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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2008 32.2007.300

9. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,687 Wörter·~53 min·3

Zusammenfassung

Confermata la perizia del SAM secondo la quale, dopo un'inabilità lavorativa del 50% da aprile 2005 e del 100% da maggio 2005 a luglio 2006, da allora l'A. é abile al lavoro al 60% nella sua e al 70% in un'attività adeguata. Rendita intera dal 1. aprile 2006 al 31 ottobre 2006

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.300   FS/sc

Lugano 9 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 14 agosto 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria per pulizie in un campeggio (doc. AI 5/1-4), nel mese di ottobre 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) ansia, depressione, insonnia, dolori spalla dx e braccio dx, colonna vertebrale in toto, dolore arti inferiori bilaterali, cefalea (…)” (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 14 agosto 2007 (doc. AI 58/1-2), preavvisata con progetto 26 aprile 2007 (doc. AI 47/1-5), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’as-sicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 30 settembre 2006, argomentando:

"  (...)

Dal mese di aprile 2005 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa dell'assicurata è limitata in modo rilevante.

Si tratta quindi di identificare altre attività semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'assicurata disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che, pur considerando le componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora sufficientemente esteso.

A livello teorico, oltre all'attività sopraccitata, la signora RI 1 potrebbe essere occupata, per un 70%, quale operaia generica in ambito industriale (in posizioni, non strettamente legate ad una catena di produzione continua), addetta al controllo e/o sorveglianza qualità, commessa / cassiera, ausiliaria di lavanderia, collaboratrice domestica, custode, ...

La pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta al vaglio del nostro Servizio integrazione professionale per una valutazione dal profilo economico-professio-nale, il quale ha proceduto al confronto dei redditi che ha portato alle seguenti conclusioni.

Calcolo della capacità di guadagno residua

Salario da valida:

Quale ausiliaria per pulizie presso il Campeggio __________ di __________, l'assicurata nel 2005, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 41'605.-.

Reddito da invalida:

Quale ausiliaria per pulizie: Fr. 24'963.- (60% di Fr. 41'605.-).

In altre attività adeguate:

Siccome le professioni che l'assicurata può ancora svolgere nonostante il danno alla salute, oltre alla sopraccitata, sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2005 di Fr. 49'070.--.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:

●   5% per attività leggera

●   5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza maturata presso il medesimo datore di lavoro).

Secondo le statistiche RSS del 2005, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 49'070.--, una riduzione personale del 10% ed una capacità di lavoro residua del 70% in attività adeguata, risulta un reddito da invalida di Fr. 30'914.--.

Grado d'invalidità:

41'605 - 30'914 x 100 = 26 %

       41'605

Le osservazioni presentate il 29.05.2007 in opposizione al progetto di decisione 26.04.2007, supportate dai certificati medici 25.05.2007 della psichiatra Dr.ssa __________, 24.05.2007 del Dr. __________, rispettivamente del successivo rapporto 01.06.2007 del Dr. __________, sono state attentamente esaminate sia a livello medico che amministrativo.

Il nostro Servizio medico regionale (SMR) ha tuttavia convalidato quanto evidenziato nell'ambito peritale da parte dei medici del Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM - rapporto del 02.02.2007), ritenendo per contro l'attuale documentazione medica prodotta non tale da permettere di modificare il giudizio relativo all'esigibilità professionale.

Per quanto attiene poi alla valutazione delle dichiarate limitazioni in ambito casalingo, non si ritiene di dover procedere in merito, considerato che per l'apprezzamento del grado di invalidità è stato applicato il solo metodo del confronto dei redditi e questo in quanto il caso dell'assicurata è stato esaminato tenendo conto di un esercizio di attività lucrativa a tempo pieno.

Concludendo, gli atti dell'incarto che hanno consentito di poter definire un solo diritto temporaneo alla rendita risultano completi e dunque, da questo profilo, si può desumere che la situazione è stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori passi istruttori non sono più reputati necessari. Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un colloquio, lo scrivente Ufficio Al non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi.

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.04.2006 (dopo un anno di attesa in incapacità al lavoro, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) l'assicurata ha diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata fino al 30.09.2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute - art. 88a cpv. 1 OAI).

Ulteriori informazioni

Tenendo conto del curriculum scolastico e professionale della signora RI 1 e della sua percentuale di abilità lavorativa residua (70%), non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno residua.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l'assicurata sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Se l'assicurata dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla, si resta peraltro a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc) in un'attività confacente con il danno alla salute e che le permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.

Qualora la signora RI 1 lo richiedesse, si resta inoltre a disposizione per valutare e vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento da parte dell'AI.

(…)" (doc. AI 56/2-4)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e censurata la mancanza di un’inchiesta a domicilio – ha chiesto:

"  (…)

1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, è concessa alla Signora RI 1 una rendita invalidità al 100% a partire dal  1° aprile 2006 e per un tempo illimitato.

2.  Protestate eventuali tasse, spese e ripetibili.

(…)." (I)

                               1.4.   Con la risposta l’Ufficio AI – ribadita la validità della perizia pluridisciplinare del SAM confermata dal servizio medico regionale dell’AI (SMR) e osservato che, con il ricorso, non sono stati apportati elementi o prove inerenti lo stato di salute che giustifichino una diversa valutazione – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con scritto 15 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA “(…) di non richiedere altri mezzi di prova, insistendo tuttavia affinché venga esperita una perizia a domicilio dell’assicurata. (…)” (VI).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita limitatamente al periodo dal 1. aprile al 30 settembre 2006.

                                         L’assicurata postula il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 30 settembre 2006.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

                               2.9.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                             2.10.   Il TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata al 100%.

                                         Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, ha lavorato per diverse stagioni a tempo pieno presso il campeggio __________ di __________ e per poco più di quattro mesi per la casa anziani __________ di __________ (doc. 1/20-21, 1/26-27, 1/28-29 e 1/31-32 dell’in-carto disoccupazione). È inoltre da ritenere – viste anche le domande d’indennità di disoccupazione 27 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005 nelle quali ha dichiarato di essere disposta e capace a lavorare a tempo pieno (doc. 1/1-4 e 1/15-18 dell’incarto disoccupazione) – che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura.

                                         Del resto l’assicurata non ha mai contestato il fatto di essere stata considerata salariata al 100%.

                                         E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il metodo consueto del raffronto dei redditi ad esclusione di quello specifico e misto (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6).

                                         Parimenti, è pure a ragione che l’Ufficio AI non ha ordinato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica. Un tale accertamento si giustifica infatti allorquando – a differenza del presente caso – l’interessata esercita e/o vuole esercitare un’attività lavorativa a tempo parziale e per il resto è attiva quale casalinga.

                                         La richiesta, ribadita con scritto 15 ottobre 2007 (cfr. consid. 1.5 e VI), di una “perizia a domicilio” deve pertanto essere respinta.

                             2.11.   Nelle annotazioni 26 luglio 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) a questo punto si impone una valutazione plurispecialistica presso il SAM prima di poter giustificare o meno erogazione di prestazioni sia a carattere reintegrativo che sia come rendita in questa giovane ATA. A SAM (reuma – psi – neuro ed evt. ortopedica). (…)” (doc. AI 25/1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 26/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 2 febbraio 2007 (doc. AI 29/1-39) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica in parte anchilosante a livello della spalla destra in:

     ●    stato dopo distorsione il 28.03.2002,

     ●    manifestazione di un conflitto sottoacromiale con lesione parziale articolare del sovraspinato,

     ●    frattura osteocondrale della spalla destra ed intervento chirurgico artroscopico con acromioplastica anteriore, debridement intrarticolare e rimozione di un flake osteocartilagineo intrarticolare libero il 10.10.2005,

     ●    sviluppo di una spalla congelata nel decorso

Stato dopo intervento chirurgico al pollice destro per una tendinite De Quervain nel maggio 2005.

Cefalee in parte di carattere emicranico, tendenti alla cronicizzazione.

Sindrome mista ansioso depressiva.

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

Fibromialgia.

Stato dopo interventi per varici varicose agli arti inferiori nel 1970 e nel 2004.

Stato dopo ernioplastica epigastrica il 7.11.2006. )." (doc. AI 29/13-14)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nella sua professione svolta di ausiliaria per pulizie è valutabile nella misura del 60% in considerazione delle limitazioni discusse sopra (attività sull’arco di un’intera giornata lavorativa con rendimento ridotto). Per l’attività di casalinga (economia domestica di due persone) non sussistono limitazioni della capacità lavorativa.” (doc. AI 29/17), hanno concluso:

"  (...)

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano principalmente nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello muscolo - scheletrico, mentre in parte minore a livello psicologico e mentale e neurologico.

Sul piano muscolo - scheletrico bisogna dapprima rilevare che l'A, è destrorsa e presenta pertanto limitazioni nell'utilizzo del braccio destro sopra l'orizzontale in particolar modo sopra i 140° e limitata è pure la rotazione interna. Difficoltà e quindi limitazione è pure presente nel tenere degli oggetti pesanti e degli oggetti alzati sopra l'orizzontale. Vi sono poi difficoltà e limitazioni nell'eseguire lavori ripetitivi, monotoni, eventualmente contro pressione o contro resistenza con il braccio destro. Queste limitazioni comportano una riduzione della capacità lavorativa nell'attività svolta di donna di pulizie nella misura del 30%.

A livello psicologico e mentale nonché sul piano neurologico il rendimento dell'A. è ridotto anche se in forma minima dallo stato ansioso riscontrato, dalle cefalee in parte emicraniche con tendenza alla cronicizzazione.

In una valutazione d'assieme riteniamo pertanto l'A. attualmente capace al lavoro per l'attività da ultimo svolta in qualità di donna di pulizie nella misura del 60% (riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa).

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro dobbiamo rifarci agli atti medici a nostra disposizione. Causa riacutizzazione dei disturbi alla spalla destra l'A. è stata ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 12.04.2005. A partire invece dal 16.06.2005 il grado di capacità lavorativa è da considerare nullo per l'attività svolta di donna ausiliaria per le pulizie a causa dei disturbi relativi al conflitto sottoacromiale con lesione parziale articolare e del sovraspinato alla spalla destra. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non è stato favorevole a causa dello sviluppo di una spalla congelata con intervento chirurgico in data 10.10.2005, ed è quindi persistita una incapacità lavorativa totale. Nel maggio 2006 l'A. è poi stata sottoposta a un intervento per una tendinite al pollice destro per cui è da ritenere totalmente inabile al lavoro sino a 3 mesi dopo tale intervento (sino a fine luglio 2006). A partire da questa data l'A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60% in qualità di ausiliaria per pulizie.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici descritti non riteniamo che provvedimenti di integrazione possano migliorare sensibilmente l'attuale stato valetudinario dell'A. Riteniamo invece che la prosecuzione delle cure psichiatriche e l'introduzione di un trattamento preventivo delle cefalee emicraniche possono ulteriormente migliorare la capacità lavorativa dell'A. nell'attività da ultimo effettuata fino a raggiungere la misura del 70%.

Riteniamo che l'A., dal punto di vista medico teorico, sia in grado di svolgere altre attività professionali che tengano conto delle limitazioni reumatologiche descritte dal nostro consulente a pagina 8 del suo rapporto, attualmente nella misura del 70 - 80%, migliorabile con le misure sopra descritte sino a raggiungere la misura completa.

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolare non sono poste.

(...)" (doc. AI 29/17-18)

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. AI 45/1-4) – con progetto di decisione 26 aprile 2007 (doc. AI 47/1-5) ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. aprile al 30 settembre 2006.

                                         Con osservazioni 29 maggio 2007, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha contestato la valutazione medica e prodotto nuova documentazione (doc. AI 49/5-8, 49/18, 49/19 e 51/2).

                                         Al riguardo, nelle annotazioni 12 giugno e 5 luglio 2007, il dr. __________, si è così espresso:

"  (…)

A mio giudizio non posso che ribadire le limitazioni del SAM che ritengo ben formulato e coerente come anche espresso da parte mia 1.3.2007.

Le attuali osservazioni mediche riportate dai curanti non permettono a mio giudizio di cambiare le esigibilità esposte dal SAM.

(…)." (doc. AI 52/1)

"  (…)

A mio giudizio dopo aver ripreso atto della perizia pluridisciplinare del SAM e delle limitazioni ivi esposte non posso che convalidarle essendo di natura neutrale e effettuate da periti basandosi su esteso e specialistico esame clinico approfondito.

L’attuale documentazione del medico curante dr. __________ è coerente ma di parte ed inoltre ricordo che essa si basa solo su un esame che può essere anche influenzato dalla collaborazione della paziente ai fini assicurativi

Personalmente reputo dopo queste osservazioni puramente per quanto riguarda la documentazione medica pertanto per noi vincolante la valutazione del SAM

(…)." (doc. AI 55/1)

                                         Con decisione 18 luglio 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 30 settembre 2006.

                             2.12.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                             2.13.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità residua al lavoro del 60% nella sua precedente attività e del 70% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.

                                         I periti hanno infatti evidenziato che:

"  (...)

Patologia psichiatrica

L'A. è attualmente in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________ per una sindrome mista ansioso depressiva (vedasi atto del 21.12.2005). Ella è quindi stata presentata al nostro consulente in psichiatria dr. __________ (vedasi consulto allegato). Nel suo rapporto rimanda al capitolo 3 della perizia per quanto riguarda i dati anamnestici. Descrive lo stato psichico dove non evidenzia deficit cognitivi, vi è una lieve flessione in senso depressivo del tono dell'umore con un significativo livello di ansia generalizzata. Nessuna alterazione della forma o del contenuto del pensiero. Il dr. __________ conferma quindi la diagnosi di una sindrome mista ansioso depressiva. Nella sua valutazione finale il dr. __________ precisa che nell'attuale esplorazione psicopatologica non ha potuto rilevare una depressione clinicamente significativa. Ritiene inoltre di non poter formulare la diagnosi di un disturbo somatoforme visto che la patologia articolare è tale da giustificare completamente da sola i dolori riferiti. Fa .notare che nell'attualità questa A. sta attraversando un periodo discretamente buono, avendo deciso di sospendere i farmaci antidepressivi che produrrebbero più effetti collaterali che benefici. L'A. stessa dichiara di sentirsi maggiormente soddisfatta che in passato, rispetto ai figli e alla propria relazione coniugale. Ritiene pertanto che i disturbi psichiatrici non possono giustificare una incapacità lavorativa del 100%. Ritiene giustificato considerare che la recente esperienza negativa con il datore di lavoro (scarsa comprensione del dolore fisico e delle limitazioni conseguenti) abbia contribuito a mantenere uno stato ansioso che interferisce, almeno in misura minima con la normale ripresa del lavoro. Sul piano valetudinario ritiene pertanto presente una incapacità lavorativa nella misura del 20%. In qualità di casalinga non ritiene vi siano attualmente limitazioni dal punto di vista psichiatrico.

Patologia reumatologica

Dagli atti sappiamo che l’A. non è più stata in grado di continuare l'attività lucrativa quale ausiliaria per pulizie a causa di una recrudescenza dei dolori alla spalla destra a partire da giugno 2005. L'A. è quindi stata presentata al nostro consulente in reumatologia dr. __________ (vedasi consulto allegato). Nel suo rapporto il dr. __________ riprende i dati anamnestici facendo capo al capitolo 3 della perizia focalizzando sugli aspetti muscolo - scheletrici. Descrive in dettaglio i disturbi attuali dell'A., lo stato reumatologico dove conferma la persistenza di una certa sintomatologia di impingement alla spalla destra nonché dolori a livello del pollice destro e nella zona dell'articolazione radiocarpica con difficoltà all'estensione del pollice. Dopo la descrizione delle radiografie il dr. __________ espone le diagnosi reumatologiche da noi citate al capitolo 5. Nella sua valutazione finale riferisce che dopo un trauma distorsivo alla spalla destra avvenuto il 28.03.2002, si è manifestato un decorso con dolore intenso e persistente che ha portato dopo varie terapie medicamentose e fisioterapie, nonché infiltrazioni ed accertamenti di tipo diagnostico all'esecuzione di un intervento chirurgico artroscopico con acromioplastica anteriore, debridement intrarticolare e rimozione di un flaké osteocartilagineo intrarticolare libero in data 10.10.2005. L'ulteriore decorso è stato complicato non solo dalla persistenza della sintomatologia dolorosa, ma da uno sviluppo di una spalla congelata che ha richiesto ulteriori sedute di fisioterapia ambulatoriale. Precisa però che grazie a queste terapie nonché a nuove infiltrazioni di corticosteroidi, vi é stato un miglioramento della mobilità della spalla destra che attualmente dimostra ancora una limitazione soprattutto nella rotazione interna di circa 1/3. Fa notare che l'A. ha poi sviluppato anche una problematica dolorosa a livello del pollice destro con la diagnosi di una tendinite De Quervain al tendine estensore del pollice che ha dovuto essere operata nel maggio 2006. Precisa che le indagini cliniche attuali non mostrano patologie significative a livello né della colonna vertebrale né delle altre articolazioni. Per contro dal lato clinico vi è una spiccata dolenzia alla palpazione della muscolatura paravertebrale in particolar modo dal lato destro e vi sono tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgía.

Alla luce di queste patologie descrive le limitazioni funzionali dal lato reumatologico (pagina 8 del suo rapporto). Sul piano valetudinario ritiene che l'A. presenti una riduzione della capacità lavorativa nell'attività svolta di donna di pulizie al massimo nella forma del 30%. Aggiunge che in attività professionali rispettose delle limitazioni descritte, l'A. presenta ancora una capacità lavorativa nella misura completa dai lato reumatologico.

Patologia neurologica

Dagli atti risulta che l'A. presenta cefalee con carattere emicranico per cui sarebbe pure stata valutata dal neurologico dr. __________ a __________ (vedasi atto dell'1.02.2006). Ella è quindi stata presentata al nostro consulente in neurologia dr. __________ (vedasi consulto allegato). In entrata del suo rapporto il dr. __________ conferma la presenza di cefalee in parte dal carattere emicranico, tendenti alla cronicizzazione. Riprende in seguito i dati anamnestici facendo capo al capitolo 3 della perizia e focalizzando negli aspetti neurologici. Descrive poi in modo dettagliato lo stato neurologico che risulta nella norma senza segni di lateralizzazione. Descrive poi gli esami elettrofisiologici effettuati (vedesi capitolo 4.2.3.). Nella sua valutazione finale il dr. __________ fa notare che le brachialgie destre sono di origine piuttosto ortopedico - reumatologico. A riguardo delle cefalee sottolinea che una terapia profilattica per l'emicrania finora non è mai stata fatta, ed inoltre che la terapia attuale sembra poco logica. Ritiene che per le cefalee in parte dal carattere emicranico, in parte soprattutto con una componente tensiva, tendenti alla cronicizzazione, si può valutare una limitazione della capacità lavorativa non superiore tuttavia al 20 - 30% e da integrare nell'incapacità globale. A riguardo della prognosi fa notare la possibilità di un miglioramento in futuro sia migliorando il quadro psichico che con un trattamento preventivo.

(…)" (doc. AI 29/15-16)

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – a prescindere dalle considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.12) –, nel rapporto medico 25 maggio 2007 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 49/18), pone le stesse diagnosi su cui i periti del SAM – in particolare il dr. __________ nel suo consulto 15 gennaio 2007 (doc. AI 29/19-22) – già si sono chinati.

                                         In particolare, la dr. __________ non ha contestato validamente né la valutazione, nè l’esclusione della diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, nè i miglioramenti evidenziati dal dr. __________ – “(…) non credo si debba formulare diagnosi da disturbo somatoforme, visto che la patologia articolare è tale da giustificare completamente, da sola, i dolori riferiti dalla signora. […] Nell’attualità l’A. sta attraversando un periodo discretamente buono, avendo deciso di sospendere i farmaci antidepressivi che produrrebbero più effetti collaterali che benefici. Dichiara di sentirsi maggiormente soddisfatta che in passato, rispetto ai figli ed alla propria relazione coniugale. Per tanto, siccome tale disturbo psichiatrico non ha mai determinato, da solo, un’inabilità lavorativa, anche nell’attuali-tà, non ritengo giustificato un IL del 100% (…)” (doc. AI 29/20-21) – e ha sostenuto in modo del tutto generico che “(…) personalmente ritengo che la paziente non ha presentato nè miglioramenti nè peggioramenti di sorta dal punto di vista psichiatrico a partire dall’autunno scorso. Resta da segnalare che la paziente presenta una grave difficoltà legata al disturbo di personalità di base che non l’aiutano ad affrontare la sintomatologia dolorosa presentata. La paziente si pone in una posizione passiva, regressiva, invalidante senza alcuna progettualità futura. Dal punto di vista psichiatrico ritengo che l’incapacità lavorativa della paziente sia da considerarsi del 50%. Non vedo come la stessa possa essere migliorata visto il decorso cronico dell’ultimo anno. (…)” (doc. AI 49/18).

                                         Per quanto riguarda l’aspetto ortopedico il dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, nella lettera 25 maggio 2007 indirizzata all’avv. RA 1, non ha posto alcuna diagnosi, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, espresse delle perplessità in merito alla decisione dell’Ufficio AI, si è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) mi permetto di comunicare che ho regolarmente seguito la paziente durante tutto l’anno 2006 e non ho visto né soggettivamente né oggettivamente nessun miglioramento dello stato di salute. Al contrario ho notato un peggioramento soggettivo e anche oggettivamente una diminuzione della mobilità e della funzione della spalla destra. (…)” (doc. AI 49/19).

                                         Il TCA rileva inoltre che il dr. __________ cade in contraddizione visto che, nel precedente rapporto 17 luglio 2006, aveva, in particolare, osservato che “(…) l’ho [ndr. si riferisce all’assicu-rata] rivista nel 05 con riacutizzazione a livello della spalla ds che in seguito è stato operata dal collega Dr. __________ di __________ con purtroppo in seguito una spalla gelata e una sindrome spalla-mano che ha necessitato infiltrazioni di cortisone e fisioterapia intensa con attualmente un lento miglioramento. In più ho dovuto operarla per una tendinite di De Quervain con attualmente un’evoluzione relativamente favorevole. (…)” (doc. AI 23/1 le sottolineature sono del redattore).

                                         Del resto, sempre nel rapporto medico 17 luglio 2006, il dr. __________ aveva attestato un’inabilità lavorativa totale per un periodo indeterminato anche avuto riguardo alla problematica psichiatrica: “(…) da notare che la paziente è seguita per problemi psichici e non penso che andremo verso un recupero della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 23/1).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera 1. giugno 2007 indirizzata all’avv. RA 1, dopo aver descritto le constatazioni della sua ultima visita dell’11 maggio 2007, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa residua e si è limitato a rilevare in modo del tutto generico che “(…) con le summenzionate premesse la RI 1 non risulta abile nella sua attività di ausiliaria di pulizia, sia in ambito professionale sia pure in ambito casalingo: dove notoriamente le attività professionali manuali sono ripetitive e la coinvolgono nell’arco di tutta la giornata. Come discusso ritengo una valutazione omni-comprensiva necessaria per valutare il grado [di] abilità lavorativa della RI 1, cosa che non è avvenuta (assenza di una valutazione a domicilio). Oltre a ciò da quando seguo la RI 1 (dicembre 2005) il suo stato di salute non è in alcun modo migliorato, semmai la sindrome dolorosa all’arto superiore a sx è peggiorata. (…)” (doc. AI 51/2).

                                         In particolare, oltre a non precisarne le ragioni e i tempi, il dr. __________ non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’asserito peggioramento all’arto sinistro

                                         Inoltre, non è dato di sapere come il dr. __________ abbia potuto concludere che dal dicembre 2005 lo stato di salute non è in alcun modo migliorato allorquando egli, nel rapporto medico 2 febbraio 2006, aveva osservato che “(…) per quanto concerne le problematiche di salute inerenti la spalla destra e le turbe psichiche, nel corto periodo da quando seguo la RI 1 non ho avuto occasione di approfondire le tematiche per cui vi prego di rifarvi agli atti del Dr. __________ a __________, e Dr.ssa __________ a __________. (…)” (doc. AI 15/4).

                                         Va qui evidenziato che anche il dr. __________, nelle annotazioni 12 giugno e 5 luglio 2007 (doc. AI 52/1 e 55/1 riportati in esteso al consid. 2.11), ha concluso che la documentazione medica prodotta non è atta a cambiare la valutazione espressa dal SAM.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                             2.14.   Appurata una capacità lavorativa del 60% nella sua precedente occupazione e del 70% in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006 (anno in cui è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitato nel tempo).

                          2.14.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 41’605.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 5/2-4, 45/2 e 56/2).

                                         Questo importo non è stato contestato dall’assicurata.

                                         Quale reddito da valido per l’anno 2006 va dunque considerato l’importo di fr. 42'104.26 (fr. 41’605.-- moltiplicati per la variazione percentuale dei salari del 1.2% nell’anno 2006; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 5-2008, pag. 87).

                          2.14.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                          2.14.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2008, pag. 86), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Vista la capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 10% – “(…) 5% per attività leggera – 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento / cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza maturata presso il medesimo datore di lavoro (…)” (doc. AI 45/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde a fr. 18'854.10 (fr. 50'277.60 x 70% ridotti del 10% = fr. 31'674.88).

                                         All’importo di fr. 31'674.88 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

                                         Infatti, il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2006 quale ausiliaria di pulizie presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 42'104.26, cfr. consid. 2.14.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore sanità e servizi personali (Tabella TA1 2006, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’309.-- riportato su 41.7 ore/settimana = 3’449.63 x 12 mesi = 41’395.59).

                          2.14.4.   In simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2006) di fr. 42'104.26 rispettivamente di fr. 31'674.88, il grado d’invalidità deve essere cifrato al 25% ([42'104.26 – 31'674.88] : 42'104.26 x 100 = 24.77% arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                                         Anche nell’ipotesi in cui si volesse applicare la deduzione massima possibile del 25% il grado d’invalidità non raggiungerebbe il grado pensionabile del 40%. In questa evenienza – ritenuto un reddito da invalido di fr. 26'395,74 (fr. 50'277.60 x 70% ridotti del 25% = fr. 26'395.74) – il grado d’invalidità sarebbe del 37.30% ([42'104.26 – 26'395.74] : 42'104.26 x 100 = 37.30%)

                                         Alla stessa soluzione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2007.

                             2.15.   Dalla perizia del SAM 2 febbraio 2007 risulta che l’inabilità al lavoro del 50% da aprile e del 100% da giugno 2005 è persistita fino alla fine del mese di luglio 2006. Da allora l’assicura-ta è stata ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente occupazione e del 70% in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste.

                                         Di conseguenza, all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2006 (dopo un anno di attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 ottobre 2006 (tre mesi dopo il miglioramento riscontrato alla fine mese di luglio 2006, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) e non solo fino al 30 settembre 2006 come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI.

                                         Pertanto la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 ottobre 2006.

                             2.16.   L’assicurata ha chiesto l’esecuzione di un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’edizione di documenti, l’allestimento di una perizia giudiziaria e l’audi-zione personale.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274; si veda pure DTF 122 II  469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, da una parte, per quanto riguarda l’ese-cuzione di un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica già è stato detto al consid. 2.10, mentre che non sono stati indicati i documenti di cui si chiede l’edizione.

                                         D’altra parte, alla perizia del SAM va riconosciuta forza probatoria piena e non vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione posta dai periti, motivo per cui non appare necessario procedere né all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato né all’audizione personale richiesta.

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 180.-- a carico della ricorrente e di fr. 20.-- a carico dell’Ufficio AI.

                                         Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                          §§   A RI 1 é riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile al 31 ottobre 2006.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente in ragione di fr. 180.-- e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 20.--.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.300 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2008 32.2007.300 — Swissrulings