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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2008 32.2007.313

23. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,806 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Compensazione anticipi del datore di lavoro con rendita retroattiva. Nel caso in esame la compensazione è possibile perché prevista dalla normativa applicabile in concreto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.313   BS/td

Lugano 23 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 29 agosto 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1952, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2006 (cfr. progetto di decisione 26 aprile 2007, doc. AI 26).

                                         Di conseguenza, con decisione 17 luglio 2007 (cresciuta in giudicato) l’Ufficio AI gli ha erogato una rendita intera di fr. 1’658.-- mensili, con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. AI 34-2). Le prestazioni arretrate sono state invece oggetto di una separata decisione datata 29 agosto 2007. Contestualmente il citato ufficio ha deciso di compensare le rendite arretrate con dei crediti da restituzione fatti valere dal __________ (fr. 17'875.--) e dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (fr. 6'680.--).

                               1.2.   Contro la decisione 29 agosto 2007 l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha tempestivamente interposto il presente ricorso contestando la compensazione effettuata nei confronti del __________, evidenziando quanto segue:

"  Il signor RI 1, dipendente dello __________ aveva per il 2006 un salario lordo di Fr. 7798.55 mensili per un importo annuo di Fr. 101381.15.

Nel 2006 ha percepito un salario lordo di Fr. 65535.--, con una conseguente perdita di salario di Fr. 35846.15.

Avendo diritto ad una rendita AI di Fr. 1613.mensili per il 2006 per un totale di Fr. 19356.-, ne consegue che non esiste nessuna sovrassicurazione, in quanto essendo la perdita di salario effettiva di Fr. 35846.15, l'importo della rendita di Fr. 19356.- deve essere versato come retroattivo al mio cliente e non riversato alla Cassa __________.

Il presente ricorso quindi non contesta il calcolo della rendita, ma unicamente la richiesta di restituzione di Fr. 17875.- alla Cassa __________.

Visto quanto esposto ed in base alla documentazione allegata, si invita il Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad accogliere il ricorso, invitando la Cassa __________ a rifondere al signor RI 1 l'importo di Fr. 17875.- trattenuti a torto." (Doc. I)

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la conferma della decisione contestata e, conseguentemente, la reiezione del ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:

"  Lo scrivente Ufficio AI ha chiesto alla __________ di __________ una verifica e una presa di posizione in merito alla correttezza della contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata, il Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata, il Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della deduzione in quanto il datore di lavoro, __________, ha versato il salario dal 1.1.2006 al 30.1.2007, anticipando così al dipendente la rendita d'invalidità successivamente assegnata. La deduzione del corrispondente importo dalla rendita dovuta al ricorrente, a favore del datore di lavoro, risulta corretto." (Doc. VIII)

considerando                 in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se il __________, per esso il __________, ha diritto, quale datore di lavoro dell’assicurato, al versamento diretto da parte dell’Ufficio AI delle rendite arretrate a titolo di compensazione di anticipi effettuati all’assicurato in attesa della decisione AI.

                                         Nelle controversie inerenti il versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi ai sensi dell’art. 85bis OAI - conformemente alla STF 21 febbraio 2008 nella causa M. (I 935/06) -, il terzo dev’essere chiamato in causa al fine di poter salvaguardare i propri interessi.

                                         Nel caso in esame, non è necessario che lo __________, quale datore di lavoro dell’assicurato, venga chiamato in causa, ritenuto che, come verrà esposto nei prossimi considerandi, il ricorso dev’essere respinto.

                               2.2.   L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.     

                                         L'art. 85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.

                                         Secondo l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.

                                         Il cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

                                         Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

                                         La cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario 318.183.                                                                

                               2.3.   Nel caso in esame, con il citato formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, compilato il 17 luglio 2007, il __________ ha rivendicato la somma di fr. 17'875.-- per anticipi versati all’assicurato relativamente al periodo 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007.

                                         A fondamento della propria pretesa il datore di lavoro ha fatto riferimento all’art. 24 cpv. 1 LStip. (Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti; RL 2.5.4.4) avente il seguente tenore:

"  Le indennità giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all’Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto che lo stipendio previsto dall’art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente.”

                                         A sua volta, l’art. 23 cpv. 1 LStip. regola che:

“In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni”.

                                         Dagli atti di causa, in particolare dallo scritto 18 ottobre 2007 del Dipartimento all’assicurato, risulta che sino al 30 gennaio 2006 il datore di lavoro ha versato lo stipendio al 100% in quanto l’insorgente non raggiungeva 365 giorni di assenza per malattia, ridotto al 50% dal 31 gennaio 2006 (cfr. incarto Cassa).

                                         Siccome il ricorrente ha percepito dal 1° gennaio 2006 (decorrenza del diritto alla rendita AI) al 31 gennaio 2007 (cessazione del versamento del salario) una retribuzione senza controprestazione lavorativa e maggiore della rendita intera di diritto per il medesimo periodo, le prestazioni fornite dal datore di lavoro assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I 369/03, consid. 4.1., SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

                                         Inoltre, il diritto al rimborso delle prestazioni fornite del datore di lavoro ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art. 24 cpv. 1 LStip., avendo l’assicurato percepito integralmente il salario conformemente all’art. 23 cpv. 1 LStip. e in tal caso “le indennità giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano allo Stato”. Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso (DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza):

                                         Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie adempiute, avendo il datore di lavoro fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo stesso dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta con la decisione contestata.

                                         L’insorgente contesta la deduzione non trattandosi di un caso di “sovrassicurazione” in quanto dei fr. 101'381,15 di salario di cui aveva diritto nel 2006 egli ha percepito solo 65'535.--, con una perdita quindi di fr. 35'846,15.

                                         Ora, il versamento delle rendite arretrate allo __________ quale datore di lavoro non è stato deciso nell’ambito di una sovrassicurazione ma, come visto, a motivo del fatto che lo stesso ha fornito degli anticipi per il periodo 31 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007, ciò che giustifica il versamento degli arretrati di rendita a titolo di compensazione.

                                         Ne consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

                               2.4.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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