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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 32.2007.311

10. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,806 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

Solo sulla base degli atti non é possibile concludere per una capacità lavorativa (in quale misura e da quando) in ambito non protetto. E' dunque a torto che l'Ufficio AI, dopo aver riconosciuto il diritto a una rendita intera limitata nel tempo, ha ridotto la prestazione a un quarto di rendita

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.311   FS/td

Lugano 10 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

le decisioni del 14 agosto 2007 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale venditrice di vestiti da donna (doc. AI 17/1-3), nel mese di settembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) frequenti crisi d’ansia con attacchi di panico e diverse fobie (…)”(doc. AI 12/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e un accertamento professionale presso la __________, con decisioni 14 agosto 2007 (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25), preavvisate con progetto 21 dicembre 2006 (doc. AI 63/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. febbraio 2002 al 28 febbraio 2006 (doc. AI 97/28-29) e a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25).

                               1.3.   Contro queste decisioni l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto:

"  A. In via principale

1.     Il ricorso è accolto

       §  Di conseguenza la decisione dell’Ufficio AI del 14 agosto 2007 è riformata nel senso che alla signora RI 1 è riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. febbraio 2003 al 31 marzo 2006, il diritto a percepire ¾ di rendita AI dal 1. ottobre 2006 al 30 aprile 2007 e una rendita AI intera dal 1. maggio 2007.

2.     Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

3.                                               L’istanza datata 26 settembre 2007 di assistenza giudiziaria presentata dalla signora RI 1 è accolta.

       §  Di conseguenza ella è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura di appello.

B. In via subordinata

1.     Il ricorso è accolto

       §  Di conseguenza la decisione dell’Ufficio AI del 14 agosto 2007 è riformata nel senso che alla signora RI 1 è riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. febbraio 2003 al 31 marzo 2006, il diritto a percepire ½ rendita AI dal 1. ottobre 2006 al 30 aprile 2007 e ¾ di rendita AI dal 1. maggio 2007.

2.     Sono protestate tasse, spese e ripetibili.

3.                                               L’istanza datata 26 settembre 2007 di assistenza giudiziaria presentata dalla signora RI 1, __________, è accolta.

        §  Di conseguenza ella è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura di appello." (doc. AI 97/18-19)

                               1.4.   Con la risposta l’Ufficio AI – rilevato che non risulta comprovato un danno alla salute psichica che oggettivamente determini in modo duraturo un’incapacità lavorativa diversa da quella valutata dal Servizio medico regionale (SMR) e osservato che il salario annuo di fr. 19'500.-- corrisponde alle capacità e prestazioni ridotte della ricorrente e va ritenuto quale salario da invalida – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con osservazioni 29 ottobre 2007 l’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni e si è confermata nelle richieste formulate con il ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]).

                                         Secondo l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’inte-ressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione – ad eccezione dell’assenza totale di notifica (Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s; DTF 129 I 364, 122 I 97) – non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150; STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/2002], 13 febbraio 2001 nella causa E. [C 168/00]).

                                         Al riguardo l’Alta Corte, in una sentenza del 21 febbraio 2008 nella causa concernente M. (I 935/06), ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.3 Secondo la giurisprudenza, la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.). Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (sentenza 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.2).

(…)" (STF del 21 febbraio 2008 nella causa concernente M., I 935/06)

                                         In concreto, pur sapendo che era rappresentata (doc. AI 65/1-3), l’Ufficio AI ha notificato erroneamente le decisioni 14 agosto 2007 solo all’assicurata (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25).

                                         Il 29 agosto 2007, quindi prima della crescita in giudicato delle decisioni 14 agosto 2007, l’assicurata ha contattato il suo rappresentante chiedendogli cosa fare (doc. AI 97/6).

                                         Conformemente alla giurisprudenza sopra riprodotta il termine di 30 giorni inizia dunque a decorrere al 30 agosto 2007 e il ricorso 26 settembre 2007 è pertanto tempestivo.

                                         Il TCA entra dunque nel merito della vertenza.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 e a un quarto di rendita dal 1. al 31 marzo 2006 e dal 1. agosto 2006.

                                         L’assicurata postula il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio al 31 marzo 2006 e di ¾ (subordinatamente ½) di rendita dal 1. ottobre 2006 al 30 aprile 2007 e a una rendita intera (subordinatamente ¾) dal 1. maggio 2007.

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.8.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________ il mandato di esperire una perizia (doc. AI 27/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia medica 26 aprile 2005 (doc. AI 28/1-13) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “(…) gravi fobie sociali (ICD F40.1 con fobie specifiche (isolate, nel caso verso medicine) (ICD F 40.2) – sindrome da attacchi di panico (ICD F 41.0) (…)” (doc. AI 28/8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha concluso che:

"  (…)

B.    Conseguenze sulla capacità di lavoro

1      Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1  a livello psicologico mentale

La particolarmente grave fobia sociale, caratterizzata dalla paura del giudizio altrui, con conseguente evitamento delle situazioni sociali, con paura di essere criticati, con senso di imbarazzo, di paura di arrossire, di tremare, provocando, tra l'altro, anche attacchi di panico e con manifestazioni anche di fobie specifiche (isolate, in questo caso verso oggetti, concretamente verso pastiglie), che hanno ulteriormente peggiorato la situazione, hanno portato la peritanda al completo ritiro dalla società, per chiari motivi medicalmente giustificati. La menomazione era tale che la peritanda non poteva più lavorare in negozio, essendo a stretto contatto con le persone.

1.2 a livello fisico

Non mi sembra esserci nulla di invalidante; l'asma, manifestatasi soprattutto nell'infanzia, sembra ora asintomatica.

1.3 nell'ambito sociale

Come sopra descritto, le fobie sociali e specifiche, nonché gli attacchi di panico, hanno portato la peritanda ad isolarsi completamente dalla società.

2      Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

A causa della particolarmente grave sintomatologia, la peritanda non ha più potuto esercitare la sua attività, che ha dunque perso per motivi di malattia.

2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?

        L'attività di venditrice non era più praticabile.

2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

        Nessuna ora al giorno.

2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

        Sì.

2.5 Se sì, in che misura?

        Del 100%.

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Secondo gli atti, dal 27.02.2002 (Dr. med. __________), nel mese di giugno del 2002 è stato fatto un tentativo di ripresa del lavoro al 50%, fallito dopo tre giorni (vedasi atti).

2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

        Completa incapacità lavorativa dal mese di febbraio del 2002 fino al mese di novembre del 2003, quando i progressi ottenuti nella psicoterapia (N.B. Per i motivi sopra esposti praticamente senza supporto farmacologico adeguato) hanno permesso di reinserire la peritanda in un laboratorio protetto, dove lavora dal mese di novembre del 2003 sette ore e mezza al giorno e dove si sta riabilitando.

3      L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i

        disturbi psichici?

L'ambiente di lavoro è in grado di sopportare i suoi disturbi, mentre viceversa, la peritanda fa fatica a sopportare un qualsivoglia ambiente di lavoro, soprattutto se deve stare in contatto con tante persone.

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1                                                È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

        Sì, e ve ne sono in corso come sopra descritto.

1.1 Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda l'abitudine al processo lavorativo, l'esercizio di capacità sociali di base, l'utilizzazione delle risorse disponibili

La peritanda sta già lavorando dal mese di novembre del 2003 sul piano amministrativo, nel ristorante __________, gestito dalla __________.

1.2 Se no, La preghiamo di darcene ragione

2      È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Attualmente la peritanda lavora in un ambiente protetto con una paga minima e vive a carico dell'assistenza.

2.1 Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici)?

Con la continuazione della psicoterapia in corso, è probabile che la peritanda riconquisti una capacità lavorativa normale.

2.2 Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

La continuazione della psicoterapia, ossia il training per superare la fobia sociale e per sopportare le conseguenze degli attacchi di panico, porterà verosimilmente ad una piena riabilitazione.

3      L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

        Teoricamente sì.

3.1 Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?

Nella situazione attuale bisognerebbe prestare particolare attenzione alla necessità della peritanda di non dover lavorare a contatto con troppe persone. Un ambiente comprensivo faciliterebbe alla peritanda un reinserimento.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

        In futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante, probabilmente potrà lavorare a tempo pieno.

3.3 È constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

Si, in un qualsivoglia lavoro non protetto. Nel lavoro protetto svolto, la capacità lavorativa è stata definita a sette ore e mezza al giorno.

3.4 Se sì, in che misura?

3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?

D.    Osservazioni, altre domande

Ci tengo a sottolineare che l'incapacità lavorativa, certificata dal Dr. med. __________, è più che giustificata e che gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati e si profilano proficui. Resta la domanda sul come l'AI voglia assumersi la sua parte (rimunerazione della/ riabilitazione già in corso), fermo restando che, assegnare a questa peritanda una rendita, anche retroattiva, potrebbe rivelarsi, magari, controproducente (pericolo di mancanza di motivazione di continuare la riabilitazione).

(…)." (doc. AI 28/10-13)

                                         La dr.ssa __________, medico SMR – con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) –, nelle annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3) ha concluso che “(…) il dr. __________ nella sua perizia esclude come attività quella di venditrice in misura completa, considerate le difficoltà di stare in contatto con più persone, ma sostiene il programma di riabilitazione già in atto presso il __________. La CL, in considerazione delle ampie possibilità di un confronto con la numerosa utenza nell’ambito della professione imparata, è attualmente elevata. Proponiamo però di valutare il suo effettivo rendimento, le sue capacità e mansioni lavorative, con una verifica diretta sul posto attuale di lavoro da parte di un nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – invitato dal dr. __________, medico SMR e FMH in medicina generale, a aggiornare lo stato di salute (doc. AI 30/1) –, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha confermato le diagnosi note e concluso che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle considerazioni degli operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della signora RI 1, comporta un giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con la prospettiva di un probabile recupero della capacità lavorativa in un contesto non protetto, come segretaria d’ufficio, anche se al momento non è ancora possibile definire in quale grado e a partire da quando. Per ora, quindi, la capacità lavorativa in ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla. (…)” (doc. AI 32/2).

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 30 gennaio 2006 (doc. AI 35/1-3), ha formulato la seguente raccomandazione:

"  (…)

In considerazione della perizia dr. __________ e dei complementi informativi da parte del dr. __________ si può confermare la presenza di una IL 100% da 2.2002 fino 11.2005 conseguente a patologia psichiatrica.

L'evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________) permette di ipotizzare la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche in ambiente non protetto. In questo senso ritengo indicata revisione immediata con prova pratica di lavoro in ambiente non protetto come discusso con __________, sulla base di questa osservazione in seguito aggiornamento psichiatrico ev. con l'ausilio di vista psichiatrica presso SMR.

(…)." (doc. AI 35/2)

                                         La consulente in integrazione professionale, nel rapporto intermedio 21 marzo 2006 (doc. AI 37/1-3) – ritenuto che “(…) tenuto conto della presa di posizione medica e della motivazione dell’A. ad un inserimento nel mondo del lavoro, in questa situazione è importante un periodo di accertamento professionale nell’attività di impiegata di commercio allo scopo di quantificare il rendimento teorico effettivo all’esterno di un ambito protetto. Per quanto riguarda il datore di lavoro tenuto conto del disagio psichico e delle esperienze precedentemente svolte, ho ritenuto importante far capo ad un ambiente di lavoro “familiare” e ristretto. Infatti, mi sono rivolta alla __________ di __________ (piccola fiduciaria composta da 4 collaboratori), la quale si è resa disponibile per un periodo di 3 mesi, a partire dal 1° aprile 2006. Inoltre l’accertamento servirà anche a determinare la possibilità di assunzione dell’A. all’interno della ditta in quanto vi sarebbe disponibilità d’im-piego. (…)” (doc. AI 37/2) – ha proposto un periodo di accertamento professionale presso la __________.

                                         Con decisione 27 marzo 2006 l’Ufficio AI ha assunto i costi di un accertamento professionale, presso la __________, dal 1. aprile al 30 giugno 2006 (doc. AI 39/1-2).

                                         Il periodo di accertamento è poi stato prolungato fino al 30 settembre 2006 (doc. AI 52/1-2).

                                         La consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006, ha concluso che “(…) in questo momento la signora RI 1 non è in grado di sostenere a pieno ritmo lavorativo una realtà lavorativa “esterna”. Infatti, il danno alla salute non le permette di affrontare un inserimento professionale sul mercato del lavoro in misura maggiore al 50%. Questo accertamento ha portato all’assunzione dell’A. quale impiegata di commercio a tempo parziale all’interno della __________ a partire dal 1° ottobre 2006, con un salario mensile lordo di fr. 1'500.- versati per 13 mensilità. La durata settimanale del lavoro è di 22 ore (metà tempo) e l’orario indicativo praticato è il seguente: al mattino dalle 8.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00, dal lunedì al giovedì compresi (v. contratto individuale di lavoro presente all’incarto). A mio modo di vedere, considerato il danno alla salute ed il percorso professionale (diploma di impiegata di commercio) questa è la soluzione professionale che permette all’A. di raggiungere la maggior capacità di guadagno. (…)”(doc. AI 57/1-2).

                                         Il dr. __________, medico SMR e FMH in medicina interna, nelle annotazioni 30 ottobre 2006, ha concluso che “(…) a questo punto risulta necessario verificare l’evoluzione della patologia psichiatrica rispetto alla perizia del Dr. __________ di aprile 2005 e dell’ulteriore rapporto medico del Dr. __________ del 14.11.2005. (…)”(doc. AI 59/1).

                                         Il dr. __________, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che “(…) dall’1.10.2006 la paziente è stata assunta al 50% dalla fiduciaria (20 ore settimanali). Tale attività è distribuita durante la settimana in modo tale da consentire tempi adeguati di recupero viste le difficoltà mostrate già a partire dallo stage (lunedì giornata intera, da martedì a giovedì mezza giornata, venerdì libero). Una maggiore attività lavorativa, sia come impiegata di commercio, che per qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile, non è a mio avviso al momento sostenibile. Anzi, l’attuale carico di lavoro, malgrado il grande impegno della paziente, riconosciuto anche dal datore di lavoro stesso, viene svolto con notevole fatica e dispendio di energie tali, che non sorprenderebbe nell’ulteriore decorso un possibile calo significativo del rendimento. Una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)” (doc. AI 61/4-5).

                                         Con progetto 21 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata l’intenzione di riconoscerle una rendita intera dal 1. febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 e un quarto di rendita dal 1. marzo 2006 (doc. AI 63/1-3).

                                         L’assicurata, tramite la __________, con osservazioni 22 gennaio 2007 (doc. AI 65/1-2) – rilevato che senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare quale segretaria amministrativa presso la ditta __________, che è stato il dr. __________ a sconsigliarle quella professione e che in quella attività il suo stipendio annuo attuale ammonterebbe a fr. 55'000.-- –, ha chiesto di rivedere il progetto di decisione e di riconoscerle la corretta rendita d’invalidità.

                                         Il dr. __________, con lettera 22 febbraio 2007 all’Ufficio AI, ha comunicato un peggioramento dello stato di salute e attestato che:

"  (…)

Dal 29.1.2007 la signora RI 1 è nuovamente inabile totalmente al lavoro e la prospettiva di un recupero anche parziale di tale capacità appare assai improbabile almeno per quanto riguarda l'attuale ambito lavorativo all' interno della fiduciaria __________.

La specificità dei disturbi di cui soffre favorisce infatti l'instaurarsi di una sorta di circuito vizioso del disagio, per cui il paziente fobico vive il contesto in cui si è manifestata la sua difficoltà ed il suo fallimento come luogo assolutamente da evitare e una frequentazione obbligata sarebbe in grado di scatenare vissuti ansiosi pervasivi con l'innesco di ripetuti attacchi di panico.

Nelle ultime settimane la paziente vive prevalentemente ritirata in casa propria, avendo limitato notevolmente l'autonomia dei suoi spostamenti, sia in macchina che a piedi; si trova in uno stato di persistente e sgradevole tensione, con marcati disturbi del sonno e innumerevoli disturbi somatoformi interessanti vari apparati (urinario, respiratorio, digerente).

Malgrado questa importante sofferenza, l'assicurata riconferma una chiara motivazione volta ad evitare una sua totale invalidazione e si rende per questo disponibile per nuovi stage lavorativi sotto il vostro patrocinio, oppure per corsi riabilitativi analoghi a quello effettuato al Ristorante __________ della __________, sempre nell'ambito di un'attività di segretariato commerciale.

A mio avviso, dal profilo prognostico, sarebbe utile promuovere un'iniziativa del genere al più presto; più tempo dovesse passare, maggiori saranno le difficoltà nel rimettersi in gioco da parte dell'assicurata, nonostante il suo dichiarato impegno in tal senso.

(…)" (doc. AI 72/1-2)

                                         La dr.ssa __________, con annotazioni 1. marzo e 9 maggio 2007 (doc. AI 73/1 e 79/1), ha osservato che:

"  (…)

●   Sulla base della perizia psichiatrica - aprile 2005 - l'assicurata dopo aver concluso l'apprendistato quale impiegata di commercio, ha lavorato presso una ditta di costruzioni stradali del Cantone __________ come segretaria unica; nel 2000 l'assicurata delusa e non contenta di tale posto di lavoro, decide di licenziarsi trovando quindi lavoro come venditrice di abbigliamento. Non emergono pertanto motivi che giustificano medicalmente il cambiamento di professione avvenuto nell'anno 2000, anche sulla base dei rapporti medici da parte dei curanti Dr. __________ e Dr. __________. Il danno alla salute a carattere invalidante è comunque subentrato a partire da febbraio 2002.

●   In considerazione del danno alla salute di cui soffre l'assicurata l'attività di venditrice non risulta essere più praticabile (v. perizia dr. __________ + annotazioni del medico nov. 2005); la professione quale impiegata di ufficio appare dunque la più idonea, come d'altra parte confermato dal periodo di accertamento professionale effettuato.

(…)" (doc. AI 73/1)

"  (…)

Dopo lettura del nuovo certificato medico da parte del medico psichiatra curante dr. __________, e colloquio telefonico con lo stesso, viene segnalato un riaggravamento delle condizioni di salute dell'assicurata, in relazione però all'attuale ambito lavorativo all'interno della fiduciaria __________, presso cui l'assicurata è stata assunta nella misura del 50% dal 1.10.2006 quale impiegata di commercio: dal 29.1.2007 tutt'oggi l'assicurata è quindi nuovamente inabile nella misura completa.

Il medico curante ritiene possibile la ripresa dell'attività lavorativa quale impiegata di commercio (nell'ambito di un'attività di segretariato commerciale), ma in un ambiente lavorativo diverso da quello attuale, poiché non idoneo al suo stato di salute.

Pertanto l'assicurata in considerazione della patologia psichica di cui risulta essere affetta, è da ritenersi abile nella misura del 50% quale impiegata di commercio, in attività però semplice di segretariato in un contesto lavorativo a lei favorevole. Un intervento da parte del Servizio di collocamento Al può senz'altro essere utile.

(…)" (doc. AI 79/1)

                                         L’Ufficio AI, con decisioni 14 agosto 2007 (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25), ha infine riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 (doc. AI 97/28-29) e a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25).

                               2.9.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può condividere le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ secondo cui “(…) in considerazione della perizia dr. __________ e dei complementi informativi da parte del dr. __________ si può confermare la presenza di una IL 100% da 2.2002 fino a 11.2005 conseguente a patologia psichiatrica. L’evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________) permette di ipotizzare la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche in ambiente non protetto. (…)” (doc. AI 35/2).

                                         Il dr. __________, nella perizia 26 aprile 2005 (doc. AI 28/1-13), ha confermato che l’attività di venditrice non era più esigibile dal febbraio 2002 e, circa la possibilità di svolgere altre attività, ha risposto che teoricamente sarebbero possibili precisando tuttavia, riguardo alla misura, che “(…) in futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante, probabilmente potrà lavorare a tempo pieno. (…)” (doc. AI 28/13).

                                         Il dr. __________ ha inoltre attestato che una riduzione della capacità lavorativa è constatabile “(…) in un qualsivoglia lavoro non protetto. (…)” e osservato che “(…) l’incapacità lavorativa, certificata dal Dr. __________, è più che giustificata e che gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati e si profilano proficui. (…)” (doc. AI 28/13).

                                         La dr.ssa __________, nelle annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3), non si è espressa chiaramente sulla capacità lavorativa e ha solo osservato che “(…) la CL, in considerazione delle ampie possibilità di un confronto con la numerosa utenza nell’ambito della professione imparata, è attualmente elevata. Proponiamo però di valutare il suo effettivo rendimento, le sue capacità e mansioni lavorative, con una verifica diretta sul posto attuale di lavoro da parte di un nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).

                                         Il dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha poi attestato che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle considerazioni degli operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della signora RI 1, comporta un giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con la prospettiva di un probabile recupero della capacità lavorativa in un contesto non protetto, come segretaria d’ufficio, anche se al momento non è ancora possibile definire in quale grado e a partire da quando. Per ora, quindi, la capacità lavorativa in ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla. (…)” (doc. AI 32/2).

                                         Viste le risultanze appena esposte il dr. __________ – non specialista in psichiatria e oltretutto senza debitamente motivare –, per il solo fatto che l’evoluzione della pratica in un ambito protetto (__________) era positiva, non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche in un ambiente non protetto. Soprattutto non era in ogni caso dato a sapere la misura dell’eventuale capacità lavorativa in un tale ambiente.

                                         Nemmeno è possibile concludere, anche dopo la pratica professionale (dal 1. aprile al 30 settembre 2006) e l’assunzione al 50% da parte della fiduciaria __________, se, quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento duraturo dello stato valetudinario dell’assicurata.

                                         In effetti, già nel mese di aprile la presenza lavorativa presso la fiduciaria è stata ridotta al 70%, dal 15 maggio al 50% e, viste anche le assenze per malattia e la valutazione espressa nel rapporto intermedio 15 maggio 2006 (doc. AI 48/1-2), si è pure reso necessario un prolungo del periodo di accertamento fino al 30 settembre (doc. AI 49/1 e 51/1).

                                         La consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006 (doc. AI 57/1-2), ha poi evidenziato che “(…) vista la situazione è opportuno sottoporre il caso al SMR per una presa di posizione ed inoltre sarà importante verificare l’evoluzione dell’aspetto medico psichiatrico. (…)” (doc. AI 57/2).

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 30 ottobre 2006 (doc. AI 59/1), ha ritenuto necessario verificare l’evoluzione della patologia psichiatrica presso il dr. __________ il quale, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che “(…) una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)” (doc. AI 61/5).

                                         Il dr. __________, nel rapporto 22 febbraio 2007 (doc. AI 72/1-2), ha poi attestato un peggioramento dello stato di salute e un’inabilità totale al lavoro dal 29 gennaio 2007.

                                         Viste le risultanze mediche appena esposte, senza i necessari accertamenti medici specialistici, questo Tribunale non può concludere con la sufficiente tranquillità se, quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento valetudinario duraturo.

                                         Non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo alle annotazioni 9 maggio 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 79/1 riprodotto in esteso al consid. 2.8).

                                         Infatti, da una parte – ritenuto che si tratta di stabilire se e in quale misura vi è una capacità lavorativa in un ambiente non protetto –, per il solo fatto che il medico curante ritiene possibile la ripresa dell’attività lavorativa quale impiegata di commercio non è ancora possibile concludere per una capacità lavorativa del 50% in questa attività. D’altra parte la dr.ssa __________ ha espresso la propria valutazione sulla sola base degli atti medici e senza aver mai visitato l’assicurata. Al riguardo merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

                                         Viste le risultanze mediche sopra descritte, le decisioni 14 agosto 2007, con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curata il diritto a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 28 febbraio 2006.

                             2.11.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         In ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.

                                         Dagli atti risulta che l’assicurata, dopo aver svolto un apprendistato presso la __________ e frequentato la __________ di __________, avrebbe lavorato quale impiegata di commercio presso la __________ dal settembre 1999 all’aprile 2000 (doc. AI 12/5 e 28/4).

                                         Invitata dall’Ufficio AI, tra l’altro, a comunicare i motivi per i quali avrebbe sciolto il rapporto di lavoro (doc. AI 67/1), la __________ ha risposto che “(…) la Signora RI 1, essendo negli anni 1999-2000 dipendente della Ditta __________ di __________, la stessa ha svolto per pochi mesi un periodo di prova, presso la __________. Visto quanto sopra, non risulta perciò alcuna lettera di dimissioni. (…)” (doc. AI 68/1).

                                         Ora – considerato anche che un primo episodio ansioso depressivo sarebbe stato osservato nel 1996, che l’esordio di una sintomatologia ansiosa generalizzata è segnalato già a partire dal 2000 (al riguardo nella perizia 26 aprile 2005 il dr. __________ ha precisato che “(…) questa sintomatologia si è sviluppata nel corso degli ultimi quattro o cinque anni e si è aggravata nel 2000 (…)” (doc. AI 28/8) e che la stessa dr.ssa __________ ha osservato che “(…) l’assicurata è andata a vivere da sola all’età di 18 anni, dopo il divorzio dei genitori. Riguardo tale situazione non viene descritta alcuna reazione emotiva, all’età di 18 anni inizia però il consumo di sostanze. Considerata l’anamnesi familiare positiva per patologie depressive e la comparsa di un primo episodio depressivo nel ’96 descritto dal medico curante, è possibile che l’assunzione di sostanze abbia potuto scatenare il disturbo d’ansia, considerata la presenza di una certa vulnerabilità del soggetto (…)” (doc. AI 31/2) –, vista la formazione intrapresa e non conoscendo le ragioni per le quali il rapporto di lavoro si sarebbe sciolto durante il periodo di prova, a mente di questo Tribunale, non è ancora possibile escludere che l’assicurata abbia interrotto la sua attività quale impiegata di commercio per motivi di salute.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 17 ottobre 2000, ha attestato che “(…) per motivi medici validi viene sconsigliato (ndr. recte: consigliato) di non svolgere più la professione di impiegata visto che in precedenza ha avuto problemi di depressione dovuti a quest’ultima.” (doc. AI 65/4).

                                         L’Ufficio AI, per poter stabilire quale attività considerare (impiegata di commercio o venditrice) ai fini del calcolo del reddito da valido, dovrà dunque approfondire ulteriormente i motivi per i quali l’assicurata ha interrotto l’attività per la quale si è formata e le ragioni precise che hanno spinto il dr. __________ a sconsigliarle una tale professione.

                                         Nel caso in cui dovesse concludere che effettivamente l’ulti-ma attività quale venditrice è stata svolta per sua scelta, allora e in ogni caso l’amministrazione dovrà accertare meglio quale sarebbe stato il reddito annuo dell’assicurata nel momento determinate. Infatti, alla domanda volta a sapere qual era il reddito annuo per gli anni 2005 e 2006, l’ultimo datore di lavoro, senza specificare l’anno, ha solo apposto a mano la seguente dicitura in fondo al foglio “(…) salario per un anno = 36000 fr. brutto (…)” (doc. AI 56/1). Va qui rilevato che lo stesso datore di lavoro, nel questionario 12 ottobre 2003 (doc. AI 17/1-3), aveva indicato che nel 2001 aveva versato anche degli importi quale quota parte tredicesima e premi (13a mensilità pro rata fr. 1'666.-- e premi fr. 540.--, cfr. doc. AI 17/2).

                                         Il TCA sottolinea inoltre che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Parimenti, alla luce delle risultanze di tutti gli accertamenti effettuati, anche la consulente in integrazione professionale dovrà stabilire se, vista la situazione personale o professionale, al salario teorico statistico vada o meno applicata una deduzione conformemente alla giurisprudenza sviluppata dal TFA nella DTF 126 V 75.

                             2.12.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni 14 agosto 2007, con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10 e 2.11.

                             2.13.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

                                         La sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Le decisioni 14 agosto 2007, con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1. al 31 marzo 2006 e dal 1° agosto 2006, vanno annullate e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10 e 2.11.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.311 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 32.2007.311 — Swissrulings