Raccomandata
Incarto n. 32.2007.302 FC/sc
Lugano 16 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 22 agosto 2007 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità PI 1, __________ __________ rappr. da: avv. RA 1, __________ __________
ritenuto in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2005 PI 1, nato nel 1948, di professione esercente, ha presentato una domanda di prestazioni tendente al riconoscimento di prestazioni AI per adulti indicando di soffrire “da diversi anni” di depressione (cfr. doc. AI 1).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 25 aprile 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005, motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita dalla Dr.ssa __________, così come dall'inchiesta effettuata in data 13.07.2006 dal nostro servizio esterno, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dai mese di ottobre del 2003 ad ora, salvo un periodo di inabilità del 50% dal mese di maggio del 2004 al mese di maggio 2005, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'Al.
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.10.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 31.07.2005 (art. 88 OAl), lei ha diritto alla mezza rendita d'invalidità. In seguito, dal 01.08.2005 le è riconosciuto il diritto alla rendita intera Al." (Doc. AI 56-2)
1.2. A seguito delle osservazioni presentate dalla Cassa Pensione RI 1, istituto di previdenza presso il quale era affiliato PI 1, la quale ha postulato l’attribuzione di una mezza rendita all’assicurato in luogo della prestazione intera, l’amministrazione, dopo aver interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 22 agosto 2007 ha confermato l’attribuzione delle prestazioni come stabilito nel progetto di decisione (doc. A).
1.3. Avverso tale decisione la Cassa pensioni RI 1 ha presentato, il 21 settembre 2007, un ricorso al TCA, con il quale ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici (I). La Cassa Pensione, fondandosi su un rapporto datato 5 luglio 2007 del proprio medico di fiducia, dr. __________ (doc. B), contesta sostanzialmente la valutazione degli psichiatri interpellati dall’amministrazine nel ritenere invalidante il danno alla salute psichiatrico dell’assicurato, senza che questi abbia tentato una cura disintossicante dall’alcool.
1.4. Con risposta 3 ottobre 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, sulla scorta dell’allegato parere del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
" (...)
L'assicurato, di professione esercente, il 17 gennaio 2005 ha fatto richiesta di prestazioni Al per depressione (doc. 1 inc. AI). Con decisione 22 agosto 2007 l'Ufficio Al ha stabilito il diritto a ½ rendita d'invalidità dal 1.10.2004 e alla rendita intera dall'1 agosto 2005 (doc. 68 inc. AI).
Contro tale decisione è insorta con ricorso 21 settembre 2007 la RI 1 Cassa Pensione, la quale contesta la rendita perché il danno alla salute (depressione) è legato all'alcolismo, quindi non invalidante. Secondo la ricorrente non è stata tentata una disintossicazione benché esigibile. La ricorrente indica che l'assicurato senza consumo di alcool sarebbe abile al lavoro in misura del 50% nella sua attività e almeno al 70% in attività adatta. Indica che nella prima perizia medica l'alcolismo è stato solo accennato. La ricorrente, a sostegno della sua tesi, allega al ricorso il certificato medico 5 luglio 2007 del Dr. __________. Con il ricorso chiede l'annullamento della decisione e nuovi accertamenti.
In sostanza per la ricorrente l'invalidità è stata riconosciuta a torto perché l'incapacità lavorativa dell'assicurato è dovuta alla dipendenza dall'alcool. Si osserva che secondo la giurisprudenza sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo, la dipendenza da medicamenti o da droghe, l'abuso di nicotina oppure l'obesità, non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Il consumo di alcool nell'ambito del riconoscimento del grado d'invalidità deve essere valutato secondo questi parametri.
La documentazione medica allegata al ricorso, unitamente all'intera documentazione agli atti, è stata sottoposta al Servizio medico regionale dell'AI (SMR) per una nuova valutazione del caso. Con annotazioni mediche 2 ottobre 2007, allegate, il SMR ha evidenziato che la documentazione a disposizione mostra che secondo le indicazioni della curante e della perita l'assicurato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004. Inoltre in nessuna delle valutazioni eseguite dalla Dr.ssa __________ veniva sospettata la continuazione di un consumo etilico inadeguato. Da parte della curante (la quale ha contattato telefonicamente I'SMR il 2 ottobre 2007) viene categoricamente smentita una problematica etilica persistente. In queste condizioni l'SMR ritiene di non poter condividere le critiche formulate dal Dr. __________ circa la problematica etilica, dovendo ritenere la valutazione del Dr. __________ arbitaria e priva di dati oggettivi.
La tesi ricorsuale, alla luce delle citate valutazioni mediche, non è fondata. Per contro la decisione impugnata si basa su una corretta valutazione del danno alla salute dell'assicurato ed è quindi corretta.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
Dal canto suo PI 1, assistito dall’avv. RA 1, prodotto un certificato del dr. __________, ha chiesto la reiezione del ricorso facendo valere quanto segue:
" (...)
2. La ricorrente agita impropriamente il rapporto del Dr. __________ come se fosse una perizia medica, mentre in realtà non lo è. II Dr. __________ ha reso il suo rapporto unicamente leggendo le carte messegli a disposizione dalla ricorrente: egli mai ha visto il PI 1 e mai ha preso contatto con i medici che in precedenza lo hanno curato e/o peritato, in particolare la Dr. __________ e la Dr. __________. Il rapporto del Dr. __________ vale per quel che vale, cioè nulla: non è scientificamente serio attribuire a un soggetto una "länger bestehende Alkoholabhängingkeit" o "....... ein Zweifel ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert" senza preventivi esami medici specifici al riguardo. D'altro canto il Dr. __________ parla indiscriminatamente di "Alkoholkonsum" e di "Alkoholanhängigkeit": un conto è il consumo un conto è la dipendenza.
Sta di fatto che il convenuto in ricorso PI 1 non è un alcolizzato e mai lo è stato: il PI 1 è in cura per una depressione forte ansiosa e mista con spunti paranoidi dalla Dr. __________ dal 1997. Il PI 1, come risulta dalla decisione Al 22 agosto 2007, è stato peritato dalla Dr. __________ e sotto inchiesta dal Servizio esterno dell'AI: ciò a smentita del fatto che ai fini della decisione Al la condotta di vita tenuta dal PI 1 non sia stata oggetto d'indagine.
Come tutti anche il PI 1 si sottopone annualmente a dei controlli medici: come risulta dal certificato medico del Dr. __________ di __________ doc. 2, mai dall'esito dei relativi esami del sangue sono emersi dati riconducibili a problemi di alcool nel paziente.
3. Anche al convenuto in ricorso PI 1, come a quasi tutti, è capitato e capita di bere della birra o del vino, in particolare ai pasti, ma nella norma e soprattutto senza abuso e dipendenza: anzi, con le pastiglie che per la sua depressione deve continuamente prendere l'abuso di alcolici è controindicato. Da qui a dire che il PI 1 ha avuto, rispettivamente ha il vizio di bere c'è una bella differenza: la ricorrente prima di fare certe affermazioni sarebbe bene che ci pensasse due volte.
Per il Dr. __________ "Der Alkoholkonsum soli zum Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein": ciò non è vero, è una maligna insinuazione e soprattutto non ha nulla di scientifico.
4. La grave depressione di cui soffre il PI 1 è verosimilmente di origine ereditaria: sua madre soffriva della stessa malattia e più volte ha dovuto essere ricoverata all'Ospedale neuropsichiatrico di __________. E' da anni che il PI 1 soffre di questa malattia: ripetesi che in tutti questi anni i medici che lo hanno visitato mai hanno riscontrato in lui problemi di alcool: nel PI 1 non vi erano pertanto le premesse, per altro facilmente percepibili dal medico curante, per essere sottoposto a esami specifici per l'uso/abuso di alcool.
Tanto più che chi ha avuto in cura il PI 1 in particolare la dr. __________ di fronte a una diagnosticata depressione, se solo ne avesse avuto il sospetto, parlando con il PI 1, osservando il modo con cui si presentava alle visite, guardandolo negli occhi, sentendo il suo alito, dialogando con la moglie non avrebbe mancato di rilevare l'esistenza del problema di alcool e di sottoporre il PI 1 a tutti i relativi test analitici: nulla, però, è stato in tal senso fatto poiché non ne esistevano nel PI 1 i presupposti. Ciò vale anche per la Dr. __________ e il Dr. __________.
Di fronte alla diagnosi e alla cura medica della Dr. __________, ai controlli del Dr. __________, alla perizia della Dr. __________, all'inchiesta del Servizio esterno della Al, di fronte a tutto ciò non è serio sostenere come fa la ricorrente agitando strumentalmente il rapporto del Dr. __________ che la causa o, ma non si capisce bene, la concausa della depressione del PI 1 sia o sia stata il suo vizio del bere.
Ripetesi che le deduzioni che la ricorrente vorrebbe trarre dalla premessa sbagliata dell'alcooldipendenza del PI 1 da cui hanno preso avvio cadono assieme a tale premessa: dobbiamo pertanto ribadire che la querelata decisione si appalesa assolutamente pertinente e corretta e merita piena conferma. Non vi è pertanto ragione per chiedere una nuova perizia e per diffidare e sottoporre il convenuto in ricorso a un periodo di riflessione:
a parte i dubbi che potrebbero sorgere e sorgono circa la proponibilità procedurale di queste domande, di chiara natura investigativa e diseconomiche, sul piano sostanziale a fronte delle emergenze raccolte nella procedura Al, da cui non risulta una alcooldipendenza, la ricorrente ha portato solo il rapporto del Dr. __________, superficiale e poco attendibile. (...)" (Doc. V)
In data 26 ottobre 2007 la Cassa Pensioni RI 1 ha presentato un ulteriore certificato del dr. __________ datato 25 ottobre 2007, facendo valere quanto segue:
" In nessun documento nel dossier, sono stati nominati dei valori del fegato. Questa persona ex-alcolista e molto probabilmente ancora dimensato per il continuo uso di alcol. Mancano ancora i valori del fegato del laboratorio.
Anche si la persona assicurato non consumerebbe più del alcol, il Dr. __________ presume che l'assicurato al momento della data della decisione subiva una depressione media, quale sarebbe valuta per il 50% di Al. Una personalità paurosa e phobiosa non è limitando, in questo modo l'assicurato a vissuto funzionando bene da quando e adulto." (Doc. VIII)
In data 14 febbraio 2008 la Cassa pensioni ricorrente ha prodotto una nuova decisione datata 13 febbraio 2008 con la quale l’Ufficio AI corregge l’ammontare delle rendite erogate in seguito alla comunicazione di redditi computabili ulteriori (X e allegati).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Nel caso in esame, si tratta di stabilire se PI 1 abbia effettivamente diritto a percepire una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005, come stabilito dall’Ufficio AI con la decisione impugnata.
Di conseguenza, l’esito della presente vertenza avendo delle dirette ripercussioni sull’obbligo assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP) quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., ad art. 59 N. 12, pag. 589).
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Tema del contendere è l’attribuzione della rendita di invalidità a PI 1 a far tempo dal 1 ottobre 2004 (nella misura di una mezza prestazione dal 1. ottobre 2004 sino al 31 luglio 2005 e in seguito di una rendita intera). La Cassa Pensioni ricorrente ritiene infatti che la fattispecie non sia stata sufficientemente chiarita e, comunque, che all’assicurato possa essere attribuita al massimo una mezza prestazione anche successivamente al 1. agosto 2005.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.7. Nel caso di specie, l’Ufficio AI, dopo avere richiamato gli atti dalla Cassa malati dell’assicurato (includenti varie valutazioni della dr.ssa __________, psichiatra e della dr.ssa __________), ha provveduto ad interpellare la curante dell’assicurato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale nel suo rapporto medico 2 febbraio 2005 ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “grave stato ansioso con spunti paranoidi e sfumature depressive”, concludendo per un’inabilità lavorativa completa da novembre 2003 (doc. AI 5).
Interpellato, il dr. __________ del SMR in data 23 giugno 2005 ha osservato:
" A 57enne, gerente del __________
Richiesta di prestazioni Al (17.01.2005) per via di depressione da diversi anni
Dr.ssa __________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (08.12.2003).
diagnosi : Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici
Sospetto disturbo di personalità ansioso-fobico
- IL : ripresa della CL non prima di 3 mesi a partire dalla visita odierna
Dr __________ - lettera a Ass. __________ (19.02.2004)
diagnosi : Stato depressivo, ansioso, misto con spunti paranoidi
- IL : non si esprime chiaramente sulla CL
Dr.ssa __________ - perizia medica per Ass, __________ (29.04.2004)
diagnosi : Reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento
- IL : propone cambiamento di farmacoterapia.. Ripresa CL entro 8-10
settImane
Dr.ssa __________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (28.09.2004).
diagnosi : Sindrome mista ansioso-depressiva
Disturbo di personalità misto : ansioso, dipendente
- IL : lento e difficile miglioramento del quadro psico-patologico con ripresa
della CL al 50 % da circa 3 mesi e CL totale per la fine di novembre
2004 al più tardi
Dr.ssa __________ - rapporto medico Al (02.02.2005):
- diagnosi : Grave stato ansioso con spunti paranoidi e sfumature depressive, circa
dal 2001
- IL : 100 % dal 2004
Le valutazioni mediche della Dr.ssa __________ sono più positive concernenti la CL rispetto a quelle della MC, Dr.ssa __________ Inoltre, secondo la Dr.ssa __________ (rapporto del 29.04.2004) sembra che la farmacoterapia prescritta dalla Dr.ssa __________ inibisca eccessivamente e provochi una deflessione del tono d'umore dall'A, rendendo impossibile una ripresa del lavoro.
Procedere: Perizia psichiatrica per valutare le effettive limitazioni." (Doc. AI 13-1)
Di conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato di esperire una perizia psichiatrica alla dr.ssa __________, la quale ha presentato il suo rapporto peritale in data 23 novembre 2005 col quale, posti come diagnosi “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (F32.11 dell’ICD 10), Disturbo di personalità ansioso-fobico (F60.6 dell’ICD 10)” ha esposto quanto segue:
" (...)
5 Valutazione e prognosi
Persiste, dal 1997, un'evoluzione depressiva cronicizzatasi attualmente su un terreno di personalità fragile, nevrotica, ansioso-fobica.
Malgrado le cure, la depressione attuale altera le capacità di adattamento del paziente, vedasi anche i test psico-diagnostici, che mettono in evidenza un impoverimento del funzionamento globale del paziente, con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive che dominano il quadro psico-patologico, precludendo la possibilità di ripresa della capacità lavorativa di questo soggetto.
L'evoluzione è cronicizzata, malgrado egli sia in cura da diversi anni e la prognosi è alquanto riservata.
Persiste dunque un'incapacità lavorativa per malattia, attualmente nella misura del 100% e questo dall'ottobre 2003.
La ripresa della capacità lavorativa del 50% non ha avuto un effetto duraturo e non ha portato ad un'evoluzione favorevole, per cui possiamo complessivamente considerare che l'assicurato è inabile al lavoro in maniera continua dal 2003 ad oggi, nella misura completa.
Solo grazie al fatto di essere gerente del __________, ha potuto effettuare dei tentativi di ripresa del lavoro al 50%, abbandonando pressoché immediatamente, non riuscendo a farcela.
Preesistono antecedenti familiari, nel senso di una madre depressiva ed un'infanzia difficile e solitaria; l'assicurato ha passato l'infanzia fuori dalla famiglia presso l'Istituto __________ prevalentemente, come un orfano in quanto la famiglia non riusciva a badare né a lui né ai suoi fratelli, viste le condizioni di salute della madre e la situazione economica della famiglia.
Si descrive abbandonato a sé stesso, depresso "da sempre". Su questo terreno di fragilità di base, l'assicurato sviluppa la dipendenza dall'alcool, che sembra, con l'arresto di questa attività, rientrata.
Egli si cura adeguatamente e segue le prescrizioni mediche correttamente, senza purtroppo riuscire a venire a capo dei suoi disturbi.
La prognosi è dunque alquanto sfavorevole. Non prevedo la possibilità di ripresa
della capacità lavorativa in futuro, e questo nemmeno a tempo parziale.
Il lavoro è diventato il nemico che lo porta a bere e a rovinare i rapporti familiari e a
sentirsi colpevole di rovinarli, visto che ci tiene tanto. (...)" (Doc. AI 16-7+8)
concludendo:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
(…)
Dall'autunno 2003 persiste un'incapacità lavorativa per malattia nella misura completa, senza possibilità di riprendere l'attività professionale che egli svolgeva fino a quel momento.
Il percorso depressivo conclamato preesiste al 2003; dal 1997 l'assicurato è già in cura medica per gli stessi disturbi. (...)" (Doc. AI 16-8+9)
precisando altresì che non erano indicati provvedimenti di integrazione professionale (doc. AI 16).
Con “Rapporto di visita esterna” del 14 luglio 2006, il responsabile dell’Ispettorato AI ha fatto rilevare quanto segue:
" L'interessato è stato incontrato in data 13 luglio 2006 al suo domicilio in __________ __________ a __________.
Dopo le scuole dell'obbligo ha conseguito l'attestato di capacità quale disegnatore edile, frequentando __________. In seguito ha lavorato in diverse imprese di costruzione e da ultimo a __________ per circa una decina d'anni, quale ferramentista nella ditta del suocero. Dopo il divorzio è rientrato in Ticino. Non trovando impiego nel suo ramo professionale, si è interessato in quello degli esercizi pubblici. Presentatasi l'occasione, nel 1991 si è messo in società con il signor __________ Ivano, prendendo in gestione l'allora __________, tramutato poi in un locale notturno. Più tardi, in parallelo, ha invece assunto la gerenza del __________ club di __________, SA nella quale figura quale amministratore unico. Il signor PI 1 ha conseguito la patente di gerente nel 1994.
Entrambi i locali notturni sono aperti tutti i giorni della settimana, dalle 22.00 alle 03.00. L'attività presso il __________ è stata portata avanti quale collettiva, con il signor __________, sino al 2000, anno in cui in data 23 marzo il locale ha subito un grave incendio, restando chiuso sino a fine agosto 2001.
Alla riapertura l'attività è stata ripresa quale ditta individuale, unicamente dal signor PI 1, con l'impiego di un gerente part-time, nella persona del signor __________ dal luglio 2002, e di una barista a tempo pieno. Inoltre, attive tre ragazze quali artiste gogogirls. Prima dell'incendio il gerente era un certo __________.
Il signor PI 1 invece, impiegava il suo certificato di gerente nel __________, dove in media lavoravano due bariste a tempo pieno oltre alle artiste. L'impegno lavorativo del signor PI 1, prima dell'insorgenza del danno alla salute, risultava così ripartito tra i due esercizi. In misura maggiore presso il __________, in media 4 giorni settimanali. Gli altri presso il __________. Si è sempre occupato di un po' tutte le mansioni riguardanti la gestione dei locali. Da quelle amministrative - direzionali , alla presenza quale gerente, intrattenimento e servizio clienti al bar, e di giorno delle commissioni/acquisti presso i grandi magazzini (vedi __________, __________) per quanto riguarda in particolare i super alcolici e lo champagne.
L'assicurato rimpiazzava inoltre il personale nei giorni di libero.
Per la parte contabile ricorre ai servizi della __________ di __________. I problemi di salute del richiedente sono legati alla sfera psichica. Presenti da tempo, si sono sviluppati gradualmente, sino ad incidere sulla sua capacità lavorativa. Portatore di: Sindrome depressiva ricorrente - episodio attuale di media gravità - e disturbo di personalità ansioso-fobico, ha quindi beneficiato delle prestazioni IG per perdita di guadagno da parte della __________ assicurazioni a far capo dal 20.10.2003 al 100 %, indi dal 01.05.2004 al 30.09.2004 nella misura del 50 %.
Dopo il 01.10.2004 non hanno più pagato prestazioni IG in quanto l'assicurato era stato invitato a voler presentare domanda Al e non vi aveva dato seguito.
Dopo aver presentato richiesta Al nel gennaio 2005 non ha più fatto valere nel frattempo prestazioni presso il loro Ente, cosicché attendono ora una nostra decisione (tel 20.02.2006).
In relazione ai problemi di salute del titolare, si è ricorso a personale supplementare solo nel 2005, con il signor __________ impegnato a tempo parziale presso il __________. Si è così cercato di supplire alla situazione usufruendo delle risorse già disponibili. Altrimenti, unico aiuto supplementare la moglie del signor PI 1, che sin dall'inizio ha cercato di supplire come poteva il marito in entrambi gli esercizi, ma in particolare presso il __________.
A causa delle problematiche di salute, ma sembra anche per ragioni economiche (vedi peggioramento conti economici), l'attività con il __________ è poi stata abbandonata definitivamente nel maggio 2005 (lavoro troppo impegnativo ed oneroso: vedi p.es costi degli affitti).
La conduzione del locale è poi stata rilevata da una nuova società, la __________ (vedi nota tel. 17.03.2006 con la __________.
L'assicurato non ha legami con questa società.
Dal luglio 05 l'assicurato ha quindi trasferito il suo certificato di gerenza al ____________________, subentrando quindi al signor __________.
Si precisa che sin dall'inizio dell'incapacità lavorativa, vuoi nei periodi di totale inabilità, come pure in quelli di parziale, il signor PI 1 ha sempre prelevato lo stipendio intero dalla SA, incamerando inoltre privatamente le indennità giornaliere riconosciute durante un anno dalla citata Assicurazione. Ciò ha favorito i risultati d'esercizio negativi della SA nel 2003 e 2004 in particolare.
Dal profilo lavorativo pratico, secondo quanto confermato dall'interessato, alla ripresa del lavoro nel maggio 2004, su incentivo della psichiatra curante, vi è stato quindi un impegno del 50 % circa, portato avanti sino al maggio 2005 (cessione __________), ripartito sui due esercizi.
Le prestazioni lavorative della moglie a livello AVS rispettivamente fiscale sono state definite solo a partire dal giugno 2005, quando si è occupata solo del __________. In precedenza il suo apporto veniva considerato in pratica conglobato nei prelevamenti di cui il marito usufruiva.
La signora __________ da giugno a dicembre 2005 è risultata impegnata in ragione di 3-4 giorni settimanali, in particolare il mercoledì ed il W-E. La retribuzione è stata di circa 1600.- fr. lordi mensili.
A partire da gennaio 2006 l'attività continua sempre con la presenza della moglie, ora principalmente il martedì, venerdì e sabato, e con la collaborazione di un barista a tempo parziale,nella persona del signor __________ negli altri giorni. Si intercalano poi comunque a dipendenza delle necessità. Le artiste sono invece sempre presenti nel numero di tre.
Secondo quanto riferitoci, l'impegno lavorativo del signor PI 1 quale gerente è ora limitato a delle visite sporadiche, di breve durata (½ ora al massimo), ad inizio serata
(22.30 - 23.00). Altrimenti per i controlli, sale di pomeriggio quando non c'è in giro nessuno.
Riferisce in sostanza la persistente presenza di ansia, paura-difficoltà e disagio a stare in mezzo alla gente, la presenza di un senso di costrizione/peso, stato d'animo particolare che non gli permetterebbe più un approccio lavorativo. Di notte non dormirebbe bene.
Talvolta presenza di notti insonni. Spesso il pomeriggio si riposerebbe. In cura regolare presso la Dr.ssa __________ Riferisce di assumere Zyprexa, Effexor, Transilium (saltuariamente), Truxal e Rohypnol (la sera).
In merito alla persistenza della sua incapacità lavorativa, l'assicurato ha precisato che da tempo si starebbe interessando per la cessione dell'esercizio. Ha ancora un contratto valido per circa 4 anni. Il padrone è tuttavia disponibile in tal senso solo per un subentro nominale e non di una SA.
Sempre per il lato finanziario, il signor PI 1 che vive nella casa della figlia e non paga l'affitto ma solo le spese di gestione, riferisce di prelevare dalla Cassa del night in base alle sue necessità finanziarie . La prestazione della moglie viene invece tuttora gratificata attorno ai fr. 1600.- lordi mensili.
Per i conti 2005 del __________ bisognerà attendere verosimilmente sino a fine settembre 2006; l'assicurato ha ottenuto una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale sino ad allora.
Per quanto riguarda la situazione economica dell'assicurato si rimanda agli atti UT allegati in fotocopia, alle tabelle riassuntive allegate, relative ai due esercizi, nonché alla dichiarazione 24.03.2006 dell'UT persone giuridiche.
I dati 2005 per il __________, saranno pronti probabilmente entro fine settembre. Sono da richiedere direttamente all'assicurato che ha ottenuto una proroga sino ad allora per l'inoltro delle dichiarazione fiscale." (Doc. AI 39-1+2+3)
Dal canto suo la dr.ssa __________, psichiatra e curante dell’assi-curato, nel suo “Rapporto di decorso” del 24 luglio 2006 ha ribadito che il paziente andava considerato completamente inabile al lavoro dal 2001, precisando che malgrado le cure la situazione tendeva al peggioramento con persistenza di gravi ansie con stati paranoidi (doc. AI 41-1).
In data 13 novembre 2006 l’Ufficio AI si è rivolto alla dr.ssa __________ con uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Nel suo rapporto del 28 settembre 2004 indirizzato all'__________ certificava un'inabilità lavorativa 50 % che perdurava già da ca. tre mesi e prevedeva di chiudere l'incapacità lavorativa per la fine di novembre di quell'anno, al più tardi. Desumiamo quindi che al momento della consultazione fosse stato confermato un sensibile miglioramento dello stato di salute e che il quadro clinico lasciava presagire un ulteriore miglioramento che avrebbe consentito la ripresa a tempo pieno dell'attività lavorativa a breve termine (inizio dicembre 2004). __________ aveva adeguato il versamento dell'indennità giornaliera conformemente a questa attestazione e a quella del 29 aprile 2004. Infatti, tra il 01.05.2004 ed il 30.09.2004 era stata versata un'indennità per inabilità lavorativa del 50 %. Quest'ultima era poi stata sospesa con effetto 30.09.2006 per cause estranee al danno alla salute.
Nell'atto peritale del 23 novembre 2005, indirizzato al nostro ufficio, viene per contro attestata un'inabilità lavorativa del 100 % dal mese di ottobre 2003.
Visto quanto precede, voglia gentilmente spiegarci il motivo di questa discrepanza nel grado di abilità/inabilità rilevata nei rapporti ad una e all'altra assicurazione." (Doc. AI 44-1)
Il 17 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha evaso come segue la richiesta dell’amministrazione:
" Ho riletto le perizie per l'incapacità lavorativa da me scritte per __________ in data 8.12.2003, 29.04.2004 e 28.09.2004.
Dalla prima visita in seguito, ho tentato di spronare con il mio intervento il Signor PI 1 ad uscire dalla regressione depressiva, insistendo sulla ripresa della capacità lavorativa almeno al 50%.
Questa proposta è stata un atto terapeutico sensato a riattivare in lui le risorse adattative, onde spronarlo a riprendere il lavoro anche se egli non sembrava al momento molto convinto. Ho insistito pure attraverso il colloquio con lui per il cambiamento del trattamento farmacologico, impostato sui neurolettici e quasi senza antidepressivi, sperando che egli potesse uscire dalla crisi.
La mia valutazione di allora è dunque da considerare un atto terapeutico fallito, in quanto egli non ha reagito alla mia proposta in maniera positiva e strutturante. Il quadro psicopatologico al momento della visita peritale per l'Assicurazione invalidità era cronicizzato.
Nella mia valutazione del 29.04.2004, scrivo che egli non ha ripreso il lavoro nemmeno a tempo parziale come da me auspicato a dicembre 2003.
In quel momento chiedo alla Dr.ssa __________ il cambiamento della farmacoterapia e insisto pretendendo la ripresa della capacità lavorativa al 50% entro 8 settimane: questo non perché vedo il paziente migliorato, ma perché spero che egli reagisca al mio intervento, trovando il coraggio di riprovare!
Nel mese di settembre 2004, rivedo il paziente, ed egli ha tentato la ripresa della capacità lavorativa al 50% da circa 3 mesi da allora.
Questo mi dà coraggio di insistere con lui per un'ulteriore ripresa della capacità lavorativa ipotetica verso il 100% perla fine di novembre.
Purtroppo, quest'ultima non è mai avvenuta: egli mi ha detto allora che il 50% che aveva ripreso era fasullo, che non riusciva a fare niente, che si era sforzato ma non credeva di farcela.
Era piuttosto risentito e faceva degli sforzi per essere lasciato in pace dall'assicurazione (pensai: me compresa, vista la mia insistenza).
Questa evoluzione infausta con la ripresa della capacità lavorativa al 50% forzata e teorica di breve durata, comunque fallita in breve tempo (egli era gerente del bar e rispondeva solo davanti a se stesso se c'era o non c'era, non avendo un datore di lavoro che lo controllasse!) mi ha fatto concludere nella perizia Al, che l'assicurato, di fatto, non ha ripreso realmente la capacità lavorativa nemmeno a tempo parziale e che l'incapacità lavorativa per malattia era completa dall'ottobre 2003."
(Doc. AI 46-1+2)
Nelle sue “Annotazioni” del 23 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dalla lettura degli atti all'incarto risulta che l'Ass. __________ abbia riconosciuto i seguenti periodi di incapacità lavorativa
IL: - 100 % sino al 30.04.2004
- 50 % dall' 01.05.2004
- 0 % dal 01.10.2004
Dall'inchiesta del servizio ispettorato (13.07.2006), l'A ha avuto un rendimento del 50% da maggio 2004 a maggio 2005.
Secondo la perizia della Dr.ssa __________ (23.11.2005) sono stati stabiliti i seguenti gradi di incapacità lavorativa:
IL: - 100 % dall'ottobre 2003.
In data 13.11.2006 I'UAI chiede alla Dr.ssa __________ le ragioni della discrepanza tra quanto certificato da lei e la CL messa in evidenza dall'inchiesta dell'ispettorato.
In risposta a questa domanda di precisazioni, la psichiatra comunica che il tentativo di una ripresa della capacità lavorativa al 50 %, forzata e teorica, è stata infausta e di breve durata e che l'A non ha ripreso realmente la CL nemmeno a tempo parziale e che l'IL per malattia era completa dall'ottobre 2003.
Valutazione
Sulla base di quanto stabilito dalla perizia psichiatrica della Dr.ssa __________ (23.11.2005) e del suo successivo rapporto medico del 17.11.2006, possiamo concludere che l’A è da considerare totalmente inabile in qualsiasi attività professionale, a decorrere dall'ottobre 2003." (Doc. AI 55-1)
Di conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 aprile 2007, ha concluso per l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 sino al 31 luglio 2005, e di una prestazione intera dal 1 agosto 2005 (doc. AI 56, consid. 1.1).
Nell’ambito della procedura di osservazioni la Cassa Pensioni ricorrente ha fatto pervenire uno scritto 5 luglio 2007 del dr. __________, psichiatra di __________, del seguente tenore:
" (...)
Schlussfolgerungen:
Die beiden Berichte von der behandelnden Psychiaterin Frau Dr. med. __________ sind sehr knapp gehalten, insbesondere geben sie keine Angaben darúber, wie sich der Versicherte im Alltag benimmt, wie er seine Freizeit verbringt. Auch finde ich keinen objektiven Psychostatus, es sind praktisch nur die Angaben ihres Patienten wiedergegeben.
Auch im Gutachten von Frau Dr. __________ fehlen mir Berichte über das Alitagsleben, die Freizeit wie auch die Art der Beziehung zu seiner jetzigen Frau, welche offenbar vermehrt im Geschäft des Versicherten aktiv geworden ist.
Der Alkoholkonsum soll zum Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein; dies wurde nicht überprüft und ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Gutachterin schreiben kann, dass ihr Explorand aufhören muss zu arbeiten, weil die Arbeitsumgebung ihn zum Alkoholkonsum verführe.
Diese sicher schon länger bestehende Alkoholabhängigkeit wurde in den Betrachtungen von beiden Psychiaterinnen wenig einbezogen. Er spielte sicher, in der depressiven Entwicklung eine Rolle, man kann in solchen Fällen nie genau sagen, was zuerst ist, der Alkohol oder die Depression, denn alkoholkranke Menschen werden depressiv, haben Schuldgefühle, fühlen sich ohnmächtig, deren Beziehungen werden betastet.
Die Erklärungen der Gutachterin zu ihren Widersprüchen bei der Beurteilung zuhanden der Allianz und im Gutachten für die IV sind wenig konsistent, es ist ja gerade so, dass eine Gutachterin die AF medizinisch-theoretisch beurteilen muss und nicht danach, ob ein Versicherter die Arbeit dann wirklich auch aufnimmt. Es ist denkbar, dass der Versicherte sich heute mehr mit Haushalt und der Erziehung der Tochter abgibt, die einiges jüngere Ehefrau dafür umso mehr im Nightclub arbeitet.
Verschiedene Fragen bleiben trotz Gutachten offen, es ist für mich schwierig, den Versicherten, dessen Arbeitsfähigkeit aus dem Dossier abschliessend zu beurteilen.
Unter der Annahme, dass der Versicherte keinen Alkoholkonsum mehr betreibt (Es bleibt bei mir allerdings ein Zweifel, ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert, deswegen depressiv ist und Schuldgefühle äussert),und trotzdem mittelgradig depressiv ist, ergibt sich medizinischtheoretisch eine Arbeitsfähigkeit in seinem Beruf von 50%, wobei die Ängstlichkeit, die Tendenz zurn Rückzug dafür entscheidend sind (wegen der vielen Kunden, was allerdings schon früher, als noch keine Krankheit vorlag, der Fall war).
In angepassten Tätigkeiten, ohne viele soziale Kontakte, wo er seine Ängste nicht überwinden muss, ist er zu mehr fähig. Im Übrigen nehmen beide Psychiaterinnen zur Frage der Leistungsfähigkeit in angepassten Tätigkeiten keine Stellung.
Die Restarbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit beziffere ich auf mindestens 50%, in angepasster Tätigkeit auf über 70%.
Ihre Zusatzfragen kann ich wie folgt beantworten:
1. Zu welchem Zeitpunkt bestand erstmals eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20% aufgrund der psychischen Beschwerden?
100% ab 20.10.03 entsprechend vertrauensärztliche Untersuchung von Frau __________ zuhanden der Allianz-Versicherung.
2. Kann oder konnte davon ausgegangen werden, dass der Versicherte jemals wieder die volle (d.h. 100%-ige) Arbeitsfähigkeit erlangen wird?
Da der Versicherte schon Ober Jahre an wiederkehrenden depressiven Störungen gelitten hat, trotzdem voll gearbeitet hat, stelle ich eine optimistische Prognose, dass er wieder volle Arbeitsfähigkeit erreichen könnte.
3. Besteht eine eigenständige psychische Krankheit?
Es besteht keine eigenständige psychische Krankheit, die depressiven Störungen vermischen sich mit der Alkoholproblematik.
4. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Buffetbursche zumutbar?
70%.
5. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Kellner zumutbar?
50% (da hat der Versicherte intensivere Kundenkontakte).
6. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Barkeeper zumutbar?
50% (dito).
7. In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Gérant einer Bar / Café zumutbar?
Mindestens 50%." (Doc. AI 62-7+8+9)
In proposito, nelle sue “Annotazioni” del 2 agosto 2007, il dr. __________ del SMR ha considerato quanto segue:
" (...)
Valutazione
Le considerazioni dello scritto del Dr __________ non possono essere prese in considerazione in quanto non sono le conclusioni di una valutazione peritale coerente.
In effetti non sono citate né l'anamnesi intermedia, né l'evoluzione del decorso della malattia, né descritto lo stato oggettivo attuale.
Il perito nega la presenza di una vera patologia psichiatrica, ritenendo la dipendenza all'alcol come principalmente responsabile dei disturbi psichici, benché non possa quantificarli sia nell'origine che come conseguenza di una patologia psichica.
Inoltre si tratta di una valutazione diversa di una patologia, che viene così valutata in maniera discordante.
Il Dr. __________ critica il grado di IL certificato dalla Dr.ssa __________ ma non spiega come può giudicare l'A abile al 50% o 70 %, senza aver descritto un miglioramento dello stato di salute sia nell'anamnesi che nello stato clinico.
Rimangono dunque valido il grado di IL finora riconosciuto." (Doc. AI 66-2)
Di conseguenza, l’Ufficio AI, con l’atto impugnato del 22 agosto 2007, ha confermato il progetto di decisione e con esso l’attribuzione delle prestazioni (cfr. doc. AI 68 e consid. 1.2).
2.8. Con il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le condizioni di salute del richiedente (I; cfr. sopra consid. 1.3).
La Cassa, allegato nuovamente il referto del dr. __________ del 5 luglio 2007, ha prodotto un successivo certificato del medesimo specialista datato 25 ottobre 2007 del seguente tenore:
" In ihrem Schreiben vom 22.10.07 baten Sie mich, auf die Gegendarstellung des Arztes des RAD Tessin, Dr. __________ vom 02.10.07 Stellung zu beziehen:
- die verschiedenen Aussagen, der Versicherte habe kein Alkoholproblem, sind wenig glaubhaft, in keinem Dokument wurden die Leberwerte inklusive CDT und MTV beigebracht, sodass es nicht bewiesen ist, dass Herr PI 1 nicht doch Alkohol konsumiert.
- Ich habe die Diagnose in Frage gestellt, da sich bei Alkoholkranken immer ein Syndrom einstellt mit rezidivierenden Depressionen, und man nicht sagen kann, was zuerst ist, der Alkohol oder die Depression, beides gehört zum Alkoholabhängigkeitssyndrom.
- Dass von der behandelnden Ärztin die Persistenz eines Alkoholproblems bei ihrem Patienten bestritten wird, kann man glauben oder nicht, eine Sicherheit besteht erst durch das Beibringen von Laborresultaten (siehe oben).
- Das Arztzeugnis von Hausarzt des Versicherten hat denselben Mangel wie die andern oben zitierten Aussagen: es fehlen die mit Laborwerten untermauerten Leberwerte (ich wiederhole: inklusive CDT, MCV), welche unabdingbar sind für den Beweis dafür, dass das Alkoholproblem nicht weiter besteht.
- Unter der Annahme, dass die Arbeitsfähigkeit des Versicherten effektiv nicht eingeschränkt ist durch übermässigen Alkoholkonsum (was noch zu beweisen wäre), besteht eine rezidivierende depressive Störung (die ängstlichphobische Persönlichkeit kommt versicherungstechnisch nicht in Betracht: eine Persönlichkeitsstörung besteht seit Abschluss der persönlichen Entwicklung, seit dem ErwachsenenaIter, und trotzdem konnte Herr PI 1 arbeiten), zum Zeitpunkt des Entscheides für Leistungen von Seiten der IV wurde die Depression als mittelschwer beurteilt, was aus gutachterlicher Sicht eine 50%-ige Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht, nicht eine 100%-ige." (Doc. VIII/bis)
Con riferimento al certificato medico del 5 luglio 2007 il dr. __________ del SMR ha così osservato in data 2 ottobre 2007:
" (...)
In sede di osservazione viene presentata una valutazione sugli atti da parte del __________ tramite la RI 1 del 5.7.2007:
il dr. __________ insinua che l'assicurato potrebbe continuare l'abuso etilico con seguente influsso negativo sulla patologia psichiatrica e la seguente capacità lavorativa. In seguito sviluppa in modo autonoma questa sua tesi ponendo la diagnosi di disturbo depressivo associato a problematica etilica e negando di seguito una IL maggiore.
In sede di ricorso la RI 1 riprende in modo acritico le indicazioni del dr. __________ giustificando il ricorso alla decisione UAI.
Valutazione:
la documentazione a disposizione mostra che secondo le indicazioni della curante e della perita l'assicurato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004. Inoltre in nessuna delle valutazioni eseguite dalla dr.ssa __________ veniva sospettata la continuazione di un consumo etilico inadeguato. Da parte della curante (la quale mi ha contattato telefonicamente in data odierna) viene categoricamente smentita una problematica etilica persistente. In queste condizioni non posso condividere le critiche del dr. __________ circa la problematica etilica. Ritengo la valutazione del dr. __________ arbitraria e priva di dati oggettivi." (Doc. IV/1)
Dal canto suo l’assicurato in sede di ricorso ha prodotto un certificato medico del 10 ottobre 2007 del dr. __________, suo medico curante, del seguente tenore:
" Con il presente si certifica che seguo il signor PI 1 dal 2000 e dagli esami del sangue da me effettuati a più riprese non sono mai emerse alterazioni patologiche che facessero pensare ad una dipendenza dell'alcool ed in particolare, un alcolismo cronico.
Il paziente a suo tempo fu pure ricoverato presso i servizi della __________ e nel rapporto finale, come pure negli atti, non risulta che il signor PI 1 sia un'alcolista cronico.
Inoltre dal profilo clinico egli non dimostra le classiche stigmate che presentano i pazienti in questo caso.
Restando naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni, saluto cordialmente." (Doc. V/2)
2.9. Deve essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.10. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente fatto proprie le conclusioni della dr.ssa __________ per la quale l’assicurato, a dipendenza delle patologie depressive di cui è sofferente, presenta un’inabilità lavorativa completa dall’ottobre 2003.
Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assi-curato è stato accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione sulla scorta dei certificati medici agli atti, della perizia esperita dalla specialista in psichiatria e dell’esame del medico SMR.
Tali valutazioni sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In effetti, dall’inserto emerge che il richiedente soffre di “sindrome depressiva ricorrente, disturbo di personalità ansioso-fobico” (doc. AI 16-7).
Tale patologia è presente, a detta della sua psichiatra curante, almeno dall’ottobre 2003, pur avendo già avuto delle manifestazioni depressive precedenti, e sarebbe stata scatenata, con relativo scompenso psicoemotivo, dalla morte della madre cui l’interessato era molto attaccato. Secondo la dr.ssa __________, malgrado le cure il paziente manifesterebbe una tensione psichica con insonnia resistente, crisi d’ansia ed uno stato di inibizione psicofisica tali da renderlo incapace di concentrarsi su un’attività lavorativa (cfr. doc. AI 1-9).
Onde chiarire esaustivamente le condizioni del richiedente l’amministrazione, ha, come detto, fatto esperire una perizia specialisitica dalla dr.ssa __________. Nel suo referto del 23 novembre 2005 la psichiatra ha esposto come dal 1997 persiste un’evoluzione depressiva cronicizzatasi su un terreno di personalità fragile, nevrotica, ansioso-fobica. Malgrado le cure, la depressione altera le capacità di adattamento dell’assicurato, il quale presenta un impoverimento del funzionamento globale con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive dominanti il quadro psico-patologico precludendogli la possibilità di ripresa della capacità lavorativa. Ne deriva un’inabilità lavorativa totale, dall’ottobre 2003 (doc. AI 16-7; cfr. sopra consid. 2.7). Nelle sue osservazioni all’AI del 17 novembre 2006, la dr.ssa __________ ha confermato la sua conclusione di inabilità totale dall’ottobre 2003 osservando come i tentativi di ripresa lavorativa, messi in atto nel 2004, anche su sua spinta, si erano rivelati fallimentari (doc. AI 46; consid. 2.7).
Ora, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale eseguito dalla dr.ssa __________ (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.7 e 2.9).
Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente avvenuta l’8 settembre 2005 e un’attenta valutazione della documentazione agli atti, su vari esami psicodiagnostici, e risulta nelle sue motivazioni così come nelle sue conclusioni privo di contraddizioni, completo ed esaustivo. La specialista spiega del resto in modo chiaro i motivi per cui l’assicurato è da ritenere inabile in misura totale in qualsiasi attività lucrativa. Di conseguenza a tale perizia va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7 e 2.9).
Del resto, tali conclusioni sono essenzialmente confermate anche dalla psichiatra curante dell’assicurato. In effetti, la dr.ssa __________, sia nel rapporto all’AI del 2 febbraio 2005 (doc. AI 5-3) che in quello del 24 luglio 2006 (doc. AI 41-1), conferma la diagnosi di gravi ansie con stati paranoidi con tendenza al peggioramento e, quindi, la conclusione di totale inabilità lavorativa (cfr. consid. 2.7).
Alla luce della documentazione medica agli atti e in particolare della dettagliata perizia della dr.ssa __________, il medico SMR dr. __________ ha pertinentemente rilevato che l’assicurato, portatore delle descritte patologie psichiatriche, era da ritenere inabile nella misura completa (doc. AI 55-1). Ora, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto del 23 aprile 2007 (doc. AI 55; cfr. consid. 2.7). Detto rapporto infatti si basa su un’attenta valutazione degli atti medici e non è del resto contraddetto da alcun altro parere medico acquisito agli atti.
Né d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della documentazione agli atti può mutare il parere espresso dal dr. __________, psichiatra di fiducia della Cassa Pensione ricorrente, negli scritti del 5 luglio e 25 ottobre 2007 (doc. AI 62 e VIII/bis; cfr. consid. 2.7 e 2.8).
Il referto del 5 luglio 2007 infatti – che peraltro è stato allestito unicamente sulla base degli atti, senza una visita diretta del paziente -, nega addirittura la presenza di una vera patologia psichiatrica di rilievo (questo in contrasto con la valutazione peritale della dr.ssa __________ e dei certificati della dr.ssa __________) ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurato siano piuttosto da ricondurre alla dipendenza dall’alcol. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime quantificandola nella misura del 50% o addirittura 70% (cfr. sopra consid. 2.7).
Ora, nella misura in cui tale certificato addirittura neghi la presenza del disturbo psichiatrico che, a detta degli altri specialisti interpellati, esiste in maniera inequivocabile sin dall’ottobre 2003, essendo peraltro costantemente monitorato da regolari consulti e curato mediante una terapia di sostegno psichiatrica oltre che da una terapia farmacologica, non merita di essere considerato da questo Tribunale.
Del resto nelle sue annotazioni del 2 agosto 2007 il medico SMR dr. __________ ha preso posizione in modo convincente sulle critiche mosse dal dr. __________, psichiatra di fiducia della ricorrente, il quale – sia nuovamente rilevato - non ha nemmeno mai visitato l’assicurato (doc. AI 66; cfr. sopra consid. 2.7). Il medico SMR ha coerentemente osservato come tale rapporto medico lasci perplessi nelle sue conclusioni, sia il frutto di una valutazione poco coerente, non essendo menzionate né l’anamnesi intermedia nè il decorso della malattia o descritto lo stato oggettivo attuale. Del resto le conclusioni del dr. __________ in merito all’inabilità lavorativa riconosciuta “solo” nella misura del 30-50%, non possono essere seguite giacchè non motivate o sostanziate da argomentazioni valide, segnatamente con riferimento ad un presunto miglioramento riscontrato nelle condizioni dell’assicurato successivamente alla perizia eseguita dalla dr.ssa __________, cui invece, sia ribadito, va riconosciuta forza probatoria piena. Del resto detto sanitario non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate dalla perizia della dr.ssa __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui è giunta la medesima specialista. Analoghe osservazioni si impongono con riferimento allo scritto aggiuntivo del 25 ottobre 2007 del dr. __________ prodotto di fronte al TCA (cfr. doc. VIII/bis; consid. 2.8).
Quanto infine alla tesi, sostenuta dal dr. __________, per cui i disturbi psichici sarebbero principalmente da ricondurre alla dipendenza dall’alcool, la stessa, definita arbitraria e priva di dati oggettivi dal dr. __________ del SMR (cfr. IV), non può essere fatta propria dal TCA.
A parte il fatto che non risulta per nulla evidente su quale base lo specialista tragga una siffatta conclusione, la stessa viene comunque smentita dalle dichiarazioni dei medici curanti dell’assicurato e della dr.ssa __________, per i quali l’interessato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004. Anche il medico curante generalista del richiedente, dr. __________, nel suo certificato del 10 ottobre 2007 prodotto in corso di causa, precisato di aver in cura PI 1 dal 2000, esclude tassativamente una dipendenza dell’alcool, l’interessato non presentando alcun segno in tal senso e non essendo mai stato rilevato alcun valore negli esami del sangue che potesse in qualche modo lasciar concludere in quel senso (doc. V/2; cfr. consid. 2.8). Alla luce di queste conclusioni, l’allegazione ricorsuale, per cui per escludere la sussistenza di una dipendenza dall’alcool sarebbero necessari i valori di laboratorio epatici (cfr. VIII), si rileva destituita di fondamento.
Non è superfluo in questa sede evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)."
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle citate valutazioni del dr. __________ e del __________ del SMR, eseguite dopo approfondito esame degli atti, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Né del resto la Cassa ricorrente fa valere, nel suo ricorso, altri argomenti o elementi che possano in qualche modo inficiare le suesposte conclusioni. Inconferenti risultano in particolare le critiche formulate, del tutto gratuitamente, ai referti delle psichiatre dr. __________ e dr. __________.
Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), dal mese di ottobre 2003 e sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l’assicurato presentava una totale incapacità nella sua attività lavorativa precedente e in ogni altra, fatto salvo per il periodo dal maggio 2004 al maggio 2005 allorquando l’inabilità lavorativa era quantificabile nel 50%.
Visto quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni e riconosciuto a PI 1 una mezza rendita di invalidità dal 1 ottobre 2004 sino al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005. La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Inoltre, a PI 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, il quale ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7 ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della Cassa Pensione RI 1 che verserà inoltre a PI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti