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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2008 32.2007.319

5. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,808 Wörter·~1h 9min·3

Zusammenfassung

Riduzione rendita a seguito di riconsiderazione di una precdente decisione. Rinvio atti a Ufficio AI per ulteriori accertamenti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.319   FC/sc

Lugano 5 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 13 settembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, dal 1. ottobre 1993 al 31 marzo 1994 e in seguito dal 1. maggio 1998 è stato messo al beneficio di una rendita intera in quanto sofferente di sindrome lombovertebrale oltre a stato dopo operazione per ernia discale operata (cfr. decisioni dell’Ufficio AI del 14 novembre 1996 e del 26 ottobre 1998, doc. AI 71 e 89). La prestazione è stata successivamente confermata con comunicazioni del 19 gennaio 2000 e 11 giugno 2003 (doc. AI 101 e 108)

                                         Nell’ambito di una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nel luglio 2006, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurato, fatta esperire una perizia medica e sentito il consulente in integrazione professionale, con progetto di decisione 11 aprile 2007 l'amministrazione ha ridotto la prestazione intera ad una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 55%, ritenendo lo stato di salute dell’assicurato sostanzialmente invariato, ma dati gli estremi per riconsiderare la decisione di attribuzione della rendita in quanto manifestamente errata (doc. AI 128).

                               1.2.   A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, il quale ha contestato il progetto di decisione chiedendo il mantenimento della rendita ordinaria, con decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione e, quindi, la concessione di una mezza rendita in luogo della prestazione intera erogata in precedenza argomentando quanto segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Nel suo caso specifico, la concessione del diritto alla rendita intera poi confermata con comunicazione del 19.1.2000 e del 11.6.2003, deve purtroppo essere considerata errata, in quanto la valutazione del grado di invalidità non ha comportato l'esame delle possibilità di guadagno ancora esigibili in professioni da ritenere già allora esplicabili con capacità lavorativa di almeno il 50%.

Nel corso della procedura di revisione avviata d'ufficio, si è reputato necessario approfondire ancora lo stato di salute mediante l'allestimento di una perizia medica affidata al Dr. __________.

Il conseguente rapporto ha messo in luce uno stato di salute compatibile con l'esercizio di attività lucrativa al 50% (presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto del 50%), adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali descritte dal perito.

La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professionale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni.

Attività esigibili:

Vengono ritenute esigibili nelle misura del 50% attività semplici, leggere e poco qualificate e confacenti al danno alla salute, ad esempio, operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio di piccoli elementi, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, venditore / cassiere non qualificato, custode, sorvegliante.

Calcolo della Capacità di guadagno residua:

Salario da valido:

Come macchinista edile presso l'impresa di costruzione __________ di __________, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 61'204.- nel 2005.

Calcolo salario:

Salario orario 1993: Fr. 22.25

Aumenti salariali orari da contratto collettivo dal 1994 al 2005: Fr. 4.50

Salario orario 2005: Fr. 22.25 + 4.50 = Fr. 26.75

Coefficiente ore mensili nell'edilizia: 176 ore

Salario annuo 2005: Fr. 26.75 x 176 x 13 = Fr. 61'204.­-

Salario da invalido:

A seguito della recente sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati sino ad allora.

La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p.94) esso ammonta a        Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere. Non si ritiene necessario effettuare ulteriori riduzioni a questo salario in quanto le limitazioni mediche vengono tenute in considerazione dal minor rendimento indicato.

Considerando un reddito di partenza di Fr. 57'830.- si effettua la riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità medico-teorica.

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 27'469.­-

Grado d'invalidità:

61'204 - 27'469 x 100 = 55 %

       61'204

Considerate le conclusioni a cui il consulente è giunto, risulta doveroso imporre una riconsiderazione, segnatamente e qui deve essere ribadito, siccome il grado di invalidità, già inizialmente, doveva sottostare all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 16 LPGA, norma che impone la definizione del grado di invalidità stabilendo tale percentuale confrontando il reddito che l'invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esibite da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che invece avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

In conclusione pertanto, appurato come il grado di invalidità debba essere fissato al 55%, il diritto alla rendita intera è sostituito dal diritto ad una mezza rendita, con effetto a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la decisione formale.

Avverso il progetto di decisione 11 aprile 2007, il rappresentante legale ha introdotto le sue contestazioni in data 25.04.2007, 07.05.2007, 10.05.2007, 29 maggio 2007 ed infine il 17.07.2007, alle quali ha annesso in copia i rapporti medici 08.05.2007 e 22.05.2007 dell'Ospedale __________ di __________, 13.06.2007 del Dr. __________, 22.06.2007 del reparto di fisioterapia della Clinica __________, 26.06.2007 della Clinica __________ di __________ e 03.07.2007 del Dr. __________.

Allo scopo di valutare coscienziosamente le osservazioni inoltrate, gli atti dell'incarto sono stati sottoposti all'esame del nostro Servizio giuridico dapprima e del nostro Servizio medico regionale poi.

Dal profilo giuridico, non sono stati ravvisati errori procedurali di sorta, in particolare è stato rilevato che la riconsiderazione vige "pro futuro" e che implica l'applicazione dell'art. 85 cpv. 2 OAI che rinvia all'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, ciò che conduce l'effetto della decisione a decorrere dal mese seguente la notifica della decisione formale, con riferimento alla giurisprudenza attuale.

Sul piano medico, il nostro SMR ha per contro fatto notare:

" La documentazione medica allegata alla comunicazione dell'avv. RA 1 non apporta nuovi elementi rispetto le patologie precedentemente valutate.

In seguito alla breve degenza a carattere riabilitativo, l'assicurato è stato dimesso dalla Clinica __________ in condizioni migliorate; in questi casi la terapia non può dirsi conclusa con le cure stazionarie, sicuramente stabilizzerà la condizione clinica con cure ambulatoriali; nelle conclusioni della ENG del dr. __________, oltre alle citate migliorate condizioni cliniche, viene auspicata una presa in carico di tipo specialistico per migliorare e stabilizzare la condizione clinica.

Da rilevare come nei vari rapporti non venga citata alcuna patologia psichiatrica tanto meno una terapia in atto in tal senso.

In sostanza, dal punto di vista medico, non vi sono variazioni a quanto precedentemente valutato, anche con supporto peritale."

Ne discende che, non essendo stati apprezzati elementi diretti ad inficiare il discusso progetto di decisione, questi risulta confermato.

Decidiamo pertanto:

1   La rendita intera versata finora viene ridotta a mezza rendita d'invalidità con grado del 55 %.

2   La diminuzione della prestazione decorre dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2, lett. a dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)). (...)" (Doc. A)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo legale, ha presentato ricorso al TCA allegando certificazioni dei medici curanti e postulando l’annullamento della decisione e la conferma della rendita intera. Sostanzialmente il ricorrente censura che siano dati gli estremi per procedere ad una riconsiderazione della decisione affermando, tra l’altro, quanto segue:

"  (...)

8.     Si contesta anzitutto il fatto che fossero date le condizioni, per l'Ufficio Al, onde procedere ad una revisione del grado di invalidità, e comunque ad una nuova valutazione peritale. In effetti una revisione è possibile se lo stato di salute dell'assicurato muta notevolmente. In casu il rapporto medico del dottor Ivanisevic del 2006 specificava che l'incapacità lavorativa era sempre del 100% dal 1992, che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di peggioramento, che la capacità lavorativa non può essere migliorata con provvedimenti sanitari, che non ritiene indicati dei provvedimenti professionali, e che lo stato di salute dell'assicurato mostra un peggioramento. Inoltre, nell'allegato del 26 agosto 2006, il medico curante precisava che l'attività attuale non era proponibile, che esisteva una diminuzione del rendimento del 100%, e che l'assicurato non è in grado di svolgere altre attività.

Ora, è vero che il curante ha indicato che lo stato di salute "mostra un peggioramento". Tuttavia, e dato che l'assicurato era già inabile al 100% o che comunque era al beneficio di una rendita intera, detto peggioramento non ha comunque avuto influenza alcuna sul diritto dell'assicurato ad una rendita intera (dato che già la riceveva).

E' quindi del tutto contestato che l'Ufficio Al abbia fatto eseguire una nuova perizia, e che in base a detta perizia abbia poi emanato una nuova decisione. Si contesta quindi recisamente che la perizia del dottor __________ venga considerata nell'ambito del calcolo del grado di invalidità dell'assicurato.

Prove: doc., testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55194 di codesto lodevole Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

9.     L'Ufficio Al ha comunque emanato la decisione formale qui impugnata (riconsiderazione del caso assicurativo), sulla base del referto (contestato) del dottor __________ (e senza fra l'altro verificare la problematica psichica, che esiste e che pure, come ha ammesso lo stesso sig. __________ dell'Ufficio Al, concorre nell'invalidità del qui ricorrente).

Orbene, si contesta che l'agire dell'AI sia stato corretto. In effetti, a suo tempo (nel 1998) l'Ufficio Al non si era affatto "dimenticato" di procedere ad una comparazione dei redditi, ma aveva ritenuto detta procedura del tutto inutile, nella misura in cui l'assicurato era stato ritenuto inabile al lavoro nella misura del 100%. E' quindi stato un agire ed una valutazione del tutto consapevole, e del resto l'Ufficio Al aveva a disposizione tutti gli elementi per decidere in questo senso.

Prove: doc., testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55/94 di codesto lodevole Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

10. Se poi, per pura ipotesi, fossero dati gli estremi per procedere ad una riconsiderazione (ciò che si contesta, sia chiaro), si contesta in ogni caso:

        a)   che venga applicata, relativamente al reddito ipotetico, l'attuale giurisprudenza del TFA (che applica i parametri federali);

        b)   che venga ora applicato un grado di invalidità medica del 50%. Si dovrebbe invece applicare, nella migliore delle ipotesi per l'Ufficio Al, il tasso valutato dal dottor __________ (abile fra il 30% ed il 40% in attività leggere), oltre al tasso di invalidità dovuto alla problematica psichica che nel frattempo era subentrato.

In effetti, sul primo problema, va detto che l'Ufficio AI sostiene la legittimità della procedura della riconsiderazione in quanto, a suo tempo, si sarebbe dovuto procedere ad un raffronto dei redditi.

Orbene nel 1998 la giurisprudenza del TCA (approvata dal TFA) stabiliva che il reddito ipotetico da invalido in attività leggere, a tempo pieno, fosse di fr. 35'000,00 annui. Ritenuto che il dottor __________ riteneva l'assicurato abile al lavoro nella misura del 30-40% (ed assolutamente non invece nella misura di almeno il 50%, come sostiene in modo del tutto arbitrario l'Ufficio Al a pagina due della motivazione della decisione impugnata...), il reddito ipotetico da invalido era quindi, al massimo, di fr. 12'250,00 (applicando un tasso medio del 35%, a metà fra il 30% ed il 40%). Si noti comunque che detta valutazione non tiene conto della problematica psichica, che era poi subentrata, e che riduceva ulteriormente tale tasso.

Relativamente al salario da valido, va detto che lo stesso, nel 1994, era di fr. 54'202,00 annui (cfr. decisione per indennità giornaliere del 30 luglio 1996), nel 1995 era di fr. 56'392,50 annui (cfr. decisione per indennità giornaliere del 28 luglio 1995), poi corretto in fr. 55'126,00 annui (cfr. decisione per indennità giornaliere del 27 febbraio 1997), mentre nel 1996 e nel 1997 era di fr. 55'599,00 annui (cfr. decisione per indennità giornaliere del 27 febbraio 1997).

In ogni modo, anche facendo un raffronto dei redditi già solo sulla sola base della perizia __________ (e quindi senza considerare altre problematiche, in particolare quella psichiatrica, che comunque esiste), ne risulta un tasso di invalidità ben superiore al 66,66% (tasso di invalidità che, allora, dava diritto ad una rendita completa) ma anche ben superiore al 70%, con diritto quindi in ogni caso ad una rendita Al intera.

E' quindi del tutto contestato ed aberrante che ora l'Ufficio Al (che sostiene la tesi, contestata, di avere commesso un errore), voglia ora fare pagare questo suo asserito errore all'assicurato, applicando ora i nuovi parametri federali ad una situazione che, secondo l'Al, avrebbe dovuto essere valutata in modo diverso oltre 8 anni fa.

Se in effetti, sul principio della riconsiderazione, le tesi dell'Ufficio Al fossero corrette (ciò che si contesta), allora si tratta comunque di decidere correttamente, in base alle leggi ed alla giurisprudenza di allora, con effetto comunque a far tempo dal 1.11.2007. Si nota quindi che, ai sensi di quanto già detto, anche operando secondo il confronto dei redditi, nel 1998 la situazione non sarebbe sostanzialmente mutata, ed all'assicurato sarebbe stata comunque riconosciuta una rendita intera.

D'altra parte, la riconsiderazione non è giustificata se una rendita viene ridotta soltanto per le condizioni di diritto più restrittive, o da una modifica della prassi giudiziaria.

Prove: doc., testi, perizia, si richiama l'intero incarto AI/55194 di codesto lodevole Tribunale, si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quello del 5.12.2006).

11. In ogni modo, e per completezza, si contesta che l'assicurato sarebbe ora abile al lavoro in mansioni leggere nella misura del 50% (anzi: abile al 100% con rendimento al 50%). L'assicurato è inabile al lavoro al 100% per ogni e qualsiasi attività, e quindi con diritto, in ogni caso, ad una rendita intera. Ciò lo si può evincere sia dalla documentazione medica prodotta all'Ufficio Al con lettera del 17 luglio 2007, sia dai rapporti medici del dottor __________ del 25 e 27 settembre 2007, qui annessi quali doc. C e D, come pure dal rapporto del dr. __________ del 2 ottobre 2007, doc. E). Verranno inoltre prodotti ulteriori atti medici non appena gli stessi saranno in possesso dello scrivente legale.

(...)

12. Inoltre, ed in ogni caso, nella misura in cui codesto lodevole TCA fosse dell'avviso che il calcolo del grado di invalidità va eseguito secondo i parametri giurisprudenziali attuali (ciò che si contesta recisamente) va detto che l'Ufficio Al, nell'ambito del calcolo delle "deduzioni sociali", ha considerato unicamente una deduzione del 5%, e di non ritenere necessario effettuare ulteriori riduzioni in quanto le limitazioni mediche vengono tenute in considerazione dal minor rendimento indicato. Ciò è contestato.

Si consideri in effetti anzitutto che, in base alla giurisprudenza federale, i redditi da invalido possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che, nel caso di specie, sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità ed il grado di occupazione (DTF 126 V 75).

In questo caso, si ritiene invece e comunque equo e giustificato considerare una deduzione sociale, nell'ambito dell'ammontare del reddito ipotetico da invalido dell'assicurato, del 20%, ritenuti i seguenti motivi:

        a)   la particolare situazione medica dell'assicurato, che è assai grave;

        b)   la sua situazione sociale, culturale, scolastica (ha una scolarizzazione assai bassa, non ha un diploma professionale ed ha pure poca esperienza - ha potuto lavorare per poco tempo, parla male l'italiano);

        c)   la sua situazione anagrafica (ha 43 anni, e professionalmente è una persona in età avanzata)

        d)   è comunque un cittadino straniero di uno Stato non facente parte dell'UE;

        e)   l'attuale stato del marcato del lavoro, dove per le persone con handicap vi è poco spazio.

(...)

13.  Infine, per puro scrupolo e nella misura in cui codesto lodevole TCA fosse dell'avviso che il calcolo del grado di invalidità va eseguito secondo i parametri giurisprudenziali attuali (ciò che si contesta recisamente), si contesta poi recisamente l'applicazione del reddito mediano federale (tabella TA1) nell'ambito del calcolo del reddito ipotetico da invalido. In effetti, nella definizione stessa del grado di invalidità, viene comparato il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

(...)

Se anche quindi la riconsiderazione fosse possibile (ciò che si contesta), e se per denegata ipotesi il TCA dovesse decidere che il reddito ipotetico computabile applicabile è quello del 2005 (ciò che si contesta), si contesta comunque il reddito da invalido calcolato dall'AI di fr. 57'830,00, e si ritiene invece applicabile la tabella ticinese, di fr. 52'000,00 annui (2005), al 35%, da cui va dedotta la deduzione sociale del 20%. La percentuale di invalidità è quindi in ogni caso superiore al 75%, da cui il diritto, in ogni caso, ad una rendita intera. Lo stesso risultato si otterrebbe applicando la via alternativa menzionata al paragrafo precedente. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta del 31 ottobre 2007 l’amministrazione, fondandosi sulle Annotazioni del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) dr. __________, ha chiesto lo stralcio del ricorso e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per effettuare una valutazione pluridisciplinare affermando quanto segue:

"  (...)

Con la decisione impugnata, in esito all'istruttoria medico-economica del caso, ritenuta la valutazione medica specialistica della perizia 28.12.2006 del Dr. __________ (doc. 117 inc. AI), che ha attestato una capacità lavorativa in attività adeguata del 50%, l'Ufficio Al ha ridefinito un grado d'invalidità del 55% e ridotto il diritto dell'assicurato ad una mezza rendita d'invalidità dal 1.11.2007. Nel ricorso in esame l'assicurato chiede il mantenimento della rendita intera anche dopo il 1 novembre 2007.

Il ricorrente contesta il diritto dell'Ufficio Al di far eseguire la perizia, la sua completezza e le sue conclusioni. In merito alla perizia, si osserva che la stessa ossequia i criteri posti dalla giurisprudenza ed è completa e coerente, relativamente al momento del suo allestimento. Il ricorrente contesta che vi fossero le condizioni per una revisione. Si osserva che l'assicurato beneficia dal 1.5.1998 di una rendita d'invalidità e la revisione in atto era una revisione d'ufficio. Notoriamente l'ufficio Al esamina per ogni concessione di rendita a quale data una revisione è prevista. Per il termine di revisione se al momento della decisione di rendita si presume che le condizioni della persona assicurata potrebbero mutare in un futuro prossimo, la data della revisione è fissata al momento delle modifiche previste; negli altri casi stabilisce il termine di revisione alla scadenza di tre o al massimo cinque anni a partire dalla decisione di rendita. In casi straordinariamente gravi d'invalidità che dà diritto a una rendita intera, possono essere effettuate revisioni periodiche a intervalli più lunghi se le condizioni sono stabili o se lo stato di salute della persona assicurata esclude anche in futuro ogni integrazione significativa. In altre parole anche per la rendita intera concessa per un lungo periodo, occorre comunque avviare una revisione d'ufficio.

Il ricorrente contesta che I'UAI si fosse dimenticato in precedenza di operare il con-fronto dei redditi, ma in realtà l'aveva ritenuto inutile essendo l'assicurato inabile al 100%. Contesta quindi la possibilità di una riconsiderazione. Si osserva che lo scopo di una riconsiderazione è rettificare una decisione indubbiamente errata passata in giudicato. Contrariamente alla revisione, la riconsiderazione non presuppone una sostanziale modifica della situazione. Ora, la precedente decisione di rendita e le sue conferme sembrano non aver valutato con la necessaria attenzione la capacità lavorativa residua dell'assicurato. Come risulta dalla risposta 30.8.1999 del dr. __________ al Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'Al, la capacità lavorativa residua dell'assicurato non era nulla. Egli presentava una capacità lavorativa residua almeno del 30/40% in attività confacente. Essa andava valutata nell'ottica di un confronto dei redditi, sul quale si basa il grado di invalidità. Ciò che non è stato fatto, contrariamente a quanto previsto dalla legge. Una riconsiderazione era dunque legittima.

Il ricorrente contesta l'applicazione degli attuali redditi statistici e l'incapacità del 50%, dovendo applicare l'abilità del 30%-40% in attività leggere, già indicata dal Dr. __________, alla quale occorrerebbe aggiungere anche la problematica psichica. Ne risulterebbe un'invalidità superiore al 70% e una rendita intera. Sostiene un'incapacità lavorativa del 100% in ogni attività. Chiede una riduzione sociale del 20% e l'applicazione del salario statistico medio federale secondo la nuova giurisprudenza, essendo più aderente alla realtà il salario medio ticinese, ciò che determina un'invalidità del 75%.

Si osserva che nell'ambito della decisione impugnata la Consulente in integrazione professionale, sulla scorta della sua competenza specifica ed esperienza del settore ha individuato le attività confacenti e ha poi considerato, conformemente alla giurisprudenza vigente, il salario statistico annuo per attività semplice e ripetitiva di fr. 57'830.-- al quale, ponderata le specificità dell'assicurato, ha applicato un'adeguata riduzione del 5% per le limitazioni ergonomiche, la ridotta scolarità e le difficoltà a reperire un'altra attività, di modo che per una capacità lavorativa residua del 50% definita dal perito, risulta un salario potenziale da invalido di fr. 29'493.-- con una perdita economica ed un'invalidità del 55% (doc. 123, inc. AI), insufficiente per una rendita intera d'invalidità. È stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza vigente relativa ai salari statistici per la definizione del salario da invalido per determinare il grado d'invalidità.

Relativamente al danno alla salute dell'assicurato si osserva che esso è stato attentamente valutato, in particolare con la citata perizia. Con il ricorso l'assicurato ha tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica e meglio

        -     lettera                         5.12.2006      Dr. __________ -        rapporto medico                 25.9.2007         Dr. __________

        -     rapporto medico      27.9.2007      Dr. __________          rapporto medico         2.10.2007                        Dr. __________

Essa è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI, per una nuova valutazione globale del caso. L'SMR, con annotazioni 25 ottobre 2007, allegate, ritiene che la documentazione messa a disposizione evidenzia un certo peggioramento ed è quindi indicata per la corretta valutazione dello stato di salute dell'assicurato l'esecuzione d'una rivalutazione multidisciplinare (reumatologico, neurologico, psichiatrico), in considerazione del tipo di patologia e della lunga inattività professionale con problematica di cronicizzazione.

Visto quanto sopra, per una corretta valutazione del caso, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler stralciare il ricorso e retrocedere gli atti all'Ufficio Al del Cantone Ticino al fine di espletare i citati accertamenti medici mediante una valutazione peritale pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico dell'AI, SAM." (Doc. IV)

                               1.5.   Con scritto 22 novembre 2007 il ricorrente, tramite il suo legale,  prodotta ulteriore documentazione medica, ha allegato quanto segue:

"  In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1. Ho preso atto della risposta di causa della parte avversa. Da parte mia, ritenuto che mi riservo di produrre ulteriori prove (in particolare degli ulteriori rapporti medici che ho richiesto, e del resto non mi è ancora stato fissato alcun termine per produrre nuove prove), produco già da ora quanto segue:

        a)   MR (in CD dell'ORL di __________) del 16 maggio 2007;

        b)   Rapporto del dottor __________ del 23.10.2007;

        c)   Originale e traduzione del rapporto della Clinica __________ di __________ del 14.11.2007;

        d)   Copia rapporto Clinica __________ dell'11.10.2007.

Quanto alla risposta di causa del 31 ottobre 2007, da parte mia mantengo integralmente quanto già affermato in sede di ricorso. Sul rapporto del dottor __________ poi, ho chiesto una valutazione da parte di un  medico. Comunque non concordo quando lo stesso valuta nel 50% il grado di abilità lavorativa dell'assicurato.

Sulla problematica dello stralcio del ricorso, da parte mia non sono d'accordo: se mai, con tutte le riserve del caso, sono disponibile a valutare l'ipotesi di una sospensione della causa in attesa che l'Ufficio AI esegua una perizia pluridisciplinare.

Eventualmente poi, l'Ufficio AI può anche ritirare la sua decisione formale ed emetterne una nuova (suscettibile di ricorso, anche nell'ambito degli argomenti da me già sollevati nell'ambito del presente ricorso) sulla base dei nuovi accertamenti."

(Doc. VIII)

                                         In proposito, l’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 4 dicembre  2007 corredato dalle Annotazioni del medico del SMR dr. __________ (IIIbis), ha confermato la risposta al ricorso (X).

Con lettera 26 febbraio 2008 il ricorrente, allegata nuova documentazione medica e in particolare una perizia della Clinica __________ del 13 febbraio 2008, ha fatto valere quanto segue:

"  (…)

In merito alla problematica  di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.

In allegato alla presente, quali nuovi mezzi di prova, producono quanto segue:

a) copia rapporto dr. __________ del 23 settembre 1999;

b) copia rapporto Clinica __________ del 6 febbraio 2008;

c) copia perizia Clinica __________ del 13 febbraio 2008

Per il resto, confermo le mie precedenti comunicazioni come pure i mezzi di prova indicati in sede di ricorso (e quindi la perizia, si richiama l'intero incarto AI/55/94 di codesto lodevole Tribunale, si richiede l'edizione del dottor __________ dell'intera cartella clinica, dei referti radiologici e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quella del 5.12.2006), si richiede l'edizione da parte del dottor __________ dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato (compreso quella del 5.12.2006), si richiede l'edizione della Clinica __________ di __________, da parte della Clinica __________ di __________, da parte dell'Ospedale __________ di __________ e da parte della Clinica __________ , rep. Fisioterapia, __________, dell'intera cartella clinica e di tutti i rapporti medici relativi all'assicurato." (Doc. XVII)

In merito, l’Ufficio AI, nel suo scritto del 6 marzo 2008, ha affermato di confermarsi nella risposta al ricorso sulla base delle annotazioni del medico SMR, per il quale lo stato di salute del ricorrente che emerge dalla perizia da lui prodotta è sovrapponibile a quello presente in occasione della prima assegnazione della rendita, mentre che vi sarebbe un peggioramento da giugno 2007 (XIX).

considerato,                   In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è la legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione ha ridotto la rendita di spettanza di RI 1 da intera a parziale.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, all'assicurato, già attivo come macchinista di cantiere, era stata inizialmente rifiutata ogni prestazione mediante decisione dell’Ufficio AI del 12 aprile 1994 (doc. AI 30). Tale provvedimento, contestato dal richiedente, era stato in seguito annullato dal TCA mediante pronuncia del 2 febbraio 1995, con la quale questa Corte, giudicati insufficienti gli accertamenti esperiti dall’amministrazione, segnatamente quelli di natura economica, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori indagini (STCA inc. AI 55/94; cfr. doc. AI 37). In seguito l’assicurato, affetto da problemi ortopedici/neurologici e in particolare da “sindrome cervicale, sindrome dorsale inferiore, sindrome lombare importante, sindrome radicolare sensitiva bilaterale agli arti inferiori” (cfr. perizia del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 24 gennaio 1993, doc. AI 22), sulla base del preavviso dell’orientatore professionale (doc. AI 41), è stato sottoposto dapprima a un periodo di orientamento pratico presso il __________ di __________ e poi messo al beneficio di provvedimenti professionali presso il __________ di __________ dal 12 maggio 1996 al 31 agosto 1998 con attribuzione della relativa indennità giornaliera (doc. AI 56 e 60). Mediante provvedimento del 14 novembre 1996 l’amministrazione ha altresì riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera per il periodo dal 1. ottobre 1993 al 31 marzo 1994 (doc. AI 68 e 71). A seguito di un nuovo intervento alla schiena eseguito dal dr. __________ il 28 maggio 1998 l’assicurato ha interrotto la riformazione presso il __________ (doc. AI 81).

                                         Di conseguenza, con provvedimento del 26 ottobre 1998 l’Ufficio AI ha ripristinato la rendita riconoscendo all’assicurato una rendita intera dal 1. maggio 1998 (doc. AI 84-1 e 89).

                                         In seguito, in sede di revisione della prestazione l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, il quale, nel suo rapporto del 30 agosto 1999 ha fra l’altro affermato:

"  (…)

Dopo questo intervento, il decorso è stato favorevole. Ho rivisto un'ultima volta il paziente il 01.09.98 ed in quest'occasione non accusava dolori particolari, né lombari, né radicolari. Prima dell'intervento era in atto una riformazione professionale a __________, che il paziente già allora riusciva a seguire con grande difficoltà. Da maggio 1998 percepisce una rendita AI intera.

Ho rivisto il paziente il 16.08.99 (riconvocato per rispondere al suo scritto).

In quest'occasione, il paziente accusa nuovamente dolori ma unicamente lombari. Non ha più dolori radicolari. La lombalgia viene accusata il mattino alzandosi, per ca. 1 ora, dopo di che migliora notevolmente. Dolori pure in posizione statiche e rimettendosi in movimento, mentre in movimento ha pochi fastidi. Pochi dolori notturni. All'esame clinico noto una deambulazione normale.

Atteggiamento scoliotico destro-convesso antalgico. Mobilità lombare bloccata e dolente. Palpazione dolente diffusa ma accentuata da L3 S1. L'esame neurologico risulta normale, con un pseduo-Lasègue bilaterale a 70° ed una disestesia diffusa alla gamba destra. Riflesso achilleo a destra mancante, come già in precedenza.

In conclusione, persiste senz'altro una sindrome lombovertebrale, in stato dopo ripetuti interventi al rachide lombare, con discopatie plurisegmentali accertate radiologicamente e alla RM.

In considerazione del decorso clinico e degli esami neuroradiologici, penso che le misure reintegrative non siano più attuabili. Il paziente avrà anche difficoltà a svolgere una qualsiasi altra attività pur leggera essa sia. Inoltre, il paziente sembra aver ben accettato il fatto che percepisce una rendita al 100% e non vede alcuna ragione di cambiare questa situazione. Comunque sia, dal punto di vista clinico, penso che anche in un'attività molto leggera il paziente possa al massimo avere una capacità lavorativa residuale non superiore del 30-40%, per cui, propongo che lo stato attuale con la rendita intera venga convalidato." (Doc. AI 99-1+2)

                                         Di conseguenza, constatata l’impossibilità a riprendere il provvedimento professionale, con provvedimento del 19 gennaio 2000 l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 100). Nella successiva procedura di revisione, l’amministrazione, preso atto che secondo il medico curante dell’assicurato, dr. __________, il paziente aveva pure iniziato una cura con ansiolitici (doc. AI 107-1), ha confermato la prestazione con provvedimento del 11 giugno 2003 (doc. AI 108).

                                         Avviata nel luglio 2006 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario compilato in data 24 luglio 2006 dall’assicurato per il quale il suo stato di salute era rimasto invariato (doc. AI 111), l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, il quale in data 26 agosto 2006 ha affermato che la situazione dell’assicurato, affetto da “Stato dopo intervento chirurgico per ernia discale L3-L4 e discopatia della colonna lombare”, mostrava un peggioramento per cui riteneva giustificata l’assegnazione della rendita (doc. AI 113).

Nelle sue annotazioni del 20 ottobre 2006 il medico SMR dr. __________ ha affermato:

"  Il medico curante riporta nel suo rapporto un peggioramento, essendovi una modifica dello stato di salute è giustificata una perizia per una rivalutazione, così potremo anche rimediare alla mancata valutazione, a suo tempo, delle capacità fisiche residue." (Doc. AI 115-1)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato al dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, di effettuare una perizia. Nel suo rapporto peritale del 28 dicembre 2006 lo specialista ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4.  Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-    esiti da decompressione L3/4 e L4/5 a destra l'1.4.1993,

-    esiti da fenestrazione L4/5 a destra, adesiolisi e neurolisi L5, foraminoctomia L5, fenestrazione L5/S1, foraminotomia S1, sequestrotomia e discectomia L5/S1, il 28.5.1998,

-    alterazioni degenerative multisegmentali lombari,

-    esiti da morbo di Scheuermann,

-    anomalia di transizione lombosacrale,

-    disturbi statici del rachide,

-    decondizionamento muscolare. (...)" (Doc. AI 117-7)

concludendo come segue:

"  (...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.

Sul piano medico-teorico, in un lavoro adatto allo stato di salute attuale, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a seguito della necessità di cambiare frequentemente le posizioni corporee e per i dolori cronici lamentati.

Una ripresa del lavoro in attività adatta non è finora mai stata presa in considerazione, neanche dopo il secondo intervento neurochirurgico alla lombare del 28.5.1998, dato che il neurochirurgo curante era dell'avviso che l'assicurato non fosse più integrabile nel processo lavorativo, neanche in attività leggere.

Nella sua ultima attività professionale come macchinista-traxista, svolta esclusivamente in posizione seduta, giudico l'assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%, a partire dal 9.10.1992." (Doc. AI 117-7+8)

In merito il dr. __________ del SMR in data 5 gennaio 2007 ha osservato:

"  Trattasi di una revisione d'ufficio per un Assicurato a beneficio di una rendita intera al 100% al 01.05.1998 per problemi reumatologici e parzialmente psichici.

È in cura unicamente dal dr. __________ che indica:

-    stato dopo intervento chirurgico per ernia distale L3-L4 e discopatia della colonna lombare.

Il dr. __________ a suo tempo indicava che un'attività lavorativa leggera era possibile nella misura del 30-40%.

Una completa valutazione delle capacità fisiche residue non fu fatta a suo tempo, per cui in sede di revisione viene chiesta una nuova perizia a completamento della valutazione.

La perizia si presenta come esaustiva in merito alla valutazione dello stato attuale in considerazione dell'evoluzione clinica delle patologie in anamnesi, per cui rimaniamo concordi nella valutazione e nelle conclusioni.

In base alla perizia del dr. __________ viene posta la diagnosi:

sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in esiti di decompressione nel 1993 e fenestrazione nel 1998, esiti di m. di Scheuermann, disturbi statici e decondizionamento muscolare.

In conseguenza della diagnosi l'assicurato è ritenuto inabile al 100% nella sua ultima attività professionale di macchinista-traxista dall'ottobre 1992.

In attività adeguata, tenute in considerazione le capacità fisiche residue riportate nell'apposita tabella, è considerato abile al 100% con riduzione del rendimento del 50% motivata dalla necessità di cambiare con frequenza le posizioni di lavoro e per i dolori cronici lamentati, a partire dalla data della perizia (inizio dal gennaio 2007).

Permane l'obbligo di sottoporsi a cure fisiatriche, che sono riferite effettuate dall'assicurato ma che alla visita medica non hanno un reale riscontro clinico."

(Doc. AI 119-1)

Dal canto suo, nel rapporto finale del 23 febbraio 2007 il consulente in integrazione professionale dell’AI ha concluso:

"  (...)

L'A. presenta un'inabilità lavorativa del 100% nella sua ultima attività esercitata di macchinista-­traxista a partire da ottobre 1992.

In attività adeguata allo stato di salute l'A. risulta essere abile nelle misura del 100% con una riduzione del rendimento del 50% motivata dalla necessità di cambiare con frequenza la posizione di lavoro e per i dolori cronici lamentati a partire da gennaio 2007.

(...)

Attività esigibili:

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio di piccoli elementi, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode, sorvegliante, ...).

Calcolo della CGR:

Pur riconoscendo che il paragone dei redditi dovrebbe avvenire per l'anno 2007 (esigibilità attività al 100% con riduzione del rendimento del 50% a partire da gennaio 2007), non avendo a disposizione i rilevamenti statistici atti al calcolo della CGR, lo effettuiamo per l'anno 2005.

Salario da valido:

Come macchinista edile presso l'impresa di costruzione __________ di __________, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 61'204.- nel 2005.

Calcolo salario:

Salario orario 1993: Fr. 22.25

Aumenti salariali orari da contratto collettivo dal 1994 al 2005: Fr. 4.50

Salario orario 2005: Fr. 22.25 + 4.50 = Fr. 26.75

Coefficiente ore mensili nell'edilizia: 176 ore

Salario annuo 2005: Fr. 26.75 x 176 x 13 = Fr. 61'204. -

Salario da invalido:

Non esistendo un rilevamento statistico effettivo per l'anno 2005, vengono aggiornati i valori RSS del 2004 all'anno 2005.

A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere. Non si ritiene necessario effettuare ulteriori riduzioni a questo salario in quanto le limitazioni mediche vengono tenute in considerazione dal minor rendimento indicato. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua la riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 27'469.­-.

Grado d'invalidità:

61'204 - 27'469 x 100 = 55 %

       61'204

L'A. presenta una capacità al guadagno residua del 45% e un grado d'invalidità del 55%.

Conclusioni:

Pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa (50% minor rendimento) e l'iter scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.

Se egli identificasse un datore di lavoro in grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di guadagno." (Doc. AI 124-1+2+3)

Di conseguenza, l’Ufficio AI, con provvedimento del 13 settembre 2007, preceduto da un progetto di decisione del 11 aprile 2007 (doc. AI 128), ha stabilito la modifica del diritto alla rendita con riconoscimento di una mezza rendita in luogo della prestazione intera, ritenendo dati gli estremi per procedere ad una riconsiderazione della rendita precedentemente erogata, in quanto riconosciuta senza corretta valutazione delle possibilità di guadagno ancora esigibili in attività professionali compatibili con lo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 143 e sopra consid. 1.2).

                               2.8.   Unitamente al suo ricorso, l’assicurato ha prodotto due certificati medici del 25/27 settembre 2007 del dr. __________ attestanti un’inabilità lavorativa completa per i problemi alla colonna lombare (doc. C e D) e due attestazioni del 5 dicembre 2006 e 2 ottobre 2007 del dr. __________, di cui la seconda, indirizzata al curante del paziente, attesta quanto segue:

"  La informo brevemente sul suo soprannominato paziente che ho rivisto l'1.10.07.

Come lei sa, il paziente era stato operato anni addietro per un'ernia del disco L4/5 e L5/S1 dal dr. __________. Rioperazione nel 1998 per ernia del disco recidivante ed aderenze dei due segmenti a dx. La situazione inizialmente era migliorata, poi in seguito riacutizzazione dei dolori lombari ed alle gambe.

Ulteriore peggioramento in giugno con dolori invalidanti alla gamba. Una RM del rachide lombare effettuata alcuni mesi fa ha evidenziato gravi discopatie negli ultimi tre livelli lombari con un'importante discopatia L4/5 e sclerosi dei piatti vertebrali. Presenza di una possibile piccola recidiva d'ernia L5/S1 con lussato caudale a dx. In discrepanza a quest'esame RM, l 'esame neurologico effettuato dal Dr. __________ presenta la presenza di un'irritazione cronica S1 a dx, ma senza denervazione in atto. Ciò può significare che l'ernia attualmente confermata nella RM non ha un effetto comprimente sulla radice.

Il paziente è stato recentemente presso la Clinica __________ per una terapia di tre settimane che a quanto pare ha portato ad un leggero miglioramento della situazione.

Date le circostanze penso che al momento si possa procedere ad un'infiltrazione di Kenacort a livello L4/5 a dx che coprirà la radice L5 ed S1. Un intervento chirurgico in questo caso dovrà consistere per forza in un PLIF L4/5 e L5/S1 con una fissazione da L3 a S1. Si tratta qui di un grosso intervento con sostituzione degli ultimi due dischi. Personalmente sono convinto che quest'intervento non avrà un effetto positivo, ma potrà solamente portare ad ulteriori problemi. Per questa ragione sono estremamente prudente a porre l'indicazione per un tale procedere." (Doc. E)

                                         Nelle sue Annotazioni del 25 ottobre 2007 il medico SMR dr. __________ ha valutato come segue la situazione:

"  (...)

Valutazione:

In occasione della perizia 12.2006 è stato in pratica riscontrato uno stato clinico sovrapponibile a quello presente in occasione dell'assegnazione della rendita. A conferma di questo vi è anche la valutazione della capacità lavorativa che da parte del dr. __________ era stata valutata in un 40% vs. il 50% del perito attuale (quindi in pratica sovrapponibile).

La documentazione medica a disposizione attualmente evidenzia invece un certo peggioramento della situazione clinica a partire da giugno 2007. A conferma di questo è da vedersi p.es. l'assenza del riflesso achilleo a destra, assenza confermata dalla visita neurologica di luglio 2007, a prova d'una problematica neurologica finora non presente.

Ritengo quindi giudizioso che il caso venga rivalutato, rivalutazione che dovrà essere eseguita in modo multidisciplinare (reumatologico, psichiatrico) in considerazione del tipo di patologia e della lunga inattività professionale con problematica di cronicizzazione." (Doc. IV/bis)

                                         Alla luce di questo parere l’Ufficio AI, nella sua risposta di causa del 31 ottobre 2007, ha proposto lo stralcio del ricorso e il rinvio degli atti per procedere ad una valutazione pluridisciplinare (IV; cfr. sopra consid. 1.4).

                                         In corso di procedura l’assicurato ha inoltre presentato ulteriore documentazione medica e in particolare un rapporto dell’11 ottobre 2007 della Clinica __________, riferito ad una degenza dal 5 al 21 settembre 2007 attestante fra l’altro quanto segue:

"  (...)

VALUTAZIONE E DECORSO CLINICO - RIABILITATIVO

Abbiamo impostato un programma riabilitativo mirato e al miglioramento dell'assetto posturale deficitario, al recupero funzionale articolare della colonna lombare e alla riduzione della sintomatologia dolorosa riferita attraverso esercizi di mobilizzazione progressiva, di istruzione posturale ed ergonomica.

A seguito di un'irrequietezza agli arti inferiori, riferita dal paziente specialmente nelle ore notturne, sospettando una sindrome da gambe senza riposo, è stata introdotta con beneficio una terapia serale con Rivotril al dosaggio di 1 mg. Gli esami di laboratorio di routine sono risultati nella norma.

Nello specifico, dal punto di vista funzionale, il tentativo riabilitativo ha sortito solo modesti effetti sulla sintomatologia dolorosa caratterizzata da una lombo-sciatalgia dx da recidiva di ernia. Il disturbo algico, piuttosto importante, sta influenzando negativamente l'assetto posturale del tronco e invalidando progressivamente il paziente anche attraverso la sintomatologia accessoria da esso potenzialmente indotta come dolori intercostali a destra ed episodi di nausea.

Per tale motivo consideriamo importante una presa a carico dal punto di vista neurochirurgico e per questo abbia previsto una visita presso lo studio del dr. __________ per il 01.10.07 con attuale incapacità lavorativa al 100% che sarà da rivalutare a seconda della decisione specialistica effettuata. (...)" (Doc. F1)

                                         In data 26 febbraio 2008 il ricorrente ha inoltre prodotto una perizia allestita il 13 febbraio 2008 dai sanitari della Clinica __________ attestante la diagnosi di

"  -    Una sindrome radicolare S1 a destra,

-    Uno stato dopo sindrome L5 a destra con deficit motori e sensibili,

-    Un probabile stato dopo sindrome radicolare L4 a destra

-    Una sindrome lombovertebrale in stato dopo diversi interventi chirurgici:

·    Discectomia L3/L4 e L4/5  a destra nel 1993

·    Fenestrazione L4/L5 a destra, adesiolisi e neurolisi L5 e foraminotomia L5, fenestrazione L5/S1, foraminotomia S1, sequestrotomia e discectomia L5/S1 nel 1998

Le diagnosi si basano sugli elementi seguenti:

A.  Lo stato neurologico attuale

B. Gli esami elettrofisiologici attuali (vedi allegato)

C. I dati anamnestici

D. I referti neuroradiologici (in modo particolare MR della colonna vertebrale del 16.05.07) (...)" (Doc. H3, pag. 4)

                                         e concludente, tra l’altro, come segue:

"  (...)

3.  Dica quale è la capacità lavorativa del Signor RI 1 nell'ambito della precedente attività lavorativa, rispettivamente quali sono i suoi impedimenti;

Al momento non è presente una capacità lavorativa in una occupazione come macchinista rispettivamente autista.

Gli impedimenti che fanno giudicare la situazione clinica tale da non permettere una capacità lavorativa nella professione sopra citata sono le seguenti:

-    La necessità di mantenere la posizione seduta, con grosse difficoltà nel mantenete la posizione flessa del ginocchio.

-    La necessità di poter ruotare il tronco durante la conduzione della macchina o del veicolo.

-    La sindrome algica lombovertebrale con irradiazione del dolore nella gamba destra fino al piede lateralmente.

-    Deficit dell'estensione dorsale del piede a destra

4. Dica quale è la capacità lavorativa del Signor RI 1 nell'ambito di una attività leggera, rispettivamente quali sono i suoi impedimenti;

Al momento è molto difficile ipotizzare una capacità lavorativa in un attività seppur molto leggera.

Questo per i motivi seguenti:

-    La sindrome algica lombare con irradiazione del dolore nella gamba destra.

-    Le difficoltà nel mantenere la posizione seduta.

-    Le difficoltà nel mantenere una posizione eretta corretta

-    Il cammino difficoltoso

-    I movimenti della schiena, in modo particolare le rotazioni difficoltose

La mia valutazione si basa sulla considerazione della sintomatologia del paziente, descritta sopra.

5.  Dica quali particolari movimenti del corpo il Signor RI 1 è limitato e perché;

Vedi risposta alle domande 3 e 4.

6.  Dica se è d'accordo con il tenore e con il grado di abilità lavorativa stabilito dal Dr. __________ nell'ambito della perizia del 28.12.06. In caso negativo, in cosa non è d'accordo e per quali motivi? E d'accordo che il grado di abilità lavorativa del Signor RI 1 sia del 50% in attività leggere? In caso contrario, perché no, e quale è il grado di abilità medico effettivo?

Il Dr. __________ scrive a pag. 7 della sua perizia: "Sul piano medico-teorico, in un lavoro adatto allo stato di salute attuale, giudico l"assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a seguito della necessità di cambiare frequentemente le posizioni corporee e per i dolori cronici lamentati".

No, non sono d'accordo con la valutazione grado di abilità lavorativa stabilito dal Dr. __________ nell'ambito della perizia del 28.12.06.

Non mi trova d'accordo nei punti seguenti:

-    La diagnosi da lui posta (perizia a pag. 7) non contempla la presenza di una importante sindrome S1 a destra e lo stato dopo lesione radicolare L5 a destra. E probabile (vedi anche riposta alla domanda 7), che un peggioramento sia avvenuto dopo l'esame della fine dell'anno 2006; non penso però che la grave atrofia del m. extensor digitorum brevis destro si sia sviluppata solo dopo questa visita, ma non posso escluderlo.

-    Dunque il collega ha giudicato la situazione del paziente partendo da presupposti differenti, arrivando anche ad altre conclusioni.

Dunque non sono d'accordo che il grado di abilità lavorativa del Signor RI 1 sia del 100%, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, anche seppur in attività leggere.

Non mi trova d'accordo per i motivi seguenti:

-    La sindrome algica lombare con irradiazione del dolore nella gamba destra.

-    Le difficoltà nel mantenere la posizione seduta.

-    Le difficoltà nel mantenere una posizione eretta corretta.

-    Il cammino difficoltoso.

-    I movimenti della schiena, in modo particolare le rotazioni difficoltose.

-    Deficit dell'estensione dorsale del piede a destra.

Il grado di abilità medico effettivo attuale è a mio avviso del 0% per i motivi qui sopra elencati.

7.  È d'accordo con il Dr. __________ nel senso che fino al maggio del 2007 il grado di abilità lavorativa era del 50%, e che in seguito vi è stato un peggioramento? Motivi la risposta.

Senza dubbio, se ci si basa sulla documentazione agli atti c'è stato un peggioramento della situazione clinica dal maggio del 2007. La mia valutazione attuale conferma questa evoluzione e ha oggettivato una patologia radicolare attuale S1 a destra e la sintomatologia residua L5 a destra.

Nella sintomatologia del paziente c'è una continuità che si estende però al tempo prima del maggio 2007. La sintomatologia era già importante come già anche ricordato dal Dr. __________ nella sua perizia. La sintomatologia prevalente era di tipo lombospondilogeno, ma con uno stato postoperativo negativo su una insufficienza plurisegmentaria a livello della colonna lombare. La sintomatologia algica è sempre restata importante ed invalidante.

Dunque non penso che si possa retroattivamente valutare il grado di inabilità lavorativa fino al maggio 2007 giudicandolo ridotto del 50%. Il lavoro di macchinista rispettivamente autista non era, come non lo è, compatibile con la sintomatologia del paziente. (...)" (Doc. H3, pag. 6-8)

                               2.9.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.10.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente modificato il diritto alla rendita fondandosi da un lato sulle conclusioni della perizia del 28 dicembre 2006 del dr. __________, il quale aveva concluso ritenendo l’assicurato inabile nella precedente professione di macchinista-traxista dal 1992 ma comunque abile al 50% in un’attività leggera compatibile con le sue condizioni di salute e che gli permetta di cambiare frequentemente le posizioni corporee (doc. AI 117), dall’altro su quelle del consulente IP, il quale, partendo dalle conclusioni medico peritali e attuato un confronto dei redditi, ha concluso per un grado di invalidità del 55% (doc. AI 124; cfr. per esteso sopra al consid. 2.7). 

Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha, tra l’altro, in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro in misura competa.

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 13 settembre 2007 (doc. AI 128) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione dell’assicurato antecedente all’emissione della decisione contestata.

Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti e in particolare ai precitati referti 2 ottobre 2007 del dr. __________ e alla perizia 13 febbraio 2008 dei sanitari della Clinica __________ (doc. E e H3), appare in particolare verosimile che i problemi ortopedici e neurologici che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa nel periodo susseguente al periodo maggio/giugno 2007 in misura superiore a quanto concluso dal perito dr. __________ nel suo referto peritale del dicembre 2006. Appare altresì verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

                                         Del resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici pluridisciplinari (reumatologico, neurologico, psichiatrico) avuto riguardo del tipo di patologie e della lunga inattività professionale con problematica di cronicizzazione, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle varie problematiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. IV e IVbis).

Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura multidisciplinare, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti nel periodo successivo al maggio/giugno 2007 e sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362).

                             2.11.   Mentre il ricorrente ha da un lato chiesto la sospensione della causa in attesa dell’effettuazione della perizia pluridisciplinare da parte dell’AI e da un lato, più o meno esplicitamente, postulato l’effettuazione di una perizia medica ordinata dal Tribunale così come l’assunzione di altre prove (cfr. XVII), l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti onde procedere direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici (IV).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

                                         D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici, segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle patologie di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa anche nel periodo seguente al maggio 2007.

                             2.12.   In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione dovrà nuovamente determinarsi sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato e quindi anche sul tema di sapere se la decisione di riduzione della rendita (con effetto al primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 OAI), merita conferma in via di riconsiderazione della precedente decisione.

                                         Va detto in effetti che l’amministrazione non ha fondato la riduzione della rendita sull’art. 17 LPGA - non ritenendone adempiute le condizioni non essendo lo stato di salute dell’assicurato sostanzialmente migliorato rispetto a quello che, nel 1998, aveva determinato il riconoscimento della prestazione intera – ma ha riconsiderato la decisione del 26 ottobre 1998 giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA ritenendola manifestamente errata.

                                         Detto altrimenti, occorrerà verificare se nel 1998 l’assicurato è stato erroneamente considerato invalido al 100%, se tale errore costituisce motivo per rivedere la decisione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA e, da ultimo, se la rettifica dell’eventuale errore è di rilevante importanza nel senso di una riduzione della prestazione. L’Ufficio AI, riferendosi all’epoca della concessione della rendita intera, ha infatti di fatto sostenuto che la circostanza di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista economico non aveva permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a una rendita intera e quindi che la decisione era manifestamente errata.

                                         State quanto precede, vista segnatamente la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori - i quali, sia detto per inciso, potrebbero anche evidenziare che nel frattempo si è verificata una modifica rilevante delle condizioni di salute del ricorrente  - risulta superfluo esaminare le conclusioni dell'amministrazione in merito alla riconsiderazione della decisione iniziale di attribuzione della rendita all'assicurato, incluso il calcolo operato per definire il grado di incapacità di guadagno eseguito dell'Ufficio AI con la decisione contestata.

                                         A titolo abbondanziale non è tuttavia superfluo ricordare che i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

                                         L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica – compresa la giurisprudenza - esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca della decisione oggetto della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile 2008 nella causa M. (inc. 32.3007.206), questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che per esaminare una decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile calcolare il grado di invalidità computando un reddito da invalido calcolato sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati durante all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7 maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153, nella quale questa Corte ha ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia, allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA).

                                         Inoltre, una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

                                         In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                                         Nel caso di specie, questa Corte rileva a titolo abbondanziale che l’Ufficio AI ha basato la propria decisione iniziale del 26 ottobre 1998, attribuente una rendita intera di invalidità, sulle indicazioni contenute nei rapporti medici agli atti, segnatamente di quello del dr. __________ del 26 maggio 1998 con il quale lo specialista preannunciava un intervento chirurgico per il 28 maggio 1998 con conseguente inabilità lavorativa completa per circa 2/3 mesi (cfr. doc. AI 80 e 89), nonché sulla costatazione che non era momentaneamente più possibile una ripresa del periodo di riformazione professionale (doc. AI 81 e 89). Analogamente l’amministrazione ha proceduto in occasione delle revisioni successive (doc. AI 100 e 107).

                                         Ora, l’esame di questi atti evidenzia che effettivamente l’amministrazione ha riconosciuto la prestazione al richiedente senza operare una valutazione economica delle conseguenze delle patologie lamentate sulla sua capacità lavorativa, e questo malgrado il dr. __________ avesse evidenziato il decorso favorevole delle patologie e che l’assicurato era in grado di effettuare, dal mese di dicembre 1998, un’attività lavorativa leggera al 50% (doc. AI 90) rispettivamente al 30/40% (doc. AI  99). L’Ufficio AI non ha in particolare ritenuto di ulteriormente interpellare i medici sulle capacità lavorative residue dell’assicurato in attività confacenti al suo stato di salute né quindi di esaminare se, rispettivamente in quale misura, l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                                         In queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, a ragione l’Ufficio AI ha ammesso gli estremi per considerare la decisione in esame fondata su accertamenti lacunosi e, quindi, su una valutazione manifestamente errata dell'incapacità al guadagno a seguito di una applicazione non conforme di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137; ) e, quindi, suscettibile di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA con validità “pro futuro”, segnatamente a decorrere dal mese seguente la notifica della decisione formale (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra).

                                         Aperto resta per contro il tema di sapere se tale errore manifesto risulti in concreto rilevante, circostanza questa che l’amministrazione dovrà nuovamente esaminare alla luce degli esiti degli accertamenti medici che vorrà eseguire e, se del caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di riconsiderazione dianzi evocati, fondandosi sulla situazione di fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa (inclusa quella determinante per la definizione del reddito da invalido; cfr. in proposito STCA inedita del 17 dicembre 2001 in re C., 32.2000.105; cfr. SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11), esistente al momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato, assistito da un legale, fr. 1’500 a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 13 settembre 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.319 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2008 32.2007.319 — Swissrulings