in fr. 29'493. Dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 54,14% (doc. AI 123-2).
2.8.2.1 Il ricorrente sostiene che la sentenza 12 ottobre 2006 ( U 75/2003 pubblicata in SVR UV nr. 17) che ha introdotto l’applicazione generalizzata della Tabella TA1 “viola in modo crasso il principio della libertà di lingua e quello della pari possibilità: chi di lingua madera italiana è alla ricerca di lavoro ha ben poche possibilità di trovarlo”.
Questa Corte non può che rilevare che nella sentenza 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/07) il TF, confrontato con simili critiche (in quel caso veniva messo in evidenza come il Ticino, cantone di frontiera, sia confrontato con retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera), pur confermando l’utilizzo della Tabella TA1, le abbia ritenute comprensibili, relativizzandole tuttavia con la giurisprudenza circa la determinazione dei redditi in caso di fattori estranei all’invalidità (cfr. consid. 6.2 della citata sentenza). Al riguardo occorre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell'invalidità è inferiore alla media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; SVR 2004 UV no. 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sotto la media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
Di conseguenza, accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
L’assicurato, quale muratore, nel 2004 avrebbe guadagnato fr. 64'292,80. Tale reddito si situa leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente, ammontante a fr. 65'445.-- (cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 62’777.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 65’445.--) e pari ad una differenza percentuale dell’1,7% (fr. 64'292,80 vs. fr. 65'445.--). Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
2.8.2.2. Contestato è inoltre il grado di riduzione del reddito da valido per particolari circostanze.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Riguardo alla riduzione per motivi personali, il consulente ha tenuto conto di una percentuale del 15% per le numerose limitazione ergonomiche, la ridotta scolarità e le difficoltà a reperire un’altra attività (doc. AI 123-2). Il ricorrente postula un aumento dal 15% al 40%. Senza motivare tale richiesta, va ricordato che, come accennato sopra, per costante giurisprudenza la deduzione massima consentita è del 25%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" (…)
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)" (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104)
Inoltre, secondo la giurisprudenza, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale (cfr. STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05).
Orbene, a mente del TCA, stante quanto sopra, nel caso di specie non risulta essere stato debitamente tenuto conto del fatto che l’assicurato può lavorare in attività leggere adeguate solo nella misura dell’60% (fattore occupazione). Oltre a ciò, la consulente ha comunque considerato le limitazioni ergonomiche derivanti dal danno alla salute, la ridotta scolarità e le difficoltà a reperire un’altra attività. Per il che appare giustificato operare una riduzione complessiva del 20%. Ne consegue che il reddito da invalido ammonta a fr. 27'759.-- (57'830 meno 20% = 46'264; 60% di 46'265 = 27'758,40).
2.8.3. Raffrontando il reddito da valido di fr. 64’293.-- (importo arrotondato da fr. 64'292,80) con il reddito ipotetico da invalido di fr. 27'759.--, risulta un grado d’invalidità del 57% ([64'293 - 27'759] x 100 : 64'293 = 56,80) che conferisce il diritto a mezza rendita.
Alla medesima conclusione si giungerebbe, con ogni verosimiglianza, anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata), dovendo aggiornare entrambi i redditi, in maniera simile, in base all’inflazione.
La reiezione della domanda di revisione è pertanto giustificata e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti