Raccomandata
Incarto n. 32.2007.315 FS/td
Lugano 18 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, da ultimo attiva quale ausiliaria ai servizi generali presso la casa per anziani __________ di __________ (doc. AI 29/1-3 e 45/1-3), con decisioni 11 dicembre 1991 (doc. AI 16/1-4) e 12 agosto 2005 (poi sostituita dalla decisione 25 ottobre 2005) (doc. AI 40/1-2 e 41/1-2), tutte cresciute incontestate in giudicato, è stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1. agosto 1990 al 31 agosto 1991 e dal 1. maggio 2005.
1.2. A seguito della domanda di revisione, inoltrata dall’assicura-ta il 13 aprile 2006 (doc. AI 43/1), l’Ufficio AI – effettuati i necessari accertamenti medici, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ –, con decisione 4 settembre 2007 (doc. AI 77/1-3), preavvisata con progetto 9 luglio 2007 (doc. AI 69/1-3), ha respinto la domanda di aumento della rendita adducendo:
" (…)
Con decisione del 12.08.2005 le é stata accordata una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 01.05.2005.
In data 18.04.2006 lei ha richiesto una revisione della sua pratica d'invalidità.
Dall'esame dell'intera documentazione medica acquisita agli atti nell'ambito della revisione della rendita, nonché dalla valutazione specialistica peritale eseguita in data 29.03.2007 presso il Dr. __________, risulta medicalmente oggettivato un peggioramento dello stato di salute che ha comportato una completa inabilità lavorativa dal 26.10.2005 al 26.01.2006 (periodo della degenza presso l'Ospedale di __________). Eccezione fatta per questo periodo limitato di completa inabilità lavorativa, il suo stato di salute e con esso la sua residua capacità lavorativa sono rimasti sostanzialmente invariati. A decorrere dal 27.01.2006 lei presenta pertanto nuovamente una capacità lavorativa, rispettivamente una capacità di guadagno, del 50%.
L'infortunio del 06.03.2006 ha causato unicamente un'inabilità lavorativa temporanea dal 06.03.2006 al 24.04.2006.
Considerato che il peggioramento dello stato di salute, rispettivamente la completa inabilità lavorativa, non è perdurata per oltre tre mesi, non vi sono i presupposti per un aumento transitorio della rendita.
Per quanto concerne le osservazioni presentate tramite il RA 1 in data 03.08.2007, possiamo affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede di progetto di decisione, il quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato - cfr. in tal senso le annotazioni del Servizio Medico Regionale dell'AI del 29.08.2OO7) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni effettuate dall'Ufficio Al. Il progetto di decisione del 09.07.2007 merita quindi piena conferma.
(…)." (doc. AI 77/2)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, contestata la valutazione medica, ha chiesto di riconoscere un aumento della rendita.
1.4. Con la risposta l’Ufficio AI – rilevato come gli accertamenti valetudinari effettuati hanno permesso di concludere per un’incapacità lavorativa immutata del 50% – ha chiesto di respingere il ricorso.
In particolare – esposta la valutazione economica e considerato un grado d’invalidità del 33% ottenuto procedendo al confronto dei redditi da valido e invalido fissati in fr. 59'662.--rispettivamente fr. 19'492.-- – l’amministrazione ha osservato che “(…) a ben vedere, ritenuto come tale grado d’invalidità sia notevolmente inferiore rispetto a quello valutato in sede di decisione resa in data 12 agosto 2005 dall’UAI, si giustificherebbe una reformatio in pejus di quest’ultima. (…)” (IV, pag. 4-5).
1.5. Con osservazioni 13 novembre 2007 il rappresentante dell’assicurata – osservato che il reddito da invalido considerato dall’Ufficio AI andava ritenuto nella misura del 50% (che coincide con la capacità lavorativa) e ridotto del 5% (bassa scolarizzazione, bassa formazione, ecc.), attestandosi così a fr. 19'081.--, importo questo che, se confrontato con il reddito da valido di fr. 59'662.--, dà un grado d’invalidità del 68% – ha confermato la domanda di aumento della rendita.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione con la quale l’assicurata ha chiesto un aumento della mezza rendita finora erogatale.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.7. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal 1. gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Anche nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Il Tribunale federale, in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente S. (9C_575/2007), ha precisato che per poter sopprimere in via di riconsiderazione una rendita precedentemente accordata occorre stabilire se – vista la situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata e tenuto conto della prassi in vigore a quel momento – una corretta valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato.
L’Alta Corte ha infatti sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.
(...)" (STF 18 ottobre 2007, nella causa concernente S., 9C_575/2007)
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.8. Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 7 ottobre 2004 (doc. AI 23/1-7), sfociata nella decisione 12 agosto 2005 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2005 (doc. AI 40/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della domanda di revisione 13 aprile 2006 (doc. AI 43/1) – visti i certificati 27 marzo, 7 ottobre 2006 (doc. AI 43/3 e 56/3) e il rapporto medico 27 giugno 2006 (doc. AI 48/1-2) del dr. __________, FMH in medicina interna; i certificati 9 marzo, 26 ottobre 2006 (doc. AI 43/2 e 56/2), il rapporto medico 25 luglio 2006 (doc. AI 49/1-3) e la lettera di risposta 22 dicembre 2006 (doc. AI 59/1 e 62/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e le annotazioni 11 gennaio 2007 del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 63/1) –, ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 64/1-2).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 29 marzo 2007 (doc. AI 67/1-8) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) – Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10 F 33.1). Esistente da maggio 2004 – Fibromialgia primaria generalizzata – Stato dopo intervento chirurgico per epicondilite radiale a destra nel 1989 – Stato dopo denervazione chirurgica al gomito sinistro per epicondilopatia nel 1997 – Stato dopo tendosinovialettomia dei flessori II° e III° dito mano destra nel 2001 (…)” (doc. AI 67/6) –, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Si tratta di un soggetto che ha sofferto una difficile infanzia caratterizzata dall'assenza delle figure genitoriali. Priva di figure primarie di riferimento ha organizzato una struttura psicologica fragile nell'ambito della quale l'angoscia di separazione e i vissuti abbandonaci che essa ha comportato sono state mascherate da una fuga da questa sofferenza attraverso la totale dedizione al lavoro. In un secondo momento si è inserita la patologia reumatologica con un post-operatorio caratterizzato dalla persistenza della sintomatologia algica che di fatto ha contribuito ad aumentare la sua sofferenza psichica in quanto non ha più potuto svolgere la sua normale attività lavorativa, trovandosi così senza la possibilità di potersi gratificare in un ruolo che fino ad allora le aveva conferito una discreta capacità adattativa. Ha sviluppato una condizione depressiva e nonostante si sia rivolta alle cure di uno specialista psichiatra si è di fatto assistito ad una precaria funzionalità lavorativa caratterizzata da fasi di minore attivazione alternati a periodi durante i quali invece ha potuto fornire adeguate prestazioni lucrative. Si è quindi cristallizzata in una condizione di deflessione timica nell'ambito della quale le crisi acute conseguenti agli episodi iperalgici trovano la loro giustificazione nell'angoscia del fallimento: per la compromessa capacità di lavorare, per la precarietà economica ad essa conseguente e per l'incapacità ad adattarsi alla patologia fisiatrica laddove la malattia è vissuta in modo destabilizzante per i limiti funzionali che determina e dalla quale si sente menomata nelle proprie potenzialità e capacità.
Di fatto ci troviamo di fronte ad una condizione depressiva recidivante a cui l'accentuazione della sintomatologia algica reumatologica si accosta come espressione più appariscente di quella psichica per attirare l'attenzione sul proprio disagio di vivere ed in tale ambito è ad esempio caratteristico il fatto che la peritanda si viva come una persona sofferente più sul piano fisico che non su quello psichico.
Malgrado continui a farsi seguire ambulatoriamente da uno specialista psichiatra, la situazione affettiva non sembra avere subito sostanziali modificazioni, anzi secondo il dr. __________ sarebbe addirittura peggiorata. Quanto attualmente obiettivato tuttavia mette in evidenza certamente la persistenza di un quadro ipotimico, ma anche la presenza nella peritanda di margini funzionali residui che sembrano avere come unico ostacolo il fatto di trovare il modo di esprimersi. Ad esempio è dotata di buone capacità nella relazione interpersonale e di sufficienti strumenti adattativi che necessitano tuttavia di essere ulteriormente sostenuti. Oltre a ciò la buona propensione al lavoro sempre dimostrata, le adeguate capacità intellettive e le mantenute facoltà cognitive depongono per, almeno in parte, preservate possibilità di attivazione. In questo la prosecuzione della presa a carico psichiatrica risulterebbe di significativa importanza, nel reinfonderle fiducia nei propri mezzi, non completamente compromessi e nel mitigare l'intensità dei sintomi maggiormente destabilizzanti, nel sostenerla nell'accettazione della patologia somatica e nella rivalutazione dei sintomi ad essa conseguenti, fermo restando il fatto che sarebbe comunque impensabile il recupero della piena capacità lucrativa della peritanda che rimane tuttora limitata in misura del 50%.
(…)." (doc. AI 67/6-7)
Il dr. __________, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione, ha poi concluso che:
" (…)
Le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono attribuibili alla sindrome depressiva ricorrente di media gravità.
Persiste pertanto una limitazione della capacità lavorativa in qualsiasi attività del 50%, per esclusive cause psichiche, a partire da maggio 2004 e che fatta eccezione per il periodo a cavallo della durata della degenza presso l’Ospedale __________ di __________ è per il resto sostanzialmente rimasta immodificata. Analogamente nell’arco dell’intera giornata lavorativa c’è un rendimento ridotto del 50%.
Va infine precisato che l’incapacità lavorativa per motivi psichici identificata non è addizionale a quella per cause fisiche.
(…)
Sulla base della scarsa motivazione della peritando e per l’età, provvedimenti di integrazione professionale non sono da prendere in considerazione.
(…)." (doc. AI 67/7-8)
L’Ufficio AI – visto che il dr. __________, nelle annotazioni 3 luglio 2007, ha concluso che “(…) lo stato di salute dell’assicurata è stazionario, il grado d’inabilità lavorativa per motivi psichici è sempre 50%. (…)” (doc. AI 68/1) –, con progetto di decisione 9 luglio 2007 (doc. AI 69/1-3), ha comunicato all’assicurata di non riconoscere un aumento della rendita.
L’assicurata, tramite il RA 1, con le osservazioni 3 agosto 2007 (doc. AI 73/1), ha prodotto il certificato medico 30 luglio 2007 nel quale il dr. __________ ha attestato che:
" (…)
La paziente è stata da me ospedalizzata l'ultima volta presso la Clinica __________ di __________ nel reparto di psichiatria per una degenza di circa due mesi a cavallo tra il 2005-2006. La paziente dopo la dimissione della clinica ha continuato le cure ambulatoriali presso di me, cure che in alcune occasioni sono state somministrate per via infusionale venosa e un buon carico farmacologio per os.
La paziente in questo ultimo periodo dì tempo ha subito un infortunio alla spalla sinistra nella primavera del 2006 ed un successivo infortunio alla gamba destra nella primavera di quest'anno. Questi infortuni sono in collegamento diretto con le ridotte condizioni fisiche dell'interessata, determinate sia dalla patologia fibromialgica (primariamente) che dalle conseguenze delle diverse terapie fin qui effettuate.
Infatti oltre che per i problemi psichici la paziente in questi ultimi mesi ha manifestato notevoli problematiche legate alla sintomatologia dolorosa cronica, dei gravi problemi di peso, soltanto ultimamente sono in parte rientrati, determinati dalle terapie cortisoniche e non che sono state effettuate.
Soltanto ultimamente il quadro farmacologico risulta stabilizzato con un'importante terapia senza gravi effetti collaterali.
A causa delle condizioni alterate di salute nell'ultimo anno e mezzo il datore di lavoro ha risolto il contratto licenziandola con effetto ottobre 2006 a causa delle reiterate assenze dal lavoro dovute alle problematiche fisiche e psichiche. In tutto questo tempo la paziente è sempre stata inabile al 100% e residuano attualmente tratti chiaramente depressivi, difficilmente superabili visto l'andamento cronico nel decorso di questi 12 anni. La paziente seppur ammalata in questi anni ha cercato in tutti i modi di mantenersi attiva nell'ambito professionale a costo di grave sofferenza.
Ma è evidente come la paziente sul mercato dei lavoro non sia più collocabile, in effetti il datore di lavoro, come la problematica medica sì è aggravata ha dato la disdetta. Ipotizzare un possibile reinserimento al 50% mi sembra assolutamente irrealistico considerate le condizioni di salute compromesse, il decorso cronico delle affezioni e il fatto che la paziente non ha più un ambiente dì lavoro.
Ultima considerazione importante è l'età della paziente che nel febbraio prossimo compirà 57 anni.
Ho preso visione della visita peritale effettuata dal collega Dottor __________ per conto dell'Al dove mi sembra che le sue conclusioni sulla prognosi lavorativa siano alquanto ottimistiche.
Soprattutto quando sì riferisce alle cosiddette facoltà o capacità residue presentate dalla paziente che sinceramente nelle mie osservazioni di 12 anni non vedo. Questa valutazione tra l'altro è condivisa da tutti i medici curanti della signora compresa il reumatologo Dottor __________ e il Dottor __________ che é il medico curante della paziente.
Ultima cosa non capisco la precisazione finale del Dottor __________ che sinceramente non ritengo appropriata quando si riferisce alla cumulabilità delle incapacità lavorative psichica e fisica.
(…)." (doc. AI 73/2-3)
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 agosto 2007, ha concluso che:
" (…)
Il Dr. __________ ripercorre l’anamnesi e riferisce un peggioramento della sintomatologia dolorosa e relativi problemi terapeutici. Egli ritiene che l’assicurata sia sempre inabile al lavoro in misura totale da 1½ anni, la prognosi sarebbe sfavorevole in considerazione del decorso cronico manifestatosi negli ultimi 12 anni. Per lo più, il Dr. __________ (ndr. recte: __________) ritiene che una reintegrazione dell’assicurata nel mondo del lavoro sia impossibile non solo per lo stato di salute, ma anche per l’età dell’assicurata e per il fatto che non ha un posto di lavoro. Egli si dissocia dalle conclusioni del perito Dr. __________ ritenendole troppo ottimistiche. In ultimo, egli non ritiene inappropriata la dichiarazione del Dr. __________ che l’inabilità lavorativa per ragioni psichiche non è cumulabile con quella per ragioni fisiche.
Dati oggettivi, atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa non ci sono." (doc. AI 75/1)
L’Ufficio AI, con decisione 4 settembre 2007 (doc. AI 77/1-3), ha quindi confermato il diritto ad una mezza rendita e respinto la domanda di aumento della stessa.
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale, fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per uno stato di salute stazionario, un grado d’incapacità lavorativa per motivi psichici del 50% e per l’assenza di dati oggettivi atti a dimostrare un peggioramento valetudinario con effetti sulla capacità lavorativa.
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 12 agosto 2005 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2005 (doc. AI 40/1-2).
Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto medico 2 giugno 2005 (doc. AI 37/1-2), nel quale il dr. __________, medico SMR – posta la diagnosi principale di “(…) Fibromialgia primaria generalizzata – Depressione ricorrente, episodio attuale di intensità media (in trattamento specialistico) (…)” (doc. AI 37/1), ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) scarsa tenuta sul lavoro, aumentata faticabilità, dolori diffusi (…)” (doc. AI 37/2) e attestata un’incapacità lavorativa del 50% (non aumentabile in altre attività) nella sua occupazione di ausiliaria ai servizi generali in una casa per anziani da maggio 2004 –, ha concluso che “(…) la IL data dai curanti (psichiatra, reumatologo, generalista) appare giustificata. La depressione è anamnesticamente presente da anni con ripetuti episodi. La CL non è aumentabile in altre attività. (…)” (doc. AI 37/2).
In particolare va qui rilevato che il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto 3 settembre 2004 indirizzato alla __________ (doc. AI 33/4-7), posta la diagnosi di “(…) Fibromialgia primaria generalizzata – Probabile dipendenza medicamentosa (opiacei) – Anamnesticamente sindrome depressiva (…)” (doc. AI 33/6), ha rilevato che “(…) il quadro è piuttosto da interpretare nel contesto biografico della paziente con una situazione psicosociale forse problematica. Dal lato prettamente funzionale l’apparato locomotorio non presenta limiti particolari. (…)” (doc. AI 33/6).
Dal canto suo il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto 13 dicembre 2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 33/8-9), posta la diagnosi di “(…) fibromialgia generalizzata (…)” (doc. AI 33/8), ha concluso che “(…) sia dal punto psichico e da quello reumatologico la situazione negli ultimi 2 mesi si è notevolmente migliorata dopo un periodo particolarmente brutto vissuto dalla paziente tra marzo e settembre di quest’anno. Attualmente i dolori sono sopportabile, di pari passo con il morale, ragione per cui ha potuto riprendere le sua attività lavorativa al 50% (mezza giornata) come ausiliaria di cura. Vista la situazione ritengo altamente improbabile che la paziente possa lavorare di più che al 50% questo in maniera definitiva e in qualsiasi tipo di lavoro vista la patologia presentata. (…)” (doc. AI 33/9).
Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica.
Il dr. __________, nella perizia 29 marzo 2007 (doc. AI 67/1-8), ha concluso che “(…) persiste pertanto una limitazione della capacità lavorativa in qualsiasi attività del 50%, per esclusive cause psichiche, a partire da maggio 2004 e che fatta eccezione per il periodo a cavallo della durata della degenza presso l’Ospedale __________ di __________ è per il resto sostanzialmente rimasta immodificata. Analogamente nell’ar-co dell’intera giornata lavorativa c’è un rendimento ridotto del 50%. Va infine precisato che l’incapacità lavorativa per motivi psichici identificata non è addizionale a quella per cause fisiche. (…)” (doc. AI 67/7).
Questa valutazione non è stata validamente contestata dall’assicurata.
In particolare – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.9) – il dr. __________, dopo aver attestato un peggioramento che ha portato a un ospedalizzazione presso la Clinica di __________ tra i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 (cfr. il certificato 9 marzo 2006 sub doc. AI 43/2) – espressamente invitato dal dr. __________ – visto che “(…) dal rapporto di degenza del 9 febbraio 2006 emerge che un peggioramento dello stato di salute era avvenuto due mesi prima del ricovero e che la sintomatologia depressiva è migliorata già a distanza di pochi giorni dall’ammissione, accompagnato da un miglioramento dei disturbi fisici. (…)” (doc. AI 59/1) –, a precisare quando è subentrato un peggioramento dopo il ricovero presso l’Ospedale __________: la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, la dr.ssa __________, capo-clinica e il dr. __________, medico assistente, nel rapporto della degenza dal 3.12.2005 al 26.1.2006 presso l’ospedale di __________ (doc. AI 49/4-7), avevano infatti attestato che (…) durante le settimane di degenza abbiamo assistito ad un rapido miglioramento della sintomatologia depressiva già dopo pochi giorni dall’ammissione. Anche i sintomi ansiosi si sono attenuati, probabilmente non solo grazie alla terapia medicamentosa ma anche alla presa a carico globale comprendente un lavoro psico e fisioterapico ma soprattutto alla lontananza da un contesto familiare difficile. […] In effetti, nell’ambito del nostro reparto, ambiente che la paziente sentiva come rassicurante, il miglioramento dell’equilibrio psichico si è accompagnato a una netta diminuzione della sintomatologia somatica. (…)” (doc. AI 49/6) –, nella lettera 22 dicembre 2006 indirizzata al dr. __________ (doc. AI 62/1), non ha debitamente e puntualmente spiegato e/o documentato un peggioramento subentrato dopo il ricovero presso l’Ospedale di __________.
Il dr. __________, anche nel certificato medico 30 luglio 2007 (doc. AI 73/2-3 riprodotto in esteso al consid. 2.8), non ha comprovato un peggioramento valetudinario e – oltre ad addurre degli argomenti per i quali non è l’assicurazione invalidità chiamata a rispondere: disdetta dal posto di lavoro, età e difficoltà al collocamento –, circa le valutazioni del dr. __________, si è limitato ad osservare in modo del tutto generico che “(…) ho preso visione della visita peritale effettuata dal collega Dottor __________ per conto dell’AI dove mi sembra che le sue conclusioni sulla prognosi lavorativa siano alquanto ottimistiche. (…)” (doc. AI 73/3).
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 agosto 2007, ha concluso che “(…) dati oggettivi, atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa non ci sono.” (doc. AI 75/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)." (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo ai certificati 9 marzo e 7 ottobre 2006 nei quali il dr. __________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 100% dal 24.11.2005 (doc. AI 43/3 e 56/3). Infatti il dr. __________, nel rapporto medico 27 giugno 2006 (doc. AI 48/1-2), ha posto le medesime diagnosi ritenute nel precedente rapporto medico 24 ottobre 2004 (doc. AI 28/1-2) e non ha in alcun modo spiegato le ragioni per le quali ha valutato differentemente l’incapacità lavorativa (100% contro la precedente del 50%). In particolare nel rapporto 24 ottobre 2004, come riprodotto identicamente in quello 27 giugno 2006, il dr. __________ aveva già rilevato che “(…) nell’ultimo anno si è notato un accentuarsi della sindrome fibromialgica con presenza dei classici punti “grilletto” a livello della schiena, del petto, dei gomiti, dei polsi, delle ginocchia e delle caviglie. (…)” (doc. AI 28/2 e 48/2).
Quanto all’aspetto reumatologico, sia il dr. __________ che il dr. __________, nei rispettivi referti 13 dicembre e 3 settembre 2004 (doc. AI 33/8-9 e 33/4-7), hanno concluso per una capacità lavorativa del 50%. In particolare il dr. __________ ha precisato che “(…) dal lato prettamente funzionale l’apparato locomotorio non presenta limiti particolari. (…)” (doc. AI 33/6).
In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo un peggioramento di breve durata che ha portato al ricovero presso l’Ospedale di __________ dal 3 dicembre 2005 al 26 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 49/4-7) – lo stato di salute dell'assicurata è rimasto stazionario così come la sua abilità al lavoro del 50% dal mese di novembre 2004.
Visto lo stato di salute stazionario e conformemente a quanto disposto dall’art. 17 LPGA (cfr. consid. 2.6), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurata a una mezza rendita.
2.11. Nella risposta l’Ufficio AI sostiene che sarebbero dati gli estremi per una "reformatio in pejus" della decisione 12 agosto 2005 con la quale aveva riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2005 (IV pag. 4-5, punto 5).
Questo Tribunale rileva che una tale evenienza sarebbe possibile solo se fossero date le premesse per una riconsiderazione della decisione 12 agosto 2005.
Nel caso concreto dette premesse non risultano tuttavia adempiute in quanto, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), ammesso che a quell’epoca a torto l’Ufficio AI non aveva proceduto ad un confronto dei redditi, anche se lo avesse fatto la decisione 12 agosto 2005 non sarebbe mutata.
Infatti, nel 2005, il reddito da valido dell’assicurata ammontava a fr. 58'953.64 (reddito annuo attestato dal datore di lavoro nel 2003 di fr. 57'849.30 [doc. AI 29/2] moltiplicati per le rispettive variazioni percentuali dei salari dello 0,9% e 1% negli anni 2004 e 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 10-2007, pag. 91).
Quanto al reddito da invalido la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2007, pag. 90) esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Aggiornato al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 49'048.45 (fr. 48'584.46 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2007, pag. 91).
Vista la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) –, senza applicare alcuna riduzione, il reddito statistico da invalido corrisponderebbe infine a fr. 24'524.22 (fr. 49'048.45 x 50% = fr. 24'524.22).
Ritenuti i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr. 58'953.64 rispettivamente di fr. 24'524.22, il grado d’invalidità andava cifrato al 58% ([58'953,64 – 24'524.22] : 58'953.64 x 100 = 58.40% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Di conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI con la decisione 12 agosto 2005 aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2005.
2.12. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti